B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Decisione impugnata davanti al TF
Corte III C-5164/2021
S e n t e n z a d e l 3 n o v e m b r e 2 0 2 2 Composizione
Giudice Michela Bürki Moreni, statuente quale Giudice unica cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Branka Sojic Micunovic, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione vecchiaia; irricevibilità della domanda di con- dono (decisione su opposizione del 29 ottobre 2021).
C-5164/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con decisione del 25 febbraio 2015 la Cassa svizzera di compensa- zione (di seguito: CSC) ha attribuito a A., cittadino croato, nato il (...) 1949, residente in Croazia, il diritto a una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia (AVS) di fr. 668.- mensili a decorrere dal 1° gen- naio 2015. La rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribu- zione di 25 anni e 6 mesi e di un reddito annuo medio determinante di fr. 8'460.- (cfr. sentenza del TAF C-2573/2017 e C-2612/2017 del 7 gennaio 2020, consid. A). A.b A.b.a Da accertamenti effettuati dalla CSC nel 2016 e 2017 presso l’Istituto nazionale di sicurezza sociale croato è emerso che l’interessato è stato assoggettato all’assicurazione vecchiaia croata, a cui ha versato regolari contributi, da settembre 1976 a giugno 2010 e che percepisce una rendita di vecchiaia dal citato assicuratore da luglio 2010 (sentenza del TAF citata, consid. B.a-B.c, B.f). A.b.b L’autorità inferiore ha quindi riconsiderato, tramite provvedimento formale del 18 marzo 2016, la decisione del 25 febbraio 2015 fissando in fr. 107.- l’importo della rendita AVS mensile, tenuto conto di una durata di contribuzione di 4 anni ed 1 mese dal 1° gennaio 2015 (sentenza del TAF citata, consid. B.a-B.c, B.f). A.b.c Con decisione su opposizione del 31 marzo 2017 la CSC ha riconsi- derato anche la decisione del 18 marzo 2016 attribuendo all’assicurato una rendita di vecchiaia di fr. 80.- mensili dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2017 nonché dal 1° febbraio 2017, calcolata in base ad una durata di con- tribuzione di 3 anni e 6 mesi (sentenza del TAF citata, consid. B.h). A.b.d Con decisione su opposizione di medesima data la CSC ha quindi chiesto all’interessato la restituzione dell’importo di fr. 9'144.-, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita da gennaio 2015 a marzo 2017 compresi (sentenza del TAF citata, consid. B.d e B.i). A.c Con sentenza del 7 gennaio 2020, passata in giudicato (doc. 29 e 30 dell’incarto no. 2 della CSC), il TAF ha respinto i ricorsi di A. del 28 aprile 2017 (cause congiunte C-2573/2017 e C-2612/2017) e confer- mato le decisioni su opposizione del 31 marzo 2017.
C-5164/2021 Pagina 3 B. B.a Su invito dell’autorità inferiore (doc. 31) il 10 luglio 2020 A._______ ha formulato domanda di condono della restituzione di fr. 9'144.-, indicando di vivere gratuitamente nell’abitazione donata alla figlia il 19 marzo 2004, di essere comproprietario per ½ di una casa di vacanza in Croazia del valore di EUR 50'000.- e di disporre, come unica fonte di reddito, delle rendite di vecchiaia croata e svizzera. A sostegno delle proprie allegazioni egli ha precisato di non pagare imposte in quanto il suo reddito è inferiore all’im- porto minimo imponibile e prodotto un referto medico del 16 giugno 2020 e un estratto conto dal quale emerge un saldo al 19 giugno 2020 di 128.14 Kune (valuta croata, doc. 35). B.b Con scritto del 18 agosto 2020 la CSC ha invitato il richiedente a com- pletare gli atti trasmettendo l’ultimo provvedimento di accertamento fiscale nonché il valore di usufrutto dell’abitazione (doc. 36). B.c Con presa di posizione del 3 settembre 2020 il ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha precisato che nessuna tassa relativa alla proprietà o all’usufrutto viene percepita sull’appartamento in cui vive, in quanto non viene generato reddito e segnalato di non pagare alcuna imposta in Croa- zia, vivendo della sola rendita di vecchiaia (doc. 37). B.d Con scritto del 13 ottobre 2020 la CSC ha ribadito la necessità dell’ul- timo provvedimento di tassazione croato, fissando un termine di 30 giorni per la produzione dello stesso e rendendo attento il ricorrente che in as- senza di tale documento la richiesta di condono sarebbe stata dichiarata irricevibile (doc. 38). B.e Con scritto redatto in lingua croata del 9 ottobre 2020, ricevuto dalla CSC il 19 novembre 2020, il ricorrente ha trasmesso un documento anch’esso redatto in croato, in cui non figura, a detta di quest’ultimo, il va- lore dell’immobile in cui vive, sito a B._______ al momento dell’acquisto il 30 novembre 1998 (doc. 39, 40, cfr. anche doc. 43 p. 2). B.f B.f.a Con decisione dell’8 febbraio 2021 la CSC, constatando l’assenza dell’ultimo provvedimento di accertamento fiscale e del valore di usufrutto dell’abitazione, ha dichiarato irricevibile la domanda di condono (doc. 42). B.f.b Il 10 marzo 2021 il ricorrente ha presentato opposizione, ribadendo di non disporre della documentazione fiscale richiesta e di aver già prodotto
C-5164/2021 Pagina 4 la documentazione in suo possesso relativa alla propria abitazione. Egli ha quindi segnalato di adempiere per il resto i presupposti materiali per la con- cessione del condono. A sostegno della propria tesi ha prodotto ulteriori documenti in lingua croata (doc. 43). B.g Con decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 la CSC, non ravvi- sando elementi suscettibili di modificare la propria decisione d’irricevibilità, ha respinto l’opposizione (doc. 50). C. C.a Il 24 novembre 2021 (data del timbro postale) A., rappresen- tato dalla propria patrocinatrice, ha impugnato la decisione su opposizione dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF), conte- stando all’autorità inferiore di non aver fatto sufficientemente chiarezza circa la documentazione fiscale richiesta e ribadito che, non essendo pre- levata nessun’imposta sull’appartamento di B. e sul cottage di C._______, egli non dispone di alcuna decisione da parte del fisco croato. Egli ha aggiunto che il fatto di possedere un immobile non implica un ob- bligo fiscale. Ha quindi chiesto l’accoglimento della domanda di condono, o in subordine il rinvio degli atti all’autorità inferiore al fine di completare l’istruttoria e prendere una nuova decisione (doc. TAF 1). C.b Con risposta di causa del 16 febbraio 2022 la CSC ha chiesto di re- spingere il ricorso e di confermare il provvedimento impugnato. L’ammini- strazione ha rilevato che il ricorrente, non fornendo nel termine impartito la documentazione richiesta, è venuto meno al dovere di collaborazione in- combente agli assicurati, motivo per cui la richiesta è irricevibile (doc. TAF 3). C.c Con replica del 18 marzo 2022 il ricorrente ha sostanzialmente confer- mato nelle proprie conclusioni (doc. TAF 6). C.d Nel termine impartito l’autorità inferiore non ha duplicato.
Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
C-5164/2021 Pagina 5 legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In partico- lare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espres- samente una deroga alla LPGA. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi- zioni sono adempiute nella specie. 2.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 3. 3.1 Secondo l'art. 49 PA il ricorrente può invocare dinnanzi al TAF la viola- zione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di ap- prezzamento (lett. a), nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (lett. b) e l'inadeguatezza della decisione (lett. c). 3.2 Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta li- beramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'au- torità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate,
C-5164/2021 Pagina 6 mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 4. 4.1 Oggetto impugnato e del contendere nel caso in esame è unicamente la questione se a ragione o meno la CSC, con decisione su opposizione del 29 ottobre 2021, a conferma della decisione dell’8 febbraio 2021, non è entrata nel merito della domanda di condono presentata dall’insorgente il 10 luglio 2020, in quanto avrebbe violato il proprio obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti. 4.2 La cognizione di questo Tribunale nell’ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata in materia è limitato all’esame della bontà della non entrata in materia. Le conclusioni relative merito della vertenza, nel senso dell’adempimento delle condizioni per la concessione del condono, non possono quindi essere esaminate (DTF 132 V 74 consid. 1.1; 125 V 503 consid. 1 e riferimenti ivi citati; cfr. anche sentenza del TAF C-554/2020 del 4 luglio 2022 consid. 3). 4.3 Nella misura in cui il ricorrente chiede di accordargli il condono della restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, il ricorso è pertanto inammissibile. 5. 5.1 Per quanto concerne il diritto materiale applicabile, la causa presenta un elemento di estraneità, poiché il ricorrente è di nazionalità croata, è at- tualmente domiciliato in Croazia e percepisce una rendita di vecchiaia sia in Svizzera che in patria. In quanto cittadino di uno Stato membro della Comunità europea è pertanto applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681) entrato in vigore il 1° giugno 2002. 5.1.1 L'allegato II dell'ALC è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
C-5164/2021 Pagina 7 assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 5.1.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in parti- colare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’in- terno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 5.1.3 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di- versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla le- gislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a de- correre dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 5.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si de- termina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata tempo- ris; DTF 130 V 445). Nell’evenienza concreta, la decisione impugnata, con cui è stata decretata la non entrata nel merito della domanda di condono è
C-5164/2021 Pagina 8 stata emanata il 29 ottobre 2021. Ne consegue che sono applicabili le di- sposizioni del diritto svizzero in vigore a tale momento. 6. 6.1 Nel campo delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dalla mas- sima inquisitoria, che impone all’amministrazione (e in seguito al giudice) di accertare d'ufficio i fatti rilevanti per la causa. Secondo tale principio spetta in primo luogo all'amministrazione stabilire, a seconda dei fatti da accertare in un determinato caso, quali misure istruttorie debbano essere attuate. A tale proposito essa dispone di un ampio margine di discreziona- lità. Se ritiene che le circostanze di fatto rilevanti non siano state sufficien- temente accertate o che sussistano dei seri dubbi sul valore probatorio de- gli elementi raccolti, l'amministrazione deve e può attuare tutte le misure necessarie per completare l'istruttoria (sentenza del TFA U 316/06 del 6 luglio 2007, consid. 3.1.1). 