Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6307/2013
Entscheidungsdatum
23.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Decisione confermata dal TF con sentenza dell’11.02.2016 (2C_126/2016)

Corte III C-6307/2013

Sentenza del 23 dicembre 2015

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell'approvazione alla proroga del permesso di dimora.

C-6307/2013 Pagina 2 Fatti: A. Nel maggio del 2008, A., cittadino albanese, nato il (...), ha cono- sciuto B., cittadina serba al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera. Il 3 settembre 2008 la coppia si è unita in matrimonio in Alba- nia. Successivamente, e meglio il 15 gennaio 2009, il ricorrente è entrato in Svizzera ed ha ottenuto un permesso di dimora nell'ambito del ricongiun- gimento familiare. B. La coppia ha convissuto senza avere figli dapprima a C., in se- guito a D.. Dal suo arrivo in Svizzera il ricorrente ha avuto una situazione professionale piuttosto precaria, in quanto in determinati periodi ha svolto delle attività temporanee per agenzie di lavoro, in altri ha benefi- ciato delle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione. C. Il 28 marzo 2012 l'interessato è stato assunto a tempo indeterminato quale aiuto-montatore presso l'impresa di costruzioni E._______ con sede a F.. Il rapporto di lavoro è terminato il 30 settembre 2014. D. La vita in comune tra il ricorrente e la moglie è proseguita fino al 15 agosto 2012, data in cui la coppia si è di fatto separata a seguito di una lite. Que- st'ultima è sfociata in un'inchiesta a carico di A. per violenza do- mestica ai danni della consorte. Il 10 settembre 2012 il Pretore aggiunto di Lugano ha autorizzato i coniugi a vivere separati a far tempo dal 17 agosto 2012. L'episodio del 15 agosto 2012 si è tradotto con una condanna da parte della Pretura penale ticinese, di cui si dirà più avanti. E. Con scritto del 16 gennaio 2013, la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (qui di seguito: SPOP) ha informato il ricorrente di essere favorevole al rinnovo del suo permesso di dimora. Il medesimo giorno la SPOP ha trasmesso l'incarto all'Ufficio federale della migrazione (UFM, dal 1° gen- naio 2015: Segreteria di Stato per la migrazione) per competenza e deci- sione in merito all'approvazione della proroga del permesso di soggiorno. Il 7 marzo 2013 l'UFM ha comunicato a A._______ la propria intenzione di non voler concedere la proroga del permesso di dimora, a causa di un li- vello d'integrazione non particolarmente rilevante. Nel contempo ha con- cesso all'interessato un termine per presentare osservazioni.

C-6307/2013 Pagina 3 F. In queste ultime il ricorrente ha contestato la tesi della SEM affermando di essersi ben integrato nella realtà elvetica, di essere finanziariamente auto- nomo e di non avere problemi di sorta con le forze dell'ordine. G. Con decisione del 9 ottobre 2013 la SEM ha rifiutato di approvare la pro- roga del permesso di dimora all'interessato in virtù dell'art. 50 LStr (RS 142.20), assegnandogli un termine di partenza al 10 gennaio 2014. In sostanza la SEM ha osservato che A._______ è stato coniugato con una cittadina serba, titolare di un permesso di domicilio nel nostro paese, du- rante un periodo superiore a tre anni, che da quest'unione non sono nati figli. Tuttavia, in merito alla situazione professionale, l'autorità inferiore ha rilevato che la stessa sia stata caratterizzata da lavori temporanei per di- verse agenzie di lavoro, alternati a periodi al beneficio dell'assicurazione contro la disoccupazione. La SEM ritiene in sintesi che, malgrado l'interes- sato avesse all'epoca un'occupazione fissa, la sua integrazione professio- nale non sia riuscita. A mente della SEM pure l'integrazione nel tessuto sociale elvetico non sa- rebbe avvenuta con successo. In particolare il comportamento di A._______ in occasione della separazione con la moglie e che è sfociato in una condanna penale per il reato di lesioni semplici, confermerebbe que- sta tesi. Il fatto che il ricorrente parli l'italiano e lo svizzero tedesco, e che sia iscritto al G._______ non permette di giungere ad altra conclusione. H. La SEM ritiene inoltre che l'interessato non possa beneficiare della prote- zione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, in altre parole la sua situazione non presenterebbe motivi personali tali da rendere necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera. L'interessato non può avvalersi di qualifiche profes- sionali elevate; sia dal profilo sociale che da quello professionale, un ritorno in Albania non apparirebbe eccessivamente rigoroso. Egli è giunto in Sviz- zera all'età di 25 anni, trascorrendo in patria gli anni più importanti per lo sviluppo di una persona. Al ritorno ritroverebbe dunque l'ambiente socio- culturale da cui proviene. In Albania nutre in effetti forti legami familiari (pa- dre e i tre fratelli), questo elemento contribuirebbe ad agevolare il suo rein- serimento. L'autorità inferiore ha poi osservato come dagli atti di causa non risulta che l'esecuzione del rinvio potrebbe trasgredire gli obblighi presi dalla Confederazione a livello di diritto internazionale. Infine l'interessato non ha dimostrato che il ritorno in Albania lo porrebbe concretamente in pericolo.

C-6307/2013 Pagina 4 I. L'8 novembre 2013 il ricorrente è insorto contro la suddetta decisione, po- stulando la proroga del permesso di dimora. A sostegno del proprio gra- vame A._______ ha osservato di parlare perfettamente l'italiano e lo sviz- zero tedesco, di aver sempre lavorato, di avere ormai una situazione pro- fessionale stabile e di non aver mai avuto alcun problema con la giustizia e le forze dell'ordine, eccezion fatta per l'episodio del 15 agosto 2012. Il ricorrente ritiene che la vicenda in parola sia avvenuta a seguito del «fla- grante adulterio» della moglie. L'interessato ha sostenuto che il Ticino sia il centro dei suoi interessi e di esservi perfettamente integrato. A._______ ha allegato al proprio ricorso svariati documenti, tra cui la prova di non avere precedenti penali nel suo paese d'origine, oltre a numerose dichiarazioni di cittadini elvetici, i quali attestano la buona condotta e la riuscita integrazione del ricorrente. Que- st'ultimo ha infine ricordato che, grazie all'importante integrazione nel tes- suto sociale ticinese, le autorità cantonali avevano preavvisato positiva- mente il rinnovo del suo permesso di dimora. J. Con risposta del 23 gennaio 2014 la SEM ha ribadito la propria volontà di non prorogare il permesso di dimora di A._______. A sostegno di tale po- sizione l'autorità inferiore ha fatto leva sulla situazione matrimoniale dete- riorata già mesi prima dell'episodio che ha portato alla separazione del ri- corrente dalla moglie. Questa circostanza comporterebbe una relativizza- zione della durata dell'unione coniugale. Sulla scorta della documentazione dell'inchiesta di polizia, la SEM ribadisce come l'episodio del 15 ago- sto 2012 dimostri la mancata integrazione del ricorrente alla realtà elvetica. In merito alla situazione professionale dell'interessato, l'autorità intimata ri- leva che malgrado quest'ultimo sia in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la sua mansione di aiuto-montatore non militi a favore di una riuscita integrazione professionale. Infine la richiesta di pagamento rateale dell'anticipo delle spese processuali è un ulteriore indizio di una non riuscita integrazione economica. K. Con replica del 10 febbraio 2014, il ricorrente ha confermato le argomen- tazioni formulate nel suo gravame, ribadendo di essere perfettamente in- tegrato a livello sociale, professionale ed economico.

C-6307/2013 Pagina 5 L. Invitata ad inoltrare una duplica, l'autorità inferiore si è limitata a riconfer- marsi nelle proprie conclusioni, sottolineando che le argomentazioni del ri- corrente non le consentono di rivedere la propria posizione. M. In data 12 gennaio 2015 il ricorrente ha fornito allo scrivente Tribunale un aggiornamento circa la sua situazione personale e lavorativa, da cui è emerso che il rapporto di lavoro con la E._______ non è più in essere, in quanto a seguito di un infortunio – per cui il ricorrente ha subito un'incapa- cità lavorativa e percepito le indennità SUVA – il datore di lavoro ha licen- ziato A._______ per il 30 settembre 2014. Nel frattempo quest'ultimo ha avviato la propria attività di manutenzione e riparazione di immobili, fon- dando una ditta individuale a questo scopo. N. Il procedimento penale riguardante A., a seguito dei fatti del 15 agosto 2012 e che ne hanno sancito la definitiva separazione dalla moglie, è sfociato nella condanna del 28 marzo 2014 da parte della Pretura penale del Canton Ticino alla pena di dieci aliquote giornaliere da fr. 70.– cadauna, sospese per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 140.– per il reato di lesioni semplici. O. Invitata ad esprimersi, l'autorità inferiore il 9 febbraio 2015 ha osservato come il ricorrente nel gravame dell'8 novembre 2013 e nella presa di posi- zione del 10 febbraio 2014 non abbia sorprendentemente nemmeno ac- cennato all'incapacità lavorativa che lo aveva colpito. La SEM ha altresì sottolineato che il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione in merito all'evolversi della sua situazione professionale precedente alla creazione della ditta individuale avvenuta il 30 dicembre 2014, circostanza che l'au- torità inferiore non reputa tuttavia atta a modificare il proprio apprezza- mento in merito all'integrazione professionale di A.. P. Con replica del 2 marzo 2015 il ricorrente ha sostanzialmente ribadito quanto sostenuto nel gravame e nel successivo scambio di scritti, preci- sando inoltre le circostanze della fine dei rapporti di impiego con l'ex datore di lavoro, e dichiarando che gli affari della ditta individuale fondata proce- dono senza intoppi.

C-6307/2013 Pagina 6 Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla pro- roga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado precedente al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2, in relazione con l'art. 83 lett. c cifre 2 e 4 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) ed il suo ricorso, presen- tato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta- mento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché l'ina- deguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

C-6307/2013 Pagina 7 3.1 Conformemente all'art. 99 LStr in relazione con l'art. 40 cpv. 1 della me- desima legge, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di sog- giorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni prelimi- nari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM. Quest'ultima può rifiutare l'approvazione o li- mitare la portata della decisione cantonale. 3.2 Giusta l'art. 85 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), sia nella versione in vigore fino al 31 agosto 2015, sia nella sua nuova formulazione in vigore dal 1° settembre 2015 (cfr. al proposito DTF 141 II 169 consid. 4), la SEM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di dimora. L'au- torità inferiore può negare l'approvazione o vincolarla a condizioni (art. 86 cpv. 1 OASA). 3.3 A fortiori ne discende che né la SEM, né lo scrivente Tribunale sono vincolati dal preavviso favorevole emesso il 13 gennaio 2013 dalla SPOP che è disposta ad accordare la proroga del permesso di dimora al ricor- rente. Le autorità federali possono dunque discostarsi dall'apprezzamento formulato dall'autorità cantonale. 4. 4.1 Giusta l'art. 43 cpv. 1 LStr, il coniuge straniero di uno straniero titolare del permesso di domicilio ha diritto al rilascio di un permesso di dimora se coabita con lui, l'art. 49 LStr pone invece un'eccezione all'esigenza della coabitazione qualora possano essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere (cfr. ad esempio la sentenza del TF 2C_289/2012 del 12 luglio 2012 consid. 4.1.2). Dopo un soggiorno regolare ed ininterrotto in Svizzera, il coniuge ha diritto al rilascio di un permesso di domicilio (art. 43 cpv. 2 LStr). A questo fine è tuttavia necessario che il coniuge straniero abbia convissuto con lo straniero al beneficio di un permesso di domicilio o che possa prevalersi dell'art. 49 LStr (MARTINA CARONI, in: Caroni et al. [ed.], Handkommentar zum Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 42, n. marg. 55, pag. 402). 4.2 Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente ha sposato B._______ il 3 settembre 2008, cittadina serba nata il (...) al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera. Egli è giunto in Svizzera il 15 gennaio 2009 otte- nendo un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare. Dagli atti di causa emerge che l'unione coniugale è durata di fatto fino al

C-6307/2013 Pagina 8 15 agosto 2012 (cfr. lett. D supra), ossia per meno di cinque anni. Di con- seguenza A._______ non può prevalersi di un diritto al rilascio di un per- messo di dimora, o al suo rinnovo, giusta l'art. 43 cpv. 1 LStr, né alla con- cessione di un permesso di domicilio giusta l'art. 43 cpv. 2 LStr in combi- nato disposto con l'art. 49 LStr, in quanto in casu non sono dati motivi ai sensi di quest'ultima norma. 5. 5.1 Occorre pertanto analizzare se il ricorrente può prevalersi di un diritto al rinnovo del proprio permesso di dimora ex art. 50 LStr. 5.2 Conformemente all'art. 50 cpv. 1 LStr, dopo lo scioglimento del matri- monio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli art. 42 e 43 LStr sussiste, se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (lett. a) oppure, se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (lett. b). 5.3 Mediante questa disposizione le autorità sono tenute ad esaminare se il diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora dopo lo sciogli- mento della comunione familiare debba essere mantenuto. Tale procedura favorisce altresì l'armonizzazione della prassi nei singoli Cantoni in questo settore (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3370, cifra 1.3.7.6; DTF 137 II 1 consid. 3.1). Nell'esame dell'art. 50 cpv. 1 LStr occorre verificare se l'obbligo della persona straniera di lasciare la Svizzera rappresenti una situazione di rigore. Determinante è innanzitutto la situazione personale dell'interessato. 5.4 L'introduzione dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr è stata ritenuta necessaria dal legislatore al fine di prorogare il permesso di dimora ai cittadini stranieri la cui unione coniugale è durata almeno tre anni e che si sono integrati con successo. Le condizioni poste da questa disposizione sono cumulative (DTF 136 II 113 consid. 3.3.3). 5.5 Conformemente alla giurisprudenza (sentenza del TF 2C_376/2010 del 18 agosto 2010 consid. 6.3.1 e giurisprudenza ivi citata), i cpv. 1 lett. b e cpv. 2 dell'art. 50 LStr hanno lo scopo di evitare i casi di estrema gravità che possono essere causati segnatamente da violenza domestica, dalla morte del coniuge o da difficoltà di reintegrazione nel paese d'origine. Que- ste disposizioni non rappresentano un catalogo esaustivo (cfr. il termine

C-6307/2013 Pagina 9 «segnatamente» [sentenza del TF 2C_195/2010 del 23 giugno 2010 con- sid. 6.2]). La violenza coniugale o la reintegrazione fortemente compro- messa nel paese d'origine possono rivestire un'importanza o un peso dif- ferente nell'apprezzamento della fattispecie e, secondo la loro intensità, essere sufficienti ad ammettere l'esistenza di gravi motivi personali (DTF 136 II 1 consid. 5.3). Un grave motivo personale che dà diritto alla proroga del permesso di dimora può comunque risultare da altre circo- stanze. L'ammissione di un caso di rigore personale che si verifica dopo lo scioglimento dell'unione coniugale presuppone che, sulla base delle con- crete circostanze del caso di specie, le conseguenze per la vita privata e familiare della persona straniera, legate alle sue condizioni di vita dopo la perdita del diritto di soggiorno derivante dall'unione coniugale, siano di un'intensità considerevole (DTF 137 II 345 consid. 3). Nella valutazione occorre considerare in particolare i criteri enumerati all'art. 31 cpv. 1 OASA, segnatamente l'integrazione, il rispetto dei principi dello Stato di diritto, la situazione familiare nonché il momento e la durata della scolarizzazione dei figli, la situazione finanziaria e la volontà di prendere parte alla vita eco- nomica e di acquisire una formazione, la durata della presenza in Svizzera e lo stato di salute e la possibilità di un reinserimento nel paese d'origine. Tuttavia un singolo criterio non è di principio sufficiente per costituire un caso di rigore. Occorre inoltre tener conto delle circostanze che hanno con- dotto allo scioglimento del matrimonio (sentenza del TF 2C_411/2010 pre- citata consid. 4.1). 6. 6.1 Con riferimento in particolare alla durata di tre anni dell'unione coniu- gale, occorre osservare che la stessa si calcola in funzione della durata della vita comune dei coniugi sul territorio elvetico, nozione che implica l'e- sistenza di un legame coniugale realmente vissuto (cfr. in particolare DTF 136 II 113 consid. 3.3.3 e 3.3.5; sentenze del TF 2C_748/2011 dell'11 giugno 2012 consid. 2.1 e 2C_430/2011 dell'11 ottobre 2011 con- sid. 4.1). 6.2 Nel caso di specie, l'interessato ha ufficialmente vissuto in unione co- niugale con la moglie per un periodo superiore a tre anni, segnatamente dal 15 gennaio 2009, data del suo arrivo in Svizzera a motivo di ricongiun- gimento familiare, fino al 15 agosto 2012, giorno in cui i coniugi hanno sciolto de facto la loro unione coniugale. La separazione è stata ufficializ- zata durante l'udienza del 10 settembre 2012 dinanzi al Pretore di Lugano a far tempo dal 17 agosto 2012. Il Tribunale non può astenersi dal rilevare che – come rilevato anche dall'autorità inferiore in occasione della risposta

C-6307/2013 Pagina 10 del 24 gennaio 2014 – sussistano alcune perplessità circa la reale portata del matrimonio tra il ricorrente e B., invero celebrato dopo pochi mesi di fidanzamento, vista la notevole differenza di età tra i coniugi (32 anni lui, 55 lei) nonché l'assenza di figli. Inoltre, dall'inchiesta di polizia, sono emersi alcuni elementi che non contribuiscono a fugare i dubbi al ri- guardo, come il sospetto che A. intrattenesse relazioni con altre donne e alcuni episodi di violenza e ingiurie, tanto che la polizia era inter- venuta presso il domicilio dei coniugi già in data 22 agosto 2011 (cfr. ver- bale d'interrogatorio di B._______ del 16 agosto 2012, pagg. 89-91 dossier Simic; nonché verbale d'interrogatorio amministrativo del 19 novembre 2012; entrambi agli atti). Nondimeno dette perplessità non permettono al Tribunale di considerare infirmata la circostanza secondo cui l'unione co- niugale tra il ricorrente e B._______ sia durata almeno tre anni ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 1 a frase LStr. 7. 7.1 Occorre in seguito esaminare se l'integrazione del ricorrente possa es- sere considerata riuscita ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a in fine LStr. 7.2 Giusta l'art. 77 cpv. 4 OASA, il cittadino straniero è integrato con suc- cesso ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr e dell'art. 77 cpv. 1 lett. a OASA, segnatamente quando rispetta i principi dello Stato di diritto ed i valori della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (lett. a) e manifesta la volontà di partecipare alla vita econo- mica e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (lett. b). Anche all'art. 4 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS, RS 142.205) sono in sostanza enunciati gli stessi principi. Secondo il Tribunale federale, le condizioni formulate nelle citate disposi- zioni non sono esaustive, rilevante è piuttosto l'apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (sentenza del TF 2C_839/2010 del 25 febbraio 2011 consid. 7.1.2). Nella valutazione dei criteri d'integrazione le autorità competenti dispongono di un ampio potere di apprezzamento che il Tribunale federale controlla con moderazione (art. 54 cpv. 2 e 96 cpv. 1 LStr e art. 3 OIntS; sentenze del TF 2C_427/2011 del 26 ottobre 2011 con- sid. 5.2; 2C_430/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 4.2; 2C_986/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.2). 7.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in presenza di uno straniero che dispone di un impiego stabile, che non ha mai ricorso a pre- stazioni di aiuto sociale, che non ha violato l'ordine pubblico e parla la lin- gua del luogo in cui risiede, occorrono elementi concreti per non ritenerlo

