B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-4894/2010
S e n t e n z a d e l 2 4 s e t t e m b r e 2 0 1 2 Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______, via ..., patrocinato dall'Avv. Fabio Bacchetta Cattori, largo Zorzi 12, casella postale 1547, 6601 Locarno, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione della proroga del permesso di di- mora e rinvio.
C-4894/2010 Pagina 2
Fatti: A. A., cittadino macedone nato il ...., era stato invitato a diverse ri- prese in Svizzera dalla sorella, residente nel Cantone Ticino. Le relative richieste di visto erano tuttavia state respinte il 31 luglio 1996 e il 10 aprile 1998 dalla Sezione degli stranieri di Bellinzona. Anche la successiva do- manda, interposta dall'interessato stesso il 13 maggio 1998 presso la Rappresentanza svizzera di Skopje, era stata respinta dall'Ufficio federale sugli stranieri (oggi: UFM) il 6 luglio 1998. B. Il 30 agosto 2003 l'interessato, divorziato dall'8 febbraio 2002, è convola- to a nozze a ..., in Macedonia, con la cittadina svizzera B., nata il .... Il 23 dicembre 2003 egli è pertanto entrato in Svizzera a motivo di ri- congiungimento famigliare ed è stato posto al beneficio di un permesso di dimora. Il 1° aprile 2004 l'interessato è stato impiegato presso l'impresa di costru- zioni C.di ... in qualità di manovale. C. Con domanda dell'11 aprile 2005 l'interessato ha postulato presso la Se- zione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ([SPI]; oggi Sezione della popolazione [SP]) il ricongiungimento famigliare nei con- fronti della figlia D., nata il .... Con decisione del 24 maggio 2005 il detto ufficio ha respinto la richiesta, poiché ritenuta tardiva. Dopo aver nuovamente postulato la richiesta di ricongiungimento famigliare a favore della figlia il 1° dicembre 2006, respinta con decisione del 4 gennaio 2007, A._______ ha interposto ricorso presso il Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 17 gennaio 2007, facendo valere che nel mese di giu- gno 2006 pure l'ex-moglie e madre di ... aveva contratto matrimonio con un cittadino svizzero con conseguente rilascio di un permesso di dimora. Data la nuova fattispecie, la SPI ha revocato la decisione del 4 gennaio 2007 ed ha rilasciato un permesso di dimora a Z.______. Il ricorso è stato perciò stralciato dai ruoli il 27 febbraio 2007. D. Il 1° giugno 2007 l'interessato aveva inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a causa di un' "operazione x per cartilaggine, ma dopo ope- razione il dolore è ancora forte, probabile problemi con nervi o tendini".
C-4894/2010 Pagina 3 Con decisione del 26 marzo 2009 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (AI) di Bellinzona ha negato all'interessato il diritto ad una rendita d'invalidità. Contro questa decisione egli ha interposto ricorso il 23 aprile 2009 dinan- zi al Tribunale cantonale delle assicurazioni a Lugano, il quale ha par- zialmente accolto il gravame con istruzione all'autorità inferiore di effettu- are ulteriori accertamenti sul caso. Inoltre, con decisione del 22 giugno 2009, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di Bellinzona ha as- segnato all'interessato, dal mese di giungo 2009, prestazioni di sostegno sociale a concorrenza di fr. 1'849.-- mensili. E. Con missiva del 21 aprile 2008 l'impresa di costruzioni C.ha co- municato all'interessato la sua irrevocabile decisione di interrompere il rapporto di lavoro con un periodo legale di disdetta pari a due mesi a far data dal 1° luglio 2008. Con scritto del 17 settembre 2008 l'allora moglie dell'interessato ha in- formato la SPI che erano in procinto di inoltrare un'istanza di divorzio, che egli si era era trasferito provvisoriamente dalla sorella e, quanto alla sua attività lavorativa, era disoccupato dal mese di luglio 2008 e soffriva da diverso tempo di problemi al ginocchio. Con sentenza del 18 dicembre 2009, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato il divorzio dei coniugi A. e B._______. F. Il 7 aprile 2010 la SP ha trasmesso l'incarto all'UFM per competenza e decisione in merito all'approvazione della proroga del permesso di dimora che il Cantone Ticino era d'accordo di rilasciare. Con decisione del 10 giugno 2010 l'UFM ha rifiutato di approvare la pro- roga del permesso di dimora all'interessato in virtù dell'art. 50 LStr, asse- gnandogli un termine di partenza di otto settimane dal passaggio in giudi- cato della decisione. In sostanza l'UFM ha osservato che l'interessato è stato coniugato con una cittadina svizzera durante un periodo superiore ai tre anni, che da quest'unione non sono nati figli e che il suo comporta- mento in Svizzera è sempre stato buono. Quanto all'integrazione profes- sionale, egli ha dapprima svolto un'attività lavorativa quale manovale ma dal mese giugno 2009 dipende dalla pubblica assistenza. L'interessato non ha legami forti con la Svizzera e non può avvalersi di qualifiche pro- fessionali elevate; sia dal profilo sociale che da quello professionale un ri- torno in Macedonia non appare eccessivamente rigoroso. Egli è giunto in Svizzera all'età di 34 anni, trascorrendo in Patria la maggior parte della
C-4894/2010 Pagina 4 sua vita. Al ritorno ritroverà dunque l'ambiente socioculturale da cui pro- viene. L'UFM ha infine osservato che l'interesse pubblico ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente e a migliorare la struttura del merca- to del lavoro, prevale sull'interesse privato del ricorrente a rimanere in Svizzera. Dagli atti di causa non risulta poi che l'esecuzione del rinvio tra- sgredirebbe gli obblighi presi dalla Confederazione a livello di diritto inter- nazionale. Infine l'interessato non ha dimostrato che il ritorno in Macedo- nia lo porrebbe concretamente in pericolo. G. Il 7 luglio 2010, agendo per il tramite del suo patrocinatore, il ricorrente è insorto contro la suddetta decisione, postulando la proroga del permesso di dimora nonché il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito pa- trocinio. A sostegno del proprio gravame l'interessato ha osservato di aver lavorato sino al 30 giugno 2008 e che essendo inabile al lavoro era in corso una procedura di accertamento per l'assegnazione di una rendita d'invalidità a suo favore. Egli ha infine richiesto di confermare il preavviso favorevole del 7 aprile 2010 dell'autorità cantonale, disposta a mantenere il suo permesso di dimora giusta l'art. 50 LStr. Con scritto del 22 luglio 2010 il ricorrente ha inoltrato la documentazione relativa alla richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. H. Con preavviso del 30 agosto 2010, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, osservando che la procedura in corso relativa ad un accerta- mento per l'assegnazione di una rendita d'invalidità non poteva modifica- re la fattispecie. I. Con replica del 1° ottobre 2010 il ricorrente ha confermato le motivazioni formulate nel suo gravame, sottolineando che conformemente alle dia- gnosi formulate dal medico E._______, egli è totalmente inabile al lavoro. Viste le sue condizioni di salute non si può pretendere che lavori e sia au- tonomo finanziariamente. Se non fosse per le conseguenze dovute al suo stato di salute, nella fattispecie i requisiti di cui agli art. 42 e 43 LStr sa- rebbero adempiuti. Allegato allo scritto vi era il rapporto dell'Assicurazione Invalidità (AI) del 28 gennaio 2010 e una lista diagnosi AI del 4 maggio 2010.
C-4894/2010 Pagina 5 J. Con duplica del 19 ottobre 2010 l'UFM ha ribadito che le condizioni per approvare la proroga del permesso di dimora non erano adempiute. K. Mediante scritto del 27 giugno 2011, il ricorrente ha inviato una copia del- la decisione dell'Ufficio AI di Bellinzona del 14 giugno 2011 mediante la quale è stato riconosciuto al ricorrente un grado d'invalidità del 20 % (in- sufficiente per l'ottenimento di una rendita). L. Su richiesta del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF o il Tribunale), con scritto del 30 marzo 2012 il ricorrente ha inoltrato uno scritto accompagnato da più documenti attestanti la sua situazione finan- ziaria, personale e medica nonché i tentativi di ricerca di un'occupazione.
Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le de- cisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzio- nate all'art. 33 LTAF. 1.2. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla proroga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dall'UFM
C-4894/2010 Pagina 6 1.4. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe- derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac- certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi- cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1. Conformemente all'art. 99 LStr il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al merca- to del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ul- timo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione can- tonale (cfr. art. 40 cpv. 1 LStr). Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), l'UFM è compe- tente per l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi di dimora se ri- tiene necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di stranieri e domande o qualora una tale procedura si rileva indispensa- bile per un singolo caso. L'autorità inferiore può negare l'approvazione e vincolarla a condizioni (cfr. art. 86 OASA). Sul piano formale, il nuovo diritto entrato in vigore il 1° gennaio 2008, prevede all’art. 86 cpv. 2 lett. a e c OASA, il rifiuto di approvare il primo ri- lascio del permesso di dimora e di prorogarlo, qualora le condizioni d’ammissione non siano adempiute. 3.2. Nel suo atto ricorsuale, l'istante chiede di confermare il preavviso fa- vorevole del 7 aprile 2010 dell'autorità cantonale, disposta a mantenere il suo permesso di dimora in conformità all'art. 50 LStr.
C-4894/2010 Pagina 7 In concreto, in virtù delle regole di procedura menzionate, la competenza decisionale incombe alla Confederazione (cfr. ugualmente cifra 1.3.1.1 e 1.3.1.4 lett. e dell’Istruzione “Procedure e Competenze” in linea sul sito dell’UFM: www.ufm.admin.ch > Documentazione > Basi legali > Istruzioni e Circolari > Settore degli stranieri > Procedure e competenze, ultimo ag- giornamento il 16 luglio 2012, visitato il 24 settembre 2012). Perciò sia il TAF che l’autorità inferiore non sono legati dal preavviso favorevole e- messo il 7 aprile 2010 dalla SP che è disposta ad accordare la proroga del permesso di dimora al ricorrente. Le autorità federali possono dunque discostarsi dall’apprezzamento formulato dall’autorità cantonale. 4. 4.1. Conformemente all’art. 50 cpv. 1 LStr, dopo lo scioglimento del ma- trimonio o della comunità famigliare, il diritto del coniuge e dei figli al rila- scio e alla proroga di un permesso di dimora in virtù degli art. 42 e 43 LStr sussiste, se l’unione coniugale è durata tre anni e l’integrazione è avvenuta con successo (lett. a) oppure, se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (lett. b). Le condizioni di cui all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr sono cumulative (cfr. DTF 136 II 113 con- sid. 3.3.3). Mediante questa disposizione le autorità sono tenute ad esaminare se il diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora dopo lo sciogli- mento della comunione famigliare debba essere mantenuto. Tale proce- dura favorisce altresì l'armonizzazione della prassi nei singoli Cantoni in questo settore (cfr. Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell’8 marzo 2002, in: FF 2002 3370 seg. cifra 1.3.7.6; cfr. anche la sen- tenza del Tribunale federale 2C_411/2010 del 9 novembre 2010 consid. 3.1). Nell'esame dell'art. 50 cpv. 1 LStr occorre verificare se l'obbligo della per- sona straniera di lasciare la Svizzera rappresenti una situazione di rigore. Determinante è innanzitutto la situazione personale dell'interessato. L'in- troduzione dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr è stata ritenuta necessaria dal le- gislatore al fine di prorogare il permesso di dimora a cittadini stranieri, la cui unione coniugale è durata almeno tre anni e sono integrati con suc- cesso. L'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr è invece stato previsto per le situazioni in cui le condizioni dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr non sono soddisfatte ma che, dall'insieme delle circostanze, risulta che lo straniero si trova in una situazione di rigore dopo lo scioglimento della famiglia (cfr. DTF 137 II
C-4894/2010 Pagina 8 345 consid. 3.2.1 e 137 II 1 consid. 4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_411/2010 precitata, consid. 4.1). 4.2. Ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LStr un grave motivo personale secondo il cpv. 1 lett. b sussiste quando il coniuge straniero è stato vittima di violen- ze nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa (cfr. al riguardo DTF 136 II 1, consid. 5 pag. 3 e segg. da cui emerge che le condizioni citate non sono necessariamente cumulative). Conformemente alla giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_376/2010 del 18 agosto 2010 consid. 6.3.1 e giurisprudenza ivi citata) i cpv. 1 lett. b e 2 dell'art. 50 LStr hanno lo scopo di evitare i casi di e- strema gravità che possono essere causati segnatamente dalla violenza coniugale, dal decesso del coniuge o delle difficoltà di reintegrazione nel paese d'origine. Queste disposizioni non rappresentano un catalogo e- saustivo (cfr. il termine "segnatamente" [cfr. sentenza del Tribunale fede- rale 2C_195/2010 del 23 giugno 2010 consid. 6.2]). La violenza coniugale o la reintegrazione fortemente compromessa nel paese d'origine possono rivestire un'importanza e un peso differenti nell' apprezzamento della fat- tispecie e, secondo la loro intensità, essere sufficienti ad ammettere l'esi- stenza di gravi motivi personali (DTF 136 II 1 consid. 5.3). Un grave moti- vo personale che da diritto alla proroga del permesso di dimora può co- munque risultare da altre circostanze. L'ammissione di un caso di rigore personale che si verifica dopo lo scioglimento dell'unione coniugale pre- suppone che, sulla base delle concrete circostanze del caso di specie, le conseguenze per la vita privata e famigliare della persona straniera lega- te alle sue condizioni di vita dopo la perdita del diritto di soggiorno deri- vante dall'unione coniugale siano di un'intensità considerevole (DTF 137 II 345 consid. 3). Nella valutazione occorre considerare in particolare i cri- teri enumerati all'art. 31 cpv. 1 OASA, segnatamente l'integrazione, il ri- spetto dei principi dello Stato di diritto, la situazione famigliare nonché il momento e la durata della scolarizzazione dei figli, la situazione finanzia- ria e la volontà di prendere parte alla vita economica e di acquisire una formazione, la durata della presenza in Svizzera e lo stato di salute e la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine. Tuttavia un singolo cri- terio non è di principio sufficiente per costituire un caso di rigore. Occorre inoltre tener conto delle circostanze che hanno condotto allo scioglimento del matrimonio (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_411/2010 precita- ta consid. 4.1).
C-4894/2010 Pagina 9 5. 5.1. La nozione di unione coniugale menzionata all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr non deve essere confusa con la nozione di matrimonio. Contraria- mente a quest'ultimo che può pure rappresentare una mera formalità, es- sa implica di principio un'unione effettivamente vissuta in comune, riser- vate le eccezioni previste all'art. 49 LStr (cfr. DTF 137 II 345 consid. 3.1.2, 136 II 113 consid. 3.1 e 3.2, sentenza del Tribunale federale 2C_821/2011 del 26 giugno 2012 consid. 2 destinata alla pubblicazione). 5.2. Nel caso di specie, l'interessato ha effettivamente vissuto l'unione coniugale per un periodo superiore ai tre anni, segnatamente dal 23 di- cembre 2003, data del suo arrivo in Svizzera a motivo di ricongiungimen- to famigliare, fino al 1° settembre 2008, giorno in cui i coniugi hanno sciol- to de facto la loro unione coniugale (cfr. lettera del 17 settembre 2008 dell'allora moglie dell'interessato indirizzata alla Sezione dei permessi di Bellinzona). Con sentenza del 18 dicembre 2009 il matrimonio contratto dall'interessato è stato definitivamente sciolto per divorzio. Occorre di seguito esaminare se l'integrazione del ricorrente possa esse- re considerata riuscita ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a in fine LStr. 5.3. Secondo l'art. 77 cpv. 4 OASA, il cittadino straniero è integrato con successo ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr e dell'art. 77 cpv. 1 lett. a OASA, segnatamente quando rispetta i principi dello Stato di diritto e i va- lori della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 apri- le 1999 (lett. a) e manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (lett. b). An- che all'art. 4 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS, RS 142.205) sono in sostanza contenuti gli stessi princi- pi. Secondo il Tribunale federale, le condizioni formulate nelle citate di- sposizioni non sono esaustive, rilevante è piuttosto l'apprezzamento glo- bale delle circostanze del caso concreto (sentenza del Tribunale federale 2C_839/2010 del 25 febbraio 2011, consid. 7.1.2). Nella valutazione dei criteri d'integrazione le autorità competenti dispongono di un largo potere di apprezzamento che il Tribunale federale controlla con moderazione (cfr. art. 54 cpv. 2 e 96 cpv. 1 LStr e art. 3 OIntS; cfr. sentenze 2C_427/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 5.2, 2C_430/2011 dell'11 otto- bre 2011, consid. 4.2 e 2C_986/2010 del 18 maggio 2011, consid. 5.2). 5.3.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in presenza di uno straniero che dispone di un impiego stabile, che non ha mai ricorso a
C-4894/2010 Pagina 10 delle prestazioni di aiuto sociale, che non ha violato l'ordine pubblico e parla la lingua del luogo in cui risiede, occorrono elementi concreti per non ritenerlo integrato conformemente all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_427/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 5.3, 2C_430/2011dell'11 ottobre 2011, consid. 4.2 e 2C_839/2010 del 25 febbraio 2011, consid. 7.1.2). Essenzialmente lo straniero deve essere in grado di provvedere al suo sostentamento, non deve far capo all'assistenza sociale e non deve inde- bitarsi (cfr. sentenza precitata 2C_430/2011 dell'11 ottobre 2011, consid. 4.2). 6. 6.1. Dagli atti di causa emerge che l'interessato vive in Svizzera dal 23 dicembre 2003 ed è stato impiegato quale manovale dal 1° aprile 2004 al 30 giugno 2008. Il 1° giugno 2007 l'interessato ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI e dal 21 marzo 2008 è stato ritenuto inabile al lavoro nel- la misura del 50 %. Dal 1° luglio 2008 a seguito della crisi economica, il rapporto di lavoro è stato interrotto definitivamente e da allora il ricorrente è rimasto senza attività lavorativa. Mediante decisione del 26 marzo 2009 l'Ufficio AI del Cantone Ticino non ha riconosciuto in suo favore il diritto a ad una rendita d'invalidità ed egli è stato posto a beneficio dell'assistenza pubblica, percependo prestazioni di sostegno sociale per fr. 1'849.-- men- sili (cfr. decisione del 22 giugno 2009). Impugnata la decisione del 26 marzo 2009, su istruzione del Tribunale cantonale delle assicurazioni, è stato ingiunto all'Ufficio AI di effettuare ulteriori accertamenti in merito alla probabile invalidità dello stesso. Dopo aver esperito una perizia pluridi- sciplinare, l'Ufficio AI ha concluso ad un grado di invalidità pari al 20 %, tasso che non dà diritto ad una rendita AI. Nella specie, sono state ritenu- te esigibili attività molto leggere (sollevamento e trasporto di pesi di 5 ki- logrammi al massimo), lavori in ambienti sicuri (ed esempio officina o ma- gazzino) che permettano di seguire una dieta diabetica inclusi gli spuntini e controlli glicemici in qualsiasi momento (cfr. decisione del 14 giugno 2011 dell'Ufficio AI, pag. 2). L'interessato è sostenuto dall'Ufficio regionale di collocamento alfine di trovare un impiego adatto alle sue condizioni di salute, ma finora con esi- to negativo (cfr. verbale del colloquio di consulenza del 20 febbraio 2012). Egli ha effettuato presso il Ristorante F., G., uno stage non retribuito quale aiuto cucina dal 12 al 30 marzo 2012 per valutare le
C-4894/2010 Pagina 11 sue competenze pratiche. Anche nel 2012 l'interessato ha beneficiato di prestazioni di sostegno sociale per l'ammontare di Fr. 1'735.00 mensili. 6.2. Quanto ai suoi legami con la Svizzera, non emergono dalla docu- mentazione agli atti rapporti particolarmente stretti e duraturi, segnata- mente mediante relazioni di amicizia, di lavoro o di buon vicinato. Dalla dichiarazione del 22 marzo 2012 redatta da una sorella del ricorrente si evince tuttavia che quest'ultima e la figlia del ricorrente vivono in Ticino. Occorre osservare a questo proposito che le relazioni che una persona intrattiene con i proprio famigliari non dimostrano un'integrazione riuscita. Il Tribunale federale ha infatti sancito che le sole relazioni con cittadini del proprio Stato d'origine costituiscono piuttosto un indizio a sfavore di un'in- tegrazione riuscita (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_5646/2010 del 30 novembre 2010, consid. 5.2.4). Inoltre dalla lettera del 26 maggio 2011 contenuta nell'incarto cantonale, risulta che il ricorrente non intrat- tiene alcun contatto con la figlia D.______, e non fa parte di alcuna socie- tà sportiva o culturale. 6.3. Nelle descritte circostanze, il Tribunale costata la mancata integra- zione del ricorrente e ritiene pertanto giustificato che l'autorità inferiore abbia negato il diritto ad un rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. a in fine LStr. 7. Rimane ora da esaminare se il soggiorno in Svizzera del ricorrente è da ritenere necessario a seguito di gravi motivi personali conformemente all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Come menzionato in precedenza, i cpv. 1 lett. b e cpv. 2 dell'art. 50 LStr hanno lo scopo di evitare un grave caso personale, dovuto ad esempio a violenza coniugale, o decesso del coniuge svizzero o con diritto di pre- senza in Svizzera, o alle difficoltà di reintegrazione nel paese d'origine. Nella fattispecie, solo quest'ultima ipotesi può essere ritenuta. 7.1. Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel Paese d'origine, es- sa deve risultare fortemente compromessa. La questione non è dunque di sapere se sia più confortevole per la persona interessata di vivere in Svizzera, bensì unicamente d'esaminare se, in caso di ritorno nel Paese d'origine, le condizioni della reintegrazione sociale, in considerazione del- la sua situazione personale, professionale e famigliare, sarebbero gra- vemente compromesse (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_708/2009 del 12 aprile 2010 consid. 6.1 con ulteriori riferimenti).
C-4894/2010 Pagina 12 Nel caso di specie non emergono elementi di fatto che conducano a con- siderare la reintegrazione sociale del ricorrente nel suo Paese d'origine come fortemente compromessa. In Macedonia l'interessato ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, vi ha trascorso l'infanzia, l'adole- scenza, e buona parte della sua vita da adulto fino all'età di 34 anni, fasce d'età, queste, ritenute essenziali per la formazione della personalità non- ché per l'integrazione sociale e culturale. Inoltre il fatto che l'interessato abbia vissuto poco più di otto anni in Svizzera, paragonati ai 34 anni tra- scorsi in Patria e che non si sia creato dei legami particolarmente stretti in questo Paese rende il suo ritorno in Patria possibile. Dal profilo profes- sionale egli non può far valere alcuna qualifica e in Svizzera non ha intra- preso una via professionale che lo porrebbe al rientro nel suo Paese d'o- rigine in una situazione di estremo rigore. L'esperienza acquisita in Sviz- zera potrà al contrario facilitare il suo ritorno in Macedonia. Il fatto che in Patria troverà una situazione economica meno favorevole di quella cono- sciuta in Svizzera non è sufficiente ad ammettere l'esistenza di un grave motivo personale (DTF 137 II 345, consid. 3.2.3). Infine in Macedonia abi- ta anche la madre del ricorrente. 7.2. Per quanto riguarda il suo stato di salute, egli ha esibito un certificato medico del 22 febbraio 2012 del Dr. H.con il quale si attesta che l'interessato è malato grave con diabete mellito insulinodipendente, bron- chite cronica ostruttiva, insufficienza renale, gonalgia ed esiti da incidente stradale con importanti residui algici al tronco. Il medico ha inoltre osser- vato che un rimpatrio priverebbe il ricorrente di ottenere i farmaci neces- sari per il mantenimento di uno stato di salute soddisfacente. Con ulterio- re certificato medico del 21 febbraio 2012 la Dr.ssa I. ha dichia- rato di seguire il ricorrente dal mese di luglio 2009 mediante colloqui psi- coterapeutici regolari per disturbi nervosi a causa dei quali necessita un trattamento farmacologico consistente caratterizzato da antidepressivi, ansiolitici e neurolettici che deve assumere quotidianamente. Il Tribunale sottolinea che per le persone soggette a un trattamento medi- co in Svizzera, il rimpatrio nel proprio Paese d'origine non è ammissibile qualora esse non potessero più beneficiare delle cure essenziali, che ga- rantiscono minime condizioni di esistenza. Per cure essenziali, si inten- dono le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie per garantire la dignità umana (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et ra- tionnement, Berna 2002, p. 81 e seg. e 87). In proposito il presente Tribunale osserva che trattamenti psicoterapeutici sono accessibili anche in Macedonia. In effetti, il sistema sanitario di que-
C-4894/2010 Pagina 13 sto paese permette ai cittadini di accedere alle cure psichiatriche, grazie alla presenza di diversi centri comuni attivi nella cura della salute menta- le, come pure ai dipartimenti di neuropsichiatria degli ospedali generali del paese. Inoltre, diverse organizzazioni non governative sono ugual- mente attive in questo campo. Benchè il livello qualitativo delle cure pre- state non sia paragonabile al livello garantito in Svizzera, la Macedonia ha dimostrato un forte impegno per garantire a questo campo uno svilup- po sensibile e risultati migliori; infine, e a determinate condizioni, l'assicu- razione malattia, obbligatoria per la quasi totalità della popolazione, ga- rantisce una presa a carico delle spese (cfr. Republic of Macedonia, Mi- nistry of Health Strategy of the Republic of Macedonia, 2020, Safe Effi- cient and Just Health Care System, Skopje, febbraio 2007; sentenza del Tribunale amministrativo federale E-3454/2012 del 7 agosto 2012). A fronte di quanto sopra e alla luce dell'incarto i diversi medicinali che ne- cessita l'interessato a causa del suo stato di salute sono senz'altro in vendita anche in Macedonia. Inoltre, per quanto riguarda la psicoterapia iniziata in Svizzera, non emergono dell'incarto elementi concreti che pos- sano far concludere che questa non possa essere proseguita anche in Patria. Occorre inoltre rilevare che il ricorrente è stato sottoposto ad una perizia pluridisciplinare in Ticino e che dalle conclusioni della stessa è ri- sultato che il suo grado d'invalidità non è superiore al 20% ciò che gli permetterebbe di sfruttare la sua residua capacità di lavoro in attività non pesanti. 7.3. Occorre ancora esaminare se il prosieguo del soggiorno in Svizzera dell'interessato s'imponga per un altro motivo menzionato all'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. consid. 4.2). Il ricorrente ha 42 anni. Egli a tutt'oggi non ha trovato un'altra attività lavo- rativa consona al suo stato di salute e il suo grado integrazione in Svizze- ra non è tale da compromettere le possibilità di una reintegrazione sociale in Macedonia. Va inoltre considerata la sua precaria situazione finanzia- ria, essendo alla pubblica assistenza dal 22 giugno 2009. Neppure la du- rata del suo soggiorno in Svizzera di poco più di otto anni di fronte ai 34 anni vissuti in Patria non può essere considerata così lunga al punto da rendere impossibile un eventuale rientro. Dopo una valutazione circo- stanziata della situazione concreta, alla luce della predetta disposizione, non può essere ritenuto in favore dell'interessato un caso personale parti- colarmente grave ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr.
