Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6292/2010 Sentenza del 14 luglio 2011 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber e Philippe Weissenberger, cancelliera Marcella Lurà. Parti Successione fu A._______ (deceduto il ... 2010), rappresentato dal Patronato ITAL-UIL, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'8 luglio 2010).
C-6292/2010 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. A., cittadino italiano, nato il (...), vedovo (da ... [v. doc. 2]), con figli, ha lavorato in Svizzera nel 1970 (1 mese), nel 1971 (12 mesi), nel 1972 (3 mesi), nel 1973 (7 mesi) e nel 1974 (4 mesi), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 8). Dagli atti di causa risulta che rientrato in Italia, dall'11 settembre 2006 al 3 ottobre 2008 è stato alle dipendenze dell'impresa di trasporti B. in qualità di autista (lavoro qualificato di medio-pesante dal datore di lavoro [doc. 10 pag. 1]), in ragione di 25 ore alla settimana (doc. 10 e 11). Il 20 aprile 2009, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 3). Il 4 giugno 2009, ha interrotto il lavoro per motivi di salute (doc. 10). 2. 2.1. Nel rapporto del 6 aprile 2010, il dott. C._______, medico dell'UAIE, ha rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti di data intercorrente da novembre 1999 a novembre 2009 (doc. 13 a 25 [v. in particolare perizia medica particolareggiata E 213 del 21 settembre 2009]), che l'interessato era affetto segnatamente da cardiomiopatia cronica dilatativa, obesità patologica, ipertensione arteriosa e diabete mellito di tipo 2. Il medico ha quindi ritenuto un'incapacità lavorativa del 100% dell'interessato nella precedente attività di camionista a decorrere dal 3 ottobre 2008, ma, sempre da tale data, una capacità al lavoro completa (ossia del 100%) in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (lavoro senza sollevamento di pesi e con poco movimento, ad esclusione di un lavoro pesante; doc. 27 e 27.1). 2.2. Il 26 aprile 2010, l'UAIE ha determinato nel 33% il grado d'invalidità dell'assicurato in applicazione del metodo generale del confronto dei redditi (doc. 28). 3. L'8 luglio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare osservato che dalle carte processuali risulta che a causa del danno alla salute l'assicurato ha un'incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività. Tuttavia, l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera confacente allo stato di salute dell'interessato medesimo – quale ad esempio sorvegliante di
C-6292/2010 Pagina 3 parcheggio/museo, bigliettaio, impiegato in un ufficio – è da considerare esigibile al 100% e conduce ad un grado d'invalidità del 33% che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 30). 4. Il 3 settembre 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE dell'8 luglio 2010 mediante il quale ha, fra l'altro, chiesto l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità, dal momento che secondo il referto di visita oncologica del 13 agosto 2010, allegato al gravame, presenta una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa (doc. TAF 1). 5. Il 4 ottobre 2010, il ricorrente ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2 a 4). 6. 6.1. Da una nota interna dell'Ufficio AI del 21 gennaio 2011 risulta che il ricorrente è deceduto il ... 2010 (doc. 33; v. anche certificato di morte rilasciato dall'ufficiale del Comune di D._______ il ... 2010 [doc. 36]). E., fratello del de cujus, ha altresì inviato uno scritto alla Cassa svizzera di compensazione mediante il quale è fatta richiesta "di passaggio della pensione di vedovanza da A. a F." (figlio del de cujus; [doc. 36]). 6.2. Nel rapporto del 21 gennaio 2011, il dott. G., medico dell'UAIE, ha constatato che l'interessato è affetto da angiosarcoma epitelioide con sospetto di metastasi polmonari. Ha pure osservato che, a causa della patologia cardiovascolare di cui soffre l'assicurato, il tumore non può essere asportato chirurgicamente, ma che è stato previsto di sottoporre il paziente a chemioterapia. Secondo il medico, risulta giustificato riconoscere che il sarcoma di cui è affetto l'interessato impedisce al medesimo di svolgere una qualsiasi attività lucrativa a far tempo dal 7 luglio 2010 (data del ricovero presso l'Ospedale di D._______; doc. 35). 7. Nella risposta al ricorso del 31 gennaio 2011 (doc. TAF 9), l'autorità inferiore ha concluso che il de cujus ha diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2010 (conformemente alla
C-6292/2010 Pagina 4 presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 21 gennaio 2011 [doc. 35]). Ha quindi proposto l'ammissione del ricorso ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa pronunci una nuova decisione. 8. Il 17 febbraio 2011, il rappresentante della ricorrente ha segnalato di aver preso atto che "l'autorità inferiore ha comunicato al Tribunale di aderire alle domande ricorsuali". Ne conseguirebbe che il ricorso va accolto e assegnate delle congrue ripetibili (doc. TAF 11). 9. 9.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 9.2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 9.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 10. 10.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in