C-6307/2013 Pagina 11 integrato conformemente all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr (sentenze del TF pre- citate 2C_427/2011 consid. 5.3; 2C_430/2011 consid. 4.2; sentenze 2C_839/2010 del 25 febbraio 2011 consid. 7.1.2; 2C_286/2013 del 21 mag- gio 2013 consid. 2.4; 2C_749/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 3.3). 7.4 In sostanza lo straniero deve essere in grado di provvedere al suo so- stentamento, non deve far capo all'assistenza sociale e non deve indebi- tarsi (sentenza del TF 2C_430/2011 consid. 4.2). 7.5 L'integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente ed a lungo in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, so- ciale e culturale della società (art. 4 cpv. 2 LStr; DTF 134 II 1 consid. 4.1). Ai sensi dell'art. 4 OIntS gli stranieri dimostrano il proprio contributo all'in- tegrazione rispettando i principi dello Stato di diritto e i valori della Costitu- zione federale (lett. a), apprendendo la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (lett. b), confrontandosi con le condizioni di vita in Svizzera (lett. c) e manifestando la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. d) (cfr. consid. 7.2 supra). 8. 8.1 Nell'evenienza concreta, dagli atti di causa emerge che l'interessato si trova in Svizzera dal 15 gennaio 2009, la sua situazione lavorativa ha visto alternarsi periodi di impieghi temporanei ad intervalli al beneficio dell'assi- curazione contro la disoccupazione. Circa il periodo compreso tra il 15 gen- naio 2009 ed il 31 marzo 2013 agli atti figurano unicamente i seguenti do- cumenti:

  • certificato dell'agenzia di lavoro interinale H._______ del 2 novembre 2011 da cui si deduce tra l'altro che l'interessato «ha prestato attività per impieghi temporanei, in qualità di tutto fare, presso nostri clienti (Banche, Ente statale, industrie varie), in maniera discontinua dal 29.11.2010 ad oggi» (cfr. incarto Simic n. 15461023.6, pag. 56);
  • attestazione del 4 dicembre 2012 dell'Ufficio regionale di collocamento di Chiasso, dalla quale emerge che A._______ ha effettuato uno stage di orientamento presso l'azienda I._______ di J._______ dal 5 al 21 dicembre 2012 in qualità di aiuto giardiniere (cfr. incarto Simic, pagg. 54 e 55);
  • conteggio della Cassa di disoccupazione UNIA del 3 dicembre 2012, da cui risulta che il ricorrente nel mese di novembre 2012 ha beneficiato di 17

C-6307/2013 Pagina 12 indennità giornaliere LADI (RS 837.0) pari a fr. 1'987.80 (cfr. incarto Simic, pag. 53). 8.2 Dal 1° aprile 2013 al 30 settembre 2014 è stato alle dipendenze della società E._______ di F._______ in qualità di aiuto montatore, mansione per la quale riceveva un salario mensile di fr. 4'000.– (doc. F allegato al ricorso dell'8 novembre 2013). Il ricorrente ha subito un infortunio in data 23 settembre 2013, questo episodio ha provocato un'incapacità lavorativa, che a detta di A._______ rappresenta la causa della fine dei rapporti di lavoro con la E.. Il ricorrente sostiene inoltre che detto infortunio avrebbe comportato l'inabilità al lavoro fino al 14 aprile 2014, mentre le cure ricevute sarebbero terminate il 14 luglio 2014. A. ha altresì asserito di essere stato licenziato al termine di dette cure con due mesi di preavviso (cfr. osservazioni del ricorrente del 12 gennaio 2015, pag. 2; nonché replica del 2 marzo 2015). 8.3 Il Tribunale costata tuttavia che a proposito di detto infortunio, sulla sua gravità, nonché sugli effetti che lo stesso avrebbe avuto in ambito lavora- tivo, agli atti figurano unicamente le allegazioni del ricorrente, peraltro suc- cessive al deposito del ricorso, ciò che è perlomeno curioso vista la non secondaria importanza del sinistro sulla situazione personale e lavorativa di A.. Non giova al ricorrente nemmeno il fatto di essersi limitato ad asserire che nel periodo di incapacità lavorativa susseguente all'infortu- nio egli avrebbe percepito le indennità SUVA, senza tuttavia specificarne l'ammontare e la durata, ma unicamente puntualizzando di avere aperto un contenzioso contro detta assicurazione dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in quanto la stessa lo aveva dichiarato idoneo al lavoro al seguito di un controllo medico avvenuto il 2 aprile 2014 (cfr. osservazioni del ricorrente del 12 gennaio 2015 ed i documenti ad esse allegati). 8.4 Il 30 dicembre 2014 l'interessato ha fondato una ditta individuale, la K., avente per scopo la manutenzione e la riparazione di immobili, che ad oggi gli assicurerebbe il sostentamento. 8.5 Come precedentemente rilevato (cfr. consid. 7.3 supra), conforme- mente alla giurisprudenza del Tribunale federale, nonché a quella di questo Tribunale (sentenza del TAF C-357/2012 del 28 maggio 2014 consid. 7.2.2) si è in presenza di una situazione professionale stabile ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, qualora l'interessato abbia un impiego fisso (anche a tempo parziale) e percepisca un salario tale da permettergli di sovvenire ai propri bisogni. Poco importa se la sua indipendenza finanziaria sia dovuta ad una professione poco qualificata, al contrario la citata base legale non

C-6307/2013 Pagina 13 presuppone una carriera professionale particolarmente brillante, né un'at- tività svolta senza discontinuità. Periodi di inattività di durata ragionevole, ad esempio un intervallo di undici mesi al beneficio dell'assicurazione con- tro la disoccupazione a fronte di un'attività lucrativa di tre anni, non impli- cano necessariamente che lo straniero non sia integrato professional- mente (sentenza del TF 2C_749/2011 precitata consid. 3.3 e giurispru- denza ivi citata). 8.6 Nel caso di specie l'integrazione professionale di A._______ non può dirsi completamente riuscita ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, in quanto dal suo arrivo in Svizzera avvenuto nel 2009, egli è certo stato attivo pro- fessionalmente, ma ha nondimeno alternato lavori temporanei (di cui, ad eccezione delle attività menzionate al consid. 8.1 supra, non è mai stata specificata la natura e la durata) a periodi al beneficio delle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro gli infortuni. Vero è che tra il 2013 ed il 2014 l'interessato ha avuto un impiego fisso, durato però solo 17 mesi. Non è pertanto dato a sapere a quanto ammontino i periodi in cui A._______ ha effettivamente lavorato durante questi quasi sette anni di permanenza in territorio elvetico. 8.7 Come precedentemente rilevato, da dicembre 2014 il ricorrente gesti- sce una ditta individuale attiva nel settore edile (cfr. lett. M e consid. 8.4 supra). Quest'ultima secondo le allegazioni dell'interessato, non incontre- rebbe difficoltà e gli assicurerebbe i mezzi per mantenersi (cfr. osservazioni del 12 gennaio 2015, pag. 2). Tuttavia il Tribunale costata che tale afferma- zione non è suffragata da alcuna prova o riscontro oggettivo, non avendo il ricorrente fornito alcun elemento in tal senso. Al contrario A._______ – sebbene invitato a fornire ragguagli circa la sua situazione finanziaria (cfr. ordinanza dell'8 dicembre 2014) – si è limitato ad asserire di aspettarsi dalla propria attività «un giro annuo di affari di oltre fr. 100'000.–» ed ha ripetuto di non aver mai dovuto fare capo all'assistenza sociale. Inoltre, in occasione della replica del 2 marzo 2015 l'interessato ha unicamente di- chiarato di non comprendere perché «il buon andamento dell'attività sino ad oggi della ditta individuale non debba confermare la totale integrazione del ricorrente e la sua sufficiente indipendente situazione finanziaria»; non- dimeno il ricorrente non ha fornito alcuna prova di quanto asserito, venendo così meno al proprio dovere di collaborare nell'accertamento dei fatti giuri- dicamente rilevanti (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. a PA e art. 90 lett. b LStr) e che tali allegazioni non possono che essere considerate come semplici allega- zioni di parte non comprovate.