6.2 6.2.1 Tale principio non vale comunque in modo assoluto. La sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’accertamento dei fatti e all’istruzione della causa (art. 28 LPGA, art. 13 PA). Questo comprende in particolare l'obbligo delle parti di fornire – ove ciò sia ragionevolmente pos- sibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conse- guenze della carenza di prove (DTF 139 V 176, consid. 5.2; 130 I 180, consid. 3.2; 125 V 193, consid. 2). Ciò vale soprattutto per i fatti che le parti conoscono meglio delle autorità e che queste ultime non potrebbero, in assenza di collaborazione da parte delle parti, accertare affatto o solo con uno sforzo sproporzionato (DTF 132 II 113, consid. 3.2, 124 II 361, consid. 2b). 6.2.2 L'obbligo di fornire informazioni o di collaborare incombente all’assi- curato è espressamente sancito dall'art. 28 cpv. 2 LPGA ed è corollario all’obbligo di istruire la domanda previsto dall’art. 43 LPGA e si applica senza eccezioni a tutti gli ambiti delle assicurazioni sociali (UELI KIESER, ATSG Kommentar, 4a ed., art. 43 LPGA, N 118, p. 783, CR LPGA-LONG- CHAMP, art. 28 LPGA, N 5). 6.2.3 È inoltre utile evidenziare che secondo la giurisprudenza tocca all’as- sicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l’esi- stenza, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie su cui fonda le proprie
C-5164/2021 Pagina 9 pretese. Per quel che concerne l’onere probatorio, non valgono, infatti, gli stessi principi applicabili in ambito penale. Nell’ambito del diritto delle assi- curazioni sociali l’autorità amministrativa o il giudice non devono conside- rare un fatto provato fintanto che non ne sono convinti. Essi fondano la loro decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, pur non essendo stati stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono i più verosimili, ossia che presentano un grado di “verosimiglianza preponderante”. La mera possibilità che una certa circostanza si sia realizzata non soddisfa i requisiti di prova (DTF 121 V 47 consid. 2a). Non si applica quindi nell’am- bito del diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo cui l’ammini- strazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, a favore dell’assicurato (sentenza del TF U 97/05, consid. 5.3). Ne consegue, che nella misura in cui un elemento della fattispecie, su cui l’assicurato basa le proprie pretese non viene comprovato con il grado della verosimiglianza preponderante (alla luce del principio inquisitorio e dell’obbligo di collaborare), l’ammini- strazione e il tribunale devono decidere a suo sfavore. In tale misura l’as- sicurato deve sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 125 V 193 consid. 2; 117 V 264 consid. 3b e i riferimenti ivi menzionati). 6.3 6.3.1 Per l’art. 43 cpv. 3 LPGA inoltre se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiu- stificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicura- tore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia. Quando un assicurato rifiuta quindi in modo ingiustificato (il che presup- pone una colpa, in particolare quando non è riconoscibile un motivo legit- timo o quando il suo comportamento è incomprensibile) di adempiere all'obbligo di fornire informazioni o di collaborare, l'art. 43 cpv. 3 LPGA con- ferisce all'autorità amministrativa due tipi di sanzioni: da un lato, la possibi- lità di decidere in base agli atti e, dall'altro, di non entrare nel merito. Prima di procedere nell’una o nell’altra direzione, l'autorità amministrativa deve sollecitare l’assicurato recalcitrante ad adempiere al proprio dovere d’informare o di collaborare, avvertendolo per iscritto delle conseguenze legali del suo rifiuto e concedendogli un adeguato periodo di riflessione (KIESER, op. cit., art. 43 LPGA, N 105-111, pp. 780-781; CR LPGA-PIGUET, art. 43 LPGA, N 51-52).
