Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5704/2014
Entscheidungsdatum
22.08.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-5704/2014

S e n t e n z a d e l 2 2 a g o s t o 2 0 1 6 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica. Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; importo della rendita (decisione su opposizione del 28 gennaio 2014).

C-5704/2014 Pagina 2

Fatti: A. A.a Mediante decisione del 2 luglio 2013 la Cassa svizzera di compensa- zione (CSC) ha erogato in favore di A., cittadina italiana, nata il xx x 1949, coniugata con B., nato il xx x 1943, una rendita ordinaria dell’assicurazione svizzera per l’invalidità a decorrere dal 1° giugno 2013 (doc. 33). L’importo di tale prestazione, pari a fr. 690.- mensili, è stato cal- colato in base ad una durata contributiva di 16 anni ed 8 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 44'928.- ed una scala rendite 17 (doc. 33, pag. 3). A.b L’interessata si è opposta a tale provvedimento con atto del 24 luglio 2013 in quanto dal conteggio inserito a pag. 5 del provvedimento l’anno 1968 non risultava computato interamente, malgrado avesse lavorato per lo stesso datore di lavoro durante tutto l’anno (doc. 35 in toto). A.c Dopo aver eseguito inchieste complementari, la CSC ha potuto appu- rare, grazie ad attestati di uffici di controllo abitanti ed altri documenti, una durata di contribuzione completa da ottobre 1964 a tutto il 1965 e dal 1967 al 1982 (doc. 55). Mediante decisione su opposizione del 28/29 gennaio 2014, la CSC ha quindi erogato in favore dell’assicurata una rendita ordi- naria di vecchiaia, dal 1° giugno 2013, dell’importo di fr. 707.- mensili, cal- colata in base ad una durata contributiva di 17 anni e 3 mesi, una scala rendite 18 e un reddito annuo medio determinante di fr. 43'524.- (doc. 56, 61). B. Con decisione del 28 gennaio 2014 la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di B._______ una rendita ordinaria di vecchiaia pari a fr. 729.- al mese a decorrere dal 1° giugno 2013 (doc. 25). Questo provvedimento sostituiva la decisione emanata il 7 maggio 2013 (doc. 23), con cui all'assicurato veniva erogata una rendita di fr. 746.- a decorrere dal 1° giugno 2013 (sentenza C-426/2015 del 28 gennaio 2015, passata in giudicato).

C-5704/2014 Pagina 3 C. C.a Con scritto impostato il 9 giugno 2014 (indirizzato alla CSC), sotto- scritto dal marito B., e trasmesso a questa Corte per competenza il 2 ottobre 2014, A. ha impugnato la decisione su opposizione che la concerne (doc. TAF 1). I coniugi chiedono in particolare di rivedere i cal- coli stanti alla base delle prestazioni erogate, non spiegandosi il motivo per cui ora la moglie percepisce fr. 17.- supplementari e meglio fr. 707.- al mese (invece di fr. 690), mentre il marito, che percepiva (prima del compi- mento del 64esimo anno di età della moglie) fr. 773.-, poi passati a fr. 746.- mensili (con il compimento del 64esimo anno di età della moglie), riceve ora fr. 729.- al mese dopo la decisione su opposizione del 28/29 gennaio 2014 concernente la moglie, segnatamente la rendita è stata ridotta di fr. 17.-. C.b Pregata di effettuare delle ricerche in merito alla notifica delle decisioni, la CSC ha precisato che non vi è traccia della notifica della decisione su opposizione del 28/29 gennaio 2014 riguardante A., mentre la de- cisione riguardante il marito di medesima data, gli è stata notificata il giorno 5 febbraio 2014 (doc. TAF 3 e 4 in toto). D. Con sentenza del 28 gennaio 2015 (C-426/2015), passata in giudicato, il TAF ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da B. il 9 giu- gno 2014 contro la decisione del 28 gennaio 2014 che lo riguardava per- sonalmente e trasmesso gli atti alla CSC per competenza. La Corte adita aveva infatti constatato che non era ancora stata emanata, da parte della CSC, una decisione su opposizione. E. Per quanto riguarda la moglie, qui ricorrente, la CSC, nella sua risposta di causa del 3 febbraio 2015, ha esposto nuovamente i dati ed i calcoli stanti alla base della prestazione di vecchiaia erogata all’interessata e ne ha con- fermato l’esattezza. Propone pertanto la reiezione del gravame (doc. TAF 6). F. Con ordinanza del 19 febbraio 2015 il TAF ha invitato A._______ a volersi pronunciare in merito alla risposta di causa dell’amministrazione. L’inter- pellata non ha tuttavia esercitato il suo diritto di replica nel termine impar- tito.

C-5704/2014 Pagina 4 G. In data 29 aprile 2015 la CSC ha emanato una decisione su opposizione, nel frattempo passata in giudicato, riguardante l’importo della rendita di vecchiaia del marito, confermando, dopo ampia motivazione, la precedente decisione del 28 gennaio 2014, segnatamente l’ammontare mensile di fr. 729.-, in base ad un periodo contributivo di 17 anni e 3 mesi e una scala rendite 18 (doc. 39 dell’incarto CSC del marito acquisito agli atti pendente causa).

Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale confor- memente all'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi- zioni sono adempiute nella specie.

C-5704/2014 Pagina 5 3. 3.1 3.1.1 Il ricorso contro la decisione su opposizione del 28 gennaio 2014 è stato depositato il 9 giugno 2014. Ora, detta impugnativa apparirebbe ma- nifestamente tardiva, visto l’art. 60 LPGA che prevede l’obbligo di deposito entro trenta giorni dalla notificazione della decisione. Tuttavia, l’onere della prova della notifica incombe all’amministrazione che ha pronunciato la de- cisione. La stessa, pregata dal TAF di effettuare delle ricerche in merito alla notifica delle decisioni, ha precisato che non vi è traccia della notifica della decisione su opposizione del 28/29 gennaio 2014 riguardante A._______, mentre la decisione riguardante il marito del 29 gennaio 2014, gli è stata notificata il giorno 5 febbraio 2014 (doc. TAF 3 e 4 in toto). 3.1.2 Come detto, l’onere della prova circa l’atto e il momento della notifica di una decisione incombe, di principio all’autorità che intende trarne conse- guenze giuridiche (DTF 124 V 400 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimi- glianza preponderante, richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3), può tuttavia risultare dall’insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid. 3). 3.1.3 Nel caso di specie, l’amministrazione non ha dimostrato che la deci- sione su opposizione impugnata è stata dovutamente recapitata alla ricor- rente. Anzi, dalla corrispondenza interna avvenuta in sede della CSC (doc. TAF 4 A) sembra che tale provvedimento nemmeno sia stato inviato per lettera raccomandata e che comunque il termine per la verifica postale di sei mesi è ormai trascorso. 3.2 Visto quanto precede, non essendovi peraltro traccia (circostanze, in- dizi) che la ricorrente abbia ricevuto la decisione su opposizione ad una data determinabile, occorre entrare nel merito del suo ricorso. 4. Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in quanto il giudice delle assicurazioni sociali esamina il prov- vedimento sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, in concreto il 28 gennaio 2014 (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa- zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362

C-5704/2014 Pagina 6 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og- getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu- dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 5. 5.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica- mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2). 5.2 In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto per la qui ricorrente il 1° giugno 2013 (mese successivo il compimento del 64esimo anno di età). Secondo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche è quindi il compi- mento del 64esimo anno di età da parte della ricorrente, intervenuto il xx xx 2013 (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF 113 V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile la LAVS nel tenore in vigore nel mese maggio 2013, eccettuate eventuali di- sposizioni transitorie. 6. 6.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 6.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)

C-5704/2014 Pagina 7 n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 6.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor- rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre- visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia- scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. 6.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 6.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 7. 7.1 7.1.1 L'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una de- cisione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati.

C-5704/2014 Pagina 8 L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza). Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferi- scono ad uno o più rapporti giuridici. Se pertanto il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli altri fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso. L'og- getto della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il ricorso, le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore o perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza (sentenza del TF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.2 con rinvii). 7.1.2 Se non vi è una decisione quindi, vi è carenza dell'oggetto impugnato e pertanto di un presupposto per procedere all'esame materiale (DTF 131 V 164 consid. 2.1). È tuttavia possibile estendere, a determinate condizioni (DTF 130 V 138 consid. 2.1), l'esame all'oggetto impugnato quando vi è un legame intrinseco tra i punti non contestati e l'oggetto della lite (DTF 122 V 36 consid. 2a). 7.2 In concreto l’oggetto impugnato è la rendita di vecchiaia erogata ad A._______ con effetto dal 1° giugno 2013 (doc. 79). Tuttavia nel gravame non viene contestata la prestazione della ricorrente che in procedura di opposizione è passata da fr. 690.- a fr. 707.-, bensì la decurtazione da fr. 746.- a fr. 729.- mensili (cfr. fatti) della rendita del marito pronunciata il medesimo giorno e fissata definitivamente con decisione su opposizione del 29 aprile 2015. Questa circostanza può tra l’altro spiegare in parte il fatto che il ricorso in esame, pur riportando dattilograficamente nome e cognome dei due co- niugi, è firmato dal solo marito. In simili condizioni il ricorso è di principio irricevibile, in quanto le censure sollevate non riguardano l’oggetto impugnato, bensì un rapporto giuridico distinto ed esaminato, come detto, in altra sede dalla CSC in via definitiva (consid. G). 8. 8.1 A titolo abbondanziale va comunque rilevato che la CSC, nelle sue os- servazioni ricorsuali del 3 febbraio 2015 (doc. TAF 6), ha esposto nel det- taglio i dati ed i calcoli stanti alla base della decisione impugnata. In via di

C-5704/2014 Pagina 9 estrema sintesi basti ricordare che il periodo contributivo della ricorrente di 17 anni e 3 mesi risulta esatto e che, in base alle norme in vigore (art. 29, 29ter, 38 LAVS, 52 OAVS), ad essa, su tale base di durata contributiva, può essere assegnata la scala rendite 18. 8.2 8.2.1 Il reddito annuo medio è calcolato sommando tutti i redditi da attività lucrativa conseguiti dalla ricorrente (fr. 394'018.-, in base ai conti indivi- duali), i quali tuttavia sono sottoposti ad una procedura di ripartizione (detta di splitting) con quelli conseguiti dal marito durante gli anni di matrimonio (art. 29quinquies cpv. 3 lett. a LAVS; art. 50b cpv. 1, 2 e 3 OAVS). Da que- sta operazione, riportata nel dettaglio nella risposta al ricorso della CSC (doc. TAF 6, pag. 3) regolarmente sottoposta alla ricorrente con ordinanza del TAF del 19 febbraio 2015, doc. TAF 7), discende un reddito, dopo ope- razione di riparto, di fr. 365'014.-. L’operazione di ripartizione non comporta necessariamente l’aumento del reddito lordo conseguito, ma un riequilibrio (o media) fra quanto guadagnato da ciascun coniuge durante gli anni di matrimonio. A questo importo occorre aggiungere i redditi conseguiti dalla ricorrente nei cosiddetti anni di gioventù (quelli che precedono il 20esimo anno di età; art. 52b OAVS) che ammontano (in base ai conti individuali) a fr. 29'004.-, il che comporta un reddito totale di fr. 394'018.-. 8.2.2 Questo importo deve essere rivalutato in applicazione dell’art. 30 LAVS per tenere conto di fattori d’indicizzazione nel corso degli anni. Nella specie, in base alle previste tabelle (fattori di rivalutazione anno 2013), il precedente importo deve essere moltiplicato per il fattore 1,263, il che porta il totale dei redditi a fr. 487’007.-. 8.2.3 Ora, dividendo i suddetti redditi complessivi, per la durata di contri- buzione di 207 mesi (17 anni e 3 mesi) e riportato il risultato sull’arco di un anno (x 12), si ottiene un reddito annuo medio determinante (RAM) di fr. 28'232.- 8.2.4 A questo RAM si devono aggiungere gli accrediti per compiti educa- tivi (non contestati), nella misura di fr. 14'650.-, il che comporta un RAM finale di fr. 43'524.- (arrotondato al prossimo valore utile contenuto nelle tabelle). 8.2.5 Secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. A LAVS la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita di vecchiaia.

C-5704/2014 Pagina 10 Nella specie ciò è il caso, per cui (in via di estrema sintesi), ritenendo che il marito avrebbe diritto ad un importo non ridotto di fr. 758.- al mese (scala 18 RAM fr. 47'736.-) e la moglie a fr. 735.- al mese (scala 18 RAM fr. 43'524.-), la somma delle rendite (non ridotte) è di fr. 1'493.-. Ora, il 150% dell’importo massimo della rendita secondo la scala 18 ammonta, nel 2013, a fr. 1'436.- (fr. 957.- x 150%). La somma delle rendite non ridotte supera quindi di fr. 57.- l’importo massimo suddetto, per cui, tramite una riduzione proporzionale, occorre riportare a fr. 707.- la prestazione della moglie e fr. 729.- quella del marito, come stabilito dalla CSC. 8.3 Visto quanto precede, i dati ed i calcoli stanti alla base dell’impugnata decisione del 28 gennaio 2014 sono corretti e la stessa va pertanto confer- mata. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va pertanto respinto. 9. Va infine rilevato che il marito della ricorrente non ha impugnato la deci- sione su opposizione del 29 aprile 2015 (doc. 39 inc. marito), che conferma la sua prestazione in fr. 729.- al mese (come sopra evidenziato) dal 1° giu- gno 2013. In tale decisione venivano date da parte della CSC, nel dettaglio, le risposte alle domande che B._______ aveva espresso, impropriamente, tramite il ricorso qui pendente concernente la moglie, inoltrato il 9 giugno 2014. 10. 10.1 Ai sensi dell’art. 85 bis cpv. 3 LAVS se l’esame preliminare anteriore o posteriore a uno scambio di scritti rileva che il ricorso al TAF è inammissi- bile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. 10.2 In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare il rigetto del pre- sente ricorso manifestamente infondato, nella misura in cui è ricevibile, tra- mite giudice unico. 11. 11.1 Secondo l’art. 85 bis cpv. 2 LAVS, al procedura è gratuita per le parti. 11.2 Visto l’esito del ricorso, non si assegnano alla ricorrente indennità per spese ripetibili (art. 64 PA a contrario).

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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