C-4894/2010 Pagina 14 7.4. In queste circostanze, l'esame del caso non permette di ritenere che la reintegrazione sociale del ricorrente nel suo Paese d'origine risulti for- temente compromessa e che il prosieguo del soggiorno in Svizzera si im- ponga per gravi motivi personali ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Non sussiste pertanto il diritto alla proroga del permesso di dimora a favo- re dell'interessato. La proroga del permesso di dimora non si giustifica neppure in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, nella misura in cui le condi- zioni di un caso personale particolarmente grave ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 OASA sono già stato esaminate sotto il profilo dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. 8. In considerazione di quanto precede, il Tribunale giunge alla conclusione che l'UFM, con la sua decisione del 10 giugno 2010, non ha abusato del suo potere d'apprezzamento, ritenendo che il ricorrente non adempie alle condizioni di cui all'art 50 LStr e rifiutando pertanto di dare la sua appro- vazione alla proroga del permesso di dimora. 9. Non ottenendo il diritto alla proroga del permesso di dimora, l'UFM ha ret- tamente impartito al ricorrente un termine di partenza di otto settimane dal passaggio in giudicato della presente decisione (art. 64 cpv. 1 lett. c LStr entrato in vigore il 1° gennaio 2011, RU 2010 5925, cfr. Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpa- trio [Direttiva 2008/115/CE] [Sviluppo dell’acquis di Schengen] e concer- nente una modifica della legge federale sugli stranieri [Controllo di confi- ne automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES] del 18 novembre 2009, in: FF 2009 7737) che corrisponde al previgente art. 66 cpv. 1 LStr (RU 2007 5437; FF 2009 7751). Il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di ostacoli al suo ritorno in Macedonia e dalle risultanze agli atti non emerge che l'esecuzione del suo rinvio sia illecita, inesigibile o impossibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 a 4 LStr. L'UFM ha dunque pronunciato a giusto titolo il rinvio del ricorrente. 10. Dai considerandi precedenti ne discende che la decisione impugnata è conforme al diritto (art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto. 11. Di principio le spese processuali vengono poste a carico della parte soc- combente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del Regolamen-
C-4894/2010 Pagina 15 to del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di- nanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di suc- cesso, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Giusta l'art. 65 cpv. 2 PA, se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità competente, le designa inoltre un avvocato. Mediante ricorso del 7 luglio 2010, l'interessato ha inoltrato un'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. Il 22 luglio seguente egli ha inviato al Tribunale la documentazione idonea a dimostrare la sua indi- genza. Inoltre le conclusioni del ricorso non sembravano a tutta prima a- vere esito sfavorevole. L'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito pa- trocinio è pertanto accolta. Non sono prelevate spese processuali e l'Avv. Bacchetta Cattori è dise- gnato patrocinatore d'ufficio del ricorrente. In mancanza di una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza, l'indennità è fissata sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Nella specie, il Tribunale considera che un'indennità di Fr. 1'500.-- appaia equa.
C-4894/2010 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500.--, posta a carco della cassa del Tribunale. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il rimborso) – autorità inferiore (incarto n. di rif. SIMIC ... di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
C-4894/2010 Pagina 17 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le con- clusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu- menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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