B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-6433/2010
S e n t e n z a d e l 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, patrocinato dall'avvocato Giovanni Augugliaro, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 29 luglio 2010).
C-6433/2010 Pagina 2 Fatti: A. Il 14 novembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cit- tadino svizzero, nato il (...), coniugato (doc. 1) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2004 (doc. 90; v. anche doc. 83 e 84). Siffatta rendita è stata accordata sulla base delle affezioni psichiche ritenute nella perizia psichiatrica del luglio 2006 dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (doc. 79; v. anche doc. 82 [rapporto dell'agosto 2006 del Servizio medico regionale dell'AI]). L'erogazione di una rendita intera è poi stata confermata con comunica- zione del 13 novembre 2007 (doc. 119). B. B.a Nel mese di novembre del 2009, l'Ufficio AI ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 121 e 147). B.b B.b.a Il 25 febbraio 2010, l'Ufficio AI ha deciso di sospendere, con effetto dal 1° dicembre 2009, il versamento della rendita d'invalidità, trovandosi l'assicurato detenuto dal (...; doc. 155). B.b.b Il 16 marzo 2010, l'interessato ha interposto ricorso contro la deci- sione dell'Ufficio AI del 25 febbraio 2010 dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. 159). B.b.c Il 12 aprile 2010, l'Ufficio AI ha trasmesso una decisione all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) con l'invito a volerla notificare dal momento che l'assicurato, mal- grado abbia recapito postale a C., risulta domiciliato da tempo in Spagna (doc. 173). B.c Il 22 aprile 2010, l'UAIE ha deciso di sospendere, con effetto dal 1° dicembre 2009, il versamento della rendita d'invalidità, trovandosi l'assi- curato in carcere dal (...; doc. 178; è in particolare indicato che detta de- cisione annulla e sostituisce la decisione del 25 febbraio 2010 [doc. 155]). La decisione è stata notificata all'interessato all'indirizzo di C. (doc. 178).
C-6433/2010 Pagina 3 B.d Con sentenza del 16 giugno 2010, il Tribunale cantonale delle assicu- razioni ha annullato la decisione dell'Ufficio AI del 25 febbraio 2010 e rin- viato gli atti a detta autorità affinché la stessa avesse a valutare la propria competenza e, se del caso, a pronunciare una nuova decisione (in parti- colare, nel rispetto della procedura di preavviso di cui all'art. 57a LAI) ri- spettivamente a trasmettere gli atti all'UAIE (doc. 193), fermo restando che per tale eventualità occorreva rilevare che anche la decisione emes- sa dall'UAIE il 22 aprile 2010 "non ha rispettato la procedura di preavviso" e che la stessa è impugnabile direttamente dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale (doc. 193, segnatamente pag. 4). B.e Il 13 luglio 2010, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha comunicato all'interessato che "dagli atti in nostro possesso risulta che ha trasferito il suo domicilio" e che "competente ora a trattare la pratica assicurativa è pertanto" l'UAIE (doc. 205; è altresì precisato che l'incarto sarebbe stato trasmesso a detta autorità). C. Il 29 luglio 2010, l'UAIE, dopo avere segnalato che secondo la sentenza del Giudice dell'applicazione della pena del Cantone B._______ del (...; doc. 156) l'interessato eserciterebbe un'attività lucrativa in Spagna e che sussisteva dunque un sospetto di indebita percezione di prestazioni, ha deciso che la rendita d'invalidità rimaneva sospesa, in virtù dell'art. 55 cpv. 1 LPGA in combinazione con l'art. 56 PA, dal 1° dicembre 2009. Al ri- corso è stato tolto l'effetto sospensivo (doc. 217 [il 29 luglio 2010, l'UAIE ha altresì ripreso l'istruttoria della procedura di revisione avviata nel mese di novembre 2009 {v. doc. 216}]). D. Il 27 agosto 2010, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione dell'UAIE del 29 luglio 2010 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmen- te, l'annullamento della decisione impugnata. Ha precisato che nonostan- te fosse noto che fosse rappresentato da un legale nell'ambito della pro- cedura dinanzi alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure del Cantone B._______ (v. doc. 185) e dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (v. la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ 32.2010.84 del 16 giugno 2010; doc. 193), l'im- pugnata decisione gli è stata trasmessa direttamente. Il ricorrente ha poi contestato la competenza dell'UAIE a pronunciare la decisione del 29 lu- glio 2010 dal momento che, secondo il certificato dell'Ufficio controllo abi- tanti di D., allegato in copia, è domiciliato a D. dal 15 lu- glio 2010. Inoltre, l'insorgente ha fatto valere che l'autorità inferiore non
