B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-6835/2014
S e n t e n z a d e l 1 0 o t t o b r e 2 0 1 7 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein e Caroline Bissegger, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, rappresentata dall'avv. Fulvio Pezzati, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; soppressione della rendita (de- cisione del 10 ottobre 2014).
C-6835/2014 Pagina 2 Fatti: A. Con decisioni del 26 marzo e 13 aprile 2007, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadina brasiliana al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera, nata il (...; doc. AI 2 e 3) – una rendita intera d’invalidità sviz- zera a decorrere dal 1° marzo 2006 (doc. AI 37, 43 e 44). L’erogazione di una rendita intera è poi stata confermata con comunicazione del 23 dicem- bre 2008 (doc. AI 96). B. Dagli atti di causa risulta che, con decisione del 21 ottobre 2013, l’Ufficio della migrazione del Cantone B._______ ha revocato il permesso di domi- cilio dell’interessata, in quanto la medesima risiede all’estero (doc. AI 163- 2). C. Sempre dagli atti risulta pure che, con sentenza del 18 novembre 2013, il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ ha confer- mato la decisione del 15 ottobre 2012 dell’Ufficio AI del Cantone B._______ di revoca del diritto dell’interessata all’assegno per grandi invalidi (sen- tenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 32.2012.285 del 18 no- vembre 2013; doc. AI 166). La decisione è cresciuta incontestata in giudi- cato. D. Il 26 febbraio 2014, l’Ufficio AI ha trasmesso l’incarto all’Ufficio dell’assicu- razione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE; doc. TAF 1, doc. D). E. Con scritti del 13 agosto e 2 ottobre 2014, l’interessata ha postulato il ripri- stino del versamento della rendita intera d’invalidità con effetto retroattivo dal mese di febbraio 2014 (doc. UAIE 59 e 62). F. Il 10 ottobre 2014, l’UAIE ha deciso che (in virtù dell’art. 6 cpv. 2 LAI) l’in- teressata non ha più diritto ad una rendita d’invalidità dal 1° marzo 2014, la medesima avendo lasciato la Svizzera e la Svizzera non avendo stipu- lato alcuna convenzione di sicurezza sociale con il Brasile. L’autorità infe-
C-6835/2014 Pagina 3 riore ha inoltre disposto che, in applicazione dell’art. 97 LAVS in combina- zione con l’art. 66 LAI, un ricorso interposto contro la suddetta decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo (doc. UAIE 65). G. Il 24 novembre 2014, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 10 ottobre 2014 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad una rendita d’invalidità anche dopo il 1° marzo 2014. La ricorrente ha contestato la competenza dell’UAIE a pronunciare la decisione dal momento che è do- miciliata in Svizzera dal 1991. L’insorgente ha inoltre fatto valere che la decisione impugnata è insufficientemente motivata e che l’autorità inferiore non ha rispettato la procedura d’audizione e dunque il suo diritto di essere sentita prima dell’emanazione della decisione litigiosa. Anche nel merito, la decisione impugnata è infondata. La ricorrente ha indicato di essere domi- ciliata in Svizzera, ove ha intessuto rapporti lavorativi e sociali sino a marzo del 2006 – momento in cui a causa dei postumi di un infortunio, è rimasta tetraplegica e costretta su una sedia a rotelle (si esprimerebbe con l’ausilio di un apparecchio elettronico) – pagherebbe regolarmente la pigione del suo appartamento di C., sarebbe seguita dal medico curante e si sottoporrebbe a sedute plurisettimanali di fisioterapia, di piscina e di logo- pedia. Ha segnalato che la decisione di revoca del suo permesso di domi- cilio non esplica alcun effetto giuridico, la procedura di ricorso contro que- sta decisione essendo tuttora pendente. Ha poi precisato di trascorrere delle notti presso il domicilio del suo curatore (in Italia) in quanto a causa della sua situazione medica non può essere lasciata sola la notte e neces- sita dell’aiuto di terze persone per le attività della vita quotidiana nonché per gli spostamenti per effettuare le terapie a cui si sottopone. Nello stesso atto, l’insorgente ha chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso in quanto la soppressione (del versamento) della rendita comporta delle importanti conseguenze, detta prestazione permettendole di sottoporsi alle cure mediche di cui necessita. Ha altresì formulato una domanda di assi- stenza giudiziaria e gratuito patrocinio (doc. TAF 1). H. Nella risposta al ricorso del 19 febbraio 2015, l’UAIE ha rilevato che dalla decisione dell’Ufficio della migrazione del Cantone B. del 21 otto- bre 2013 nonché dalla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ del 18 novembre 2013 risulta che l’interessata ri- siede in Italia, più precisamente a D._______, ove è domiciliato il suo cu- ratore, e che il centro dei suo interessi si trova in Italia. Non vi era dunque
C-6835/2014 Pagina 4 motivo di dubitare della propria competenza. L'autorità inferiore ha poi pro- posto la reiezione della domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso. Ha sottolineato che l’incertezza sulla situazione finanziaria della ricorrente lascia presagire delle difficoltà amministrative per l’UAIE nel re- cupero delle prestazioni che sarebbe portata a versare a torto. Qualora, per contro, il ricorso fosse accolto e l’effetto sospensivo non fosse stato restituito, l’insorgente percepirebbe retroattivamente le prestazioni alle quali avrebbe avuto diritto. L’interesse dell’UAIE al mantenimento dell’ef- fetto sospensivo al ricorso è pertanto preponderante, anche se ciò ha delle conseguenze onerose sulla situazione economica della ricorrente (doc. TAF 3). I. Nella replica del 22 aprile 2015, l’insorgente si è riconfermata nelle argo- mentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 24 novembre 2014 (doc. TAF 8), atto di replica che è poi stato trasmesso all’autorità inferiore per conoscenza (doc. TAF 9). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
C-6835/2014 Pagina 5 (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 La decisione impugnata del 10 ottobre 2014 di soppressione, con ef- fetto al 1° marzo 2014, della rendita d’invalidità fino ad allora accordata è stata resa in virtù dell’art. 6 cpv. 2 LAI. L’UAIE ha ritenuto che la ricorrente non ha più il domicilio o la residenza abituale in Svizzera e che con il Bra- sile, paese di cui la medesima possiede la cittadinanza, non è stata con- clusa alcuna convenzione di sicurezza sociale. 2.2 Nel gravame del 24 novembre 2014, l’insorgente ha fatto valere di es- sere tuttora domiciliata a C._______ (ha pure allegato copia del contratto di locazione dell’appartamento a C., della polizza di assicurazione di economia domestica e responsabilità civile e relativo pagamento del pre- mio per l’anno 2014, dell’estratto conto presso la banca E. da gen- naio a febbraio 2015 nonché l’estratto concernente le procedure di esecu- zione e gli attestati di carenza di beni rilasciato dall’Ufficio esecuzione di F._______ il 24 febbraio 2015; doc. TAF 6) e di avere impugnato la deci- sione di revoca del suo permesso di domicilio. Ha quindi contestato la com- petenza dell’UAIE a rendere la decisione impugnata. La ricorrente ha poi indicato che il fatto di trascorrere delle notti presso il domicilio del suo cu- ratore in Italia non è dovuto ad una sua scelta, ma si è reso necessario per motivi medici, dal momento che a causa della sua situazione medica non può essere lasciata sola la notte e dipende dall’aiuto di terze persone per le attività della vita quotidiana, il curatore dividendosi tra la sua cura ed il proprio lavoro in Italia. D’altra parte, ha vissuto in B._______ per oltre ven- tiquattro anni, ove ha intessuto rapporti sociali e lavorativi, paga regolar- mente la pigione dell’appartamento a C., si sottopone a sedute plurisettimanali di fisioterapia a G., di piscina a H._______ nonché di logopedia a I.. Ha quindi chiesto il ripristino della rendita intera d’invalidità e la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso. 2.3 Nella risposta al ricorso del 19 febbraio 2015, l’UAIE ha fatto valere – con riferimento alla sua competenza – di avere ricevuto dall’Ufficio AI del Cantone B. l’indicazione che l’interessata si sarebbe trasferita all’estero. Dagli atti risulta altresì che la medesima, a causa della sua si- tuazione medica, dipende da terzi, in particolare dal suo curatore, domici- liato a D._______ e si reca spesso a casa sua (è in particolare fatto riferi-
