B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-6048/2014
Sentenza del 9 giugno 2016 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Francesca Nicora, Via San Gottardo 56, casella postale 1631, 6648 Minusio, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-6048/2014 Pagina 2
Fatti: A. A., cittadino nigeriano nato il (...), è giunto per la prima volta in Europa nel 1996, e meglio in Germania, successivamente si è stabilito in Spagna, paese in cui il 20 aprile 2007 ha sposato B., cittadina elvetica nata il (...). Dalla loro unione è nata il (...) la figlia C., la quale è stata data in affidamento a terzi nell'agosto seguente. B. Sprovvisto del necessario visto, A. è entrato illegalmente in Sviz- zera il 21 giugno 2008. Arrestato tre giorni più tardi, è rimasto in carcere fino al 15 settembre 2008. Nel frattempo la moglie, già sotto curatela am- ministrativa a causa della sua dipendenza da alcool e da sostanze stupe- facenti, è stata collocata presso una comunità per tossicodipendenti. Interrogato dalla Polizia cantonale in data 25 settembre 2008 l'interessato ha dichiarato di avere vissuto a D._______ con la moglie dal luglio al di- cembre 2006, di essersi trasferito in Spagna ed essere in seguito rientrato in Ticino a inizio maggio 2007, per risiedere presso la moglie e la suocera. A._______ ha tuttavia precisato di non avere più vissuto con la moglie dal giugno 2007. C. A., già richiedente d'asilo in Svizzera nel 2006, nel corso della sua permanenza in Europa ha subito diverse condanne da parte delle autorità penali tedesche ed elvetiche, specialmente in materia di sostanze stupefa- centi. Il 24 gennaio 1997 è stato condannato in Germania ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da DM 10.– ciascuna per violazione alla restri- zione di residenza. Il 1° ottobre dello stesso anno, le autorità penali tede- sche gli hanno inflitto una condanna a 5 mesi di detenzione, sospesi con- dizionalmente per due anni, per traffico illegale di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Per lo stesso tipo di reati, in data 20 aprile 1998, A. è stato nuovamente condannato da un tribunale germa- nico ad una pena detentiva di 11 mesi, sospesi per due anni. La condanna più severa inflittagli risale al 5 settembre 2001 quando – sempre in Germa- nia – è stato riconosciuto colpevole di grave traffico illegale di sostanze stupefacenti e per questo motivo è stato punito con 4 anni di detenzione.
C-6048/2014 Pagina 3 In Svizzera A._______ è stato condannato in data 28 giugno 2006 dal Mi- nistero pubblico del Canton Ginevra ad una pena detentiva di 20 giorni, sospesi condizionalmente per tre anni, e al divieto di recarsi nel territorio di quel cantone, per infrazione alla LStup (RS 812.121). Il 3 dicembre 2008 con decreto d'accusa del Ministero pubblico del Canton Ticino l'interessato è stato nuovamente condannato a 83 giorni di detenzione per infrazione alla LStup, soggiorno illegale ed attività lucrativa abusiva ai sensi dell'allora in vigore legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il do- micilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117) e per gli stessi reati ai sensi della LStr (RS 142.20). L'ultima condanna inflitta a A._______ risale al 2 settem- bre 2013 (cfr. atti 12 e 13 dell'incarto Simic, pagg. 90-94) quando il Mini- stero pubblico del Canton Ticino ha emanato un decreto d'accusa nei suoi confronti per infrazione alla LStup prevedente una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 100.– sospese per un periodo di prova di 3 anni. D. In data 4 febbraio 2014, l'Ufficio federale della migrazione (UFM; attual- mente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha emanato nei con- fronti dell'interessato una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di durata indeterminata. L'autorità inferiore ha motivato la mi- sura di allontanamento in virtù della grave ed attuale minaccia della sicu- rezza e dell'ordine pubblici che le ripetute condanne inflitte all'interessato, sia in Svizzera sia all'estero, comportano. La SEM ha in particolare messo in evidenza come i reati commessi da A._______ riguardassero sostanze stupefacenti, e di conseguenza implicassero la messa in pericolo di un in- teresse pubblico fondamentale quale è la sanità; l'autorità inferiore ha inol- tre sottolineato come il ripetuto agire dell'interessato denotasse un elevato rischio di recidiva e il fatto che né il matrimonio, né la nascita della figlia lo abbiano dissuaso dal delinquere. Visto che egli non vive in comunione do- mestica né con la moglie, né con la figlia, la SEM ha considerato che nel caso di specie A._______ non può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Per le stesse ragioni la SEM ha privato dell'effetto sospensivo un eventuale ricorso e, visto che il per- messo di soggiorno dell'interessato in Spagna risultava scaduto in data 26 gennaio 2014, ha iscritto il divieto d'entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS). E. A._______, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, è insorto contro la citata decisione in data 20 ottobre 2014 dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento e la resti- tuzione dell'effetto sospensivo tolto dall'autorità inferiore.
C-6048/2014 Pagina 4 A sostegno del proprio gravame, l'insorgente si è richiamato al diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU in virtù dei rapporti intrattenuti con la figlia, minorenne e cittadina elvetica, residente in Svizzera presso una famiglia affidataria. Al proposito A._______ ha so- stenuto che «l'unica soluzione percorribile al fine di mantenere la intatta la relazione tra genitore e figlia è pertanto quella di permettere al ricorrente di soggiornare in Svizzera». L'insorgente si è altresì richiamato al rapporto intrattenuto con la nuova compagna anch'essa residente in Svizzera. In merito alle condanne subite, A._______ ha dichiarato che l'importanza delle stesse, nell'ambito della valutazione degli interessi privati e pubblici in causa, debba essere relativizzata, visto il tempo trascorso e dato che «nulla è dato sapere» per quanto concerne le condanne inflitte all'estero. Il ricorrente ritiene che il suo interesse privato a potere recarsi in Svizzera debba prevalere su quello pubblico al suo allontanamento siccome i com- portamenti delittuosi rimproverati dall'autorità inferiore non permettereb- bero di concludere all'esistenza di una «minaccia grave ed imminente per la popolazione svizzera». A._______ ha infine sostenuto che l'ultimo pro- cedimento aperto nei suoi confronti per l'accusa di riciclaggio di denaro si è concluso con l'assoluzione. F. Il 1° dicembre 2014 il ricorrente si è rivolto alla SEM postulando la conces- sione di un salvacondotto valido per il 12 dicembre 2014, al fine di potere esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia presso un istituto spe- cializzato di E.. Detta richiesta è stata accolta dall'autorità inferiore il 5 dicembre 2014. G. Con osservazioni dell'8 dicembre 2014, costatando che il ricorrente ha nel frattempo ottenuto il rinnovo del permesso di dimora in Spagna, la SEM ha cancellato l'iscrizione del divieto d'entrata impugnato nel SIS. H. Con atto di replica del 3 gennaio 2015 A. ha in primo luogo ribadito la tesi secondo la quale le condanne subite in Germania – i cui dettagli non figurano agli atti di causa – non dovrebbero costituire una valida ragione per la pronuncia di un divieto d'entrata in Svizzera, visto anche il lungo tempo trascorso (l'ultimo atto penalmente reprensibile commesso in Ger- mania sarebbe anteriore al 2001). A._______ ha ribadito che i reati di cui si è reso responsabile in Svizzera non fossero di gravità tale da giustificare
C-6048/2014 Pagina 5 l'emanazione di un divieto d'entrata, viste le pene miti inflitte; inoltre l'inte- resse privato a potersi recare in Svizzera per intrattenere il legame con la figlia prevarrebbe sull'interesse pubblico al suo allontanamento. Il ricor- rente ha altresì sostenuto che il fatto che l'autorità inferiore gli abbia con- cesso un salvacondotto dimostrerebbe che egli «non rappresenti affatto un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici svizzeri, giacché se tale fosse il caso, nessuna sospensione di 24 ore gli sarebbe stata accordata». Oltre a ciò, A._______ ha denunciato l'aggravio burocratico rappresentato dal fatto di essere costretto a domandare una sospensione del divieto d'entrata ogni qualvolta intende rendere visita alla figlia. I. Chiamata ad esprimersi nel merito del ricorso e visto il cambiamento di prassi in materia di divieti d'entrata di durata indeterminata da parte del Tribunale, in data 7 gennaio 2015 la SEM ha modificato la propria deci- sione, limitandone gli effetti al 6 gennaio 2019, ovvero per una durata totale di 4 anni, 11 mesi e 3 giorni. J. In occasione dell'ulteriore scambio di scritti intercorso tra il ricorrente e l'au- torità inferiore, le parti si sono riconfermate nei rispettivi motivi e conclu- sioni. K. Con decisione incidentale del 5 marzo 2015 il Tribunale ha respinto l'i- stanza di A._______ tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo. L. A seguito della richiesta formulata dal ricorrente il 6 aprile 2015, in data 24 aprile 2015 la SEM ha concesso a quest'ultimo un salvacondotto valido dal 17 al 22 maggio 2015 al fine di potere presenziare ad un'udienza di- nanzi all'Autorità di protezione 6 di Agno (di seguito: ARP 6) ed esercitare il diritto di visita sorvegliato sulla figlia presso l'istituto F._______ di E._______. M. Il 24 luglio 2015 l'autorità inferiore ha nuovamente concesso all'interessato un salvacondotto, valido nel periodo compreso tra il 22 ed il 30 ago- sto 2015, con motivazioni analoghe al precedente.
C-6048/2014 Pagina 6 N. Per i medesimi motivi, in data 22 gennaio 2016, la SEM ha concesso a A._______ un ulteriore salvacondotto valido dal 13 al 21 febbraio 2016. O. Con scritto dell’11 maggio 2016 il ricorrente ha informato il Tribunale che, in occasione dell’udienza tenutasi dianzi all’ARP 6 il 7 dicembre 2015, è stato deciso di regolare il diritto di visita alla figlia con una frequenza di 4 incontri annuali. A._______ ha altresì comunicato che il prossimo incontro con la figlia C._______ è stato fissato per il 3 giugno 2016.
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti- specie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta- mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade- guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
C-6048/2014 Pagina 7 (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo- mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l’en- trata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’al- lontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a–c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicu- rezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pro- nunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinun- ciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitiva- mente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 3.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel con- testo della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; men- tre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'or- dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro- prietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu- rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Mes- saggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]). 3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il sog- giorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescri- zioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adem- pimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per- sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
C-6048/2014 Pagina 8 oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi- zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro- gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (MARC SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4 a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270). 3.4 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'ema- nazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione a carattere preven- tivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina se- condo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meti- colosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fern- haltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2 a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356). 4. Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di princi- pio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed ap- plicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Sviz- zera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il
C-6048/2014 Pagina 9 divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le per- turbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una mi- sura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428). 5. 5.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechten- stein di durata dapprima indeterminata, successivamente ha limitato gli ef- fetti di tale misura al 6 gennaio 2019, dunque per una durata complessiva di 4 anni, 11 mesi e 3 giorni. L'autorità inferiore ha considerato che il com- portamento dell'interessato, condannato a più riprese sia in Svizzera sia in Germania per infrazioni legate agli stupefacenti, costituisce una grave vio- lazione e esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici. 5.2 Come si è visto (cfr. lett. C supra) nel corso dell'ultimo ventennio A._______ è stato condannato in più occasioni per reati legati essenzial- mente alle sostanze stupefacenti, sia in Svizzera, sia in Germania. Ed è proprio in quest'ultimo paese che l'insorgente ha subito le condanne più severe. Il 20 aprile 1998 l'Amtsgericht di Düsseldorf gli ha inflitto una pena detentiva di 11 mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per traffico illegale di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. In data 5 settembre 2001 il Landgericht di Traunstein lo ha con- dannato per grave traffico illegale di sostanze stupefacenti ad una pena di 4 anni di detenzione da scontare (cfr. sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino [TRAM] del 17 agosto 2009, pag. 57 dell'incarto Simic). Occorre a questo proposito sottolineare che accanto alle condanne inflitte in Svizzera, anche le condanne pronunciate all’estero – in casu in Germania – permettono di emanare un divieto d’entrata nei confronti di A., in quanto la SEM può vietare l’ingresso agli stra- nieri che hanno violato od espongono a pericolo l’ordine e la sicurezza pub- blici in Svizzera o all’estero (cfr. art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). In Svizzera il ricorrente ha interessato le autorità di perseguimento penale a più riprese. Le ultime due condanne risalgono rispettivamente al 3 dicembre 2008, quando con decreto d'accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino gli è stata inflitta una pena detentiva di 83 giorni per infrazione alla LStup, soggiorno illegale ed attività lucrativa senza autorizzazione, e al 2 settem- bre 2013 quando, mediante decreto d'accusa, la medesima autorità ha in- flitto a A. una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere sospesa per 3 anni per il reato di infrazione alla LStup.
C-6048/2014 Pagina 10 È d'uopo sottolineare che l'agire penalmente reprensibile dell'interessato, unito al fatto che i delitti commessi fossero legati prevalentemente alle so- stanze stupefacenti (con il conseguente pericolo per la salute pubblica) e che gli stessi siano avvenuti sull'arco di più anni, ha portato il 16 dicem- bre 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino (attualmente: Sezione della popolazione) a rifiutargli la concessione di un permesso di dimora in Svizzera, detta decisione è stata in seguito confer- mata dal Consiglio di Stato (il 1° aprile 2009), dal TRAM (in data 17 ago- sto 2009) ed in via definitiva dal Tribunale federale (cfr. sentenza del TF 2C_618/2009 del 27 gennaio 2010). 5.3 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigo- roso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collet- tività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbia- mente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costi- tuiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose per- sone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave alla sicu- rezza e all'ordine pubblico (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giu- gno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Il Tribunale considera che, nonostante le condanne inflitte a A._______ in Svizzera non fossero carat- terizzate da pene particolarmente severe, il suo agire delittuoso sull'arco di molti anni in Svizzera e all'estero (sebbene agli atti non figurino i dettagli delle condanne inflitte in Germania) e sempre nell'ambito delle sostanze stupefacenti non può che indurre a pensare che l'interessato non sia un attore secondario nell'ambito del traffico di droga, ragione per cui egli co- stituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. 5.4 Inoltre, occorre tenere in considerazione il fatto che A._______ non ha commesso unicamente infrazioni alla legislazione in materia di sostanze stupefacenti, al contrario egli si è altresì macchiato di violazioni dell'allora in vigore LDDS e della LStr (cfr. la condanna da parte del Ministero pub- blico del Cantone Ticino del 3 dicembre 2008), e in Germania di atti contro le forze dell'ordine (cfr. condanne del 1° ottobre 1997 e del 20 aprile 1998 per resistenza a pubblico ufficiale).
C-6048/2014 Pagina 11 5.5 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poi- ché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'or- dine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr. 6. 6.1 Occorre ora stabilire se il divieto d'entrata della durata di 4 anni, 11 mesi e 3 giorni pronunciato dalla SEM nei confronti dell'interessato sia con- forme al principio di proporzionalità, e procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in causa, valutare se sia adeguato alle cir- costanze del caso di specie. 6.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel- gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti- lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 6.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti. 6.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporte- rebbe l'impossibilità di sviluppare il rapporto stretto e duraturo con la figlia, cittadina elvetica residente in Ticino. 6.5 Come detto, l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle per- sone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 con- sid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1 Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione ac- cordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 136 I 178 consid. 5.2). 6.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in- trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Que- sto diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2
C-6048/2014 Pagina 12 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 con- sid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rap- porto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della fami- glia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di pre- senza propriamente detto (cfr. BERTSCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsan- spruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche im- plicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321). 6.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conforme- mente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costi- tuisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la si- curezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la prote- zione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. 6.8 L'interessato si è prevalso del rapporto con la figlia C., nata il (...), domiciliata nel Canton Ticino presso una famiglia affidataria. Dagli atti di causa emerge infatti che il ricorrente è l'unico titolare dell'autorità paren- tale sulla minore, poiché la madre è posta al beneficio di una curatela ge- nerale ai sensi dell'art. 398 CC. Dalla risoluzione dell'ARP 6 del 24 giu- gno 2015 (cfr. allegato all'atto 18 dell'incarto TAF) si evince che i rapporti tra A. e la figlia si svolgono unicamente qualora l'interessato è au- torizzato a recarsi in Ticino grazie ai salvacondotti concessi dall'autorità inferiore, e che questi incontri avvengono in maniera limitata presso l'isti-
C-6048/2014 Pagina 13 tuto F._______ di E.. La citata risoluzione dell'ARP 6 precisa inol- tre che la medesima autorità ha incaricato il Servizio medico psicologico di G. di procedere ad una valutazione delle capacità genitoriali del ricorrente. Tuttavia agli atti non figurano ulteriori indicazioni in merito all'e- sito di detta indagine. 6.9 Viste le testé citate modalità con cui il diritto di visita è esercitato, ossia in maniera limitata, non avendo il ricorrente la custodia della figlia, ed in funzione dei salvacondotti rilasciati dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che i legami tra il ricorrente e C._______ non denotino un grado d'intensità sufficiente affinché egli possa prevalersi del diritto al rispetto della vita pri- vata e familiare. Ne consegue che la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU e A._______ non può fondare alcun diritto sulla base di tale dispo- sizione. Al contrario le citate relazioni possono continuare in funzione dell'attuale assetto, in particolare esse possono essere intrattenute nono- stante l'interessato si trovi all'estero, considerato come questa circostanza non implichi l'interruzione di ogni legame con la figlia, vista la possibilità di ottenere dei salvacondotti, rimanendo possibili contatti telefonici, epistolari e tramite messaggi elettronici nonché visite mediante brevi soggiorni. 6.10 In occasione dell’ultimo scritto dell’11 maggio 2016, A._______ ha precisato che l’ARP 6 ha stabilito che le relazioni tra lo stesso e la figlia si svolgeranno con una cadenza di 4 visite annuali. A mente del Tribunale questa circostanza rafforza la convinzione espressa poc’anzi, ossia che i rapporti non certo stretti tra la figlia C._______ ed il padre non permettano a quest’ultimo di potersi prevalere dell’art. 8 CEDU. 6.11 Occorre altresì sottolineare che il ricorrente non ha sollevato altri in- teressi privati che potrebbero indurre a pensare che il suo allontanamento dal territorio elvetico non sia giustificato e proporzionale. Il Tribunale co- stata al contrario che, ad eccezione dell'allegata padronanza della lingua italiana (cfr. atto ricorsuale del 20 ottobre 2014, pag. 3), non figurino agli atti elementi integrativi ai sensi dell'art. 96 cpv. 1 LStr che possano confu- tare il convincimento secondo cui l'interesse pubblico al mantenimento del divieto d'entrata nei confronti di A._______ prevalga sugli interessi privati di quest'ultimo. In limine e per quel che concerne il fatto che l'interessato si è richiamato al rapporto sentimentale che egli intratterrebbe con una donna in Svizzera (cfr. atto ricorsuale del 20 ottobre 2014, pag. 5), è d'uopo os- servare come non vi sono elementi che esplicitino nel dettaglio la natura e l'intensità di detta relazione, la quale comunque, per i motivi di cui al con- sid. 7.6, non beneficia della protezione conferita dall'art. 8 CEDU e per- tanto non è decisiva nella presente fattispecie.
C-6048/2014 Pagina 14 6.12 Ciò posto, dopo un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e pri- vati in causa, a mente di questo Tribunale l'interesse pubblico al manteni- mento dell'ordine e della sicurezza pubblici prevale in casu sugli interessi privati allegati dal ricorrente. 7. Per quanto concerne la segnalazione del divieto d'entrata nel SIS, che l'au- torità inferiore aveva inizialmente effettuato, il Tribunale osserva che in data 8 dicembre 2014 la SEM ha proceduto a revocare tale iscrizione. Ne di- scende che su questo punto il ricorso è divenuto privo di oggetto e non occorre soffermarvisi ulteriormente. 8. Dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata di 4 anni, 11 mesi e 3 giorni è adeguato alle circostanze del caso concreto. 9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha in definitiva accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giu- ridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per que- sti motivi il ricorso va respinto. 10. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola- mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili. 12. Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1'200.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 5 novem- bre 2014. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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