Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5285/2024
Entscheidungsdatum
17.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-5285/2024

S e n t e n z a d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 2 4 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Matteo Quadranti, Studio legale e notarile Quadranti Molteni, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione del 5 giugno 2024).

C-5285/2024 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1 A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente) – cittadino italiano, nato il (...), coniugato (da [...]) e padre di due figli (nati nel [...] e nel [...]; doc. 38 pag. 12 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. CSC 38 pag. 12]) – ha formulato in data 4 maggio 2023 una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. CSC 42 pag. 1). 1.2 Con decisione del 5 ottobre 2023 (doc. CSC 46), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha attribuito all’interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 1'033.- al mese dal 1° novembre 2023 (v. anche doc. CSC 45 [foglio di calcolo]). 2. 2.1 Con scritto d’opposizione del 17 ottobre 2023 (doc. CSC 51), l’interes- sato ha chiesto di “rivedere la rendita”. Ha contestato il periodo contributivo nonché l’importo dei redditi del 2005 e degli anni dal 2020 al 2023. Il 20 ottobre 2023 (doc. CSC 52), ha prodotto copia della corrispondenza con la Cassa cantonale di compensazione del Cantone B._______, degli estratti del conto individuale e del certificato di salario del 2020. 2.2 Con diffida raccomandata del 24 ottobre 2023 (doc. CSC 53), la CSC ha assegnato all’interessato un termine di 10 giorni per esibire, per il pe- riodo oggetto di contestazione, le distinte di salario (per l’attività come di- pendente) e la decisione di fissazione dei contributi (per l’attività come in- dipendente), con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sa- rebbe stata pronunciata una decisione in base alla documentazione pre- sente agli atti (art. 43 cpv. 3 LPGA). 2.3 Con scritto del 2 novembre 2023 (doc. CSC 55), l’interessato ha con- testato nuovamente il periodo contributivo e l’importo dei redditi risultanti dall’esercizio di un’attività lucrativa. Ha prodotto la decisione di fissazione dei contributi del 2020 e dei certificati di salario del 2020 e del 2023. 2.4 Con diffida raccomandata del 24 novembre 2023 (doc. CSC 58), la CSC ha assegnato all’interessato un termine di 10 giorni per esibire le di- stinte di salario come dipendente (presso la società [...]), da gennaio a marzo 2020 e da gennaio a dicembre 2021, nonché la decisione di fissa- zione dei contributi come indipendente per il 2022, con la precisazione che,

C-5285/2024 Pagina 3 in caso di mancato riscontro, sarebbe stata pronunciata una decisione in base alla documentazione presente agli atti (art. 43 LPGA). 2.5 Con scritto del 6 dicembre 2023 (doc. CSC 59), l’interessato ha preci- sato che il rapporto di lavoro come dipendente (presso la società [...]) è iniziato ad aprile 2020. Ha prodotto i certificati di salario del 2021. Ha poi segnalato di non avere (ancora) ricevuto la decisione di fissazione dei con- tributi come indipendente per il 2022. 2.6 Il 13 maggio 2024 (doc. CSC 69), la Cassa di compensazione del Can- tone B._______ ha prodotto l’estratto del conto individuale dell’interessato per l’attività come indipendente per l’anno 2022. 2.7 Con decisione del 5 giugno 2024 (doc. CSC 71 [è indicato che questa decisione sostituisce la decisione del 5 ottobre 2023]), la CSC ha deciso di assegnare all’interessato una rendita di vecchiaia di fr. 1'042.- al mese dal 1° novembre 2023. Nella propria decisione, la CSC ha precisato, sotto la rubrica “complemento d’informazione”, che “a seguito di una tassazione correttiva o definitiva, il conto individuale dei contributi è stato aggiornato e la rendita è stata ricalcolata per questo motivo”. 3. 3.1 Con scritto d’opposizione del 27 giugno 2024 (doc. CSC 74), l’interes- sato ha segnalato che “(ha) riscontrato ancora errori e mancanze di dati da parte vostra nel CI”. In particolare – con riferimento al suo scritto del 2 no- vembre 2023 mediante il quale ha prodotto i certificati di salario del 2020 e del 2023 – ha contestato l’importo dei redditi di detti anni. L’interessato ha chiesto alla CSC di voler “approntare tutte le correzioni e rettifiche”. 3.2 Con lettera del 28 giugno 2024 (doc. CSC 75), la CSC ha segnalato all’interessato che la documentazione fornita e le ricerche effettuate presso le competenti autorità, hanno permesso di appurare che la decisione del 5 ottobre 2023 era errata. Per conseguenza, detta autorità ha reso, il 5 giu- gno 2024, un nuovo provvedimento, “il cui originale viene trasmesso e no- tificato in allegato alla presente, che sostituisce la decisione impugnata”. La CSC ha quindi informato l’interessato che “la nuova decisione può es- sere impugnata oltreché entro i termini e nei modi ivi indicati, anche se- condo quanto sancito dall’art. 81 del regolamento (CEE) n. 883/2004”.

C-5285/2024 Pagina 4 4. 4.1 Con scritto d’opposizione del 26 luglio 2024 – scritto uguale a quello inoltrato il 27 giugno 2024 come opposizione alla decisione della CSC del 5 giugno 2024 (doc. CSC 74) – l’interessato ha segnalato che “faccio op- posizione alla vostra decisione” (doc. TAF 1), scritto d’opposizione che è poi stato trasmesso (unitamente a copia della decisione del 5 giugno 2024 e della lettera del 28 giugno 2024) dalla CSC al Tribunale amministrativo federale con scritto datato 22 agosto 2024 e con l’indicazione “per dovere d’ufficio, vi trasmettiamo la corrispondenza dell’assicurato indicato a mar- gine del 26.07.2024, mediante la quale ha contestato la nostra decisione d’opposizione del 05.06.2024, che pure si compiega” (doc. TAF 2). 4.2 Con lettera del 4 settembre 2024, questo Tribunale ha informato l’inte- ressato d’avere ricevuto lo scritto del 26 luglio 2024 di opposizione alla decisione della CSC del 5 giugno 2024 e che lo stesso è stato registrato con il numero di ruolo C-5285/2024 (doc. TAF 3). 4.3 Con scritto del 10 settembre 2024 (doc. TAF 5), l’interessato ha infor- mato – con riferimento alla lettera del 4 settembre 2024 di questo Tribunale – che “non ha mai intentato alcuna causa nei confronti di AVS”. Ha poi segnalato che il contenzioso riguarda la liquidazione della sua pensione, liquidazione che, a suo dire, è stata fatta sulla base di un conto individuale incompleto. Attende “una lettera di chiarimento” ed esige “la compilazione del mio CI alla regola d’arte”, precisando di aver trasmesso alla CSC “tutte le evidenze per dimostrare le mie ragioni”. 4.4 L’11 settembre 2024, la CSC ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti del proprio incarto (doc. TAF 6). 4.5 Con scritto del 7 novembre 2024 (doc. TAF 8), l’interessato ha segna- lato di aver fatto opposizione contro una decisione del 5 giugno 2024 della CSC, opposizione, a suo dire, “parzialmente accolta con una nuova deci- sione 28 giugno 2024 con cui veniva rivisto il calcolo constatato un errore del medesimo”. Precisa poi di aver formulato una nuova opposizione con- tro la decisione del 28 giugno 2024 dinanzi alla CSC, autorità che, sempre a suo dire, deve ancora pronunciarsi con una decisione su opposizione. A suo parere, “sfugge, pertanto, il motivo per cui questa seconda opposizione sia stata trasmessa al Tribunale amministrativo federale prima che la Cassa adottasse una propria seconda decisione”. Chiede pertanto di es- sere informato su tale questione.

C-5285/2024 Pagina 5 5. 5.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 5.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 5.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 6. 6.1 Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposi- zione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. 6.2 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LTAF, sono inammissibili i ricorsi contro le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'art. 33 lett. c a lett. f LTAF. 6.3 In particolare, le decisioni della CSC possono essere impugnate con opposizione all'autorità di decisione e, in caso di contestazione, devono essere oggetto di una procedura d'opposizione, prima di poter essere im- pugnate mediante ricorso dinanzi ad un Tribunale (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 lettera A; v. pure la de- cisione del TAF C-6698/2013 del 24 gennaio 2014), procedura d'opposi- zione che permette all'interessato di ottenere da parte dell'amministrazione il riesame in fatto e in diritto della (prima) decisione (v., sulla questione, la sentenza del TAF C-3590/2011 del 1° luglio 2011). 6.4 Dagli atti di causa risulta che, con decisione del 5 giugno 2024 (doc. CSC 71), la CSC – dopo aver segnalato che questa decisione “sostituisce

