B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-616/2016
S e n t e n z a d e l 1 9 d i c e m b r e 2 0 1 7 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Franziska Schneider, Michael Peterli, cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, nuova domanda di rendita, grado di invalidità (decisione del 16 dicembre 2015).
C-616/2016 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il..., celibe, senza figli, titolare di un per- messo per confinanti, ha lavorato in Svizzera dal 1985 in qualità di mano- vale edile e di aiuto piastrellista, dal giugno 2003 in quest’ultima occupa- zione (doc. 4, allegati al doc. 8 e doc. 13 dell’incarto l’Ufficio dell’assicura- zione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE]). B. B.a Il 20 gennaio 2006 l’assicurato ha formulato all’attenzione dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino (Ufficio AI) una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invali- dità (doc. UAIE 4). B.b Con rapporto del 10 gennaio 2007, commissionato dall’Ufficio AI, il dott. B., medico del Servizio Medico Regionale (SMR), generali- sta, ha riconosciuto all’interessato una completa incapacità lavorativa nell’attività di aiuto piastrellista dal dicembre 2006, mentre una capacità lavorativa del 90% (diminuzione del rendimento del 10%) per attività sosti- tutive idonee, rispettose di determinate limitazioni funzionali dalla stessa data (doc. UAIE 27). B.c Mediante decisione dell’11 ottobre 2007 (doc. UAIE 53), preceduta da un progetto di decisione dell’Ufficio AI del 19 giugno 2007 (doc. UAIE 39), l’UAIE ha riconosciuto a A._______ un’incapacità al guadagno del 100% ed accordato una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2005 al 31 marzo 2007. C. Chiamato a pronunciarsi in merito ad una seconda domanda di rendita del 16 aprile 2012 (doc. UAIE 73), con decisione del 1° ottobre 2013 (doc. UAIE 136) l’UAIE ha ritenuto che lo stato di salute dell’assicurato così come le conseguenze sulla capacità lavorativa erano rimaste invariate ri- spetto al 2007, fissando altresì un grado di invalidità del 23% che esclu- deva il riconoscimento del diritto ad una rendita di invalidità. D. Con sentenza del 2 luglio 2014 (incarto C-6329/2013) il Tribunale ammini- strativo federale ha parzialmente accolto il ricorso interposto dall’assicurato l’11 novembre 2013 contro la suddetta decisione e rinviato gli atti all’auto- rità di prime cure per completamento dell’istruttoria.
C-616/2016 Pagina 3 E. E.a L’Ufficio AI ha pertanto ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisci- plinare da parte del Servizio Accertamento Medico (SAM). Il referto del 21 ottobre 2015 (doc. UAIE 172-1 a 172-36) comprende una perizia reu- matologica del 25 agosto 2015 del dott. C., specialista in reuma- tologia e riabilitazione, una neurologica ad opera del dott. D., spe- cialista in neurologia, del 31 agosto seguente ed una psichiatrica del 15 ot- tobre 2015 della dott.ssa E., specialista in psichiatria e psicotera- pia (allegati al doc. UAIE 172). E.b Nel rapporto finale del 23 ottobre 2015 il dott. F., medico SMR, specialista in medicina interna, ha ripreso le conclusioni del SAM, ricono- scendo all’assicurato un’incapacità al lavoro del 100% dal dicembre 2004 nell’attività abituale di aiuto piastrellista, mentre in un’attività sostitutiva adeguata un’incapacità lavorativa del 10% dal dicembre 2006, del 50% dall’aprile 2009 e del 60% dall’aprile 2010, intese come riduzione del ren- dimento del 50% per motivi psichiatrici (doc. UAIE 173). E.c Con decisione del 16 dicembre 2015 (doc. UAIE 187), preceduta da un progetto di decisione dell’Ufficio AI del 29 ottobre (doc. UAIE 176), alla luce delle conclusioni del proprio servizio medico l’UAIE ha riconosciuto all’as- sicurato un quarto di rendita dal 1° ottobre 2009 (media retrospettiva), una mezza rendita dal 1° gennaio 2010 e tre quarti di rendita dal 1° luglio 2010. Essa ha infine indicato che, essendo la domanda stata presentata tardiva- mente, il versamento sarebbe intervenuto dal 1° novembre 2012, vale a dire sei mesi dopo l’inoltro della richiesta. F. Il 1° febbraio 2016, per il tramite dell’avv. G., A. ha inter- posto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l’an- nullamento della decisione impugnata e postulando, in via principale, il ri- conoscimento di una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2012 e, in via subordinata, il rinvio della causa all’autorità di prime cure per comple- tamento dell’istruttoria e nuova decisione. Delle motivazioni si dirà, se ne- cessario, nei considerandi di diritto. L’insorgente ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio (doc. TAF 1 e allegati), che è stata accolta con deci- sione incidentale dell’8 aprile 2016 (doc. TAF 6).