C-6433/2010 Pagina 4 ha rispettato la procedura d'audizione (art. 57a LAI) e dunque il suo diritto di essere sentito (art. 42 LPGA) prima dell'emanazione della decisione li- tigiosa. Sarebbe pure illegittima una sospensione con effetto retroattivo come quella resa il 29 luglio 2010 che sfrutterebbe eventualmente anche la decisione dell'UAIE del 22 aprile 2010, "di cui si ha notizia nella deci- sione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B." (del 16 giugno 2010), la sospensione potendo decorrere semmai dalla data della decisione del 29 luglio 2010. Altrimenti, l'assicuratore sociale riuscirebbe a trarre vantaggi inammissibili da precedenti decisioni nulle. Anche nel merito, la decisione impugnata è infondata. Egli non avrebbe mai lavorato in Spagna (come dichiarato nell'ambito dell'interrogatorio del Ministero pubblico del Cantone B. del 30 marzo 2010 [è stata al- legata copia del relativo verbale d'interrogatorio {doc. TAF 1}]), anche se invero egli aveva in un primo momento dichiarato che "voleva far rientro in Spagna e tornare dalla moglie e alle sue attività commerciali, detenen- do quote di partecipazione in un disco-bar a E._______ e ciò da circa due anni (cfr. sentenza del [...] del Giudice dell'applicazione della pena [GIAP] lett. E pag. 2), dichiarazione fatta per poter ottenere la liberazione condi- zionale, in effetti poi accordata (cfr. sentenza del GIAP del [...] n. 1 del di- spositivo a pag. 5), liberazione condizionale di cui non ha poi però potuto beneficiare in concreto poiché "arrestato, ancora in carcere, accusato di truffa a delle assicurazioni private". La prova che non avrebbe avuto atti- vità in Spagna non sarebbe data solo dalle dichiarazioni rese nell'interro- gatorio dinanzi al Ministero pubblico del Cantone B._______ del 30 mar- zo 2010, ma anche dal fatto che egli, una volta scarcerato nel giugno del 2010, è rimasto in B._______ annunciandosi poi al controllo abitanti il 15 luglio 2010 assieme alla moglie (allegati certificato di domicilio del Con- trollo Abitanti della Città di D._______ e dichiarazione di arrivo sempre del Controllo Abitanti della città di D._______). E. Nella risposta al ricorso del 22 novembre 2010, l'UAIE ha proposto la re- iezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. L'autorità inferiore ha segnalato che la decisione impugnata del 29 luglio 2010 è stata notificata direttamente al ricorrente, e non al suo rappresentante, poiché la procura del 6 maggio 2010 che aveva conferito mandato a detto rappresentante è stata esibita dinanzi all'UAIE solo con il ricorso del 27 agosto 2010. Peraltro, se invero una notificazione irregolare non può ca- gionare alcun pregiudizio alla parte (art. 38 PA), la conseguenza non è la nullità della decisione, il principio avendo per scopo una protezione della parte che però si realizza già allorquando una notificazione viziata ha raggiunto lo scopo malgrado l'irregolarità. Nel caso concreto, la decisione
C-6433/2010 Pagina 5 del 29 luglio 2010 è effettivamente entrata nella sfera del destinatario, il quale ha potuto presentare ricorso per il tramite del suo rappresentante in tempo utile. Conseguentemente, il ricorrente non avrebbe subito alcun pregiudizio (è fatto riferimento in particolare alla sentenza del Tribunale federale I 587/06 del 6 settembre 2006 e DTF 111 V 50). L'UAIE ha altre- sì sottolineato che, al momento dell'emanazione dell'impugnata decisio- ne, dagli atti di causa non risultava che l'interessato fosse ritornato in Svizzera (il certificato di domicilio è stato trasmesso il 27 agosto 2010). Detta autorità non aveva motivo di