B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-6305/2019
S e n t e n z a d e l 2 1 f e b b r a i o 2 0 2 0 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______, rappresentata dall’OCST, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, nuova domanda di rendita (decisione del 28 ottobre 2019).
C-6305/2019 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 28 ottobre 2019, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall’interessata il 3 luglio 2018. 2. Il 28 novembre 2019, l’interessata – per il tramite della rappresentante – ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell’UAIE mediante il quale ha chiesto d’annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti di causa all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria (doc. TAF 1 e allegati). 3. Il Tribunale amministrativo federale (TAF), con decisione incidentale del 4 dicembre 2019 (doc. TAF 2; notificata alla rappresentante della ricorrente il 9 dicembre 2019 [doc. TAF 3]) ha invitato la ricorrente a versare, entro il 7 gennaio 2020, un anticipo di fr. 800.- (al netto d’eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l’insorgente a produrre, sempre entro il 7 gennaio 2020, idonea documentazione attestante che l’importo di fr. 800.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale. 4. 4.1. Con e-mail del 28 gennaio 2020, la rappresentante dell’insorgente ha informato questo Tribunale di non avere tempestivamente effettuato il versamento dell’anticipo richiesto entro il termine impartito a causa di un disguido. La rappresentante della ricorrente ha in particolare indicato che si sarebbero accorti del mancato pagamento solo il 28 gennaio 2020, in quanto “dal 21.12 siamo stati chiusi fino al 7.1.2020 e la persona incaricata della registrazione dei pagamenti è rientrata solo questa settimana”. Ha quindi chiesto a questo Tribunale di volere eccezionalmente accettare il versamento tardivo, in quanto “si è trattato di un nostro disguido interno e non vorremmo ci rimettesse la nostra assistita” (doc. TAF 5). 4.2. Con e-mail del 12 febbraio 2020, la rappresentante della ricorrente ha sollecitato un riscontro quanto alla sua richiesta del 28 gennaio 2020 (doc. TAF 6).
C-6305/2019 Pagina 3 4.3. Con e-mail del 19 febbraio 2020, la rappresentante della ricorrente fa valere che il mancato tempestivo versamento dell’anticipo sulle presumibili spese processuali è dovuto ad un errore/svista assolutamente involontaria, in nessun modo imputabile alla ricorrente. Ha in particolare indicato che “Trattandosi del mese di dicembre, dove i pagamenti sono veramente numerosi, è capitato questo disguido”. La rappresentante allega inoltre di essersi accorta del mancato pagamento solo alla fine di gennaio 2020, da una parte perché la persona che si occupa della contabilità è stata assente anche dopo la riapertura degli uffici al 7 gennaio 2020 e, dall’altra, perché si sarebbe chinata sulla pratica per preparare il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni che era in scadenza a fine gennaio 2020 (allegata copia intimazione ricorso [doc. TAF 8]). 5. 5.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 5.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6. 6.1. Le e-mail del 28 gennaio e 19 febbraio 2020, sono da intendersi quale domanda di restituzione del termine per effettuare il versamento del richie- sto anticipo sulle presumibili spese processuali. 6.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (TF), è competente a trattare una domanda di restituzione del termine quell'autorità che, in
C-6305/2019 Pagina 4 caso di suo accoglimento, dovrebbe statuire sull'atto processuale recupe- rato (cfr., fra l’altro, la sentenza del TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 con rinvii). 6.3. Sia in applicazione dell'art. 41 LPGA sia in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata allorquando il richiedente o il suo rappresentante siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'interessato lo do- mandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (sentenza del TF 9C_137/2008 del 22 gen- naio 2009). Le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedi- mento non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso, sono cumulative. La giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva. 6.4. Secondo giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna inten- dere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza mag- giore, bensì anche l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (sentenze del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2 e 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3 con rinvii). Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo; in particolare, costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe im- pedito ad un richiedente – rispettivamente ad un rappresentante – diligente di agire entro il termine. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari; non appena sia oggettivamente e soggettiva- mente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (sentenze del TF I 854/06 del 5 dicembre 2006 e K 34/03 del 2 luglio 2003). Occorre altresì rilevare che, per un principio generale, il rap- presentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (sentenza del TF 1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 consid. 2.3.2; 9C_831/2007 del 19 agosto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2.1; H 321/02 del 28 aprile 2003). 6.5. Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che dagli atti di causa emerge che la ricorrente con procura del 16 gennaio 2019 ha conferito mandato all’Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST), (...), di rap- presentarla “nella pratica: infortunio (...), malattia (...), AI, nonché ogni altra
C-6305/2019 Pagina 5 annessa” (cfr. procura allegata al doc. TAF 1). La decisione incidentale di questo Tribunale del 4 dicembre 2019 è pertanto stata validamente notifi- cata all'indirizzo della rappresentante autorizzata dall'insorgente il 9 dicem- bre 2019 (cfr. l’estratto “Tracciamento degli invii” della Posta svizzera [doc. TAF 3]). 6.6. 6.6.1. La rappresentante della ricorrente, nelle e-mail del 28 gennaio e 19 febbraio 2020, ha indicato di non avere fatto fronte al pagamento del richie- sto anticipo sulle spese processuali a causa di un disguido interno. A suo giudizio, tale disguido non è imputabile alla ricorrente, la quale non ha al- cuna colpa. 6.6.2. La nozione di “senza loro colpa” di cui agli art. 41 LPGA e 24 cpv. 1 PA comprende qualsivoglia inosservanza all’ordine giuridico, sia essa in- tenzionale o il frutto di negligenza grave o anche solo leggera (sentenza del TF 1P.380/2005 dell’8 settembre 2005 consid. 3). Occorre precisare che la nozione d’impedimento non colpevole non comprende un qualsivo- glia problema d’organizzazione tra l’istante e il suo rappresentante (sen- tenza del TF 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici dimenticanze dell’uno o dell’altro, fermo restando che il compor- tamento del rappresentante o di una persona che ha agito in qualità di au- siliario va comunque ascritto al rappresentato (sentenza del TF 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2; cfr. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 50 n. 1342 a 1344 con rinvii). Peraltro, il fatto di dimenticarsi di verificare che il pagamento sia stato ef- fettuato a tempo non costituisce un errore scusabile rispettivamente un mo- tivo di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto an- ticipo spese (cfr. sentenza del TAF C-1319/2029 del 31 ottobre 2019 con- sid. 7.6.3 con rinvio segnatamente a YVES DONZALLAZ, op. cit., art. 50 n. 1340 e 1341). 6.6.3. Nella presente fattispecie, la decisione incidentale del 4 dicembre 2019 è stata notificata alla rappresentante della ricorrente il 9 dicembre 2019. Questo Tribunale ritiene che la ricorrente – o la sua rappresentante – ha avuto sufficiente tempo a disposizione, segnatamente dal 9 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020, per provvedere al versamento del richiesto anti- cipo sulle spese processuali rispettivamente per chiedere, se del caso, en- tro la scadenza del termine, una proroga del termine medesimo. Il fatto che la rappresentante della ricorrente abbia chiuso il proprio ufficio dal 21 di-
C-6305/2019 Pagina 6 cembre 2019 e che la persona incaricata di eseguire i pagamenti sia rien- trata solo a fine gennaio 2020 non costituisce un errore scusabile, rispetti- vamente un motivo di restituzione del termine, e neppure il fatto che la rap- presentante dovesse occuparsi di due casi della ricorrente, uno in materia di LAINF e l’altro, quello in esame, in materia di AI, peraltro dinanzi a due autorità ricorsuali diverse. Infatti, dando prova della necessaria diligenza ed organizzazione della propria attività, la rappresentante della ricorrente avrebbe potuto e dovuto provvedere al tempestivo versamento dell’anticipo richiesto o, in subordine ed entro la scadenza del termine al 7 gennaio 2020, domandare una proroga del termine per il versamento di detto anti- cipo. Il fatto per un rappresentante di dimenticarsi di verificare che il paga- mento sia stato effettuato a tempo, o di confondere un caso con un altro di cui si occupa, non può essere sussunto alla nozione di impedimento non colpevole rispettivamente di errore scusabile (cfr. consid. 6.6.2 del pre- sente giudizio). Peraltro, e per costante nonché nota giurisprudenza con- cernente la LPGA o la PA, l’errore del rappresentante è imputabile al rap- presentato (cfr. consid. 6.4 della presente sentenza nonché, fra le tante, la sentenza del TF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3 con rinvii). 6.7. Ne discende che la ricorrente non ha chiaramente fatto valere un im- pedimento non colpevole ai sensi di legge da parte sua rispettivamente della sua rappresentante. 6.8. Da quanto esposto, discende che la domanda di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo sulle spese processuali va respinta in quanto manifestamente infondata. 7. 7.1. Occorre altresì osservare che per quanto attiene all'ammissibilità del ricorso, giusta l'art. 21 cpv. 3 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità. In particolare, secondo giuri- sprudenza, il momento determinante per stabilire l'osservanza o l'inosser- vanza del termine è pertanto quello in cui l'importo è stato versato in favore dell'autorità alla Posta svizzera (sia che ciò avvenga allo sportello di un ufficio postale oppure tramite trasferimento all'estero) o il momento in cui l'ordine di pagamento in favore dell'autorità è stato addebitato al conto po- stale o bancario in Svizzera del ricorrente o del suo patrocinatore (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_101/2018 del 21 giugno 2018), fermo restando che in quest’ultima ipotesi, non è sufficiente inserire l’ultimo
C-6305/2019 Pagina 7 giorno del termine quale data di valuta, ossia quale giorno nel quale il conto della parte debba essere addebitato; è infatti necessario che l’elaborazione dell’ordine e il relativo addebito avvengano effettivamente l’ultimo giorno del termine (v. la sentenza del TF 1F_34/2011 del 17 gennaio 2012). 7.2. Con decisione incidentale di questo Tribunale del 4 dicembre 2019 (doc. TAF 2) – notificata alla rappresentante della ricorrente il 9 dicembre 2019 (cfr. l’estratto “Tracciamento degli invii” della Posta svizzera [doc. TAF 3]) – il TAF ha invitato la ricorrente a versare, entro il 7 gennaio 2020, un anticipo di fr. 800.- (al netto d’eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali. Il termine assegnato alla ricorrente per versare il menzionato anticipo è, nel frat- tempo, scaduto infruttuoso. Peraltro, nelle e-mail del 28 gennaio e 19 feb- braio 2020, la rappresentante della ricorrente ha riconosciuto lei stessa che il pagamento non è stato eseguito entro il 7 gennaio 2020. 7.3. Per conseguenza, il ricorso del 28 novembre 2019 – a causa del mancato versamento da parte della ricorrente rispettivamente della sua rappresentante del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali – è inammissibile (art. 23 PA). Giova tutt'al più ancora rilevare che l'inammissibilità del ricorso in esame non costituisce un formalismo eccessivo (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_742/2013 del 6 maggio 2014; cfr. pure la sentenza del TAF C-669/2015 del 23 aprile 2015). 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF) rispettivamente il respingimento di domande di restituzione dei termini, che come nella presente fattispecie, risultano manifestamente infondate (v. in particolare l'art. 85 bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI e l'art. 23 cpv. 2 LTAF; sentenze del TAF C-1319/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 9, C-2706/2017 del 10 luglio 2017 consid. 6 e C-264/2014 del 27 gennaio 2014). 9. 9.1. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b TS-TAF [RS 173.320.2]). 9.2. Visto l'esito della procedura, non si giustifica l'attribuzione alla ricorrente di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF).
C-6305/2019 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. La domanda di restituzione del termine per il versamento del richiesto an- ticipo sulle presumibili spese processuali è respinta. 2. Il ricorso del 28 novembre 2019 è inammissibile. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-6305/2019 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: