B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-5228/2017
S e n t e n z a d e l 2 0 g e n n a i o 2 0 2 0 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein, Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, (...) patrocinata dall'avv. Patrick Untersee, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione su op- posizione dell'11 luglio 2017).
C-5228/2017 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (di seguito l’interessata o la ricorrente), cittadina svizzera, con figli, nata il (...) 1981, domiciliata in (...) da ottobre 2016, ha lavorato alle dipendenze di B., con intervalli nel 2013, da agosto 2010 ad aprile 2016 (doc. 11 e doc. 9). A partire da gennaio 2011 fino a metà aprile 2013 essa è stata attiva professionalmente in (...). Il 22 aprile 2013 ha annun- ciato la propria partenza dal (...) alla competente ambasciata svizzera (doc. TAF 5, allegato W) e sarebbe rientrata in Svizzera. Nel mese di maggio 2013 è stata di nuovo alle dipendenze dalla fondazione B. in (...) (doc. TAF 5, allegato V) e nel periodo da giugno a settembre avrebbe at- teso (in Svizzera) che si concretizzasse un ulteriore impiego con B., per il quale aveva già sottoscritto uno “statement of availability” il 23 maggio 2013. Il 1° ottobre 2013 essa è poi effettivamente partita per il (...), fino a fine aprile 2016. Da maggio ad agosto 2016 essa ha beneficiato di un congedo maternità, percependo le corrispondenti indennità. Nel mese di ottobre 2016 essa si è infine trasferita in (...) insieme al proprio partner (cfr. doc. 2 e segg. e gli allegati E, F ed I a doc. TAF 1). B. B.a Il 5 marzo 2017, l’interessata ha depositato la richiesta di partecipa- zione all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (di seguito: assicurazione facoltativa – doc. 5). B.b Con decisione del 27 marzo 2017, l’autorità inferiore ha respinto la do- manda di adesione all’assicurazione facoltativa, rilevando che l’interessata non ha pagato i contributi per i mesi di aprile, giugno, luglio, agosto e set- tembre 2013, motivo per cui la stessa non sarebbe stata assicurata obbli- gatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni prima della sua richiesta d’adesione all’assicurazione facoltativa (art. 2 cpv. 1 LAVS in combinazione con l’art. 7 dell’ordinanza concernente l’assicurazione facol- tativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OAF]; doc. 10). B.c Con opposizioni del 24 aprile, del 27 aprile e dell’8 maggio 2017, l’in- teressata ha indicato di venir penalizzata in virtù di aspetti burocratici non di sua competenza, essendo difatti responsabilità del datore di lavoro an- nunciare all’AVS l’inizio e la fine dei periodi di impiego. Essa ha inoltre spie- gato che i mesi in cui non ha pagato i contributi sono dovuti ai contratti a tempo determinato offerti dalla fondazione B. e al fatto che alla fine del proprio soggiorno lavorativo in (...) era già previsto che essa sa- rebbe a breve ripartita per il (...) (doc. 11 a 13).
C-5228/2017 Pagina 3 B.d Con decisione su opposizione dell’11 luglio 2017, la CSC ha rigettato l’opposizione della ricorrente e confermato la decisione del 27 marzo 2017, mediante la quale è stata respinta la domanda d’adesione all’assicurazione facoltativa. Secondo l’autorità inferiore tale domanda è stata sì inoltrata tempestivamente (art. 8 OAF), ma non sarebbero adempiti i presupposti legali per un’adesione (art. 2 LAVS). In effetti, negli ultimi 5 anni sarebbero da annoverare delle alcune assicurative nel mese di aprile 2013 e da giu- gno a settembre 2013, non senza dimenticare che l’interessata non avrebbe avuto un domicilio in Svizzera durante i menzionati periodi del 2013 (doc. 14). C. C.a Il 14 settembre 2017, l’interessata ha inoltrato ricorso contro la succi- tata decisione su opposizione, mediante ha chiesto, in via principale, l’ac- coglimento del ricorso con riforma del provvedimento impugnato, nel senso di un’ammissione all’AVS facoltativa con effetto retroattivo a maggio 2016, ed in via subordinata, l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della deci- sione contestata ed il rinvio degli atti all’autorità inferiore affinché quest’ul- tima accolga l’opposizione e provveda alla sua affiliazione all’AVS facolta- tiva a partire da maggio 2016. Ha contestato l’assenza dei presupposti per un’adesione all’assicurazione facoltativa svizzera e fatto valere in partico- lare di avere avuto il suo domicilio in Svizzera nei mesi da aprile a settem- bre 2013 in cui non avrebbe lavorato (per B._______ [doc. TAF 1]). C.b Nella risposta al gravame del 21 novembre 2017, la CSC ha chiesto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto necessario, si riferirà nei considerandi in diritto (doc. TAF 3). C.c Con replica del 22 dicembre 2017, la ricorrente ha ribadito argomenti e conclusioni ricorsuali (doc. TAF 5). C.d Con duplica del 26 gennaio 2018, la CSC ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, rinviando in sostanza a quando esposto nella propria risposta al ricorso (doc. TAF 7). C.e Con scritto del 3 ottobre 2018, la ricorrente si è riconfermata nelle pro- prie conclusioni ricorsuali ed ha trasmesso ulteriore documentazione alfine di provare un ininterrotto assoggettamento all’AVS obbligatoria Svizzera dall’agosto del 2010 ad agosto 2016 (doc. TAF 11).
C-5228/2017 Pagina 4 C.f Il 20 febbraio 2019, il succitato scritto è stato trasmesso per cono- scenza all’autorità inferiore (doc. TAF 12). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 con- sid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. LTAF e l’art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l’art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi- curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 2. 2.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.3; 138 V 475 consid. 3.1).
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2.2 L’interessata ha presentato la domanda di adesione all’assicurazione
facoltativa il 5 marzo 2017 (doc. 5), adesione che, nella misura in cui ri-
spettosa dei requisiti di legge, si realizzerebbe nel caso concreto con de-
correnza dal 1° settembre 2016, ossia con l’uscita dall’assicurazione obbli-
gatoria, cui la ricorrente è stata sottoposta fino ad agosto 2016 (cfr. consid.
A del presente giudizio e art. 8 cpv. 2 OAF [RS 831.111]).
3.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla
questione di sapere se il rigetto da parte della CSC della domanda di ade-
sione all’assicurazione facoltativa presentata dalla ricorrente il 5 marzo
2017 (con decorrenza dal 1° settembre 2016) si basa su un accertamento
sufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti ed è conforme al diritto federale.
4.
L’affiliazione all’AVS/AI può essere obbligatoria (art. 1a LAVS) oppure fa-
coltativa (art. 2 LAVS).
4.1 Giusta l’art. 1a cpv. 1 LAVS, sono assicurati obbligatoriamente all’assi-
curazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti:
zione (cifra 1); al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Con-
siglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate
come datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12 (cifra 2); al servizio di orga-
nizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Con-
federazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19
marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario interna-
zionale (cifra 3).
Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c (art.
1a cpv. 1
bis
LAVS).
4.2 Giusta l’art. 2 cpv. 1 LAVS, i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati
membri della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero
scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati
dell’AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininter-
rotto di almeno cinque anni possono aderire all’assicurazione facoltativa.
C-5228/2017 Pagina 6 Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull’assicurazione fa- coltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscos- sione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può ade- guare alle particolarità dell’assicurazione facoltativa la durata dell’obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi (art. 2 cpv. 6 LAVS). Tale competenza è stata concretizzata con l’adozione dell’Ordinanza con- cernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF). 4.3 Giusta l’art. 7 cpv. 1 OAF, le persone che adempiono le condizioni dell’art. 2 cpv. 1 LAVS, comprese quelle che sono assoggettate all’assicu- razione obbligatoria per una parte del loro reddito, possono partecipare all’assicurazione facoltativa. Secondo l’art. 8 cpv. 1 OAF, la persona inte- ressata ad aderire all’assicurazione facoltativa deve trasmettere una di- chiarazione di partecipazione per scritto alla Cassa di compensazione o sussidiariamente alla competente rappresentanza all’estero entro il ter- mine di un anno dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria; l’inosservanza di tale termine comporta la perdita del diritto di aderire all’assicurazione facoltativa (sentenza del TF 9C_481/2009 del 24 novembre 2011 consid. 3.2). L’assicurazione facoltativa inizia con l’uscita dall’assicurazione obbli- gatoria (art. 8 cpv. 2 OAF). Per conseguenza, l’adesione all’assicurazione facoltativa AVS/AI, che è personale, è subordinata alle seguenti condizioni: (1) la persona richie- dente è cittadina svizzera, o cittadina degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), (2) essa vive al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS, (3) imme- diatamente prima della partenza essa è stata assicurata obbligatoriamente all’AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi e (4) la dichiara- zione di partecipazione è stata trasmessa per iscritto ad un’autorità com- petente entro il termine di un anno dall’uscita dall’assicurazione obbligato- ria. Tali condizioni sono da adempire cumulativamente (cfr. sentenza del TAF C-2459/2018 del 21 novembre 2019, consid. 4.4 con rinvio).
C-5228/2017 Pagina 7 5.1 Nella fattispecie, dagli atti all’incarto risulta, ed è incontestato, che la ricorrente è cittadina svizzera e che al momento della domanda – e più precisamente a far tempo da ottobre 2016 – risiedeva (e risiede tutt’ora) a (...) in (...). Con la dichiarazione di partecipazione all’assicurazione facol- tativa del 5 marzo 2017, risulta inoltre rispettato il termine di un anno di cui all’art. 8 cpv. 1 OAF, la ricorrente essendo – come riconosciuto dall’autorità inferiore stessa nella risposta al ricorso del 21 novembre 2017 – partita per l’(...) nell’autunno 2016 ed essendo stata assicurata obbligatoriamente all’assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti svizzera fino ad agosto 2016 compreso. 5.2 Rimane dunque unicamente da verificare se immediatamente prima della menzionata partenza per l’(...) la ricorrente è stata ininterrottamente assicurata obbligatoriamente all’AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi. A tal proposito giova osservare che l’art. 2 cpv. 1 LAVS richiede un periodo ininterrotto di 5 anni “d’assicurazione” obbligatoria, e non di “contribuzione”, ciò che permette anche alle persone minori (cfr. art. 1a cpv. 1 let. a e b LAVS in combinazione con l’art. 3 cpv. 2 let. a LAVS) o senza attività lucra- tiva (cfr. art. 1a cpv. 1 let. a e b LAVS in combinazione con l’art. 3 cpv. 2 let. a LAVS) di poter contare gli anni in Svizzera come anni in cui sono stati assicurati obbligatoriamente (sentenza del TAF C-2698/2013 del 2 giugno 2014, consid. 3 [segnatamente 3.3 e 3.7]). Giova poi rammentare che si considera un anno intero/ininterrotto quello in cui la persona è stata assi- curata per almeno 11 mesi e un giorno (Direttive dell’UFAS sull’assicura- zione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [DAF] n. 2008.2 del 1° gennaio 2008 [stato al 1° gennaio 2020]; cfr. anche sentenza del TAF C-2459/2018 del 21 novembre 2019, consid. 5.1 con rinvio). Peraltro, l’as- sicurazione obbligatoria è basata sul principio dell’universalità e l’affilia- zione ha luogo d’ufficio (sentenza del Tribunale federale 9C_481/2009 del 24 novembre 2011 consid. 5.2), indipendentemente, dunque, dal versa- mento effettivo di contributi. 5.3 Occorre inoltre rilevare che la fondazione B._______ è un’organizza- zione privata di assistenza sostenuta in modo sostanziale dalla Confede- razione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale, i cui dipendenti con cittadinanza svizzera che lavorano all’estero – in virtù dell’art. 1a cpv. 1 lett. c cifra 3 LAVS – sono assicurati obbligatoriamente all’AVS (cfr. le Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI (DOA) [Valide dal 1° gennaio 2009; stato 1° gennaio 2019], N. 3096). Pertanto, nei periodi
C-5228/2017 Pagina 8 agosto 2010 – marzo 2013, maggio 2013 e ottobre 2013 – agosto 2016 (gli ultimi quattro mesi ha percepito indennità di maternità) l’interessata è stata assoggettata all’AVS obbligatoria svizzera. L’affiliazione all’AVS-svizzera durante questo periodo non è altresì, e rattamente, oggetto di alcuna con- testazione. 5.4 Per quanto attiene, invece, ai mesi di aprile, giugno, luglio, agosto e settembre 2013, invece, la ricorrente non contesta di non aver versato con- tributi. Essa fa tuttavia valere di aver sempre mantenuto il centro della pro- pria esistenza in Svizzera, sia a livello professionale che personale, fino alla partenza per l’(...) nell’ottobre 2016 e di aver ad ogni modo riacquistato il domicilio in Svizzera, nella denegata ipotesi in cui lo avesse abbandonato con la partenza per il (...), al più tardi alla data del suo rientro in patria il 22 aprile 2013, motivo per cui nel periodo contestato sarebbe stata assogget- tata all’assicurazione obbligatoria ex art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS (doc. TAF 1 e 5). Dal canto suo, l’autorità inferiore ha invece ritenuto che il domicilio della ricorrente sia stato all’estero durante l’intero periodo dal 15 gennaio 2011 (partenza per il (...)) fino al rientro dal (...) nel 2016. La residenza effettiva sarebbe stata all’estero, dove avrebbe esercitato pure la sua atti- vità professionale e in cui si sarebbe trovato il centro dei suoi interessi per- sonali e professionali. In particolare, la CSC ha precisato – nella risposta al ricorso e nella duplica – che nei mesi di aprile rispettivamente giugno- settembre 2013, la ricorrente avrebbe mantenuto il proprio domicilio all’estero, più precisamente in (...), giusta l’art. 24 cpv. 1 CC (cfr. doc. TAF 3 e 7). 5.4.1 Conformemente all'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona è deter- minato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile (cpv. 1). Una persona ha per contro la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'i- nizio limitata (cpv. 2). 5.4.2 In virtù del rinvio agli art. 23 segg. CC, il domicilio di una persona è pertanto determinato dal luogo in cui essa dimora con l'intenzione di stabi- lirsi durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC). Nessuno può avere contemporanea- mente il suo domicilio in più luoghi (art. 23 cpv. 2 CC). La nozione di domi- cilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si
C-5228/2017 Pagina 9 trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento tele- fonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domi- cilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (DTF 127 V 237 consid. 1; 125 V 76 consid. 2a con rinvii). 5.4.3 L'art. 24 CC – con nota marginale “cambiamento di domicilio o di- mora” – prevede che il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro (cpv. 1). Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia ab- bandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera (cpv. 2). Nell’ambito dell’art. 24 cpv. 2 CC, l’abbandono di un do- micilio all’estero si determina giusta l’art. 20 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291). Tale disposizione prevede che la persona fisica ha il domicilio nello Stato dove dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e che in mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale (intesa come lo Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che il domicilio all’estero risulta abbandonato a partire dal momento in cui una persona ha definitivamente spostato altrove il proprio centro degli interessi, indipendentemente dall’eventuale mantenimento del domicilio in virtù del diritto estero. In ambito internazionale, il cambiamento di domicilio risulta molto più semplice rispetto alle regole applicabili a livello interno. In parti- colare, il cambiamento deve essere ammesso anche quando viene man- tenuta una residenza all’estero, ma le relazioni con la stessa si sono forte- mente affievolite (sentenza del Tribunale federale 9C_295/2019 del 18 giu- gno 2019, consid. 2 e referenze). 5.4.4 A tal proposito, va innanzitutto rilevato che la questione del domicilio della ricorrente durante i periodi in cui era alle dipendenze della fondazione B., anche quando era attiva per quest’ultima all’estero, può re- stare indecisa, essendo la stessa ad ogni modo assoggettata all’assicura- zione obbligatoria giusta l’art. 1a let. c LAI (cfr. consid. 5.3 del presente giudizio) per l’attività lavorativa svolta a favore di B.. Nel caso con- creto, si tratta dei periodi agosto 2010 – marzo 2013, nel mese di maggio 2013 e nel periodo ottobre – dicembre 2013, per tutto il 2014 e 2015 e nel periodo gennaio – agosto 2016.
C-5228/2017 Pagina 10 5.4.5 Per quel che concerne invece il mese di aprile 2013 ed il periodo giugno – settembre 2013, dagli atti emerge che, non appena terminato l’im- piego in (...) a fine marzo 2013, poi ulteriormente prolungato per la durata di dieci giorni (doc. TAF 1, allegato D), essa ha annunciato all’ambasciata Svizzera la propria partenza dal (...) il 22 aprile 2013 (doc. TAF 5, allegato W). Ha poi allegato di essere rientrata in Svizzera – dove ha soggiornato fino a fine settembre 2013, quando è partita per il (...) – ed avere vissuto durante detti mesi a Locarno presso i propri genitori. Questo Tribunale ri- tiene quest’ultime allegazioni della ricorrente siccome verosimili nel senso della probabilità preponderante, senza che le considerazioni dell’autorità inferiore circa un domicilio all’estero della ricorrente stessa, segnatamente in (...), trovino un serio fondamento nelle carte processuali. Dalle carte pro- cessuali risulta, peraltro, che l’insorgente non ha più fatto ritorno in (...), trasferendo al contrario i propri averi presso la menzionata residenza dei genitori ed indicando tale recapito per la corrispondenza cartacea (doc. TAF 1 e 5, allegati R e V). Pertanto, al più tardi il 22 aprile 2013, la ricorrente ha abbandonato un’eventuale domicilio in (...). Non vi è altresì motivo d’or- dinare ulteriori atti istruttori in tale ambito, dal momento che non vi sono da attendersi dagli stessi nuovi riscontri decisivi (quanto all’esistenza di un do- micilio all’estero della ricorrente nei mesi di aprile, giugno, luglio, agosto e settembre 2013 [valutazione anticipata delle prove; DTF 136 I 229 consid. 5.3 con rinvii]) 5.4.6 La tesi dell’autorità inferiore secondo cui la ricorrente avrebbe man- tenuto il proprio domicilio all’estero, segnatamente in (...), fino alla partenza per il (...) non è condivisibile. Giusta l’art. 24 cpv. 2 CC, si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. Nell’ottica dell’art. 24 cpv. 2 CC, la domanda del momento in cui è stato abbandonato un domicilio all’estero si determina secondo l’art. 20 cpv. 1 LDIP (RS 291; cfr. la sentenza del TF 9C_295/2019 del 18 giugno 2019 consid. 2.2 con rinvii). In particolare, il Tribunale federale ha precisato che in ambito inter- nazionale l’abbandono di un domicilio è molto più semplice che a livello interno ad un Paese e che il nuovo domicilio si trova nel luogo di dimora anche se la durata è a priori limitata (art. 20 cpv. 1 LDIP). Il domicilio si trova pertanto in concreto, al più tardi con l’annuncio della partenza dal (...) alla competente ambasciata svizzera il 22 aprile 2013, in Svizzera, dove essa è ritornata con contestuale spedizione dei propri averi a (...) prima di partire per il (...).
C-5228/2017 Pagina 11 5.4.7 Alla luce di quanto precede, il domicilio in Svizzera nei mesi contestati è dato dall’applicazione della regola dell’art. 20 cpv. 2 LDIP, rispettivamente dell’art. 24 cpv. 2 CC. Per conseguenza, durante i mesi di aprile, giugno, luglio, agosto e settembre 2013, la ricorrente va considerata come domici- liata in Svizzera e dunque affiliata ex officio all’assicurazione obbligatoria in virtù dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS (non risultando dalle carte processuali un’attività lucrativa per tali mesi). Può per contro restare indecisa la que- stione di sapere se la ricorrente abbia avuto domicilio in Svizzera anche in virtù dell’art. 23 cpv. 1 CC. 5.4.8 Ne discende, che la ricorrente è stata assicurata ininterrottamente all’AVS obbligatoria dal mese di agosto 2010 almeno fino al mese di agosto 2016, ossia per una durata superiore ai cinque anni. Pertanto sono adem- piuti tutti i requisiti per un’adesione all’assicurazione facoltativa giusta l’art. 2 cpv. 1 LAVS. 5.5 Peraltro, come precisato più sopra (consid. 5.2 del presente giudizio), la legge esige cinque anni di affiliazione all’assicurazione obbligatoria, non il versamento di contributi per la durata di cinque anni. L’affiliazione inter- venendo ex lege, il fatto che la ricorrente non abbia versato contributi all’AVS-svizzera per i mesi di aprile, giugno, luglio, agosto e settembre 2013 è irrilevante ai fini del presente giudizio che concerne il diritto o meno dell’adesione all’assicurazione facoltativa. Non compete quindi a questo Tribunale di determinare se la ricorrente debba (e possa) ancora versare dei contributi, e per quale ammontare, per i menzionati mesi del 2013 (se- gnatamente art. 3 e 10 LAVS rispettivamente art. 28 OAVS). Incomberà dunque alla CSC determinare se in applicazione della legislazione svizzera la ricorrente ha ancora l’obbligo di versare dei contributi per i mesi in que- stione rispettivamente se sussistono i presupposti per un versamento re- troattivo. Su questo punto, gli atti sono pertanto trasmessi alla CSC per competenza. 6. Ne discende che il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che la ricorrente è ammessa all’AVS facoltativa svizzera a de- correre dal 1° settembre 2016.
C-5228/2017 Pagina 12 7.1 Essendo la procedura gratuita non sono prelevate spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 7.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. TS-TAF [RS 173.320.2]). L’am- montare di quest’ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'uffi- cio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 2’800.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripe- tibili è posta a carico della CSC.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-5228/2017 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che la ricorrente è ammessa all’AVS facoltativa a decorrere dal 1° settembre 2016. 2. Gli atti sono trasmessi per competenza alla CSC conformemente al consi- derando 5.5 del presente giudizio. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La CSC rifonderà alla ricorrente CHF 2'800.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – Rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – Autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Vito Valenti Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-5228/2017 Pagina 14
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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