Co r t e II I C-59 9 5 /20 0 7 / {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 2 f e b b r a i o 2 0 1 0 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Madeleine Hirsig, Franziska Schneider, cancelliere Dario Quirici. A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Prestazioni dell'assicurazione invalidità. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-59 9 5 /20 0 7 Fatti: A. A._______, cittadino portoghese nato il (...), divorziato e padre di un figlio, ha lavorato in Svizzera dal 1985 al 1993, versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 6). Il 17 gennaio 1995, in seguito a malattia, l'assicurato ha formulato una domanda per l'ottenimento di una rendita d'invalidità all'Ufficio per l'assicurazione invalidità del canton Zurigo (UAI-ZH). Con decisione del 13 marzo 2000, l'UAI-ZH ha concesso all'assicurato una rendita intera d'invalidità dal 1° dicembre 1994, sulla base di un periodo contributivo di sette anni e nove mesi (novanta tre mesi), di un reddito annuo medio di Fr. 65'124.- e della scala delle rendite 23 (doc. 1 a 7). Per determinare la durata di contribuzione, l'UAI ha pure tenuto conto dei periodi compiuti in Portogallo (doc. 11), conformemente all'art. 12 cpv. 1 della Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera ed il Portogallo dell'11 settembre 1975, in vigore dal 1° marzo 1977 (Convenzione, RS 0.831.109.654.1). Il 9 agosto 2001, nel quadro di una prima revisione del diritto alla rendita d'invalidità, l'UAI-ZH ha confermato all'assicurato tale diritto (doc. 8). Il 30 settembre 2001 l'assicurato è rientrato in Portogallo (doc. 10). L'UAI-ZH ha quindi trasmesso l'incarto per competenza alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), la quale ha continuato a versare la rendita d'invalidità (doc. 15). B. L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), ha condotto ad un nuovo calcolo della rendita d'invalidità sulla base della scala delle rendite 26. A partire dal 1° giugno 2002, l'ammontare mensile della rendita è così stato fissato a Fr. 1'243.- (doc. 102). C. Con sentenza del 18 ottobre 2005, il tribunale portoghese competente Pagi na 2
C-59 9 5 /20 0 7 ha pronunciato il divorzio dell'assicurato e di sua moglie (doc. 63). Nell'ambito di un controllo periodico effettuato dalla CSC nel dicembre 2006, relativo allo stato civile dell'assicurato, ed una volta ottenute le informazioni necessarie in proposito nel febbraio 2007 (doc. 56 a 63), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito, mediante decisione del 26 luglio 2007, la rendita d'invalidità e la rendita completiva percepite in precedenza con una rendita intera semplice di Fr. 1'270.- mensili, dal 1° novembre 2005 al 31 dicembre 2006, e di Fr. 1'306.-, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2007, per un totale di Fr. 20'392.-, calcolata sulla base dello "splitting" dei redditi conseguiti dai coniugi durante il loro soggiorno comune in Svizzera dal maggio 1994 ad ottobre 1996, considerando una durata di contribuzione di sette anni e nove mesi, un reddito annuo medio di Fr. 90'168.- e la scala delle rendite 26, ed ha soppresso la rendita completiva a favore dell'ex moglie. Procedendo in questo modo, l'UAIE ha tenuto conto dell'importo relativo alle rendite versate indebitamente dal 1° novembre 2005 al 28 febbraio 2007, ossia Fr. 25'240.-, determinando quindi un obbligo di rimborso da parte dell'assicurato di Fr. 4'848.- (25'240 – 20'392; doc. 94). In seguito al raggiungimento dell'età di pensionamento da parte dell'assicurato, la CSC ha emanato una decisione il 13 agosto 2007, con la quale ha attribuito a quest'ultimo una rendita ordinaria di vecchiaia mensile di Fr. 603.- dal 1° marzo 2007, in sostituzione della rendita d'invalidità, fondandosi su un periodo di contribuzione di sette anni e nove mesi, un reddito medio annuo di Fr. 90'168.- e la scala delle rendite 12, calcolata secondo gli stessi elementi presi in considerazione per la determinazione della rendita d'invalidità, ma tenendo conto unicamente dei periodi assicurativi svizzeri. La CSC ha nel contempo proceduto ad una trattenuta mensile di Fr. 200.- sull'importo della rendita a titolo di compensazione della somma di Fr. 4'848.-, dovuta dall'assicurato secondo la decisione dell'UAIE del 26 luglio 2007 (doc. 99). D. Contro le decisioni dell'UAIE e della CSC, del 26 luglio, rispettivamente del 13 agosto 2007, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 5 settembre 2009, chiedendo in sostanza, per quanto è dato di capire dal testo manoscritto, di considerare una durata di contribuzione superiore a quella ritenuta Pagi na 3
C-59 9 5 /20 0 7 dall'amministrazione, ed ha allegato una serie di documenti già agli atti. E. L'UAIE ha risposto dettagliatamente il 21 gennaio 2008, rispetto all'estinzione del diritto alla rendita completiva, al calcolo della rendita d'invalidità, alla scala delle rendite pertinente, alla determinazione del reddito annuo medio ed alla restituzione dell'importo delle rendite versate indebitamente dal 1° novembre 2005, ossia dopo il divorzio, al 28 febbraio 2007, quando il ricorrente ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento per vecchiaia. L'UAIE ha quindi chiesto, da un lato, il rigetto del ricorso e, dall'altro lato, il rinvio degli atti, affinché possa stabilire, mediante decisione impugnabile, se le condizioni per un condono della restituzione dell'importo delle rendite percepite indebitamente sono adempiute. Invitato a replicare da questo Tribunale il 1° febbraio 2008, il ricorrente non si è manifestato. F. Con decisione incidentale del 12 marzo 2008, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo versamento è stato effettuato il 7 aprile 2008. Il 25 agosto 2009 questo Tribunale ha chiesto alla CSC di prendere posizione in merito al ricorso contro la decisione del 13 agosto 2007. Con scritto dell'11 novembre 2009, la CSC ha proposto di considerarlo come un'opposizione e di sospenderne il trattamento fino all'emissione del giudizio relativo alla presente procedura. Diritto: 1. 1.1In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le Pagi na 4
C-59 9 5 /20 0 7 eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), come pure le decisioni emanate dalla CSC nell'ambito dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in virtù dell'art. 85 bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.2Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta gli art. 1 cpv. 1 LAI e LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70) ed alla prima parte della LAVS, sempre che le due leggi non deroghino alla LPGA. 1.3Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4In concreto, il ricorso è inammissibile per quanto riguarda la durata contributiva di sette anni e nove mesi, poiché essa è stata determinata nella decisione dell'UAI-ZH del 13 marzo 2000, la quale è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata. Il ricorso è invece ammissibile per quanto concerne l'obbligo di restituire l'importo di Fr. 4'848.-, e ciò nella misura in cui è stato presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è stato versato nei termini. Pagi na 5
C-59 9 5 /20 0 7 2. 2.1Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore, unitamente all'ALC, il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni per l'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). Questo principio vale anche per l'ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera. 2.3Gli art. 80a LAI e 153a cpv. 1 LAVS sanciscono espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006, entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (5 a revisione della Pagi na 6