C-6835/2014 Pagina 6 mento alla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Can- tone B._______ del 18 novembre 2013). Secondo l’art. 40 cpv. 1 lett. b OAI (RS 831.201), l’UAIE è competente, fatti salvi i capoversi 2 e 2 bis , se gli assicurati sono domiciliati all’estero. L’UAIE ha confermato la propria com- petenza per pronunciare la decisione impugnata. L’autorità inferiore ha al- tresì proposto di respingere la domanda di restituzione dell’effetto sospen- sivo al ricorso (conformemente alla prassi di cui alla DTF 117 V 185 consid. 2b), conto tenuto dell’incertezza sulla situazione finanziaria dell’insorgente (che lascia presagire delle difficoltà per il recupero delle prestazioni even- tualmente versate a torto). 2.4 Nella replica del 22 aprile 2015, la ricorrente fa valere che il suo per- messo di domicilio (permesso C) non è decaduto, dal momento che la de- cisione di revoca del permesso di domicilio è stata impugnata. Sostiene che non essendo intervenuto alcun trasferimento del domicilio all’estero ed essendo ella domiciliata a C._______, non sono date le condizioni per un trasferimento di competenza ai sensi dell’art. 40 cpv. 2 quater OAI. 2.5 Per principio, l'Ufficio competente (a ricevere ed esaminare una do- manda) è quello del Cantone di domicilio dell'assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali (art. 55 cvp. 1 LAI). Giusta l'art. 40 cpv. 1 lett. b OAI, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero è competente, fatti salvi i capoversi 2 e 2 bis , se gli assicurati sono domiciliati all'estero. Inoltre, ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 OAI, la procedura di revisione è avviata dall'Ufficio AI che alla data dell'inoltro della domanda di revisione o di riesame è competente d'uf- ficio ai sensi dell'art. 40 OAI. L'Ufficio AI competente al momento della re- gistrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura, con riserva dei capoversi 2 bis -2 quater (art. 40 cpv. 3 OAI). 2.6 Di principio, giusta l'art. 23 cpv. 1 prima frase CC, cui rinvia l'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona si trova nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Tale circostanza (sempre di princi- pio) presuppone che l'interessato, in maniera riconoscibile per terzi, faccia del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e pro- fessionali, ritenuto che l'esistenza di un permesso di dimora o altrimenti di soggiorno/residenza, il deposito dei documenti e l'esercizio dei diritti poli- tici, pur avendo valore indiziario, non sono decisivi ai fini di tale giudizio (DTF 127 V 237 consid. 1 e 125 V 76 consid. 2a). Inoltre, l'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC, contiene una presunzione, altresì confutabile, secondo la quale la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario
C-6835/2014 Pagina 7 non costituisce di per sé domicilio. Per il resto, l’art. 26 CC, cui si richiama la ricorrente, prevede che il domicilio dei maggiorenni sotto curatela gene- rale è nella sede dell’autorità di protezione degli adulti. Quest’ultima norma vale solo nei casi in cui una persona maggiorenne si trova sotto curatela generale (art. 398 CC; sentenza del TF 2C_498/2015 del 5 novembre 2015 consid. 5.4.1), presupposto che nel caso in esame non appare adempiuto, dagli atti di causa risultando infatti che la Commissione tutoria regionale di C._______ ha istituito in data 3 maggio 2006 in favore della ricorrente una curatela amministrativa, ai sensi dell’art. 393 cpv. 2 CC, curatela che è poi stata estesa, ai sensi dell’art. 392 cpv. 1 CC, ad una curatela di rappresen- tanza personale, ma non una curatela generale, ai sensi dell’art. 398 CC (doc. AI 46 e 166-7). 2.7 Questo Tribunale rileva che dal certificato per l’ammissione all’assi- stenza giudiziaria del 19 dicembre 2014 (prodotto in sede ricorsuale; doc. TAF 2) risulta che la ricorrente è domiciliata a C.. Dagli atti di causa emerge altresì che l’insorgente è titolare di un permesso di domicilio (permesso C [doc. AI 3]) che è stato revocato con decisione dell’Ufficio della migrazione del 21 ottobre 2013. Sempre dagli atti, risulta inoltre che la ricorrente percepisce da parte dell’Ufficio AI una rendita intera d’invalidità svizzera dal 1° marzo 2006, rendita confermata nel dicembre 2008. Nel novembre 2011 è stata promossa un’ulteriore procedura di revisione, pro- cedura durante la quale sono stati acquisiti agli atti i rapporti dei medici curanti dal 2007 al 2013, le fatture per terapie effettuate dal 2008 al 2010, i rendiconti finanziari e rapporti morali allestiti dal curatore per gli anni dal 2006 al 2010, la decisione dell’Ufficio della migrazione del Cantone B. del 21 ottobre 2013 nonché la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ del 18 novembre 2013. In par- ticolare, nella decisione del 21 ottobre 2013 di revoca del permesso di do- micilio (permesso C) dell’Ufficio della migrazione (doc. AI 163-2), è stato indicato che, richiamati i rapporti d’esecuzione del 14 febbraio, 31 luglio e 24 settembre 2013 della Polizia cantonale di C._______ (doc. AI 163-6, 163-8 e 193-3), “pur essendo ufficialmente notificata presso il suo indirizzo a C., a tutti gli effetti risiede all’estero”. Nella sentenza del 18 no- vembre 2013 (doc. AI 166), il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ri- chiamandosi ai controlli eseguiti dalla polizia cantonale di C. tra gennaio e agosto 2013 ed al verbale di interrogatorio del curatore dell’aprile 2013, conclude che “il centro degli interessi dell’assicurata ed il luogo dell’effettiva abituale residenza non è (più) a C., dove risulta es- sere ufficialmente domiciliata, ma in Italia e più precisamente a D. presso il domicilio del suo curatore” (sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 32.2012.285 del 18 novembre 2013 consid. 2.6). Dalla nota
C-6835/2014 Pagina 8 dell’Ufficio AI del 25 febbraio 2014 (doc. AI 170) risulta infine l’affermazione che “la signora A._______ non ha la dimora abituale in B., ma all’estero (presso il curatore signor J.) e pertanto gli atti devono venir trasmessi all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero”. L’incarto è stato trasferito all’UAIE con scritto del 26 febbraio 2014 (doc. TAF 1, doc. D). 2.8 2.8.1 Il 10 ottobre 2014, l’UAIE ha poi reso la decisione impugnata, me- diante la quale ha soppresso, retroattivamente al 1° marzo 2014, la rendita intera accordata a suo tempo all’insorgente. 2.8.2 Dagli atti di causa risulta che l’UAIE ha, a torto, rinunciato a sentire la ricorrente, prima dell’emanazione della decisione impugnata, sulla que- stione dell’assenza di domicilio rispettivamente di dimora abituale in Sviz- zera nonché sulla questione della revoca della rendita d’invalidità a decor- rere dal 1° marzo 2014. Ora, giusta l’art. 57a cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI comu- nica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in me- rito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della pre- stazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito confor- memente all’art. 42 prima frase LPGA. Inoltre, secondo l’art. 73 ter OAI, l’Uf- ficio AI deve dare all’assicurato o al suo rappresentante, da un lato, l’occa- sione d’esprimersi, oralmente o per scritto, sul progetto/preavviso di rego- lamento del caso concreto e, dall’altro, concedere la facoltà di consultare gli atti di causa prima di pronunciarsi sul rifiuto di una domanda o sulla soppressione o riduzione di una rendita già assegnata. Il diritto di essere sentito è così dato in questi casi prima dell’emanazione della decisione amministrativa, ma dopo l’istruzione della domanda. In tale ambito, l’assi- curato può fra l’altro far valere le sue eventuali obiezioni e domandare dei complementi d’istruzione (sentenza del TF I 762/02 del 6 maggio 2003 con- sid. 1.3 e relativi riferimenti; v. anche sentenza del TAF C-1368/2012 dell’8 agosto 2012 consid. 6.3). Per il resto, l’autorità inferiore non si è neppure pronunciata sulla mancata notifica di un progetto di decisione/preavviso all’insorgente ed ha altresì ritenuto di non dare alcun seguito alle richieste della medesima del 13 agosto e 2 ottobre 2014 di ripristino del versamento della rendita intera d’invalidità con effetto retroattivo dal mese di febbraio 2014. Prima dell’emanazione della decisione litigiosa, la ricorrente, come la stessa ha fatto valere in sede di ricorso, non ha dunque avuto la facoltà di esprimersi in procedura di preavviso, procedura che conferisce pure la possibilità di essere udito sulla soluzione giuridica prevista (compresa la prevista applicazione del diritto) e quindi va al di là della garanzia di cui
