Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6443/2015
Entscheidungsdatum
10.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-6443/2015

Sentenza del 10 agosto 2018 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Caroline Bissegger, Beat Weber, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Italia) patrocinato dall'avv. Roberta Romano, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, revisione con effetto retroattivo della mezza rendita di invalidità (decisione del 14 settembre 2015).

C-6443/2015 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il (...) 1955, ha lavorato in Svizzera quale intonacatore dal 1984 al 2001, solvendo regolari contributi all'assicu- razione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 20 dell’in- carto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [UAIE]). B. B.a Il 23 marzo 1998, l’assicurato, all’epoca alle dipendenze della B. di (...), ha subito un infortunio professionale, fratturandosi il piede destro (cfr. in particolare doc. 7, 14 e 20). L’incidente ha necessitato due interventi chirurgici di stabilizzazione, effettuati nel maggio e novembre 1998 (doc. 20). B.b Nella perizia psichiatrica del 6 giugno 2002, eseguita su incarico dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità del Canton C._______ (UAI- C.), dai dr.i D. e E., era inoltre stato diagnosti- cato un episodio depressivo di grado leggero a medio (ICD-10, F32.0; doc. 23). B.c Dopo l’incidente, l’interessato ha continuato a lavorare a tempo par- ziale come intonacatore presso il suo ultimo datore di lavoro fino al 30 aprile 2001 (doc. 20). Dal 21 aprile 2004 ha iniziato a lavorare come addetto alle pulizie per circa 10 ore a settimana (doc. 71), aumentando in seguito il tempo di lavoro settimanale a 15 ore (doc. 86). Tale rapporto di lavoro è stato disdetto dall’interessato con effetto al 30 giugno 2006, in vista dell’im- minente trasferimento in patria (doc. 85). B.d Con decisioni del 26 e 27 novembre 2003, l’UAI-C. ha asse- gnato all’interessato una mezza rendita in virtù di un grado di invalidità del 50% a partire dal 1° aprile 1999 e del 53% a partire dal 1° gennaio 2003 (doc. 32 e 33). C. Con decisione su opposizione dell’11 maggio 2004, l’Istituto nazionale sviz- zero di assicurazione contro gli infortuni (in seguito INSAI) ha confermato la propria decisione del 28 ottobre 2003 con cui aveva assegnato una ren- dita d’invalidità corrispondente ad grado di invalidità del 26% (doc. 39). Il

C-6443/2015 Pagina 3 ricorso presentato dall’interessato è stato respinto dal Tribunale ammini- strativo del Canton C._______ (doc. 63, p. 9). In data 3 agosto 2009 l’INSAI ha comunicato all’UAIE che non prevedeva revisioni della rendita (doc. 66). D. Nella decisione del 20 marzo 2006, l’UAI-C._______ ha rilevato che du- rante la verifica del grado di invalidità non erano emerse modifiche dello stato di salute, confermando il grado di invalidità del 53% e quindi il diritto alla mezza rendita (doc. 55). E. In data 28 luglio 2009, l’UAIE ha avviato un’ulteriore procedura di revisione (doc. 64). Dopo aver assunto agli atti diversi referti ortopedici e cardiologici (cfr. doc. 72 a 81), la perizia particolareggiata del 1° dicembre 2009 (doc. 82), redatta dal dr. F., gastroenterologo, e la presa di posizione del 27 febbraio 2010 (doc. 88) del dr. G. dell’UAIE, specializzato in medicina interna generale, con comunicazione dell’8 marzo 2010, la com- petente autorità ha rilevato che il grado di invalidità non si era modificato (doc. 89). F. F.a Nel dicembre 2012 l’UAIE ha informato l’assicurato che avrebbe nuo- vamente esaminato il suo diritto alle prestazioni, invitandolo a compilare il questionario per la revisione della rendita AI (doc. 93). L’interessato ha tra- smesso il documento in data 18 dicembre 2012, indicando che in quel mo- mento non lavorava ma di aver in precedenza esercitato l’attività di porti- naio/guardiano presso la H.SpA a (...) nei mesi di giugno, luglio e agosto per circa sei ore al giorno e con uno stipendio di EUR 500.- mensili, sulla base di un contratto stagionale “intermittente” (doc. 96 e 108). Sulla scorta di tali informazioni, l’UAIE ha richiesto di far compilare il formulario “Questionario per il datore di lavoro” (doc. 98). F.b Con scritto del 29 gennaio 2013 (doc. 99) l’INPS ha trasmesso all’UAIE diversa documentazione medica, tra cui la certificazione del 14 dicembre 2012, del dr. I., medico di base specializzato in dermatologia e venereologia (doc. 102, di difficile lettura in quanto manoscritto); la certifi- cazione del 19 gennaio 2013 del dr. L., specializzato in ortopedia e traumatologia (doc. 103), e la perizia particolareggiata E213 del 24 gen- naio 2013 del dr. M., la cui specializzazione non è nota (doc. 106).

C-6443/2015 Pagina 4 F.c Nel certificato del 19 gennaio 2013, il dr. L._______ ha attestato una lombalgia cronica posturale per talalgia anteriore in postumi di fratture del calcagno destro (doc. 103). F.d Nel formulario E213 del 24 gennaio 2013 il perito, pur avendo confer- mato le diagnosi riconducibili all’incidente professionale del 23 marzo 1998, ha rilevato che, rispetto alla precedente visita, le condizioni dell’as- sicurato erano migliorate (doc. 106, si confronti consid. 10.3.1). F.e Con scritto datato 16 febbraio 2013 (doc. 107) l’interessato ha inoltrato il questionario per il datore di lavoro, i vari contratti di lavoro ed i certificati di stipendio (art. 108). La H._______ SpA ha attestato che l’assicurato ha lavorato alle sue dipendenze in qualità di portinaio/guardiano dal 7 aprile 2012 al 14 ottobre 2012, a tempo pieno, ossia 40 ore a settimana, perce- pendo un salario di EUR 1'353.- mensili (doc. 108). F.f Su espressa richiesta dell’UAIE (doc. 109), nella presa di posizione del 12 marzo 2013, il dr. N._______ del SMR, FMH in medica interna generale, ha attestato che il ricorrente era incapace al lavoro al 70% nella precedente attività di intonacatore, ma che al più tardi dal 24 gennaio 2013, egli poteva essere considerato totalmente abile in attività adeguate ai suoi limiti fun- zionali (doc. 111). F.g Applicando il metodo generale del raffronto dei redditi riferito al mer- cato del lavoro italiano, l’autorità inferiore ha concluso che l’assicurato su- biva una perdita di guadagno del 23% dal 7 aprile 2012 al 14 ottobre 2012 (periodo in cui ha lavorato) e del 38% a partire dal 15 ottobre 2012 (doc. 113). F.h Con decisione incidentale del 16 aprile 2013 l’amministrazione ha per- tanto sospeso il versamento della rendita a decorrere dal 1° maggio 2013 (doc. 116). G. G.a In data 23 aprile 2013 l’UAIE ha emesso il progetto di decisione in cui prospettava di sopprimere la rendita con effetto retroattivo al 1° maggio 2012 (doc. 118). G.b Con scritto del 29 aprile 2013 l’assicurato si è rivolto all’autorità infe- riore, pregandola di non sospendere il pagamento della rendita, precisando che non era sua intenzione venire a meno agli obblighi di comunicazione e di essersi attenuto ai consigli ricevuti dei sindacati (doc. 119).

C-6443/2015 Pagina 5 G.c Il 10 maggio 2013, l’assicurato ha trasmesso un’attestazione del da- tore di lavoro, in cui precisava che l’attività svolta prevedeva, data la sua infermità al piede, unicamente mansioni leggere e che per la maggior parte del tempo di lavoro poteva star seduto (doc. 123). G.d In seguito all’espressa richiesta dell’UAIE del 17 maggio 2013 (doc. 124), il 24 maggio 2013, il dr. N._______ ha indicato che il miglioramento dello stato di salute era dato dal fatto che l’assicurato non zoppicava più e che l’attività di portinaio poteva essere svolta senza limitazioni sull’arco di un intero anno. Il medico ha pertanto concluso che si trattava di una revi- sione prettamente economica (doc. 126). G.e Sulla scorta della risposta del dr. N._____, l’UAIE ha deciso di con- sultare anche la dr.ssa O.____ (doc. 127 e 128), specializzata in medi- cina fisica e riabilitazione, medicina interna generale ed esperta medica SIM, la quale, in data 10 giugno 2013, ha spiegato che l’assenza di anda- tura zoppicante non corrispondeva ad un miglioramento notevole dello stato di salute e che al contrario i documenti agli atti indicavano che l’assi- curato zoppicava ancora. Inoltre, essa ha specificato che un impiego come portinaio – che implica un’attività prevalentemente in piedi – non era com- patibile con una frattura del tallone, concludendo che conveniva mantenere un’incapacità lavorativa del 50% in attività adattate (si precisa che l’inca- pacità lavorativa ritenuta in precedenza era del 45%, la dr.ssa O._______ ha fatto riferimento ad un grado del 50% in ragione di una svista nell’inter- pellazione del 30 maggio 2015, in cui l’autorità inferiore aveva erronea- mente indicato una precedente incapacità lavorativa del 50%, cfr. doc. 128 e 129). G.f In seguito alla richiesta dell’UAIE (doc. 132) in data 11 ottobre 2013, l’INPS ha trasmesso diversa documentazione medica (doc. 135 a 143), segnatamente anche il rapporto di visita psichiatrica del 18 settembre 2013 (doc. 138, autore indecifrabile e referto parzialmente illeggibile) e la perizia particolareggiata E213 del 20 settembre 2013 del dr. P., medico generalista (doc. 143). G.g L’amministrazione ha sottoposto i nuovi referti al dr. Q., psi- chiatra del SMR, che, con risposta del 21 gennaio 2014, ha precisato che dagli atti medici più recenti non erano riscontrabili patologie psichiche su- scettibili di influire sulla capacità lavorativa (doc. 145). G.h Su richiesta dell’amministrazione, l’assicurato ha inoltrato il questiona- rio per il datore di lavoro dell’11 giugno 2014, dove quest’ultimo ha indicato

