B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-5680/2019
S e n t e n z a d e l 3 1 g e n n a i o 2 0 2 0 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia), ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di restituzione (decisione su opposizione del 23 luglio 2019).
C-5680/2019 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione su opposizione del 23 luglio 2019, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l’opposizione del 24 maggio 2019 (doc. 82 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. 82]) e confermato la propria decisione del 29 aprile 2019 (doc. 78), mediante la quale ha chiesto all’interessato la restituzione dell’importo di fr. 1'472.-, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita da luglio 2016 ad agosto 2018 (è fatto riferimento all’art. 25 LPGA). L’autorità inferiore ha altresì concesso all’interessato la facoltà di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, una domanda di condono (doc. 83). 2. Il 10 ottobre 2019, l’interessato ha interposto un ricorso dinanzi alla CSC contro la decisione su opposizione del 23 luglio 2019 mediante il quale ha segnalato che “ho diritto all’intera somma di denaro in quanto la cifra è stata trattenuta dalla sociale di (...)”, indicato che “mancavano altri 5 anni di (...) dei quali non sono stati conteggiati nella pensione” e chiesto che gli venga versato “il mio dovuto”, ricorso che è poi stato trasmesso il 29 ottobre 2019 per competenza al Tribunale amministrativo federale. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 4. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 5. Con scritto del 20 novembre 2019, la CSC ha segnalato che, secondo l’estratto “Tracciamento degli invii” della Posta svizzera, il 31 luglio 2019 è stato recapitato un invito di ritiro nella buca delle lettere (o nella casella postale) del ricorrente in merito al plico raccomandato contenente
C-5680/2019 Pagina 3 l’impugnata decisione su opposizione del 23 luglio 2019, plico raccomandato che è poi stato ritornato il 9 settembre 2019 all’autorità inferiore (doc. TAF 4). 6. Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 28 novembre 2019, ha invitato il ricorrente a dimostrare, entro il termine di 10 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, la tempestività dell’inoltro del ricorso il 10 ottobre 2019. Questo Tribunale ha segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe di principio dichiarato il ricorso del 10 ottobre 2019 siccome inammissibile a causa dell’inoltro tardivo dell’impugnativa ed ha altresì trasmesso all’insorgente una copia dello scritto dell’UAIE del 20 novembre 2019, unitamente ad una copia del menzionato attestato della posta svizzera (doc. TAF 5). 7. Con scritto inoltrato il 27 dicembre 2019, il ricorrente ha dichiarato che “in corrispondenza ho aderito al quanto richiesto non ho nessuna colpa in quanto le poste italiane sono molte volte in ritardo” e chiesto di “rifare il tutto essendo stato in Svizzera 10 anni e avendo percepito una pensione di cinque anni per causa di contributi versati mancanti da parte della sociale di (...)” (doc. TAF 6). 8. 8.1. Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. 8.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA). 8.3. Secondo l’art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA, i termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso.
C-5680/2019 Pagina 4 8.4. Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 9. 9.1. In virtù dell’art. 20 cpv. 2 bis PA, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. 9.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intima- zione nella buca delle lettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta fin- zione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). L'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce altresì un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 e 127 I 31 consid. 2b). 9.3. L'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'auto- rità. Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avve- nuta e a quando la stessa risale. Se la notifica avviene tramite invio racco- mandato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta ha effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto. Al riguardo va poi precisato che la data determinante per la finzione di notifica non viene modificata dalla sua scadenza in un giorno festivo o dalla concessione da parte della posta di un termine di ritiro più lungo (sentenza del TF 2C_1014/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 4.2 con rinvii). 9.4. Nel provvedimento del 28 novembre 2019, questo Tribunale ha indi- cato al ricorrente – in virtù della documentazione presentata dall’autorità inferiore – che il plico raccomandato contenente la decisione su opposi- zione della CSC del 23 luglio 2019 deve considerarsi siccome regolar- mente notificato al più tardi il settimo giorno dal primo tentativo di consegna infruttuoso del 31 luglio 2019 (momento in cui la Posta italiana ha inserito l’avviso di ritiro/ricevimento), ossia il 7 agosto 2019. Ha pure osservato che, ciò premesso, è irrilevante che le Poste italiane abbiano trattenuto il plico
C-5680/2019 Pagina 5 raccomandato contenente la decisione su opposizione della CSC del 23 luglio 2019 fino al 4 settembre 2019, data in cui è stato ritornato all’autorità inferiore con la menzione “al mittente per compiuta giacenza”, secondo quanto indicato nello scritto della CSC del 20 novembre 2019. 9.5. Ciò premesso, è indubbio che era in corso una procedura alla quale il ricorrente era parte e che egli doveva pertanto aspettarsi di ricevere atti ufficiali – sia essi inviati per posta semplice o per invio raccomandato – da parte dell'UAIE e ciò fintanto che la procedura non era conclusa. Il ricor- rente non ha peraltro neppure preteso – contrariamente a quanto emerge dall’attestato postale che gli è stato trasmesso da questo Tribunale con decisione incidentale del 28 novembre 2019 (doc. TAF 5) – che il 31 luglio 2019 la Posta italiana avrebbe omesso di inserire nella sua buca delle let- tere, o casella postale, l’avviso di ritiro del plico raccomandato contenente la decisione impugnata. 9.5.1. Da quanto esposto, discende che, ritenuto che il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 23 luglio 2019, notificata al più tardi il 7 agosto 2019, ha iniziato a decorrere, in virtù delle ferie giudiziarie, il 16 agosto 2019 ed è scaduto il 16 settembre 2019 (art. 60 cpv. 1 LPGA in combinazione con l’art. 38 cpv. 1, 3 e 4 lett. b LPGA), il ricorso inoltrato il 10 ottobre 2019 lo è stato tardivamente. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 9.5.2. Nulla muta, a questa conclusione, l’allegazione del ricorrente, se- condo cui “le poste italiane sono molte volte in ritardo”, ritenuto che la stessa, del tutto generica, non è suscettibile di dimostrare la tempestività dell’inoltro del ricorso. In particolare, l’insorgente non ha indicato in cosa consisterebbe il ritardo delle Poste italiane e perché ciò comporterebbe la tempestività del ricorso da lui inoltrato il 10 ottobre 2019. 9.5.3. Peraltro, e quand’anche per denegata ipotesi, e contrariamente alla prassi, si volesse considerare un termine di giacenza di 30 giorni – dal mo- mento in cui è stato inserito l’avviso di ritiro il 31 luglio 2019 – bisognerebbe allora rilevare che il ricorso sarebbe comunque stato inoltrato tardivamente. 9.6. Ritenuto che il ricorso in esame – depositato tardivamente – è inam- missibile, non sono date le condizioni per un esame delle censure di merito sollevate dal ricorrente con riferimento alla decisione impugnata.
C-5680/2019 Pagina 6 10. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 11. Peraltro, e nella misura in cui il ricorso del 10 ottobre 2019 e lo scritto inoltrato dal ricorrente il 27 dicembre 2019, dovessero considerarsi quale semplice domanda di condono della restituzione dell’importo di fr. 1'472.-, l’insorgente avendo in effetti indicato che “ho diritto all’intera somma in quanto la cifra è stata trattenuta dalla sociale di (...)” ed avendo altresì precisato che “non ho debito alcuno presso di voi”, detto ricorso e lo scritto inoltrato il 27 dicembre 2019 vanno trasmessi alla CSC per competenza affinché, cresciuta in giudicato la decisione su opposizione del 23 luglio 2019, la stessa esamini se le condizioni per la concessione del condono dalla restituzione parziale o totale dell’importo indebitamente percepito dall’insorgente siano, o meno, adempite e – una volta esperita la necessaria istruttoria – pronunci una decisione al riguardo ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA. 12. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Stanti le circostanze del caso concreto, non si giustifica altresì l’attribuzione di ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-5680/2019 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il gravame e lo scritto inoltrato il 27 dicembre 2019 sono trasmessi all'autorità inferiore per competenza ai sensi del considerando 11. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegati: menzionati) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-5680/2019 Pagina 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: