B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-6962/2015
S e n t e n z a d e l 1 4 a p r i l e 2 0 1 6 Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica; Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, ammontare della rendita (decisione su opposizione del 30 settembre 2015).
C-6962/2015 Pagina 2
Fatti: A. A., cittadino italiano, nato nel1950, ha lavorato in Svizzera, in di- versi settori, dal 1968 al 1987, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 17). In data 3 feb- braio 2015 A. ha formulato all'attenzione della Cassa svizzera di compensazione (in seguito CSC) una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 5, pag. 6). B. Dopo aver raccolto le informazioni necessarie e proceduto al calcolo della prestazione, la CSC, mediante decisione del 1° giugno 2015, ha erogato in favore dell'interessato una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° luglio 2015 (doc. 22). Questa prestazione, pari a fr. 600.- mensili, è stata calcolata in base ad un reddito annuo medio determinante di fr. 23'970.-, una durata contributiva di 19 anni e 5 mesi ed una scala rendite 19 (doc. 22 pag. 3). C. L'interessato ha formulato tempestiva opposizione contro il suddetto prov- vedimento amministrativo facendo notare un errore di calcolo consistente nell'errato computo del periodo di matrimonio. Precisa che lo stesso è stato contratto il 16 giugno 1972 (con B.), è stato sciolto per divorzio nel 1977 in Svizzera, ma trascritto in Italia solo nel 1984 e registrato presso il Comune di D. nel 1986. Implicitamente chiede quindi che la ripar- tizione dei redditi avvenga solo dal 1972 al 1977 (doc. 23). Produce al ri- guardo un estratto della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale ci- vile del distretto di P._________ il 20 marzo 1979 (e non 1977, doc. 25). L'amministrazione ha quindi riesaminato la posizione dell'assicurato proce- dendo allo "splitting" dei redditi dei coniugi A.____B.dal 1975 al 1978 (doc. 27). La CSC ha effettuato nuovi calcoli (doc. 32). D. Mediante decisione su opposizione del 30 settembre 2015, la CSC ha ero- gato in favore di A. una rendita ordinaria di vecchiaia dell'importo di fr. 679.- mensili, calcolata in base ad una durata contributiva di 19 anni e 5 mesi, una scala rendite 19 ed un reddito annuo medio determinante di fr. 32'430.- (doc. 35). La CSC ha spiegato i motivi per i quali ha riesaminato la decisione de 1° giugno 2015 (doc. 36 pag. 1).
C-6962/2015 Pagina 3 E. Con il ricorso depositato il 15 ottobre 2015 (doc. TAF 1), A._______ ha impugnato la decisione su opposizione. Egli non riesce a spiegarsi per quale motivo la rendita abbia subito, rispetto alla precedente decisione, un incremento tutto sommato modesto (da fr. 600.- a fr. 679.- mensili), soprat- tutto in relazione al reddito annuo medio determinante il quale, invece, è stato incrementato in modo più consistente (da fr. 23'970.- a fr. 32'430.-). F. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 16 dicembre 2015, la CSC, dopo aver ricontrollato i dati ed i calcoli posti alla base del provvedimento impugnato, propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto ne- cessario, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio (doc. TAF 3). G. Con ordinanza del 31 dicembre 2015 (doc. TAF 4), il TAF ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alle osservazioni dell'ammi- nistrazione entro 30 giorni dalla ricezione di detta ordinanza. L'interpellato non ha esercitato il suo diritto di replica.
Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de- cisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità men- zionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo Tri- bunale conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 di- cembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
C-6962/2015 Pagina 4 federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi- zioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'e- same del merito dello stesso. 3. Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in quanto il giudice delle assicurazioni sociali esamina il prov- vedimento sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, in concreto il 30 settembre 2015 (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa- zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og- getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu- dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Oggetto del contendere è l'ammontare della rendita di vecchiaia erogata a A._______ con effetto dal 1° luglio 2015. In particolare, con il ricorso con- testato è solo il fatto che, a suo dire, con un reddito annuo medio determi- nante di fr. 32'430.- (invece dei precedenti fr. 23'970.-), l'importo della pre- stazione dovrebbe essere superiore a quello determinato dalla CSC (fr. 679.- mensili invece dei fr. 600.- mensili). Per la Cassa, che in sede di ri- corso ha rivisto i dati ed i calcoli stanti alla base della prestazione erogata, l'importo determinato con la decisione su opposizione qui impugnata è cor- retto. 5. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
C-6962/2015 Pagina 5 della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica- mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2). In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° luglio 2015. Se- condo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valutato giuri- dicamente o che produce conseguenze giuridiche è tuttavia il compimento del 65esimo anno di età da parte del ricorrente, intervenuto il 14 giugno 2015 (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF 113 V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile la LAVS nel tenore in vigore nel mese giugno 2015, eccettuate eventuali di- sposizioni transitorie. 6. 6.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 6.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
C-6962/2015 Pagina 6 Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 6.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor- rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre- visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia- scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. 6.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 6.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 7. 7.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, hanno diritto ad una rendita di vec- chiaia, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni. Tale diritto (cpv. 2) nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita al cpv. 1. 7.2 Giusta l'art. 29 bis LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insor- gere dell'evento assicurato. 7.3 Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una
C-6962/2015 Pagina 7 persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29 ter cpv. 2 LAVS). In base all'art. 52b dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS 831.101), quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29 ter LAVS, i periodi di contri- buzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive. 7.4 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di con- tribuzione completo (lett. a; scala massima 44), o di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di assicurazione incompleto (lett. b). La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita completa (art. 38 cpv. 1 LAVS) ed è calcolata conformemente all'art. 34 LAVS; per il cal- colo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione e quello degli assicurati della sua classe di età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv.1 e 2 LAVS). 8. 8.1 Affinché la durata di contribuzione sia completa, l'assicurato, apparte- nente alla classe di età 1950, deve aver versato contributi per 44 anni fino al 2015, anno di adempimento del caso d'assicurazione di vecchiaia (tavole rendite AVS/AI edite in lingua tedesca e francese dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, 2015, pag. 8). 8.2 Per quanto concerne la durata contributiva, secondo i dati raccolti dalla CSC, essa è di 19 anni e 5 mesi. Ora, l'interessato non ha mai contestato la durata contributiva, la quale chiaramente traspare dal conto individuale (doc. 17, 31) ed è stata correttamente riportata nel foglio di calcolo (doc. 32). Peraltro la carriera assicurativa di A._______, come riportato nella de- cisione qui impugnata del 30 settembre 2015 (come pure nella precedente decisione del 1° giugno 2015) è ininterrotta dal 1968 a maggio 1987 (doc. 22 pag. 5, doc. 35 pag. 5, doc. 17, 31), fatto non contestato. Questo Tribunale riterrà dunque la durata contributiva determinata dalla CSC di 19 anni e 5 mesi come corretta ed incontestata. Non vi sono del
C-6962/2015 Pagina 8 resto elementi per procedere ad ulteriori ricerche. Il periodo in parola con- tiene anche gli "anni di gioventù" di cui al menzionato art. 52b OAVS. 8.3 In base a 19 anni interi di contribuzione invece dei 44 richiesti per la sua classe di età, si ottiene una scala rendite 19 (tavole delle rendite AVS/AI UFAS 2015 pag. 10, 11). La CSC ha dunque giustamente applicato la scala rendite 19. 9. 9.1 In relazione agli art. 29 bis e 30 LAVS, occorre ora accertare il reddito annuo medio determinante (RAM), secondo elemento che fonda l'importo una rendita di vecchiaia. L'art. 29 quater LAVS prevede che il reddito annuo medio determinante si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e degli accrediti per compiti educativi e/o assistenziali. La somma dei redditi viene rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'art. 33 ter LAVS. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione. La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione. 9.2 9.2.1 In virtù dell'art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi. Giusta il cpv. 3 della stessa norma i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se: a) entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita; b) una persona vedova ha diritto alla ren- dita di vecchiaia; c) il matrimonio è sciolto mediante divorzio. Queste norme riguardanti lo "splitting" (ripartizione e divisione dei redditi) hanno carattere imperativo. Dal canto suo il cpv. 4 della citata disposizione precisa che sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti: a) tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo il diritto alla rendita; e b) i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti.
C-6962/2015 Pagina 9 I redditi realizzati durante l'anno di matrimonio non sono sottoposti alla ri- partizione, come neppure quelli dell'anno in cui il matrimonio viene sciolto mediante divorzio (art. 29 quinquies cpv. 5 LAVS; art 50b cpv. 3 OAVS). 9.2.2 Nella specie, i coniugi A.______/B.si sono sposati il 16 giu- gno 1972 a F.(doc. 29). Il matrimonio è stato sciolto mediante di- vorzio il 20 marzo 1979 (doc. 24, 25). La coniuge è nata il 1° gennaio del 1954, per cui il primo anno utile per lo "splitting", secondo le norme surrife- rite, è il 1975. Devono quindi essere ripartiti tutti i redditi dal 1975 fino al 1978 anno precedente lo scioglimento del matrimonio (cfr. consid. 9.2.1). 9.2.3 Dopo l'operazione di "splitting" [(redditi del marito + redditi della mo- glie) : 2] si ottiene un reddito di 505'586.- franchi per il marito (cfr. foglio di calcolo, doc. 32, pag. 2/8). 9.2.4 Considerando che i redditi dell'attività lucrativa possono essere stati conseguiti in anni in cui il livello dei salari era basso, si procede ad una rivalutazione di tale importo. Il fattore di rivalutazione corrisponde all'evolu- zione dei prezzi e dei salari ed è determinato annualmente dal Consiglio federale (art. 30 cpv. 1 LAVS). I redditi di fr. 505'586.- devono essere riva- lutati con il fattore 1,196 (tavole delle rendite AVS/AI 2015, pag. 15), consi- derato che la prima registrazione nei conti individuali dell'interessato è av- venuta nel 1971 (è determinante il primo anno che segue il compimento dei 20 anni). Il risultato è di fr. 604'681.- (arrotondato al franco superiore). 9.2.5 Per ottenere il reddito annuo medio (RAM) si deve dividere quest'ul- timo importo per la durata contributiva effettiva di 19 anni e 5 mesi, il che comporta un risultato di fr. 31'142.- ([fr. 604'681.- :233 mesi] x 12). 9.3 9.3.1 Conformemente all'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi eser- citano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni; l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (cpv. 2); l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà fra i co- niugi (cpv. 3). Giusta l'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educa- tivi sono sempre attribuiti per l'anno intero civile; nessun accredito è attri- buito per l'anno in cui sorge il diritto; sono attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue, fatto salvo il cpv. 5, il quale stabilisce che se una
C-6962/2015 Pagina 10 persona è assicurata soltanto per determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile e l'accredito è concesso per 12 mesi. 9.3.2 Dal matrimonio fra i coniugi A.______/B.______non risultano essere stati annunciati figli. L'interessato ha avuto un figlio, nato da secondo ma- trimonio, nel 1987, ossia quando già aveva lasciato la Svizzera e non era quindi più assicurato (doc. 12). 9.4 Pertanto, il reddito annuo medio determinante di cui sopra, fr. 31'142.- deve essere arrotondato per eccesso al valore prossimo contenuto nelle apposite tabelle, ossia a fr. 32'430.- 10. 10.1 Ora, in base alla scala 19 e ad un reddito annuo medio determinante di fr. 32'430.-, la rendita mensile di vecchiaia ammonta, per il 2015, a fr. 679.-. 10.2 Il ricorrente non si spiega per quale motivo con un aumento consi- stente del reddito annuo medio determinate rispetto a quanto accertato nella prima decisione (da fr. 23'970.- a fr. 32'430.-) si ottenga un incremento tutto sommato limitato della prestazione mensile (fr. 679.- anziché fr. 600.). Ora, il reddito annuo medio di cui alle tabelle è suddiviso in ben 51 gradua- zioni (da fr. 14'100.- a fr. 84'600.-). Ora, nel caso dell'insorgente la diffe- renza non rappresenta che 5 graduazioni di RAM, per cui l'aumento è con- forme alle tabelle e, in termini contabili, è pari circa al 13% (cfr. Tables des rentes AVS/AI, 2015, pag. 69). Viste le graduazioni tabellari, l'assunto del ricorrente secondo cui l'aumento percentuale del RAM deve corrispondere ad un aumento corrispondente della rendita, è dunque privo di fondamento. 10.3 Ne consegue che i dati ed i calcoli alla base della prestazione erogata sono conformi al diritto federale e pertanto corretti. Per quanto ricevibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. 11. Ai sensi dell'art. 85 bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o po- steriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale ammini- strativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in mate- ria o il rigetto. In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
C-6962/2015 Pagina 11 12. 12.1 Secondo l'art. 85 bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. Nella fattispecie, non si prelevano spese proces- suali. 12.2 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri- petibili). 12.3 12.3.1 Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente, peraltro non rappresentato, indennità per spese ripetibili. 12.3.2 Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
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La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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