C-5164/2021 Pagina 10 Le due sanzioni non sono tuttavia ammissibili laddove i fatti ancora in so- speso possono essere accertati senza particolari difficoltà e dispendio di tempo e risorse da parte dell’amministrazione, malgrado l’assenza di col- laborazione dell'assicurato (cfr. ATF 108 V 231 e seguenti, 97 V 177; SVR 2000 IV n. 23). 6.3.2 La legge non specifica quale delle due sanzioni dell’art. 43 cpv. 3 LPGA occorre prediligere; la scelta dell’una o dell’altra dipenderà segnata- mente dall’avanzamento dell’istruzione del caso (e meglio se in base agli atti è possibile pronunciare una decisione, KIESER, op. cit., art. 43 LPGA, N 111) e dalle conseguenze per l’assicurato o per degli eventuali terzi inte- ressati (sentenza del TFA K 53/02 del 25 febbraio 2003, consid. 5.3; CR LPGA-PIGUET, art. 43 LPGA, N 53). Nella misura del possibile deve essere scelta l'opzione più favorevole all’assicurato (DTF 108 V 229, consid. 2). Qualora l'assicurato si sottrae ad una misura istruttoria oggettivamente e soggettivamente esigibile (sentenza del TFA I 214/01 del 25 ottobre 2001, consid. 2b), si espone – deliberatamente – al rischio che la sua domanda venga respinta dall'amministrazione con la motivazione che le condizioni per il diritto alle prestazioni, sulla base degli atti, non possono essere ac- certate con il grado della verosimiglianza preponderante (sentenza del TFA U 316/06 del 6 luglio 2007, consid. 3.1.1). La decisione materiale ha, in linea di principio, la priorità e l’autorità ammi- nistrativa dovrebbe fare uso con riserbo della possibilità di non entrare in materia sulla domanda di prestazioni (DTF 131 V 42, consid. 3). L’irricevi- bilità, che è quindi l’eccezione, è tuttavia particolarmente indicata quando la violazione dell'obbligo di cooperazione riguarda una condizione di am- missibilità della domanda ("Eintretensvoraussetzung"; vedi KIESER, op. cit., art. 43 LPGA, N 111). Inoltre è corretto rifiutare di entrare in materia allor- quando fondandosi sugli atti a disposizione dell’amministrazione senza la partecipazione dell’assicurato un esame del merito della domanda è escluso, (sentenza del TF 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010, consid. 6.2; BSK ATSG-SCHIAVI, 2020, art. 43 LPGA, N 35). 6.4 Compito del giudice in sede di ricorso, è quello di verificare se, alla luce delle circostanze del caso concreto la decisione di non entrata in materia, pronunciata secondo l’art. 43 cpv. 3 LPGA sia corretta o meno. In tale contesto, occorre quindi chiarire da un lato se la misura istruttoria per cui era richiesta la collaborazione dell’assicurato fosse legittima e l’unica in grado di accertare i fatti ancora in sospeso (consid. 8.1), se il mancato adempimento dell’obbligo fosse ingiustificato (consid. 8.2), se le formalità
C-5164/2021 Pagina 11 per potersi prevalere delle sanzioni dell’art. 43 cpv. 3 LPGA sono state rispettate (consid. 8.3) e se infine non fosse possibile statuire sulla base degli atti (consid. 8.4). 7. 7.1 Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA le prestazioni indebita- mente riscosse devono essere restituite. Per la seconda frase del mede- simo capoverso, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. I predetti presupposti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 126 V 48 consid. 3c, sentenza del Tribunale federale 8C_129/2015 del 13 lugli 2015 consid. 4, 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 5). Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA sono tra l'altro tenuti alla restituzione: il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi. Per l'art. 3 cpv. 1 OPGA l'ammontare della restituzione è stabilito mediante de- cisione. Nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono (cpv. 2). L'assicuratore decide di rinunciare alla resti- tuzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (cpv. 3). 7.2 Alfine di stabilire se un assicurato possa avvalersi del condono, va esa- minato se egli ha percepito le prestazioni indebitamente versate in buona fede (1) e se la restituzione della somma percepita a torto costituirebbe per lui un onere troppo grave (2). Secondo l'art. 4 cpv. 1 OPGA infatti se il be- neficiario di prestazioni indebite era in buona fede e si trova in gravi diffi- coltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Trattandosi di condizioni cumu- lative, qualora una delle due non sia realizzata, il condono non può essere concesso. 7.2.1 Secondo giurisprudenza il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammetterne l'esistenza della buona fede. In quanto condizione necessaria per il condono, essa è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comportamento doloso oppure ad una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione costituiscono una lieve negligenza. In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevo- lezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'in- teressato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di
C-5164/2021 Pagina 12 esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esi- stente (sentenza del Tribunale federale 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1; DTF 110 V 176 consid. 3c e DTF 112 V 97 consid. 2c). 7.2.2 Secondo l'art. 5 cpv. 1 OPGA la grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicura- zione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese supplemen- tari di cui all’art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC. Per la determinazione del fabbisogno e dei redditi determinanti oc- corre riferirsi agli art. 10 e 11 LPC. 7.2.3 Quanto all'applicazione delle disposizioni della LPC per stabilire l'e- sistenza o meno dell'onere troppo grave, previsto dalla LPGA in materia di condono, nella sentenza C-1820/2008 del 13 novembre 2009 consid. 6.1 questa Corte ha già avuto modo di rilevare che la legge in esame viene applicata in Svizzera. Ora, se l'applicazione delle disposizioni della LPC nel caso in cui l'onere troppo grave dev'essere stabilito in relazione ad un cittadino svizzero o straniero residente in Svizzera non pone pertanto alcun problema, diversa è per contro la situazione nel caso in cui la persona, il cui onere troppo grave è in discussione, risiede all'estero. In effetti nell'ipotesi in cui l'inte- ressato vive in un Paese in cui il costo della vita è inferiore a quello sviz- zero, come nel caso concreto, il computo degli importi previsti dalla LPC lo avvantaggerebbe, senza alcun valido motivo e quindi in violazione del prin- cipio dell'uguaglianza di trattamento di cui all'art. 8 cpv. 1 Cost. (DTF 131 V 107 consid. 3.4.2), rispetto ai residenti in Svizzera, in quanto il primo beneficerebbero di importi, a titolo di spesa, non conformi al costo della vita del loro Paese, poiché troppo elevati. Ciò vale in particolare per l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (art. 10 LPC), per gli importi non computabili a titolo di sostanza (art.11 let. b LPC), per l'importo di fr. 12'000 di cui all'art. 5 cpv. 4 OPGA relativo ai costi supplementari e per quello riguardante la pigione (art. 5 cpv. 2 OPGA). Se quindi la parte interessata risiede in un Paese dove il costo della vita differisce notevolmente da quello svizzero, le spese e i redditi vanno stabi- liti in base alla LPC, tuttavia gli importi previsti devono essere adattati, pro- porzionalmente alla differenza dei costi reali, alla situazione del Paese di residenza.
C-5164/2021 Pagina 13 8. 8.1 Nell’evenienza concreta, al fine di valutare se fossero adempiuti i pre- supposti del condono, e meglio la seconda condizione dell’onere troppo grave (cfr. consid. 7.2), la CSC ha invitato l’assicurato a produrre gli ultimi due provvedimenti di accertamento fiscale nonché l’attestazione di tutte le possibili rendite di cui potesse beneficiare e il modulo relativo alla situa- zione economica (doc. 31). Assunte agli atti parte delle informazioni, l’am- ministrazione ha quindi chiesto all’interessato indicazioni riguardo al valore dell’usufrutto dell’immobile abitativo invitandolo nuovamente a trasmettere l’ultimo accertamento fiscale (doc. 36). La domanda è stata formulata una terza volta, senza esito, ad alcuni mesi di distanza (doc. 38). Tali richieste di collaborazione erano senz’altro legittimate dall’esigenza dell’autorità in- feriore di fare chiarezza sulla situazione economica del richiedente. Sulla base della documentazione fiscale, oltre che di quella relativa al valore della casa di vacanza e dell’usufrutto dell’immobile abitativo (nonché del suo valore; la LPC tiene infatti conto a certe condizioni anche di donazioni art. 11 cpv. 1 let. b, c LPC, art. 11a cpv. 2–4 LPC) è infatti possibile com- prendere se la restituzione della somma richiesta costituisca per il richie- dente e per la sua famiglia un onere troppo gravoso ai sensi della LPC. Non avendo il ricorrente dichiarato altre entrate, al di fuori delle rendite di vecchiaia svizzera e croata (doc. 35 pp. 10-13) e non essendo dato sapere l’esatto valore dell’usufrutto nell’immobile in cui vive e se egli percepisca dei redditi da quello di C._______ di cui è comproprietario, è lecito ritenere che la decisione di tassazione emanata dall’autorità fiscale croata potesse