C-59 9 5 /20 0 7 LAI). Di seguito, quindi, vengono citate le disposizioni della LAI e della LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. 3. Il ricorrente contesta, sostanzialmente, l'obbligo di restituzione di Fr. 4'848.-, che sarebbero stati da lui percepiti indebitamente, secondo l'UAIE, dal 1° novembre 2005 al 28 febbraio 2007. 4. 4.1Le prestazioni assicurative indebitamente riscosse devono essere restituite, a meno che l'interessato fosse in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà a causa della restituzione (art. 25 cpv. 1 LPGA). La domanda di restituzione di prestazioni indebitamente riscosse e la domanda di condono corrispondono, di principio, a due procedure distinte (art. 3 e 4 dell'Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali dell'11 settembre 2002, OPGA, RS 830.1). 4.2Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione (art. 25 cpv. 2 LPGA). 4.3L'obbligo di restituire presuppone che siano adempiute le condizioni per una revisione processuale o per una riconsiderazione della decisione che ha accordato le prestazioni (art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA; DTF 130 V 318 consid. 5.2, 130 V 380 consid. 2.3.1). 4.4Secondo l'art. 77 dell'Ordinanza federale sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), e, più in generale, l'art. 31 LPGA, l'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all'ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi, delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato. Quando il versamento indebito è il risultato della violazione, da parte dell'assicurato, dell'art. 77 dell'OAI, e quando questa violazione si Pagi na 7
C-59 9 5 /20 0 7 trova in un rapporto di causalità con la percezione indebita di tali prestazioni, la modifica di quest'ultime esplica un effetto retroattivo (ex tunc), con il conseguente obbligo di restituire se le altre condizioni relative alla restituzione sono adempiute (sentenza del Tribunale federale, del 19 agosto 2009, nella causa 9C_185/2009, con la giurisprudenza in essa citata). 5. 5.1.1La rendita completiva per il coniuge era regolata in passato dall'art. 34 LAI e dagli art. 30 e 30 bis OAI. Queste disposizioni sono state abrogate dalla 4 a revisione della LAI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Tuttavia, secondo la lett. e delle Disposizioni finali relative a tale modifica, le rendite completive correnti continuavano ad essere concesse alle condizioni del diritto anteriore anche dopo il 1° gennaio 2004. La 5 a revisione della LAI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ha abrogato la predetta lett. e, cosicché, a partire da questa data, non sono più versate rendite completive. 5.1.2Secondo l'art. 34 cpv. 1 LAI in vigore fino al 31 dicembre 2003, le persone coniugate che, immediatamente prima del manifestarsi dell'incapacità lavorativa, esercitavano un'attività lucrativa, hanno diritto ad una rendita completiva per il coniuge, purché quest'ultimo non sia legittimato ad una rendita di vecchiaia o d'invalidità. Ai sensi del cpv. 3, le persone divorziate sono parificate a quelle coniugate, qualora provvedano in modo preponderante al mantenimento dei figli loro attribuiti e non possano pretendere per sé stesse una rendita d'invalidità o di vecchiaia. 5.2In concreto, con l'avvenuto divorzio, pronunciato mediante sentenza dal tribunale portoghese competente il 18 ottobre 2005, il diritto ad una rendita completiva per il coniuge si è estinto. Questo fatto, intervenuto dopo la decisione iniziale del 13 marzo 2000, costituisce un motivo di revisione di quest'ultima (art. 53 cpv. 1 LPGA). 5.3L'UAIE è venuto a conoscenza del cambiamento dello stato civile del ricorrente per causa di divorzio solamente nel febbraio 2007, in seguito ad un controllo periodico eseguito dalla CSC (doc. 56), ed ha quindi agito nell'anno a decorrere dal momento in cui ha saputo dell'esistenza di tale fatto, emettendo la decisione di restituzione il 26 luglio 2007 (DTF 124 V 380). Pagi na 8
