B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-5232/2022
S e n t e n z a d ell’1 1 l u g l i o 2 0 2 3 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Christoph Rohrer, Viktoria Helfenstein, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, (Italia) patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rendite limitate nel tempo (decisioni del 17 ottobre 2022).
C-5232/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insor- gente), cittadino italiano, nato il (...) 1965, coniugato, con figli, ha lavorato in Svizzera come operaio edile/macchinista-escavatorista da luglio 1985 a dicembre 2017, da ultimo presso la B._______ di (...) (C.), sol- vendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i su- perstiti e l’invalidità (cfr. doc. 4 e segg. dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito doc. UAIE 4 e segg.]). A.b Dal 9 ottobre 2017 l’interessato è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro a causa di una tendinopatia calcifica della cuffia dei rotatori delle spalle, nonché edema duro agli arti inferiori e stato ansioso-depressivo (v. in particolare doc. UAIE 171 e segg.). B. B.a Il 7 maggio 2018, l’interessato ha formulato una richiesta volta all'otte- nimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. UAIE 4 e segg.). Nel corso dell’istruttoria, l’UAI-C. ha acquisito agli atti l’incarto dell’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (cfr. doc. UAIE 171 e segg.). B.b L’amministrazione ha quindi avviato l’istruttoria, facendo in particolare eseguire dal Servizio Accertamento Medico (SAM) di (...) una perizia plu- ridisciplinare – con valutazione internistica (dott. D.), reumatolo- gica (dott. E.), psichiatrica (dott. F.) e pneumologica (dott. G.) – resa il 27 maggio 2021 (doc. UAIE 119). B.c Con progetto di decisione del 7 settembre 2021, l'amministrazione ha rilevato che dalla documentazione medico-specialistica acquisita all’incarto risultano, sia nella sua professione abituale, sia in attività adeguate, diversi periodi con gradi di incapacità lavorativa differente. Essa ha pertanto pro- spettato il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità intera dal 1° novembre 2018 al 31 gennaio 2019, nonché dal 1° maggio 2019 al 31 di- cembre 2019 (doc. UAIE 122 e segg.). B.d Con osservazioni del 29 settembre 2021, l’assicurato ha contestato l’accertamento dei fatti sia dal profilo medico che da quello economico (doc. UAIE 128). Unitamente allo scritto del 26 ottobre 2021, ha inoltre
C-5232/2022 Pagina 3 trasmesso ulteriore documentazione medica e fatto valere il diritto a perce- pire ¾ di rendita d’invalidità (doc. UAIE 134). B.e Tali documenti sono stati sottoposti al Servizio medico regionale dell’UAIE (SMR) ed ai periti del SAM, i quali hanno raccomandato una ri- valutazione peritale di decorso in ambito internistico e reumatologico (doc. UAIE 138 e segg.). B.f Il 28 giugno 2022 gli specialisti del SAM hanno reso la perizia di de- corso bidisciplinare con valutazione internistica e reumatologica (doc. UAIE 151). B.g Con decisioni del 17 ottobre 2022, l’UAIE ha sancito il diritto dell’inte- ressato a percepire una rendita d’invalidità intera dal 1° novembre 2018 al 31 gennaio 2019, nonché dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, con le corrispondenti rendite per figli (doc. UAIE 159 e segg.). C. C.a Il 16 novembre 2022, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale contro le decisioni dell’UAIE del 17 ottobre 2022, mediante il quale ha chiesto l’accoglimento del gravame, l’annulla- mento delle decisioni impugnate ed il riconoscimento del suo diritto di per- cepire una rendita intera a tempo indeterminato a decorre da ottobre 2017. A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente ha prodotto ulteriore do- cumentazione medica, di cui si dirà in dettaglio, se necessario, nei consi- derandi in diritto (doc. TAF 1). C.b Il 6 dicembre 2022, l’interessato ha versato il richiesto anticipo di CHF 800.- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 4). C.c Con risposta di causa del 6 febbraio 2023, l’autorità inferiore, rinviando al preavviso dell’UAI-C._______del 31 gennaio 2023, nonché alle osser- vazioni del SAM del 23 gennaio 2023, ha proposto l'ammissione del ri- corso, l'annullamento della decisione impugnata (recte: delle decisioni im- pugnate) ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda ai necessari approfondimenti medici, segnatamente ad una rivalutazione in ambito reumatologico e pneumologico (doc. TAF 6). C.d Con ordinanza del 16 febbraio 2023, questo Tribunale ha invitato il ri- corrente ad esprimersi sulla proposta dell’UAIE di ammissione del ricorso e rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici. Nel medesimo provve- dimento, questo Tribunale ha pure reso edotto il ricorrente che, in caso
C-5232/2022 Pagina 4 dovesse essere dato seguito alla proposta dell’UAIE, non può essere esclusa l’eventualità che gli ulteriori accertamenti medici provochino l’ema- nazione di una decisione a lui sfavore (“reformatio in peius”), nel senso che potrebbe non essere più confermato il diritto ad una rendita d’invalidità in- tera dal 1° novembre 2018 al 31 gennaio 2019, nonché dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019. Motivo per cui, gli è stata concessa la facoltà di ritirare il ricorso (giusta la giurisprudenza di cui a DTF 137 V 314 consid. 3.2 [doc. TAF 7]). C.e Con presa di posizione del 6 marzo 2023, il ricorrente ha indicato di accogliere la proposta di rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici da parte dell’UAIE. Egli ha inoltre chiesto – essendo il ricorso accolto su richiesta di parte avversa – l’attribuzione di congrue ripetibili di almeno CHF 6'000.-, allegando una nota spese (doc. TAF 9). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il ter- mine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.