essere un mezzo utile, se non indispensabile, per avere una visione com- pleta della situazione economica del richiedente. È pertanto a giusto titolo che l’autorità inferiore ha insistito su tale punto e chiesto al ricorrente di cooperare all’istruttoria, producendo gli accertamenti fiscali riguardanti lui stesso e la sua famiglia, che l’amministrazione non poteva procurarsi diret- tamente. Tanto più che per quest’ultimo è senz’altro facile, rapido e non particolarmente dispendioso – in termini di tempo e risorse – fare richiesta e ottenere un aggiornamento della documentazione rilevante dall’autorità fiscale del proprio Paese. Lo stesso dicasi per l’ottenimento di una dichia- razione a conferma dell’affermazione da lui fatta valere, secondo cui non veniva tassato in Croazia, in quanto percepiva unicamente rendite di vec- chiaia (consid. 8.2.2). 8.2 Il richiedente, dal canto suo, pur avendo prodotto della documenta- zione (in croato) riguardante l’immobile di B._______ presso cui egli ha dichiarato di vivere in usufrutto (cfr. doc. 39, 40, cfr. anche doc. 43 p. 2),
C-5164/2021 Pagina 14 non ha mai dato seguito alla richiesta dell’autorità inferiore di trasmettere documentazione fiscale attuale. In sede di ricorso quest’ultimo ha censurato di non aver compreso con esattezza a quale documentazione si riferisse la richiesta dell’autorità infe- riore (doc. TAF 1), nonostante in sede amministrativa avesse sostenuto di non essere soggetto, in quanto pensionato, ad alcun’imposizione in Croa- zia (doc. 35, 37, 43). 8.2.1 Ora, riguardo alla prima contestazione, ossia la mancata compren- sione della richiesta dell’autorità inferiore, questo Tribunale rileva che per tutta la procedura il ricorrente è stato patrocinato. L’avvocata, si rammenta, aveva già patrocinato il ricorrente dinnanzi al TAF nell’ambito della proce- dura riguardante il riesame dell’importo della rendita AVS e la restituzione della somma percepita in eccesso conclusasi con la sentenza del 7 gen- naio 2020 (incarti uniti C-2573/2017 e C-2612/2017). In nessuna fase della procedura in corso (né di quella precedente) essa ha mai asserito di avere delle difficoltà a rappresentare il proprio cliente a causa d’incomprensioni linguistiche, né ha mai chiesto di modificare la lingua del procedimento o ancora di ottenere una traduzione delle comunicazioni in un’altra lingua nazionale per lei maggiormente comprensibile. Risulta quindi poco credi- bile e al limite del pretestuoso l’affermazione secondo cui la mancata col- laborazione del ricorrente è riconducibile alla mancata comprensione della richiesta della CSC, tanto più che come detto l’avvocata ha dato seguito alle richieste affermando che il suo patrocinato non veniva tassato, spie- gandone il motivo. Quand’anche tale fosse il caso – e non lo è, considerato che non vi è nulla di particolarmente complesso nella terminologia utilizzata dall’autorità inferiore (“accertamento fiscale” rispettivamente “provvedi- mento di tassazione” [doc. 31, 36, 38]) e oltretutto una tale richiesta non può certo dirsi sorprendente o inusuale nel contesto di una domanda di condono – l’avvocata avrebbe potuto chiedere una proroga e nel contempo maggiori ragguagli sul tipo di documento atteso dall’autorità inferiore. Così non è stato fatto. Al riguardo si segnala che per costante giurisprudenza, gli assicurati de- vono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. sentenze del TF 1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2; 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 consid. 2.3.2; 9C_831/2007 del 19 ago-sto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2.1; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222), ciò che corrisponde al caso in esame. L’eventuale pregiudizio subito
C-5164/2021 Pagina 15 dall’assicurato a dipendenza dell’agire del suo rappresentante potrà quindi se del caso (nella misura in cui vi sia una violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di mandato) essere addebitato a quest’ultimo. 8.2.2 Neppure l’asserita esenzione fiscale aiuta maggiormente il ricorrente a giustificare la mancata collaborazione in fase istruttoria. Ammesso e non concesso che tale fosse effettivamente il caso, si può presumere che da parte delle autorità preposte venga rilasciata una decisione in tal senso, d’ufficio o dietro specifica richiesta della persona interessata, e che quest’ultime verifichino regolarmente se le condizioni per l’esenzione dal pagamento delle imposte siano sempre attuali comunicando al ricorrente le proprie conclusioni al riguardo (mediante decisione o comunicazione in- formale). Del resto il ricorrente – rappresentato da un mandatario profes- sionale – non può pretendere che l’amministrazione possa considerare as- sodate le sue allegazioni su tale aspetto, senza che le stesse siano con- fermate da un atto ufficiale dell’autorità fiscale croata o da un qualsiasi altro giustificativo suscettibile di avvalorarle quantomeno sotto il profilo della ve- rosimiglianza preponderante (consid. 8.1). 8.2.3 La mancata collaborazione dimostrata dall’assicurato, alla luce delle circostanze del caso concreto, non è pertanto né comprensibile, né giusti- ficata. 8.3 Quanto alle formalità per potersi prevalere delle sanzioni dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, non vi è nulla da eccepire riguardo al modo di procedere dell’autorità inferiore. Quest’ultima ha infatti indirizzato una prima richiesta di collaborazione all’assicurato il 13 maggio 2020 allorquando ha prospet- tato a quest’ultimo la possibilità di avvalersi del condono (doc. 31). Una seconda richiesta in tal senso è stata reiterata il 18 agosto 2020, dopo che l’assicurato ha trasmesso il formulario per la domanda di condono, unita- mente ad alcuni documenti riguardanti la rendita di vecchiaia versata dall’ente previdenziale croato (doc. 35). La CSC ha infine sollecitato un’ul- tima volta l’assicurato ad adempiere al proprio dovere d’informare o di col- laborare, avvertendolo con scritto del 13 ottobre 2020 delle conseguenze legali del suo rifiuto e concedendogli un termine di trenta giorni per dare seguito alla richiesta (doc. 38). Così stando le cose, l’autorità inferiore era pertanto legittimata ad avvalersi delle sanzioni previste dall’articolo citato. 8.4 Infine occorre esaminare se l’autorità inferiore abbia correttamente emanato una decisione di irricevibilità oppure se avrebbe potuto (e dovuto) pronunciarsi nel merito sulla base degli atti. Questo Tribunale rileva che in base agli atti a disposizione dell’amministrazione non era possibile
C-5164/2021 Pagina 16 determinarsi riguardo alla situazione economica del richiedente. Certo, sebbene sia presumibile, come pretende il rappresentante del ricorrente che quest’ultimo benefici unicamente delle rendite di vecchiaia croate e svizzera, tale circostanza non è minimamente sostanziata agli atti. Dal momento che non vi sono altri indizi o elementi concreti che permettano di fare maggiore chiarezza riguardo alla situazione economica del richiedente – che dispone comunque di un usufrutto e di ½ del valore della casa di vacanza – al fine di determinare se la restituzione dell’importo richiesto rappresenta un onere troppo grave, occorre riconoscere che sulla base degli atti la CSC non aveva quindi modo di determinarsi dal profilo sostanziale sulle condizioni per concedere il condono. In tali circostanze la decisione di irricevibilità è conforme alla giurisprudenza (consid. 6.3.2 in fine). Ciò posto, appare finanche superfluo chinarsi sull’esistenza o meno del requisito della buona fede. 9. Da quanto sopra esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infon- dato, non merita tutela e la decisione su opposizione impugnata va confer- mata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente a uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi ma- nifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto (art. 85 bis cpv. 3 LAVS; cfr. anche la sentenza del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12; C-1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4). Ne segue che la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico. 10. 10.1 Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese proce- durali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 10.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto a un'in- dennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La Giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
I rimedi giuridici sono menzionati nella pagina seguente.
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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