C-6835/2014 Pagina 9 all’art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 134 V 97 consid. 2.8.2 e 125 V 401 consid. 3c). La mancata effettuazione di una corretta procedura di preavviso costituisce altresì di principio una violazione grave del diritto di essere sentito (sen- tenza del TF I 584/01 del 24 luglio 2002 consid. 2 e relativi riferimenti), non senza dimenticare che una siffatta violazione può essere sanata solo in via eccezionale (DTF 134 V 79 consid. 2.9 e relativi riferimenti), segnatamente allorquando un rinvio degli atti di causa all’autorità inferiore per garantire un corretto esercizio del diritto di essere sentito si esaurirebbe in una vana formalità, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudi- zio in tempi brevi (DTF 134 V 97 consid. 2.9 e relativi riferimenti nonché DTF 132 V 387 consid. 5.1 e 116 V 182 consid. 3d). 2.8.3 La decisione impugnata del 10 ottobre 2014 è inoltre priva di qualsi- voglia motivazione, al di là dell’indicazione dell’assenza di una conven- zione di sicurezza sociale con il Brasile e della partenza dalla Svizzera dell’insorgente. Secondo giurisprudenza, l’obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite intrin- seco alla libertà di convincimento, costringendo l’autorità giudicante a ren- dere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla deci- sione, dall’altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l’esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convin- cimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi im- perniati sull’indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite nonché sull’indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l’autorità giudi- cante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-cognitivo che l’ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa ha l’obbligo d’esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all’esigenza d’indicazione specifica dei risultati ac- quisiti e dei criteri adottati, allo scopo d’evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l’au- torità inferiore non è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzione delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risul- tanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valuta- zione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimo- strando d’avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del TAF C-4930/2014 del 12 febbraio 2015 consid. 9.1). Pe- raltro, l’esigenza della motivazione aumenta allorquando l’applicazione della legge implica l’esercizio del potere di apprezzamento o l’interpreta- zione di una norma giuridica indeterminata (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129
C-6835/2014 Pagina 10 I 232 consid. 3.3 e relativi riferimenti nonché sentenza del TF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009 consid. 5.1). Se questi precetti vengono disattesi, il vizio formale comporta di norma l’annullamento della decisione, senza che il ricorrente debba dimostrare un interesse, in altri termini indipendente- mente dalle possibilità di successo del ricorrente nel merito (DTF 118 Ia 177 consid. 1a, 117 Ia 7 consid. 1a e 115 Ia 10 consid. 2a). Nel gravame, la ricorrente rimprovera all’autorità inferiore di non avere sufficientemente motivato la decisione impugnata. La censura non appare del tutto priva di fondamento ove solo si rilevi che non è dato sapere sulla base di quali atti rispettivamente di quali riflessioni l’UAIE abbia potuto giungere, nella deci- sione del 10 novembre 2014, alla conclusione ritenuta, ossia quella dell’as- senza di domicilio rispettivamente di dimora abituale dell’insorgente in Svizzera. 2.8.4 L’autorità inferiore è così incorsa in una duplice grave violazione del diritto di essere sentita dell’insorgente che non può essere sanata in questa sede (cfr., sulla questione, DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 I 154 consid. 2.3.3 e 137 I 195 consid. 2.3.2 nonché la sentenza del TAF C-1465/2017 del 14 aprile 2017 consid. 10.2 con rinvii), ritenuto, in particolare, che ma- nifestamente non sono adempite le condizioni per procedere a titolo del tutto eccezionale ad una sanatoria in questa sede della grave violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente (ibidem) e che il rinvio – per i motivi indicati al considerando 2.9 del presente giudizio – non può essere qualificato come una vana formalità (cfr., sulla questione, DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 I 154 consid. 2.3.3 e 137 I 195 consid. 2.3.2). Ne di- scende che già in ragione della citata duplice grave violazione del diritto di essere sentita, la decisione impugnata va annullata e la causa rinviata all’amministrazione affinché rimedi al vizio e renda, se del caso, una nuova decisione. 2.9 Quanto al merito della causa, occorre rilevare che non è consentito semplicemente d’affermare come ha fatto l’autorità inferiore nella risposta al ricorso, senza procedere alla necessaria istruzione, che alla data della decisione litigiosa la ricorrente non risiedesse in maniera preponderante e duratura presso la sua abitazione di C._______. A tal proposito, va ram- mentato che l’insorgente ha inoltrato ricorso, dinanzi alle competenti auto- rità, nell’ambito della procedura di decadenza del permesso di domicilio (doc. TAF pag. 4 ad pto 25), che il ricorso aveva effetto sospensivo (doc. AI 167) e che alla data in cui è stata resa la decisione impugnata, il 10 ottobre 2014, la decisione di decadenza del permesso non era ancora de- finitivamente cresciuta in giudicato, di modo che il soggiorno in Svizzera della ricorrente era da considerarsi siccome tollerato (sentenza del TF
C-6835/2014 Pagina 11 2C_21/2016 del 5 settembre 2016 consid. 2.2). Solo con sentenza del 5 novembre 2015 del Tribunale federale, è stata definitivamente confermata la sentenza del 24 aprile 2015 del Tribunale amministrativo del Cantone B., mediante la quale – pur essendo stata lasciata aperta la que- stione di sapere se l’insorgente si fosse assentata dalla Svizzera per oltre sei mesi – è stato ritenuto che la decisione del 21 ottobre 2013 dell’Ufficio della migrazione del Cantone B. di decadenza del permesso di domicilio della ricorrente era corretta (sentenza del TF 2C_498/2015 del 5 novembre 2015), fermo restando ad ogni buon conto che in materia di as- sicurazioni sociali un’eventuale revoca del permesso di domicilio da parte dell’Ufficio della migrazione cantonale ancora non implica ipso fatto la con- clusione secondo la quale non vi sarebbe più un domicilio o una residenza abituale tutelabili dal profilo del versamento di prestazioni dell’assicura- zione svizzera per l’invalidità (v., sulla questione, DTF 129 V 77 consid. 5.2 e, soprattutto, la sentenza del TF I 486/00 del 30 settembre 2004 consid. 2.2 con rinvii [resa altresì da un collegio di 5 giudici]; v. pure la sentenza del TF 9C_280/2008 del 28 luglio 2008 consid. 4.2 con rinvii). L’UAIE ha certo provveduto a spiegare, nella risposta al ricorso del 19 febbraio 2015, la motivazione alla base della propria decisione, in particolare il fatto che, secondo la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Can- tone B._______ del 18 novembre 2013, l’insorgente, a causa della sua condizione medica dipende dal suo curatore e si reca spesso a casa sua e che per conseguenza il centro degli interessi della medesima ed il luogo della residenza abituale è in Italia a D._______ presso il domicilio del cu- ratore (sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 32.2012.285 del 18 novembre 2013 consid. 2.6). Sennonché, detta sentenza è stata resa in base alla situazione esistente nel (novembre del) 2013. Dagli atti di causa non appaiono invero essere stati eseguiti da allora e fino al 10 otto- bre 2014, data della decisione litigiosa, ulteriori atti d’istruzione in merito alla presenza effettiva della ricorrente in B._______ ed all’assistenza che le viene fornita in loco. L’insorgente ha indicato, nel proprio ricorso, di non avere mai lasciato la Svizzera e di non avere mai avuto l’intenzione di tra- sferire il proprio domicilio da C., producendo a suffragio di quanto esposto, fra gli altri, il contratto di locazione dell’appartamento a C. e gli attestati delle sedute di logopedia e di fisioterapia a cui si sottopone in B._______ (doc. TAF 1 e doc. TAF 6). Pertanto, al di là del fatto che il ricorso va accolto già per la duplice grave violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, anche per quanto attiene al merito non è possibile affermare allo stato attuale delle cose che sia escluso che fino alla data della decisione impugnata il domicilio o la residenza abituale della ricor- rente, ai sensi dei combinati disposti di cui all’art. 13 LPGA e 23 CC, si trovasse dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali in Svizzera, non