C-6443/2015 Pagina 6 che nel 2013 il rapporto lavorativo è durato dal 9 maggio 2013 al 26 ottobre 2013, con uno stipendio mensile di EUR 1'371,75 (doc. 155). Nei questio- nari dell’11 agosto 2014 e 18 settembre 2015, il datore di lavoro ha confer- mato che il rapporto di lavoro è stato ripreso a partire dal 24 aprile 2014 ed è perdurato fino al 26 ottobre 2014, con uno stipendio mensile di EUR 1388,26 (doc. 159 e 217). G.i Preso atto dei dettagli relativi al lavoro svolto dall’assicurato, con rispo- sta del 10 novembre 2014, la dr.ssa O.______ ha rilevato che sul piano medico la situazione era stazionaria ma che su quello economico risultava un’attività a tempo pieno per circa sei/sette mesi all’anno, che la stessa andava considerata esigibile e poteva venir esercitata per tutto l’anno, ma che occorreva nondimeno ridurre del 20% la capacità di lavoro in virtù dell’andatura zoppicante (doc. 162). G.j G.j.a A partire dal 26 novembre 2014, l’assicurato ha fatto valere un aggra- vamento dei problemi cardiaci già riscontrati in precedenza (doc. 163 e segg.; doc. 179, consid. 11.3). G.j.b Alla luce di questi sviluppi, con scritto del 17 marzo 2015, l’autorità inferiore ha chiesto l’INPS di sottoporre il paziente ad ulteriori accertamenti, trasmettendo segnatamente un formulario E213, così come un rapporto neurologico (doc. 182). G.j.c Con scritti del 17 marzo 2015 e del 27 aprile 2015, l’assicurato ha trasmesso tra l’altro la relazione dell’11 marzo 2015, in cui la dr.ssa R., neurologa, ha diagnosticato un decadimento cerebrale in pa- ziente con encefalopatia vascolare cronica (doc. 183 e 236). Degli ulteriori documenti si dirà, se del caso, nei considerandi in diritto (doc. 183 a 190). G.j.d Con scritto del 19 giugno 2015, l’INPS ha inoltrato (doc. 194 e segg.), in particolare: – la valutazione neuropsicologica del 10 marzo 2015, effettuata dalla dr.ssa R. (doc. 195), – le relazioni cardiologiche e nefrologiche del 22 aprile e del 22 maggio 2015 (doc. 197 e 198), – la perizia medica particolareggiata E213 del 3 giugno 2015, compi- lata dalla dr.ssa S._______, la cui specializzazione non è nota.

C-6443/2015 Pagina 7 Di questi documenti si dirà, laddove necessario, nei considerandi in diritto (cfr. in particolare consid. 11.3). G.k Nel frattempo, in data 1° maggio 2015, l’assicurato aveva ripreso l’at- tività di portinaio presso la H._______ SpA (doc. 202 e 217). G.l Dopo aver sottoposto la nuova documentazione alla dr.ssa O._______(doc. 201), in data 13 agosto 2015 l’autorità inferiore ha effet- tuato un nuovo raffronto dei redditi (doc. 206), concludendo che l’assicurato subiva una diminuzione della sua capacità di guadagno del 39% a partire dal 7 aprile 2012. H. Con decisione del 14 settembre 2015, l’UAIE ha pertanto soppresso re- troattivamente a partire dal 1° maggio 2012 la mezza rendita fino ad allora erogata (doc. 214). I. Dal 19 al 24 settembre 2015, il ricorrente è stato nuovamente ospedaliz- zato (doc. 239 e doc. TAF 1; consid. 12). J. Contro la decisione del 14 settembre 2015, l’interessato, rappresentato dal Patronato Acli di (...), è insorto il 9 ottobre 2015 presso il Tribunale ammi- nistrativo federale (TAF), trasmettendo un breve scritto in cui si chiedeva il ripristino della mezza rendita e allegando diversi referti medici (doc. TAF 1). In data 27 ottobre 2015, l’avv. Romano ha provveduto a regolarizzare il ricorso (doc. TAF 4). Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto. K. Il richiesto anticipo di CHF 403.34.-, corrispondente alle presumibili spese processuali, è stato versato in data 17 febbraio 2016 (doc. TAF 9 e 12). L. Invitata a prendere posizione, con risposta del 4 maggio 2016, l’autorità inferiore, fondandosi anche sul parere del medico SMR, ha in sostanza ribadito le proprie conclusioni, proponendo la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 19). Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.

C-6443/2015 Pagina 8 M. Con replica del 16 giugno 2016, l’assicurato ha evidenziato il peggiora- mento delle sue condizioni di salute e specificato di aver percepito dei red- diti molto modesti, ragion per cui, da un raffronto dei redditi basato su cifre reali, sarebbe emerso un grado di invalidità di ben oltre 40% (doc. TAF 22). N. In data 12 luglio 2016 la patrocinatrice del ricorrente ha indicato che quest’ultimo era in cura per Alzheimer, allegando un referto medico dell’11 luglio 2016 della dr.ssa T._______, neurologa (doc. TAF 25). O. Con scritto notificato il 5 maggio 2017 l’avv. Romano ha segnalato che il ricorrente era degente in ospedale a causa di un’emorragia cerebrale che gli aveva provocato uno stato di coma (doc. TAF 29). P. In data 12 aprile 2018 l’incarto ed il ricorso sono stati trasmessi a Swiss Life SA per eventuali osservazioni (doc. TAF 32).

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF (RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA (RS 172.021), emanate dalle au- torità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate davanti al Tribunale amministra- tivo federale (TAF) conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ri- corso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni di tale legge sono applicabili alle assicurazioni sociali discipli- nate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assi- curazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28- 70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.

C-6443/2015 Pagina 9 1.3 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen- tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo sulle spese processuali è stato inoltre tempestivamente saldato (doc. TAF 12). 2. 2.1 Dal profilo temporale si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica- mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le dispo- sizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie dispo- sizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro en- trata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 2.2 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi- gore il 1° giugno 2002. 2.3 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.4 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.

C-6443/2015 Pagina 10 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 2.6 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rin- vii). 2.7 Nell’evenienza concreta, il diritto alla rendita è stato soppresso con ef- fetto dal 1° maggio 2012 (doc. 214). Ne consegue che sono applicabili le modifiche legislative di cui alla 6a revisione in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), pur non comportanti cambiamenti rispetto al diritto precedente in merito alla valutazione dell’invalidità, così come eventuali modifiche entrate in vigore successivamente fino alla pronuncia della decisione impugnata. 3. Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in quanto il giudice delle assicurazioni sociali esamina il prov- vedimento sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata pronunciata (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali ele- menti d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscet- tibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta de- cisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

C-6443/2015 Pagina 11 4. 4.1 Oggetto del contendere è, nel caso concreto, la questione se la capa- cità di guadagno del ricorrente ha subito una modifica tale da giustificare la soppressione della mezza rendita d’invalidità con effetto retroattivo al 1° maggio 2012. 4.2 Al riguardo l’insorgente evidenzia che il peggioramento del suo stato di salute è incontestato e di non essere in grado di lavorare per tutta la durata dell’anno, adducendo in particolare di aver diritto ad una rendita in virtù delle affezioni reumatologiche, cardiache e lombari alle quali si è aggiunto un decadimento cerebrale documentato dai recenti referti medici. Egli so- stiene in particolare di essere “assolutamente impossibilitato a svolgere qualsivoglia attività lavorativa, avendo una ridottissima capacità di movi- mento”, motivo per cui si imporrebbe una perizia giudiziaria volta a deter- minare l’attuale stato di salute e capacità lavorativa. Inoltre, egli censura il raffronto dei redditi effettuato dall’autorità inferiore, precisando – tra l’altro – che l’UAIE avrebbe fatto affidamento sul salario ipotetico che poteva es- sere percepito da un dipendente senza affezioni e non il salario da lui ef- fettivamente percepito. 4.3 L’amministrazione, per contro, poggiandosi sul parere del proprio ser- vizio medico, sostiene che, nonostante una situazione medica stazionaria, il lavoro stagionale concretamente svolto a partire dal 2012, è esigibile du- rante tutto l’anno ad un tasso dell’80% e pertanto il grado di invalidità è pari al 39%. 5. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 43 LPGA ed anche art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'in- carto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2).

C-6443/2015 Pagina 12 6. 6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer- mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni cumulative: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 6.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se- condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta- dino dell'UE (DTF 130 V 253 consid. 2.3). Dopo l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, i cittadini svizzeri e dell'U- nione europea che presentano un grado d'invalidità del 40% almeno, hanno diritto ad un quarto di rendita in applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LAI indipendentemente dal loro domicilio e residenza (art. 4 del regolamento [CE] n. 883/04). 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.

C-6443/2015 Pagina 13 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua- dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con- sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli- cabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio- nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). In altri termini, l'assi- curazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 7. 7.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. 7.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201) la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in- validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi- stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in- validità (lett. b). 7.3 La giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che

C-6443/2015 Pagina 14 ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le conseguenze sulla capacità di guadagno hanno su- bito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). La semplice valutazione diversa di circostanze di fatto rimaste sostanzialmente inva- riate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non può infatti giustificare un riesame incon- dizionato del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügung- sanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invaliden- rentenrevisionen, in: SCHAFFAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerlei- stungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15). Per le rendite dell'assicurazione invalidità, infine, anche una modifica di poco conto dello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (DTF 133 V 545 consid. 6 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza). 7.4 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi- curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. 7.5 Giusta l'art. 88 bis cpv. 2 let. b OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modi- ficazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la pre- stazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall'articolo 77, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia con- tinuato a essere versata a causa dell'ottenimento indebito della medesima o della violazione dell'obbligo di informare. 8. 8.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto relativa all'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata sottoposta ad esame materiale tramite contestuale accertamento per- tinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e,

C-6443/2015 Pagina 15 dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento liti- gioso (sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133 V 108). 8.2 In concreto, il periodo di riferimento è pertanto quello intercorrente fra la procedura di revisione avviata nel luglio 2009 e che dopo gli accertamenti medici del caso – abbastanza approfonditi – è sfociata nella conferma della mezza rendita di invalidità in data 8 marzo 2010 (doc. 89; cfr. consid. E), ed il 14 settembre 2015, data della decisione impugnata (doc. 214). 9. 9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. 9.2 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og- getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De- terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem- pio, quale perizia o rapporto (sentenza del TF 8C_153/2007 del 7 maggio 2008; DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Ak- tuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). 9.3 Per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddit- torie nella perizia oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una su- perperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351consid. 3b/aa pag. 353 con rinvii).

