B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-619/2016
S e n t e n z a d e l l ’ 1 1 m a g g i o 2 0 1 6 Composizione
Giudice Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Giovanna Petrioli, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, sospensione cautelare del diritto alla rendita (decisione del 15 ottobre 2015)
C-619/2016 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 15 ottobre 2015 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sospeso in via cautelare ai sensi dell’art. 56 PA la rendita intera erogata a A._______ con effetto dal 1° novembre 2015 (doc. TAF 1, allegato doc. B pag. 2). 2. Il 1° febbraio 2016 l'interessato, per il tramite dell'avv. Giovanna Petrioli, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione, chiedendone l'accoglimento con conseguente annullamento della decisione impugnata. In via principale ha postulato il ripristino della rendita sospesa ed il versamento delle rendite arretrate a far tempo dal 1° novembre 2015 mentre, in via subordinata, la riduzione della rendita al 50% con versamento degli arretrati a far tempo dal 1° novembre 2015. Egli ha inoltre formulato istanza tendente all'ammissione all'assisten- za giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. TAF 1). 3. Su richiesta del Tribunale adito con scritto del 5 febbraio 2016 l'autorità inferiore ha segnalato che la decisione del 15 ottobre 2015 è stata trasmessa tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento. Non ritirata, la medesima è stata ritornata ai loro uffici in data 28 (recte: 27 [cfr. tracciamento degli invii track and trace, doc. TAF 4]) novembre 2015 ed è in seguito stata ritrasmessa tramite posta A il 3 dicembre 2015 (doc. TAF 2 e allegati). 4. Con scritto del 17 febbraio 2016 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (UAI) ha fatto pervenire a questo Tribunale il proprio incarto numerato e corredato dell'indice degli atti (doc. TAF 3). 5. Su espressa richiesta della giudice dell'istruzione del 3 marzo 2016 il ricor- rente ha preso posizione sulla documentazione relativa alla notifica della decisione del 15 ottobre 2015, contestando che sia avvenuta corretta- mente (doc. TAF 5). 6. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
C-619/2016 Pagina 3 contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 7. Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 7.1. Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) 0n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’in- terno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 7.2. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor- rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
C-619/2016 Pagina 4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversa- mente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle me- desime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. 7.3. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 8. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 9. 9.1. Giusta l'art. 60 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF). Si tratta di un termine di perenzione, improrogabile (art. 22 cpv. 1 PA; AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 50 pag. 684 N 5). 9.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF). 9.3. Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv. 2 bis LPGA; anche art. 20 cpv. 2 bis PA). La giurisprudenza del Tribunale federale afferente la finzione della notifica si applica se il destinatario deve prevedere, con una certa verosimiglianza, la notifica di un atto ufficiale. Ciò è il caso se vi è una procedura pendente,
C-619/2016 Pagina 5 che impone alle parti di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, ossia, tra l'altro, di provvedere affinché le decisioni relative alla procedura possano essere loro notificate. Questo dovere, che si configura come un obbligo procedurale, sorge con l'avvio del procedimento e sussiste sino al termine dello stesso (sentenza del TF 6B_41/2014 del 16 febbraio 2015 consid. 3.2; DTF 139 IV 228 consid. 1.1; 138 III 225; 130 III 396 consid. 1.2.3). 9.4. Giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (anche art. 22a cpv. 1 lett. c PA). 9.5. Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 10. 10.1. Nel caso concreto la decisione impugnata del 15 ottobre 2015 è stata inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno il 20 ottobre 2015 (cfr. avviso di ricevimento allegato al doc. TAF 2). La stessa è stata ritornata all'UAIE dalle Poste italiane il 27 novembre 2015, in quanto non richiesta entro il periodo di giacenza prescritto (cfr. busta allegata al doc. TAF 2 e tracciamento degli invii track and trace [doc. TAF 4] in cui è stato indicato che lo scritto sarebbe stato respinto), malgrado l'interessato sia stato avvisato dall'ufficio postale di C._______ in data 23 ottobre 2015 (cfr. copia della busta allegata al doc. TAF 2). 10.2. Siccome l'assicurato poteva aspettarsi l'invio della decisione impugnata, perché in data 22 settembre 2015 l'amministrazione gli aveva spedito – con plico raccomandato – un avviso di sospensione provvisionale della rendita (doc. 119 dell'incarto dell'UAIE), comunicazione a cui egli stesso fa riferimento nel suo scritto del 6 ottobre 2015 indirizzato all'UAIE (doc. 123 dell'incarto dell'UAIE), per fictio iuris la decisione del 15 ottobre 2015 vale come notificata il 30 ottobre 2015, ossia scaduti i sette giorni del termine di giacenza (DTF 138 III 225 consid. 3.1). Il termine per ricorrere è pertanto scaduto il 30 novembre 2015.