dubitare della propria competenza ter- ritoriale. Infine, l'autorità inferiore ha precisato che in presenza di una fat- tispecie di "pericolo nell'indugio" (è fatto riferimento all'art. 30 cpv. 2 lett. e PA), non era necessario sentire il ricorrente prima di emanare la decisio- ne del 29 luglio 2010 (è fatto riferimento anche alla sentenza del Tribuna- le amministrativo federale C-676/2008 del 21 luglio 2009). Un'eventuale violazione del diritto di essere sentito del ricorrente dovrebbe comunque essere considerata come sanata dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale, autorità che gode di piena cognizione (è fatto riferimento alla DTF 129 I 129; doc. TAF 6). F. Nella replica del 31 gennaio 2011, l'interessato si è riconfermato nelle proprie allegazioni di cui al ricorso del 27 agosto 2010 (doc. TAF 9). Tale atto è stato trasmesso per conoscenza all'autorità inferiore, alla quale è stata conferita la facoltà, qualora lo avesse ritenuto nondimeno opportu- no, di presentare delle osservazioni. Nella duplica del 15 ottobre 2012, l'UAIE segnala che a suo giudizio l'interessato non ha fornito nuovi ele- menti che permetterebbero di riconsiderare la risposta del 29 novembre 2010 (doc. TAF 12). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti- vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede- rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
C-6433/2010 Pagina 6 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 1.4.1 L'impugnata decisione del 29 luglio 2010 (solo oggetto contestato in questa sede) di sospensione, durante l'istruttoria dell'avviata procedura di revisione, del versamento della rendita (intera) d'invalidità, con effetto dal 1° dicembre 2009, costituisce una decisione incidentale in materia di mi- sure cautelari (DTF 134 I 83 consid. 3.1). 1.4.2 In virtù dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA, il ricorso contro decisioni inci- dentali notificate separatamente è ammissibile se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile. 1.4.3 Secondo giurisprudenza, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non viene valutata in base ad un unico criterio, occorre piuttosto esamina- re l'impugnata decisione nel suo insieme. In tale ambito, non deve essere considerato irreparabile soltanto il pregiudizio che non può essere com- pletamente riparato da una decisione favorevole al ricorrente. Di principio, un interesse degno di protezione è sufficiente per annullare o modificare la decisione impugnata (DTF 131 V 362 consid. 3.2). Un pregiudizio di fatto, segnatamente economico, costituisce già un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 46 PA (sentenza del Tribunale federale 2C_86/2008 del 23 aprile 2008 consid. 3.2). In particolare, sussiste un pregiudizio irrepa- rabile allorquando la sospensione immediata di un sostegno finanziario compromette la situazione finanziaria di un assicurato; tale è il caso, di principio, in caso di cessazione immediata del versamento di una rendita dell'assicurazione invalidità (sentenza del Tribunale federale I 278/02 del 24 giugno 2002 consid. 1). Il ricorso contro la decisione dell'UAIE del 29 luglio 2010 – peraltro presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA) – interposto tempestivamente e rispet-
C-6433/2010 Pagina 7 toso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) è dunque ammissibile (v. sulla questione anche la sentenza del Tribunale federale 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 1.1 nonché relativi riferi- menti). 2. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è unicamente la decisione incidentale dell'UAIE del 29 luglio 2010 di sospensione del ver- samento della rendita (intera) d'invalidità, a partire dal 1° dicembre 2009, giusta gli art. 55 cpv. 1 LPGA in combinazione con l'art. 56 PA, decisione resa nell'ambito della procedura di revisione del diritto alla rendita avviata d'ufficio il 25 novembre del 2009 dall'Ufficio AI (doc. 142 pag. 3). 3. 3.1 Il ricorrente si è preliminarmente doluto del fatto che, nonostante fos- se rappresentato da un legale (nell'ambito della procedura dinanzi alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure del Cantone B._______ [v. doc. 185] e dinanzi al Tribunale cantonale delle assicura- zioni [v. doc. 193]), l'impugnata decisione gli è stata trasmessa diretta- mente. 3.2 Giusta l'art. 37 cpv. 1 LPGA, una parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l'ur- genza di un'inchiesta non lo escluda. Finché la parte non revochi la pro- cura, l'assicuratore comunica con il rappresentante (art. 37 cpv. 3 LPGA). Questo principio risponde a un'esigenza di una certezza del diritto e mira a eliminare ogni possibile dubbio sulla persona a cui indirizzare le comu- nicazioni oltre a stabilire una regola chiara in merito alla notificazione de- terminante per la decorrenza dei termini di ricorso. L'art. 49 cpv. 3 LPGA codifica anch'esso un principio generale (dedotto dalla tutela della buona fede) e cioè che la notificazione irregolare di una decisione non deve pro- vocare pregiudizi all'interessato (v. anche l'art. 38 PA). Secondo giuri- sprudenza, non ogni notificazione irregolare – come per esempio quella all'assicurato rappresentato (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_85/2011 del 17 gennaio 2012 consid. 5.1 e relativi riferimenti) – com- porta però la sua nullità e osta alla decorrenza del termine di ricorso. Le parti sono sufficientemente tutelate se la notificazione raggiunge comun- que il suo scopo malgrado la sua irregolarità. Occorre quindi esaminare, secondo le circostanze del caso concreto, se la parte interessata è real- mente stata indotta in errore dalla irregolarità della notificazione e se, per questo motivo, ha subito un pregiudizio. Per stabilire ciò, ci si deve atte-
C-6433/2010 Pagina 8 nere alle regole della buona fede che pongono un limite all'invocazione di un vizio di forma (sentenza del Tribunale federale 9C_85/2011 del 17 gennaio 2012 consid. 4.2 e 4.3 e relativi riferimenti). 3.3 Questo Tribunale osserva che con procura del 6 maggio 2010 (esibita in sede di ricorso; doc. TAF 1; allegato 5) l'insorgente ha conferito manda- to all'avvocato Giovanni Augugliaro di D._______ di rappresentarlo nell'ambito della "vertenza che lo oppone alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG (sospensione di rendita)". L'autorità inferiore sostiene di ave- re avuto conoscenza del mandato di rappresentanza solo al momento della presentazione del ricorso del 27 agosto 2010. Da un lato, copia del- la procura conferita dall'insorgente all'avvocato Giovanni Augugliaro è stata effettivamente prodotta agli atti dell'UAIE solo con il ricorso in esa- me. Dall'altro lato, da una copia della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ del 16 giugno 2010, di cui agli atti di causa dell'UAIE, risultava comunque che la stessa era stata notifi- cata al menzionato legale, che doveva pertanto di principio avere ricevuto in tale ambito un mandato di rappresentanza. Nel caso concreto, il ricor- rente ha tuttavia inoltrato il gravame contro la decisione dell'UAIE del 29 luglio 2010 nel termine originario di ricorso di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (nell'eventualità di una notificazione irregolare, e nel rispetto del principio della buona fede, l'insorgente avrebbe ancora potuto presentarlo nel [secondo] termine di 30 giorni a decorrere dall'ulti- mo giorno del termine originario di ricorso [cfr. sentenza del Tribunale fe- derale 9C_85/2011 del 17 gennaio 2012 consid. 5.1 e relativi riferimenti]). Ciò premesso, il ricorrente non ha comunque subito alcun pregiudizio dal- la notificazione direttamente a lui della decisione impugnata, quand'anche si volesse ammettere – come fa valere, non senza ragioni, il patrocinatore del ricorrente – che l'UAIE avrebbe dovuto concludere all'esistenza di un mandato di rappresentanza già per il fatto che l'insorgente risultava assi- stito dal medesimo legale e per la medesima problematica già dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni. 4. 4.1 L'insorgente ha inoltre contestato la competenza dell'UAIE a pronun- ciare la sospensione della rendita nell'ambito della procedura di revisione promossa (dall'Ufficio AI del Cantone B.) nel mese di novembre del 2009 poiché al più tardi dal 15 luglio 2010 egli è domiciliato a D..