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2.1 Secondo l’art. 43 LPGA e l’art. 69 OAI (RS 831.201), l’UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d’invalidità, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par- ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all’integrazione. 2.2 Inoltre, giusta l’art. 49 lett. b PA, l’accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 3. 3.1 Nel caso in esame, occorre esaminare se prima della resa delle deci- sioni impugnate, l’UAIE, rispettivamente l’Ufficio AI del Cantone C., competente ad istruire il caso giusta l’art. 40 cpv. 2 OAI, avrebbe dovuto procedere ad ulteriori misure istruttorie, segnatamente or- dinare ulteriori accertamenti specialistici in ambito medico, per potersi de- terminare con cognizione di causa ed il necessario grado della verosimi- glianza preponderante valido nel diritto delle assicurazioni sociali, sullo stato di salute e sulla residua capacità lavorativa dell’insorgente. 3.2 A tal proposito, va in particolare analizzato se la proposta dell’UAIE d’ammissione del ricorso con annullamento delle decisioni impugnate e rin- vio della causa all’amministrazione affinché venga proceduto ad ulteriori approfondimenti medici sia condivisibile (v. risposta del 6 febbraio 2023 [doc. TAF 6]). 3.3 Per i motivi che verranno esposti di seguito, questo Tribunale condivide la proposta dell’UAIE, alla quale il ricorrente ha peraltro aderito, d’annulla- mento delle decisioni impugnate con rinvio degli atti di causa all’ammini- strazione affinché la stessa completi l’istruttoria con ulteriori accertamenti medici, segnatamente in ambito reumatologico e pneumologico. L’autorità inferiore non ha infatti tenuto conto di una possibile ulteriore evoluzione sfavorevole dello stato di salute dell’assicurato nel tempo. 3.4 3.4.1 Da un lato, in considerazione dei documenti prodotti in sede ricor- suale dal ricorrente – ossia la valutazione del dott. H. del 10 no- vembre 2022, in cui lo specialista in ortopedia e medicina dello sport ha
C-5232/2022 Pagina 6 attestato un aggravamento della situazione valetudinaria del paziente, in particolare per quel che concerne il grave edema linfatico alle gambe, il referto della dott.ssa I._______ dell’8 novembre 2022, in cui la specialista in pneumologia ha rilevato che il 20 gennaio 2022 il ricorrente è stato vit- tima di una crisi dispnoica acuta che ha richiesto le cure del Pronto Soc- corso e che ritiene necessaria un’ulteriore valutazione dell’esigibilità lavo- rativa (cfr. allegati al ricorso [doc. TAF 1]) – ha essa stessa ritenuto indicata una rivalutazione peritale anche dal profilo reumatologico e pneumologico (cfr. doc. TAF 6). In particolare, l’autorità inferiore ha sottoposto tali referti medici ai periti del SAM e il perito dott. E., reumatologo, ha evi- denziato che con la perizia di decorso è stato effettuato un consulto spe- cialistico in ambito reumatologico nel mese di maggio 2022 ma che a fronte del rapporto medico del dott. H. del 10 novembre 2022 e dei dati oggettivi riscontrati da quest’ultimo, non poteva essere escluso fosse inter- venuto un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato con ripercus- sioni sulla sua capacità lavorativa. Egli ha dunque consigliato una rivaluta- zione peritale reumatologica che prendesse in considerazione tutti gli ac- certamenti radiologici attuati dopo la precedente valutazione di decorso del 16 maggio 2022. Dal canto suo, anche il dott. G._______, pneumologo, ha rilevato che dai documenti trasmessi dall’insorgente, emerge un’evolu- zione piuttosto sfavorevole dal punto di vista pneumologico con nuova crisi dispnoica acuta. Ha quindi ritenuto indicata una rivalutazione peritale an- che dal profilo pneumologico. Dal momento che emergono indizi che lo stato di salute del ricorrente ha subito un aggravamento già prima della pronuncia delle decisioni impugnate del 17 ottobre 2022, si pensi in parti- colare all’aspetto pneumologico con crisi dispnoica acuta del 20 gennaio 2022, va accolta la proposta dell’autorità inferiore di rinvio degli atti all’am- ministrazione alfine di una più approfondita, aggiornata e precisa verifica dello stato di salute del ricorrente. Il completamento dell’istruttoria implica segnatamente una perizia interdisciplinare in ambito ortopedico/reumato- logico, pneumologico e psichiatrico, con verifica dell’incidenza delle di- verse patologie, ed in particolare del loro eventuale effetto congiunto, sulla sua residua capacità lavorativa del ricorrente. Sotto questo aspetto, dalla documentazione medica agli atti non appare in particolare escluso un ulte- riore peggioramento della situazione valetudinaria successivamente all’al- lestimento della perizia pluridisciplinare del mese di maggio 2021, rispetti- vamente della perizia di decorso del mese di giugno 2022. 3.4.2 Dall’altro lato – e per quanto attiene all’insieme del periodo determi- nante nel caso di specie – giova rilevare che comunque non convince nep- pure la valutazione dell’autorità inferiore secondo cui il ricorrente, dopo es- sere stato totalmente inabile al lavoro dal luglio 2018, abbia poi recuperato
C-5232/2022 Pagina 7 una capacità lavorativa in attività adeguate del 75% dal 18 ottobre 2018 al 31 maggio 2019 per poi essere di nuovo totalmente inabile in qualsiasi at- tività fino al 1° ottobre 2019. Basti qui rilevare – ferme restando le affezioni reumatologiche e pneumologiche considerate nella perizia pluridisciplinare del SAM del 27 maggio 2021 (doc. UAIE 119) come aventi incidenza sulla capacità lavorativa – che non è dato rilevare ad un esame d’ufficio degli atti di causa un motivo oggettivo e consistente che possa dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, una modifica significativa delle con- dizioni dell’insorgente tale da giustificare la soppressione della rendita in- tera per il periodo dal 1° febbraio 2019 al 30 aprile 2019 e poi ancora a decorrere dal 1° gennaio 2020. A tale riguardo la semplice evocazione delle date dei due interventi chirurgici del 18 luglio 2018 (alla spalla destra) e del 31 maggio 2019 (alla spalla sinistra) non giustifica generiche conclusioni sulla durata – limitata nel tempo – della susseguente incapacità lavorativa del ricorrente, senza che sia stato dimostrato nella perizia, nel senso della probabilità preponderante (da non confondere con la semplice possibilità o generiche presunzioni), in cosa consisterebbe il miglioramento effettivo, oggettivo e stabilizzato dello stato di salute del ricorrente tale da giustificare per due volte la soppressione della rendita intera erogata in suo favore, anche alla luce di uno stato di salute in continua evoluzione, dunque non stabilizzato, fino alla data della decisione impugnata. 3.4.3 Da quanto esposto, consegue che si impone pertanto una rivaluta- zione peritale pluridisciplinare, da conferire preferibilmente a nuovi periti, a decorrere già da ottobre del 2017. Va peraltro osservato che – avendo il ricorrente depositato la sua domanda di rendita il 7 maggio 2018 – una rendita AI svizzera potrà essergli accordata solo a decorrere dal 1° novem- bre 2018 (ossia sei mesi dopo l’inoltro della domanda [art. 29 cpv. 1 LAI]) e non già da ottobre 2017 come da lui richiesto. 3.5 Per quel che concerne le censure sollevate dal ricorrente in merito al raffronto dei redditi, ed in particolare alla determinazione del reddito da va- lido e da invalido, ivi compresa anche la deduzione sociale sul reddito da invalido, questo Tribunale rileva che l’autorità inferiore dovrà nuovamente chinarsi sulla questione a dipendenza dell’esito degli ulteriori accertamenti medici. Anche sotto questo profilo, gli atti vanno pertanto rinviati all’autorità inferiore nuovo accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. 4. 4.1 In caso di annullamento della decisione impugnata, il Tribunale amministrativo federale può sostituirsi all'autorità inferiore e statuire
C-5232/2022 Pagina 8 direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). In particolare esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti per statuire. Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 4.2 L’incarto va pertanto trasmesso all’autorità inferiore affinché completi l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Il ricorrente verrà in parti- colare sottoposto ai necessari accertamenti interdisciplinari in ambito orto- pedico/reumatologico, pneumologico e psichiatrico, riservato ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo dello stato di salute dell’insorgente do- vesse ancora rendere necessario. La perizia interdisciplinare dovrà essere effettuata in Svizzera (cfr. sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii) e l’autorità inferiore veglierà a che non siano incari- cati gli stessi periti che hanno effettuato quella del 27 maggio 2021. Incom- berà peraltro all’UAIE di emettere una nuova decisione in tempi ragionevoli. Sulla base degli accertamenti ancora da esperire, l’amministrazione dovrà determinarsi sullo stato di salute del ricorrente nel periodo determinante a partire da ottobre 2017 e fino alla data della nuova decisione nonché sulla sua incidenza sulla residua capacità lavorativa, fermo restando che è ne- cessario che i menzionati periti si esprimano congiuntamente al riguardo. 4.3 Peraltro, stante le premesse, nulla – neppure la più recente giurispru- denza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di salute del ricorrente e sull’incidenza delle affezioni di cui soffre sulla residua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto un accertamento peritale interdisciplinare in ambiti che non sono stati sufficientemente chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell’emanazione della decisione litigiosa, gli elementi per dovere agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in particolare, il consid. 3 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della
C-5232/2022 Pagina 9 controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completa- mento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione comple- mentare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'ac- certamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constata- zione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; cfr. pure sen- tenza del TAF C- 1621/2020 consid. 9.3). 4.4 Per il resto, il ricorrente, reso edotto da questo Tribunale della possibi- lità che il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per complemento dell’istruttoria e nuova decisione avrebbe anche potuto comportare la resa di un nuovo provvedimento da parte dell’amministrazione a suo detrimento e concessagli pertanto la facoltà d’eventualmente ritirare il gravame (v. il provvedimento del Tribunale amministrativo federale del 16 febbraio 2023 [doc. TAF 7]), ha comunicato a questo Tribunale di accogliere la proposta di rinvio degli atti all’UAIE (v. la presa di posizione del 6 marzo 2023 [doc. TAF 9]). 5. 5.1 Visto l'esito del ricorso, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presumibili spese processuali di CHF 800.- versato il 6 dicembre 2022, sarà restituito al ricorrente allorquando la pre- sente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 5.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse- gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple- mento istruttorio e nuova decisione).
C-5232/2022 Pagina 10 5.3 Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF, le parti che chiedono la rifusione di spese ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della deci- sione, una nota particolareggiata delle spese. Se non viene prodotta, il giu- dice fisserà un'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). In virtù dell'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e 9 cpv. 1 TS- TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patrocinio, ossia l'ono- rario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le spese di fotoco- piatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in funzione del tempo ne- cessario alla rappresentanza della parte; la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di CHF 200.- ed un massimo di CHF 400.-. 5.4 Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento, il Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in funzione dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza del lavoro e del dispendio orario (cfr. sentenza del TF 9C_284/2012 del 18 maggio 2012 consid. 6). Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo consa- crato, occorre tenere conto del fatto che la procedura in materia di assicu- razioni sociali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito, facilita il compito del mandatario. Quanto all'attività di quest'ultimo suscettibile di es- sere considerata, essa non può comprendere le azioni inutili o superflue. Inoltre, le iniziative intraprese prima della promozione della fase proces- suale non possono di regola essere ritenute, ad eccezione di quelle che sono necessarie alla preparazione della procedura di ricorso (DTF 112 Ib 353 consid. 3a in fine e DTF 109 V 49 consid. 4; sentenza del TAF C- 4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 15.2.2 con rinvii). 5.5 Nel caso concreto, con scritto del 6 marzo 2023, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di almeno CHF 6'000.- a titolo di spese ripetibili, produ- cendo peraltro una nota spese per un totale di CHF 7'271.-. Secondo quest’ultima, CHF 6'950.- corrispondono all’onorario dell’avvocato (23 ore e 10 minuti a CHF 300.-/h), mentre CHF 321.- sono spese vive [allegato al doc. TAF 9]). 5.5.1 Va peraltro preliminarmente rilevato che il consuntivo della nota spese/d’onorario non è coerente/corretta in relazione alla nota medesima. Dalla stessa risulta un dispendio orario di 1465 minuti (ossia ore 24.416667 [e non di 23.10]) nonché spese per CHF 221.- (e non CHF 321.-). 5.5.2 Per quanto attiene alla richiesta tariffa oraria per l’attività svolta dall’avvocato, va osservato che di regola è stata fissata da questo
C-5232/2022 Pagina 11 Tribunale una retribuzione oraria di CHF 250.- per l’attività svolta da un avvocato nell’ambito di procedure ricorsuali in materia d’assicurazione per l’invalidità (cfr., fra le tante, le sentenze del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 15.2.5; C-5702/2018 del 4 giugno 2019 consid. 8.3.2 in fine; C-3771/2018 del 28 novembre 2018 cosid. 10.2.5; C-3280/2014 del 15 maggio 2017 consid. 6.2.2; C-1990/2014 consid. 10.2.4 e C-6248/2011 del 25 luglio 2012 consid. 12.2.5). Non vi è motivo nel caso in esame di sco- starsi dalla menzionata abituale tariffa oraria di CHF 250.-, la parte ricor- rente non avendo fornito alcuna particolare giustificazione per una tariffa oraria (più elevata) di CHF 300.- e non risultando neppure un motivo per un intervento d’ufficio da parte di questo Tribunale. 5.5.3 Ciò premesso, e considerato che per la fase pre-processuale può es- sere ritenuto solo il tempo impiegato per quegli atti necessari alla prepara- zione della procedura di ricorso (cfr. considerando 5.4 del presente giudi- zio), consegue che non possono in questa sede essere riconosciute le pre- stazioni professionali precedenti ai provvedimenti impugnati del 17 ottobre 2022, ossia le ore consacrate alla consulenza/rappresentanza del cliente. Lo stesso vale per quelle spese che non appaiono essere state necessarie alla preparazione del ricorso. Il ricorrente non ha altresì presentato argo- menti che possano, eccezionalmente, giustificare le prestazioni pre-pro- cessuali richieste (v. l’eccezione di cui al considerando 5.5.4), come avrebbe potuto e dovuto fare dando prova della necessaria diligenza). 5.5.4 Per quanto concerne la fase ricorsuale, della nota spese/d’onorario presentata possono senz'altro essere ammesse le ore di lavoro indicate a decorrere dal 26 ottobre 2022, ossia 715 minuti, a CHF 250.- l’ora, per un ammontare totale di CHF 2'979.20. Quanto agli indicati disborsi (spese po- stali e di fotocopiatura) di CHF 136.- relativi all’esecuzione del mandato dinanzi a questo Tribunale, va rilevato che possono essere ritenuti solo CHF 134.60, ossia 2 CHF 12.60 per due invii per raccomandata (ricorso e replica [CHF 6.30 x 2]), nonché CHF 122.- per le fotocopie (tenuto conto che giusta l’art. 11 cpv. 4 TS-TAF per le fotocopie possono essere fatturati al massimo 50 centesimi a pagina e considerate quattro copie [due per il Tribunale, una per l’incarto dell’avvocato e una per il cliente] per il ricorso con allegati [58 pag. x 4] nonché per la replica con allegati [3 pag. x 4]). Infine possono essere ritenuti anche CHF 50.- per la formazione dell’in- carto, spesa che ad ogni buon conto può essere considerata nel caso con- creto necessaria alla preparazione della procedura di ricorso. Il totale dei disborsi riconosciuti al ricorrente ammonta pertanto a CHF 184.60.
C-5232/2022 Pagina 12 5.6 In conclusione, la nota d'onorario "moderata" in questa sede è fissata in CHF 3'163.80 (CHF 2'979.20 di onorari addizionati ai disborsi di CHF 184.60; senza IVA ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF TAF [v. sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 15.2.7]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L’inden- nità per ripetibili è posta a carico dell’UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-5232/2022 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che le decisioni impugnate del 17 ottobre 2022 sono annullate e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 800.-, corrisposto il 6 dicembre 2022, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sen- tenza sarà cresciuta in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente CHF 3'163.80 a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
Il presidente del collegio:
Il cancelliere:
Vito Valenti Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-5232/2022 Pagina 14 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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