C-6443/2015 Pagina 16 9.4 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3). 9.5 Va altresì rilevato che l'avviso dei medici curanti va considerato con la necessaria prudenza, in quanto essi possono tendere a pronunciarsi in fa- vore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 9.6 Non va infine dimenticato che se vi sono rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giu- dice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evi- denziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b). 10. 10.1 In concreto va ricordato che al momento della conferma del diritto alla mezza rendita dell’8 marzo 2010 (doc. 89), l’autorità inferiore aveva rilevato che dagli accertamenti effettuati risultava che il grado di invalidità non si era modificato in misura rilevante. Con presa di posizione del 27 febbraio 2010, il dr. G._______, aveva difatti constatato che l’assicurato zoppicava in virtù dell’artrosi sviluppata in seguito alla frattura del calcagno così come l’assenza di miglioramento, confermando un’incapacità lavorativa residua

C-6443/2015 Pagina 17 del 45% con un’ulteriore deduzione del 15% (cfr. doc. 88 in combinazione con doc. 55 e 33 e 31). 10.2 In primo luogo questo Tribunale rileva che va considerato provato con il grado della verosimiglianza preponderante che lo stato di salute del ricor- rente non ha subito miglioramenti neppure dopo la procedura di revisione del 2009 (cfr. consid. D e segg.; doc. 88). Del resto, tale fatto non è di principio contestato neppure dall’amministrazione (cfr. consid. 4.2). 10.3 D’altro canto, hanno attestato un miglioramento dello stato di salute unicamente i dr.i M._______ e N.. 10.3.1 Il primo, nella perizia particolareggiata E213 del 24 gennaio 2013 (doc. 106), ha evidenziato che le condizioni dell’assicurato erano migliorate e che poteva svolgere a tempo pieno il lavoro di intonacatore o eventuali attività adeguate, confermando nondimeno la preesistente situazione vale- tudinaria, in particolare la talalgia e la lombalgia posturale che ne derivava (cfr. consid. F.d). Da una parte il medico ha quindi confermato le affezioni riscontrate nel passato ma, dall’altra, senza fornire alcuna motivazione, egli non ha riconosciuto l’incapacità lavorativa precedentemente ammessa in virtù di tali patologie. In simili condizioni si tratta di una valutazione non motivata, che appare manifestamente contraddittoria, ragion per cui non risulta possibile trarre conclusioni attendibili. 10.3.2 Le prese di posizione del dr. N. del 12 marzo 2013 (doc. 111) e del 24 maggio 2013 (doc. 126), si fondano sostanzialmente sul for- mulario E213 del dr. M._______ e rispecchiano pertanto le incoerenze so- pra evidenziate. In particolare, anche il dr. N._______ ritiene tra l’altro quale diagnosi la frattura del calcagno destro con artrosi postraumatica nella caviglia destra e lombalgia. Nonostante ciò, rinviando al formulario E213, conclude in favore di un miglioramento dello stato di salute in quanto l’assicurato non avrebbe più zoppicato ed aveva intrapreso una nuova at- tività lavorativa. Tuttavia, come poi attestato in seguito, la nuova attività economica permetteva al ricorrente di stare prevalentemente seduto pro- prio in virtù dei suoi problemi di deambulazione, tra l’altro esplicitamente riconosciuti dal nuovo datore di lavoro. Anche le valutazioni del dr. N._______ appaiono dunque contraddittorie e non possono essere ritenute attendibili, segnatamente perché anch’egli ha confermato integralmente le affezioni ed i limiti funzionali che giustificavano un’incapacità lavorativa del 70% nell’attività precedente all’infortunio, ma contestualmente ha negato che le stesse potessero avere conseguenze anche sulle attività adeguate,

C-6443/2015 Pagina 18 tralasciando di argomentare in maniera compiuta tale scelta che si disco- stava dai precedenti pareri medici, in cui era stata attestata un’incapacità lavorativa del 50%, rispettivamente del 45% (consid. G.e) . 10.3.3 Gli altri sanitari che si sono chinati sul caso hanno generalmente ritenuto una situazione valetudinaria stabile se non tendente al peggiora- mento, in particolare per quel che concerne l’artrosi alla caviglia destra (cfr. ad esempio doc. 103, 129, 143 e 199). Facendo riferimento alla vasta do- cumentazione medica agli atti, ed in particolare alla certificazione del dr. L._______ del 19 gennaio 2013 (doc. 103) e alla perizia particolareggiata E213 del dr. M._______ (doc. 106), la dr.ssa O._______ ha illustrato in maniera convincente che lo stato di salute del ricorrente è verosimilmente rimasto invariato anche dopo la conferma del diritto alla rendita dell’8 marzo 2010. Su esplicita domanda dell’amministrazione, essa ha spiegato che i citati referti medici indicavano chiaramente un’andatura antalgica ed una lombalgia dovuta ad una postura scorretta, ragion per cui andava rite- nuto che lo stato di salute, segnatamente le conseguenze dell’incidente lavorativo del 3 marzo 1998, non fossero migliorati (cfr. anche consid. G.c, doc. 129). 10.3.4 Tali valutazioni sono in seguito state confermate anche dai dr.i P._______ e S._______ con perizie particolareggiate E213 rispettivamente del 20 settembre 2013 e del 3 giugno 2015 (doc. 143 e 199). 11. 11.1 Va pertanto esaminato se le conseguenze dello stato di salute sulla capacità lavorativa si sono modificate. Nell’ambito dell’attuale procedura di revisione, il ricorrente ha infatti informato l’amministrazione di aver lavorato a tempo pieno (40 ore a settimana) dal 7 aprile al 14 ottobre 2012, conse- guendo uno stipendio lordo di EUR 1'353.- (doc. 108) e di aver ripreso quest’attività, con modalità simili, nel 2013, 2014 e 2015. 11.2 11.2.1 Alla luce di quanto sopra esposto va verificato se è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha ritenuto il ricorrente abile a svolgere l’attività di portinaio all’80% durante tutto l’arco dell’anno – fatto contestato dal ricor- rente – e se, eventualmente, sono intervenute modifiche rilevanti della ca- pacità lavorativa fino al 14 settembre 2015, data in cui è stata adottata la decisione impugnata.

C-6443/2015 Pagina 19 11.2.2 A proposito della capacità lavorativa residua, va ricordato che nella precedente procedura di revisione, il medico dell’UAIE e l’UAIE stesso ave- vano confermato una capacità lavorativa del 55% in attività adeguate (doc. 88 e 31). 11.2.3 Nell’attuale procedura di revisione, l’autorità inferiore ha accertato, tramite il proprio servizio medico, che l’impiego presso il H._______ o un’occupazione analoga – svolta in posizione prevalentemente seduta – era esigibile durante tutta la durata dell’anno (cfr. ad es. doc. 109, 124, 128 e 161). Seppur con delle motivazioni differenti, sia il dr. N._______ che la dr. O.(cfr. doc. 162) hanno indicato che il ricorrente era abile a svolgere il lavoro in questione al 100%, rispettivamente all’80% (in virtù della difficoltà di deambulazione), per tutto l’anno. 11.2.4 Il parere della dr. O. concorda con quanto attestato dalla perizia particolareggiata E213 del 20 settembre 2013, allestita dal dr. P., il quale, dopo aver riscontrato un’andatura antalgica con calca- gno dolente alla digitopressione ha confermato tra l’altro la diagnosi di lom- balgia cronica posturale per talalgia destra in esiti di pregressa frattura cal- cagno destro, concludendo che erano esigibili regolarmente unicamente lavori leggeri (doc. 143) 11.3 11.3.1 In seguito, a partire segnatamente da novembre 2014 (cfr. doc. 163, 174, 175, 178, 183, 188), l’assicurato ha comunicato all’amministrazione l’insorgere di nuove affezioni, oggettivate con referti medici trasmessi a più riprese nel periodo novembre 2014 - marzo 2015 (cfr. consid. G.j). 11.3.2 Dalla lettera di dimissione dell’11 febbraio 2015, risulta in particolare un’ospedalizzazione di sette giorni per dolore toracico con dispnea insorta dopo uno sforzo fisico, cardiopatia ipertensiva, ectasia del bulbo aortico e ipopotassemia in corso di definizione diagnostica (doc. 179). 11.3.3 Nella valutazione neuropsicologica del 10 marzo 2015, effettuata dalla dr.ssa R., la specialista attestava un “deficit selettivo di me- moria a lungo termine e non verbale” (doc. 195). 11.3.4 Con certificazione del 22 maggio 2015, la dr.ssa U._______ confer- mava una cardiopatia ipertensiva e ipopotassiemia in trattamento (doc. 198).

C-6443/2015 Pagina 20 11.3.5 Dalla perizia medica particolareggiata E213 del 3 giugno 2015, re- datta dalla dr.ssa S., risulta che le condizioni del paziente erano peggiorate rispetto alla precedente visita. La dr.ssa ha posto la diagnosi di cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico, ectasia del bulbo aortico, ipopotassemia in trattamento, ridotta tolleranza glucidica, pre- gressa frattura del calcagno destro e vasculopatia cerebrale cronica. Sulla base di questa nuova situazione medica, la dr.ssa ha considerato che l’as- sicurato era in grado di svolgere regolarmente unicamente lavori leggeri, che non era autonomo nell’esercizio della sua attività professionale (né sul posto di lavoro, né a domicilio), che non poteva svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro ma unicamente a tempo parziale un lavoro adeguato alle sue condizioni (doc. 199). 11.3.6 L’UAIE ha sottoposto i documenti in questione alla dr.ssa O. del servizio medico, la quale, con presa di posizione del 15 luglio 2015, ha apprezzato i recenti ulteriori problemi di salute dell’assicu- rato, allineandosi sostanzialmente a quanto attestato dalla dr.ssa S._______ nel formulario E213 del 3 giugno 2015, in particolare, per quel che concerne una capacità lavorativa residua parziale in attività adeguate. Il medico ha difatti precisato che, nonostante l’attività specifica di portinaio presso il H._______ sarebbe in teoria stata esigibile durante tutto l’anno con una percentuale dell’80%, conveniva nondimeno – alla luce anche dei recenti sviluppi nella situazione valetudinaria – mantenere un’incapacità la- vorativa del 50% in attività adeguate (doc. 201). 11.3.7 L’esigibilità dal punto di vista medico del lavoro di portinaio presso la H._______ SpA è del resto confermata dal fatto che a partire dal 1° mag- gio 2015, dunque posteriormente all’ospedalizzazione del 4 febbraio 2015 (doc. 179), il ricorrente ha regolarmente ripreso il lavoro stagionale svolto negli anni precedenti (doc. 217). 11.4 Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalle valutazioni motivate e concludenti della dr.ssa O., concordanti con quanto ritenuto dai periti che hanno compilato i formulario E213 del 20 settembre 2013 (doc. 143) e del 3 giugno 2015 (doc. 199), dove anch’essi avevano considerato peggiorate le condizioni dell’assicurato, ma che quest’ultimo era nondi- meno in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, essendo abile a svolgere a tempo parziale un lavoro adeguato alle sue condizioni (si con- fronti considerando 1.3.6). 11.5 I documenti trasmessi in sede ricorsuale, in particolare il certificato medico del dr. I. del 7 agosto 2015 (doc. TAF 1) ed il rapporto di