C-6433/2010 Pagina 9 4.2 L'UAIE sostiene che il 15 luglio 2010 ha ricevuto l'incarto dall'Ufficio AI del Cantone B._______ con l'indicazione che l'assicurato aveva trasferito il suo domicilio in Spagna. Dagli atti in suo possesso al momento dell'e- manazione della decisione impugnata, il 29 luglio 2010, non risultava dunque in alcun modo che il ricorrente fosse rientrato in Svizzera. Sola- mente il 4 agosto 2010, sarebbe stato informato del suo rientro in Svizze- ra; il certificato di domicilio è poi stato prodotto con il ricorso. 4.3 Di principio, l'Ufficio competente (a ricevere ed esaminare una do- manda) è quello del Cantone di domicilio dell'assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali (art. 55 cvp. 1 LAI). Giusta l'art. 40 cpv. 1 lett. b OAI (nel- la versione in vigore fino al 31 dicembre 2011), l'Ufficio AI per gli assicura- ti residenti all'estero è competente, fatto salvo il capoverso 2, se gli assi- curati sono domiciliati all'estero. Inoltre, ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 OAI, la procedura di revisione è avviata dall'Ufficio AI che alla data dell'inoltro del- la domanda di revisione o di riesame è competente d'ufficio ai sensi dell'art. 40 OAI. L'Ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011; cfr. sulla questione la sentenza del Tribunale federale 8C_956/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2 e la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2747/2010 del 21 gennaio 2011). 4.4 Di principio, giusta l'art. 23 del Codice civile svizzero del 10 dicembre (CC, RS 210), cui rinvia l'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona si trova nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Tale circostanza (sempre di principio) presuppone che l'interessato, in maniera riconoscibile per terzi, faccia del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali, ritenuto che l'esistenza di un permesso di dimora o altrimenti di soggiorno/residenza, il deposito dei documenti e l'esercizio dei diritti politici, pur avendo valore indiziario, non sono decisivi ai fini di tale giudizio (cfr. DTF 127 V 237 consid. 1). Inoltre, l'art. 26 CC (cui pure rinvia l'art. 13 LPGA), contiene una presunzione, al- tresì confutabile, secondo la quale il soggiorno in uno stabilimento deten- tivo non costituisce domicilio (DTF 134 V 236 consid. 1). 4.5 Questo Tribunale rileva che il patrocinatore dell'insorgente, su richie- sta del Tribunale cantonale delle assicurazioni dell'11 maggio 2010 (doc. 186), con scritto del 20 maggio 2010 ha segnalato che il ricorrente da no- vembre del 2009 (per la precisione dal 13 novembre del 2009) è rientrato in B._______ con l'intenzione di rifarsi una vita accanto alla moglie che
C-6433/2010 Pagina 10 possiede un brevetto di avvocato in F._______ e che voleva continuare gli studi per ottenere una licenza svizzera. L'attuale centro d'interessi del ricorrente è pertanto a suo giudizio in Svizzera. La moglie, che era venuta in Svizzera con il marito, ha dovuto rientrare in Spagna in attesa del visto richiesto per il ricongiungimento familiare in B.. L'insorgente ha lasciato il B. nel luglio 2007 per visitare la Spagna senza l'inten- zione di stabilirvisi. Ha poi iniziato un periplo per circa un anno per visita- re l'intero Paese mentre la moglie ha trovato un lavoro a G.. La coppia si è poi trasferita a E. alla fine della primavera 2008 fino al citato rientro del marito in Svizzera (il 13 novembre 2009; doc. 189). Agli atti di causa sono stati esibiti, un certificato dell'Ufficio controllo abi- tanti di D._______ del 27 agosto 2010, da cui emerge che il ricorrente è domiciliato a D._______ dal 15 luglio 2010 (doc. TAF 1; allegato 3) e una dichiarazione del 22 luglio 2010, sempre dell'Ufficio controllo abitanti della città di D., di arrivo in tale data della moglie del ricorrente a D. (doc TAF 1; allegato 4). 4.6 Come rettamente rilevato dal ricorrente nel ricorso, la verifica della competenza deve essere effettuata d'ufficio dall'istanza che si reputa competente, a maggior ragione allorquando, contrariamente all'assunto dell'UAIE di cui alla risposta al ricorso, sussistono al momento dell'ema- nazione della decisione impugnata sufficienti dubbi riguardo al fatto che il ricorrente avesse ancora il suo domicilio all'estero ai sensi degli art. 23-26 CC al momento in cui è stata avviata d'ufficio la procedura di revisione (v. non solo lo scritto del patrocinatore del ricorrente del 20 maggio 2010, ma anche la stessa sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ del 16 giugno 2010, che richiama esplicitamente la necessità di una [seria] verifica della competenza [sentenza, pag. 