C-5285/2024 Pagina 6 la decisione del 05.10.2023” – ha deciso di erogare in favore dell’interes- sato – a decorrere dal 1° novembre 2023 ed in sostituzione della rendita precedentemente attribuita – una rendita di vecchiaia di fr. 1'042.- al mese. Nella motivazione della decisione, è indicato, sotto la rubrica “rimedio giu- dico”, che “un’opposizione contro la presente decisione può essere inter- posta entro 30 giorni dalla sua notifica presso la Cassa svizzera di com- pensazione”. 6.5 L’interessato, nello scritto del 27 giugno 2024 – denominato “opposi- zione a vostra decisione” (doc. CSC 74) – facendo riferimento alla deci- sione della CSC del 5 giugno 2024, ha indicato di “(fare) opposizione” con- tro questa decisione, contestando l’importo dei redditi risultanti dall’eserci- zio di un’attività lucrativa. 6.6 Con lettera del 28 giugno 2024 (doc. CSC 75), la CSC – riferendosi peraltro all’opposizione “proposta avverso la decisione del 05.10.2023” – ha dapprima indicato all’interessato che la propria decisione del 5 ottobre 2023 era errata. Detta autorità ha altresì informato l’interessato di aver reso, il 5 giugno 2024, una nuova decisione, che "sostituisce e rimpiazza la decisione impugnata”, ovvero la decisione del 5 ottobre 2023. La CSC ha poi trasmesso all’interessato “l’originale” del nuovo provvedimento – la decisione appunto del 5 giugno 2024 – precisandogli che “la nuova deci- sione può essere impugnata (..) entro i termini e nei modi ivi indicati”. 6.7 Ora, nella decisione del 5 giugno 2024 (doc. CSC 71), è espressa- mente indicato, quale rimedio giuridico, l’opposizione, entro un termine di 30 giorni, presso la CSC medesima. L’interessato, nello scritto del 26 luglio 2024 – scritto che comporta quale oggetto l’indicazione “opposizione a (...) del 05.06.2024 e (...) del 28.06.2024” (doc. TAF 1) – ha indicato che “faccio opposizione alla vostra decisione”, contestando l’importo dei redditi risul- tanti dall’esercizio di un’attività lucrativa (come ritenuti nella decisione del 5 giugno 2024). Lo scritto dell’interessato del 26 luglio 2024 costituisce pertanto manifestamente un’opposizione alla decisione della CSC del 5 giugno 2024 (art. 52 cpv. 1 LPGA), decisione trasmessa e notificata (nuo- vamente) con scritto del 28 giugno 2024. Non risulta dalle carte processuali che la CSC abbia poi emanato una decisione su opposizione. Nella misura in cui lo scritto dell’interessato del 26 luglio 2024 dovesse essere conside- rato quale ricorso contro la decisione della CSC del 5 giugno 2024 – come pare ritenere l’autorità inferiore nello scritto del 22 agosto 2024 (doc. TAF 2), contrariamente alle indicazioni dell’interessato medesimo – detto ri- corso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, avuto riguardo al fatto

C-5285/2024 Pagina 7 che, per quanto emerge dagli atti di causa, nel caso in esame non è (an- cora) stata resa una decisione su opposizione. 7. In conclusione, e visto quanto esposto, questo Tribunale non entra nel me- rito dello scritto dell'interessato del 26 luglio 2024, e ciò in procedura sem- plificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. art. 85 bis cpv. 3 LAVS). 8. In siffatte circostanze, lo scritto del 26 luglio 2024 va trasmesso alla CSC per competenza. 9. 9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 9.2 Non si giustifica altresì l’attribuzione di ripetibili all’interessato (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario), il ricorrente essendosi limitato in due brevi scritti, uno suo del 10 settembre 2024 (indi- rizzato al TAF) e uno del suo patrocinatore del 7 novembre 2024 (peraltro indirizzato anche all’autorità inferiore), a segnalare di non comprendere per quale ragione la sua opposizione del 27 giugno 2024 sia stata trasmessa al TAF, senza che sia stata resa una nuova decisione su opposizione, e chiedere lumi al riguardo.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-5285/2024 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Non si entra nel merito dello scritto dell'interessato del 26 luglio 2024. 2. Lo scritto dell’interessato di cui trattasi è trasmesso all'autorità inferiore per competenza ai sensi del considerando 6. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-5285/2024 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

4
  • 9C_795/200921.06.2010 · 151 Zitate
  • C-3590/2011
  • C-5285/2024
  • C-6698/2013