C-6443/2015 Pagina 21 ospedalizzazione del 24 settembre 2015 (doc. TAF 1 e doc. 239) sono stati sottoposti alla dr.ssa O._______ del 27 aprile 2016, la quale ha ritenuto che essi confermavano in sostanza le affezioni già conosciute e, tra l’altro, neppure si esprimevano in merito ai limiti funzionali e ad un eventuale peg- gioramento della capacità lavorativa del ricorrente. Di conseguenza, non apportando nuovi elementi, essi non erano suscettibili di rendere verosimile un peggioramento significativo di tale aspetto prima dell’adozione della de- cisione impugnata. 11.6 In conclusione, risulta quindi provato con il grado della verosimi- glianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali che, dal punto di vista prettamente medico, a partire dal 7 aprile 2012 e perlomeno fino alla data in cui è stata emessa la decisione impugnata, lo stato di salute per- metteva al ricorrente di svolgere l’attività di portinaio/guardiano svolto in posizione prevalentemente seduta presso la H._______ SpA durante l’in- tero arco dell’anno con un grado di capacità lavorativa dell’80%, mentre in altre attività adeguate è stata confermata la capacità lavorativa attestata nelle precedenti procedure di revisione e meglio pari al 50%. 12. 12.1 Dal 19 al 24 settembre 2015 il ricorrente è stato nuovamente ospedalizzato per un’iperpotassemia da insufficienza renale acuta iatrogena con bradicardia sinusale in soggetto con sindrome di bartter e cardiopatia ipertensiva (doc. 239 e doc. TAF 1). In seguito, con scritto del 12 luglio 2016, la patrocinatrice del ricorrente ha indicato che il suo assistito era in cura per Alzheimer (doc. TAF 24; si confrontino a tal proposito anche i documenti allegati al doc. TAF 1 del 25 novembre 2014, dell’11 marzo 2015 e del 7 agosto 2015). Infine, nel maggio 2017 essa ha segnalato che il suo assistito era degente in ospedale a causa di un’emorragia cerebrale che gli aveva provocato uno stato di coma (doc. TAF 29). 12.2 Al riguardo va rilevato che il peggioramento dello stato di salute inter- venuto dopo la pronuncia della decisione impugnata del 14 settembre 2015, rilevabile dagli scritti del 12 luglio 2016 (doc. TAF 24) e del 5 maggio 2017 (doc. TAF 29), dovrà essere oggetto di ulteriori accertamenti da parte dell’amministrazione. Attestando i documenti in questione dei fatti verifica- tisi dopo l’adozione della decisione litigiosa, essi non sono difatti suscettibili di influire sull’apprezzamento della stessa da parte di questo Tribunale. 12.3 Su questo punto l'incarto va pertanto trasmesso per competenza all’UAIE affinché esamini se sono dati i presupposti per procedere alla

C-6443/2015 Pagina 22 revisione della rendita alla luce delle affezioni summenzionate di natura nefrologica, cardiaca, neurologica e dell’emorragia cerebrale. 13. 13.1 Occorre ancora infine esaminare se l’UAIE ha stabilito correttamente il grado di invalidità. 13.1.1 L’invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l’assicurato conseguirebbe dopo la manifestazione dell’invalidità e dopo l’esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione nell’esercizio di un’attività ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). 13.1.2 Secondo l’art. 25 cpv. 1 OAI sono considerati redditi ai sensi dell’art. 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS. 13.1.3 In caso di revisione della rendita, il momento determinante per il raf- fronto dei redditi, è quello in cui si realizzano i fatti che potrebbero giustifi- care una modifica del grado di invalidità. Pertanto i redditi con e senza in- validità devono essere determinati sulla base dei dati validi per lo stesso anno (sentenza del TF I 471/05 del l’11 maggio 2006 consid. 3.2) tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute, suscettibili di influire sul diritto alla rendita fino all’emissione della decisione dell’autorità competente (DRF 129 V 222 consid. 4.1 e i riferimenti ivi citati; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) e de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, ed. Schulthess, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, p. 548, N. 2063-2064). 13.1.4 La comparazione dei redditi determinanti per valutare il grado di in- validità di un assicurato residente all’estero, deve inoltre essere eseguita sul medesimo mercato del lavoro, posto che la disparità della remunera- zione e del costo della vita da un paese all’altro non permette di procedere a una comparazione oggettiva dei redditi in questione (ATF 110 V 273 con- sid. 4b; sentenza del TAF C-1509/2013 del 7 gennaio 2015, consid. 14.3). 13.2 13.2.1 Nella fattispecie, per determinare il reddito da valido, l’amministrazione ha fatto ricorso alle statistiche dell’Organizzazione internazionale del lavoro e più precisamente ai dati relativi all’Italia

C-6443/2015 Pagina 23 desumibili dall’inchiesta “Salaires et durée du travail par profession et prix de détail de produits alimentaires. Statistiques de l’Enquête d’octobre du BIT”, Ginevra 2009 (qui di seguito anche “statistiche BIT”), da cui si evince che un intonacatore nel 2008 percepiva uno stipendio orario di EUR 10.59 con un carico lavorativo di 40 ore settimanali (cifra 89, Italia, della statistica “Salaires et durée du travail par profession, octobre 2007 et 2008”), che corrisponde ad un salario mensile di EUR 1'835.60 (EUR 10.59 x 40 x 52 / 12). 13.2.2 Il reddito da invalido è invece stato ottenuto dividendo per dodici il reddito lordo annuale che avrebbe percepito il ricorrente lavorando a tempo pieno come portinaio/guardiano presso il suo ultimo datore di lavoro in Ita- lia, tenendo conto di un’esigibilità medica dell’80%. 13.2.3 Dopo aver indicizzato i redditi al 2014 l’autorità inferiore ha concluso per un’invalidità del 39%. 13.3 In primo luogo giova ricordare che per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), va di regola, considerato l’ultimo reddito conseguito dalla per- sona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore ricorrendo ai dati statistici di cui all'ISS (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). 13.4 13.4.1 Il reddito da invalido è determinato di principio sulla base della si- tuazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti: (i) il rapporto la- vorativo sia particolarmente stabile, (ii) vi sia un impiego completo e ragio- nevole della residua capacità lavorativa e (iii) un reddito adeguato deri- vante dall'attività, rispettivamente l’assenza di un salario sociale ("Sozial- lohn", DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti; sentenza del TF 9C_125/2009 del 19 marzo 2010, consid. 4.3.1). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'at- tività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, va ricavato dai rileva- menti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

C-6443/2015 Pagina 24 13.4.2 Come detto l’amministrazione si è fondata sulla situazione profes- sionale concreta dall’interessato, computando tuttavia non il reddito effetti- vamente percepito, bensì il reddito che avrebbe percepito se avesse lavo- rato durante tutto l’anno all’80%. Tale procedere non è conforme alla giuri- sprudenza federale. In primo luogo va rilevato che nella fattispecie, il datore di lavoro era in grado di offrire un’occupazione al 100% unicamente nei mesi estivi (all’in- circa per sei mesi). Pertanto, risulta evidente che l’assicurato, svolgendo l’attività stagionale in questione, non sfruttava appieno la capacità di lavoro residua, pari all’80% durante tutto l’anno. Per di più, il datore di lavoro, una struttura alberghiera a (...), era verosi- milmente oggettivamente impossibilitato ad aumentare la durata dell’im- piego dell’assicurato in ragione dell’attività stagionale, motivo per cui non è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale proiettare il salario mensile su di un intero anno, seppur all’80%. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che, se il datore di lavoro non può offrire una per- centuale superiore a quella attribuita alla persona interessata e questa non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa – come nel caso di specie - il reddito non può essere adeguato in tal senso (sentenza del TF 8C_7/2014 del 10 luglio 2014, consid. 7.2). La questione può tuttavia restare indecisa alla luce di quanto esposto al considerando seguente. 13.4.3 A proposito del requisito di un rapporto di lavoro particolarmente stabile va inoltre puntualizzato che dalla documentazione agli atti risulta che sia l’inizio che la fine dell’attività stagionale risultavano variabili e che il rapporto di lavoro poggiava, di regola, su contratti a termine di breve du- rata prorogati di volta in volta a dipendenza delle necessità del datore di lavoro (cfr. doc. 108). Ogni primavera l’interessato doveva contattare la struttura alberghiera per informarsi circa la possibilità di riprendere l’attività, in quale data e con secondo quali modalità (cfr. doc. 119). In simili circo- stanze non è giustificato ritenere che l’insorgente beneficiasse di un rap- porto lavorativo particolarmente stabile nella struttura in esame. 13.5 Alla luce di quanto esposto discende che il reddito da invalido non può essere determinato sulla base di quanto l’assicurato avrebbe potuto perce- pire presso il H._______ se avesse lavorato durante tutto l’anno all’80%, motivo per cui va tenuto conto della capacità lavorativa attestata nelle pre- cedenti procedure di revisione e confermata a più riprese dalla dr.

C-6443/2015 Pagina 25 O._______ e meglio pari al 50% in attività adeguate (consid. 11.3.6). La percentuale dell’80% si riferisce, come detto, solo all’attività di portinaio svolta prevalentemente in posizione seduta (un cosiddetto “Glücksfall”, UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2015, Art. 16 N. 52). 13.6 In simili circostanze la situazione non è in concreto mutata rispetto all’ultima conferma del diritto alla rendita dell’8 marzo 2010: né dal punto di vista dello stato di salute, né per quel che concerne le conseguenze dello stesso sulla capacità lavorativa e pertanto neppure del grado di invalidità. Ne consegue che i presupposti per una revisione della rendita non erano dati, che il diritto alla mezza rendita di invalidità non poteva essere sop- presso con effetto dal 1° maggio 2012 e che lo stesso va ripristinato. Il ricorso va pertanto accolto. 14. 14.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). 14.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un legale si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In assenza di una nota dettagliata, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore del ricorrente, il collegio giudicante determina d'uf- ficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) un’indennità per ripetibili di CHF 2'500.- (sen- tenza del TAF C-2115/2013 del 13 agosto 2014). L'indennità è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-6443/2015 Pagina 26 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione impugnata è annullata. Il diritto alla mezza rendita di invalidità di A._______ è ripristinato a far tempo dal 1° maggio 2012. 3. Gli atti di causa sono trasmessi per competenza all'UAIE affinché esamini se dopo la pronuncia della decisione impugnata sono dati i presupposti per procedere alla revisione della rendita ai sensi del considerando 12. 4. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di CHF 403.34 versato dal ricorrente gli verrà restituito al momento della crescita in giudicato della presente sentenza. 5. Al ricorrente viene riconosciuta un’indennità per spese ripetibili di CHF 2'500.-, la quale è posta a carico dell’autorità inferiore. 6. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento: allegati: verbale del 10 agosto 2018 e formulario “indirizzo per il pagamento”) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; allegato: verbale del 10 agosto 2018) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) – Cassa pensione V._______ (raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

C-6443/2015 Pagina 27 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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