4]). La questione di sapere se, nel momento in cui è stata avviata d'ufficio la pro- cedura di revisione nel mese di novembre del 2009, il domicilio del ricor- rente, cittadino svizzero (che ha lasciato il B._______ nel luglio del 2007 e vi ha fatto rientro il 13 novembre 2009), fosse (ancora) in Spagna (co- me sostenuto dall'UAIE) o di nuovo in Svizzera (come indicato dall'insor- gente [appaiono comunque sussistere agli atti elementi che militano per la competenza dell'Ufficio AI del Cantone B., tenuto conto di quanto indicato al considerando 4.4 del presente giudizio]) può essere la- sciata indecisa, avuto riguardo al fatto che per i motivi di cui si dirà di se- guito il ricorso va comunque accolto e la decisione impugnata annullata. Incomberà poi all'UAIE, tenuto conto anche delle nuove disposizioni en- trate in vigore il 1° gennaio 2012, di valutare la propria competenza ad esaminare la domanda di revisione in questione, avviata nel novembre del 2009 dall'Ufficio AI del Cantone B. e, conseguentemente, an-
C-6433/2010 Pagina 11 che quella a decidere, se del caso e in tale ambito, una nuova sospen- sione del versamento della rendita di cui beneficia il ricorrente. 5. 5.1 L'insorgente ha quindi fatto valere che l'UAIE non ha rispettato il suo diritto di essere sentito prima di emanare la decisione contestata. 5.2 Secondo giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particola- re essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove cir- ca i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del Tribu- nale federale C 335/01 del 24 marzo 2003 consid. 3.1; v. anche DTF 132 II 485 consid. 3.2 e DTF 124 II 132 consid. 2b). In virtù della giurispru- denza del Tribunale federale, pure nell'ambito di una procedura in materia di misure cautelari (come per esempio una sospensione del versamento della rendita), occorre rispettare il diritto di essere sentito dell'interessato prima dell'emanazione della decisione incidentale (sentenza del Tribunale federale 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1). 5.3 Nel caso concreto, l'UAIE, richiamando una sentenza del Tribunale amministrativo federale (C-676/2008 del 21 luglio 2009), fa valere che nell'ambito di un provvedimento cautelare non è sempre necessario ri- spettare il diritto di essere sentito, per esempio allorquando debba essere deciso senza indugio (art. 30 cpv. 2 lett. e PA; cfr. in particolare conside- rando 3.4.3 e 3.4.4 della menzionata sentenza del Tribunale amministra- tivo federale [v. però il considerando 3.5 della medesima sentenza]). A prescindere dal fatto che la giurisprudenza determinante da applicare in materia è quella del Tribunale federale e che la sentenza del supremo Tribunale svizzero 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 è posteriore a quella del Tribunale amministrativo federale citata dall'UAIE (la quale riguarda altresì una fattispecie diversa da quella in esame, ritenuta l'esistenza di consistenti indizi di truffa ai danni delle assicurazioni sociali da parte dell'assicurato), se vi fosse effettivamente stata nella presente fattispecie una tale urgenza da non consentire all'UAIE di sentire il ricorrente prima dell'emanazione del provvedimento (urgenza che però secondo questa Corte non era comunque data nel caso di specie [cfr. consid. 6 del pre- sente giudizio]), detto Ufficio avrebbe potuto emanare un siffatto provve- dimento solo a titolo superprovvisionale (cfr. FRANZ SCHLAURI, Die vorsor- gliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung, in:
C-6433/2010 Pagina 12 SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerleistungen in der So- zialversicherung, San Gallo 1999, pag. 223; in questo senso pure la citata sentenza del Tribunale federale 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e relativo riferimento). Avrebbe poi dovuto sentire il ricorrente prima di eventualmente emanare, il più rapidamente possibile, la decisione inci- dentale (o provvisionale che dir si voglia) della sospensione del versa- mento della rendita durante l'istruttoria della procedura di revisione. A- vendo reso la decisione incidentale/provvisionale (e non superprovvisio- nale) di sospensione del versamento della rendita il 29 luglio 2010 senza avere sentito il ricorrente, l'UAIE è incorso in una grave violazione del di- ritto di essere sentito dell'insorgente medesimo, tanto più che già il Tribu- nale delle assicurazioni del Cantone B._______ – nella sua sentenza del 16 giugno 2010 mediante la quale ha annullato la decisione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 25 febbraio 2010 – aveva esplicitamente reso attento sia l'Ufficio AI sia l'UAIE circa l'obbligo del rispetto della procedura di preavviso di cui all'art. 57a LAI, e dunque del rispetto del diritto di esse- re sentito del ricorrente (art. 42 LPGA), prima dell'emanazione di una de- cisione di sospensione (del versamento) della rendita (v. pag. 5 della sen- tenza). Conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, e del fatto che il citato richiamo operato dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone B._______ appare del tutto legittimo (cfr., al riguardo, pure la sentenza del Tribunale federale 9C_638/2008 del 10 settembre 2008, in particolare consid. 4.2 e relativo riferimento), non è consentito di procede- re ad una sanatoria in questa sede, anche se a titolo del tutto ecceziona- le, della grave violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (deci- sione impugnata resa anche in dispregio del richiamo formulato nella sen- tenza di cassazione resa dal Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ il 16 giugno 2010), tanto più che i passaggi della sentenza del Giudice dell'applicazione della pena del Cantone B._______ (GIAP) del (...) poste a fondamento del provvedimento sono tutt'altro che univoche, tanto meno chiare, riguardo ad un'eventuale attività lavorativa che l'insorgente avrebbe svolto in Spagna (peraltro prima del rientro in Svizzera nel novembre del 2009; v. sulla questione il considerando 6 del presente giudizio). 5.4 5.4.1 Da quanto esposto, consegue che la decisione impugnata incorre nell'annullamento già per la grave violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Gli atti sono pertanto rinviati all'autorità inferiore perché la stessa esamini nuovamente l'esistenza dei presupposti (in primis la com- petenza) e l'opportunità di una pronuncia da parte sua della sospensione
C-6433/2010 Pagina 13 del versamento della rendita, ma ciò solo dopo avere, in fine, udito il ricor- rente nelle dovute forme sulle problematiche che si pongono. 5.4.2 Qualora l'UAIE dovesse nuovamente ritenere la propria competenza e decidere di emanare una decisione di sospensione del versamento del- la rendita durante l'istruttoria della procedura di revisione (che nel frat- tempo, non potendo per principio essere interrotta dopo una decisione di sospensione del versamento della rendita [cfr. sentenza del Tribunale fe- derale 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.2], avrebbe dovuto esse- re portata perlomeno verso la sua conclusione) e nella misura in cui l'UAIE dovesse nuovamente volere decidere che tale misura, fondata su- gli art. 55 LPGA e 56 PA, debba prendere effetto anteriormente al 29 lu- glio 2010, dovrebbe indicarne esplicitamente legittimità e fondamento, ri- tenuto altresì che dovrebbe essere debitamente tenuto conto del fatto che il 22 aprile 2010 l'UAIE stesso ha reso una decisione di sospensione della rendita, giusta l'art. 21 cpv. 5 LPGA (trattasi di sospensione della rendita durante l'incarcerazione avente tutt'altri effetti di quelli della sospensione ex art. 55 LPGA e 56 PA), decisione che non risulta essere stata impu- gnata e che allo stato attuale degli atti di causa, in assenza degli ancora indispensabili accertamenti sul domicilio del ricorrente nel periodo deter- minante, non è consentito di ritenere nulla d'ufficio. 6. Per sovrabbondanza, giova ancora rilevare che anche nel merito (nella misura in cui si potesse/volesse considerare, per denegata ipotesi, sana- ta la violazione del diritto di essere sentito) il provvedimento impugnato, reso dall'UAIE il 29 luglio 2010, non sarebbe tutelabile. In effetti, per pro- nunciare una decisione incidentale/provvisionale di sospensione della rendita ai sensi dei combinati disposti dell'art. 55 cpv. 1 LPGA e dell'art. 56 PA, occorre perlomeno che i fatti posti a suo fondamento, se non ve- rosimili nel senso della probabilità preponderante, siano almeno di una certa consistenza, ciò che presuppone che superino la soglia della sem- plice possibilità e si basino su indizi concreti e seri e non su elementi va- ghi e/o dichiarazioni divergenti (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_45/2010 del 12 aprile 210 consid. 2.1). Nel caso di specie, la decisio- ne impugnata si fonda su alcuni passaggi della sentenza del GIAP del Cantone B._______ del (...), peraltro neppure esplicitamente citati dall'UAIE, da cui non emergono indizi consistenti – ossia seri e concreti – né in merito all'esercizio da parte del ricorrente di un'attività lavorativa re- tribuita in Spagna prima del rientro in Svizzera nel novembre del 2009 né tanto meno di una siffatta attività dopo la scarcerazione in Svizzera inter- venuta infine il (...). Basti al proposito rilevare – a prescindere dall'estre-
C-6433/2010 Pagina 14 ma prudenza con cui il GIAP ha redatto i passaggi che riportano un rias- sunto delle dichiarazioni, ma non le dichiarazioni stesse, dell'insorgente relativi all'attività che avrebbe esercitato (e non che eserciterebbe, come erroneamente considerato dall'UAIE nella decisione impugnata) in Spa- gna (il GIAP ha comunque precisato che "non ha gli strumenti adeguati per verificare queste affermazioni" [cfr. doc. 156 pag. 4 consid. 6]) e dal fatto che le dichiarazioni sono state rese nel contesto di una procedura di liberazione condizionale – che in tali passaggi della sentenza del GIAP sono immediatamente riscontrabili imprecisioni/divergenze significative che non potevano sfuggire ad una attenta e seria lettura degli stessi, dal momento che non risulta affatto chiaro se l'insorgente detenesse in Spa- gna unicamente delle quote di partecipazione in un Disco-bar (pag. 2 del- la sentenza del GIAP del [...; doc. 156]), ciò che non costituirebbe mani- festamente un indizio sufficiente dell'esistenza di un'attività lavorativa re- tribuita, o svolgesse per contro un'attività lavorativa retribuita a favore di terzi, come poi sembra apparire genericamente (ma mai in modo chiaro) in altri passaggi della sentenza medesima (a pag. 2, 3 e 4). Inoltre, nella più volte citata sentenza del GIAP del (...) non è fatto menzione dell'am- montare di un'eventuale retribuzione che sarebbe stata percepita. In so- stanza, non è possibile, sulla base di simili passaggi poco consistenti da un profilo assicurativo (circostanza del tutto comprensibile, visto che la sentenza del GIAP concerneva la liberazione condizionale), concludere all'esistenza di indizi seri e consistenti del fatto che l'insorgente possa a- vere svolto un'attività lavorativa retribuita in Spagna prima di rientrare in Svizzera il 13 novembre del 2009 e del fatto che abbia potuto riprendere a svolgerla non appena scarcerato. Simili conclusioni si fondano pertanto su semplici supposizioni, non senza dimenticare che il ricorrente ha smentito già il 30 marzo 2010, nell'ambito di un interrogatorio del Ministe- ro pubblico del Cantone B._______, di avere svolto in Spagna un'attività lavorativa retribuita (doc. TAF 1; allegato 2 [di qui anche l'assoluta neces- sità da parte dell'Ufficio AI competente di sentire l'insorgente prima dell'emanazione di un'eventuale nuova decisione di sospensione del ver- samento della rendita]) e che da una risposta del 25 novembre 2010 del "sedicente" datore di lavoro in Spagna, risulta che il ricorrente non ha mai lavorato né lavora per la sua impresa (doc. TAF 11, pag. 4 e 5). Non è corroborata da indizi seri e consistenti neppure l'allegazione dell'UAIE di cui alla risposta al ricorso secondo la quale il ricorrente sarebbe indagato per frode all'AI. In particolare, non è dato sapere dove l'UAIE tragga l'esi- stenza di una siffatta circostanza, ritenuto che dagli atti di causa dell'auto- rità inferiore trasmessi al Tribunale amministrativo federale nulla risulta in tale direzione, ma unicamente l'indicazione che l'insorgente è sentito qua- le denunciato/indiziato nell'ambito di un procedimento penale aperto per
C-6433/2010 Pagina 15 titolo di truffa e falsità in documenti ai danni di compagnie di assicurazioni (private) contro malattia ed infortuni (cfr. verbale d'interrogatorio del Mini- stero pubblico del Cantone B._______ del 30 marzo 2010; doc. TAF 1; al- legato 2), senza che emerga alcun elemento suscettibile di benché mini- mamente corroborare un'eventuale truffa ai danni dell'assicurazione sviz- zera per l'invalidità o di un'altra assicurazione sociale. Stante queste premesse, va rilevato che allo stato attuale delle cose la decisione inci- dentale/provvisionale impugnata di sospensione della rendita durante l'i- struttoria della procedura di revisione avviata nel novembre del 2009 a- vrebbe comunque dovuto essere annullata anche nel merito perché basa- ta su elementi di scarsa consistenza. 7. 7.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces- suali (art. 63 PA). 7.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste, in assenza di una nota dettagliata, so- no fissate d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'inden- nità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-6433/2010 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 29 luglio 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani, se del caso, una nuova deci- sione ai sensi dei considerandi del presente giudizio. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegata: copia della duplica del 15 ottobre 2012) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: