B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-6327/2018
S e n t e n z a d e l 2 0 f e b b r a i o 2 0 2 0 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Daniel Stufetti, Beat Weber, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, (Italia) rappresentata dall'avv. Luigi Potenza, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, nuova domanda di rendita (decisione di non entrata nel merito del 24 settembre 2018).
C-6327/2018 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessata, ricorrente o insorgente), cittadina italiana nata il (...) 1959, coniugata, ha lavorato in Svizzera dal dicembre 1985 al luglio 1999, per diversi datori di lavoro, prevalentemente in qualità di ausiliaria di pulizia, solvendo regolari contributi dell’assicurazione sviz- zera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Dopo il suo rientro in Italia, avvenuto nel 1999, l'interessata non ha più svolto un’attività lucrativa (doc. 48, 145 e 230). A.b Il 30 giugno 2008, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della pre- videnza sociale (INPS), l’interessata ha formulato all'Ufficio dell'assicura- zione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una do- manda di rendita d'invalidità svizzera. Gli accertamenti medici effettuati hanno permesso di evidenziare la diagnosi di sindrome ansioso-depres- siva con disturbi da attacchi di panico, di cardiopatia ipertensiva, di artrosi delle mani e dei piedi, di sovrappeso e di esiti da isterectomia (cfr. perizia medica particolareggiata E 213 dell’11 agosto 2008 [doc. 42]). Con deci- sione del 13 gennaio 2009, l'UAIE ha respinto la domanda di rendita in difetto di un'incapacità lavorativa media sufficiente (doc. 94). Contro questa decisione l'interessata ha inoltrato ricorso a questo Tribunale, che lo ha parzialmente accolto mediante sentenza C-1101/2009 dell'8 marzo 2010, disponendo il rinvio dell'incarto all'UAIE per eseguire, in particolare, una perizia psichiatrica approfondita (doc. 111, segnatamente pag. 13). Questa sentenza è cresciuta incontestata in giudicato. A.c A seguito di ulteriori accertamenti medici esperiti (segnatamente di una perizia pluridisciplinare psichiatrica, reumatologica, neurologica e cardiolo- gica del Servizio d’accertamento medico [SAM] del 23 agosto 2011 [doc. 145], da cui è risultata una residua capacità lavorativa del 70% sia come ausiliaria di pulizia sia come casalinga [dei citati accertamenti medici si dirà più in dettaglio nei considerandi in diritto per quanto di rilievo nella presente procedura]), il 29 novembre 2011, l'UAIE ha reso una nuova decisione di rigetto della citata prima domanda di rendita (doc. 163). Tale provvedi- mento è stato confermato da questo Tribunale con sentenza C-449/2012 del 25 aprile 2013 (doc. 178). Pure quest’ultima sentenza è cresciuta in- contestata in giudicato.
C-6327/2018 Pagina 3 B. B.a Il 16 novembre 2017, l’interessata ha formulato una seconda domanda di rendita d’invalidità svizzera (doc. 180), trasmettendo ampia documenta- zione medica di cui pure si dirà nei considerandi in diritto (doc. 181 a 220 e doc. 221 a 228). B.b L’autorità inferiore ha quindi sottoposto l’incarto alla valutazione del Servizio medico regionale (SMR). Con presa di posizione del 6 luglio 2018, la dott.ssa B._______, specialista in medicina interna del SMR, ha indicato che tramite la documentazione medica prodotta non è stato reso plausibile un peggioramento dello stato di salute dell’interessata (doc. 232). B.c Con progetto di decisione del 21 giugno 2018, l’UAIE ha quindi pro- spettato all’interessata una decisione di non entrata nel merito sulla sua nuova domanda di rendita dal momento che in virtù della documentazione medica fornita non sarebbe risultato alcun significativo peggioramento dello stato di salute (doc. 235). B.d Con scritto del 3 agosto 2018, l’interessata ha chiesto una proroga del termine per inoltrare le proprie osservazioni (doc. 236). Il 20 agosto 2018, l’autorità inferiore ha prorogato tale termine fino al 20 settembre 2018 (doc. 237). B.e Con decisione del 24 settembre 2018, l’autorità inferiore ha reso una decisione di non entrata nel merito della seconda domanda di rendita pre- sentata dall’interessata (doc. 238). B.f Con osservazioni del 20 settembre 2018, spedite lo stesso giorno ma che sono pervenute all’UAIE il 25 settembre 2018 (doc. 239), l’interessata ha ribadito che la propria domanda di prestazioni deve essere esaminata nel merito in quanto il suo stato di salute è nel frattempo certamente peg- giorato, in particolare dal profilo ortopedico. Essa ha pure allegato ulteriore documentazione medica di cui si dirà in seguito (doc. 240 – 242). B.g Il 2 ottobre 2018, l’UAIE ha indicato all’interessata di non poter pren- dere in considerazione le osservazioni del 20 settembre 2018 in quanto pervenute oltre il termine impartito. Ha quindi indicato alla medesima la possibilità di interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (doc. 243).
C-6327/2018 Pagina 4 C. C.a Il 31 ottobre 2018, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale conto la decisione dell’UAIE del 24 settembre 2018 mediante il quale ha chiesto l’accoglimento del gravame, l’annulla- mento della decisione impugnata, con ogni provvedimento consequen- ziale, anche in ordine alla rifusione delle spese di procedura. La ricorrente si è doluta, a distanza altresì di tanti anni dall’ultima valutazione approfon- dita, della mancata presa in considerazione da parte dell’autorità inferiore di un manifesto e documentato peggioramento del suo stato di salute, se- gnatamente dal profilo ortopedico e reumatologico (con la sopravvenienza segnatamente di una sindrome fibromialgica che richiederebbe l’assun- zione giornaliera di notevoli farmaci). Dinnanzi a tale nuovo quadro clinico risulterebbe inspiegabile la decisione dell’UAIE di non esaminare la sua nuova domanda di rendita (doc. TAF 1). C.b Con versamenti del 31 dicembre 2018 e del 12 febbraio 2019, l’insor- gente ha versato il richiesto anticipo di CHF 800.- sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 2 a 7). C.c Con risposta al ricorso del 22 marzo 2019, l’UAIE ha proposto la reie- zione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Rinviando alla presa di posizione del SMR dell’11 marzo 2019, l’autorità inferiore ha indi- cato che neppure la nuova documentazione trasmessa dall’insorgente ren- deva plausibile una nuova affezione o un peggioramento delle patologie conosciute, motivo per cui non era possibile entrare nel merito della nuova domanda (doc. TAF 9). C.d Con replica del 27 maggio 2019 (doc. TAF 12) e duplica del 17 giugno 2019 (doc. TAF 14) le parti si sono riconfermate nelle rispettive argomen- tazioni e conclusioni. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
C-6327/2018 Pagina 5 con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il ter- mine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
C-6327/2018 Pagina 6 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte- riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor- rere dal 1° gennaio 2015 (sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 e relativi riferimenti). 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si de- termina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla data della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445) 3.2 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de- cisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al mo- mento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla deci- sione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini
C-6327/2018 Pagina 7 se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono su- scettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di nuova domanda di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima domanda, la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle pre- stazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI [RS 831.201]). Per valutare questo aspetto occorre confrontare la situazione al momento della nuova decisione (in concreto al 24 settembre 2018) con quella esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato (nel caso concreto al 29 novembre 2011 [confermata dal TAF con sentenza C-449/2012 del 25 aprile 2013]) che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e determina- zione del grado d'invalidità (DTF 130 V 108 e 130 V 71 consid. 3.2.3). La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv. 3 OAI non è la verosimiglianza preponderante altrimenti valida nel diritto delle assicurazioni sociali. Il grado della prova dell'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è neces- sario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia ef- fettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussi- stano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, fermo re- stando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame successivo (sentenza del TF 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione comincerà con l'esaminare se le allegazioni dell'assicu- rato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non dovesse essere il caso, potrà di principio liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata nel merito. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosa- mente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'as- sicurato. Su questo aspetto, l'amministrazione dispone di un certo potere d'apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (sentenza del TF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011 consid. 2.1 e 2.2 nonché relativi riferimenti).
C-6327/2018 Pagina 8 5. Nel caso di specie, si pone la questione di sapere se sia stato reso plausi- bile, o meno, nell’ambito della seconda domanda di rendita presentata dalla ricorrente il 16 novembre 2017, un cambiamento del suo stato di sa- lute – intervenuto tra il 29 novembre 2011 e il 24 settembre 2018 – suscet- tibile di avere delle ripercussioni sul suo grado d’invalidità. Per le ragioni che saranno indicate di seguito, tale è il caso nella presente fattispecie. In effetti, e per quanto emerge dalle carte processuali a distanza di circa 7 anni dall’effettuazione della perizia pluridisciplinare del 23 agosto 2011, l’in- sorgente ha reso plausibile, con la produzione di numerosa documenta- zione medica, la sopravvenienza di ulteriori patologie rispettivamente il peggioramento di alcune già esistenti, che rendono necessario un nuovo esame nel merito della fattispecie. Giova ancora osservare che nel caso concreto già nel 2011, vista la complessità della situazione dal profilo me- dico, si era resa necessaria l’effettuazione di una perizia pluridisciplinare, alfine di ben comprendere e valutare anche le interazioni tra le differenti patologie di cui soffre la ricorrente, patologie che avevano già allora giusti- ficato un’incapacità lavorativa del 30% in qualsiasi attività (anche nell’eser- cizio delle mansioni di casalinga). A distanza appunto di circa 7 anni da tale perizia pluridisciplinare ed in presenza di chiari indizi di un cambiamento significativo dello stato di salute dell’insorgente, non erano date le condi- zioni per una liquidazione del caso in esame con una decisione di non en- trata nel merito basata sulla generica valutazione che non sarebbe interve- nuto nel periodo determinante, e precedentemente indicato – alcun peg- gioramento significativo delle patologie già note (cfr. rapporto SMR del 6 luglio 2018 [doc. 232] e dell’11 marzo 2019 (allegato del doc. TAF 9). Tale conclusione si fonda altresì principalmente sulle conclusioni, invero gene- riche e contradditorie, della perizia particolareggiata E 213 del 12 febbraio 2018 (doc. 183), nonché su lacune nell’esame dell’insieme della documen- tazione medica pertinente prodotta dalla ricorrente stessa nell’ambito della sua seconda domanda di rendita qui in esame. 5.1 Questo Tribunale rileva, in particolare, che dalla documentazione me- dica raccolta nel corso della prima domanda di rendita, e sfociata nella de- cisione del 29 novembre 2011 (confermata dal TAF con sentenza C- 449/2012 del 25 aprile 2013) risultano, in virtù segnatamente della perizia particolareggiata E213 del 9 agosto 2010 (doc. 123), della perizia pluridi- sciplinare del SAM del 23 agosto 2011 (doc. 145) e della presa di posizione della dott.ssa C._______, medico dell'UAIE del 30 agosto 2011 (doc. 147), le seguenti diagnosi con incidenza sulla capacità lavorativa: alterazioni de- generative del rachide cervicale (bulging discale C5/6 e ernia discale C6/7), sindrome mista ansioso-depressiva e ansia episodica parossistica. Sono
C-6327/2018 Pagina 9 per contro state valutate senza incidenza sulla capacità lavorativa: l’iper- tensione arteriosa, la lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale, i dolori diffusi al cingolo scapolare e agli altri arti non spiegati da patologia neuro- logica, la sindrome algica generalizzata aspecifica, il decondizionamento muscolare, i piedi cavi bilaterali con alluce valgo prevalentemente a sinistra e dita a martello dalle due parti, i disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con ampia scoliosi sinistroconvessa toracolombare) e l'obesità (100 kg per una statura di 162 centimetri). 5.2 5.2.1 Nell’ambito della nuova domanda di rendita, nella perizia particola- reggiata E 213 del 12 febbraio 2018, sono state poste le diagnosi di: sin- drome ansioso-depressiva cronica in trattamento in soggetto con sindrome fibromialgica, cardiopatia ipertensiva, artrosi delle mani e dei piedi in obe- sità media, tireopatia nodulare e malattia del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (doc. 183). Alla lettura di detta perizia E213, si nota d’ac- chito che la sindrome ansioso depressiva appare essersi cronicizzata e che sono, fra l’altro, subentrate una sindrome fibromialgica e una tireopatia nodulare. Sempre nella citata e più recente perizia E213, è altresì indicato, senza alcuna precisazione al riguardo, che rispetto alla precedente visita le condizioni di salute della ricorrente sono migliorate (pag. 7 della perizia) e che può svolgere a tempo pieno sia la sua precedente attività che ogni altra sostitutiva adeguata (pag. 9 della perizia). Tuttavia è pure indicato, sempre a pagina 9 della citata perizia E213, che conformemente alle di- sposizioni di legge del Paese di residenza (l’Italia), l’invalidità per l’ultimo lavoro svolto è del 67% allorquando era del 60% nella perizia E 213 del 9 agosto 2010 (pag. 9), con conseguente, evidente, peggioramento dell’in- capacità lavorativa del 7% rispetto alla precedente valutazione. Solo quest’ultima valutazione – ossia di plausibile peggioramento delle condi- zioni di salute della ricorrente intervenuta nel frattempo e anche di plausi- bile accresciuta incidenza sulla residua capacità lavorativa – è compatibile con le risultanze della restante documentazione medica prodotta dalla ri- corrente. 5.2.2 Con rapporti medici del 13 ottobre e 22 dicembre 2017 (doc. 195 e 201), la dott.ssa D._______, specialista in reumatologia, ha indicato che la paziente è tornata a farsi visitare dopo dodici mesi per una riacutizzazione della sintomatologia algica articolare diffusa e mialgie con crampi muscolari agli arti inferiori e parestesie diffuse. All’esame obiettivo, la specialista ha riscontrato 18 su 18 punti fibromialgici (“trigger points”), ponendo la dia-
C-6327/2018 Pagina 10 gnosi di sindrome fibromialgica in sindrome depressiva, ernie discali cervi- cali e radicolopatia cervicale C5-C6-C7 ed obesità ed indicando una impor- tante terapia farmacologica. Nella perizia pluridisciplinare del 23 agosto 2011, effettuato nell’ambito della prima domanda di rendita, era stata esclusa la diagnosi di fibromialgia, il perito reumatologo avendo rilevato la presenza di “soli” 15 su 18 punti fibromialgici e ritenuto esclusivamente una sintomatologia algica generalizzata aspecifica senza incidenza sulla resi- dua capacita lavorativa (doc. 145, pag. 49 e 50). Ora, anche in considera- zione del fatto che le problematiche d’ordine psichiatrico non appaiono es- sersi risolte/migliorate rispetto al 2011, ma piuttosto essersi cronicizzate nonostante le terapie cui la ricorrente si è sottoposta (cfr. rapporti specialisti del centro di salute mentale di (...) rispettivamente di (...) del 28 ottobre 2017 e del 29 gennaio 2018 [doc. 196 e 219]), la nuova diagnosi di fibro- mialgia, peraltro in trattamento con importante terapia medicamentosa, im- pone a non averne dubbio, e già di per sé, un approfondimento degli ac- certamenti medici, con esame secondo la procedura strutturata per indica- tori (DTF 143 V 281), che consenta di determinare con la necessaria pre- cisione anche le eventuali interazioni tra le diverse affezioni di cui soffre la ricorrente dal profilo reumatologico e psichiatrico e la conseguente inci- denza sulla residua capacità lavorativa. Già per questo motivo, s’impone pertanto l’annullamento della decisione impugnata di non entrata nel merito della seconda domanda di rendita depositata dalla ricorrente nel novembre del 2017, e ciò indipendentemente dal fatto che secondo la specialista dott. D._______ l’insorgente avrebbe indicato di avere tratto beneficio dalla te- rapia medicamentosa prescritta. Peraltro, nemmeno risulta che il SMR ab- bia tenuto conto nella sua valutazione, tanto meno debitamente e con mo- tivazione intelligibile, dei rapporti medici della dott.ssa D.. 5.2.3 Inoltre, nel suo rapporto del 12 settembre 2018, il dott. E., specialista in ortopedia e traumatologia, ha ritenuto – dopo avere preso visione anche delle radiografie eseguite dal dott. F._______ il 6 settembre 2018 – le seguenti diagnosi: spondilodiscoartrosi lombare con scoliosi lom- bare sinistro-convessa, accentuazione della lordosi lombare e discopatia L5-S1 con frequenti episodi di blocco vertebrale lombare, peggiorate dall’obesità, gonartrosi bilaterale con riduzione dell’emirima articolare me- diale, ridotta autonomia di marcia, coxartrosi bilaterale con sclerosi sub- condale e calcificazioni in regione periarticolare a destra (doc. TAF 1). Va pertanto rilevato che anche da questo profilo – rispetto alla situazione esi- stente nel 2011 – appaiono essere sopravvenute delle nuove problemati- che, suscettibili di incidere sulla residua capacità lavorativa, che non riguar- dano solo il rachide cervicale (in C5-C6 e C6/C7; v. perizia pluridisciplinare del 23 agosto 2011, segnatamente pag. 27 e 49). Certo, il fatto che dai
C-6327/2018 Pagina 11 menzionati documenti medici emergano delle nuove diagnosi non significa necessariamente che esse abbiano, con probabilità preponderante, un’in- cidenza sulla residua capacità lavorativa rispettivamente il grado d’invali- dità dell’insorgente. Sennonché, esse appaiono comunque sufficienti, nel caso in esame e conto tenuto della particolare complessità dell’insieme del quadro patologico a carico della ricorrente, per rendere plausibile una mo- difica della situazione medica suscettibile di poter influire sulla residua ca- pacità lavorativa e dunque anche sul grado d’invalidità. In quest’ottica, è pertanto irrilevante il fatto che tali modifiche possano apparire – a prima vista e di per sé (dunque facendo astrazione delle interazioni con le altre patologie) – non particolarmente importanti. 5.2.4 Infine, va rilevato, sempre per sovrabbondanza, che la tireopatia di cui soffre l’insorgente appare in evoluzione. Con ecografia del 26 marzo 2015, la dott.ssa G., radiologa, aveva concluso che i rilievi eco- grafici erano sovrapponibili con i precedenti del 2012, con tiroide in sede nei limiti volumetrici e plurime piccole formazioni nodulari bilaterali (doc. 210). Con referto di visita endocrino-metabolica del 2 settembre 2015 il dott. H., specialista in endocrinologia e malattie del ricambio e specialista in patologia generale, ha posto come orientamento diagnostico una tireopatia multinodulare con FT3 basso da verosimile causa non tiroi- dea (doc. 198). Il 18 gennaio 2016, il dott. I., radiologo, ha atte- stato una tiroide di regolare morfovolumetria ma dall’ecostruttura disomo- genea e che rispetto al precedente esame ecografico del 2014, i noduli hanno modificato l’ecostruttura con riduzione della componente fluido-col- loidale a favore della componente solida (doc. 209). Dal referto del 16 marzo 2018 della dott.ssa L., radiologa, risulta una tiroide in sede e regolare per dimensioni, con ecostruttura modicamente disomogenea per la presenza di alcune formazioni nodulari ipoecogene in entrambi i lobi. Nel referto risulta pure che in sede sottomandibolare e laterocervicale bila- teralmente è evidente qualche linfonodo ovalare, di tipo reattivo (doc. 226). Pertanto, tenuto pure conto delle ulteriori affezioni di cui soffre l’insorgente precedentemente evidenziate, appare necessario anche da questo profilo un appropriato approfondimento nel merito della nuova domanda di rendita inoltrata dalla ricorrente nel novembre del 2017. 6. Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata – che viola il di- ritto federale, dal momento che contrariamente a quanto ritenuto nella stessa, i presupposti di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI per dovere entrare nel merito della seconda domanda di rendita inoltrata il 16 novembre 2017 sono adempiti – incorre nell’annullamento. Gli atti di causa sono pertanto
C-6327/2018 Pagina 12 rinviati all’autorità inferiore perché essa entri nel merito della citata seconda domanda di rendita della ricorrente, proceda alla necessaria istruttoria (una nuova perizia pluridisciplinare in Svizzera appare lo strumento d’accerta- mento più idoneo, fermo restando la verifica dello statuto della ricorrente rispettivamente l’effettuazione di un’eventuale inchiesta domiciliare o mi- sura d’accertamento alternativa per persona domiciliata/residente all’estero [cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4008/2015 del 18 dicembre 2017 consid. 11 con rinvii {segnatamente alla sentenza del TF I 733/06 del 16 luglio 2007}]), ed emani una nuova decisione, appunto di merito, concernente il grado d’invalidità della ricorrente. 7. 7.1 Visto l'esito del ricorso, non sono prelevate spese processuali. Alla ri- corrente sarà restituito l'anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 800.-, corrisposto con versamenti del 31 dicembre 2018 e del 12 febbraio 2019 (doc. TAF 2 a 7), una volta cresciuta in giudicato la presente sen- tenza. 7.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. TS-TAF [RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d’assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vin- cente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all’amministra- zione per completamento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 2’000.- tenuto conto del lavoro utile e necessario – relativamente contenuto, ma in causa con incarto abbastanza voluminoso – svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-6327/2018 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 24 settembre 2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché entri nel merito della seconda domanda di rendita inoltrata dalla ricorrente, proceda al completamento dell’istruttoria e alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di CHF 800.-, corrisposto con versamenti del 31 dicembre 2018 e del 12 febbraio 2019, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente CHF 2'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – Rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: formulario “indirizzo per il pagamento”), – Autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata), – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Vito Valenti Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-6327/2018 Pagina 14 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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