Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-660/2020
Entscheidungsdatum
24.04.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-660/2020

D e c i s i o n e d e l 2 4 a p r i l e 2 0 2 0 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Lina Ratano, Patronato I.N.A.P.A, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 18 dicembre 2019).

C-660/2020 Pagina 2

Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 18 dicembre 2019, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assi- curati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita d’invali- dità svizzera presentata da A._______ (di seguito: interessato, ricorrente o insorgente) il 17 luglio 2017, avuto riguardo al fatto che non presentava un’incapacità al lavoro almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione (doc. TAF1). 2. Il 30 gennaio 2020, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 18 dicembre 2019, mediante il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impu- gnata, il rinvio degli atti di causa all’autorità inferiore affinché provveda a completare l’istruttoria rispettivamente a riconoscergli il diritto ad una ren- dita di invalidità (doc. TAF 1). 3. Con decisione incidentale del 27 febbraio 2020, questo Tribunale ha invi- tato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 800.- a copertura delle pre- sumibili spese processuali (doc. TAF 4). 4. Con scritto del 18 marzo 2020, il ricorrente ha indicato a questo Tribunale che l’UAIE – in seguito alla documentazione trasmessa in sede di audi- zione – il 6 febbraio 2020 gli ha comunicato che “la nostra decisione del 18.12.2019 è da considerare come nulla e non avvenuta e la data della presentazione della domanda è mantenuta”. Egli ha inoltre chiesto al giu- dice dell’istruzione di pronunciarsi in merito all’obbligo di pagare il richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 800.- (doc. TAF 6). 5. Il 1° aprile 2020 è pervenuto al TAF uno scritto dell’UAIE con allegato, per conoscenza, il nuovo progetto di decisione, del 27 marzo 2020, concer- nente la domanda di rendita del ricorrente del 17 luglio 2017, nuovo pro- getto di decisione che sostituisce quello precedente del 14 ottobre 2019 (doc. TAF 7). 6. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32

C-660/2020 Pagina 3 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dall’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero. 7. Questo Tribunale rileva che con atto del 6 febbraio 2020 (senza copia d’in- formazione per il TAF), l’UAIE ha comunicato al ricorrente che la decisione del 18 dicembre 2019 è da considerarsi nulla e non intervenuta. In seguito l’autorità inferiore ha ripreso l’istruttoria della domanda di rendita (cfr. il nuovo progetto di decisione del 27 marzo 2020, sub doc. TAF 7). Da quanto esposto, discende che il ricorso del 30 gennaio 2020 va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l’interesse degno di protezione del ricorrente all’an- nullamento o alla modificazione della decisione impugnata del 18 dicembre 2019, nel frattempo già annullata dall’autorità inferiore (cfr., sulla questione dell’assenza di interesse degno di protezione in tale costellazione, pure le sentenze del TAF C-4063/2016 del 19 luglio 2016 e C-4543/2011 del 30 settembre 2011). 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 9. 9.1 A norma dell'art. 5 TS-TAF se una causa diviene priva d'oggetto, di re- gola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento ha reso priva d'oggetto la causa medesima. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ter- mina la lite. Tale normativa tende innanzitutto a ricercare materialmente se possa essere imputata a una parte la circostanza che la controversia sia divenuta priva d'oggetto; solamente se non può essere imputata ad alcuno diventano decisive le probabilità di successo del ricorso (ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 2. ed., 2013, n. 4.71 e segg.). Giova altresì rammentare che il giudice valuta sommariamente tali circostanze (MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, n. 4.73). La norma è aperta e il giudice dispone di un ampio margine di apprezzamento (sentenza del TF 8C_191/2015 del 2 lu- glio 2015 consid. 3.1 con rinvii).

C-660/2020 Pagina 4 9.2 Il motivo per cui la causa in esame dinanzi a questo Tribunale è dive- nuta priva di oggetto è essenzialmente imputabile all’autorità inferiore. L’UAIE ha infatti indicato, nell’atto del 6 febbraio 2020, che la decisione impugnata è da considerarsi nulla e non avvenuta ed ha in seguito ripreso l’istruttoria della domanda di rendita in virtù della documentazione medica che l’insorgente ha trasmesso tempestivamente il 13 dicembre 2019 (doc. 125 e segg. dell’incarto dell’autorità inferiore). In sostanza, così agendo ha esso stesso implicitamente ammesso che nel caso concreto la decisione impugnata del 18 dicembre 2019 è stata resa prematuramente, ad istrutto- ria non ancora conclusa della procedura in corso (promossa dall’insorgente con richiesta di prestazioni del 17 luglio 2017). 9.3 9.3.1 Da quanto esposto, discende che non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 cpv. 2 PA [v. pure art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale {TS-TAF, RS 173.320.2}]). Per conse- guenza, la richiesta di anticipo sulle presumibili spese processuali del 27 febbraio 2020 nella causa qui in esame è pure divenuta priva di oggetto. 9.3.2 Inoltre, l'insorgente – rappresentato in questa sede da mandatario professionale – ha diritto ad un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF), che, in assenza di una nota d’onorario dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 2’000.-, conto tenuto del lavoro effettivo e necessario – in causa con incarto relativamente voluminoso – svolto dal rappresentante del ricorrente in que- sta sede. 9.4 Va peraltro ancora osservato – con riferimento al termine assegnato dall’UAIE all’insorgente per prendere posizione sul (nuovo) progetto di de- cisione del 27 marzo 2020 – che i termini stabiliti dalla legge, da un’autorità o da un giudice sono rimasti sospesi tra il 21 marzo ed il 19 aprile 2020 (cfr. gli art. 1 e 2 dell’ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedi- menti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in rela- zione al coronavirus [COVID-19] del 20 marzo 2020 [RS 173.110.4]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-660/2020 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-660/2020 è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva di og- getto. 2. Non si prelevano spese processuali e conseguentemente il provvedimento di questo Tribunale del 27 febbraio 2020, mediante il quale è stato chiesto al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, è pure divenuto privo di oggetto. 3. L’UAIE rifonderà al ricorrente CHF 2'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con AR), – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata), – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Vito Valenti Oliver Engel

(i rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente)

C-660/2020 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

12

LAI

  • art. 69 LAI

LTAF

  • art. 23 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

TS

  • art. 5 TS
  • art. 14 TS

Gerichtsentscheide

4
  • 8C_191/201502.07.2015 · 8 Zitate
  • C-4063/2016
  • C-4543/2011
  • C-660/2020