Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-583/2021
Entscheidungsdatum
05.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-583/2021

S e n t e n z a d e l 5 m a g g i o 2 0 2 1 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A., rappresentata dal gerente signor B., ricorrente,

contro

Fondazione istituto collettore LPP, autorità inferiore.

Oggetto

Previdenza professionale / Affiliazione d'ufficio (decisione no. di affiliazione [...]).

C-583/2021 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Dagli atti di cui all’incarto del Tribunale amministrativo federale emerge che la Fondazione Istituto collettore LPP ha deciso l'affiliazione d'ufficio della A._______ all'Istituto collettore stesso, con effetto retroattivo al 2018 (v. il gravame del 9 febbraio 2021 [doc. TAF 1]). 2. Il 9 febbraio 2021, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la “decisione della Fondazione Istituto collettore LPP in merito all’affiliazione d’ufficio ai sensi dell’art. 11 LPP di A._______ di (...; allegato copia), no. di affiliazione (...)” (decisione che, contrariamente a quanto indicato, non è stata allegata al gravame) mediante il quale ha chiesto “lo stralcio dall’affiliazione presso la fondazione istituto collettore LPP di (...) sia per gli anni passati, sia per il futuro”. Ha segnalato che “la società era assoggettata alla LPP di (...) dal 1.1.2018 al 31.8.2018”, che “negli anni successivi (2019-2020) la nostra società non aveva dipendenti che superavano la soglia d’accesso alla LPP” e che “per il 2021 abbiamo già delle offerte presso primari istituti LPP in Svizzera” (doc. TAF 1). 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia d'affiliazione obbligatoria. 4. In virtù dell'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti. 5. 5.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 16 febbraio 2021, ha invitato la ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 800.-- (al netto d’eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il termine di 30 giorni

C-583/2021 Pagina 3 a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, da un lato, idonea documentazione attestante che l’importo di fr. 800.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale, e dall’altro, la decisione impugnata della Fondazione Istituto collettore LPP (no. di affiliazione [...]; doc. TAF 2). 5.2. Il 26 febbraio 2021, l'invio raccomandato contenente la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale del 16 febbraio 2021 è stato ritornato dalla Posta a questo Tribunale con l’indicazione "non ritirato" (doc. TAF 3). Dall'estratto della Posta svizzera "Tracciamento degli invii" del 1° marzo 2021 risulta che l'invio in questione era disponibile per il ritiro presso l’Ufficio postale a partire dal 17 febbraio 2021 (doc. TAF 4). 6. 6.1. Ritenuto che il termine impartito da questo Tribunale con la decisione incidentale del 16 febbraio 2021 non era ancora scaduto, è stato ritenuto opportuno notificare nuovamente detta decisione incidentale, ciò che è stato fatto con spedizione per plico raccomandato (con avviso di ricevi- mento), il 12 marzo 2021 (v. doc. TAF 5 e "Tracciamento degli invii" della Posta svizzera del 24 marzo 2021 [doc. TAF 6]). 6.2. Il 24 marzo 2021, il secondo invio raccomandato contenente la deci- sione incidentale del Tribunale amministrativo federale del 16 febbraio 2021 è stato ritornato dalla Posta a questo Tribunale con l’indicazione "non ritirato" (doc. TAF 6). Dall’estratto della Posta svizzera "Tracciamento degli invii" del 24 marzo 2021 risulta che l’invio in questione era disponibile per il ritiro presso l’Ufficio postale a partire dal 15 marzo 2021 (doc. TAF 6). 7. 7.1. In virtù dell’art. 20 cpv. 2 bis PA, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. 7.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella buca delle lettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere di una procedura in corso

C-583/2021 Pagina 4 (DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). L'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce altresì un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 e 127 I 31 consid. 2b). 7.3. L'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'autorità. Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avvenuta e a quando la stessa risale. Se la notifica avviene tramite invio raccomandato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta ha effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto. Al riguardo va poi precisato che la data determinante per la finzione di notifica non viene modificata dalla sua scadenza in un giorno festivo o dalla concessione da parte della posta di un termine di ritiro più lungo (sentenza del TF 2C_1014/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 4.2 con rinvii). 7.4. La ricorrente avendo avviato un procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale, con ricorso del 9 febbraio 2021, doveva aspettarsi di ricevere delle comunicazioni in proposito – sia esse inviate per posta semplice o per invio raccomandato – da parte del Tribunale e ciò fintanto che la procedura non era conclusa (cfr. sentenza del TF 2C_109/2010 del 18 febbraio 2010 consid. 3.2). La medesima è quindi presunta avere ricevuto la decisione incidentale di questo Tribunale del 16 febbraio 2021 al più tardi il settimo giorno dopo l'avviso di ritiro del plico raccomandato nella sua buca delle lettere, o casella postale, del 17 febbraio 2021, ossia il 24 marzo 2021. Per sovrabbondanza, giova rilevare che allorquando il tentativo di notificazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, per conseguenza, è recapitato un avviso di ritiro nella buca delle lettere (o nella casella postale) del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"). Ne discende che se il ricorrente, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo in cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi

C-583/2021 Pagina 5 della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata. Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (cfr. sentenza del TF H 134/04 del 22 febbraio 2005 consid. 2 e relativi riferimenti). 8. Da quanto esposto, discende che nel caso concreto il termine assegnato alla ricorrente – con decisione incidentale del 16 febbraio 2021, notificata al più tardi il 24 febbraio 2021 – per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è scaduto infruttuoso il 26 marzo 2021. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 63 cpv. 4 in combinazione con l’art. 23 PA). 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Stanti le circostanze del caso concreto, non si giustifica altresì l'attribuzione di ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-583/2021 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (Atto giudiziario) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) – Commissione di alta vigilanza (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

13

III

  • art. 130 III

LPP

  • art. 11 LPP

LTAF

  • art. 23 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 23 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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