C-619/2016 Pagina 6 11. 11.1. Dopo la scadenza del termine di ricorso l'amministrazione ha tuttavia nuovamente trasmesso la decisione all'assicurato, munita dei rimedi di di- ritto, per posta A il 3 dicembre 2015 (cfr. allegato al doc. TAF 2). Quest'ul- timo sostiene di averla ricevuta il 20 dicembre 2015 (cfr. doc. TAF 1 pagg. 1 e 2). In simili condizioni dev'essere esaminato quali effetti giuridici esplica il secondo invio, intervenuto senza riserva alcuna, ritenuto che il ricorso, inoltrato il 1° febbraio 2016, sarebbe in tale ipotesi, tempestivo. 11.2. 11.2.1. Al riguardo va rilevato che il Tribunale federale in DTF 115 Ia 12 consid. 5c ha statuito che il termine di ricorso si prolunga in virtù del princi- pio della buona fede se la seconda notifica è intervenuta senza riserve (e meglio senza nessuna indicazione secondo cui l'invio avverrebbe solo a titolo informativo) prima della scadenza del termine di ricorso. In una sen- tenza successiva, in seguito ripetutamente confermata, l'Alta Corte ha per contro stabilito che, qualora la nuova comunicazione avviene dopo la sca- denza del termine di ricorso, il termine non si prolunga, perché scaduti i termini per ricorrere contro una decisione correttamente notificata, una se- conda intimazione della decisione munita dell'indicazione dei rimedi di di- ritto non restituisce il termine di ricorso nemmeno dal profilo della buona fede e la decisione già cresciuta in giudicato non è più impugnabile (sen- tenza del TF 8C_374/2014 del 13 agosto 2014; sentenza del TF U 55/00 del 25 ottobre 2001 consid. 1; DTF 118 V 190; 117 II 508). 11.2.2. Ne consegue che in concreto il termine di ricorso non si prolunga ritenuto che al momento del secondo invio (3 dicembre 2015) era già sca- duto (30 novembre 2015). 12. 12.1. Chiamato ad esprimersi sulla tempestività del ricorso (doc. TAF 5 e 6), l'insorgente ha tuttavia addotto che l'invio raccomandato non gli sarebbe stato notificato dall'Ufficio postale italiano conformemente alle disposizioni della legislazione italiana (in particolare l'art. 7 L. 892/1982 – recte: 890 – modificato dalla L. 31/2008). Secondo tale normativa, in caso di assenza della persona e quindi di impossibilità di eseguire l’ordine, l'addetto alla consegna dovrebbe avvisare l'interessato tramite raccomandata informa- tiva con ricevuta di ritorno. Le disposizioni perseguono in particolare lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza dell'atto (cfr. in particolare avv.
C-619/2016 Pagina 7 Massimo Zazza, Il procedimento di notificazione degli atti processuali a mezzo posta alla luce delle ultime modifiche normative, http://www.mauro- vaglio.it/LinkClick.aspx?fileticket=6ZazqkfQylI=). In simili circostanze, secondo il ricorrente, il ricorso non può essere consi- derato tardivo. 12.2. La questione se, in concreto, l'invio raccomandato in questione è stato correttamente notificato al ricorrente alla luce delle disposizioni di di- ritto italiano suesposte, non dev'essere risolta in questa sede, in quanto irrilevante. Come indicato infatti al considerando 7, in particolare 7.3, al caso in esame si applicano le disposizioni procedurali (ed evidentemente la giurisprudenza relativa ad esse) di diritto svizzero. In simili condizioni lo scritto raccomandato è stato notificato dall'Ufficio postale italiano, come in- dicato ai considerandi precedenti (9.3 e 10), conformemente alle disposi- zioni di diritto svizzero. L'applicazione del diritto italiano nel caso concreto sarebbe del resto inso- stenibile anche da un punto di vista principio costituzionale dell'ugua- glianza di trattamento, in quanto senza alcun valido motivo il ricorrente ver- rebbe trattato diversamente, segnatamente in modo più favorevole, ri- spetto alla totalità dei ricorrenti. In simili condizioni eventuali rimostranze circa l'erronea notifica dell'atto in questione vanno rivolte all'Ufficio postale italiano interessato. 13. In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto da un lato che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso contro la decisione del 15 ottobre 2015, correttamente notificata secondo le disposizioni procedurali e la giurisprudenza di diritto svizzero, è scaduto il 30 novembre 2015 e dall'altro che la seconda notifica della decisione avvenuta in data 3 dicembre 2015 non è atta a prolungarlo, in quanto intervenuta posteriormente alla sua scadenza, la decisione impugnata è cresciuta in giudicato. Di conseguenza il gravame inoltrato il 1° febbraio 2016 è tardivo e pertanto inammissibile (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. c bis e 2 cpv. 4 PA). 14. Se il termine di ricorso non è rispettato, la decisione diventa esecutiva (art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA e art. 39 lett. a PA per rimando dell'art. 37 LTAF) e il giudice non può quindi entrare nel merito di un ricorso.
C-619/2016 Pagina 8 15. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 16. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 17. 17.1. Visto quanto sopra l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è priva di oggetto. 17.2. Il ricorrente ha pure presentato domanda tendente alla concessione del gratuito patrocinio. 17.2.1. Secondo dottrina e giurisprudenza, i presupposti per la conces- sione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sono di massima adempiuti se l'istante si trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sem- brano dovere avere esito sfavorevole e l'assistenza di un avvocato è ne- cessaria o perlomeno indicata (sentenza del TF 9C_147/2011 del 20 giu- gno 2011; DTF 127 I 202 consid. 3b; 125 V 371 consid. 5b con rinvii; 119 Ia 11). Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (sentenze del TF 9C_112/2014 del 19 marzo 2014 e 9C_147/2011; DTF 128 I 225 consid. 2.5.1). Lo stato di bisogno deve essere valutato in base alle risorse finan- ziarie (reddito e sostanza mobiliare e immobiliare) dell'istante (DTF 124 I 1 consid. 2a) e, dandosi il caso, delle persone che hanno verso di lui degli obblighi di mantenimento (per esempio il coniuge; DTF 120 Ia 179; 115 Ia 193 consid. 3). Il limite per ammettere lo stato di bisogno si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo (va specifi- cato che dapprima, l'importo del minimo vitale svizzero, deve essere adat- tato al paese d'origine del ricorrente). Così, all'importo base LEF viene per- tanto applicato di regola un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 134/06 del 7 maggio 2007 consid. 5.3 con rinvii). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno stato di indigenza né può essere tenuta a procu- rarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti
C-619/2016 Pagina 9 (cfr. sentenze del Tribunale delle assicurazioni I 134/06; U 356/02 del 7 luglio 2003). Per ammettere il bisogno ai fini processuali è sufficiente che l'istante non disponga di mezzi superiori a quelli necessari per fare fronte al mantenimento normale della famiglia. Nell'ambito di questo esame non è da considerarsi unicamente la situazione di reddito, ma globalmente l'in- tera situazione finanziaria e patrimoniale (cfr. sentenza del Tribunale fede- rale delle assicurazioni B 45/05 del 13 aprile 2006 consid. 7.2.1 e 7.2.2). Va peraltro ricordato che prima di chiedere l'assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell'esigibile, deve di principio at- tingere alla propria sostanza (DTF 119 Ia 11 consid. 5 [v. pure DTF 119 Ia 11 sull'esigibilità, per il richiedente, di gravare un immobile e di assumersi un {ulteriore} debito ipotecario] e sentenza del TF 9C_112/2014). Lo Stato non può tuttavia esigere dal ricorrente che utilizzi le sue economie se queste costituiscono la sua "riserva di soccorso" ("Notgroschen"), la quale si apprezza in funzione dei suoi bisogni futuri secondo le circostanze del caso concreto, quali lo stato di salute e l'età, il cui ammontare si situa, per una persona sola, tra i fr. 20'000.- e i fr. 40'000.- (cfr. sentenze del TF 9C_147/2011; 1P.450/2004 del 28 settembre 2004 consid. 2.2; 4P.158/2002 del 16 agosto 2002 consid. 2.3; cfr. in generale sul tema: MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2013, 2a ed., pagg. 278-281). 17.2.2. In concreto l’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio va respinta in quanto il ricorso presentato avverso la decisione di sospensione cautelare della rendita d’invalidità va ritenuto, al momento della presentazione della domanda, privo di esito favorevole. Non è pertanto necessario verificare se l’interessato è indigente, trattandosi di presupposti cumulativi. In proposito va rilevato che nell’istante dell’inoltro della domanda (cfr. DTF 133 III 616 consid. 5 e MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, 2a ed., pag. 282), le possibilità di successo del ricorso, che postula l’annullamento del provvedimento cautelare di sospensione della rendita ed il ripristino della rendita intera rispettivamente in via subordinata il riconoscimento di una mezza rendita, apparivano considerevolmente più esigue rispetto al rischio di perdere la causa. In effetti di primo acchito il ricorso appariva infondato, apparendo adempiuti in concreto i presupposti – in particolare l’interesse pubblico inteso ad evitare il versamento di prestazioni non dovute, il cui recupero avrebbe potuto rivelarsi difficoltoso (cfr. sul tema KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed.,
C-619/2016 Pagina 10 pagg. 196-200) – per procedere ad una sospensione cautelare della rendita d’invalidità erogata in seguito ad un infortunio. L’D._______ aveva infatti soppresso la rendita, in seguito a verifiche da lei poste in atto, mentre l’assicurato aveva ammesso, a mente dell’amministrazione, a inizio 2015 che era subentrato un miglioramento del suo stato di salute. Neppure il ripristino, in ogni caso solo a titolo provvisorio, in attesa di ulteriori verifiche, della rendita da parte dell’D._______ nell’ottobre 2015, modifica l’esito della vertenza, essendo intervenuto dopo la presentazione dell’istanza e pertanto non potendo essere considerato nella valutazione della probabilità di esito favorevole del ricorso (doc. C allegato al doc. TAF 1).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è priva di oggetto. 4. La domanda tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La giudice unica: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-619/2016 Pagina 11 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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