Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5373/2008 Sentenza del 7 marzo 2011 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Andreas Trommer, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Rifiuto dell'approvazione della proroga del permesso di dimora e rinvio.
C-5373/2008 Pagina 2 Fatti: A. Il 23 marzo 2007, la cittadina senegalese A., nata il ... e B., cittadino svizzero nato il ..., si sono uniti in matrimonio in Senegal. Entrata in Svizzera il 28 luglio 2007 a motivo di ricongiungimento famigliare, essa ha risieduto a E._______ nella casa di proprietà del marito. Il 25 settembre 2007 B._______ è deceduto. B. Con scritto del 5 ottobre 2007 A._______ ha postulato presso l'allora competente Sezione dei permessi e dell'immigrazione a Bellinzona ([SPI], attualmente Sezione della popolazione) il mantenimento del permesso di dimora. L'interessata ha affermato di vivere a E._______ nella casa del defunto marito assieme al figlio di quest'ultimo, osservando che la propria situazione economica non presentava problemi. Ha dichiarato inoltre che non appena ne sarebbe stata in grado, avrebbe cercato un'attività lavorativa e come, relativamente alla famiglia del marito, intrattenesse dei buoni rapporti. Su richiesta dell'Ufficio degli stranieri di Bellinzona, con scritto del 13 novembre 2007, l'interessata ha spiegato di aver conosciuto B._______ mediante una cittadina svizzera per la quale lavorava. I futuri coniugi hanno dapprima intrattenuto contatti telefonici e, dopo sei mesi di corrispondenza e telefonate, hanno convissuto in Africa, dove hanno infine celebrato il loro matrimonio. Con ulteriore scritto del 18 dicembre 2007 all'attenzione dell'Ufficio regionale degli stranieri di Biasca, l'interessata ha osservato di aver conosciuto suo marito il 9 aprile 2006. Il 10 agosto successivo era stato richiesto un visto turistico in suo favore per entrare in Svizzera, il quale era stato rifiutato. La loro convivenza in Africa era concretamente durata dall'11 al 31 marzo 2007, periodo in cui si sono uniti in matrimonio. C. Con scritto del 5 febbraio 2008, la SPI ha pronunciato un preavviso favorevole in merito alla proroga del permesso di dimora, rimanendo tuttavia riservata l'approvazione dell'UFM. D. Il 30 maggio 2008, l'UFM ha comunicato all'interessata l'intenzione di rifiutare l'approvazione della proroga del permesso di dimora e le ha concesso, in virtù del diritto di essere sentita, la possibilità di prendere posizione in merito alla questione, impartendole un termine fino al 23 giugno 2008.
C-5373/2008 Pagina 3 E. Con scritto del 16 giugno 2008, l'interessata ha risposto che sin dal suo arrivo a E._______ si è rapidamente integrata, impegnandosi ad apprendere l'italiano. Essa ha poi sottolineato che la breve durata del matrimonio era dovuta al decesso improvviso di B._______ e manifestato il desiderio di continuare a vivere in Ticino. Il suo rinvio in Senegal, inoltre, non le permetterebbe di proseguire nella ricerca di un impiego e di continuare a risiedere nell'abitazione coniugale ereditata dal marito, sottolineando che secondo il Messaggio relativo alla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) il prosieguo del soggiorno in Svizzera può imporsi nel caso in cui subentra il decesso del coniuge residente in Svizzera. Avendo ricevuto l'indennità di previdenza professionale, l'interessata ha infine dichiarato di essere finanziariamente autosufficiente, e di esserlo anche in futuro grazie alla sostanza lasciata dal marito e alle prospettive di lavoro. F. Con decisione del 17 luglio 2008, l'autorità inferiore ha rifiutato l'approvazione della proroga del permesso di dimora all'interessata e le ha assegnato un termine di partenza al 17 settembre 2008. In sostanza l'UFM ha osservato