Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-645/2017
Entscheidungsdatum
31.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-645/2017

S e n t e n z a d e l 3 1 l u g l i o 2 0 1 9 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein, Daniel Stufetti, cancelliera Anna Borner.

Parti

A._______, (Portogallo) rappresentato dall'avv. Matteo Baggi, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita (decisione del 12 dicembre 2016).

C-645/2017 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con decisione del 15 marzo 1989, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha riconosciuto a A._______ – cittadino portoghese, nato il (...) 1957 – il diritto di percepire una rendita intera dell’assicurazione per l’invalidità a decorrere dal 1° novembre 1988 (doc. 8 pag. 2 e doc. 10). È stato stabilito, in virtù del rapporto nefrologico del 18 maggio 1987, che all’interessato era stata diagnosticata un’insufficienza renale cronica in paziente affetto da glomerulonefrite mesangio-prolifera- tiva di tipo IgA (doc. 2). L’assicurato è stato considerato invalido al 75% per qualsiasi attività dal 1° dicembre 1987 (doc. 8 pag. 2). A.b Il diritto alla rendita intera è poi stato confermato con comunicazioni del 20 novembre 1989 (doc. 11), del 15/22 gennaio 1991 (doc. 19 e 21) e del 6 aprile 1994 (doc. 30). B. B.a Il 9 maggio 1996, in seguito al rimpatrio dell’assicurato, l’Ufficio AI ha trasmesso l’incarto all’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assi- curati residenti all’estero (UAIE; doc. 35). Con comunicazioni del 10 giugno 1996 (doc. 36) e del 17 luglio 1998 (doc. 71), l’UAIE ha confermato all’as- sicurato il diritto alla rendita intera. B.b Il 20 novembre 2000, l’UAIE ha riesaminato il diritto a una rendita d’in- validità e deciso che la rendita intera riconosciuta sino ad allora all’interes- sato sarebbe stata sostituita con una mezza rendita a decorrere dal 1° gen- naio 2001 (doc. 93; cfr. anche doc. 99 [decisione quanto all’ammontare della rendita]). Tuttavia, con sentenza del 22 agosto 2001, la Commissione federale di ricorso in materia d’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero (secondo cui l’interessato era affetto da insufficienza renale [con trapianto renale eseguito il 30 novembre 1989, cfr. doc. 17], ipertensione arteriosa, tachicardia, iperuricemia, iperli- pidemia e presentava un’incapacità lavorativa del 70% nell’attività abituale di muratore e una capacità lavorativa del 50% in attività confacenti allo stato di salute dal 26 giugno 1999 [cfr. in particolare i rapporti del 5 febbraio 2000 e del 29 gennaio 2001 del medico dell’UAIE; doc. 84 e doc. 100], ciò che comportava un grado d’invalidità del 68% [doc. 106 pag. 9]) ha accolto il ricorso dell’11 dicembre 2000 dell’interessato, annullato la decisione dell’UAIE del 20 novembre 2000 e riconosciuto all’assicurato il diritto ad

C-645/2017 Pagina 3 una rendita intera anche dopo il 1° gennaio 2001 (doc. 106). Tale sentenza è cresciuta incontestata in giudicato. B.c Con decisione del 15 settembre 2004 (doc. 124), l’UAIE ha deciso che, a decorrere dal 1° novembre 2004, la rendita intera d’invalidità sarebbe stata sostituita da tre quarti di rendita (il cambiamento della rendita es- sendo dovuto a una modifica della legge [entrata in vigore della IV revisione della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, LAI] e non a una mo- difica del tasso d’invalidità; cfr. in particolare, anche doc. 118 e doc. 119, nonché doc. 121 [ammontare della rendita]). B.d Il diritto a tre quarti di rendita è poi stato confermato con comunicazioni del 28 febbraio 2008 (doc. 145; cfr. anche doc. 144 [presa di posizione del 26 febbraio 2008 del medico dell’UAIE]) e del 6 maggio 2011 (doc. 161), sulla base del rapporto finale del 27 aprile 2011 del medico del Servizio medico regionale (SMR, doc. 160). In particolare, nel menzionato rapporto finale del 27 aprile 2011, è stato ritenuto che l’assicurato soffriva di insuffi- cienza renale cronica con stato dopo trapianto renale, nonché di stato dopo intervento di protesi all’anca sinistra e presentava una completa incapacità lavorativa nella precedente attività e una capacità lavorativa del 50% in attività sostitutive adeguate. B.e Con comunicazione del 3 novembre 2014, l’UAIE ha nuovamente con- fermato il diritto dell’interessato di beneficiare di tre quarti di rendita (doc. 175; cfr. anche doc. 173 [presa di posizione del 24 ottobre 2014 del medico del Servizio medico dell’UAIE]). C. C.a Con decisione del 23 febbraio 2015 (doc. 194), l’UAIE non è entrato nel merito della domanda di revisione presentata dall’interessato il 21 no- vembre 2014 (doc. 178; cfr. anche prese di posizione del medico del Ser- vizio medico dell’UAIE del 12 dicembre 2014 [doc. 180] e del 9 gennaio 2015 [doc. 193]). C.b Con scritto del 12 luglio 2016, l’UAIE ha prospettato la sospensione del versamento dei tre quarti di rendita versata sinora all’interessato ai sensi dell’art. 55 LPGA e dell’art. 56 PA. Detto Ufficio ha indicato di avere rilevato che l’interessato eserciterebbe (non è dato sapere da quando) un’attività lucrativa nel settore della costruzione e che sussisterebbe dun- que un sospetto di indebita percezione di prestazioni non avendo l’interes- sato adempito all’obbligo di informare giusta gli art. 31 LPGA e 77 OAI.

C-645/2017 Pagina 4 L’amministrazione ha quindi concesso all’interessato la facoltà di presen- tare eventuali osservazioni sulla prospettata sospensione del versamento della rendita nell’ambito della necessaria procedura d’accertamento dei fatti giusta gli art. 55 LPGA e 56 PA, indicando altresì che, in caso di man- cata risposta sarebbe stata emanata una decisione soggetta a ricorso (doc. 212). C.c Con scritto del 29 luglio 2016 (cfr. timbro postale), l’interessato ha in- dicato all’autorità inferiore, da un lato, di non esercitare alcuna attività la- vorativa e, dall’altro lato, che il proprio stato di salute continuava a peggio- rare. Ha altresì allegato una dichiarazione del comune di (...) del 27 luglio 2016, dei verbali delle assemblee generali degli anni 2014, 2015 e 2016 della società C._______ Lda, degli estratti delle dichiarazioni delle remu- nerazioni dei dipendenti all’assicurazione sociale in Portogallo per gli anni 2014, 2015 e 2016, nonché della documentazione medica del 30 giugno 2016 (cfr. doc. da 216 a 218). C.d Con sentenza C-1782/2015 dell’11 agosto 2016, il Tribunale ammini- strativo federale (TAF) ha, nella misura in cui ammissibile e su stessa pro- posta dell’autorità inferiore (secondo cui era plausibile un peggioramento dello stato di salute dell’interessato), accolto il ricorso presentato dall’inte- ressato il 16 marzo 2015 contro la decisione di non entrata nel merito del 23 febbraio 2015, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’UAIE affinché lo stesso entrasse nel merito della domanda di revisione ed emanasse una decisione di merito. Questo Tribunale ha altresì indicato che quand’anche il ricorrente avesse ripreso un’attività lavorativa (non co- municata all’UAIE), era data la necessità di un esame di merito della do- manda di revisione dell’interessato nella misura in cui l’UAIE avesse poi voluto procedere alla riduzione o alla soppressione della rendita (doc. 219). C.e Con decisione incidentale del 23 settembre 2016, l’UAIE ha sospeso il versamento dei tre quarti di rendita a favore del ricorrente con decorrenza dal 1° ottobre 2016. In particolare, detto Ufficio ha indicato che la docu- mentazione trasmessa dall’interessato non è atta a dimostrare che lo stesso non svolge alcuna attività lavorativa (doc. 220). Tale decisione inci- dentale è cresciuta incontestata in giudicato. C.f Mediante diffida del 23 settembre 2016, l’UAIE ha assegnato all’inte- ressato un termine di 10 giorni per trasmettere una copia integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Commercio di (...), le copie delle dichia- razioni fiscali (sue e quelle della moglie) degli ultimi 5 anni, le copie delle dichiarazioni fiscali della società degli ultimi 5 anni, nonché qualsiasi altro

C-645/2017 Pagina 5 documento utile al chiarimento della situazione. L’autorità inferiore ha pre- cisato che, in caso di mancato riscontro, la rendita d’invalidità sarebbe stata soppressa per mancanza di collaborazione giusta gli art. 28 cpv. 2 e 43 cpv. 3 LPGA. L’UAIE ha altresì indicato che se l’assicurato, in modo ingiu- stificato, non collabora o si rifiuta di dare le informazioni richieste, l’Ufficio AI può pronunciarsi in base agli atti in suo possesso, ciò che, nel caso concreto, avrebbe comportato la soppressione della rendita (secondo l’art. 7b LAI in correlazione con l’art. 43 cpv. 3 LPGA) “retroattivamente alla data in cui ha cessato di corrispondere i diritti dell’assicurato, qualora sia stata erogata irregolarmente o se l’assicurato ha mancato l’obbligo di informare secondo l’art. 77 OAI”. L’UAIE ha altresì reso attento l’interessato che chiunque manchi all’obbligo di comunicare o violi il proprio obbligo di infor- mare dando consapevolmente informazioni inesatte o si rifiuti di fornire, è punito conformemente agli art. 87 e 88 LAVS, restando riservate le dispo- sizioni penali (doc. 221). C.g Nel corso dell’istruttoria, rispettivamente nella procedura d’accerta- mento, l’UAIE ha assunto agli atti:  la dichiarazione dell’assicurazione sociale in Portogallo del 3 otto- bre 2017 (doc. 223);  l’estratto del registro di commercio in Portogallo inerente la società C._______ Lda (doc. 224 da pag. 85 a 87);  le dichiarazioni fiscali dell’interessato e della moglie per gli anni dal 2011 al 2015 (doc. 224 da pag. 36 a 84);  le dichiarazioni fiscali della società C._______ Lda per gli anni dal 2012 al 2016 (doc. 224 da pag. 1 a 35);  la sentenza del Tribunale di Commercio di (...) del 29 giugno/19 ottobre 2015, mediante la quale è stata respinta la richiesta del pa- gamento di alcune fatture emesse dalla società C._______ Lda in conformità a un contratto stilato il 2 dicembre 2008 per lavori ese- guiti tra il 2 dicembre 2008 e il 6 febbraio 2009 (doc. 225);  lo scritto dell’interessato del 9 ottobre 2016 (cfr. timbro postale), mediante il quale ha spiegato di avere verificato/seguito dei lavori di costruzione per conto del cognato, ma di averlo fatto a titolo gra- tuito e solo quale favore. Gli assegni che gli sono stati intestati dal cognato del valore di euro 10'000.- (del 3 luglio 2006 [doc. 225]),

C-645/2017 Pagina 6 2'000.- (del 16 novembre 2006 [doc. 225]), 2'500.- (verosimilmente del 15 gennaio 2007 [doc. 225]) e 530.- (del 27 giugno 2008 [doc. 225]) sarebbero serviti per pagare “le imprese dei mobili”. Il cognato avrebbe mentito al Tribunale di (...) indicando che detti versamenti sarebbero serviti per pagare i lavori di costruzione svolti dalla so- cietà che appartiene alla moglie. L’interessato ha altresì invitato l’autorità inferiore a volere contattare, a conferma delle sue allega- zioni, l’ex-moglie del cognato e la figlia di quest’ultimo (ha pure for- nito i relativi indirizzi [cfr. doc. 226]);  lo scritto del 23 novembre 2016 dell’istituto delle assicurazioni so- ciali in Portogallo (doc. 234);  il formulario E 205 (attestato relativo alla carriera assicurativa in Portogallo) riguardante la moglie dell’interessato (doc. 238 e 239). D. D.a Con decisione del 12 dicembre 2016, l’UAIE ha soppresso retroattiva- mente al 2 dicembre 2008 la rendita di cui beneficiava l’interessato. Detto Ufficio ha indicato di non ritenere verosimili le dichiarazioni dell’assicurato quanto al fatto che non avrebbe esercitato un’attività lucrativa e ciò benché abbia prodotto una dichiarazione del “Presidente del comune di (...)” e le dichiarazioni dei redditi da cui risulta che non ha redditi propri, al contrario della moglie alla quale è intestata la società “C._______ Lda”. In effetti, dagli atti di causa risulterebbe in modo chiaro che egli dirige e gestisce di fatto tale società (che esiste dal 1995 secondo gli estratti internet novopor- tugal.com e gestocontact.pt). Inoltre, l’attività nel campo dell’edilizia è la stessa che lui esercitava prima del danno alla salute. Dal giudizio del Tri- bunale di (...) del 29 giugno/19 ottobre 2015 (doc. 225), emanato in seguito ad un’azione della succitata società (della moglie e dei fratelli del ricor- rente), per il pagamento di euro 9’920.34, contro il cognato, emerge che quest’ultimo tra il 2004 ed il 2008 aveva effettuato dei versamenti alla citata società, alcuni per il tramite di assegni intestati direttamente all’assicurato (A._______). Dal giudizio risulterebbe pure che l’interessato non si “consi- derava una persona separata dalla società e che esercitava personal- mente varie funzioni”. L’UAIE ha quindi ritenuto che perlomeno dal 2006 (momento in cui è stato intestato un primo assegno al ricorrente), se non dal 2004, l’interessato esercita un’attività lucrativa. Per conseguenza, l’UAIE – dopo avere citato gli art. 7b LAI, 21 cpv. 4 e 28 cpv. 1 e 2 LPGA, 7 LAI, 31 cpv. 1 e 43 cpv. 2 e 3 LPGA – ha considerato che l’interessato ha chiaramente violato il suo obbligo di collaborare, ha ottenuto prestazioni

C-645/2017 Pagina 7 non dovute e la sua rendita d’invalidità va soppressa retroattivamente al 2 dicembre 2008 (data della conclusione del contratto d’impresa tra la ditta della moglie e dei fratelli con il cognato [doc. 235]). D.b Con scritto del 20 dicembre 2016, l’UAIE ha trasmesso all’assicurato i rimedi giuridici inerenti la decisione del 12 dicembre 2016 (doc. 236; cfr. anche doc. 237 [scritto del rappresentante dell’assicurato del 14 dicembre 2016 mediante il quale ha chiesto di ricevere i mezzi di ricorso a disposi- zione]). E. E.a Il 30 gennaio 2017, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al TAF contro la decisione dell’UAIE del 12 dicembre 2016, mediante il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impu- gnata e, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità, mentre, in via subordinata, il rinvio degli atti all’autorità inferiore per ulteriori accertamenti. L’interessato ha, dal profilo formale, contestato la decisione impugnata in quanto, da un lato, alla stessa non sono stati allegati i rimedi giuridici e, dall’altro lato, per carente motivazione. Nel merito, ha fatto va- lere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, l’auto- rità inferiore non avendo in particolare richiesto al medesimo ulteriori docu- menti e precisazioni quanto alle sue affermazioni. Ha altresì fatto valere un peggioramento dello stato di salute che conferma l’assoluta impossibilità di svolgere qualsivoglia attività lavorativa. Infine, ha formulato una domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. TAF 1 e allegati). E.b Con scritto del 13 marzo 2017, l’interessato ha trasmesso il formulario “Domanda di gratuito patrocinio” debitamente compilato e corredato dei re- lativi mezzi di prova (doc. TAF 4 e allegati). E.c Il 14 marzo 2017, l’interessato ha trasmesso ulteriore documentazione atta a comprovare il fatto che non ha esercitato e non esercita alcuna atti- vità lucrativa (doc. TAF 5 e allegati). F. Nella risposta al ricorso del 22 marzo 2017, l’UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. L’autorità inferiore ha indicato di avere trasmesso all’insorgente i rimedi giuridici con scritto del 20 dicembre 2016. Ha altresì fatto valere d’avere sufficientemente mo- tivato la decisione impugnata, l’assicurato avendo potuto, da un lato, com-

C-645/2017 Pagina 8 prendere le ragioni poste a fondamento e la portata della medesima non- ché, dall’altro lato, contestarla compiutamente. L’UAIE ha inoltre, e fra l’al- tro, rilevato che le fattispecie di cui all’art. 7b cpv. 2 LAI costituiscono un motivo proprio per procedere alla revoca di una decisione cresciuta in giu- dicato. Ha altresì ribadito che, a suo giudizio, l’interessato ha violato l’ob- bligo di informare non avendo comunicato il fatto di svolgere un’attività lu- crativa, ciò che è dimostrato dalle risultanze processuali (doc. TAF 7). G. Con replica dell’11 maggio 2017, l’insorgente si è riconfermato nelle alle- gazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso. In particolare al ricorrente avrebbe dovuto essere concesso un termine superiore ai 10 giorni in rela- zione alla diffida intimatagli il 23 settembre 2016. Il ricorrente ha fatto altresì valere che a torto l’autorità inferiore si è basata di fatto unicamente sulla sentenza del Tribunale di (...) resa nel 2015, sentenza che non era comun- que chiamata a pronunciarsi sul ruolo da lui esercitato nell’impresa della moglie e dei fratelli. L’autorità inferiore avrebbe altresì scartato senza ra- gione le allegazioni del suo scritto del 9 ottobre 2016, peraltro confermate dalla ex-moglie e dalla figlia del cognato (doc. D ed E allagati al doc. TAF 1). Le considerazioni dell’autorità inferiore riportate nella decisione impu- gnata con riferimento alla posizione che avrebbe avuto sul cantiere e nella società di moglie e fratelli sarebbero inconsistenti, fermo restando che egli è stato udito quale testimone e non quale membro o stipendiato della so- cietà (doc. TAF 9). H. H.a Con duplica del 22 maggio 2017, l’autorità inferiore ha osservato che il ricorrente non ha fornito alcun elemento suscettibile di giustificare un di- verso apprezzamento della fattispecie (doc. TAF 11). H.b Questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente copia della duplica del 22 maggio 2017 con provvedimento del 6 giugno 2017 (doc. TAF 12). I. I.a Con scritto del 12 settembre 2017, il ricorrente ha trasmesso copia della dichiarazione del 30 agosto 2017 dell’Istituto delle assicurazioni sociali in Portogallo secondo cui l’interessato non è sottoposto ad alcun obbligo con- tributivo (doc. TAF 13 e allegato).

C-645/2017 Pagina 9 I.b Il 17 novembre 2017, l’interessato ha trasmesso copia della decisione dell’UAIE del 14 novembre 2017 (che ha fatto seguito al progetto di deci- sione del 13 luglio 2017 [cfr. doc. 260]). Mediante tale decisione, l’UAIE ha chiesto al ricorrente la restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 2 novembre (recte: dicembre) 2008 al 21 ottobre 2016 pari a fr. 126'022.-. Il ricorrente ha altresì sollecitato l’evasione della causa C- 645/2017 (doc. TAF 14 e allegato). I.c Il 2 gennaio 2018, l’interessato ha inoltrato ricorso dinanzi a questo Tri- bunale anche contro la decisione dell’UAIE del 14 novembre 2017 (causa C-3/2018 di questo Tribunale). I.d Con provvedimento del 4 marzo 2019, questo Tribunale ha sospeso la causa C-3/2018 l’esito della stessa dipendendo dalla pronuncia nella pre- sente causa. Ha altresì indicato che la causa C-3/2018 sarebbe stata ri- presa – d’ufficio o su richiesta di una parte – qualora non fosse più risultata giustificata la sospensione della medesima (doc. TAF 16). Le parti non si sono peraltro opposte alla sospensione della procedura nel termine loro impartito da questo Tribunale a tal fine. I.e Il 9 maggio 2019, questo Tribunale ha informato il ricorrente che la sen- tenza era in fase di elaborazione e che avrebbe ancora dovuto circolare tra i membri del collegio giudicante e che poteva presumibilmente essere pro- nunciata tra fine maggio e giugno 2019. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA

C-645/2017 Pagina 10 (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione impu- gnata e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e ri- spettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea (Portogallo), per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681 [cfr. DTF 143 V 81]). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

C-645/2017 Pagina 11 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte- riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor- rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se- condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). Nella fattispecie in esame, la procedura di revisione è stata avviata nel mese di novembre 2014 (cfr. doc. 178 nonché consid. C.a della pre- sente sentenza). Ne discende che in concreto si applicano di principio le nuove norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le dispo- sizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). 3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 12 dicembre 2016. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im- pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2;

C-645/2017 Pagina 12 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente con- nessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezza- mento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. In via preliminare occorre esaminare le censure formali sollevate dal ricor- rente. Quest’ultimo rimprovera infatti all’autorità inferiore di non avere alle- gato alla decisione del 12 dicembre 2016 i rimedi giuridici rispettivamente di non avere assegnato un congruo termine per presentare le osservazioni alla diffida del 23 settembre 2016 e la carente motivazione della decisione impugnata. 4.1 Quanto alla prima censura, segnatamente la mancata trasmissione dei rimedi giuridici insieme alla decisione del 12 dicembre 2016, questo Tribu- nale rileva quanto segue. 4.1.1 Giusta gli art. 49 cpv. 3 e 52 cpv. 2 LPGA, nonché art. 35 PA, le deci- sioni devono indicare il rimedio giuridico. Allorquando una decisione è no- tificata priva dei rimedi giuridici, questa corrisponde, in principio, a una no- tifica difettosa e non può cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 38 PA). Tuttavia, il destinatario della decisione priva dei rimedi giuridici è tenuto, entro un tempo ragionevole, ad informarsi sulla possibilità di impugnare la decisione in questione se ne può riconoscere il carattere di decisione e non è d’accordo con la medesima. Nel caso in cui non sia scaturito alcun pre- giudizio dalla notifica difettosa, ossia la decisione in questione ha potuto essere tempestivamente e contestualmente contestata, allora la mancanza dei rimedi giuridici può essere considerata sanata (MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, N. 2.22, pag. 37). 4.1.2 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che l’autorità in- feriore ha trasmesso al rappresentante dell’interessato la decisione del 12 dicembre 2016 priva dell’indicazione dei rimedi giuridici. Con scritto del 14 dicembre 2016, il rappresentante dell’assicurato ha richiesto all’UAIE di tra- smettergli la relativa indicazione (doc. 237). L’UAIE ha dato seguito alla richiesta il 20 dicembre seguente (doc. 236). Questo Tribunale osserva al- tresì che l’interessato, per il tramite del proprio rappresentante, ha inoltrato ricorso dinanzi a questo Tribunale contro la decisione dell’UAIE entro il ter- mine di 30 giorni previsto dalla legge. In altre parole, l’interessato ha potuto

C-645/2017 Pagina 13 tempestivamente e contestualmente ricorrere contro la menzionata deci- sione dell’UAIE del 12 dicembre 2016 senza subire alcun pregiudizio dalla mancata indicazione dei rimedi giuridici direttamente nella decisione impu- gnata. Ne consegue che la notifica difettosa della decisione impugnata (as- senza dei rimedi giuridici) può essere ritenuta sanata. 4.2 Quanto all’altra censura della violazione del diritto di essere sentito, segnatamente l’insufficiente termine per presentare le osservazioni alla dif- fida del 23 settembre 2016 e la carente motivazione della decisione impu- gnata, questo Tribunale osserva quanto segue. 4.2.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost., le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve essere de- dotto il diritto per l'interessato di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi con- fronti (DTF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a), quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedi- mento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii). ll diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche l'obbligo per l'autorità di moti- vare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fon- damento del provvedimento, di rendersi conto della sua portata e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro lato, di permettere all'au- torità di ricorso di esaminarne la fondatezza. Ciò non significa tuttavia che l'autorità è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa si può infatti occupare delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, e meglio atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c). Essendo il diritto di essere sentito una garanzia costituzionale formale, la sua violazione implica l'annullamento della decisione impu- gnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – segnatamente nella misura in cui essa non sia di partico- lare momento – è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La sanatoria di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via ec- cezionale (cfr. sentenza del TF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 4.2).

C-645/2017 Pagina 14 4.2.2 In considerazione del fatto che, come richiesto dal ricorrente, la deci- sione impugnata deve essere annullata e gli atti di causa rinviati all’autorità inferiore perché abbia ad approfondire la fattispecie ed emanare una nuova decisione di merito in materia di revisione (se del caso di riconsiderazione), la questione di sapere se la decisione impugnata abbia leso il diritto di es- sere sentito del ricorrente (insufficiente termine per l’inoltro delle osserva- zioni alla diffida del 23 settembre 2016; carente motivazione della deci- sione impugnata) può essere lasciata indecisa. 5. L’UAIE ha reso il 12 dicembre 2016 una decisione di soppressione con effetto retroattivo al 2 dicembre 2008 della rendita accordata fino ad allora al ricorrente in considerazione della violazione dell’obbligo d’informare (mancata comunicazione dell’esercizio di un’attività lucrativa in Portogallo) e collaborare nonché dell’ottenimento di prestazioni non dovute. La deci- sione impugnata è fondata sostanzialmente sugli art. 21 cpv. 4, 28 cpv. 1 e 2, 31 cpv. 1 e 43 cpv. 2 e 3 LPGA nonché sull’art. 7b LAI (nella risposta al ricorso è stato citato anche l’art. 17 cpv. 1 LPGA). 5.1 In virtù dell’art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicu- rative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per ac- certare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. 5.2 Giusta l’art. 31 LPGA, l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’Ufficio AI qualsiasi cam- biamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’ero- gazione di una prestazione (cpv. 1). Qualsiasi persona o servizio che par- tecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’Ufficio AI se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subito modifiche (cpv. 2). 5.3 In virtù dell’art. 77 OAI, l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immedia- tamente all’Ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.

C-645/2017 Pagina 15 5.4 Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'Ufficio AI esamina le domande, intra- prende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Se sono necessari o ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi (art. 43 cpv. 2 LPGA). Se l'assicurato o altre persone che pretendono presta- zioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di com- piere il loro dovere di informare o di collaborare, l'Ufficio AI può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA). Nella misura in cui una violazione dell'obbligo di informare e collaborare inter- viene nell'ambito di una domanda di revisione di una rendita giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, una decisione di non entrata nel merito non ha senso e solo resta aperta la variante di una decisione (di merito) della domanda di revi- sione in virtù degli atti di causa (cfr. sentenza del Tribunale federale I 988/06 del 28 marzo 2007 consid. 6, nonché sentenza del TAF C- 5941/2010 del 28 settembre 2012 consid. 7.2.2). Peraltro, e secondo giu- risprudenza, anche una grave violazione dell’obbligo di collaborare da parte di un assicurato non legittima di per sé il puro e semplice rifiuto di prestare, ma l’amministrazione deve statuire in base alle risultanze degli atti di causa – in altri termini, deve procedere a una valutazione materiale sulla base delle carte processuali – se necessario dopo avere esperito i complementi d’istruzione che non occasionano delle complicazioni partico- lari (sentenza del TF 9C_762/2014 del 18 settembre 2015 che rinvia alla DTF 9C_505/2010 del 2 maggio 2011 [consid. 2.2 e 3.1]), fermo restando che la violazione dell’obbligo d’informare deve riguardare aspetti pertinenti per la determinazione del grado d’invalidità (sentenze del TF 9C_505/2010 consid. 3.1, 9C_961/2008 consid. 6.3.2 e 9C_345/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4; cfr. anche sentenza del TAF C-5843/2011 del 6 febbraio 2013 consid. 5.3). 5.5 Secondo giurisprudenza, l’applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA nel caso in cui delle prestazioni sono in corso e l’assicurato che le percepisce si rifiuta in maniera ingiustificata di conformarsi al suo dovere di informare o di collaborare all’istruzione della procedura di revisione, impedendo quindi all’Ufficio AI di stabilire i fatti giuridicamente rilevanti, implica un’in- versione dell’onere probatorio. Di principio, incombe all’amministrazione di dimostrare una modifica rilevante delle circostanze determinanti per la de- terminazione del grado d’invalidità dell’assicurato nel caso in cui intende ridurre o sopprimere una rendita. Tuttavia, nel caso in cui l’assicurato rifiuta in maniera ingiustificata di informare o di collaborare su fatti pertinenti, l’am- ministrazione può trovarsi nell’impossibilità di dimostrare i fatti comportanti

C-645/2017 Pagina 16 una modifica del grado d’invalidità. In tal caso, è lecito ammettere un’inver- sione dell’onere della prova. Competerà dunque all’assicurato dimostrare che il suo stato di salute, o le altre circostanze determinanti, non hanno subito una notevole modifica suscettibile di comportare un cambiamento del grado d’invalidità che presenta (sentenze del TF 9C_372/2015 del 19 febbraio 2016 consid. 4.1.2 e 9C_961/2008 del 30 novembre 2009 consid. 6.3.3 con rinvii; cfr. anche sentenza del TAF C-5707/2016 del 28 agosto 2018 consid. 5.2.2). 5.6 L’art. 7b cpv. 1 LAI prevede che le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente all’art. 21 cpv. 4 LPGA se l’assicurato non ha adempiuto gli obblighi di cui all’art. 7 LAI o all’art. 43 cpv. 2 LPGA. Secondo l'art. 7b cpv. 2 LAI, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate, in de- roga all'art. 21 cpv. 4 LPGA, senza diffida e termine di riflessione (cfr., tut- tavia, i limiti imposti al riguardo nella sentenza del TF 9C_744/2011 del 30 novembre 2011 consid. 5.2), se l'assicurato non si è annunciato immedia- tamente all'AI nonostante un'ingiunzione dell'Ufficio AI conformemente all'art. 3c cpv. 6 e ciò si ripercuote negativamente sulla durata o sull'entità dell'incapacità a lavoro o dell’invalidità (lett. a), non ha adempito l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 LPGA (lett. b), ha ottenuto o tentato di ottenere indebitamente prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità (lett. c) o non fornisce all'Ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali (lett. d). L'art. 7b cpv. 3 LAI prevede inoltre che la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tenere conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado di colpa dell’assicurato. Secondo giurisprudenza, l’art. 7b cpv. 2 LAI (nel caso esa- minato riferito alla lett. c) non stabilisce un motivo proprio per procedere al riesame di una decisione cresciuta in giudicato. Una tale decisione deve piuttosto essere annullata preliminarmente sulla base di un motivo di re- voca (riconsiderazione/revisione), prima che si ponga, se del caso, la que- stione di una sanzione nei confronti della persona assicurata responsabile (DTF 138 V 63 consid. 4.3). 6. Occorre quindi esaminare se l’autorità inferiore poteva, nell’ambito di una procedura di revisione della rendita (art. 17 LPGA), rendere una decisione di soppressione retroattiva della medesima (con decorrenza al 2 dicembre 2008) basandosi sul fatto che l’assicurato avrebbe violato l’obbligo d’infor- mare/collaborare rispettivamente ottenuto (o tentato di ottenere) indebita- mente prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità.

C-645/2017 Pagina 17 6.1 6.1.1 Questo Tribunale osserva che il 3 novembre 2014 l’UAIE ha confer- mato il diritto del ricorrente di beneficiare di tre quarti di rendita (doc. 175). Il 21 novembre 2014 è stata avviata una procedura di revisione su richiesta dell’interessato e, il 12 dicembre 2016, l’UAIE ha emanato una decisione di soppressione del versamento dei tre quarti di rendita in applicazione sia dell’art. 7b cpv. 2 LAI sia dell’art. 43 cpv. 3 LPGA. Certo, nel caso di specie è stata avviata una procedura di revisione, ma non è stata resa una deci- sione di merito su revisione dopo esame dell’insieme delle risultanze degli atti di causa (se del caso sulla sola base delle emergenze processuali al loro stato il 12 dicembre 2016). Contrariamente alla menzionata giurispru- denza del Tribunale federale (DTF 138 V 63), l’UAIE ha ritenuto a torto che le fattispecie di cui all’art. 7b cpv. 2 LAI costituiscono un motivo proprio per procedere alla revoca di una decisione cresciuta in giudicato e poi agito di conseguenza, incorrendo in una violazione del diritto federale. In effetti, il diritto del ricorrente di beneficiare dei tre quarti di rendita non può essere revocato invocando – come ha fatto l’UAIE – le fattispecie degli art. 7b cpv. 2 lett. c e d LAI, ma può essere annullata o modificata sulla base di un motivo di revoca, segnatamente mediante la riconsiderazione o la revi- sione, prima che si ponga poi, se del caso, la questione di una eventuale sanzione nei confronti della persona assicurata in applicazione appunto di una delle fattispecie di cui all’art. 7b cpv. 2 LAI. 6.1.2 Questo Tribunale osserva quindi che non è possibile sopprimere la rendita ai sensi dell’art. 7b cpv. 2 lett. c e d LAI, nemmeno si volesse per denegata ipotesi ammettere l’esistenza delle evocate violazioni dell’obbligo d’informare/collaborare rispettivamente dell’ottenimento indebito di presta- zioni dell’AI (DTF 138 V 63 consid. 4.3 e 4.4). Un’eventuale sanzione ai sensi di detta norma potrà, se del caso, essere pronunciata solo dopo l’emanazione da parte dell’UAIE di una decisione in merito alla domanda di revisione pendente (eventualmente nell’ambito di una procedura di ri- considerazione giusta l’art. 53 LPGA), fermo restando che questa deci- sione di merito riconosca ancora all’interessato il diritto di percepire una rendita (DTF 138 V 63 consid. 4.3). Giova ancora rammentare che un’eventuale decisione sanzionatoria, ai sensi dell’art. 7b cpv. 2 LAI, dovrà comunque tenere conto, fra l’altro, di tutte le circostanze del singolo caso (cfr. art. 7b cpv. 3 LAI) e rispettare il principio della proporzionalità. In altri termini, la sanzione non potrà basarsi unicamente, come nel caso di spe- cie, sulla semplice constatazione, naturalmente nella misura in cui legit- tima, dell’adempimento di una della fattispecie di cui all’art. 7b cpv. 2 LAI,

C-645/2017 Pagina 18 ma la portata della sanzione dovrà essere giustificata dall’insieme delle cir- costanze del caso concreto e in particolare essere proporzionata (cfr., fra l’altro, sentenze del TF 9C_744/2011 del 30 novembre 2011 consid. 5.2 nonché sentenza del TAF C-5941/2010 del 28 settembre 2012 consid. 7.3 in fine). 6.2 6.2.1 Non soccorre l’UAIE in questo contesto neppure l’invocazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA. Infatti, giusta tale disposizione, se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiu- tano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere di informare o di col- laborare, l'Ufficio AI può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conse- guenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia. Non è dunque consentito di sopprimere la rendita attraverso la mera constatazione di una violazione da parte dell’assicurato dell’obbligo d’informare/collaborare, come fatto dall’autorità inferiore nel caso in esame, ma occorre che l’amministrazione proceda, in materia di revisione di una rendita AI, ad un esame materiale dell’insieme degli atti di causa per verificare se sono date le condizioni per procedere a detta revisione (nel senso della riduzione o soppressione) della rendita. Certo, in tale contesto, e nella misura in cui sussista effettivamente una violazione dell’obbligo d’in- formare/collaborare, si giustifica di ribaltare l’onere probatorio, accollando all’assicurato l’obbligo di dimostrare le circostanze determinanti ai fini della rendita (sentenza del TF 9C_194/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.1 in fine con rinvio). In concreto, l’autorità inferiore dovrà in particolare esami- nare/valutare la residua capacità lavorativa dell’interessato (nella prece- dente attività ed in una sostitutiva adeguata [cfr. al riguardo già la sentenza del TAF C-1782/2015 dell’11 agosto 2016 consid. 5.4.4]), determinare quali attività sono eventualmente ancora esigibili, verificare se la residua capa- cità medico-teorica sia ancora sfruttabile in un mercato equilibrato del la- voro e effettuare il necessario raffronto dei redditi determinanti, il tutto pre- vio esperimento dei necessari complementi istruttori, se del caso (ribalta- mento dell’onere probatorio) limitato a quegli atti istruttori che non compor- tino eccessive difficoltà. 6.2.2 Per sovrabbondanza, questo Tribunale rileva – onde evitare che l’au- torità inferiore riproponga nel nuovo giudizio, susseguente al presente rin- vio degli atti, gli stessi generici ed imprecisi argomenti sull’evocata viola- zione da parte dell’insorgente dell’obbligo di informare/collaborare rispetti-

C-645/2017 Pagina 19 vamente sull’indebito ottenimento da parte sua di prestazioni dell’assicura- zione svizzera per l’invalidità di cui alla decisione litigiosa – che se appare invero che l’interessato abbia violato il suo obbligo di informare tempesti- vamente l’UAIE di avere verificato/seguito dei lavori di costruzione per il cognato (segnatamente nel periodo di validità del contratto di impresa tra il cognato e la ditta di sua moglie, secondo la sentenza del Tribunale di (...) del 29 giugno/19 ottobre 2015 [doc. 225], ossia dal 2 dicembre 2008 al 6 febbraio 2009), attività da lui stesso ammessa nello scritto del 9 ottobre 2016 (doc. 226), egli ha poi prodotto senza indugio, dopo la diffida del 23 settembre 2016, la documentazione richiesta dall’UAIE. Ha in particolare esibito la copia integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Commer- cio di (...) del 29 giugno/19 ottobre 2015, le copie delle dichiarazioni fiscali (sue e della moglie) degli ultimi 5 anni e le copie delle dichiarazioni fiscali della società pure degli ultimi 5 anni nonché una dichiarazione dell’istituto di sicurezza sociale portoghese del 13 ottobre 2016 (secondo cui non ri- sulta nel registro delle persone remunerate) e un estratto del registro di commercio del 15 dicembre 2015 della ditta della moglie e dei due fratelli dell’interessato (doc. 223 a 226). Da parte sua, il ricorrente ha indicato nel già citato scritto del 9 ottobre 2016 di avere verificato/seguito i lavori di costruzione per il cognato, ma di non avere per questo percepito una re- munerazione. L’insieme di questi elementi – riservata la necessaria istrut- toria complementare che l’UAIE potrebbe effettuare senza eccessive com- plicazioni (per esempio per il tramite delle autorità fiscali e d’assicurazione sociale portoghesi) – vanno poi ponderati e valutati anche in applicazione del principio della proporzionalità prima di pronunciare un’eventuale san- zione ai sensi dell’art. 7b cpv. 2 LAI. Dal profilo della procedura di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA, va rilevato che il ricorrente non si è mai rifiutato di sottoporsi ad eventuali verifiche di natura medica e, come già indicato, ha prodotto i documenti, anche economici, richiesti dall’UAIE nella diffida del 23 settembre 2016. Inoltre, quand’anche il ricorrente non avesse alle- gato rispettivamente non allegasse il vero sulla destinazione del denaro che avrebbe ricevuto direttamente dal cognato tra il luglio del 2006 ed il giugno del 2008 (per un totale di euro 15'030.- [ciò che indubbiamente po- trebbe avere delle conseguenze nell’ambito dell’art. 7b cpv. 2 LAI, una volta terminata la procedura di revisione]), questo ancora non dimostra che egli abbia lavorato continuativamente dal dicembre del 2008 in poi nella ditta di moglie e fratelli per una percentuale superiore al 50% che costituiva la re- sidua capacità lavorativa in attività sostitutiva adeguata ritenuta dall’UAIE, residua capacità lavorativa che il ricorrente non solo poteva, ma persino doveva mettere a profitto per non esporsi al rimprovero di non avere mini- mizzato le conseguenze del danno alla salute di cui soffre. Peraltro, l’UAIE neppure ha effettuato il necessario confronto dei redditi, di modo che non

C-645/2017 Pagina 20 si può ritenere sulla base delle carte processuali al loro stato attuale, che siano date le condizioni ai sensi dell’art. 17 LPGA per la soppressione dei tre quarti di rendita di cui beneficia il ricorrente, conto tenuto di eventuali introiti per un ammontare di euro 15'030.- su circa due anni. Tanto meno sussistono indizi concreti e concludenti negli atti di causa per poter ritenere che il ricorrente abbia svolto un’attività lavorativa (remunerata o meno) dopo il 6 febbraio 2009 (data che per quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di (...), pone fine al contratto d’impresa tra il cognato e la ditta di moglie e fratelli del ricorrente). Non si potrebbe giungere a tale conclu- sione, allo stato attuale degli atti di causa, neppure si volesse giustificarla con l’applicazione della regola dell’inversione dell’onere della prova a ca- rico del ricorrente nell’ambito della procedura di revisione in corso, consi- derato che dai documenti richiesti dall’UAIE e prodotti dal ricorrente non appaiono emergere indizi in tal senso (ma piuttosto in senso contrario). Contrariamente a quanto appare considerare l’autorità inferiore, non è dato concludere sulla base degli atti di causa neppure che il ricorrente abbia esercitato per il cognato la sua precedente attività lavorativa di muratore, considerata dapprima inesigibile al 70% (cfr. rapporto della dott.ssa D._______ del 5 febbraio 2000 [doc. 84]) e poi al 100% (cfr. rapporto SMR del 27 aprile 2011 [doc. 160]) tra il 2006 e al più tardi il 6 febbraio 2009; in effetti, non sussistono agli atti di causa sufficienti indizi concreti e conclu- denti in tal senso (peraltro la sentenza del Tribunale di (...) non doveva statuire sul tipo d’attività svolta dall’insorgente per il cognato, ma sull’azione della ditta di moglie e fratelli del ricorrente per mancato versa- mento alla ditta medesima di Euro 9'920.34 in virtù delle opere relative al contratto d’impresa del 2 dicembre 2008, eseguito tra tale data ed il 6 feb- braio 2009 [doc. 225]). Giova peraltro ancora rammentare, dal profilo me- dico, che allo stato attuale degli atti di causa non è consentita alcuna con- clusione definitiva, con il grado della verosimiglianza preponderante, circa la sussistenza di un miglioramento, rispettivamente un peggioramento, dello stato di salute del ricorrente successivamente alla comunicazione dell’UAIE del 3 novembre 2014 mediante la quale è stata confermata una rendita di tre quarti a favore del ricorrente in virtù di una capacità lavorativa invariata rispetto a quella di cui al rapporto finale SMR del 27 aprile 2001 (doc. 160), ossia dello 0% nell’attività abituale e del 50% in attività sostitu- tive adeguate (cfr. rapporto del medico dell’UAIE del 24 ottobre 2014 [doc. 173]). Peraltro, l’incapacità lavorativa in attività sostitutive adeguate, deter- minante nella presente fattispecie per la determinazione del grado d’inva- lidità, è invariata dalla decisione dell’UAIE del 15 settembre 2004 (doc. 124 [v. anche doc. 119 e 118]).

C-645/2017 Pagina 21 7. Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere accolto e la deci- sione impugnata del 12 dicembre 2016 annullata. L’UAIE dovrà riprendere l’esame della procedura di revisione (art. 17 LPGA), effettuare la necessa- ria istruttoria ed esaminare se sono date le condizioni per procedere ad una soppressione della rendita (eventualmente ai sensi dell’art. 53 LPGA, se ne fossero date le condizioni). Nella misura in cui dopo tale esame do- vesse risultare che il ricorrente ha ancora diritto perlomeno ad una rendita parziale, l’UAIE dovrà riesaminare la questione di una sanzione giusta l’art. 7b cpv. 2 LAI (cfr. DTF 138 V 63 consid. 4.4). Occorre altresì precisare che incombe all’UAIE di procedere in tal senso con la dovuta celerità, stante la durata non indifferente della procedura di revisione in corso. 8. 8.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di- spensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta priva di oggetto. 8.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandata- rio professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L’ammontare di quest’ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2’800.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresen- tante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-645/2017 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 12 dicembre 2016 è annullata ed è fatto ordine all’UAIE di procedere conformemente ai considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è divenuta priva di og- getto. 3. L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Borner

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-645/2017 Pagina 23 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale, all’indirizzo di questa, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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