Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6409/2023
Entscheidungsdatum
20.08.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-6409/2023

S e n t e n z a d e l 20 a g o s t o 2 0 2 4 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Caroline Bissegger, Christoph Rohrer, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; rendita limitata nel tempo (decisione del 23 ottobre 2023).

C-6409/2023 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito assicurato, interessato, ricorrente o insorgente), cittadino italiano, nato il (...) 1980, separato, con figli, ha lavorato in Sviz- zera (con interruzioni) da maggio 2013 a fine dicembre 2021, da ultimo come installatore/parchettista/montatore presso l’agenzia di lavoro interi- nale B._______ SA di (...), solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (cfr. doc. 1 e segg. dell’in- carto dell’autorità inferiore [di seguito doc. UAIE 1 e segg.]). A.b Il 5 dicembre 2021 l’interessato è stato ricoverato d’urgenza presso l’Ospedale di C._______ a causa di una dissezione dell’aorta toracica acuta tipo A. Il medesimo giorno è stato sottoposto ad un intervento di so- stituzione dell’aorta ascendente e della radice aortica con tubo valvolato meccanico. In seguito a lunga permanenza in terapia intensiva con venti- lazione meccanica, il 21 dicembre 2021 è stato sottoposto ad un intervento di tracheostomia chirurgica. Egli è stato dimesso il 18 gennaio 2022 e tra- sferito presso gli Istituti D._______ per iniziare un programma di riabilita- zione cardiologica, da cui è stato dimesso l’11 febbraio 2022 (in particolare doc. UAIE 71 a 100). B. B.a Il 2 maggio 2022 l’interessato ha formulato una richiesta all’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità del Cantone E._______ (UAI-E.) volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invali- dità (doc. UAIE 5). B.b L’amministrazione ha avviato l’istruttoria, acquisendo agli atti l’incarto dell’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (doc. UAIE 70 a 139). B.c Dal 15 al 25 ottobre 2022 l’interessato è stato nuovamente ricoverato presso l’Ospedale di C. a causa di una diastasi sternale con con- seguente intervento di resintesi sternale secondo Robicsek (doc. UAIE 126 a 132). B.d A seguito di ulteriori accertamenti medici – segnatamente la perizia del 18 aprile 2023 redatta dal dott. F._______, specialista in medicina interna (doc. UAIE 38), che ha dichiarato l’interessato inabile al lavoro al 100% in modo definitivo nell’attività usuale dal 5 dicembre 2021 e verosimilmente a

C-6409/2023 Pagina 3 medio termine abile in un’attività adeguata sedentaria a tempo pieno dopo riqualifica professionale, nonché il rapporto finale SMR del 27 aprile 2023 – l’autorità inferiore ha ritenuto l’interessato nuovamente abile al lavoro in attività adeguate all’80% dal 18 aprile 2023. Ha pertanto prospettato l’attri- buzione di una rendita d’invalidità temporanea dal 1° dicembre 2022 (ov- vero alla scadenza dell’anno d’attesa) al 31 luglio 2023 (ossia trascorsi tre mesi dal miglioramento dello stato di salute [doc. UAIE 41]). B.e Con osservazioni del 27 giugno 2023 l’assicurato, rappresentato dal Patronato INAS, ha prodotto nuova documentazione ed ha contestato l’ac- certamento medico eseguito dall’amministrazione, chiedendo il riconosci- mento di un’incapacità lavorativa del 50% anche in attività lavorative ade- guate, l’esecuzione di una riqualifica professionale e/o un aiuto di ricollo- camento (doc. UAIE 47). B.f Le menzionate osservazioni sono state sottoposte al dott. F._______ (doc. UAIE 51) e al medico SMR. Quest’ultimo – con annotazione del 10 agosto 2023 (doc. UAIE 52) – ha rilevato che l’assicurato non ha apportato elementi oggettivi atti a modificare le precedenti conclusioni, che sono per- tanto state confermate. B.g Con decisione del 23 ottobre 2023, l’UAIE ha dunque attribuito all’as- sicurato una rendita d’invalidità intera dal 1° dicembre 2022 al 31 luglio 2023 (doc. UAIE 59). La richiesta di provvedimenti professionali è stata per contro respinta ritenuto che non avrebbero contribuito a migliorare la capa- cità di guadagno. C. C.a Il 20 novembre 2023 l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale, chiedendone l’accoglimento, l’annulla- mento della decisione contestata ed il riconoscimento di un’inabilità lavo- rativa in qualsiasi attività presumibilmente fino al mese di aprile 2024, uti- lizzando tale periodo per espletare i necessari provvedimenti professionali, in modo da riconoscere dal 1° maggio 2024 un grado di invalidità non infe- riore al 60%. L’insorgente ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali. A sostegno delle proprie conclusioni, ha prodotto diversi documenti, di cui si dirà in dettaglio, se necessario, nei considerandi in diritto (doc. TAF 1). C.b Con risposta dell’11 marzo 2024, l’autorità inferiore, rinviando al preav- viso dell’UAI-E._______ del 4 marzo 2024 e all’annotazione del SMR del 9

C-6409/2023 Pagina 4 febbraio 2024, ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione af- finché faccia eseguire una perizia pluridisciplinare di natura cardiologica, neurologica, pneumologica ed internistica per valutare l’evoluzione nel tempo dello stato di salute dell’assicurato, rispettivamente della residua ca- pacità lavorativa nella professione abituale, nonché in attività adeguate (doc. TAF 6). C.c Con presa di posizione del 29 aprile 2024 il ricorrente ha comunicato di concordare con la proposta dell’UAIE di rinvio degli atti per ulteriori ac- certamenti medici da parte dell’UAI-E._______ (doc. TAF 9). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.

C-6409/2023 Pagina 5 2. 2.1 Il 1° gennaio 2022, sono entrate in vigore le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI e della LPGA (Ulteriore sviluppo dell’AI; RU 2021 705; FF 2017 2191) e le modifiche del 3 novembre 2021 dell’Ordinanza del 17 gen- naio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201; RU 2021 706). 2.2 In caso di revisione della rendita, si applicano le disposizioni della LPGA e le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gen- naio 2022 se la modifica determinante – determinata secondo l’art. 88a OAI – avviene dopo il 31 dicembre 2021, fermo restando che queste dispo- sizioni sono applicabili a tutte le rendite il cui diritto, ai sensi dell’art. 29 LAI, è nato a partire dal 1° gennaio 2022 (Circolare dell’UFAS sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità [CIRAI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022], cifre marginali 9100 e 9102 in combinazione con le cifre marginali 5500 a 5505; Circolare dell’UFAS concernente le di- sposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare [C DT US AI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2022] cifre marginali 1007 a 1010). 2.3 Quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una ren- dita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; sentenza del TF 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). 2.4 Trattandosi in concreto della revisione di una rendita il cui diritto è nato dopo il 1° gennaio 2022, al caso in esame si applicano le disposizioni in vigore da tale data. 3. 3.1 Secondo l’art. 43 LPGA e l’art. 69 OAI, l’UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d’invalidità, intraprende d’ufficio i necessari ac- certamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all’integrazione. 3.2 Inoltre, giusta l’art. 49 lett. b PA, l’accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

C-6409/2023 Pagina 6 4. 4.1 Nel caso in esame, occorre esaminare se prima della pronuncia della decisione impugnata, l’UAIE, rispettivamente l’UAI-E., compe- tente ad istruire il caso giusta l’art. 40 cpv. 2 OAI, avrebbe dovuto proce- dere ad ulteriori misure istruttorie, segnatamente ordinare ulteriori accerta- menti specialistici in ambito medico, per potersi determinare con cogni- zione di causa ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante valido nel diritto delle assicurazioni sociali, sull’evoluzione dello stato di sa- lute e della residua capacità lavorativa dell’insorgente, in particolare a far tempo dalla soppressione della rendita. Il ricorrente chiede infatti l’eroga- zione di provvedimenti professionali e di una rendita anche dopo il 31 luglio 2023, avvalendosi di un accertamento errato dei fatti da un punto di vista medico, ritenuta un’incapacità lavorativa in ogni attività almeno fino a aprile 2024. 4.2 In concreto va pertanto analizzato se la proposta dell’UAIE, a cui l’as- sicurato ha aderito, d’ammissione del ricorso con annullamento della deci- sione impugnata e rinvio della causa all’amministrazione affinché proceda ad ulteriori approfondimenti medici sia condivisibile e vada accolta (si con- fronti la risposta di causa dell’11 marzo 2024 [doc. TAF 6]). 4.3 4.3.1 Per i motivi che verranno esposti di seguito, questo Tribunale con- corda con la proposta dell’UAIE, tendente al completamento dell’istruttoria con ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari. Prima di emettere la de- cisione qui impugnata, l’autorità inferiore non ha infatti sufficientemente ac- clarato la situazione valetudinaria dell’assicurato, in particolare per quanto riguarda l’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa in atti- vità adeguate. 4.3.2 Innanzitutto, dalla documentazione medica agli atti risulta che la de- cisione impugnata si fonda sul rapporto finale SMR del 27 aprile 2023 che si basa sulla perizia del dott. F. del 18 aprile 2023. Risulta tuttavia assodato, come correttamene rilevato anche dall’autorità inferiore con la risposta di causa dell’11 marzo 2024 e come già evidenziato dallo stesso dott. F._______ – secondo cui l’assicurato necessità di essere seguito re- golarmente in ambito multidisciplinare da vari specialisti in cardiologia, pneumologia, angiologia ed eventualmente anche cardio-chirurgia (cfr. doc. UAIE 38 pag. 9) –, che la situazione valetudinaria dell’assicurato ri- chiede un accertamento pluridisciplinare perlomeno in ambito cardiologico,

C-6409/2023 Pagina 7 pneumologico, neurologico ed internistico, non potendo invece essere rite- nuta sufficiente un perizia monodisciplinare internistica per potersi espri- mere in maniera completa e con il grado della verosimiglianza preponde- rante valido nelle assicurazioni sociali sullo stato di salute e la residua ca- pacità lavorativa dell’assicurato. Già solo per questo motivo, va pertanto accolta la proposta dell’autorità inferiore di rinvio degli atti all’amministra- zione alfine di una più approfondita e aggiornata verifica dello stato di sa- lute del ricorrente e dell’evoluzione della capacità lavorativa in ogni attività e altresì per l’eventuale attuabilità – vista anche l’età del ricorrente – di provvedimenti professionali. Sotto questo profilo, il completamento dell’istruttoria implica l’aggiornamento dell’incarto con le menzionate valu- tazioni specialistiche con verifica dell’incidenza delle diverse patologie, ed in particolare del loro eventuale effetto congiunto, sulla residua capacità lavorativa del ricorrente, rispettivamente sull’evoluzione della stessa nel tempo. 4.3.3 Inoltre, alla luce della documentazione medica all’incarto non con- vince la valutazione dell’autorità inferiore secondo cui l’interessato sarebbe da considerarsi abile in attività adeguate all’80% a decorrere dal 18 aprile 2023. Da questo profilo, il Tribunale rileva difatti che il dott. F., nella perizia del 18 aprile 2023 ha attestato una totale e definitiva incapacità la- vorativa nella precedente attività, mentre in attività adeguate ha unica- mente precisato di ritenere che a medio termine l’assicurato potrebbe – probabilmente – lavorare a tempo pieno in un’attività esclusivamente se- dentaria, ma che nondimeno pareva “praticamente impossibile che l’assi- curato possa avere prospettive di un’attività lavorativa adeguata al suo stato di salute senza una riqualifica professionale”. Alla luce di quanto pre- cede, risulta incomprensibile e pertanto non condivisibile – anche perché non motivata – la conclusione del medico SMR secondo cui il ricorrente sarebbe da ritenersi abile all’80% in attività adeguate a partire dalla data della perizia del dott. F.. Anche per questo motivo risultava e risulta evidente la necessità di far eseguire ulteriori accertamenti medici da parte di specialisti competenti in merito alle conseguenze delle varie affezioni sulla residua capacità lavorativa e sulla sua evoluzione, così come sulla necessità di esperire una riqualifica professionale. 4.4 Da quanto esposto consegue che gli atti vanno rinviati all’autorità infe- riore per un nuovo accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Si im- pone segnatamente una rivalutazione peritale pluridisciplinare con verifica dell’incidenza delle diverse patologie e del possibile effetto congiunto sulla residua capacità lavorativa. Senza prima procedere alla citata istruttoria complementare, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente con il

C-6409/2023 Pagina 8 gravame, non è possibile statuire nella presente fattispecie nel senso da lui richiesto in via principale e meglio in favore di un riconoscimento di un’in- capacità lavorativa totale in ogni attività fino a fine aprile 2024 e di un grado di invalidità del 60% al minimo a decorrere dal 1° maggio 2024. 5. 5.1 In caso di annullamento della decisione impugnata il Tribunale ammi- nistrativo federale può sostituirsi all'autorità inferiore e statuire direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione (si confronti, fra le tante, la sentenza del TAF C- 4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). In particolare esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque suffi- cienti per statuire. Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 5.2 L’incarto va pertanto trasmesso all’autorità inferiore affinché completi l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Il ricorrente verrà in parti- colare sottoposto ad una perizia pluridisciplinare di natura cardiologica, neurologica, pneumologica ed internistica, riservato ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo dello stato di salute dell’insorgente dovesse an- cora rendere necessario. La perizia dovrà essere effettuata in Svizzera (cfr. sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). Sulla base degli accertamenti già agli atti e quelli ancora da esperire, l’am- ministrazione dovrà determinarsi sullo stato di salute del ricorrente a de- correre da aprile 2023 e fino alla data della nuova decisione nonché sulla sua incidenza sulla residua capacità lavorativa, fermo restando la neces- sità che i tutti i periti si esprimano congiuntamente al riguardo. Incomberà peraltro all’UAIE chinarsi nuovamente sull’eventuale diritto a provvedimenti professionali e sul raffronto dei redditi, emettendo una nuova decisione sull’eventuale diritto alla rendita del ricorrente in tempi ragionevoli. 5.3 Peraltro, stante le premesse, nulla – neppure la giurisprudenza del Tri- bunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completa- mento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti comple- mentari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di sa- lute del ricorrente e sull’incidenza delle affezioni di cui soffre sulla residua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, sono

C-6409/2023 Pagina 9 richiesti ulteriori accertamenti specialistici in ambiti che non sono stati suf- ficientemente chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell’emanazione della decisione litigiosa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in particolare, il consid. 3 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in rela- zione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4, se- condo cui un rinvio resta possibile laddove si impongono accertamenti me- dici in merito ad una questione che non è ancora stata oggetto di alcun approfondimento, rispettivamente laddove è necessario un semplice chia- rimento o completamento di una perizia), sia rinviare la causa all'ammini- strazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un sif- fatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari ac- certamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C- 1621/2020 consid. 9.3). 5.4 Occorre infine rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, tenuto in particolare conto degli interventi di cardio-chirurgia, rispettivamente dei lunghi periodi di riabilitazione, di dicembre 2021 e ottobre 2022 a cui si è dovuto sottoporre il ricorrente, non sussiste l'eventualità di una nuova de- cisione dell'UAIE a suo detrimento (cfr. sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinnanzi all'autorità inferiore, la rendita intera d’invalidità accordata dal 1° dicembre 2022 al 31 luglio 2023, deve ritenersi acquisita, non essendo stata conte- stata e non risultando elementi che possano mettere in dubbio la totale incapacità lavorativa in ogni attività fino ad aprile 2023 (v. in particolare la perizia del dott. F._______ del 18 aprile 2023 [doc. UAIE 38], il rapporto finale SMR del 27 aprile 2023 [doc. UAIE 40], la relazione medica del dott. G._______ del 26 giugno 2023 [doc. UAIE 47], nonché l’incapacità lavora- tiva totale riconosciuta dell’assicuratore perdita di guadagno in caso di ma- lattia [doc. UAIE 135 e segg.]), fermo restando la necessità di un

C-6409/2023 Pagina 10 complemento peritale pluridisciplinare per acclarare l’evoluzione succes- siva (cfr. consid. 4 del presente giudizio). A seguito della presente sentenza, resta pertanto aperta solo la questione se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute del ricorrente ancora da esperire giustificano, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione im- pugnata, l'attribuzione di una rendita anche dopo il 31 luglio 2023 o even- tualmente l’esecuzione di provvedimenti professionali (cfr. al riguardo, sen- tenze del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 11.5, C- 1316/2014 del 13 marzo 2018 consid. 12.3 e C-2736/2014 dell'8 dicembre 2017 consid. 14.3). 6. 6.1 Visto l'esito del ricorso, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). 6.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse- gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple- mento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 1’000.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente (cfr. sulla questione del diritto a ripetibili da parte del Patronato, le sentenze del TF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.3 e I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 3 nonché, fra le tante, la sentenza del TAF C-4019/2019 del 24 novembre 2020 consid. 11.2 con rinvii). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-6409/2023 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. ll ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 23 ottobre 2023 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda, ai sensi dei considerandi, al completamento dell'istruttoria e alla pronuncia di una nuova decisione sul diritto a prestazioni dell’assicurazione per l’in- validità del ricorrente. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente CHF 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-6409/2023 Pagina 12

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

28

Gerichtsentscheide

14