che la durata del matrimonio è stata estremamente breve (sei mesi) e che da tale unione non sono nati figli. Non disponendo di qualifiche professionali elevate e senza aver mai svolto un'attività lucrativa, l'integrazione non risulta eccezionale al punto tale da fare considerare il rinvio in Senegal particolarmente rigoroso. Rientrata in Patria, l'interessata sarà inoltre facilitata finanziariamente rispetto ai suoi connazionali grazie al beneficio derivante dall'eredità. L'autorità inferiore ha sottolineato che la permanenza in Svizzera è stata nettamente inferiore ai tre anni, ha vissuto in comunione domestica e matrimoniale con suo marito per sei mesi complessivi di cui solamente due in Svizzera, e che, essendosi estinto lo scopo del soggiorno in Svizzera, il diritto alla proroga del rilascio del permesso di dimora, legato unicamente all'esistenza del vincolo matrimoniale, è venuto a cadere. Il rinvio non è d'altronde ostacolato da problemi tecnici insormontabili e risulta essere eseguibile, di conseguenza l'interessata non può essere messa a beneficio dell'ammissione provvisoria. G. Il 20 agosto 2008, agendo per il tramite del suo rappresentante legale, l'interessata è insorta avverso la suddetta decisione, chiedendone l'annullamento e l'accoglimento della proroga del permesso di dimora. In sostanza la ricorrente ha rilevato che lo scopo dell'art. 50 cpv. 2 LStr
C-5373/2008 Pagina 4 consiste nell'evitare situazioni di rigore come nel caso del decesso del coniuge residente in Svizzera. Inoltre, la sua integrazione dev'essere considerata particolarmente significativa: infatti, come dimostra la dichiarazione del Ristorante C._______, avrebbe trovato un impiego nel mese di luglio 2008 per il quale tuttavia non è stata concessa la relativa autorizzazione. Essa ha poi sottolineato come pure la competente autorità cantonale approvasse il rilascio alla ricorrente di un permesso di dimora nonostante la prassi particolarmente restrittiva. La sua integrazione in Senegal risulterebbe inoltre particolarmente difficile siccome sostiene finanziariamente la famiglia rimasta in Patria, composta dalla madre, un fratello e otto sorelle minori. Essa ha concluso nel affermare che la mancata proroga del permesso di dimora la pone in una situazione di rigore, sottolineando che la decisione impugnata viola il diritto federale e il principio di proporzionalità. H. Su richiesta della SPI, con scritto del 20 ottobre 2008 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha comunicato alla detta autorità che l'inoltro di un gravame ricorsuale ha effetto sospensivo e che, non avendo l'autorità inferiore fatto uso della sua facoltà di toglierlo, l'interessata era abilitata a restare in territorio elvetico in attesa di una decisione sul merito. I. Chiamata ad esprimersi, con preavviso del 6 novembre 2008, l'autorità inferiore ha postulato la reiezione del gravame, confermando le argomentazioni espresse nella decisione impugnata. L'UFM ha osservato inoltre che gli sforzi menzionati nell'atto ricorsuale compiuti per integrarsi in Svizzera non possono giustificare in nessun caso la proroga del permesso di dimora. J. Inviata ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con atto di replica dell'11 dicembre 2008, l'interessata ha osservato che l'UFM prende in considerazione unicamente gli aspetti formali quali la durata della permanenza senza determinarsi sull'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, sulla numerosa famiglia nonché sulla situazione socioeconomica prevalente in Senegal. Tali elementi renderebbero verosimili le grosse difficoltà a cui sarebbe confrontata la ricorrente nel reintegrarsi nel suo Paese d'origine e infine, la sua permanenza in Svizzera le permetterebbe di aiutare la propria famiglia.
C-5373/2008 Pagina 5 K. Chiamata ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 7 gennaio 2009, l'autorità inferiore ha dichiarato che non sussistono motivi per ritenere che il rinvio in Senegal non sia ragionevolmente esigibile. La ricorrente dispone infatti di un'ampia rete famigliare che potrà agevolare il suo reinserimento e la sua situazione finanziaria potrà essere facilitata grazie al beneficio derivante dell'eredità del defunto marito. L. Il 17 agosto 2010, in seguito ad un complemento d'istruttoria disposto dal Tribunale, l'interessata ha prodotto due certificati del 20 febbraio 2010 rispettivamente del 16 agosto 2010 attestanti l'assunzione a decorrere dal mese di maggio 2009 presso l'Agriturismo D.______ a E._______ quale ausiliaria di pulizia su chiamata e aiuto animatrice per attività svolte con gruppi di bambini e ragazzi. Per quanto riguarda la sua situazione personale, la ricorrente vive tuttora, in comunione con il figlio del defunto marito, nell'appartamento ereditato, mantenendosi per mezzo del proprio salario e della liquidazione in capitale ricevuta dalla previdenza professionale. M. Il 27 settembre 2010, tenuto conto che la procedura di proroga del permesso di dimora era stata avviata il 5 ottobre 2007 su istanza della ricorrente, il Tribunale ha invitato l'UFM ad esprimersi in merito all'applicazione della previgente legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117). L'UFM ha osservato mediante preavviso complementare del 18 ottobre 2010 come, secondo le disposizioni della LDDS, la dissoluzione del vincolo matrimoniale prima della scadenza dei cinque anni dopo la celebrazione del matrimonio comportasse la perdita del diritto del coniuge straniero alla proroga del permesso di dimora. Gli sforzi menzionati compiuti dalla ricorrente per integrarsi in Svizzera, non possono quindi giustificare in nessun caso la proroga del permesso di dimora. Infine il rinvio, dopo l'assenza di tre anni e tre mesi dal proprio Paese d'origine, non costituisce una misura eccessivamente rigorosa per l'interessata che ha trascorso la maggior parte della propria vita in patria. Considerato che le condizioni contemplate dalla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) sono meno restrittive di quelle poste dalla LDDS, la decisione del 17 luglio 2008 non cambia nella sostanza. N. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con atto di replica
C-5373/2008 Pagina 6 del 18 novembre 2010, la ricorrente ha riconfermato le considerazioni precedenti ed ha ritenuto il rinvio nei suo confronti quale misura eccessivamente rigorosa, considerate le cause che hanno condotto alla dissoluzione del matrimonio. Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla proroga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF), che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 83 let. c cifra 2 e 4 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'entrata in vigore della LStr il 1° gennaio 2008 ha comportato l'abrogazione della LDDS (cfr. l'art. 125 LStr in relazione con la cifra I del suo allegato) e delle ordinanze d'esecuzione di cui all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Conformemente alle disposizioni transitorie, in particolare ai sensi dell'art. 126 cpv. 1 LStr, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente. Secondo la giurisprudenza, questa disposizione è applicabile a tutte le procedure di prima istanza cominciate anteriormente all'entrata in vigore della LStr, non soltanto quando sono state introdotte dalla persona interessata ma anche allorquando la procedura è stata avviata d'ufficio (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_98/2009 del 10 giugno 2009 consid. 1.4 e 2C_745/2008 del 24 febbraio 2009 consid. 1.2.3; cfr. anche DTAF 2008/1 consid. 2). Nella specie, la ricorrente ha postulato la proroga del permesso di dimora il 5 ottobre 2007. Visto che tale richiesta è avvenuta prima dell'entrata in vigore della LStr, alla fattispecie deve essere applicata la LDDS. 1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
C-5373/2008 Pagina 7 1.4. A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, la ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessuno caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2004 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio, ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso siffatto. L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o di domicilio (art. 4 LDDS). La libera decisione delle autorità circa la concessione della dimora o del domicilio non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero (cfr. art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione della legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [ODDS del 1949, RU 1949 I 233]). Nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del Paese, nonché dell'eccesso della popolazione straniera (art. 16 cpv. 1 LDDS). Lo straniero è tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o la proroga di un permesso ovvero quando il permesso gli sia revocato o ritirato in applicazione dell'articolo 9 cpv. 2 LDDS. In questi casi l'autorità gli assegna un termine di partenza. Se l'autorità è cantonale, l'ordine di partire vale solo per il territorio del Cantone; se l'autorità è federale, lo straniero deve lasciare la Svizzera. L'autorità federale competente può trasformare l'ordine di lasciare un Cantone in un ordine di lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 3 LDDS). 4. Secondo l'art. 99 LEtr, in casu applicabile giusta l'art. 126 cpv. 2 LStr, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti
C-5373/2008 Pagina 8 all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale. Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b OASA, l'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi di dimora se ritiene necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di stranieri e domande o qualora una tale procedura si rileva indispensabile per un singolo caso. Queste norme corrispondono nella loro portata alle disposizioni abrogate (cfr. art. 51 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri [OLS; RU 1986 I 1791], art. 18 cpv. 1 e 3 LDDS e art. 1 cpv. 1 let. c dell'ordinanza del 20 aprile 1983 sulla procedura di approvazione nel diritto degli stranieri [OPADS, RU 1983 535]). 5. Nell'atto ricorsuale del 20 agosto 2008, l'istante si è prevalsa del fatto che la SPI ha emesso un preavviso favorevole in merito alla concessione della proroga del permesso di dimora. Tale atteggiamento non sarebbe scontato considerata la prassi particolarmente restrittiva a cui tradizionalmente si ispira la detta l'autorità ticinese. In virtù della regolamentazione in merito alla ripartizione delle competenze in materia di polizia degli stranieri tra la Confederazione e i cantoni, l'UFM dispone della competenza di approvare il permesso di dimora che la SPI propone di rilasciare alla persona interessata (cfr. DTF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 3a e riferimenti ivi citati). In ragione della libertà di apprezzamento di cui questa autorità gode (cfr. art. 4 LDDS), il suddetto ufficio, né a fortiori il Tribunale, non sono legati dal preavviso favorevole della SPI e possono quindi distanziarsi dall'apprezzamento formulato da questa autorità. 6. 6.1. Le persone di cittadinanza straniera non godono di principio di un diritto al rilascio di un permesso di dimora (rispettivamente alla proroga o al rinnovo dello stesso) o di domicilio, a meno che possa prevalersi di una disposizione particolare di diritto federale o di un trattato che gli attribuisce tale prerogativa (cfr. DTF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.2. Giusta l'art. 7 cpv. 1 1 a frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, la persona straniera coniugata con un cittadino svizzero ha diritto al permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 2 a frase LDDS).
C-5373/2008 Pagina 9 In concreto, dalla documentazione agli atti si evince che l'interessata è stata coniugata con B._______ dal 23 marzo al 25 settembre 2007, data in cui è sopravvenuto il decesso di quest'ultimo. Come rilevato a giusto titolo dall'autorità inferiore, la ricorrente è stata messa a beneficio di un permesso di dimora unicamente in ragione del suo matrimonio con un cittadino svizzero. Considerato che il decesso di uno dei coniugi conduce allo scioglimento del vincolo matrimoniale (cfr. art. 105 cifra 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [RS 210, CC]), a decorrere dal 25 settembre 2007, l'interessata non può più prevalersi del diritto alla proroga (rispettivamente al rinnovo) del suo permesso di dimora sulla base dell'art. 7 cpv. 1 1 a frase LDDS in ragione del fatto che lo scopo iniziale del suo soggiorno in Svizzera non esiste più. 6.3. Ove la ricorrente possa beneficiare di un diritto al rilascio di un permesso di domicilio giusta l'art. 7 cpv. 1 2 a frase LDDS prima dello scioglimento del matrimonio, essa può di principio prevalersene anche dopo la fine dell'unione coniugale (DTF 135 II 1 consid. 1.2.2 e riferimenti ivi citati). In presenza di un tale diritto, problematica che deve essere analizzata d'ufficio (DTF 128 II 145 consid. 1.1.4), il rilascio di un permesso di dimora non potrebbe essere negato, in quanto quest'ultimo conferisce un permesso meno ampio di quello a cui può pretendere. Nella specie il vincolo matrimoniale è durato sei mesi in totale. Visto che l'applicazione dell'art. 7 cpv. 1 2 a frase LDDS prevede un soggiorno regolare ed ininterrotto di cinque anni, la ricorrente non può prevalersi del diritto al rilascio di un permesso di domicilio. 7. 7.1. Nella misura in cui A._______ non è più coniuge di un cittadino svizzero, e che quindi il motivo che aveva inizialmente condotto al rilascio di un permesso di dimora in suo favore in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 LDDS non esiste più, si deve esaminare se le circostanze del caso concreto giustificano ugualmente il rinnovo del suo permesso di dimora. In questo contesto, le autorità competenti esaminano la questione del prosieguo del soggiorno di uno straniero in Svizzera prendendo in considerazione i seguenti criteri: durata del soggiorno, legami personali con la Svizzera (segnatamente se ci sono figli), situazione professionale, situazione economica e del mercato del lavoro, comportamento e grado di integrazione. Esse godono di un ampio potere di apprezzamento (art. 4 LDDS; cfr. DTF 128 II 145 consid. 3.5). 7.2. Il Tribunale federale ha già avuto l'occasione di esaminare la situazione di una persona rimasta vedova. Al riguardo aveva considerato che nel caso in cui la persona interessata ottiene un permesso di soggiorno in conseguenza al suo matrimonio, dissoltosi non mediante
C-5373/2008 Pagina 10 divorzio bensì a causa di un brutale decesso del coniuge, l'esame della situazione della persona sopravvissuta non è subordinata a delle esigenze severe come lo è nell'ambito di un caso di rigore (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.212/2004 del 10 dicembre 2004, consid. 4.3 e 4.4). In tali circostanze è nondimeno necessario tener conto della durata del matrimonio, della maniera con cui il vincolo matrimoniale ha preso fine e dell'esistenza di figli comuni. Questi elementi rivestono in concreto un ruolo considerevole nell'apprezzamento della causa (cfr. per quanto concerne tale questione sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7331/2007 del 9 maggio 2008, consid. 8.1 e giurisprudenza ivi citata). 7.3. Le suddette autorità devono inoltre tenere conto degli interessi morali ed economici del paese, nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS in relazione con l'art. 8 cpv. 1 ODDS e l'art. 1 let. a OLS). A questo proposito giova rilevare che la Svizzera pratica una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e di immigrazione con lo scopo di assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, nonché di migliorare la struttura del mercato del lavoro assicurando un equilibrio ottimale in materia di impiego (cfr. DTF 126 II 425 consid. 5b/bb). 8. 8.1. Oltre al diritto al rispetto della vita familiare, l'art. 8 § 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) tutela parimenti il rispetto della vita privata. Per prevalersene, è necessario adempiere severe condizioni. Sono infatti richiesti l'esistenza di legami particolarmente intensi, che superino i normali legami di un'integrazione ordinaria e questo, sia in ambito professionale sia sociale. Secondo una consolidata giurisprudenza vi è ragione di procedere a una ponderazione degli interessi privati e pubblici in causa, considerando la durata del soggiorno in Svizzera come un elemento fra altri, pur tenendo conto che un permesso di domicilio è in linea di massima accordato dopo un soggiorno di dieci anni. Conformemente alla dottrina, l'art. 8 § 1 CEDU può fondare un diritto di presenza in Svizzera, segnatamente quando l'interessato vi ha già soggiornato per un lungo periodo e dispone di una rete di relazioni personali e professionali particolarmente dense. Infine si osserva che il campo d'applicazione del diritto alla protezione della vita privata è più esteso che quello del diritto alla protezione della vita familiare e permette di fondare un diritto di presenza in Svizzera sebbene
C-5373/2008 Pagina 11 i legami famigliari si siano estinti, come nel caso del decesso del coniuge di nazionalità svizzera (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_266/2009 del 2 marzo 2010, giurisprudenza e dottrina ivi citate). 8.2. Alla luce dei fatti risulta che la ricorrente svolge un'attività lavorativa dal mese di maggio 2009 quale ausiliaria di pulizia su chiamata e aiuto animatrice per le attività svolte con gruppi di bambini e di ragazzi presso l'Agriturismo D._______. Le qualifiche professionali acquisite dall'interessata nell'ambito di questa attività non possono essere ritenute specifiche al punto tale da non poter essere messe in pratica nel proprio Paese d'origine, tenuto conto della circostanza che in Senegal essa svolgeva un'attività simile. Sotto il profilo sociale inoltre, non risulta che essa intrattenga in Svizzera dei legami particolarmente stretti da doverla rendere estranea al Senegal. Tutta la sua famiglia, con la quale mantiene dei contatti, vive in Senegal e, visto che dal matrimonio non sono nati figli, la ricorrente non può far valere alcun legame famigliare in Svizzera. La circostanza che essa abbia da subito dimostrato impegno al fine di apprendere l'italiano, frequentando specifici corsi di lingua ed allacciato legami in Svizzera è del tutto normale dopo avervi soggiornato per alcuni anni e non può pertanto essere considerata determinante. L'interessata soggiorna in questo Paese dal luglio 2007. A partire dal 17 settembre 2008, data assegnatale dall'UFM per lasciare la Svizzera (cfr. decisione del 17 luglio 2008), essa risiede in Ticino unicamente in ragione della procedura che ha introdotto al fine di proseguirvi il suo soggiorno dopo la fine del vincolo matrimoniale. In tali circostanze, la durata totale della sua permanenza in Svizzera deve essere relativizzata, segnatamente anche in paragone ai venticinque anni della sua vita precedentemente vissuti in patria. In paragone ai 25 anni vissuti in Senegal, i tre anni e mezzo trascorsi dalla ricorrente in Svizzera non possono essere ritenuti cosi determinanti da causare grandi difficoltà per il suo reinserimento, considerato che essa vi ha trascorso tutta la sua infanzia, adolescenza e l'inizio della vita da adulta, ne conosce la cultura e vi si trova tutta la sua famiglia. Essa potrà inoltre approfittare delle esperienze professionali acquisite in Svizzera e, come ritenuto a giusto titolo dall'autorità inferiore, l'eredità ottenuta dal defunto marito, le permetterà di condurre una vita più agiata di altri suoi connazionali e di sostenere i membri della sua famiglia. Al riguardo va menzionato che problemi di natura socioeconomica nonché il fatto che la famiglia dell'interessata sia assai numerosa e la madre della stessa si sia risposata dopo il decesso del marito, non sono da considerarsi problemi direttamente legati alla reintegrazione della ricorrente nel suo Paese d'origine. Essendo ancora molto giovane (28 anni) e avendo vissuto pochi anni lontano dal Senegal, senza aver messo alla luce dei figli, senza aver instaurato contatti sociali essenziali e neppure conseguito qualifiche professionali decisive, è perfettamente in grado di riambientarsi e di ristabilire legami sociali e trovare un'attività lavorativa senza grandi difficoltà.
C-5373/2008 Pagina 12 In conclusione, la ricorrente appare quindi perfettamente in misura di riadattarsi alla vita e alla cultura del Senegal dove ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, di cui conosce la lingua, la cultura, nonché gli usi e costumi. 8.3. L'esame dell'insieme degli elementi dell'incarto porta pertanto il Tribunale a ritenere che a giusta ragione l'UFM ha considerato che la ricorrente non ha compiuto in Svizzera un processo di integrazione sociale e professionale profondo e duraturo al punto tale da potersi prevalere dell'art. 8 CEDU sotto il profilo della protezione della vita privata o da giustificare il rinnovo del permesso di dimora che le era stato accordato unicamente in ragione del suo matrimonio con un cittadino elvetico. 9. Nella misura in cui A._______ non ottiene il rinnovo del suo permesso di dimora, il suo rinvio dalla Svizzera appare giustificato. Occorre tuttavia ancora analizzare se l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 LDDS. Dalla documentazione agli atti, A._______ non ha dimostrato di non essere in grado di partire alle volta del Senegal. Inoltre, il suo rinvio verso il Senegal non è contrario al diritto internazionale pubblico e l'interessata, una volta ritornata nel suo Paese d'origine, non si troverà concretamente in pericolo in seguito ad una situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Difficoltà di natura socioeconomiche, segnatamente il fatto di non poter più inviare denaro alla famiglia rimasta in Patria, non sono sufficienti per beneficiare dell'ammissione provvisoria (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-528/2006 del 27 agosto 2009 consid. 15.4.1 e riferimenti ivi citati). Tenuto conto di quanto precede, non si scorgono ostacoli al ritorno della ricorrente nel Senegal. Nessun ulteriore elemento dell'incarto permette inoltre di concludere che l'esecuzione del suo rinvio non sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 LDDS. L'autorità inferiore ha dunque pronunciato a giusto titolo il rinvio dell'interessata dalla Svizzera conformemente all'art. 12 cpv. 3 LDDS, il quale prevede la partenza dello straniero qualora gli sia rifiutata la concessione o la proroga di un permesso di soggiorno. 10. Ne discende che la decisione del 17 luglio 2008 deve essere confermata e il ricorso respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
C-5373/2008 Pagina 13 della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato alla cassa del Tribunale il 24 settembre 2008. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata) – autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarti cantonali di ritorno) La presidente del collegio:La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Data di spedizione: Mara Vassella