C-6307/2013 Pagina 14 8.8 Dagli atti di causa emerge che A._______ parla correttamente l'italiano e lo svizzero tedesco. Di conseguenza le condizioni linguistiche poste dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr in relazione con l'art. 4 lett. b OIntS sono adem- piute. 8.9 Quo alle altre condizioni poste da quest'ultima norma legale, occorre prendere atto di come in Albania, suo paese d'origine, l'interessato appaia incensurato, mentre nel nostro paese egli è stato oggetto di una condanna ad una pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da fr. 70.– ciascuna e ad una multa di fr. 140.–, da parte della Pretura penale, avvenuta il 28 marzo 2014 per il reato di lesioni semplici perpetrate ai danni della moglie. Alla base della decisione della Pretura penale vi sono i fatti del 15 ago- sto 2012, già oggetto di un'inchiesta di polizia per i reati di lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minaccia e coazione. In quest'occasione il ricorrente aveva avuto un violento alterco con la moglie che si trovava nell'apparta- mento coniugale assieme ad un conoscente. In preda ad una crisi di gelo- sia, l'interessato aveva colpito, insultato e minacciato sia la moglie che il conoscente di quest'ultima, tale L., il quale però non ha voluto sporgere denuncia, né costituirsi accusatore privato. Dall'inchiesta di poli- zia agli atti sembrerebbe inoltre che i litigi tra i coniugi erano già iniziati prima dell'episodio citato. In particolare il ricorrente avrebbe già percosso la moglie in alcune occasioni prima del 15 agosto 2012 (cfr. verbale d'inter- rogatorio di A. del 17 agosto 2012). 8.10 Secondo la dottrina e la giurisprudenza affinché si possa negare l'in- tegrazione riuscita di uno straniero, nella sua componente del rispetto dei principi dello Stato di diritto e dei valori della Costituzione federale (art. 77 cpv. 4 lett. a OASA) occorre che la persona in questione si sia resa colpe- vole di infrazioni penali gravi (MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [ed.], Kom- mentar zum Migrationsrecht, 3 a ed., 2012, n. marg. 5 ad art. 50 LStr; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Enfernung un Fernhal- tung, in: Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstel- lung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz – von A[syl] bis Z[ivilrecht], 2 a ed., 2009, n. marg. 8.53, pag. 345; sentenza del TF 2C_704/2012 del 23 luglio 2012 consid. 4.3; DTAF 2013/48 consid. 7.4 [pag. 754]; sentenza del TAF C-3842/2010 del 29 ot- tobre 2013 consid. 7.4). 8.11 A mente del Tribunale, sebbene la situazione penale di A._______ non rappresenti un carattere di gravità particolarmente elevato, occorre rammentare e ribadire che dall'inchiesta di polizia emergono indizi di epi- sodi di violenza precedenti rispetto alla situazione di violenza venutasi a

C-6307/2013 Pagina 15 creare il 15 agosto 2012 nell'appartamento coniugale del ricorrente. Ad esempio in data 22 agosto 2011 la polizia era dovuta intervenire a seguito di una lite tra i coniugi. Inoltre è a causa dell'atteggiamento assunto dalla terza persona presente a D._______ il 15 agosto 2012, la quale non ha voluto sporgere denuncia, che l'interessato non è stato sanzionato più du- ramente per i suoi comportamenti violenti. Questi ultimi appaiono alta- mente riprovevoli, come emerge dall'inchiesta di polizia agli atti. 8.12 In sintesi, è opinione dello scrivente Tribunale che dal punto di vista del rispetto dei principi dello Stato di diritto e dei valori della Costituzione federale il ricorrente disattenda le esigenze legali affinché possa essere considerato come integrato con successo, visti i ripetuti episodi di violenza perpetrati. Giova inoltre puntualizzare che in virtù del principio della sepa- razione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale, te- nuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dalla procedura di rinnovo del permesso di dimora che qui ci interessa (cfr. fra le tante DTF 134 II 10 consid. 4.2; sentenza del TAF C-2844/2014 del 15 settembre 2015 consid. 6.3). 8.13 Quanto ai legami che l'interessato intrattiene con la Svizzera, si con- stata come dalla documentazione agli atti sembra che A._______ intrat- tenga rapporti di amicizia con diversi cittadini svizzeri, in gran parte resi- denti a M., ma anche con il direttore e l'amministratore unico dell'impresa per cui ha lavorato. Queste persone hanno dichiarato di repu- tare il ricorrente una persona onesta ed integrata nella realtà ticinese, ri- spettivamente nel Comune di residenza, anche se eccezion fatta per l'ex datore di lavoro mal si capisce quali siano i rapporti tra queste persone e A.. Il Tribunale ritiene che la portata di queste manifestazioni di stima debba essere relativizzata in quanto di scarso valore probatorio. Quanto alle attività sociali ed associative svolte dal ricorrente, occorre os- servare che l'insorgente è iscritto al G.. Da questo punto di vista l'interessato sembrerebbe dunque relativamente integrato ed attivo nella realtà sociale ticinese. 9. In conclusione, da un apprezzamento globale della situazione del ricor- rente e conformemente alle motivazioni espresse in precedenza, il Tribu- nale non ritiene che A. sia da considerare una persona la cui inte- grazione è avvenuta con successo ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr.

C-6307/2013 Pagina 16 Occorre pertanto soffermarsi sulla questione a sapere se vi siano dei gravi motivi personali ai sensi della lett. b della medesima disposizione. 10. 10.1 L'art. 50 cpv. 2 LStr precisa che i «motivi personali gravi» sono in par- ticolare dati qualora il coniuge è stato vittima di violenza domestica, quando il matrimonio contratto non è l'espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel paese d'origine risulta fortemente compromessa. I cpv. 1 lett. b e cpv. 2 dell'art. 50 LStr hanno lo scopo di evitare un grave caso personale, dovuto ad esempio a violenza coniugale, o decesso del coniuge svizzero o con diritto di presenza in Svizzera, o alle difficoltà di reintegrazione nel paese d'origine. 10.2 Quo alla violenza coniugale, il Tribunale osserva come A._______ non è stato vittima di violenza in Svizzera, ma al contrario sia stato egli stesso ad esercitare violenza sulla moglie (cfr. consid. 8.9 supra). 10.3 Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel paese d'origine, essa deve risultare fortemente compromessa. La questione non è dunque di sapere se sia più confortevole per la persona interessata di vivere in Svizzera, bensì unicamente d'esaminare se, in caso di ritorno nel paese d'origine, le condizioni della reintegrazione sociale, in considerazione della sua situazione personale, professionale e familiare, sarebbero gravemente compromesse (cfr. sentenza del TF 2C_822/2013 del 15 gennaio 2014 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati). 10.4 Nel caso di specie non emergono elementi di fatto che conducano a considerare la reintegrazione sociale del ricorrente nel suo paese d'origine come fortemente compromessa. In Albania l'interessato ha trascorso la maggior parte della sua esistenza; vi ha trascorso l'infanzia, l'adolescenza, e buona parte della sua vita da adulto fino all'età di 25 anni, fasce d'età, queste, ritenute essenziali per la formazione della personalità nonché per l'integrazione sociale e culturale. Inoltre il fatto che A._______ abbia vis- suto poco più di sei anni in Svizzera paragonati ai 25 anni trascorsi in patria e che non si sia creato dei legami particolarmente stretti in questo paese rende il suo ritorno in patria possibile. Dal profilo professionale egli non può far valere alcun elemento di particolare rilievo ed in Svizzera non ha intra- preso una via professionale che lo porrebbe al rientro nel suo paese d'ori- gine in una situazione di estremo rigore. L'esperienza acquisita in Svizzera potrà al contrario facilitare il suo ritorno in Albania. Il fatto che in patria tro- verà una situazione economica meno favorevole di quella conosciuta in

C-6307/2013 Pagina 17 Svizzera non è sufficiente ad ammettere l'esistenza di un grave motivo per- sonale (DTF 137 II 345 consid. 3.2.3). Infine in Albania abitano il padre ed i tre fratelli del ricorrente. 10.5 In conclusione, il ricorrente appare quindi perfettamente in misura di riadattarsi alla vita e alla cultura del suo paese d'origine, dove del resto ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, di cui conosce la lingua, la cultura, nonché gli usi e costumi. 11. Occorre ora esaminare se il prosieguo del soggiorno in Svizzera si impone per uno degli altri motivi di cui all'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. consid. 5.5 su- pra). In casu, tenuto conto dell'età di A._______, del fatto che agli atti non risulta che egli soffre di problemi di salute, nonché di quanto poc'anzi espo- sto circa l'integrazione, il comportamento, le situazioni familiare e finanzia- ria, la durata del soggiorno in territorio elvetico e le possibilità di reinseri- mento in Albania, il Tribunale considera che alla luce dei criteri dell'31 cpv. 1 OASA non è possibile riconoscere l'esistenza di gravi motivi perso- nali ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. 12. In considerazione tutti gli elementi della fattispecie, il Tribunale giunge alla conclusione che la SEM, con la sua decisione del 9 ottobre 2013, non ha abusato del suo potere d'apprezzamento, ritenendo che il ricorrente non adempie alle condizioni di cui all'art 50 LStr e rifiutando pertanto di dare la sua approvazione alla proroga del permesso di dimora. Nella presente fat- tispecie non occorre del resto nemmeno esaminare il caso ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, in quanto l'analisi dei criteri di cui all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr ha già permesso di escludere l'esistenza di un caso par- ticolarmente grave, ne consegue che una valutazione alla luce dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr porterebbe alla medesima conclusione (cfr. sentenze del TAF C-3450/2011 dell'11 gennaio 2013 consid. 8.7; C-6133/2008 del 15 luglio 2011 consid. 8.3). 13. Dai considerandi precedenti ne discende che la decisione impugnata è conforme al diritto, non avendo la SEM violato il diritto federale, né abusato il proprio potere di apprezzamento, inoltre l'autorità inferiore non ha accer- tato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto.

C-6307/2013 Pagina 18 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(Dispositivo alla pagina seguente.)

C-6307/2013 Pagina 19

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1'000.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese versato a rate il 22 novembre 2013 ed il 7 gennaio 2014. 3. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) – autorità cantonale, per informazione

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Reto Peterhans

C-6307/2013 Pagina 20

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

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LStr

  • art. 4 LStr
  • art. 30 LStr
  • art. 42 LStr
  • art. 43 LStr
  • art. 49 LStr
  • art. 50 LStr
  • art. 54 LStr
  • art. 90 LStr
  • art. 96 LStr
  • art. 99 LStr

LTAF

LTF

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