Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6650/2016
Entscheidungsdatum
14.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-6650/2016

S e n t e n z a d e l 1 4 s e t t e m b r e 2 0 1 7 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michela Bürki Moreni, Beat Weber, cancelliera Anna Röthlisberger.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato 50&Più ENASCO, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, diritto alla ren- dita di vecchiaia (decisione su opposizione del 16 settembre 2016).

C-6650/2016 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadino italiano, nato il (...), ha formulato in data 16 otto- bre 2015 una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicura- zione svizzera per la vecchiaia (doc. 1 e 2), indicando di avere lavorato in Svizzera da marzo 1968 a novembre 1969 (doc. 2 pag. 10). A.b Nel corso dell’istruttoria, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha rilevato che sul conto individuale dell’interessato figurano due iscrizioni per attività svolte dall’assicurato presso la B., C., nel 1967 e nel 1968, senza indicazione del numero di mesi e con un salario complessivo rispettivamente di fr. 3'025.- (1967) e fr. 6'650.- (1968 [doc. 3 pag. 2]). B. Il 10 marzo 2016, la CSC ha stabilito che, potendogli computare unica- mente 3 mesi nel 1967 e 7 mesi nel 1968, non è adempita la durata minima di un anno di contribuzione ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAVS (RS 831.10) per poter beneficiare di una rendita svizzera per la vecchiaia (doc. 5). C. C.a Il 31 marzo 2016 (cfr. timbro postale, doc. 8 pag. 8), l’interessato ha contestato la durata contributiva ritenuta dalla CSC chiedendo di riesami- nare il periodo non preso in considerazione relativo all’anno 1969, più pre- cisamente quello dal 1° gennaio 1969 al 30 ottobre 1969 (doc. 8 pag. 1). Ha esibito in particolare il certificato per l’apertura dei conti individuali dei contributi (doc. 8 pag. 6), nel quale è indicata la cassa “86 ASTI”. C.b Nell’ambito della procedura di opposizione, la CSC ha chiesto all’inte- ressato di produrre tutte le distinte di salario, eventuali certificati di lavoro, nonché copia dei titoli di soggiorno relativi al periodo oggetto della conte- stazione, con la precisazione che, in caso di mancata esibizione dei docu- menti richiesti, la domanda di rendita di vecchiaia sarebbe stata decisa in base agli atti facendo espresso riferimento all’art. 43 cpv. 3 LPGA (RS 830.1; doc. 9). Il 5 maggio 2016 (cfr. timbro postale, doc. 13 pag. 5), l’inte- ressato ha indicato, in apposita tabella, di avere lavorato 3 mesi nel 1967 e 10 mesi nel 1968 e ha trasmesso copia della “Carta-membro per assicu- rati collettivi” presso la B. datata 1° marzo 1968, nonché allegato di non avere altra documentazione (doc. 13).

C-6650/2016 Pagina 3 C.c L’autorità inferiore ha altresì avviato un’inchiesta volta a determinare il tipo di permesso di cui beneficiava l’assicurato e la relativa durata di sog- giorno in Svizzera. L’Ufficio controllo abitanti del comune di C._______ ha indicato che l’interessato ha soggiornato presso il comune medesimo dall’11 agosto 1967 al 4 ottobre 1968 (per poi rientrare in Italia), ma che non gli è possibile indicare il tipo di permesso rilasciato in quanto ciò non figura nel loro incarto (doc. 17 pag. 3). Dal canto loro, la Cassa di compen- sazione della Svizzera orientale per il commercio e l’industria (doc. 11 pag. 1), l’Ufficio cantonale della migrazione di D._______ (doc. 20 pag. 1), la Cassa di disoccupazione del Cantone E._______ (doc. 21 pagg. 1 e 5), nonché la Segreteria di stato della migrazione (SEM, doc. 23 pag. 2), hanno segnalato di non avere le informazioni richieste dalla CSC. D. Il 16 settembre 2016, la CSC ha deciso di respingere l’opposizione e di confermare la decisione del 10 marzo 2016. L’autorità inferiore ha indicato che la documentazione trasmessa dall’interessato conteneva informazioni già note e debitamente prese in considerazione, mentre le ulteriori ricerche svolte presso le competenti autorità non hanno permesso di dimostrare la presenza ufficiale dell’interessato in Svizzera nell’anno 1969 (doc. 24). E. Il 3 ottobre 2016, l’interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla CSC, che è poi stato trasmesso il 25 ottobre 2016 per competenza al Tribunale ammi- nistrativo federale (TAF), mediante il quale ha chiesto il riesame della do- manda di rendita di vecchiaia in seguito al ritrovamento del permesso di dimora (permesso B). Ha allegato copia del permesso di dimora della poli- zia degli stranieri del Cantone E._______ rilasciato il 4 settembre 1967 (va- lido dall’11 agosto 1967 all’11 agosto 1968 e rinnovato il 23 luglio 1968 con scadenza all’11 agosto 1969 [doc. TAF 1 e allegati]). F. Nella risposta del 23 febbraio 2017, la CSC ha chiesto, in via principale, la reiezione del ricorso, il ricorrente avendo violato l’obbligo di collaborare giusta l’art. 43 cpv. 3 LPGA, e, in via subordinata, l’annullamento della de- cisione su opposizione impugnata e la determinazione, da parte di questo Tribunale, dell’effettiva durata contributiva dell’insorgente. L’autorità infe- riore ha altresì chiesto, nell’eventualità dell’accoglimento del gravame, che spese e onorari di procedura siano compensati, atteso da un lato che il rappresentante di parte ricorrente è tenuto, in applicazione della legge ita- liana che regola il finanziamento dei patronati, a prestare gratuitamente la propria assistenza e che lo stesso si è limitato a trasmettere copia del titolo

C-6650/2016 Pagina 4 di dimora, nonché, dall’altro lato, del fatto che non vi è stata piena collabo- razione da parte dell’insorgente in occasione dell’istruzione della proce- dura di opposizione (doc. TAF 5). G. G.a Con provvedimento del 2 marzo 2017, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell’autorità inferire e gli ha concesso la facoltà d’inoltrare, nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento stesso, le proprie osservazioni al ri- guardo (doc. TAF 6; notificato il 9 marzo 2017 [cfr. doc. TAF 7]). G.b Il succitato termine è scaduto infruttuoso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione (CSC). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le di- sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.

C-6650/2016 Pagina 5 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte- riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor- rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale

C-6650/2016 Pagina 6 Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L’oggetto litigioso della presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se il ricorrente adempie la durata di contribuzione suf- ficiente prevista dalla legislazione svizzera per poter pretendere una ren- dita svizzera per la vecchiaia. 4. 4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordina- ria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati al- meno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi- stenziali. 4.2 Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata as- sicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se pre- senta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29 ter capoverso 2 lettere b e c LAVS (art. 50 OAVS [RS 831.101]). 4.3 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. 4.4 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi de- vono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 con rinvii). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indica- zione della durata contributiva in mesi.

C-6650/2016 Pagina 7 4.5 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nes- sun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettifica- zione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto in- dividuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assi- curato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debita- mente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 4.6 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, oc- corre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assi- curato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 con rinvii), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di con- tribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova in- dicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio in- quisitorio, che per l'amministrazione – e in caso di ricorso per l'autorità giu- diziaria – comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e in- dipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indica- zioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'ammini- strazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS. 4.7 Il Tribunale federale ha altresì già avuto modo di rilevare che, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (per- messo di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora an- nuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la con- seguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere conside- rato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 con rinvii).

C-6650/2016 Pagina 8 5. 5.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di as- sicurazioni sociali (art. 43 LPGA nonché art. 12 e 13 PA e art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF [RS 273]), il Tribunale accerta, con la collabo- razione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fon- dati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convin- zione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezza- mento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 136 I 229 consid. 5.3 con rinvii). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (sentenza del TF 2C_694/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 3.1 con rinvii). 5.2 Secondo giurisprudenza, se per contro il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limita- zione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'ammini- strazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un sif- fatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari ac- certamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 con- sid. 2.3 con rinvii). 6. 6.1 Nella risposta di causa, la CSC ha indicato che, giusta l’art. 43 cpv. 3 LPGA, il ricorrente ha violato l’obbligo di collaborare avendo trasmesso il permesso di dimora (permesso B) solo dopo la notificazione della deci- sione su opposizione e che pertanto il ricorso contro la decisione su oppo- sizione sarebbe, in via principale, da respingere. 6.2 Da un lato, questo Tribunale rileva che per il fatto che il ricorrente non abbia già prodotto in procedura d’opposizione dinanzi alla CSC le copie dei permessi di dimora poi prodotti in sede ricorsuale, non significa affatto che

C-6650/2016 Pagina 9 egli abbia rifiutato ingiustificatamente di compiere il proprio dovere d’infor- mare o collaborare. In effetti, è del tutto plausibile, come lasciato implicita- mente intendere dal ricorrente nel ricorso, che egli abbia ritrovato copie di detti permessi di dimora solo successivamente all’emanazione della deci- sione qui impugnata, senza che l’autorità sia altresì stata in grado di dimo- strare che egli abbia volontariamente omesso di produrre detti documenti in procedura di prima istanza. Non vi è peraltro alcun motivo di presumerlo, non potendosi seriamente supporre che il ricorrente abbia rifiutato volonta- riamente di produrre dei documenti a lui favorevoli. Non vi sono pertanto elementi/indizi per ritenere che l’insorgente abbia violato l’obbligo di colla- borare giusta l’art. 43 cpv. 3 LPGA per non avere prodotto già dinanzi alla CSC in procedura d’opposizione le copie di documenti – i permessi di di- mora validi fino all’11 agosto 1968 rispettivamente all’11 agosto 1969 – a lui favorevoli. Conseguentemente non può essere dato seguito alla conclu- sione principale della CSC, di cui alla risposta al ricorso, volta al respingi- mento del ricorso in ragione di una (inesistente) violazione dell’obbligo di collaborare del ricorrente. 6.3 Per il resto, l’autorità accerta d’ufficio i fatti e si serve a tal fine, se ne- cessario, di documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimo- nianze di terzi, sopralluoghi e perizie (art. 12 PA). 6.4 In conclusione, i menzionati documenti decisivi esibiti dal ricorrente in sede ricorsuale sono ammessi processualmente e saranno nella presente causa oggetto di valutazione, insieme agli altri mezzi probatori, da parte di questo Tribunale. 7. 7.1 Nel ricorso, l’insorgente ha fatto valere, perlomeno implicitamente, di avere diritto ad una rendita per la vecchiaia svizzera e di avere versato contributi anche nell’anno 1969 (doc. TAF 1). Al riguardo, l’insorgente ha trasmesso copie del permesso di dimora (permesso B) rilasciato il 4 set- tembre 1967 dalla polizia degli stranieri del Cantone E._______ con vali- dità dall’11 agosto 1967 all’11 agosto 1968, permesso B poi rinnovato il 23 luglio 1968 con scadenza l’11 agosto 1969. 7.2 Dagli atti di cui all’incarto dell’autorità inferiore emerge incontrovertibil- mente, da un lato, che il ricorrente ha soggiornato in Svizzera, e meglio nel comune di C., dall’11 agosto 1967 al 4 ottobre 1968, per poi la- sciare la Svizzera e rientrare in Italia (v. informazione fornita dal comune C. [cfr. consid. C.c della presente sentenza]) e, dall’altro lato, che

C-6650/2016 Pagina 10 sia nel 1967 sia nel 1968 ha versato il contributo annuo minimo. Per con- seguenza, in applicazione della giurisprudenza richiamata al considerando 4.7 del presente giudizio, deve essere ritenuta una durata contributiva com- pleta per il periodo in cui l’insorgente ha soggiornato comprovatamente in Svizzera al beneficio di un permesso di dimora (permesso B) ed ha versato il contributo annuo minimo. Ne discende che detta durata è di 15 mesi e non solo di 10 mesi, come ritenuto a torto nella decisione impugnata se- condo le tavole relative alla determinazione dei periodi di contribuzione per gli anni dal 1948 al 1968 (cfr. consid. 4.4 e 4.7 del presente giudizio). 7.3 Per quanto concerne il periodo successivo ad ottobre del 1968, e fino ad ottobre, rispettivamente novembre, forse persino fino a dicembre 1969 (su questo punto il ricorrente ha altresì fornito versioni divergenti [ottobre 1969, {doc. 8 pag.1}, novembre 1969 {doc. 2 pag. 10} rispettivamente im- precise riferendosi genericamente nel ricorso all’intero anno 1969 {doc. TAF 1}]), questo Tribunale osserva comunque che non vi è prova di un soggiorno in Svizzera dell’insorgente successivamente al 4 ottobre 1968. Dagli atti di causa risulta, in effetti, che il controllo abitanti del comune di C._______ ha indicato che il ricorrente ha lasciato la Svizzera per fare rien- tro in Italia il 4 ottobre 1968 (doc. 17 pag. 3). Non risulta da altri mezzi di prova agli atti di causa, segnatamente dalle informazioni fornite dalle com- petenti autorità cantonali (Dipartimento degli interni del Cantone E., sezione delle migrazioni [doc. 20 pag. 1]; Cassa di disoccupa- zione del Cantone E. [doc. 21 pagg. 1 e 5]) e federale (Segreteria di Stato della migrazione – SEM – [doc. 23 pag. 2]), che il ricorrente abbia effettivamente soggiornato nel Cantone E._______ o altrove in Svizzera dopo il 4 ottobre 1968 e fino al massimo a dicembre del 1969. Il ricorrente ha altresì esibito unicamente copia del permesso di dimora (permesso B) da cui risulta il rilascio di un permesso B valido dall’11 agosto 1967 all’11 agosto 1968 e il rinnovo di detto permesso B in data 23 luglio 1968 con validità fino all’11 agosto 1969. Detto documento non dimostra però alcun soggiorno effettivo in Svizzera dopo il 4 ottobre 1968. Inoltre, non risulta dalle carte processuali, e il ricorrente non ha saputo altrimenti dimostrare, né che egli abbia lavorato in Svizzera dopo il 4 ottobre 1968 né che abbia versato dei contributi ad una cassa di compensazione in Svizzera per un attività lavorativa esercitata in Svizzera dopo il mese di ottobre del 1968. Certo, il ricorrente ha trasmesso in procedura di prima istanza la copia di un certificato – peraltro senza il suo nominativo – dell’apertura dei conti individuali dei contributi sul quale è segnalata la cassa “86 ASTI” (doc. 8 pag. 6). Tuttavia, dalle ricerche effettuate dalla CSC, non figura alcuna iscrizione alla cassa no. 86 a nome dell’interessato (doc. 3 pag. 4), né egli ha fatto valere, tanto meno dimostrato, di avere lavorato presso un diverso

C-6650/2016 Pagina 11 datore di lavoro rispetto alla B._______ di C._______ (affiliata alla Cassa no. 32). Non vi è pertanto motivo di ritenere ulteriori periodi contributivi da parte dell’insorgente eccedenti il periodo da agosto 1967 ad ottobre 1968 compresi. 7.4 Stante le numerose ricerche già effettuate dall’autorità inferiore, le di- verse richieste da parte della CSC al ricorrente di fornire della documenta- zione – segnatamente le distinte di salario ed eventuali certificati di lavoro –, che dimostrasse degli ulteriori periodi contributivi, ritenuto altresì che l’impresa per cui lavorava l’insorgente – la ditta B., C. – risulta essere stata cancellata dal registro di commercio del Cantone E._______ il 12 novembre 2008 (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone E._______ [doc. 21 pag. 2]), non vi è motivo di ritenere che da ulteriori accertamenti d’ufficio da parte di questo Tribunale sia possibile ri- cavare nuovi elementi decisivi. 7.5 In conclusione, la documentazione di cui agli atti di causa dimostra che il ricorrente adempie le condizioni per l’ottenimento di una rendita svizzera per la vecchiaia, ovvero il versamento di contributi all’assicurazione sviz- zera per la vecchiaia per più di 11 mesi, e meglio dall’11 agosto 1967 al 4 ottobre 1968 per un totale di 15 mesi. 8. Visto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata nel senso che al ricor- rente è riconosciuto il diritto ad una rendita svizzera per la vecchiaia calco- lata sulla base di un periodo di contribuzione di 15 mesi. Gli atti di causa sono pertanto trasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a determinare l’ammontare della relativa rendita di vecchiaia. 9. 9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 9.2 La parte vincente ha di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 4 TS-TAF). Nel caso concreto, questo Tribunale rileva che dal mandato di rappresentanza esibito agli atti dal ricorrente, risulta

C-6650/2016 Pagina 12 che lo stesso è effettuato gratuitamente dal Patronato 50&Più ENASCO (doc. TAF 1 [il mandato di rappresentanza porta anche la firma della per- sona che ha firmato il ricorso inoltrato in questa sede dal patronato in que- stione]). L’insorgente non ha altresì preteso di avere dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alle pre- sente procedura. Non si giustifica pertanto l’attribuzione al ricorrente di spese ripetibili. Peraltro, si rileva a titolo abbondanziale, che il rappresen- tante del ricorrente si è limitato in questa sede a presentare un ricorso di poche righe ed a esibire un permesso di dimora infine ritrovato dal ricor- rente.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-6650/2016 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata è riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita svizzera per la vecchiaia calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 15 mesi. 2. Gli atti di causa sono trasmessi alla CSC affinché proceda a determinare l’ammontare della rendita di vecchiaia. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si giustifica l’attribuzione di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi- mento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Röthlisberger

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-6650/2016 Pagina 14 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

24

CE

  • art. 4 CE

Cst

  • art. 29 Cst

LAVS

  • art. 1 LAVS
  • art. 16 LAVS
  • art. 29 LAVS

LPGA

  • art. 43 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

OAVS

  • art. 50 OAVS
  • art. 141 OAVS

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 52 PA
  • art. 64 PA

PCF

  • art. 40 PCF

TS

  • art. 7 TS

Gerichtsentscheide

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