C-59 9 5 /20 0 7 Ne discende che il ricorrente ha percepito indebitamente prestazioni dell'AVS-AI dal 1° novembre 2005 al 28 febbraio 2007, ed ha quindi l'obbligo, di principio, di restituirle. Ciò detto, si tratta di stabilire se l'importo soggetto, di principio, a restituzione, ossia Fr. 4'848.-, è stato correttamente calcolato dall'UAIE. 6. 6.1Dalla decisione del 26 luglio 2007 (doc. 94) e dal corrispondente foglio di calcolo (doc. 93) risulta che il ricorrente ha percepito Fr. 16'926.- e Fr. 5'082.- (rendita completiva per la moglie) dal 1° novembre 2005 al 31 dicembre 2006, come pure Fr. 2'486.- e Fr. 746.- (rendita completiva per la moglie) dal 1° gennaio al 28 febbraio 2007, per un totale di Fr. 25'240.-, mentre avrebbe dovuto percepire, in seguito al suo divorzio, Fr. 17'780.- dal 1° novembre 2005 al 31 dicembre 2006 e Fr. 2'612.- dal 1° gennaio al 28 febbraio 2007, per un totale di Fr. 20'392.-. Ne consegue un saldo negativo di Fr. 4'848.-. 6.2In caso di divorzio occorre procedere ad un nuovo calcolo integrale della rendita, qualora il diritto alla stessa sia sorto prima del 1° gennaio 1997. Il nuovo calcolo della rendita deve essere effettuato riferendosi alla data dell'evento assicurato, ossia, in concreto, il 1994. La rendita deve quindi essere aggiornata in funzione degli aumenti intervenuti nel frattempo ("Circulaire sur le calcul de rentes transférées ou de l'ancien droit en cas de mutations et de successions", Circ. 3, cifre 3001-3002, dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali). 6.3Con la sua risposta del 21 gennaio 2008, l'UAIE ha precisato le basi di calcolo della rendita, affermando di avere considerato un reddito totale di Fr. 456'698.- (totale dei redditi iscritti sui conti individuali), rivalutato, in funzione dell'evoluzione dei prezzi e dei salari, a Fr. 458'525.-, per una durata di contribuzione di sette anni e nove mesi, ossia un reddito medio annuo di Fr. 59'164.-, al quale è stato aggiunto un accredito transitorio, corrispondente alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi (lett. c cpv. 3 delle Disposizioni finali della 10 a revisione della Legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti [LAVS, RS 831.10]), di Fr. 19'964.-, per cui risulta un reddito annuo medio determinante di Fr. 87'720.- a partire dal 2005 e di Fr. 90'168.- a decorrere dal 2007 (art. 33 ter LAVS). Pagi na 9
C-59 9 5 /20 0 7 Fondandosi su questi valori e sulla scala delle rendite 26, l'UAIE ha così determinato una rendita intera d'invalidità di Fr. 1'270.- al mese, dal 1° novembre 2005 al 31 dicembre 2006, e di Fr. 1'306.-, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2007. Procedendo in questo modo, l'UAIE ha eseguito il calcolo delle rendite d'invalidità correttamente, per cui il collegio giudicante non può che confermare che la somma soggetta a restituzione ammonta effettivamente a Fr. 4'848.-. 7. Di conseguenza, la decisione dell'UAIE del 26 luglio 2007 deve essere confermata e il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, respinto. L'incarto è trasmesso all'UAIE, affinché tratti la domanda di condono implicitamente formulata dal ricorrente e renda, in proposito, la relativa decisione impugnabile. 8. L'opposizione del 5 settembre 2007 contro la decisione del 13 agosto 2007 è trasmessa alla CSC per competenza. 9. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente soccombere, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico di quest'ultimo e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 7 aprile 2008. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pag ina 10
C-59 9 5 /20 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. L'incarto è trasmesso all'UAIE, affinché esamini la domanda di condono formulata dal ricorrente ed emani la relativa decisione impugnabile. 3. L'opposizione del 5 settembre 2007 è trasmessa alla CSC per competenza. 4. Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 7 aprile 2008. 5. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 6. Comunicazione: -al ricorrente (Raccomandata/AR); -all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); -alla Cassa svizzera di compensazione (n. di rif. ...; Raccomandata); -all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniDario Quirici Pag ina 11
C-59 9 5 /20 0 7 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 12