C-616/2016 Pagina 4 G. Con risposta del 4 aprile 2016 (doc. TAF 5) l'UAIE ha proposto la reiezione del gravame, rinviando alle conclusioni della presa di posizione dell’Ufficio AI del 21 marzo precedente e dell’annotazione di H._______, consulente in integrazione professionale, del 23 febbraio 2016 (allegati al doc. TAF 5), secondo cui sono date attività semplici e ripetitive confacenti al danno alla salute, segnatamente che non richiedono una preparazione professionale specifica. H. Tramite replica del 25 maggio 2016 (doc. TAF 12) l’insorgente si è ricon- fermato nelle argomentazioni esposte nel ricorso, contestando altresì nel dettaglio l’adeguatezza delle attività sostitutive proposte dalla consulente. I. Con duplica del 27 giugno 2016 l'UAIE, richiamato il parere dell’Ufficio AI del 20 giugno precedente, ha proposto l’ammissione parziale del ricorso, limitatamente al riconoscimento all’assicurato di tre quarti di rendita dal 1° ottobre 2012 e non dal 1° novembre 2012 (doc. TAF 14 e allegato). J. Con osservazioni complementari dell’11 agosto 2016 l’assicurato si è ri- confermato nelle proprie argomentazioni (doc. TAF 16).
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, i ricorsi con- tro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
C-616/2016 Pagina 5 (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), che ha altresì ottenuto l’esonero dal pagamento delle spese processuali, il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 2.1.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.1.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Deci- sione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti ap- plicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.1.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in parti- colare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’in- terno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e
C-616/2016 Pagina 6 gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel re- golamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.1.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di- versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla le- gislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della pro- cedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 2.1.5 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modifi- cato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gen- naio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 2.2 2.2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con- sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). 2.2.2 La domanda di rendita essendo stata presentata il 16 aprile 2012 (doc. UAIE 73) e il diritto alla rendita nascendo al più presto il 1° ottobre 2012 (art. 29 LAI), al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 6 a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e le eventuali modifiche successive intervenute fino alla data della decisione impugnata. 3. Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata pronunciata, e meglio il 16°dicem- bre 2015. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando
C-616/2016 Pagina 7 essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della si- tuazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all’oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull’apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sen- tenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V consid. 3a in fine). 4. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 5. Oggetto del contendere è il diritto di A._______ di percepire una rendita intera d’invalidità, così come l’importo della stessa. Alla luce delle conclu- sioni tratte nella perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM su richiesta dell’Ufficio AI in seguito al rinvio ordinato dal TAF non è per contro (più) contestato che dopo l’11 ottobre 2007 lo stato di salute del ricorrente e le conseguenze dello stesso sulla capacità lavorativa siano peggiorate in mi- sura rilevante. Nella misura in cui infine il ricorrente si avvale di un’eventuale responsabi- lità dello Stato secondo l’art. 78 LPGA il ricorso è irricevibile, ritenuto che su questo tema l’amministrazione non si è pronunciata nella decisione im- pugnata. 5.1 L’insorgente contesta l’esistenza, in un mercato del lavoro equilibrato, di attività lavorative rispettose dei disturbi e limiti funzionali, sia di natura psichiatrica che somatica (neurologici e reumatologici), attestati dai medici del SAM e quindi l’esigibilità di svolgere un’attività lavorativa adeguata. Egli critica poi il calcolo del grado di invalidità effettuato dall’autorità di prime
C-616/2016 Pagina 8 cure e i fattori di riduzione del reddito da essa ritenuti. L’interessato chiede infine di computare i contributi non versati dal 2005 al 2015, ritenendo l’amministrazione responsabile per non avere trattato il caso con la dovuta celerità e prevalendosi di una disparità di trattamento creata dalla LAVS che non permette l’accumulo di contributi agli assicurati residenti all’estero (doc. TAF 1 e allegati). 5.2 L’amministrazione per contro ritiene in particolare, segnatamente sulla base dell’annotazione del 23 febbraio 2016 della consulente in integra- zione professionale H._______ e della presa di posizione dell’Ufficio AI del 21 marzo seguente (allegati al doc. TAF 5), che nei settori della produzione e dei servizi esiste un ampio ventaglio di attività leggere, semplici e ripeti- tive adatte al danno alla salute presentato dall’assicurato e che quindi la capacità lavorativa residua medico teorica riconosciuta dal SAM può es- sere realizzata in un mercato del lavoro equilibrato. 6. 6.1 In base all'art 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al gua- dagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer- mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2 L’art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l’assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigi- bili; b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di que- sto anno è invalido almeno al 40%. 6.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
C-616/2016 Pagina 9 o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del la- voro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assi- curato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclu- sivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'inca- pacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 7. 7.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au- mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac- cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 7.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa- cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). 7.3 Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di nuova do- manda di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima do- manda, la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insuffi- ciente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI [RS 831.201]).
C-616/2016 Pagina 10 Se l'amministrazione entra nel merito della domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del grado di invalidità si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). Secondo il principio dell'onere probatorio, la situazione giuridica prece- dente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è di- mostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (v. sentenza del Tribunale federale 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 consid. 3; SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, 9C_418/2010, consid. 3.1; 9C_32/2012 consid. 2). 8. 8.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuri- dico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci- tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e- ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con- frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diven- tato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi). 8.2 In assenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu- risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ra- gionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 8.3 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og- getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
C-616/2016 Pagina 11 medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De- terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem- pio, quale perizia o rapporto (sentenza del TF 8C_153/2007 del 7 maggio 2008; DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Ak- tuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sentenza pub- blicata in VSI 2001 pag. 106 segg. la Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 vOG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. 8.4 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3). 9. Nel caso di specie occorre determinare se la capacità medico teorica resi- dua del 40% stabilita dal SAM può essere messa a frutto in un mercato del lavoro equilibrato. 10. In via preliminare questo Tribunale rileva che nell’ottobre 2007, momento in cui è stata riconosciuta una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2005 al 31 marzo 2007 (doc. UAIE 53), il dott. B._______ (doc. UAIE 27) aveva posto le diagnosi di sindrome d’insufficienza segmentaria L5/S1 con ripercussioni miste radicolari e pseudoradicolari a sinistra, degenerazione dei dischi intersomatici L4/5 e L5/S1 e stato dopo discectomia microchirur- gica L5/S1 sinistra (febbraio 2005).
C-616/2016 Pagina 12 11. 11.1 In occasione della procedura relativa alla seconda domanda di rendita formulata dal ricorrente il 16 aprile 2012 (doc. UAIE 73), conclusasi con la sentenza del 2 luglio 2014 (incarto C-6329/2013), con riferimento allo stato di salute del ricorrente il Tribunale adito aveva rinviato gli atti all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria tramite un esame sullo stato di salute reumatologico ed uno sullo stato di salute psichiatrico, il medico SMR avendo segnalato, nell’annotazione dell’11 marzo 2014, che erano stati prodotti dei nuovi documenti internistico-reumatologici e psichiatrici e che nella documentazione figuravano delle incongruenze in merito all’ina- bilità lavorativa dell’interessato. Con perizia pluridisciplinare del SAM del 21 ottobre 2015 (doc. UAIE 172- 1 a 172-36), redatta all’attenzione dell’Ufficio AI, il dott. I., specia- lista in medicina generale, e la dott.ssa L., specialista in medicina interna, hanno posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. UAIE 172-23) di: sindrome lombovertebrale ed in parte probabil- mente radicolare su: componente spondilogena sin., probabile sofferenza minore delle radici L5 e S1 a sin., esiti d’intervento in microdiscectomia ed interlaminectomia L5-S1 a sin. per ernia discale, febbraio 2005, stenosi fo- raminale a sin. con contatto con la radice L5 e protrusione erniaria laterale ds., importante osteocondrosi L5-S1 con spondilosi anteriore; modifica- zione duratura del funzionamento della personalità, successiva ad un’ini- ziale problematica di salute fisica (ICD-10 F 62.8) e disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente, moderato-grave, con caratteristiche melan- coliche (ICD-10 F 33.2), Le diagnosi non sono state contestate dal ricorrente.
Complessivamente A._______ è stato considerato totalmente inabile al la- voro dal dicembre 2004 nell’attività abituale (manovale edile, aiuto piastrel- lista), mentre abile nella misura del 40%, da intendere sia come riduzione del tempo di lavoro per consentire pause più lunghe/ripetute e sia come diminuzione del rendimento, dall’aprile 2010 in un’attività compatibile con i suoi limiti funzionali (doc. UAIE 172-30 a 172-33). Gli esperti hanno altresì precisato che le limitazioni d’ordine psichiatrico (50% per riduzione del ren- dimento lavorativo) e le limitazioni d’ordine somatico (riduzione del tempo di lavoro) andavano parzialmente cumulate in quanto durante le ore lavo- rative il rendimento dell’assicurato non risulterà pieno bensì ridotto (pag. 33).
C-616/2016 Pagina 13 Pure la capacità lavorativa medico teorica del 40% non è stata contestata dall’insorgente. 11.2 Con rapporto finale del 23 ottobre 2015 il dott. F._______ ha ripreso le conclusioni della perizia pluridisciplinare (doc. UAIE 173). 12. 12.1 A._______ ha contestato in primo luogo l’esistenza, in un mercato del lavoro equilibrato, di attività lavorative rispettose dei disturbi e limiti funzio- nali, sia di natura psichiatrica che somatica (neurologici e reumatologici), con conseguente impossibilità di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua nell’esercizio di un’occupazione a tempo parziale (doc. TAF 1 pag. 5). Giova rilevare come l’insorgente non abbia motivato espressa- mente le sue argomentazioni, limitandosi a rinviare alle indicazioni fornite dagli esperti del SAM nella perizia pluridisciplinare in merito alle caratteri- stiche medico-teoriche che avrebbe dovuto avere un’attività adeguata. 12.2 Al riguardo va evidenziato che nella perizia del 15 ottobre 2015, re- datta all’attenzione del SAM (allegato al doc. UAIE 172), in relazione alle conseguenze dello stato di salute psichiatrico, la dott.ssa E._______ ha descritto un comportamento asociale dell’insorgente, precisando che “ vi è un pesante ritiro sociale in quanto vi è una riduzione dei contatti sociali, praticamente non ha quasi più contatto con amici o conoscenti e oltretutto non vi è neppure il desiderio di stabilire relazioni sociali o contatti con altre persone. Anzi, la relazione con gli altri è fonte di disagi, sofferenze e di reattività. Difatti, c’è da aggiungere una quota di aggressività in quanto vi è un comportamento ostile ed anche aggressivo. Da segnalare la presenza di pensieri suicidari ” (pag. 7). L’esperta ha altresì indicato che l’interessato riferiva una condizione di pessimismo, mancanza di prospettive per il futuro e di rabbia, caratterizzata da scatti anche per eventi minimi (ad esempio aggressione con un coltello ai vicini chiassosi), con conseguente grande angoscia e paura di perdere il controllo (pag. 11). Essa sottolinea poi che pure il test di Rorschach e l’MMPI a cui l’assicurato si era sottoposto presso il dott. M._______, specialista in psicologia (rapporto del 15 settembre 2015 all’attenzione del SAM, allegato al doc. UAIE 172), evidenziavano “ (...) segni di una profonda depressione con rallentamento psicomotorio, povertà ideativa, polarizzazioni pessimistiche, forti emozioni. L’ansia libera raggiunge livelli estremamente elevati, difficili da controllare e vengono ad impedire scambi interpersonali piacevoli. Momenti di panico pregiudicano la vita relazionale, già povera, (...) con tendenza alla suscettibilità, all’in- sofferenza, con momenti d’isolamento e di chiusura accentuati “ (pag. 12).
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La perita, allineandosi alle conclusioni contenute nel rapporto del 27 marzo 2013 del dott. N., specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale aveva ritenuto che la patologia psichiatrica era stata “ insufficientemente trattata sul piano medico-specialistico” (allegato al doc. UAIE 126 pag. 3) ha infine evidenziato che “ le misure terapeutiche intraprese ad oggi e tutt’ora in corso sono a mio giudizio assolutamente insufficienti: dal punto di vista farmacologico, in quanto dovrebbe essere maggiormente monito- rata l’efficacia o meno della terapia prescritta, per trovare i farmaci mag- giormente efficaci (...). Inoltre (...) dovrebbe essere adottato un sostegno psicologico, anche di gruppo per aiutare l’assicurato ad uscire dal suo iso- lamento (...) “. Essa ha altresì sottolineato che “allo stato attuale non ri- tengo possibili provvedimenti d’integrazione o di riformazione professio- nale “, precisando che “ (...) il miglioramento psichico se adottate le misure sopra indicate possa essere atteso dopo alcuni mesi (4-6) “ (allegato al doc. UAIE 172 pagg. 15-16). La dott.ssa E. ha quindi riconosciuto al ricorrente una capacità la- vorativa del 50% (intesa come riduzione del rendimento sull’arco di un’in- tera giornata lavorativa) dal 2009 da svolgere in un ambiente di lavoro ca- ratterizzato dall’accettazione della reattività, dell’apatia e del rallentamento dell’assicurato in un contesto in cui la vicinanza con altri lavoratori è limitata al minimo (pagg. 15-16). In tale contesto l’esperta, rispondendo alla domanda sulla decorrenza (mese e anno) della capacità lavorativa da lei indicata in attività adeguate, nonché sull’efficacia e la tempistica dei miglioramenti funzionali attesi con una terapia adeguata ha indicato che “ la capacità lavorativa indicata può essere considerata valida a partire da almeno due mesi dopo la presa a carico psichiatrica e psicologica più efficace dell’attuale “ (pag. 16 par. 16) precisando poi che il miglioramento psichico se adottate le misure sopra indicate possa essere atteso dopo alcuni mesi (4-6) (pag. 16 par. 17). 12.3 Alla luce delle conclusioni tratte dalla perita risulta in particolare che la capacità lavorativa al 50% (in ambito psichiatrico; al 40% complessiva- mente) intesa come riduzione del rendimento in attività adeguate sarebbe divenuta effettiva trascorso un periodo di due-sei mesi a far tempo da una presa a carico psichiatrica e psicologica più effettiva di quella in atto con- formemente a quanto indicato dall’esperta. Malgrado nella perizia del SAM, così come nel rapporto finale SMR (doc. UAIE 173) non si faccia cenno a tale condizione (si confronti pag. 35
C-616/2016 Pagina 15 in cui si indica unicamente una possibilità di miglioramento nell’arco di sei mesi dall’applicazione di una terapia attuale), non vi è motivo alcuno per non tenerne conto. In effetti le conclusioni della dott.ssa E., esperta in materia, che ha visitato personalmente l’interessato, hanno la precedenza. 12.4 In concreto dagli atti di causa si evince che la presa a carico psicolo- gica e farmacologica proposta dalla dott.ssa E. e condizione sine qua non affinché la capacità lavorativa residua medico teorica del 40% possa essere considerata effettiva, non è stata né eseguita né pretesa dall’UAIE. Allo stato attuale dell’istruttoria non vi sono pertanto le condizioni per am- mettere l’esistenza della capacità lavorativa residua stabilita nella perizia del SAM e ripresa dall’UAIE per calcolare il grado di invalidità, che come indicato dall’esperta potrebbe realizzarsi al più presto due mesi dopo una presa a carico farmacologica, psichiatrica e psicologica più adeguata. In simili circostanze il ricorso va quindi accolto per motivi diversi da quelli indicati dall’assicurato e meglio indipendentemente dalla possibilità dell’in- sorgente di realizzare concretamente la sua capacità lavorativa residua su un mercato del lavoro equilibrato. Tale questione andrà rivalutata dopo aver posto in atto la nuova cura e averne verificato gli effetti prospettati dalla dott.ssa E.. 13. 13.1 La decisione impugnata, fondandosi su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, viene pertanto parzialmente riformata nel senso che A. ha diritto al versamento di una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2012. In effetti l’eventuale capacità lavorativa residua può diventare effettiva solo dopo l’esecuzione dei provvedimenti indicati dalla dott.ssa E._______. 13.2 L’incarto è rinviato all’UAIE affinché calcoli l’importo della rendita. Al riguardo va rilevato che in tale contesto è impossibile chinarsi sulla censura di un’eventuale responsabilità dello Stato in relazione ai contributi mancanti dal 2005 al 2015, ritenuto che su questo punto l’amministrazione non si è espressa con decisione impugnata vincolante.
C-616/2016 Pagina 16 14. 14.1 Se il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, può so- stituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-6221/2011 dell'8 febbraio 2013 consid. 8.1). In particolare, si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e co- munque sufficienti ai fini dell’applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 14.2 Gli atti di causa vanno altresì rinviati all'UAIE affinché proceda al ne- cessario completamento dell'istruttoria. Occorre in particolare che l'autorità di prime cure proceda nel senso indi- cato dalla perita, vale a dire che ordini all’assicurato di sottoporsi ad una verifica/modifica della presa a carico psichiatrica/psicologica e medica- mentosa a cui farà seguito una valutazione specialistica, nella migliore delle ipotesi da parte della dott.ssa E._______, alfine di verificare le con- seguenze della nuova cura sulla capacità lavorativa residua.
Se del caso l’UAIE procederà poi ad un confronto dei redditi sulla base delle possibili attività sostitutive adeguate, che dovranno tener conto non soltanto delle limitazioni fisiche ma anche e di quelle di natura psichiatrica e si pronuncerà nuovamente sul grado di invalidità di A._______. 15. 15.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). 15.2 La decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria diventa quindi priva d’oggetto. 15.3 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 con- sid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse- gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo
C-616/2016 Pagina 17 delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple- mento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 2'800 franchi, tenuto conto che il ricorrente è vincente e del lavoro effettivo ed utile svolto dal suo patrocinatore. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-616/2016 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto. 2. La decisione impugnata del 16 dicembre 2015 è parzialmente riformata nel senso che A._______ ha diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2012. 3. L’incarto è rinviato all’UAIE affinché calcoli l’importo della rendita. 4. Gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda al completamento dell’istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi 12- 14. 5. Non si prelevano spese processuali. 6. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili. 7. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif....; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni degli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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