B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-5707/2022
S e n t e n z a d e l 1 7 l u g l i o 2 0 2 4 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Caroline Bissegger, Vito Valenti, cancelliere Luca Rossi.
Parti
A., rappresentata dal padre B., ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione vecchiaia e superstiti, adesione all’assicura- zione facoltativa, rifiuto di riconsiderare la decisione del 15 dicembre 2020 (decisione su opposizione del 15 novembre 2022).
C-5707/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (in seguito A., interessata, ricorrente o insor- gente), nata il (...) 2015, è cittadina svizzera, argentina e ucraina. Per il tramite del padre, B., il 10 novembre 2020 ha depositato, unita- mene alle due sorelle maggiori C._______ (in seguito C.) e D. (in seguito D.), nate il (...) 2013 la dichiarazione di ade- sione all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità presso la Cassa Svizzera di Compensazione (CSC). La richiedente ha pre- cisato di essere stata domiciliata a E. nel 2015, a F._______ dal 2015 al 2017, a G._______ dal 2017 al 2020 e di risiedere a H._______ (Argentina) dal 24 ottobre 2020 (doc. CSC 1 pp. 6-7 e doc CSC 15). A.b Con decisione del 15 dicembre 2020, passata in giudicato, la CSC ha respinto la domanda (doc. CSC 8), non essendo adempiuto il requisito del periodo ininterrotto di almeno cinque anni d’assicurazione obbligatoria all’AVS svizzera. Secondo le informazioni fornite dall’Ufficio controllo abi- tanti di G._______ (doc. CSC 6), l’interessata risultava domiciliata nel Co- mune dal 1° agosto 2017 in provenienza dall’Argentina dove si è poi tra- sferita il 24 ottobre 2020 (doc. CSC 1, 8). A.c Con sentenza del 9 novembre 2021 (inc. C-414/2021), questo Tribu- nale, statuendo sul ricorso presentato il 28 gennaio 2021 dalla sorella C., la cui domanda di adesione all’assicurazione facoltativa del 10 novembre 2020 era stata parimenti respinta, ha annullato la decisione su opposizione e rinviato gli atti alla CSC, avendo riscontrato seri indizi ri- guardo al fatto che quest’ultima fosse stata domiciliata in Svizzera dal 2013 al 2020. B. B.a Sulla base di tale sentenza, con messaggio di posta elettronica del 26 gennaio 2022 B. ha ribadito nei confronti della CSC che l’affilia- zione era stata chiesta per le tre sorelle che hanno sempre vissuto in Sviz- zera insieme e non solo per C._______, rilevando che tutte le argomenta- zioni sollevate per quest’ultima valevano anche per le altre due sorelle, es- sendo la loro situazione identica (doc. CSC 16). Egli ha pertanto chiesto alla CSC la “revisione del possibile errore involontario” e l’iscrizione delle tre sorelle all’assicurazione facoltativa. Con messaggio di posta elettronica del 7 febbraio 2022 (menzionato quale nel doc. CSC 12/4 e inserito quale doc. integrante all’inizio dell’incarto CSC) il rappresentante legale ha
C-5707/2022 Pagina 3 ribadito l’errore commesso dall’amministrazione e l’argomentazione se- condo cui “de facto” la sentenza riguarda le tre sorelle. B.b Benché gli accertamenti condotti abbiano permesso di affiliare C._______ nonché la gemella D._______ (doc. CSC 16, 20, cfr. anche de- cisioni del 20 dicembre 2021 e del 16 marzo 2022 allegate al doc. TAF 1), secondo l’amministrazione le ricerche condotte presso il controllo abitanti di E._______ e di F._______ non hanno permesso di riscontrare alcuna registrazione relativa all’interessata (doc. CSC 17, 19). B.c Con decisione del 19 settembre 2022 la CSC ha pertanto comunicato di ritenere la decisione del 15 dicembre 2020 conforme alle normative vi- genti in materia e di non riscontrare alcun errore che ne imponesse la ret- tifica; essa ha pertanto respinto la domanda di riconsiderazione (doc. CSC 24). B.d A seguito dell’opposizione dell’interessata del 14 ottobre 2022 (doc. CSC 28), l’autorità inferiore si è confermata nelle proprie conclusioni ema- nando la decisione su opposizione del 15 novembre 2022 (doc. CSC 29). C. C.a Contro il suddetto provvedimento il 9 dicembre 2022 l’interessata, sem- pre rappresentata dal padre, ha interposto ricorso dinanzi a questa Corte facendo valere in via preliminare una carenza di motivazione della deci- sione impugnata e chiedendo di affiliare anche lei, come le sorelle, all’AVS facoltativa, non essendo mai state separate sin dalla nascita (doc. TAF 1 e allegati). C.b Con decisione incidentale del 5 gennaio 2023 la ricorrente è stata in- vitata a versare un acconto di fr. 400.- corrispondente alle presumibili spese processuali (doc. TAF 2), regolarmente saldato il 25 gennaio 2023 (doc. TAF 4). C.c Con risposta del 21 aprile 2023 la CSC ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato, rilevando che la ricor- rente è cittadina svizzera e risiede in Argentina, ma non è stata assicurata obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni all’AVS svizzera, ragione per cui non vi è motivo per procedere a una riconsidera- zione della decisione del 15 dicembre 2020 in quanto corretta (doc. TAF 6).
C-5707/2022 Pagina 4 C.d Con replica del 2 maggio 2023 (doc. TAF 9), con duplica del 2 giugno 2023 (doc. TAF 11) e con osservazioni spontanee del 21 giugno 2023 (doc. TAF 13) le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antite- tiche posizioni. C.e Dando seguito alle richieste del 29 giugno 2023 di questa Corte (doc. TAF 14, 15), il comune di E._______ ha segnalato che A._______ non è mai stata domiciliata sul suo territorio e che non è mai stata registrata presso il controllo abitanti (doc. TAF 16). Pure il comune di F._______ ha specificato che fra il 2015 e il 2020 l’interessata non è mai stata registrata presso il controllo abitanti (doc. TAF 17, 18). C.f C.f.a Invitata a prendere posizione (doc. TAF 19), con scritto del 10 agosto 2023 la ricorrente ha trasmesso una serie di documenti inediti, volti a so- stanziare la propria tesi (doc. TAF 20). C.f.b La CSC non ha ritenuto i nuovi mezzi di prova suscettibili di modifi- care le proprie conclusioni (doc. TAF 22). C.g C.g.a Su invito del Tribunale (doc. TAF 24) il 22 novembre 2023 l’insor- gente ha fornito dei chiarimenti e copia delle decisioni della Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde F._______ (KESB) relative al suo colloca- mento fra il 2016 e il 2017, rispettivamente della sentenza dell’Obergericht di F._______ relativa alla riassegnazione alla famiglia d’origine (doc. TAF 25). C.g.b Nuovamente la CSC si è riconfermata integralmente nella propria posizione (doc. TAF 27).
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 con- sid. 2 e relativi riferimenti).
C-5707/2022 Pagina 5 1.2 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In partico- lare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 1.3 Secondo l'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale è retta dalla PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 2. 2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 con- sid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1; 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). 2.2 La ricorrente è cittadina svizzera e risiede a H._______ nella Repub- blica Argentina dal 24 ottobre 2020 (doc. 15 p. 4). Dato che la Svizzera non ha stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale con la Repubblica Ar- gentina, i diritti e gli obblighi dell’insorgente sono determinati esclusiva- mente secondo il diritto svizzero, in concreto le disposizioni della LAVS e della LPGA in vigore tra il 2015 e 2020. 3. 3.1 L’oggetto litigioso nella presente procedura è costituito dalla questione se l’autorità inferiore ha, a ragione o meno, respinto la domanda tendente
C-5707/2022 Pagina 6 alla modifica della decisione del 15 dicembre 2020, passata in giudicato, con la quale era stata rigettata l’istanza di adesione all’assicurazione facol- tativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità presentata dalla ricorrente. 3.2 Nella misura in cui essa chiede la sua iscrizione definiva all’AVS facoltativa, per contro, il ricorso è irricevibile (cfr. consid. 4.4). 4. 4.1 In via preliminare, l'insorgente fa valere una violazione del diritto di es- sere sentita nella misura in cui sostiene che le motivazioni addotte nella decisione impugnata non permetterebbero di comprendere le ragioni poste alla base del provvedimento. In particolare la ricorrente riferisce di non comprendere il motivo per cui la CSC l’ha dapprima iscritta all’AVS facolta- tiva, trasmettendole la relativa tessera (certificato di assicurazione all’AVS), dando così seguito alla sentenza del TAF riguardante la sorella e in seguito le ha negato l’affiliazione. 4.2 4.2.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfa- vorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la fa- coltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi espri- mere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (DTF 143 V 71 consid. 4.1 con rinvii; 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a). 4.2.2 Una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta libera- mente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tri- bunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento dei fatti sia l'ap- plicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave viola- zione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cas- sazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sa- rebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte onerata di es- sere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 133 I 201 consid. 2.2).
C-5707/2022 Pagina 7 4.2.3 Il diritto di ottenere una decisione motivata (art. 35 PA), che deriva dal diritto di essere sentito, impone all'autorità di pronunciarsi nei conside- randi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'auto- rità menziona, almeno brevemente, i motivi su cui fonda il suo ragiona- mento e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle possibilità di successo di un'eventuale impugna- zione. L'autorità non deve tuttavia esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure che le sono state sottoposte, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione di me- rito (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 V 75 consid. 5b/dd; 126 I 97 consid. 2b; 124 V 180 consid. 1a; 121 I 54 consid. 2c). 4.3 Nell’evenienza concreta, con decisione del 19 settembre 2022 (doc. CSC 24) la CSC si è limitata a segnalare che gli ulteriori accertamenti non “permettono di provvedere positivamente a una riconsiderazione del caso”, senza tuttavia spiegare che tali accertamenti erano volti a determinare l’esistenza di un periodo assicurativo in Svizzera sufficiente per permettere l’affiliazione all’AVS facoltativa. In modo altrettanto ermetico, la CSC si è espressa nella decisione su opposizione del 15 novembre 2022 (doc. CSC 29) dove ha indicato che “non sussistono, né sono stati prodotti in atti ulteriore elementi comprovanti l'erroneità della decisione 15 dicembre 2020”. Ora, a fronte della complessità del caso (che riguarda tre sorelle la cui domanda di affiliazione all’AVS facoltativa ha seguito procedure a sé stanti, con esiti differenti) e a fronte della difficoltà dimostrata dalla stessa autorità inferiore nella trattazione delle domande di riconsiderazione a seguito della sentenza del TAF riguardante C._______ (che l’ha condotta ad affiliare una sorella, ma non la ricorrente, alla quale per altro sono state fornite informazioni contraddittorie in merito all’esito della sua domanda, doc. 20), occorre concludere che la CSC si è pronunciata sull’istanza di riconsiderazione senza indicare su quali elementi e su quali mezzi probatori (oggetto degli “ulteriori accertamenti”) avesse fondato la propria decisione. L’esposizione delle sole disposizioni legali e degli sviluppi giurisprudenziali relativi alla procedura di riconsiderazione, non ha posto la ricorrente nella condizione di contestare il provvedimento con piena conoscenza di causa. In simili condizioni il diritto di essere sentito è stato chiaramente violato. 4.4 È pur vero tuttavia che alla luce della piena cognizione di cui dispone il Tribunale adito, l’insorgente è stata in grado di contestare senza limitazione alcuna la posizione assunta dall’autorità inferiore, che in sede di risposta ha spiegato nel dettaglio che il motivo per cui non riteneva adempiute le