C-6292/2010 Pagina 5 particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 10.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 11. 11.1. Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 11.2. L'art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. Tuttavia, l'art. 29 cpv. 1 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI). 11.3. 11.3.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa pronunci una nuova decisione (proposta a cui peraltro il rappresentante della ricorrente, nello scritto del 17 febbraio 2011, ha indicato di aderire) è giustificata dalla necessità di un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento al peggioramento significativo dello stato di salute del de cujus che sarebbe intervenuto nel luglio del 2010. In particolare, l'autorità inferiore dovrà stabilire il momento in cui è sorto il diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, fermo restando che, secondo l'art. 29 cpv. 3 LAI, la rendita d'invalidità è versata dall'inizio del mese in cui è nato il diritto e il termine di attesa di tre mesi dell'art. 88a OAI non può iniziare a decorrere prima della nascita del diritto ad una rendita, ossia del periodo di carenza legale di un anno (cfr., sulla questione, sentenza del Tribunale federale 9C_344/2010 del 1° febbraio 2011 consid. 4.2 in fine e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4325/2010 del 22 marzo 2011). Peraltro, in
C-6292/2010 Pagina 6 virtù dell'art. 30 LAI, il diritto alla rendita si estingue con la morte dell'avente diritto. 11.3.2. Va pure precisato che il diritto ad una rendita d'invalidità non è strettamente personale. Esso è pertanto trasmissibile per successione (art. 560 cpv. 2 CC; cfr. DTF 136 V 7 consid. 2.1.2 e relativi riferimenti). In altri termini, il decesso del ricorrente in corso di procedura ricorsuale non rende senza oggetto il gravame da lui presentato (cfr. sentenza del Tribunale federale I 455/06 del 22 gennaio 2007 consid. 3), considerato che il diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità ricade nella massa ereditaria e che gli eredi, anche a titolo individuale, sono di principio autorizzati a proseguire una procedura in materia di AI promossa dal de cujus (8C_146/2008 del 22 aprile 2008 consid. 1; DTF 136 V 7 consid. 2.1.2 e DTF 99 V 58). Nel caso concreto, il figlio del de cujus ha prodotto il certificato di morte di suo padre e lasciato intendere di volere subentrare nei diritti del padre e pertanto di volere continuare la procedura che lo stesso aveva promosso dinanzi a questo Tribunale, di modo che la causa, conto tenuto altresì della portata della presente sentenza, può essere decisa (cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6241/2008 del 24 gennaio 2011 consid. 1.2) e la proposta dell'autorità inferiore accolta. 11.3.3. Peraltro, in caso di morte del mandante nel corso del procedimento, in mancanza di convenzione al riguardo il mandato di rappresentanza sussiste in ossequio al principio di affidamento per lo meno sino al momento in cui, conosciuti gli eredi, si sia accertato se essi intendano continuare la procedura e, se del caso, si sia designato chi è abilitato a procedere (DTF 110 V 389 e relativi riferimenti), di modo che la presente sentenza può essere notificata al rappresentante del de cujus (cfr. pure sentenza del Tribunale federale 2C_498/2009 del 28 agosto 2009 consid. 2). Incomberà altresì all'UAIE di accertare a chi debba infine essere versata l'eventuale prestazione AI a favore del de cujus che essa determinerà tenuto conto anche dei considerandi del presente giudizio, nella misura in cui permane un interesse degno di protezione. 11.4. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda, in tempi ragionevoli, al completamento dell'istruttoria nonché alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 12.
C-6292/2010 Pagina 7 12.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 300.--, versato il 4 ottobre 2010, è restituito alla ricorrente. 12.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
C-6292/2010 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata dell'8 luglio 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, corrisposto il 4 ottobre 2010, va restituito alla ricorrente. 3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali – figlio del de cujus (per conoscenza; Raccomandata con avviso di ricevimento) Il presidente del collegio:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà
C-6292/2010 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: