B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-6760/2013
Sentenza del 29 marzo 2016 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Jean-Maurice Jordi, Viale S. Franscini 16, casella postale 5225, 6901 Lugano, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione alla proroga del permesso di dimora e rinvio.
C-6760/2013 Pagina 2
Fatti: A. A., cittadino della Repubblica Dominicana nato il (...) ha contratto matrimonio il 13 marzo 2003 all'estero, e meglio a B., con C., cittadina elvetica, già madre di un bambino nato da una prece- dente relazione. A. è stato autorizzato ad entrare in Svizzera il 14 febbraio 2005. In data 11 marzo 2005 è stato posto al beneficio di un per- messo di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare, rinnovato in più occasioni. B. Dall'unione coniugale sono nati due figli, D._______ il (...) e E._______ il (...). C. La competente Commissione Tutoria Regionale (attualmente Autorità Re- gionale di Protezione) ha collocato i figli presso un istituto sociale di F._______ a far tempo dal 1° settembre 2008 (cfr. lettera dell'Ufficio del so- stegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino del 25 maggio 2011, dossier Simic, pag. 124). Attualmente D._______ e E._______ si trovano presso l'istituto G._______ di F.. D. Il 4 maggio 2009 il Giudice della Pretura penale del Cantone Ticino ha con- dannato l'interessato ad una pena pecuniaria di 70 aliquote da fr. 30.– (so- spese condizionalmente per due anni) e ad una multa di fr. 300.– per i reati di lesioni semplici qualificate per avere, durante un alterco avvenuto il 25 luglio 2006, ferito la moglie con un coltello da cucina; e lesioni semplici, per avere preso parte ad un'aggressione contro una persona, colpendola con pugni e calci su tutto il corpo, in testa e sul viso (cfr. sentenza del Giu- dice della Pretura penale del 4 maggio 2009). E. Lo scioglimento dell'unione coniugale è avvenuta nel corso del 2010. Dalle dichiarazioni della moglie sembrerebbe che la separazione risalga al gen- naio 2010 (cfr. verbale d'interrogatorio di C. del 14 agosto 2012, pag. 148 dell'incarto Simic), mentre A._______ ha affermato che l'unione coniugale «è durata fino al 2010. Nel mese di maggio di quell'anno ci siamo separati ufficialmente» (cfr. verbale d'interrogatorio di A._______ del 14 agosto 2012, pag. 156 dell'incarto Simic; cfr. anche dichiarazione del 1°
C-6760/2013 Pagina 3 giugno 2012, pag. 140 del dossier Simic). L'11 maggio 2010 il Pretore del Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente (cfr. verbale d'udienza nella causa della Pretura di Lugano – Sezione 6 dell'11 maggio 2010, pagg. 190-192 dell'incarto Simic). F. La Sezione della popolazione del Cantone Ticino (di seguito: SPOP) ha respinto l'istanza tendente all'ottenimento di un permesso di domicilio pre- sentata dall'interessato, con decisione del 26 agosto 2010, a motivo in par- ticolare del comportamento tenuto da A._______ durante la sua perma- nenza in Svizzera (cfr. decisione SPOP del 26 agosto 2010, pag. 113 dell'incarto Simic). G. Il 13 gennaio 2013 la SPOP ha informato l'interessato di essere favorevole al rinnovo del suo permesso di dimora. La medesima autorità cantonale ha trasmesso il caso all'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) per approvazione. H. In data 16 gennaio 2013 quest'ultimo ha comunicato a A._______ la pro- pria intenzione di non voler concedere la proroga del permesso di dimora visto il «non particolare livello d'integrazione, sia sociale (comportamento, figli collocati e mancata padronanza della lingua italiana) che professio- nale». L'autorità inferiore ha pure evidenziato la «situazione finanziaria pre- caria», ed ha invitato l'interessato ad esprimersi. I. Mediante osservazioni del 18 febbraio 2013, presentate per il tramite del proprio patrocinatore, l'interessato ha affermato di essersi ben integrato nella realtà elvetica, di essere finanziariamente autonomo e di non avere problemi di sorta con le forze dell'ordine. J. A._______ ha completato le proprie osservazioni in data 5 marzo 2013, producendo diversi documenti, tra cui il contratto di lavoro a tempo inde- terminato del che lo legava a H._______ di F., in qualità di lava- piatti e le convenzioni ufficiali per l'affidamento dei figli D. e E., stipulate tra il centro educativo G. da una parte e la madre dei ragazzi, rispettivamente la Commissione Tutoria Regionale 3 dall'altra.
C-6760/2013 Pagina 4 K. Con risoluzione dell'8 aprile 2013 l'Autorità Regionale di Protezione 3 ha disposto che «il padre, signor A._______ potrà avere con sé i figli due volte al mese dal sabato mattina dalle ore 10.00, alla domenica pomeriggio alle ore 17.30. Nelle sue settimane durante il quale il padre sarà impossibilitato a prendere in figli a causa dei turni di lavoro, quest'ultimo potrà fare visita a D._______ e E._______ due volte al mese il giorno martedì presso G._______ dalle 17.30 alle ore 18.30». L. Mediante decisione del 29 ottobre 2013, la SEM ha rifiutato di approvare la proroga del permesso di dimora all'interessato, assegnandogli un ter- mine di partenza al 31 gennaio 2014. L'autorità inferiore ha considerato che «nonostante la durata dell'unione coniugale dell'interessato con la mo- glie superi i tre anni richiesti dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr (RS 142.20) [...] l'UFM non ritiene di dovere dare esito positivo all'istanza in applicazione di detta disposizione. In effetti l'UFM è dell'avviso che le esigenze relative all'integrazione non siano soddisfatte nel caso in esame», in particolare con riferimento agli elementi in possesso che «non attestano un'integra- zione riuscita a livello professionale». Quo all'integrazione sociale di A., l'autorità intimata ha ritenuto che anch'essa non sia «avvenuta con successo», visto che egli con i suoi comportamenti «ha interessato le autorità giudiziarie e la polizia (cfr. sentenza del Giudice della pretura pe- nale a Bellinzona del 4 maggio 2009)», viste le insufficienti conoscenze lin- guistiche, nonché gli «importanti debiti (numerosi atti di carenza beni ed esecuzioni per un importo totale di più di CHF 30 000.--)», al proposito la SEM ha altresì sottolineato che la situazione patrimoniale deficitaria di A. «sembra destinata a perdurare nel tempo in quanto dispone di un salario di CHF 3 400.-- dal quale è trattenuto mensilmente l'importo di CHF 400.-- corrispondenti al contributo di mantenimento a favore dei figli». M. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto che l'interessato non possa benefi- ciare della protezione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, in altre parole la sua situazione non sarebbe caratterizzata da motivi personali tali da rendere necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera, in quanto sebbene padre di due figli, questi ultimi «non vivono più con i genitori a motivo del loro collocamento deciso dalla Commissione tutoria», al proposito la SEM ha altresì rilevato come A._______ non possa nemmeno prevalersi dell'art. 8 CEDU, in quanto le relazioni di cui a quest'ultima disposizione legale sono «infatti anzitutto quelle esistenti tra coniugi nonché le relazioni tra genitori
C-6760/2013 Pagina 5 e figli minorenni che vivono in comunione domestica. Ora, nel caso con- creto, l'interessato e i figli non vivono più sotto lo stesso tetto. Il diritto di visita accordato al padre non riveste il grado d'intensità paragonabile a quello vissuto da un genitore che vive in comunione domestica con i figli né a quello di chi condivide l'esistenza quotidiana. I legami intrattenuti dal 2008 con i figli non sono tali da giustificare la proroga del permesso di di- mora a favore del signor A.». N. La SEM ha sottolineato che il ritorno nella Repubblica Dominicana non ap- parirebbe eccessivamente rigoroso, considerato come la sua reintegra- zione in patria non risulterebbe fortemente compromessa. A. è in- fatti giunto in Svizzera all'età di 26 anni, trascorrendo nel suo paese d'ori- gine gli anni più importanti per lo sviluppo di una persona. Al ritorno ritro- verebbe dunque l'ambiente socioculturale da cui proviene. Egli non ha altri parenti in Svizzera ed in Europa, del resto non ha invocato motivi particolari atti a indurre l'autorità inferiore a considerare il rientro in patria come una situazione di rigore. La SEM ha infine ravvisato che il rinvio di A._______ non trasgredirebbe gli obblighi internazionali della Svizzera ed è pertanto esigibile. O. Il 2 dicembre 2013 A._______ è insorto contro la suddetta decisione di- nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postu- lando la proroga del permesso di dimora. Il ricorrente ha ammesso di aver incontrato difficoltà ad integrarsi all'inizio della sua permanenza in Sviz- zera, ma ha altresì dichiarato che la situazione è nettamente migliorata ne- gli ultimi anni. Con riferimento alle sentenze citate dall'autorità inferiore nella decisione attaccata, il ricorrente ha affermato che queste «non costi- tuiscono di per sé un motivo sufficiente per negargli il rinnovo del permesso di dimora». In merito all'integrazione linguistica il ricorrente ha asserito che da quando frequenta la compagna di origine italiana, ha fatto «notevoli pro- gressi». Quo alla situazione debitoria, A._______ ha dichiarato che i debiti contratti risalgono al periodo di convivenza con la moglie ed sono soprag- giunti «anche a causa dell'ignoranza del signor A._______ dei nostri si- stemi e del mancato aiuto da parte della moglie», a detta del ricorrente si sta impegnando per «rispristinare la situazione e comunque non peggio- rarla». P. In merito alla propria situazione familiare, con particolare riferimento ai figli, A._______ ha dichiarato di non condividere l'opinione dell'autorità inferiore,
C-6760/2013 Pagina 6 secondo cui «il grado d'intensità dei diritti di visita sarebbe talmente blando da non dover meritare alcuna tutela. In realtà il ricorrente costituisce una figura importante per i propri figli, i quali vivono una situazione di per sé già estremamente difficile, senza che sia necessario aggravare ulteriormente la situazione, togliendo loro il padre» (cfr. atto ricorsuale del 2 dicem- bre 2013, pag. 3). Il ricorrente ha in seguito citato alcuni estratti della riso- luzione dell'Autorità Regionale di Protezione 3 del 25 novembre 2013 da cui, in sostanza, si evincerebbe il miglioramento, nonché la stabilizzazione, della sua situazione educativa e familiare. Q. A._______ ha infine chiesto, oltre alla proroga del proprio permesso di di- mora, di essere «ammonito a non infrangere più la legislazione svizzera e a integrarsi entro breve termine». Il ricorrente ha altresì postulato la con- cessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. R. Con decisione incidentale del 6 febbraio 2014 il Tribunale ha respinto que- st'ultima richiesta ed ha invitato il ricorrente a versare un anticipo delle pre- sunte spese processuali. Il ricorrente ha provveduto al pagamento di detto anticipo spese in data 26 febbraio 2014. S. Invitata ad inoltrare una risposta nel merito del ricorso interposto da A., il 26 marzo 2014 l'autorità inferiore ha considerato che le ar- gomentazioni addotte in sede di ricorso non le permettono di modificare il proprio apprezzamento. In particolare l'UFM ha deplorato «la totale as- senza d'informazioni, prima dell'emanazione della decisione ora impu- gnata, circa la situazione dei bambini, D. e E., da parte dell'Autorità di Protezione competente». L'autorità inferiore ha rilevato che i figli del ricorrente sono stati collocati in una struttura di accoglienza già in tenera età e vi rimangono tuttora; al proposito «l'informazione circa il pos- sibile miglioramento e i segnali di stabilità nella vita dell'interessato, non permettono quindi all'UFM, su questo punto, di modificare la sua valuta- zione del caso in esame». La SEM ha altresì rilevato che trovandosi in Svizzera dal marzo 2005, «il fatto che da pochi mesi il Signor A. abbia iniziato una propria integrazione, non basta per fare passare sotto silenzio il suo atteggiamento, più che irrispettoso degli usi e dei costumi svizzeri, durante otto anni e, al contrario, fa sorgere seri dubbi sulle sue capacità ad integrarsi in futuro». È opinione dell'autorità inferiore che anche la durata del matrimonio debba essere relativizzata, in quanto visti i com- portamenti dell'interessato che ha maltrattato fisicamente la moglie e non
C-6760/2013 Pagina 7 ha contribuito in modo regolare alle spese, la volontà matrimoniale comune delle parti non sarebbe «evidenziata». La SEM è inoltre dell'avviso che «la comunità familiare abbia avuto una durata limitata, in quanto interrotta il 1° settembre 2008, momento in cui i figli sono stati collocati in istituto. L'inte- ressato e la moglie non hanno quindi vissuto con i figli per gli ultimi due anni di convivenza» (cfr. risposta al ricorso del 26 marzo 2014, pag. 2). Quo alla situazione lavorativa e finanziaria, la SEM ha ribadito che visti il percorso professionale dell'interessato, nonostante quest'ultimo sia in pos- sesso di un contratto di lavoro quale lavapiatti a tempo indeterminato, e la situazione finanziaria non sana, non è possibile concludere che A._______ si sia integrato con successo. T. Invitato dal Tribunale ad esprimersi in merito alla risposta del ricorso, in data 28 marzo 2014 il ricorrente ha rinunciato a presentare osservazioni. U. Il 22 aprile 2015 Tribunale ha invitato nuovamente il ricorrente ad espri- mersi in merito alla propria situazione personale, facoltà di cui A._______ ha fatto uso il 29 aprile 2015 ed il 7 maggio 2015. Con riferimento ai rap- porti con la prole, l'interessato ha dichiarato di avere un atteggiamento po- sitivo «ritenuto che riesce ad occuparsi dei figli [...]». Quo al matrimonio con C._______ l'interessato ha asserito che «prossimamente, le parti do- vrebbero avviare le procedure di divorzio, nel quale bisognerà anche sta- bilire l'autorità parentale sui figli e l'affidamento degli stessi». A._______ ha inoltre prodotto diversi documenti, tra cui una dichiarazione dell'Autorità Regionale di Protezione 3 (sede di Lugano Ovest) datata 4 maggio 2015 in cui la stessa dichiara che «per quanto concerne il ruolo di padre del Si- gnor A._______ [...] lo stesso esercita regolarmente le sue relazioni per- sonali con i figli dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 17:30 ogni due settimane e che alla scrivente non sono giunte segna- lazioni di preoccupazione circa la sua capacità di cura ed educazione dei figli D._______ e E._______». Sono altresì stati prodotti i «rapporti morali» 2013 e 2014 (quest'ultimo datato 30 gennaio 2015) dalla curatrice dei figli, da cui in sostanza si evince che sia il ricorrente che la moglie si dimostrano «affettuosi e normativi verso i bimbi. Nella pratica, tutt'ora, faticano ad es- sere regolativi, predittivi e significativi. [...] Alla fine del 2013 il padre ha ricevuto il decreto di espulsione dal Cantone [recte decisione dell'autorità inferiore qui attaccata]. Nei mesi seguenti ha continuato a lavorare, ha di- mostrato maggior stabilità in quanto convive con una compagna che si di- mostra presente nel sostenere il suo ruolo paterno, pur lavorando a turni è
C-6760/2013 Pagina 8 presente alle visite e s'impegna nel sentire i bambini al telefono in setti- mana. Inoltre continua a versare gli alimenti per i figli intende [...] sposarsi e chiedere al vostro ufficio la custodia dei bambini e/o nel frattempo un ampliamento del diritto di visita nel fine settimana [...]. Al momento fa visita due martedì al mese per un'ora in G._______ e il sabato o la domenica ogni due settimane durante il giorno» (cfr. rapporto morale 2014, pag. 1). V. Con osservazioni del 28 maggio 2015 la SEM si è riconfermata nella pro- pria decisione del 29 ottobre 2013. L'autorità inferiore ha in particolare rile- vato che i figli del ricorrente «risiedono stabilmente nella medesima strut- tura e la frequenza del diritto di visita del padre, nonostante le volontà espresse dallo stesso (menzionate nel rapporto morale della curatrice Si- gnora I., datato 30 gennaio 2014), non risulta ampliato. La recente documentazione non attesta nemmeno un'evoluzione della situazione per- sonale o professionale del Signor A.».
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla pro- roga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado precedente al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2, in relazione con l'art. 83 lett. c cifre 2 e 4 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) ed il suo ricorso, presen- tato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
C-6760/2013 Pagina 9 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta- mento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché l'ina- deguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Conformemente all'art. 99 LStr (RS 142.20) in relazione con l'art. 40 cpv. 1 della medesima legge, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM. Quest'ultima può rifiutare l'ap- provazione o limitare la portata della decisione cantonale. 3.2 Giusta l'art. 85 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), sia nella versione in vigore fino al 31 agosto 2015, sia nella sua nuova formulazione in vigore dal 1° settembre 2015 (cfr. al proposito DTF 141 II 169 consid. 4), la SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di dimora. L'autorità inferiore può negare l'approvazione o vincolarla a condi- zioni (art. 86 cpv. 1 OASA). 3.3 A fortiori ne discende che né la SEM, né lo scrivente Tribunale sono vincolati dal preavviso favorevole emesso il 13 gennaio 2013 dalla SPOP che è disposta ad accordare la proroga del permesso di dimora al ricor- rente. Le autorità federali possono dunque discostarsi dall'apprezzamento formulato dall'autorità cantonale. 4. 4.1 Lo straniero non gode in principio di un diritto al rilascio di un permesso di dimora (rispettivamente alla proroga o al rinnovo dello stesso) o di domi- cilio, a meno che possa prevalersi di una disposizione particolare di diritto federale o di un trattato che gli attribuisce tale prerogativa (cfr. DTF 135 II 1 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 2.3; 131 I 339 consid. 1 e giurisprudenza ivi citata).
C-6760/2013 Pagina 10 4.2 Tuttavia, giusta l'art. 42 cpv. 1 LStr il coniuge straniero, di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coa- bita con lui. Dopo un soggiorno regolare ed ininterrotto in Svizzera, il co- niuge ha diritto al rilascio di un permesso di domicilio (art. 42 cpv. 3 LStr). 4.3 Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente ha sposato C._______ il 13 marzo 2003 nella Repubblica Dominicana. Egli è giunto in Svizzera il 14 febbraio 2005 ottenendo l'11 marzo 2005 un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare da parte delle autorità migratorie del Cantone Ticino. La coppia ha convissuto in quest'ultimo Cantone fino al 2010. Al proposito occorre rilevare che dagli atti di causa emerge una discrepanza tra le versioni fornite dai coniugi in merito alla durata dell'u- nione coniugale, in quanto nelle sue dichiarazioni C._______ fa riferimento alla separazione di fatto che sarebbe avvenuta nel gennaio di quell'anno (cfr. dichiarazioni della moglie, pag. 148 del dossier Simic), mentre il ricor- rente asserisce che la stessa avrebbe avuto luogo nel maggio 2010 (cfr. dichiarazioni del ricorrente, pagg. 140 e 156 dell'incarto Simic). 4.4 Non occorre in casu soffermarsi sulla questione a sapere se il ricorrente può prevalersi dell'art. 42 cpv. 3 LStr al fine di ottenere un permesso di do- micilio in quanto oggetto del litigio è unicamente la problematica relativa alla procedura di approvazione del rinnovo del permesso di dimora. Di tran- senna si osserva che la problematica del permesso di domicilio è già stata decisa in data 26 agosto 2010 allorquando la SPOP ha respinto l'istanza del ricorrente in tal senso (cfr. pag. 113 del dossier Simic). 5. 5.1 Occorre pertanto qui di seguito analizzare se il ricorrente può prevalersi di un diritto al rinnovo del proprio permesso di dimora ex art. 50 LStr. Conformemente all'art. 50 cpv. 1 LStr, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli art. 42 e 43 LStr sussiste, se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (lett. a) oppure, se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (lett. b). Mediante questa disposizione le autorità sono tenute ad esaminare se il diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento della comunione familiare debba essere mantenuto. Tale procedura favori-
C-6760/2013 Pagina 11 sce altresì l'armonizzazione della prassi nei singoli Cantoni in questo set- tore (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3370, cifra 1.3.7.6; DTF 137 II 1 consid. 3.1). Nell'esame dell'art. 50 cpv. 1 LStr occorre verificare se l'obbligo della persona straniera di lasciare la Svizzera rappresenti una situazione di rigore. Determinante è innanzitutto la situazione personale dell'interessato. L'introduzione dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr è stata ritenuta necessaria dal legislatore al fine di prorogare il permesso di dimora ai cittadini stranieri la cui unione coniugale è durata almeno tre anni e che si sono integrati con successo. Le condizioni poste da questa disposizione sono cumulative (DTF 136 II 113 consid. 3.3.3). Con riferimento in particolare alla durata di tre anni dell'unione coniugale, occorre osservare che la stessa si calcola in funzione della durata della vita comune dei coniugi sul territorio elvetico, nozione che implica l'esistenza di un legame coniugale realmente vissuto (cfr. in particolare DTF 136 II 113 consid. 3.3.3 e 3.3.5; sentenze del TF 2C_748/2011 dell'11 giugno 2012 consid. 2.1 e 2C_430/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 4.1). Nel caso di specie, l'interessato ha ufficialmente vissuto in unione coniu- gale con la moglie in Svizzera per un periodo superiore a tre anni, segna- tamente dal febbraio 2005 ad almeno il gennaio 2010 (cfr. lett. E supra), ne discende che la condizione temporale posta dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr risulta adempiuta. 5.2 Occorre in seguito esaminare se l'integrazione del ricorrente possa es- sere considerata riuscita ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a in fine LStr. Giusta l'art. 77 cpv. 4 OASA, il cittadino straniero è integrato con successo ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr e dell'art. 77 cpv. 1 lett. a OASA, segnatamente quando rispetta i principi dello Stato di diritto ed i valori della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (lett. a) e manifesta la volontà di partecipare alla vita econo- mica e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (lett. b). Anche all'art. 4 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS, RS 142.205) sono in sostanza enunciati gli stessi principi. Secondo il Tribunale federale, le condizioni formulate nelle citate disposi- zioni non sono esaustive, rilevante è piuttosto l'apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (sentenza del TF 2C_839/2010 del 25 febbraio 2011 consid. 7.1.2). Nella valutazione dei criteri d'integrazione le autorità competenti dispongono di un ampio potere di apprezzamento che
C-6760/2013 Pagina 12 il Tribunale federale controlla con moderazione (art. 54 cpv. 2 e 96 cpv. 1 LStr e art. 3 OIntS; sentenze del TF 2C_427/2011 del 26 ottobre 2011 con- sid. 5.2; 2C_430/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 4.2; 2C_986/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in presenza di uno stra- niero che dispone di un impiego stabile, che non ha mai ricorso a presta- zioni di aiuto sociale, che non ha violato l'ordine pubblico e parla la lingua del luogo in cui risiede, occorrono elementi concreti per non ritenerlo inte- grato conformemente all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr (sentenze del TF preci- tate 2C_427/2011 consid. 5.3; 2C_430/2011 consid. 4.2; 2C_839/2010 consid. 7.1.2; sentenze 2C_286/2013 del 21 maggio 2013 consid. 2.4; 2C_749/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 3.3). In sostanza lo straniero deve essere in grado di provvedere al suo sosten- tamento, non deve far capo all'assistenza sociale e non deve indebitarsi (sentenza del TF 2C_430/2011 precitata consid. 4.2). L'integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente ed a lungo in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società (art. 4 cpv. 2 LStr; DTF 134 II 1 consid. 4.1). Secondo la dottrina e la giurisprudenza affinché si possa negare l'integra- zione riuscita di uno straniero, nella sua componente del rispetto dei prin- cipi dello Stato di diritto e dei valori della Costituzione federale (art. 77 cpv. 4 lett. a OASA) occorre che la persona in questione si sia resa colpevole di infrazioni penali gravi (MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [ed.], Kommen- tar zum Migrationsrecht, 3 a ed. 2012, n. marg. 5 ad art. 50 LStr; ZÜND/AR- QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Enfernung un Fernhaltung, in: Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz – von A[syl] bis Z[ivilrecht], 2 a ed. 2009, n. marg. 8.53, pag. 345; sentenza del TF 2C_704/2012 del 23 luglio 2012 consid. 4.3; DTAF 2013/48 consid. 7.4; sentenza del TAF C-3842/2010 del 29 ottobre 2013 consid. 7.4). 5.3 Nell'evenienza concreta dagli atti di causa emerge che l'interessato si trova in Svizzera dal 14 febbraio 2005; durante la sua permanenza nel no- stro paese egli ha alternato periodi di attività lucrativa a intervalli di inatti- vità. In occasione del verbale d'interrogatorio del 14 agosto 2012 A._______ ha dichiarato di avere trovato lavoro per la prima volta in Sviz- zera dopo circa sei mesi dall'arrivo in questo paese presso un ristorante
C-6760/2013 Pagina 13 della regione di F., impiego che ha mantenuto per otto mesi. Do- podiché è stato inattivo per circa un anno e mezzo, senza il beneficio dell'assicurazione contro la disoccupazione. Successivamente, e meglio dal 2007, ha ripreso un'attività lucrativa sempre nel ramo della ristorazione, questo rapporto di lavoro è terminato a novembre 2011 (cfr. pag. 155 del dossier Simic). In seguito A. ha beneficiato delle indennità LADI (RS 837.0), percependo mensilmente fr. 2'735.10 netti (cfr. pag. 160 del dossier Simic). Dall'11 marzo 2013 l'interessato è al beneficio di un con- tratto di lavoro a tempo indeterminato come lavapiatti, per tale mansione percepisce un salario lordo di fr. 3'400.– (cfr. pagg. 193 e 194 dell'incarto Simic). In merito alla situazione debitoria di A._______ occorre osservare che dagli atti di causa, e meglio dal rapporto della Polizia cantonale ticinese del 17 agosto 2012, emerge che nel periodo compreso tra il 18 maggio 2006 ed il 14 agosto 2012 egli ha cumulato 20 atti di carenza beni per fr. 33'231.–, oltre a tre esecuzioni per fr. 3'381.35 (cfr. pagg. 149-153 del dossier Simic). Dagli atti di causa emerge che l'interessato nei primi anni di presenza in Svizzera si esprimeva unicamente in spagnolo, non disponendo di alcuna conoscenza di una delle lingue nazionali ed essendo la moglie di lingua madre spagnola. Ad oggi, risulta tuttavia che A._______ – anche grazie all'attuale impiego, nonché alla relazione intrattenuta con la nuova compa- gna di origine italiana – si esprime discretamente in italiano (cfr. pag. 158 del dossier Simic). Di conseguenza le condizioni linguistiche poste dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr in relazione con l'art. 4 lett. b OIntS sono adempiute. Quo al comportamento tenuto dal ricorrente durante la sua permanenza in territorio elvetico, il Tribunale osserva quanto segue. In data 25 luglio 2006, durante un alterco con la moglie, A._______ ha ferito quest'ultima con un coltello da cucina; il 12 ottobre 2008, in correità con un terzo, ha preso parte all'aggressione di una persona, colpendola con calci e pugni su tutto il corpo, in testa e in viso, nonostante questa si fosse riparata e rannic- chiata, al fine di proteggersi, sotto una panchina. Il 4 maggio 2009 questi comportamenti sono stati sanzionati dal Giudice della Pretura penale del Cantone Ticino con una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da fr. 30.–, sospesa condizionalmente per due anni, e con una multa di fr. 300.– (cfr. sentenza della Pretura penale del 4 maggio 2009, pagg. 94- 97 del dossier Simic). 5.4 In definitiva, da un apprezzamento globale della fattispecie, ed in par- ticolare vista la presenza di elementi negativi come la presenza di atti di
C-6760/2013 Pagina 14 carenza beni, di esecuzioni, di una situazione professionale non stabile e di una condanna penale per atti lesivi dell'integrità della persona, il Tribu- nale ritiene che l'integrazione del ricorrente non può dirsi avvenuta con successo ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr. 6. 6.1 Giusta l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto dello straniero coniuge di un cittadino el- vetico alla proroga del permesso di dimora sussiste in virtù degli art. 42 e 43 LStr se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del sog- giorno in Svizzera. 6.2 L'art. 50 cpv. 2 LStr precisa che i motivi personali gravi sono in partico- lare dati qualora il coniuge è stato vittima di violenza domestica, quando il matrimonio contratto non è l'espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel paese d'origine risulta fortemente compromessa. I cpv. 1 lett. b e cpv. 2 dell'art. 50 LStr hanno lo scopo di evitare un grave caso personale, dovuto ad esempio a violenza coniugale, o decesso del coniuge svizzero o con diritto di presenza in Svizzera, o alle difficoltà di reintegrazione nel paese d'origine. Questa enumerazione non rappresenta un catalogo esaustivo (cfr. il termine «segnatamente» [sen- tenza del TF 2C_195/2010 del 23 giugno 2010 consid. 6.2]) e lascia alle autorità un certo margine di apprezzamento (cfr. DTF 138 II 393 con- sid. 3.1). Un grave motivo personale che dà diritto alla proroga del per- messo di dimora può comunque risultare da altre circostanze. L'ammis- sione di un caso di rigore personale che si verifica dopo lo scioglimento dell'unione coniugale presuppone che, sulla base delle concrete circo- stanze del caso di specie, le conseguenze per la vita privata e familiare della persona straniera, legate alle sue condizioni di vita dopo la perdita del diritto di soggiorno derivante dall'unione coniugale, siano di un'intensità considerevole (DTF 137 II 345 consid. 3). Nella valutazione occorre consi- derare in particolare i criteri enumerati all'art. 31 cpv. 1 OASA, segnata- mente l'integrazione, il rispetto dei principi dello Stato di diritto, la situazione familiare nonché il momento e la durata della scolarizzazione dei figli, la situazione finanziaria e la volontà di prendere parte alla vita economica e di acquisire una formazione, la durata della presenza in Svizzera e lo stato di salute e la possibilità di un reinserimento nel paese d'origine. Tuttavia un singolo criterio non è di principio sufficiente per costituire un caso di rigore. Occorre inoltre tener conto delle circostanze che hanno condotto allo scio- glimento del matrimonio (sentenza del TF 2C_411/2010 del 9 novem-
C-6760/2013 Pagina 15 bre 2010 consid. 4.1). L'interesse dei fanciulli riveste un'importanza prima- ria e può costituire un elemento essenziale da prendere in considerazione nell'analisi dei gravi motivi ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr (cfr. DTF 139 I 315 consid. 2.1; 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2; non- ché sentenza del TAF C-6754/2013 del 18 dicembre 2015 consid. 6.5). La giurisprudenza ha infatti stabilito che gravi motivi ai sensi della citata norma possono essere dati qualora esista un rapporto particolarmente intenso tra l'interessato ed i figli al beneficio di un diritto di soggiorno duraturo in Sviz- zera (cfr. DTF 139 I 315 consid. 2.1; sentenze del TF 2C_794/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2; 2C_87/2014 del 27 ottobre 2014 consid. 4.3). In quest'ambito occorre altresì tenere in conto il diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dall'art. 8 cpv. 1 CEDU. 6.3 Quo alla violenza coniugale, il Tribunale osserva come A._______ non è stato vittima di violenza in Svizzera, ma al contrario sia stato egli stesso ad esercitare violenza sulla moglie (cfr. consid. 5.3 supra). 6.4 Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel paese d'origine, essa deve risultare fortemente compromessa. La questione non è dunque di sa- pere se sia più confortevole per la persona interessata vivere in Svizzera, bensì unicamente d'esaminare se, in caso di ritorno nel paese d'origine, le condizioni della reintegrazione sociale, in considerazione della sua situa- zione personale, professionale e familiare, sarebbero gravemente compro- messe (cfr. sentenza del TF 2C_822/2013 del 15 gennaio 2014 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati). Nel caso di specie non emergono elementi di fatto che conducano a con- siderare la reintegrazione sociale del ricorrente nel suo paese d'origine come fortemente compromessa. Nella Repubblica Dominicana l'interes- sato ha trascorso la maggior parte della sua esistenza; vi ha trascorso l'in- fanzia, l'adolescenza, e buona parte della sua vita da adulto fino all'età di quasi 26 anni, fasce d'età, queste, ritenute essenziali per la formazione della personalità nonché per l'integrazione sociale e culturale. Inoltre il fatto che A._______ abbia vissuto pressappoco 11 anni in Svizzera paragonati ai quasi 26 anni trascorsi in patria e che non si sia creato dei legami parti- colarmente stretti in questo paese rende il suo ritorno in patria possibile. Dal profilo professionale egli non può far valere alcun elemento di partico- lare rilievo ed in Svizzera non ha intrapreso una via professionale che lo porrebbe al rientro nel suo paese d'origine in una situazione di estremo rigore. L'esperienza acquisita in Svizzera potrà al contrario facilitare il suo ritorno nella Repubblica Dominicana. Il fatto che in patria troverà una situa- zione economica meno favorevole di quella conosciuta in Svizzera non è
C-6760/2013 Pagina 16 sufficiente ad ammettere l'esistenza di un grave motivo personale (DTF 137 II 345 consid. 3.2.3). Va inoltre puntualizzato che dagli atti di causa non risulta che, ad eccezione di C._______ e dei figli D._______ e E., altri parenti del ricorrente si trovino in Svizzera, al contrario sembra che la famiglia di quest'ultimo risieda nel suo paese d'origine. 6.5 Ne consegue che il ricorrente appare perfettamente in misura di riadat- tarsi alla vita e alla cultura del suo paese d'origine, dove del resto ha tra- scorso la maggior parte della sua esistenza, di cui conosce la lingua, la cultura, nonché gli usi e costumi. 6.6 6.6.1 Come precedentemente rilevato sub lett. B, dall'unione coniugale tra il ricorrente e C. sono nati due figli: D._______ e E._______; en- trambi minorenni e cittadini elvetici. 6.6.2 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al ri- spetto della sua vita familiare garantito dall'art. 8 cpv. 1 CEDU per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli. Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera («ein gefestigtes Anwesenheitsrecht»), quindi di un diritto sicuro all'otteni- mento o al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere in prin- cipio la nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 265 consid. 5). Si os- serva inoltre che l'art. 13 Cost., anch'esso garante del diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU. Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.6.3 La protezione conferita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Un'ingerenza nella vita familiare protetta dall'art. 8 cpv. 1 CEDU è ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei
C-6760/2013 Pagina 17 reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 cpv. 2 CEDU). 6.6.4 Il genitore che non dispone dell'autorità parentale e i cui figli non sono affidati alle sue cure non può che intrattenervi relazioni familiari nell'ambito del diritto di visita conferitogli. Salvo circostanze speciali, la relazione fami- liare tra il figlio minore ed il genitore che non gode dell'autorità parentale non necessita la presenza di quest'ultimo in Svizzera. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in prin- cipio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità dello stesso per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo eserci- zio risulti essere più complicato e si discosti dall'usuale pratica prevedente una visita ogni due settimane. La giurisprudenza costante del Tribunale federale prevede un diritto più favorevole all'interessato può sussistere nel caso in cui vi siano legami familiari particolarmente intensi da un punto di vista affettivo ed economico, e a condizione che questa relazione non po- trebbe essere mantenuta in ragione della distanza tra il paese di residenza dei minori rispetto a quello del genitore non titolare dell'autorità parentale (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2; sentenza del TF 2C_794/2014 precitata consid. 3.2). 6.6.5 Nell'ambito dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr e con riferimento a quanto detto al consid. 6.2 supra, la giurisprudenza ha altresì precisato che la con- dizione dell'esistenza di un legame familiare particolarmente intenso è in principio adempiuta qualora i rapporti tra genitore non titolare dell'autorità parentale ed i figli si inseriscono nel quadro di un diritto di visita usuale, ossia un weekend ogni due settimane e la metà delle vacanze scolastiche. È tuttavia d'uopo osservare come il diritto di visita è determinante unica- mente qualora sia effettivamente esercitato, per questo motivo è compito delle autorità verificarne il reale esercizio. Questa precisazione giurispru- denziale si applica tuttavia solamente nell'ipotesi in cui lo straniero, in ra- gione dell'unione coniugale con un cittadino elvetico o con una persona al beneficio di un permesso di domicilio, dispone già di un titolo di soggiorno in Svizzera. In tale caso, qualora l'unione coniugale fosse sciolta, lo stra- niero potrà invocare, oltre all'art. 8 CEDU, anche la norma più favorevole prevista all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Le altre condizioni per ottenere il rin- novo del permesso di dimora devono inoltre essere adempiute; in partico- lare tra i figli ed il genitore straniero deve intercorrere una relazione econo- mica particolarmente intensa e quest'ultimo deve avere dato prova di un comportamento irreprensibile in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.5; sentenza del TF 2C_794/2014 precitata consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata).
C-6760/2013 Pagina 18 Tale soluzione è inoltre conforme all'art. 9 n. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), secondo cui gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo. La giurisprudenza del Tribunale federale ha a più riprese precisato che detta disposizione non è direttamente applicabile, nondimeno i principi in essa contenuti devono essere presi in considera- zione nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4; sentenza del TF 2C_794/2014 precitata consid. 3.2). 6.6.6 L'Alta corte federale ha più volte considerato come uno straniero che durante la sua permanenza in Svizzera non ha mai tenuto un comporta- mento contrario al diritto degli stranieri o represso dal diritto penale ha dato prova di una condotta irreprensibile, nel qual caso non esiste alcun motivo per allontanarlo dal territorio elvetico (cfr. ad esempio le sentenze del TF 2C_395/2012 del 9 luglio 2012 consid. 5.1 e 2C_325/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 5.2.3). 6.6.7 Il Tribunale federale ha altresì precisato che la prassi che permette al genitore straniero titolare dell'autorità parentale e dell'affidamento dei figli cittadini elvetici di rimanere in Svizzera non si applica in maniera identica al caso in cui il genitore straniero non conviva più con il coniuge cittadino elvetico, ma che continui ad esercitare l'autorità parentale sui figli senza averne l'affidamento anche se adempie ai suoi doveri genitoriali in maniera ineccepibile, sia da un punto di vista affettivo che economico, nella misura in cui l'eventuale allontanamento di detto genitore straniero non comporti la messa in discussione della permanenza dei figli in Svizzera. Nondimeno il Tribunale federale ha considerato che in un caso di questo tipo, una con- dotta contraria all'ordine pubblico non rappresenta una condizione indipen- dente che implica il rifiuto della proroga del permesso di dimora; al contrario trattasi di uno degli elementi da considerare nella ponderazione globale degli interessi, senza tuttavia concedergli un'importanza minore come è il caso per il ricongiungimento familiare «alla rovescia» concernente un bam- bino di nazionalità svizzera il cui genitore straniero dispone dell'autorità pa- rentale esclusiva e dell'affidamento (cfr. DTF 140 I 145 consid. 4.1; sen- tenze del TF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_606/2013 del 4 aprile 2014 consid. 5.3 e 6.2). 6.6.8 Come si è visto nel caso di specie, e con riferimento alla situazione familiare, il ricorrente si trova in Svizzera dal 14 febbraio 2005 (anche se a
C-6760/2013 Pagina 19 ben vedere in occasione della presa di posizione dinanzi all'autorità infe- riore del 18 febbraio 2013 ha affermato di essere entrato in questo paese nel 2004 [cfr. pag. 2 di detta presa di posizione, pag. 174 del dossier Si- mic]) a seguito del matrimonio con C.. Dagli atti risulta che la cop- pia abbia incontrato delle difficoltà di convivenza già nei primi anni di per- manenza del ricorrente nel paese (cfr. ad esempio l'episodio di violenza domestica del 25 luglio 2006 di cui si è detto al consid. 5.3 supra; dichiara- zioni fornite dal ricorrente e dalla moglie durante gli interrogatori del 14 agosto 2012, pagg. 148 e 156 del dossier Simic). I coniugi si sono se- parati nel corso dei primi mesi del 2010 (al proposito le versioni sono di- scordanti; cfr. dichiarazioni della moglie [pag. 148 del dossier Simic] e di- chiarazioni del ricorrente [pag. 156 del dossier Simic]). In occasione dell'u- dienza dell'11 maggio 2010 in materia di misure a protezione dell'unione coniugale il Pretore di Lugano ha autorizzato ufficialmente i coniugi a vivere separati (verbale d'udienza della Pretura di Lugano – Sezione 6 dell'11 maggio 2010, pagg. 190-192 del dossier Simic), il 13 luglio 2010 il mede- simo giudice non ha previsto il versamento di alcun alimento (cfr. decreto di stralcio della Pretura di Lugano – Sezione 6, pagg. 107-109 dell'incarto Simic). Agli atti di causa non figurano ulteriori dettagli circa l'assetto matri- moniale della coppia, se non le dichiarazioni del ricorrente medesimo, il quale in data 29 aprile 2015 ha affermato che i coniugi hanno l'intenzione di precedere con le pratiche di divorzio (cfr. presa di posizione di A. del 29 aprile 2015, pag. 1, atto 10 dell'incarto TAF). 6.6.9 Dall'unione coniugale tra A._______ e C._______ sono nati D._______ (classe 2006) e E._______ (classe 2007), entrambi cittadini el- vetici. Dagli atti all'inserto emerge che a causa della difficile situazione fa- miliare venutasi a creare tra il ricorrente e la moglie, D._______ e E._______ sono stati collocati già in data 1° settembre 2008, dunque in tenera età, presso l'istituto educativo di F._______ J., successiva- mente presso l'istituto G., sempre a F., che li ospita tutt'oggi. Dagli atti di causa non risulta che il ricorrente disponga dell'auto- rità parentale sui minori, al contrario la competente autorità di protezione ha nominato una curatrice in loro favore. La medesima ha stabilito il diritto del ricorrente ad intrattenere relazioni personali con i figli secondo le se- guenti modalità «il padre, signor A. potrà avere con sé i figli due volte al mese dal sabato mattina alle ore 10:00, alla domenica pomeriggio alle ore 17:30. Nelle due settimane durante il quale il padre sarà impossi- bilitato a prendere i figli a causa dei turni di lavoro, quest'ultimo potrà fare visita a D._______ e E._______ due volte al mese il giorno di martedì presso G._______ dalle 17:30 alle ore 18:30» (cfr. dichiarazione dell'Auto- rità Regionale di Protezione 3 del 17 maggio 2013, pag. 213 dell'incarto
C-6760/2013 Pagina 20 Simic; cfr. inoltre anche atto della medesima Autorità del 4 maggio 2015, allegata all'atto 11 del dossier TAF). 6.6.10 Nel suo gravame A._______ – rispondendo alle censure formulate dall'autorità inferiore circa l'assenza di un legame sufficientemente stretto tra il ricorrente ed i figli tale da giustificare il prosieguo del soggiorno in Svizzera – ha affermato di costituire «una figura importante per i propri fi- gli», rinviando a quanto contenuto nella dichiarazione della curatrice dei figli e alla risoluzione del 25 novembre 2013 dell'Autorità Regionale di Pro- tezione 3 (cfr. doc. B e C allegati al ricorso del 2 dicembre 2013). Inoltre in occasione delle prese di posizione del 29 aprile 2015 e del 7 maggio 2015 A._______ ha fatto nuovamente riferimento ai rapporti intrattenuti con i figli e soprattutto al fatto che egli starebbe «intraprendendo un lavoro di geni- torialità», che la sua posizione educativa sarebbe «positiva» verso questi ultimi. Il ricorrente ha in particolare rinviato ai «rapporti morali» allestiti per gli anni 2013 e 2014 dalla curatrice dei figli, nonché allo scritto dell'Autorità Regionale di Protezione 3 del 4 maggio 2015. Così facendo, A._______ si è richiamato al diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU. 6.6.11 Quo alla relazione economica tra A._______ ed i figli D._______ e E., il Tribunale costata che l'11 maggio 2010 il Pretore di Lugano ha disposto il pagamento da parte del ricorrente di fr. 200.– mensili in fa- vore di ciascun figlio (cfr. verbale d'udienza dell'11 maggio 2010, pagg. 190-192 Simic). Agli atti figura che il ricorrente versa fr. 800.– in fa- vore dei figli (cfr. presa di posizione dinanzi all'autorità inferiore del 18 feb- braio 2013, pag. 172 del dossier Simic; nonché convenzioni ufficiali per l'affidamento a un centro educativo, pagg. 182 e 188 del medesimo in- carto). Non risulta chiaro se ad oggi tale importo viene corrisposto propria sponte dal ricorrente o se al contrario esso venga pignorato dal salario per- cepito (come era il caso nel 2012 quando A. era al beneficio dell'assicurazione contro la disoccupazione [cfr. pag. 160 del dossier Si- mic]). Sia come sia, dagli atti all'inserto sembra che il ricorrente ottemperi al proprio obbligo con regolarità, benché le ultime informazioni in proposito sono state fornite in occasione della presa di posizione non datata della curatrice dei minori allegata al ricorso del 2 dicembre 2013 (cfr. doc. B, atto 1 dell'incarto TAF). Occorre inoltre segnalare che sebbene invitato dal Tribunale a fornire un aggiornamento circa la propria situazione personale, in data 29 aprile 2015 ed in data 7 maggio 2015, il ricorrente si è limitato a produrre una dichiarazione dell'Autorità Regionale di Protezione 3 confer- mante l'assetto del diritto di visita accordato allo stesso, nonché i «rapporti morali» concernenti i figli allestiti dalla loro curatrice per gli anni 2013 e
C-6760/2013 Pagina 21 2014, venendo così meno al proprio dovere di collaborare nell'accerta- mento dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. a PA e art. 90 lett. b LStr). Lo stesso dicasi nei confronti dell'ordinanza del 2 giugno 2015, il cui termine è trascorso infruttuoso. 6.6.12 Vero è che dai citati «rapporti morali» allestiti dalla curatrice dei figli del ricorrente, risulta come quest'ultimo sembra prendere seriamente il suo ruolo di padre, nondimeno, e come precedentemente rilevato, risulta che ad oggi A._______ non dispone dell'autorità parentale sui figli, e le dichia- razioni formulate dal patrocinatore secondo cui «da quanto mi sembra di comprendere, le Autorità intervenute caldeggiano l'autorità parentale con- giunta, ritenuto che comunque entrambi i genitori sono utili ai fini dello svi- luppo dei figli» (cfr. presa di posizione del 29 aprile 2015, pag. 2, atto 10 del dossier TAF), rappresentano un semplice auspicio da parte della cura- trice, ma non trovano conferma né in quanto asserito dall'Autorità Regio- nale di Protezione 3 (cfr. dichiarazione di quest'ultima del 4 maggio 2015, atto 11 dell'incarto TAF), né in alcun altro documento agli atti. 6.6.13 Ne discende che alla luce di quanto esposto ai considerandi prece- denti, ed in particolare vista l'assenza di legami familiari con la moglie (da cui A._______ ha intenzione di divorziare) e soprattutto di legami sufficien- temente stretti e vissuti con i figli D._______ e E._______, il Tribunale non ritiene che ricorrente può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine del rinnovo di un permesso di dimora, e ciò nonostante egli si trova in Svizzera già dal 2005. Il ricorrente non può nemmeno prevalersi della disposizione più favorevole dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr per quanto concerne l'interesse dei fanciulli in quanto egli si trova nella situazione di un genitore non avente né l'autorità parentale, né l'affidamento dei figli, ma al contrario esercita unicamente un diritto di visita alquanto limitato. È altresì d'uopo sottolineare che il rientro del ricor- rente nella Repubblica Dominicana non comporterebbe l'interruzione di ogni legame con i figli, rimanendo possibili contatti telefonici, epistolari e tramite messaggi elettronici (cfr. in particolare le sentenze del TF 2C_979/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 6.2; 2C_881/2012 del 16 gen- naio 2013 consid. 5.5) e visite mediante soggiorni turistici (cfr. sentenza del TF 2C_560/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 8.1 in fine). 6.7 Dagli atti di causa risulta inoltre che il ricorrente è legato sentimental- mente a una donna (cfr. rapporti morali 2013 e 2014 della curatrice dei minori, atto 10 del dossier TAF). Tuttavia non vi sono elementi che esplici- tino nel dettaglio la natura e l'intensità di detto rapporto, il quale comunque,
C-6760/2013 Pagina 22 per i motivi di cui al consid. 6.6.2, non beneficia della protezione conferita dall'art. 8 CEDU e pertanto non è decisivo nella presente fattispecie. 7. Occorre ora esaminare se il prosieguo del soggiorno in Svizzera si impone per uno degli altri motivi di cui all'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. consid. 5.5 su- pra). In casu, tenuto conto dell'età di A._______, del fatto che agli atti non risulta che egli soffre di problemi di salute, nonché di quanto esposto circa l'integrazione, il comportamento, le situazioni familiare e finanziaria, la du- rata del soggiorno in territorio elvetico e le possibilità di reinserimento nella Repubblica Dominicana, il Tribunale considera che alla luce dei criteri dell'art. 31 cpv. 1 OASA non è possibile riconoscere l'esistenza di gravi mo- tivi personali ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. 8. In considerazione tutti gli elementi della fattispecie, il Tribunale giunge alla conclusione che la SEM, con la sua decisione del 9 ottobre 2013, non ha abusato del suo potere d'apprezzamento, ritenendo che il ricorrente non adempie alle condizioni di cui all'art 50 LStr e rifiutando pertanto di dare la sua approvazione alla proroga del permesso di dimora. Nella presente fat- tispecie non occorre del resto nemmeno esaminare il caso ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, in quanto l'analisi dei criteri di cui all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr ha già permesso di escludere l'esistenza di un caso par- ticolarmente grave, ne consegue che una valutazione alla luce dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr porterebbe alla medesima conclusione (cfr. sentenze del TAF C-3450/2011 dell'11 gennaio 2013 consid. 8.7; C-6133/2008 del 15 luglio 2011 consid. 8.3). 9. 9.1 Nella misura in cui il ricorrente non ottiene la proroga del permesso di dimora è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha pronunciato il suo rinvio dalla Svizzera in applicazione dell'art. 64 cpv. 1 lett. c LStr. 9.2 In virtù dell'art. 83 LStr l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'am- missione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). 9.3 Dalle carte processuali, non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente nella Repubblica Dominicana possa essere confrontato al ri- schio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3
C-6760/2013 Pagina 23 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inu- mani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'ese- cuzione è quindi ammissibile. Non risulta nemmeno che la situazione nella Repubblica dominicana sia caratterizzata da guerra, guerra civile o vio- lenza generalizzata o emergenza medica. L'esecuzione quindi ragionevol- mente esigibile essendo egli in buona salute e potendosi presumere che disponga di rete sociale e famigliare. Infine non risultano impedimenti nep- pure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr), il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procu- rarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al- lontanamento è dunque pure possibile. 9.4 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra- gionevolmente esigibile e possibile. 10. In esito a quanto precede, la decisione impugnata è conforme al diritto, non avendo la SEM violato il diritto federale, né abusato il proprio potere di ap- prezzamento, inoltre l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 PA). Il ricorso deve dun- que essere respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina seguente.)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
C-6760/2013 Pagina 24 2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 26 febbraio 2014. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) – autorità cantonale, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
C-6760/2013 Pagina 25 conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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