C-5707/2022 Pagina 8 condizioni per una riconsiderazione fosse la carenza di un periodo di resi- denza ininterrotta in Svizzera di almeno cinque anni. In tali condizioni, la violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 35 PA e dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed, va considerata sanata pendente causa di ricorso. 5. Le disposizioni dell’art. 53 LPGA relative alla revisione processuale e alla riconsiderazione di decisioni entrate in forza di cosa giudicata, costitui- scono un mezzo d'impugnazione straordinario e sussidiario rispetto al ri- corso che è il mezzo d'impugnazione ordinario. 5.1 Giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è pro- vato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Perché vi sia una riconsiderazione, oltre all'importanza della rettifica, è necessario fondarsi sulla situazione giuridica esistente al mo- mento della sua pronuncia, prendendo in considerazione anche la prassi allora in vigore (DTF 140 V 77 consid. 3.1 con rinvii). Con la riconsidera- zione si corregge un'applicazione iniziale errata del diritto, così come una constatazione errata derivante da una valutazione dei fatti. In linea di prin- cipio, un cambiamento nella prassi o nella giurisprudenza non giustifica un riesame (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). 5.2 Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconside- razione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni (di lunga durata), l'irregolarità deve es- sere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegna- zione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare sostenibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. In altre parole, la via della riconsidera- zione è adempiuta soltanto se non vi è alcun dubbio sull'erroneità della decisione iniziale e se tale assunto configura la sola soluzione possibile alla luce dei fatti e delle disposizioni legali applicabili (DTF 141 V 405 con- sid. 5.2 con rinvii; 138 V 324 consid. 3.3 con rinvii; sentenza del TF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con rinvii). 5.3 Secondo costante giurisprudenza, in assenza di validi motivi di revi- sione processuale (prevista dall’art. 53 cpv. 1 LPGA), il giudice non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una domanda di ricon- siderazione, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione (DTF 133 V 50 consid. 4.1 e 4.2.1; 106 V 78 consid. 2). In altre parole, il rifiuto da parte
C-5707/2022 Pagina 9 dell’assicuratore di entrare nel merito su di una domanda di riconsidera- zione non può essere oggetto di un controllo giudiziario. Il tribunale deve pertanto dichiarare irricevibile il ricorso contro una decisione di non entrata in materia sulla domanda di riconsiderazione (DTF 133 V 50 consid. 4.1; sentenza del TF 8C_866/2009 del 27 aprile 2010, consid. 3; cfr. anche CR LPGA-MOSER-SZELESS, art. 53 LPGA, N 90-91). 5.4 Differente è la situazione laddove l’assicuratore decida di entrare nel merito sulla domanda di riconsiderazione. La decisione materiale di rifiuto della riconsiderazione può essere impugnata con ricorso. L’esame del tri- bunale adito si limiterà tuttavia ad esaminare se le condizioni di una ricon- siderazione sono adempiute o meno. Nell’affermativa, il giudice rinvia all’autorità inferiore affinché proceda alla riconsiderazione della precedente decisione (DTF 119 V475, consid. 1b/cc e 4), non essendo competente né per modificare lui stesso la decisione amministrativa, né per imporre all’as- sicuratore le modalità della riconsiderazione (DTF 119 V 180 consid. 3; cfr. anche CR LPGA-MOSER-SZELESS, art. 53 LPGA, N 92). 6. L’affiliazione all’AVS/AI può essere obbligatoria (art. 1a LAVS) oppure fa- coltativa (art. 2 LAVS; M. VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survi- vants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n o 37). 6.1 Ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAVS (assicurazione obbligatoria propria- mente detta), sono assicurate all’AVS/AI le persone fisiche domiciliate in Svizzera (let. a) e quelle che vi esercitano un’attività lucrativa (let. b). Per l’assicurazione obbligatoria propriamente detta, l’affiliazione avviene ex lege: è sufficiente che una persona adempia uno dei suddetti requisiti per essere assicurata. L’assoggettamento al regime dell’AVS/AI inizia dunque automaticamente con la realizzazione di una delle condizioni dell’art. 1a cpv. 1 LAVS e cessa, pure automaticamente, al momento in cui tale condi- zione non è più adempiuta (VALTERIO, op. cit., n o 40). 6.2 6.2.1 In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° giugno 2002, l’adesione all’assicurazione facoltativa, che è personale (U. KIESER, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Basilea 2015, pag. N 139 pag. 1244 e 1245), è subordinata alla triplice condizione che la persona richiedente sia cittadina svizzera, o cittadina degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), che viva al di fuori della Comunità europea o degli Stati
C-5707/2022 Pagina 10 dell'AELS e che immediatamente prima della partenza sia stata assicurata obbligatoriamente all’AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi (VALTERIO, op. cit., n o 158). 6.2.2 L’art. 2 cpv. 6 prima frase LAVS ha conferito al Consiglio federale il compito di emanare le disposizioni completive sull'assicurazione facolta- tiva, riguardanti, segnatamente, il termine e le modalità di adesione, di re- cesso e di esclusione, competenza concretizzata con l’adozione dell’ordi- nanza del 26 maggio 1961 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF; RS 831.11). A tal proposito l’art. 8 cpv. 1 OAF pone un’ulteriore condizione e dispone che la persona interessata ad aderire all’assicurazione facoltativa deve tra- smettere una dichiarazione di partecipazione per scritto alla Cassa di com- pensazione o sussidiariamente alla competente rappresentanza all’estero entro il termine di un anno dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria; l’inos- servanza di tale termine comporta la perdita del diritto di aderire all’assicu- razione facoltativa (sentenza del TF 9C_481/2009 del 24 novembre 2011 consid. 3.2). 6.2.3 Per conseguenza l’adesione all’assicurazione facoltativa AVS/AI, che è personale, è subordinata alle seguenti condizioni: (1) la persona richie- dente è cittadina svizzera o cittadina degli Stati membri della Comunità eu- ropea o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), (2) essa vive al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell’AELS, (3) immediata- mente prima della partenza essa è stata assicurata obbligatoriamente all’AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi e (4) la dichiara- zione di partecipazione è stata inoltrata per iscritto ad un’autorità compe- tente entro il termine di un anno dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria. Tali condizioni vanno adempiute cumulativamente (sentenza del TAF C- 5228/2017 del 20 gennaio 2020 consid. 4.3), ciò significa che nella misura in cui una di esse non è adempiuta, l’adesione all’AVS/AI facoltativa non è possibile. 6.3 6.3.1 L’art. 2 cpv. 1 LAVS si esprime in termini di periodo “d’assicurazione” e non di “contribuzione”, ciò che permette anche alle persone minori (cfr. art. 1a cpv. 1 let. a e b LAVS in combinazione con l’art. 3 cpv. 2 let. a LAVS) o senza attività lucrativa (cfr. art. 1a cpv. 1 let. a e b LAVS in combinazione con l’art. 3 cpv. 2 let. a LAVS) di poter contare gli anni di residenza in
C-5707/2022 Pagina 11 Svizzera come anni in cui sono stati assicurati obbligatoriamente (VALTE- RIO, op. cit., n o 158). 6.3.2 Secondo le direttive dell’UFAS sull’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (DAF; stato al 1° gennaio 2021), la con- dizione di assicurazione per un periodo ininterrotto di cinque anni è adem- piuta se la persona è stata affiliata all’AVS/AI giusta gli art. 1a cpv. 1 lett. a- c, 1a cpv. 3 e 4 e 2 LAVS, in virtù dell’accordo con l’UE o con l’AELS o ai sensi di una convenzione di sicurezza sociale o di un accordo di sede du- rante un periodo ininterrotto di cinque anni (DAF cifra marginale 2008). Il periodo ininterrotto di cinque anni interi di assicurazione precede immedia- tamente la data dell’uscita dall’AVS (DAF cifra marginale 2008.1). Un anno è considerato intero se la persona è stata assicurata per almeno 11 mesi e un giorno (DAF cifra marginale 2008.2). 6.3.3 Non si richiede che la persona sia stata tenuta a versare i contributi durante gli anni in cui è stata assicurata. Se durante questo periodo essa era esentata dal pagamento dei contributi a causa dell’età (persona mino- renne; art. 3 cpv. 2 lett. a e d LAVS) o dei contributi pagati dal coniuge o dal partner registrato (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LAVS), gli anni in cui era do- miciliata in Svizzera contano come anni di assicurazione (DAF cifra margi- nale 2009). 6.4 6.4.1 Giusta l’art. 23 cpv. 1 prima frase Codice civile svizzero (CC; RS 210), cui rinvia l’art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona si trova nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Tale circo- stanza (sempre di principio) presuppone che l’interessato, in maniera rico- noscibile per terzi, faccia del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali, ritenuto che l’esistenza di un permesso di dimora o altrimenti di soggiorno/residenza, il deposito dei documenti e l’esercizio dei diritti politici, pur avendo valore indiziario, non sono decisivi ai fini di tale giudizio (DTF 127 V 237 consid. 1). L’art. 23 cpv. 1 seconda frase CC, contiene una presunzione, altresì confutabile, secondo la quale la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. Inoltre, una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA). Giusta l’art. 23 cpv. 2 CC, nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
C-5707/2022 Pagina 12 6.4.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il principio della re- sidenza effettiva in Svizzera ammette due eccezioni. La prima, concer- nente il soggiorno all'estero per una durata prevedibilmente breve. La se- conda, riguardante il soggiorno all'estero per una durata abbastanza lunga. Nella prima ipotesi, il soggiorno all'estero può durare al massimo un anno e comunque può avvenire soltanto in presenza di buone ragioni. Nella se- conda ipotesi, un soggiorno di lunga durata non si oppone alla residenza in Svizzera se: a) il soggiorno all'estero, inizialmente previsto per una breve durata, è prolungato oltre l'anno a causa di circostanze impreviste e di forza maggiore (ad esempio a causa di una malattia o di un infortunio); b) oppure se dei motivi imperativi (quali ad esempio dei provvedimenti di assistenza, di formazione o la cura di una malattia) impongono immediatamente un soggiorno all'estero la cui durata, secondo le previsioni, è superiore a un anno. Nell'ambito della 10a revisione dell'AVS il presupposto della resi- denza effettiva è stato codificato ed ha trovato espressione nel termine di "dimora abituale". Il rinvio concomitante al domicilio e alla dimora abituale e quindi il riferimento a tale duplice condizione permetteva di ancorare nella legge la prassi seguita in ambito di prestazioni non esportabili (cfr. DTF 132 V 423 consid. non pubblicati 3.3 a 3.5 della sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006 con rinvii). Il presupposto della residenza in Svizzera infine non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2; sentenza del TF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2). 6.4.3 Giusta l’art. 24 cpv. 1 CC, cui rinvia pure l’art. 13 cpv. 1 LPGA, inoltre il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquisito un altro. Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera (cpv. 2). Nell'ambito dell'art. 24 cpv. 2 CC, l'abbandono di un domicilio all'estero si determina giusta l'art. 20 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291). Tale disposizione prevede che la persona fisica ha il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente e che in mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale (intesa come lo Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che il domicilio all'estero risulta ab- bandonato a partire dal momento in cui una persona ha definitivamente spostato altrove il proprio centro degli interessi, indipendentemente dall'e- ventuale mantenimento del domicilio in virtù del diritto estero. In ambito internazionale, il cambiamento di domicilio risulta molto più semplice
C-5707/2022 Pagina 13 rispetto alle regole applicabili a livello interno. In particolare, il cambiamento deve essere ammesso anche quando viene mantenuta una residenza all'e- stero, ma le relazioni con la stessa si sono fortemente affievolite (sentenza del TF 9C_295/2019 del 18 giugno 2019 consid. 2 con rinvii; v. pure sen- tenza del TAF C-5228/2017 consid. 5.4.3). 6.4.4 Giusta l’art. 25 cpv. 1 CC, il domicilio del figlio sotto l’autorità paren- tale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora. L’art. 25 cpv. 2 CC prevede inoltre che il domicilio del mi- norenne sotto tutela è nella sede dell’autorità di protezione dei minori. 7. 7.1 Nell’evenienza concreta, con il provvedimento impugnato la CSC ha confermato la decisione del 19 settembre 2022 (doc. CSC 24), con cui aveva respinto la domanda tendente alla modifica della decisione del 15 dicembre 2020 (doc. CSC 8) e quindi alla sua affiliazione all’assicurazione facoltativa, non ritenendo che le condizioni legali per procedere a una ri- considerazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA fossero adempiute. Dagli atti risulta che la CSC ha respinto l’istanza non avendo constatato un pe- riodo ininterrotto di residenza in Svizzera – e quindi di affiliazione obbliga- toria all’AVS – di almeno cinque anni. Essa ha quindi ritenuto corretta la decisione del 15 dicembre 2020 (cfr. doc. CSC 22, 24). 7.2 In via preliminare giova rilevare che l’autorità inferiore è entrata nel me- rito ed ha statuito sulla domanda del 26 gennaio 2022 (ribadita il 7 febbraio 2022, consid. B.a), dopo un esame materiale della fattispecie sulla base dei nuovi mezzi probatori prodotti e di alcuni atti istruttori da essa condotti (cfr. doc. CSC 12, 17, 18, 22). Questo Tribunale è pertanto competente per valutare se i motivi per cui l'autorità inferiore è giunta alla reiezione della domanda di riconsiderazione risultino fondati o meno (cfr. consid. 5.4). 7.3 A tal proposito occorre quindi determinare se, nella fattispecie, alla luce delle nuove emergenze probatorie, risultino adempiute le condizioni per una riconsiderazione della decisione del 15 dicembre 2020. Al riguardo l’art. 53 cpv. 2 LPGA pone due condizioni: a. La presenza di un errore manifesto, ossia di un’errata applicazione ini- ziale del diritto, ivi compresa un apprezzamento insostenibile dei fatti. Secondo la giurisprudenza, tale è il caso anche laddove la decisione di
C-5707/2022 Pagina 14 cui si domanda la riconsiderazione è stata emanata sulla base di uno stato di fatto accertato in maniera incompleta e in violazione del princi- pio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA; vedi TF 9C_317/2015, consid. 3; anche CR LPGA-MOSER-SZELESS, art. 53 LPGA, N75). b. L’importanza della rettifica. Tale aspetto va determinato sulla base dell’insieme delle circostanze del caso concreto. 8. 8.1 8.1.1 Nella dichiarazione di partecipazione all’AVS facoltativa del 10 novembre 2020, A., nata il (...) 2015 a I. in Ucraina (doc. CSC 15 p. 4) ha addotto di essere stata domiciliata a E._______ nel 2015, a F._______ dal 2015 al 2017 e a G._______ dal 2017 al 2020 prima di lasciare definitivamente la Svizzera il 24 ottobre 2020 per trasferirsi a H., in Argentina (doc. CSC 1 pp. 6-7). 8.1.2 Per determinarsi sulla domanda d’affiliazione all’AVS facoltativa e re- spingerla con decisione del 15 dicembre 2020 (consid. A.b), l’autorità infe- riore ha quindi raccolto le usuali informazioni presso i comuni di J. e di F._______ (doc. CSC 3-5). Non ha tuttavia svolto alcuna ricerca presso il comune di E.. Dal certificato di domicilio del 9 dicembre 2020 dell’Ufficio controllo abitanti di J. risulta che la ricorrente è stata domiciliata nel comune dal 1° agosto 2017, in provenienza dall’Argentina e vi avrebbe soggiornato fino al 23 ottobre 2020, prima di trasferirsi di nuovo in Argentina (doc. CSC 6). Il controllo abitanti di F., dal canto suo, con scritto dell’8 dicembre 2020 annunciava di non disporre di alcuna registrazione corrispondente alla persona interessata (doc. CSC 7). 8.1.3 Sulla base di tali indicazioni la CSC ha quindi emanato la decisione del 15 dicembre 2020, con la quale ha respinto la domanda di affiliazione all’AVS facoltativa, non essendo dato il presupposto del domicilio in Sviz- zera della durata di almeno cinque anni (doc. CSC 8). La decisione è pas- sata in giudicato. 8.2 8.2.1 Con decisione su opposizione dell’11 gennaio 2021 la CSC aveva parimenti respinto la domanda di adesione all’AVS facoltativa del 10 no- vembre 2020 della sorella C., considerando anche in tal caso non adempito il requisito di un periodo ininterrotto di almeno cinque anni
C-5707/2022 Pagina 15 d’assicurazione obbligatoria, a risultando essere stata domiciliata nel co- mune di J._______ soltanto dal 1° agosto 2017 al 23 ottobre 2020. 8.2.2 Con sentenza del 9 novembre 2021 questo Tribunale ha accolto il ricorso del 28 gennaio 2021 di C._______ e rinviato gli atti di causa all’au- torità inferiore al fine di completare l’istruttoria ed emanare una nuova de- cisione, avendo ritenuto sussistere sufficienti indizi riguardo al fatto che la ricorrente fosse stata domiciliata in Svizzera dalla nascita, il (...) 2013, ad ottobre 2020 (sentenza C-414/2021, consid. 7.5-7.6). Dalle carte proces- suali – e meglio, dai conteggi di premi della cassa malati, dalla tessera svizzera d’assicurazione malattie, da scritti dell’assicuratore malattia, dal formulario di “richiesta per minori: provvedimenti sanitari/mezzi ausiliari” e dagli scritti dell’Ufficio AI del Canton N., dai rapporti medici e ospe- dalieri, dai certificati di domicilio del controllo abitanti della città di F. e di J., dai messaggi di posta elettronica del servizio sociale della città di F. – è stato infatti possibile stabilire che essa aveva vissuto con la propria famiglia da giugno 2013 a F._______ e da gennaio 2015 a E., che era stata ricoverata presso l’Ospedale uni- versitario di F. da aprile 2015, che era poi stata nuovamente do- miciliata a F._______ da ottobre 2015, da settembre 2016 a maggio 2017, aveva vissuto presso una famiglia affidataria, per decisione dell’autorità di protezione dei minori della città di F., infine da agosto 2017 era domiciliata a J. (sentenza C-414/2021, consid. 7.4.1-7.4.4). 8.2.3 Alla luce delle circostanze menzionate, con decisione del 20 dicem- bre 2021 la CSC ha confermato l’adesione all’AVS facoltativa di C._______ e con decisione del 16 marzo 2022 pure di sua sorella gemella D._______ (doc. CSC 20, allegati al doc. TAF 1). 9. 9.1 Con scritti del 26 gennaio e del 7 febbraio 2022 (doc. CSC 12, 16), la ricorrente ha chiesto alla CSC di riesaminare anche il suo caso sulla base delle considerazioni esposte nella sentenza menzionata, precisando che le argomentazioni addotte, valessero e dovessero essere considerate an- che nell’ambito della sua domanda di affiliazione all’AVS facoltativa avendo vissuto sin dalla nascita sempre insieme alle due sorelle maggiori in Sviz- zera. La CSC ha considerato a giusto titolo tali scritti come domanda di riconsiderazione della decisione del 15 dicembre 2020, non essendo in concreto dati i presupposti per una revisione processuale ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA (gli elementi emersi nel quadro della causa C-414/2021, erano già esistenti all'epoca della procedura precedente che la riguardava,
C-5707/2022 Pagina 16 ragion per cui la ricorrente, dando prova della diligenza del caso, avrebbe potuto farne uso nel quadro della procedura ordinaria di ricorso anziché avvalersene per la via straordinaria della revisione processuale [DTF 144 V 258 consid. 2.1; 143 V 105 consid. 2.3; sentenze del TF 8C_396/2020 del 30 luglio 2020 e 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.2]). 9.2 9.2.1 L’amministrazione ha assunto agli atti la documentazione relativa alla nascita dell’insorgente e al suo nuovo domicilio in Argentina (doc. CSC 15). Ha quindi contattato il 16 e il 24 marzo 2022 (doc. CSC 13, 18) gli uffici del controllo abitanti di E._______ e di F._______ chiedendo di fornire “infor- mazioni per gli ultimi 5 anni” riguardo al domicilio dell’insorgente nei rispet- tivi comuni. Con scritto di posta elettronica del 17 marzo 2022 il comune di E._______ ha comunicato che la ricorrente non risultava essere mai stata registrata nel controllo abitanti comunale (doc. CSC 17). Lo stesso ha rife- rito il comune di F._______ con scritto di posta elettronica del 25 marzo 2022 (doc. CSC 18). 9.2.2 A fronte di tali riscontri l’autorità inferiore non ha proceduto ad ulteriori indagini e nonostante avesse comunicato via email il 14 marzo 2022 l’affi- liazione della ricorrente (cfr. doc. CSC 20) e le avesse trasmesso il 13 aprile 2022 il certificato di assicurazione all’AVS (cfr. allegato al doc. TAF 1) – analogamente a quanto fatto per le sorelle – il 19 settembre 2022 ha poi emanato la decisione negativa (doc. CSC 24) poi confermata con il prov- vedimento qui impugnato (doc. CSC 29). 10. 10.1 Questo Tribunale rileva innanzitutto che è incontestato e pertanto pa- cifico che l’insorgente è cittadina svizzera e che al momento della presen- tazione della domanda di adesione all’assicurazione facoltativa – e più pre- cisamente a far tempo da ottobre 2020 – risiedeva (e risiede tutt’ora) con la propria famiglia a H._______ nella Repubblica Argentina. Con l’inoltro, il 10 novembre 2020, della dichiarazione di partecipazione all’assicurazione facoltativa, la ricorrente ha inoltre rispettato il termine di un anno, di cui all’art. 8 cpv. 1 OAF, essendo partita per l’Argentina il 24 ottobre 2020. Da esaminare è quindi unicamente se immediatamente prima della sua par- tenza per la Repubblica Argentina, l’insorgente abbia risieduto in Svizzera per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni.
C-5707/2022 Pagina 17 10.2 10.2.1 Nell’ambito della procedura in esame, con il ricorso del 9 dicembre 2022 l’insorgente ha prodotto le decisioni di ammissione all’AVS facoltativa delle due sorelle ed il proprio certificato di assicurazione all’AVS trasmes- sole dall’amministrazione il 13 aprile 2022 (doc. TAF 1 e allegati) ribadendo negli scritti del 2 maggio e del 21 giugno 2023 le argomentazioni già espo- ste in sede amministrativa (doc. TAF 9, 13). 10.2.2 Nell’intento di fare maggiore chiarezza – vista l’imprecisione della richiesta fatta dalla CSC al controllo abitanti dei comuni di E._______ e F._______ che si limitava ai 5 anni precedenti la sua domanda – questo Tribunale ha chiesto al comune di E._______ ragguagli riguardo al domici- lio dell’insorgente nell’anno 2015 (doc. TAF 14) e al comune di F._______ per gli anni fra il 2015 e il 2020 (doc. TAF 15, 18), ricevendo la medesima risposta già ottenuta dalla CSC, ossia che A._______ non era mai stata iscritta nel registro dei rispettivi uffici controllo abitanti (doc. TAF 16-18). 10.2.3 Dall’ulteriore istruttoria condotta da questo Tribunale è emersa una serie di documenti inediti (doc. TAF 20, 25) che hanno permesso di sostan- ziare maggiormente la tesi della ricorrente, e meglio: − il certificato vaccinale di A., attestante una serie di vacci- nazioni infantili eseguite tra agosto 2015 e luglio 2016 presso di- versi centri pediatrici in Svizzera, − il libretto delle visite mediche di A., attestante alcuni con- trolli pediatrici eseguiti tra ottobre e dicembre 2015 presso centri pediatrici in Svizzera, − il conteggio dei premi di cassa malati (K.) della famiglia L. al compelto valido dal 1° gennaio 2016, − parte della presa di posizione del 2 febbraio 2017 di M., curatrice delle tre bambine L., nominata il 22 settembre 2016 dalla KESB mediante ordinanza n. 5362/5363/5364, con cui aveva disposto a titolo di misura supercautelare (art. 308 cpv. 1 e 2 e 310 CC) il loro collocamento temporaneo in una località scono- sciuta ai genitori, provvedimento impugnato da B._______ con ri- corso del 17 novembre 2016. Dallo scritto si evince che essa rite- neva opportuno erigere una perizia sull'idoneità genitoriale di B._______ e che nell’attesa dei risultati, proponeva di togliergli
C-5707/2022 Pagina 18 l'affidamento delle tre figlie, concedendo dei diritti di visita non su- periori a due volte a settimana, − La corrispondenza con i servizi sociali di F., che il 18 gen- naio 2017 ha comunicato a B., che egli non avrebbe potuto portare le bambine in N._______ la settimana seguente, siccome le stesse erano ancora sotto la custodia della KESB e che fino alla decisione del “Bezirksrat” esse avrebbero dovuto rimanere a dor- mire presso la famiglia affidataria e non avrebbero potuto essere iscritte ad una scuola in N._______ dal padre, − Il rapporto del 14 marzo 2017 della logopedista O., che riferendo del percorso terapeutico regolarmente intrapreso a partire dal 2016 con le sorelle L. (menzionando in particolare una seduta con la ricorrente del 13 marzo 2016) si è espressa sul loro sviluppo linguistico. − Lo scritto del 16 marzo 2017 della psicologa e pedagogista P._______ che riferisce di aver avuto in cura tra il 21 aprile 2015 e il 30 marzo 2016 C., che veniva accompagnata alle sedute dal padre insieme alla sorella gemella e alla ricorrente; nel mede- simo scritto essa narra di come la separazione dal padre stabilita dalla KESB sia stata assolutamente controproduttiva per lo svi- luppo delle bambine; − La sentenza della seconda camera civile dell’Obergericht di F. del 31 marzo 2017 (nr. [...]), al quale le tre sorelle L._______ avevano ricorso contro la decisione del 26 gennaio 2017 del “Bezirksrat” che aveva confermato il collocamento disposto dalla KESB, che ha cassato la suddetta decisione e decretato la riassegnazione delle tre ragazze alla famiglia d’origine. Dai consi- derandi della decisione emerge che il padre della ricorrente dal 2015 viveva con le tre figlie in Svizzera tra il N._______ e F._______ (consid. 1.2); che la KESB aveva ricevuto una segnala- zione di messa in pericolo di minori, dopo che il 24 dicembre 2015 B._______ aveva lasciato la ricorrente per 15 minuti in auto da sola (consid. 1.5); che la KESB aveva nominato il 14 gennaio 2016 un curatore per le due gemelle, ma che in seguito accorgendosi della presenza della sorella più piccola aveva valutato le possibili misure a tutela dell’infanzia per includere anch’essa (consid. 1.4, 1.6); che fra maggio e luglio 2016 si sono susseguiti incontri e proposte di misure a tutela delle tre bambine (consid. 1.7, 1.8, 6.2), fino
C-5707/2022 Pagina 19 all’emanazione il 22 settembre 2016 del provvedimento supercau- telare della KESB che ha esteso la curatela anche alla ricorrente e disposto il collocamento delle sorelle L._______ presso una fami- glia affidataria (consid. 1.10). − La lettera del servizio sociale di F._______ del 26 ottobre 2017 re- lativa al cambiamento della persona di riferimento per la ricorrente e la relativa decisione di conferma della KESB del 23 novembre 2017. − Il conteggio dei premi di cassa malati (K.) della famiglia L. valido dal 1° gennaio 2018. 10.3 10.3.1 Alla luce di quanto appena esposto, risulta documentata la pre- senza in Svizzera della ricorrente almeno da agosto 2015 e successiva- mente anche in ottobre e dicembre 2015, oltre che in giugno e luglio 2016 (cfr. certificato vaccinale, libretto delle visite mediche e sentenza dell’Ober- gericht di F._______ [consid. 1.2]). A partire dal 1° gennaio 2016 l’assicu- rata era affiliata alla cassa malati svizzera e nel corso dell’anno risulta es- sere stata visitata in diverse occasioni dagli specialisti che avevano in cura anche le sorelle (cfr. rapporti della pedagogista P._______ e della logope- dista O.). A partire da maggio 2016 inizia ad essere tematizzata presso la KESB la situazione dell’interessata, che contrariamente alle so- relle non disponeva di una curatrice; è inoltre accertato che nell’estate 2016 quest’ultima si trovasse in Svizzera con il padre, nonostante questi cer- casse di tenerla nascosta agli ispettori della KESB; è poi certo che dal 22 settembre 2016 e fino al 2 maggio 2017 essa è stata collocata presso una famiglia affidataria, prima di tornare ad abitare con il padre e le sorelle in N. (cfr. sentenza dell’Obergericht di F., scambio di mail con i servizi sociali di F.), dove a partire dal 1° agosto 2017 è stata iscritta al controllo abitanti di J.. Il 23 ottobre 2020 essa è quindi espatriata definitivamente con il resto della famiglia verso l’Argentina. 10.3.2 Analogamente alla situazione emersa nella causa C-414/2021 per C. (cfr. consid. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5) anche nel caso concreto sussistono sufficienti indizi concomitanti riguardo al fatto che la ricorrente abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera, insieme alle sorelle e al pa- dre, almeno dal mese di agosto 2015 e fino alla sua partenza per la Re- pubblica Argentina il 23 ottobre 2020. Contrariamente all’assunto della CSC tale conclusione permetterebbe all’interessata di adempiere il
C-5707/2022 Pagina 20 requisito di un periodo di almeno cinque anni consecutivi d’assicurazione obbligatoria. La decisione del 15 dicembre 2020 risulterebbe quindi pale- semente errata 10.3.3 Oltre a ciò, si rileva che la CSC, nel valutare il periodo in cui l’inte- ressata è stata domiciliata in Svizzera, non ha minimamente considerato il fatto che essa è una minore. Alla luce di quanto disposto dall’art. 25 cpv. 1 CC, l’autorità inferiore avrebbe quindi dovuto tenere conto del domicilio del genitore che ne ha la custodia, in particolare il padre. Secondo quanto con- statato dall’Obergericht di F._______ nella summenzionata sentenza, dalla primavera del 2015 B._______ ha vissuto in Svizzera con le due gemelle alle quali dopo pochi mesi si è aggiunta anche la ricorrente, all’epoca neo- nata (cfr. consid. 1.2). Tale circostanza è confermata dai certificati di domi- cilio di B._______ secondo i quali dal 1° giugno 2010 egli era domiciliato a E._______ e a partire dal 1° settembre 2015 a F._______ (cfr. doc. 179 incarto CSC B._______ [di seguito: CSC JOA]). Il Controllo abitanti di E._______ aveva altresì informato che durante il periodo in cui egli è stato domiciliato nel Comune, ha svolto la sua attività di ingegnere indipendente a F., dove risiedeva con un’autorizzazione di soggiorno. Al ri- guardo la Cassa di compensazione AVS 1 del Canton F. ha con- fermato la sua affiliazione per gli anni 2016 e 2017 quale indipendente (cfr. doc. CSC JOA 188, 190). Secondo l’Obergericht di F., pur viag- giando per lavoro, il centro d’interessi, dove tornava costantemente, era la Svizzera dove ha senz’altro vissuto con le tre figlie fino al momento del loro collocamento in settembre 2016 (cfr. consid. 5.3, 6.2). A fronte delle azioni giudiziarie intraprese avverso la decisione di collocamento è lecito presu- mere che egli abbia continuato a risiedere in Svizzera anche dopo tale data. Anche tali circostanze trovano conferma nell’incarto di B., in particolare emergono dall’estratto del conto individuale AVS dei periodi contributivi in Svizzera fra il 2015 e il 2020 (cfr. doc. CSC JOA 151, 163, 164, 183, 184, 195, 199, 202, 203). Dall’incarto si evince inoltre che B._______ è stato domiciliato, come detto, dal 1° settembre 2015 a F., poi dal 26 dicembre 2016 a Lugano e, infine, dal 1° agosto 2017 a G. (cfr. doc. CSC JOA 146, 148, 178). La CSC non ha inoltre considerato che, per legge, durante il periodo in cui erano in vigore le mi- sure di protezione dei minori, il domicilio della ricorrente era nella sede dell’autorità di protezione dei minori, ossia a F._______ (cfr. consid. 6.4.4). In simili condizioni i presupposti del domicilio in Svizzera di 5 anni sono pertanto adempiuti. Anche da questo punto di vista la decisione risulta pa- lesemente errata.
C-5707/2022 Pagina 21 10.4 In definitiva, sussistono a mente di questo Tribunale sufficienti ele- menti per ritenere manifestamente erronea la decisione iniziale del 15 di- cembre 2020 con cui è stata respinta la domanda di affiliazione all’AVS facoltativa di A.. Tale decisione si fonda infatti su di uno stato di fatto accertato in maniera incompleta, in violazione del principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA) e viola altresì il diritto federale (art. 25 CC). Oltre alle considerazioni evocate sopra, occorre rilevare che, sin dal prin- cipio, l’istruttoria del caso in parola è stata condotta da parte della CSC in modo alquanto sbrigativo, superficiale e confuso, con particolare riferi- mento alle indicazioni contradditorie fornite al padre dell’interessata (cfr. email del 14 marzo 2022 [doc. CSC 22 p. 1] e scritto del 13 aprile 2022 con il certificato di assicurazione all’AVS [allegato al doc. TAF 1]). La prima condizione per procedere a una riconsiderazione, ossia la pre- senza di un errore manifesto risulta quindi adempiuta. Nulla osta neppure sotto il profilo della seconda condizione, siccome non vi è alcun dubbio quanto all’importanza che riveste la rettifica della deci- sione iniziale, considerato che da questa dipende l’affiliazione o meno all’assicurazione facoltativa e alla conseguente possibilità di accedere in futuro alle prestazioni dell’AVS. 11. 11.1 È pertanto a torto che la CSC ha respinto con la decisione su opposi- zione del 15 novembre 2022 (doc. CSC 29) la domanda di riconsiderazione proposta dalla ricorrente il 7 febbraio 2022. 11.2 Occorre infatti riconoscere che la CSC, limitandosi a raccogliere le informazioni dal controllo abitanti (cfr. consid. 9.2.1, 9.2.2), esattamente come aveva fatto nell’ambito della procedura ordinaria (cfr. consid. 8.1.2), non ha svolto un’istruttoria completa. Benché nella domanda di riconside- razione, la ricorrente si fosse espressamente riferita alla sentenza del TAF C-414/2021 e avesse precisato che gli argomenti sollevati per la sorella maggiore valevano per tutte e tre le sorelle L., la CSC non ha proattivamente compiuto alcun passo supplementare per cercare di chia- rire maggiormente la fattispecie e valutare con cognizione di causa la fon- datezza delle asserzioni di quest’ultima. Un tale atteggiamento passivo da parte dell’autorità inferiore, che disponeva di chiare indicazioni di questo Tribunale per istruire in modo completo il caso della sorella, non è difendi- bile neppure in considerazione del carattere straordinario della procedura
C-5707/2022 Pagina 22 d’impugnazione che ci occupa e configura una violazione del principio in- quisitorio. Sebbene alla ricorrente incomba un maggiore dovere di coope- razione, trattandosi di una domanda di riconsiderazione della decisione ini- ziale e non di un ricorso contro la stessa, non si può trascurare il fatto che è minorenne, non rappresentata da un mandatario professionale, ma dal proprio padre che non essendo del mestiere, poteva incontrare maggiore difficoltà a comprendere le formalità procedurali necessarie a seguire ade- guatamente le tre procedure di affiliazione all’assicurazione all’AVS facol- tativa delle figlie, avendo avuto ognuna di esse tempistiche ed esito diffe- rente. 11.3 In definitiva, il ricorso deve essere accolto, la decisione su opposizione del 15 novembre 2022 annullata e gli atti di causa rinviati all’autorità inferiore affinché verifichi nuovamente l’adempimento delle condizioni per procedere ad una riconsiderazione della decisione del 15 dicembre 2020, conto tenuto degli elementi emersi nel corso della presente causa e con particolare riferimento al requisito di un periodo di almeno cinque anni consecutivi d’assicurazione obbligatoria. Esperiti gli ulteriori accertamenti che essa riterrà opportuno svolgere essa si pronuncerà nuovamente sulla domanda di riconsiderazione della ricorrente, e sulla conseguente adesione all’assicurazione facoltativa. 12. 12.1 Visto l’esito del ricorso, non sono riscosse spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo pari a fr. 400 già versato dalla ricorrente il 25 gennaio 2023 (doc. TAF 4), le verrà restituito non appena la presente sentenza crescerà in giudicato. 12.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede da man- datario professionale e che non ha fatto valere – né risulta ad un esame d’ufficio degli atti – che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giusti- fica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 15 no- vembre 2022 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell’istruttoria ed emani una nuova de- cisione ai sensi dei considerandi, segnatamente del considerando 11. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto con versamento del 25 gennaio 2023, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà passata in giudicato. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
C-5707/2022 Pagina 24 I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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