C-6835/2014 Pagina 12 potendosi altresì ritenere – perlomeno fino alla sentenza del Tribunale fe- derale del 5 novembre 2015 in materia di caducità del permesso di domi- cilio della ricorrente – che l’intenzione della ricorrente di mantenere il pro- prio domicilio in B._______ fosse scartata da prescrizioni di diritto pubblico in materia di polizia degli stranieri. 2.10 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all’autorità infe- riore affinché proceda al completamento dell’istruttoria con riferimento al centro degli interessi ed al luogo della residenza abituale dell’insorgente successivamente ad ottobre/novembre del 2013, non potendosi escludere, senza procedere a specifici accertamenti, che tale luogo si trovasse nuo- vamente a C.. Incomberà altresì alla ricorrente di dimostrare la residenza effettiva in Svizzera, ritenuto che il fatto di avere in locazione un appartamento a C. e di sottoporsi durante 66 giorni dal 7 gennaio al 14 novembre 2014 a sedute di logopedia e di fisioterapia non appaiono costituire degli elementi sufficienti alfine di dimostrare che il domicilio e la residenza abituali della ricorrente a decorre da ottobre/novembre 2013 fino almeno alla decisione impugnata fosse nuovamente, dal profilo delle assi- curazioni sociali, a C._______. In sostanza, l’autorità inferiore dovrà rispet- tare il diritto di essere sentita della ricorrente (in particolare, quanto alla corretta effettuazione della procedura di preavviso [art. 57a cpv. 1 LAI in correlazione con gli art. 73 bis e 73 ter OAI]) ed emanare una nuova decisione. In tale ambito, l’UAIE dovrà pure valutare la propria competenza a rendere una decisione nella causa in esame e, se del caso, decidere dell’eventuale soppressione della rendita per assenza di una condizione per il suo versa- mento, ossia il domicilio e la residenza abituale in Svizzera dell’insorgente nel periodo determinante, e dovrà anche motivare per quale ragione, conto tenuto dell’insieme delle circostanze del caso di specie, si giustificherebbe una soppressione della rendita intera di cui beneficia la ricorrente con ef- fetto retroattivo al 1° marzo 2014. Anche su questo ultimo punto, la deci- sione impugnata resta completamente silente, senza che la questione sia stata debitamente affrontata nella risposta al ricorso. Anche su questo punto, la ricorrente è pertanto stata impedita dal difendersi correttamente in questa sede. 3. La pronuncia del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo (cfr. sentenze del TF 9C_254/2011 del 15 novembre 2011 consid. 7 in fine, 9C_94/2011 del 12 maggio 2011 con- sid. 7, 9C_198/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 6.2, 1C_306/2008 del 28 maggio 2009 consid. 5.2 nonché 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009
C-6835/2014 Pagina 13 consid. 4), fermo restando che qualora questo Tribunale si fosse pronun- ciato su siffatta domanda, la stessa avrebbe dovuto essere respinta, la si- tuazione finanziaria della ricorrente non permettendole infatti di restituire eventuali prestazioni versate a torto (v., in particolare, l’estratto concer- nente le procedure di esecuzione e gli attestati di carenza di beni rilasciato dall’Ufficio esecuzione di F._______ il 24 febbraio 2015; doc. TAF 6). Per sovrabbondanza, giova altresì rammentare che, secondo costante giuri- sprudenza, se l'effetto sospensivo è ritirato ad un ricorso contro una deci- sione di revisione che sopprime o riduce una rendita, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione per complemento dell'istruttoria, di principio anche durante tutta questa procedura d'istruzione e fino alla notifica di una nuova decisione (cfr. sentenza del TF 8C_451/2010 dell'11 novembre 2010 consid. 2; in particolare DTF 129 V 370 e 106 V 18). 4. Visto l'esito della procedura – accoglimento di un ricorso manifestamente fondato – non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). 5. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica al- tresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in complessivi fr. 2'800.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'inden- nità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. Per conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è divenuta senza oggetto.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-6835/2014 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 10 ottobre 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda al completamento dell’istruttoria e, se del caso, all’emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. La domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è senza og- getto. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili. 5. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto dive- nuta senza oggetto. 6. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-6835/2014 Pagina 15 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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