B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-5697/2015
S e n t e n z a d e l 5 a p r i l e 2 0 1 8 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein, Daniel Stufetti, cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______, rappresentata dall'avv. Antonio Ruggiero, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, ripristino della rendita di invali- dità e successiva soppressione (decisione del 29 luglio 2015).
C-5697/2015 Pagina 2 Fatti: A. Il 19 agosto 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha accolto la domanda formulata il 10 giugno 2009 da A._______ – cittadina italiana, nata il (...) 1986 – e deciso di ero- gare in favore della medesima una rendita intera dell'assicurazione sviz- zera per l'invalidità a decorrere dal 1° dicembre 2009 (doc. 9 pag. 24, doc. 59 pag. 212 e doc. 63 pag. 220 dell’incarto dell’UAIE [di seguito: doc. A 9 pag. 24, doc. A 59 pag. 212 e doc. A 63 pag. 220]). Detto Ufficio ha rilevato – sulla base dei rapporti del 24 ottobre 2008 e del 18 luglio 2010 del dott. B._______, specialista in chirurgia, esperto in medicina infortunistica (doc. A 2 pag. 2 e doc. 15 pag. 53 dell’incarto dell’assicurazione contro gli infor- tuni [di seguito: doc. B 15 pag. 53]) – che a seguito dell’incidente della cir- colazione avvenuto il 14 agosto 2008, l’interessata presentava una ferita lacero contusa al sopracciglio sinistro suturata e guarita, una frattura del radio distale destra e dello stiloide ulnare trattata conservativamente (ges- satura) ed in seguito chirurgicamente con buon risultato finale, nonché una frattura del corpo vertebrale di T11 con muro, trattata inizialmente mediante cifoplastica (il 19 agosto 2008) con risultato insoddisfacente ed in seguito (il 1° aprile 2010) mediante revisione chirurgica con osteotomia ed artro- desi da T8 ad L1 con approccio posteriore. L’esperto constatava radiologi- camente una buona posizione dei mezzi di sintesi, ma con scarsa guari- gione ossea con permanenza di toracalgie, ma un’assenza di sintomatolo- gie neurologiche. A causa delle menzionate diagnosi l’interessata presen- tava un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività lavorativa. B. Con comunicazione dell’11 ottobre 2011, l’UAIE ha confermato all’interes- sata il diritto alla rendita intera (doc. A 81 pag. 251). C. C.a A seguito di una nuova procedura di revisione, con decisione del 4 marzo 2013, l’UAIE ha soppresso – a decorre dal 30 aprile 2013 – la ren- dita intera erogata fino ad allora all’interessata (doc. A 114 pag. 338). L’UAIE, conto tenuto di un miglioramento dello stato di salute con effetto al 1° agosto 2012, ha ritenuto che il danno alla salute non comportasse più, da tale data, alcuna incapacità lavorativa. C.b Con sentenza C-2115/2013 del 13 agosto 2014, il Tribunale ammini- strativo federale (TAF) ha accolto il ricorso dell’11 aprile 2013 dell’interes-
C-5697/2015 Pagina 3 sata, annullato la decisione dell’autorità inferiore del 4 marzo 2013 e rin- viato gli atti all’UAIE affinché procedesse al completamento dell’istruttoria (perizia ortopedica dettagliata e ogni ulteriore esame che pure l’evoluzione nel tempo dello stato di salute della ricorrente dovesse ancora rendere ne- cessario) ed emanasse una nuova decisione ai sensi dei considerandi (doc. A 127 pag. 378). Tal sentenza è cresciuta incontestata in giudicato. D. D.a Mediante la perizia neurochirurgica dell’11 febbraio 2015 (visita del 27 novembre 2014) del dott. C._______ (doc. A 136 pag. 410; cfr. anche doc. A 130 pag. 399 e doc. A 132 pag. 402), nonché complemento peritale del 1° aprile 2015 (doc. A 139 pag. 417), il perito ha constatato una completa fusione a carico della frattura Th11 (documentato nella CT del rachide dor- sale e lombare del 14 novembre 2014 [cfr. pagg. 4 e 5 della perizia]), una progressione cifotica da 11° a 17° non significativa, nonché una sintoma- tologia di dolore con caratteristiche neuropatiche. L’interessata soffrendo di un’intolleranza verso i mezzi di sintesi, che le provoca dolore, è stata ritenuta indicata la rimozione di detti mezzi di sintesi mediante intervento chirurgico. Il perito ha quindi ritenuto “allo stato attuale” una capacità lavo- rativa del 50% nell’attività abituale di segretaria, capacità da rivalutarsi in seguito all’intervento di rimozione dei mezzi di sintesi. D.b Sulla base dei rapporti finali SMR dell’8 aprile 2015 (doc. A 141 pag. 421) e del 5 maggio 2015 (doc. A 143 pag. 426), con progetto di decisione del 1° giugno 2015, l’UAIE ha prospettato il ripristino della rendita intera dal 1° maggio 2013 e la soppressione della medesima dal mese che seguirà la notifica della decisione. L’autorità inferiore ha altresì reso attenta l’inte- ressata all’obbligo di collaborare e di ridurre il danno, segnatamente me- diante un intervento di rimozione dei mezzi di sintesi (doc. A 147 pag. 436; cfr. anche doc. A 146 pag. 432 [foglio di calcolo]). D.c Con osservazioni del 3 luglio 2015 (cfr. timbro postale), l’interessata ha contestato il menzionato progetto di decisione. Ha fatto valere un accerta- mento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. Ha allegato il parere del 30 giugno 2015 del dott. D._______ – medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni – secondo cui, da un lato, le conse- guenze sulla capacità di guadagno sono superiori al 40% e, dall’altro lato, l’intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi non è esigibile in quanto non privo di rischi per la salute e la vita dall’interessata; peraltro, il successo funzionale di un tale intervento di rimozione è incerto (doc. A 149 pag. 442).
C-5697/2015 Pagina 4 D.d Il 20 luglio 2015, il medico SMR ha ritenuto che non vi fossero nuovi elementi medici atti a modificare la propria precedente valutazione (doc. A 151 pag. 450). E. Con decisione del 29 luglio 2015, l’UAIE ha ripristinato la rendita intera, nonché la rendita ordinaria per figli legata alla rendita della madre, dal 1° maggio 2013. Mediante la medesima decisione, l’UAIE ha altresì sop- presso le menzionate rendite a decorrere dalla fine del mese che segue la notifica della decisione, ossia dal 30 settembre 2015. L’autorità inferiore ha ritenuto un’incapacità lavorativa totale in ogni tipo di attività fino al 13 no- vembre 2014, mentre, con effetto al 14 novembre 2014, ha constatato un miglioramento oggettivo dello stato di salute dell’interessata dovuto al con- solidamento con fusione intervertebrale. Ha pertanto ritenuto un’incapacità lavorativa del 50% sia nell’attività abituale di segretaria che in attività ade- guate dal 14 novembre 2014 e continua. Secondo l’autorità inferiore, dal confronto del salario da valida, aggiornato al 2013, di fr. 35'360.- con il sa- lario da invalida di fr. 24'933.- (determinato secondo le tabelle TA1 2010 [con aggiornamento al 2013], categoria 4.2, attività semplici e ripetitive, va- lore mediano, donne, con una riduzione del 50% [incapacità lavorativa del 50%] e una riduzione giurisprudenziale dell’8% [per attività leggere]), con- segue un grado d’invalidità del 29%, insufficiente per il riconoscimento di una rendita d’invalidità secondo la legislazione svizzera. L’autorità inferiore ha altresì reso attenta l’interessata all’obbligo di collaborare e di ridurre il danno, segnatamente mediante un intervento di rimozione dei mezzi di sin- tesi (doc. A 155 pag. 461; cfr. anche doc. A 154 pag. 457 [decisione dell’UAIE del 30 luglio 2015 quanto all’ammontare della rendita intera] e doc. A 157 pag. 468 [decisione dell’UAIE del 21 agosto 2015 quanto all’am- montare della rendita ordinaria per figli legata alla rendita della madre]). F. L’11 settembre 2015 (cfr. timbro postale), l’interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), mediante il quale ha chiesto nel merito che il provvedimento di soppressione della rendita d’in- validità successivamente al 30 settembre 2015 sia annullato. Secondo l’in- sorgente la sua integrità psico-fisica è compromessa, nel senso di una in- capacità lavorativa del 50%, ed immutata dal novembre 2014. Tale meno- mazione – che le impedisce di mantenere la postura eretta o seduta (anche con schienale imbottito) se non per pochi minuti, di mobilizzare carichi su- periori a 5 Kg e di eseguire movimenti ripetitivi con gli arti superiori non le permetterebbero concretamente né un reinserimento occupazionale né il
C-5697/2015 Pagina 5 conseguimento di un reddito da invalida così come determinato dall’auto- rità inferiore. La ricorrente rimprovera all’autorità inferiore di non avere al- tresì indicato le attività lavorative ritenute adeguate e di non avere attuato alcun provvedimento di reintegrazione per aumentare la capacità di gua- dagno. Secondo l’insorgente l’intervento di rimozione dei mezzi di sintesi non sarebbe peraltro esigibile non essendo privo di rischi – anestesiologici e chirurgici – per la sua vita e la sua salute, fermo restando un’incertezza sulle possibilità di un successo di tale intervento dal profilo funzionale (doc. TAF 1 e allegati). G. G.a Con presa di posizione del 23 settembre 2015, l’UAIE ha comunicato di non avere ancora corrisposto le rendite arretrate perché in attesa dei conteggi definitivi degli assicuratori contro gli infortuni coinvolti nella pre- sente fattispecie. Ha altresì comunicato che, nel frattempo, quest’ultimi non hanno inoltrato alcuna richiesta di compensazione e che pertanto si sa- rebbe adoperata al fine di emanare una decisione concernente l’attribu- zione di interessi di mora sulle prestazioni arretrate (doc. TAF 3). G.b Con provvedimento del 30 settembre 2015 (doc. TAF 4, notificato al rappresentante della ricorrente il 5 ottobre 2015 [doc. TAF 5]; cfr. anche doc. TAF 15 [procura]), questo Tribunale ha invitato la ricorrente a presen- tare le proprie osservazioni entro un termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica dello stesso. Il termine è scaduto infruttuoso. H. Con versamento del 28 ottobre 2015, l’insorgente ha corrisposto fr. 400.- a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 6). I. I.a Con risposta del 14 dicembre 2015, l’autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata conforme- mente al preavviso dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità del Can- tone E._______ (Ufficio AI) del 4 dicembre 2015. Detto ufficio ha osservato, sulla base dell’annotazione del SMR del 25 novembre 2015, che non vi sono elementi oggettivi in grado di modificare la valutazione clinico-lavora- tiva dell’interessata. Quanto all’esigibilità dell’intervento di rimozione dei mezzi di sintesi ha rinviato a quanto indicato dal perito il 1° aprile 2015. In merito all’aspetto economico, l’autorità inferiore ha osservato che, anche
C-5697/2015 Pagina 6 correggendo il proprio calcolo applicando una riduzione giurisprudenziale del 10% (anziché dell’8%) e aggiornando i dati secondo le nuove tabelle TA1 del 2012, risulta un grado d’invalidità inferiore al 40%, ossia del 34%, con conseguente soppressione della rendita (doc. TAF 9 e allegati). I.b Il 14 dicembre 2015, l’UAIE ha altresì riconosciuto fr. 3'336.- quali inte- ressi di mora sulle prestazioni arretrate a favore dell’interessata (allegato al doc. TAF 9). Tale decisione è, nel frattempo, cresciuta incontestata in giudicato. J. Con provvedimento del 1° aprile 2016 (doc. TAF 12, notificato al rappre- sentante della ricorrente il 6 aprile 2016 [doc. TAF 13]), questo Tribunale ha invitato l’interessata a presentare la replica entro un termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica dello stesso. Il termine è sca- duto infruttuoso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalle decisioni e avente un interesse degno di protezione al loro annullamento o alla loro modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. Inoltre, con versamento del 28 ottobre 2015 (doc. TAF 6), la
C-5697/2015 Pagina 7 ricorrente ha tempestivamente corrisposto l’anticipo spese richiesto (art. 21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA). 2. Con il rimedio esperito, la ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale – che comprende tra l'altro anche il diritto costituzionale e il diritto pubblico internazionale –, l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF). Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3 con rinvio e sentenza del TAF C-6597/2013 del 28 novembre 2016 consid. 2). Questo Tribunale può altresì accordare ad una parte anche più di quanto essa abbia chiesto (art. 62 cpv. 1 PA e art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.5 con rinvii e sentenza del TAF C-4297/2014 del 13 dicembre 2016 consid. 12.2). 3. 3.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681). 3.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 3.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
C-5697/2015 Pagina 8 Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 3.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte- riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor- rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 3.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 4. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se- condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). La procedura di revisione della rendita è stata avviata nel marzo 2012 (cfr. sentenza del TAF C-2115/2013 del 13 agosto 2014 consid. C.a) e quindi al caso in esame si applicano di principio le nuove norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni
C-5697/2015 Pagina 9 formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vi- gore). 4.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 29 luglio 2015. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa- zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og- getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu- dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 5. L’UAIE ha reso il 29 luglio 2015 una decisione di revisione, ai sensi dell’art. 17 LPGA, della rendita d’invalidità fino ad allora accordata alla ricorrente. 5.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modifica. 5.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in- validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assi- stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in- validità (lett. b). 5.3 L’art. 88a cpv. 1 OAI, prevede che se la capacità al guadagno dell’as- sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità
C-5697/2015 Pagina 10 si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. 5.4 Giusta l'art. 88 bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della ren- dita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza è messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’art. 77 OAI, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia con- tinuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o della violazione dell’obbligo di informare. 6. In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collabora- zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as- sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru- denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell’istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complemen- tare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accer- tamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale sic- come giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii). 7. 7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
C-5697/2015 Pagina 11 delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1 e DTF 125 V 351 consid. 3). 7.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am- ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen- dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro- fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul- tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 232 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]). 7.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru- denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon- data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con- sid. 1.3.4 e DTF 125 V 351 consid. 3b/bb). 7.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale (TF) ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova al- tresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii). 7.5 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista psichia- trico, poggiata su criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione
C-5697/2015 Pagina 12 (DTF 130 V 396 [cfr. più in generale, la necessità di una valutazione medica in DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.3]). Tenendo conto di diversi criteri, lo psi- chiatra deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assi- curato. 7.6 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia pre- cisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2). 8. 8.1 Nel caso concreto occorre innanzitutto verificare se gli accertamenti medici effettuati dall’autorità inferiore siano, o meno, sufficienti per poter statuire nel caso di specie. 8.2 Dal profilo medico, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi d’ufficio dalla convincente e motivata valutazione medica del caso – peraltro la ri- corrente non appare contestare tale valutazione né ha prodotto documen- tazione alfine di mettere in discussione la stessa – di cui ai rapporti finali SMR dell’8 aprile 2015 e del 5 maggio 2015, che a sua volta si basano sulla perizia neurochirurgica dell’11 febbraio 2015 (visita del 27 novembre 2014) del dott. C._______, nonché sul complemento peritale del 1° aprile 2015, secondo cui sussiste per l’insorgente medesima, a decorrere dal 14 novembre 2014, una residua capacità lavorativa del 50% sia nella prece- dente attività (leggera) di segretaria sia in attività sostitutive rispettose dei limiti funzionali. Questo Tribunale osserva infatti che la CT del rachide dor- sale e lombare effettuata il 14 novembre 2014 ha mostrato per la prima volta una completa fusione ossea di Th11, ciò che permette di ritenere un miglioramento oggettivo dello stato di salute dell’insorgente. 9. Occorre altresì esaminare la conformità del grado d’invalidità calcolato dall’autorità inferiore, in particolare della compatibilità dello stesso con il principio del parallelismo dei redditi (GAP salariale).
C-5697/2015 Pagina 13 9.1 Secondo giurisprudenza, allorquando il reddito da valido è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente e la persona assicurata, per mo- tivi non imputabili all'invalidità (quali scarsa formazione scolastica, forma- zione professionale carente, conoscenze linguistiche lacunose, limitate possibilità di assunzione a causa dello statuto di stagionale rispettivamente problematiche legate al mercato del lavoro), ha realizzato un reddito con- siderevolmente inferiore alla media e non vi è motivo di ritenere che fosse intenzionata ad accontentarsi di un reddito modesto, si procede ad un pa- rallelismo dei due redditi di paragone (sentenze del TF 9C_112/2012 del 19 novembre 2012 consid. 4.4 e 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 con- sid. 6.2 e 6.4; DTF 135 V 58 consid. 3.1 e DTF 134 V 322 consid. 4.1, 5.2 e 6.2). 9.2 Il TF ha precisato che un reddito è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente, allorquando il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore. Pertanto, il parallelismo dei redditi di paragone va effettuato soltanto per la parte per- centuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 consid. 6.1.2). Lad- dove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4; cfr. pure sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4). 9.3 Il TF ha altresì precisato che non occorre procedere ad un parallelismo dei due redditi di paragone qualora la persona assicurata si è accontentata, volontariamente e senza necessità economiche, di un reddito più basso di quello che avrebbe potuto pretendere e non sussistono indizi secondo cui la persona assicurata medesima, senza il danno alla salute, avrebbe rinun- ciato all'attività in questione in favore di un lavoro meglio remunerato (sen- tenze del TF 9C_520/2012 del 20 agosto 2012 e 9C_409/2009 dell'11 di- cembre 2009 consid. 3.3; cfr. anche sentenza del TF I 644/06 del 15 feb- braio 2007 consid. 5.2). 9.4 In merito alla nozione relativa al fatto che l’assicurato “non si sia accon- tentato” del salario percepito prima dell’invalidità di cui alla giurisprudenza sopra menzionata (sentenze del TF 9C_520/2012 del 20 agosto 2012; 9C_409/2009 dell’11 dicembre 2009 consid. 3.3; I 644/06 del 15 febbraio 2007 consid. 5.2 [conto tenuto che, secondo giurisprudenza, non vi è una presunzione in tal senso; cfr. sentenza del TF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2 con rinvii]), incombe all’Ufficio AI incaricato dell’istruttoria di esaminare se l'assicurato si è accontentato di una retribuzione più modesta
C-5697/2015 Pagina 14 di quella che avrebbe potuto pretendere (sentenza del TF 9C_409/2009 dell'11 dicembre 2009 consid. 3.3). Questa circostanza deve essere appu- rata con il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicura- zioni sociali (sentenza del TF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2 con rinvii). 9.5 Nella presente fattispecie, l’autorità inferiore non si è chinata sulla que- stione di sapere se l’assicurata ha rinunciato, o meno, ad un salario più elevato, né per quali ragioni o in quali circostanze. Anzi, nemmeno ha preso atto della differenza fra il salario statistico di un lavoratore nel settore delle attività amministrative e di servizi di supporto con quello realizzato dall’as- sicurata. Non risulta dagli atti nessun accertamento specifico in tal senso, fermo restando che, in ogni caso, non può essere a priori ammesso che, in ragione del semplice statuto di frontaliera, si debba o possa presumere che l’assicurata si sia accontentata spontaneamente della retribuzione ri- cevuta. Pertanto, e da questo profilo, l’istruttoria dell’autorità inferiore si ri- leva insufficiente. 9.5.1 In concreto, l’amministrazione ha considerato quale reddito da valido il reddito indicato dall’ex datore di lavoro per l’anno 2012, percepito in qua- lità di segretaria a tempo pieno, ossia fr. 35’100.- (cfr. doc. A 91 pagg. 282 e seguenti [mansioni: fatturazione, ordini e amministrazione] e doc. A 146 pag. 432). L’autorità inferiore l’ha poi indicizzato al 2014, data della ritro- vata capacità lavorativa, ottenendo un reddito da valido di fr. 35'635.- (cfr. doc. 3 allegato al doc. TAF 9). Per quanto attiene al salario da invalido, con la risposta di causa, l’autorità inferiore lo ha fissato in fr. 23'501.04 (deter- minato secondo le tabelle TA1 2012 pubblicate nell’ottobre del 2014 [cfr., sulla non applicabilità delle tabelle TA1 del 2014 pubblicate nell’aprile 2016, sentenza del TF 9C_699/2015 del 6 luglio 2016 consid. 5.2 con rin- vii], attività semplici e ripetitive, valore mediano, donne, per 41.7 h/setti- mana, per 12 mesi, indicizzato al 2014, conto tenuto di una riduzione del 50% [incapacità lavorativa del 50%] e di una riduzione giurisprudenziale del 10% [per attività leggere]) e ha determinato, secondo il calcolo del raf- fronto dei redditi, un grado d’invalidità del 34% (cfr. doc. 3 allegato al doc. TAF 9). 9.5.2 Questo Tribunale osserva che il reddito statistico secondo la tabella TA1 del 2012 per un’attività equivalente a quella da ultimo esercitata dalla ricorrente (ossia per un’attività amministrativa e di servizi di supporto [set- tore 77, 79-82], categoria 1, donne, per 42.1 h/settimana) ammontava a fr. 3'833.20 (3'642 : 40 [h/sett.] x 42.1 [h/sett] = 3'833.20), ossia fr. 45'998.40 annuali. Anche quest’ultimo deve essere indicizzato al 2014, ottenendo un
C-5697/2015 Pagina 15 reddito statistico di fr. 46'923.- (45'998.40 x 101% [2013] x 101% [2014] = 46'922.96 [cfr. la tabella T1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2014, rami economici, pubblicata il 30 aprile 2015]). 9.5.3 Dal confronto con il salario che l’interessata avrebbe potuto percepire nell’anno 2014, si rileva una divergenza del 24.06% ([46'923 – 35'635] / 46'923 x 100 = 24.06%). Dedotta la soglia di tolleranza del 5%, si ottiene una differenza del 19.06% (24.06% – 5% = 19.06%). 9.5.4 Qualora fosse adempita la condizione soggettiva per l’applicazione del parallelismo dei redditi – segnatamente il non essersi accontentata di una remunerazione inferiore alla media – si dovrà tenere conto, nel calcolo del raffronto dei redditi, di un’ulteriore riduzione del 19.06% rispettivamente di un aumento del reddito da valida di pari percentuale. Secondo le diffe- renti costellazioni, il reddito da invalida corrisponderebbe a fr. 19'021.75 (23'501.04 – 19.06% = 19'021.74) rispettivamente il reddito da valida cor- risponderebbe a fr. 42'427.05 (35'635 + 19.06% = 42'427.03), ciò che com- porterebbe un grado d’invalidità del 47% nel primo caso ([35’635 – 19'021.75] / 35'635 x 100 = 46.62%) rispettivamente del 45% ([42'427.05 – 23'501.04] / 42'427.05 x 100 = 44.60%). 10. 10.1 Per conseguenza, il ricorso merita accoglimento e la decisione impu- gnata, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente ri- levanti, deve essere annullata con riferimento al calcolo del raffronto dei redditi per la determinazione del grado d’invalidità. 10.2 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru- zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-1446/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 8.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque suffi- cienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedente- mente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridica- mente rilevanti con riferimento alla situazione economica della ricorrente. Occorrerà eseguire, da un lato, accertamenti quanto alle ragioni o circo- stanze che l’hanno portata ad una retribuzione inferiore alla media e, dall’altro lato, accertamenti economici quanto alla sua situazione salariale,
C-5697/2015 Pagina 16 nel senso di stabilire nel modo più concreto e verosimile possibile l’evolu- zione del reddito da valido dell’assicurata presso l’ex datore di lavoro. L’am- ministrazione dovrà rivolgersi all’ex datore di lavoro per conoscere la com- posizione e l’evoluzione del salario della ricorrente, in particolare saranno da vagliare, oltre agli eventuali rincari previsti per i dipendenti della ditta, anche le prospettive ipotizzabili di carriera personale, se ve ne fossero già state le premesse (cfr. sentenza del TF 9C_627/2017 dell’11 dicembre 2017 consid. 5.3.2 [cfr. consid. 6 del presente giudizio]), nonché a pronun- ciare una nuova decisione. 10.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in- sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 27 luglio 2015 l’autorità inferiore ha sop- presso a decorrere dal 30 settembre 2015 la rendita intera erogata all’inte- ressata. 11. 11.1 Questo Tribunale osserva altresì che le censure sollevate dalla ricor- rente con riferimento al reinserimento occupazionale e ai provvedimenti di reintegrazione – benché non sia specificatamente motivato nel gravame perché l’insorgente nata nel (...) 1986, e che ha oggi 31 anni, certo con un’incapacità lavorativa del 50%, non dovrebbe essere in grado di ripren- dere la propria precedente attività o inserirsi in un’altra attività lavorativa confacente allo stato di salute – conto tenuto dell’esito della presente pro- cedura, non hanno da essere esaminate in questa sede, dovendo l’autorità inferiore esperire ulteriori accertamenti e poi pronunciarsi nuovamente sul caso. 11.2 Quanto all’esigibilità dell’operazione chirurgica per la rimozione dei mezzi di sintesi, questo Tribunale osserva che nella presente fattispecie l’autorità inferiore ha soppresso la rendita conto tenuto dello stato di salute dell’interessata e dell’influsso di quest’ultimo sulla capacità lavorativa resi- dua e non dell’incidenza di un’eventuale operazione – tra l’altro non ancora effettuata – e i cui effetti sullo stato di salute rispettivamente sulla capacità lavorativa non possono essere valutati anticipatamente. Al riguardo, questo Tribunale ritiene che l’esigibilità della menzionata operazione può pertanto restare indecisa non avendo alcuna incidenza sull’esito della presente pro- cedura.
C-5697/2015 Pagina 17 12. Infine, conto tenuto che, con decisione del 14 dicembre 2015, l’UAIE ha riconosciuto fr. 3'336.- quali interessi di mora sulle prestazioni arretrate a favore dell’interessata (cfr. allegato al doc. TAF 9) e che tale decisione è, nel frattempo, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale osserva che non vi è motivo di statuire sulla relativa conclusione preliminare di cui al ricorso dell’11 settembre 2015 (pag. 4). 13. 13.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, versato il 28 ottobre 2015, sarà restituito alla ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato. 13.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda- tario professionale e che ha da ritenersi vincente nella presente causa, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di pre- stazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2’000.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-995/2014 del 9 marzo 2017 consid. 10.2 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e neces- sario, limitato, svolto dal rappresentante della ricorrente, nonché del fatto che l’incarto non appare particolarmente voluminoso e non presenta delle questioni in fatto e in diritto di particolare difficoltà. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-5697/2015 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 29 luglio 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda al com- pletamento dell’istruttoria e alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 28 ottobre 2015, sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. L’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi- mento; allegato: formulario “Indirizzo per il pagamento”) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: