B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-4878/2019
S e n t e n z a d e l 1 5 o t t o b r e 2 0 2 1 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein, Caroline Gehring, cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______, rappresentato dall'avv. Ugo Mantoan, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l’invalidità, soppressione retroattiva della rendita (decisione del 20 agosto 2019).
C-4878/2019 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con decisione del 21 novembre 2003, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (di seguito: UAIE o autorità inferiore) ha riconosciuto a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente o insorgente) – cittadino italiano, nato il (...), all’epoca attivo in qualità di ma- novale/muratore – il diritto di percepire una mezza rendita dell’assicura- zione per l’invalidità a decorrere dal 1° dicembre 2000 (doc. 31 [motiva- zione] e doc. 32). Era stato stabilito, in virtù della perizia reumatologica del 29 luglio 2002 del dott. B._______, che l’interessato era affetto segnatamente da “1) sin- drome lombovertebrale e lombospondilogena cronica con/da: turbe stati- che contenute e alterazioni degenerative: spondiloartrosi L3/4 ed L4/5, osteocondrosi netta e spondilartrosi del segmento L4/S1 in: stato dopo emilaminectomia L5 a sinistra per ernia discale (1984) e stato dopo spon- dilodesi posteriore strumentata L5/S1 il 19 dicembre 2000; 2) lieve periar- tropatia omero-scapolare tendinotica a destra; 3) varicosi agli arti inferiori”. Il perito reumatologo ha ritenuto un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale di manovale/muratore a decorrere dal mese di dicembre del 1999. In attività sostitutiva rispettosa dei limiti funzionali ha ritenuto una capacità lavorativa totale, ma in attività sostitutiva che rispettasse solo parzialmente i limiti funzionali aveva ritenuto una capacità lavorativa del 50-60% (doc. 22). Con valutazione dell’11 luglio 2003, il consulente in integrazione pro- fessionale ha ritenuto non vi fossero attività adatte ed esigibili che rispet- tassero in misura completa le limitazioni funzionali indicate dal perito reu- matologo e, pertanto, dal confronto dei redditi (conto tenuto di una capacità lavorativa del 55% in attività sostitutiva, nonché delle diminuzioni del red- dito da invalido del 5% per attività leggere e del 5% per limiti concernenti l’ergonomia e l’assunzione di posizioni statiche) è risultato un grado d’in- validità del 56.67% (doc. 29). Con decisione su opposizione del 26 ottobre 2004, l’UAIE ha ritenuto irri- cevibile l’opposizione cautelativa del 15 dicembre 2003 contro la decisione del 21 novembre 2003 conto tenuto della mancata regolarizzazione dell’op- posizione medesima (doc. 34, doc. 48 pag. 2 e doc. 49). Tale decisione su opposizione è cresciuta incontestata in giudicato. A.b Con decisione del 30 giugno 2005 (doc. 58), l’UAIE ha riconosciuto all’interessato il diritto di percepire una rendita intera dal 1° novembre 2004 al 31 gennaio 2005 (v. l’annotazione del medico dell’UAIE del 2 giugno
C-4878/2019 Pagina 3 2005, in cui è stata ritenuta un’incapacità lavorativa totale temporanea a causa dell’intervento di decompressione del nervo mediano destro per una sindrome del tunnel carpale [doc. 55]). A decorrere dal 1° febbraio 2005, l’UAIE ha ripristinato la mezza rendita. Tale decisione è cresciuta inconte- stata in giudicato. A.c Con decisione del 4 dicembre 2007, l’autorità inferiore ha riconosciuto all’interessato il diritto di percepire una rendita intera dal 1° dicembre 2006 al 31 agosto 2007 (v. le annotazioni del medico del Servizio medico regio- nale [SMR] del 29 marzo, del 27 agosto e del 29 agosto 2007, attestanti un’incapacità lavorativa totale temporanea dovuta all’operazione di aper- tura del canale carpale a sinistra [sindrome del tunnel carpale a sinistra; doc. 75, doc. 80 e doc. 83]). A decorrere dal 1° settembre 2007, l’UAIE ha ripristinato la mezza rendita (doc. 87 [motivazione della decisione]; la deci- sione non figura agli atti, ma ne è fatta menzione nel doc. 128 pag. 2). Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato. A.d Con decisione del 2 ottobre 2009 (doc. 131; cfr. anche doc. 128 [pro- getto di decisione del 3 agosto 2009 dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone C._______ {Ufficio AI del Cantone C.}]), l’autorità in- feriore ha ritenuto non vi fosse stato alcun aumento del grado d’invalidità ed ha confermato il diritto dell’interessato a percepire una mezza rendita sulla base del grado d’invalidità del 56% (v. l’annotazione del medico SMR del 29 luglio 2009 [doc. 126], in cui è ritenuto che lo stato di salute e i limiti funzionali della perizia reumatologica del dott. D. dell’8 settembre 2008 [doc. 114] sono sovrapponibili alla perizia del dott. B._______ del 29 luglio 2002). Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato. A.e Con decisione del 20 ottobre 2011 (doc. 154), l’UAIE ha riconosciuto all’interessato il diritto di percepire una rendita intera per i mesi di ottobre e novembre del 2009, mentre dal 1° dicembre 2009 ha ripristinato la mezza rendita (v. il rapporto SMR del 7 settembre 2010 [doc. 146], in cui è atte- stata un’incapacità lavorativa totale temporanea dovuta all’intervento chi- rurgico alla spalla destra, nonché la perizia reumatologica del 30 agosto 2010 del dott. D._______ [doc. 144]). Tale decisione è cresciuta inconte- stata in giudicato. A.f Con comunicazione dell’8 agosto 2017 (doc. 171), l’Ufficio AI del Can- tone C._______ – preso atto del questionario per la revisione della rendita datato 10 gennaio 2017, nel quale l’interessato ha indicato che lo stato di salute è rimasto invariato, che ha svolto un’attività lavorativa [non è dato di
C-4878/2019 Pagina 4 sapere in che misura e con quali mansioni] presso una casa di cura, per- cependo un salario annuo di circa EUR 15'000.- negli anni 2015, 2016 e 2017 [doc. 163], del certificato medico del 26 luglio 2017 del medico cu- rante dott. E., medico chirurgo, del referto del 5 gennaio 2016 della visita di pronto soccorso per dolori lombari, nonché del referto del 7 gennaio 2016 della visita ortopedica per lombocruralgia sinistra [doc. 169 e 170]) – ha ritenuto che non è stato “constatato alcun cambiamento in riferimento alla rendita erogata”. B. B.a Con raccomandata del 30 luglio 2018, l’Ufficio AI del Cantone C. ha chiesto all’interessato di volere comunicare quale fosse la sua percentuale di lavoro mediante l’apposito questionario allegato (doc. 172). B.b Nel corso dell’istruttoria, rispettivamente nella procedura d’accerta- mento, l’Ufficio AI del Cantone C._______ ha assunto agli atti: il questionario per il datore di lavoro del 14 settembre 2018 compi- lato dalla ditta F., dal quale emerge che l’interessato vi la- vora dal 1° febbraio 2018 in qualità di manutentore/fattorino per 38 h/sett. con stipendio lordo mensile di EUR 1'221.42 (doc. 180); il questionario di ritorno del 21 settembre 2018, mediante il quale l’interessato ha indicato di lavorare nella misura del 40% (doc. 176), di svolgere il “lavoro con le limitazioni della mia invalidità: non posso alzare pesi e non posso stare troppo tempo in piedi” e di percepire in media uno stipendio mensile lordo di fr. 1'558.66 (circa fr. 1'234.- netti; doc. 173 e 174); il questionario per la revisione della rendita del 21 settembre 2018, nel quale è indicato che lo stato di salute è rimasto invariato, che lavora in qualità di dipendente (non è dato di sapere in che misura) in una casa di riposo con un reddito di circa EUR 13'000.-/anno percepito nel 2017 e nel 2018 (doc. 179); il questionario per l’ex datore di lavoro del 21 settembre 2018, dal quale emerge che l’interessato è stato alle dipendenze di G. dal 1° maggio 2011 al 31 gennaio 2018 in qualità di ma- nutentore/fattorino per 38 h/sett. per EUR 1'221.42/mese (doc. 181).
C-4878/2019 Pagina 5 B.c Il 13 novembre 2018, non potendo più considerare l’interessato quale lavoratore frontaliere, l’Ufficio AI del Cantone C._______ ha trasmesso il dossier all’UAIE per competenza (doc. 183 e 184). B.d Il 10 gennaio 2019, l’UAIE ha quindi ripreso l’istruttoria, rispettivamente la procedura d’accertamento (cfr. le lettere trasmesse all’ex datore di la- voro, all’attuale datore di lavoro, al Patronato INAS, nonché all’INPS [doc. da 188 a 191]), e ha assunto agli atti: il formulario E 205 sulla carriera assicurativa in Italia datato 31 gen- naio 2019, dal quale emerge che l’interessato ha lavorato (in Italia) ininterrottamente dal 1° maggio 2011 (doc. 195 [ripetuto in doc. 197]); il plico postale del 19 febbraio 2019, mediante il quale il datore di lavoro F._______ ha trasmesso copia della lettera di assunzione a tempo pieno dal 1° febbraio 2018 in qualità di tecnico manutentore (doc. 199 pag. 1 e 2), copia della lettera denominata “Trasforma- zione rapporto di lavoro” del 28 settembre 2018, ossia la richiesta dell’interessato di esercitare, a decorrere dal 1° ottobre 2018, l’atti- vità lavorativa in misura parziale in ragione di 18 h/sett. (doc. 199 pag. da 4 a 7), copia dello scritto alla CSC (doc. 199 pag. 8), nonché copie delle buste paga da febbraio 2018 a gennaio 2019 (doc. 199 pag. da 9 a 20); il plico postale dell’11 marzo 2019, mediante il quale l’ex datore di lavoro G._______ ha trasmesso copia della lettera di assunzione dal 1° maggio 2011 in qualità di operaio manutentore per 38 h/sett. (doc. 200 pag. 1), copie delle buste paga per gli anni dal 2011 al 2017 (doc. 200, in particolare pag. 6, 11, 17, 24, 27-29, 31-33, 35- 37), nonché lo scritto dell’11 marzo 2019 concernente le mansioni dell’interessato (doc. 201). B.e Con progetto di decisione del 23 maggio 2019, l’UAIE ha prospettato la soppressione della rendita retroattivamente al 1° maggio 2011. Detto Uf- ficio ha indicato essere a suo giudizio adempite le condizioni per una ricon- siderazione della comunicazione dell’8 agosto 2017 rispettivamente per una revisione procedurale della decisione del 20 ottobre 2011, conto tenuto che l’interessato ha lavorato – senza darne informazione in violazione dell’obbligo di informare – ininterrottamente dal 1° maggio 2011 al 30 set- tembre 2018, che la riduzione della percentuale di lavoro (dal 100% al 47% circa) dal 1° ottobre 2018 non è giustificata da motivi medici e che l’attività
C-4878/2019 Pagina 6 di operaio manutentore è ancora esigibile al 100%. Sulla base del raffronto dei redditi effettuato, l’amministrazione ha ritenuto, a decorrere dal 1° mag- gio 2011, un grado d’invalidità dell’8%, insufficiente per l’erogazione di una rendita (doc. 204; cfr. anche doc. 203 [determinazione del grado d’invali- dità]). B.f Con osservazioni al progetto di decisione del 26 giugno 2019, l’interes- sato ha contestato la soluzione prospettata dall’autorità inferiore e fatto va- lere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. Ha indi- cato di lavorare in qualità di manutentore e fattorino per 6.5 h/giorno ma con un rendimento del 40% a causa dei suoi problemi di salute. Ha quindi chiesto il mantenimento della rendita (doc. 205). Con scritto del 26 luglio 2019, l’interessato ha fatto valere un peggioramento del suo stato di salute (doc. 212) e trasmesso il certificato medico del 12 giugno 2019 del dott. H._______, specialista in ortopedia e traumatologia (doc. 210), il referto della RM del rachide lombare del 31 gennaio 2019/1° febbraio 2019 (doc. 209) e il giudizio di idoneità del centro “polidiagnostico - medicina del lavoro
C-4878/2019 Pagina 7 reddito statistico da invalido (tabella TA1 del 2016, ramo sanità e assi- stenza sociale [86-88], livello 1, 41.6 h/sett.) di fr. 5'237.44, l’autorità infe- riore ha concluso ad un grado d’invalidità dell’8.13% a decorrere dal 1° maggio 2011, grado che esclude il diritto a una rendita. Ha poi considerato che fossero adempiti i criteri per (dover) effettuare una riconsiderazione della decisione (recte: comunicazione) dell’8 agosto 2017 siccome manife- stamente errata (art. 53 cpv. 2 LPGA) e una revisione processuale di quella del 20 ottobre 2011 (l’art. 53 cpv. 1 LPGA). Inoltre, l’UAIE ha ritenuto che l’interessato ha violato l’obbligo di informare ai sensi degli art. 31 LPGA e 77 OAI. Pertanto, giusta l’art. 88 bis cpv. 2 lett. b OAI, ha soppresso la rendita retroattivamente a decorrere dal 1° maggio 2011. Ha altresì indicato che una decisione di restituzione (delle rendite percepite a torto) sarebbe stata emessa separatamente. Da ultimo, l’autorità inferiore ha tolto l’effetto so- spensivo al ricorso (doc. 217). C. C.a Il 20 settembre 2019 (cfr. timbro postale), l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la deci- sione dell’UAIE del 20 agosto 2019. Ha fatto valere, in sostanza, un accer- tamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. Sarebbe in effetti stato assunto al 100% ma con un rendimento ridotto che non è andato oltre il 40% (il suo sarebbe un caso sociale). Ha altresì segnalato un peggiora- mento del suo stato di salute che non gli permetterebbe più di svolgere l’attività lavorativa a tempo pieno (ma con rendimento ridotto) come prece- dentemente. Ha poi contestato la determinazione del reddito da invalido in quanto le operazioni di piccola manutenzione da lui svolte presso le case per anziani non rientrerebbero manifestamente nella categoria “sanità e assistenza sociale”. Ha peraltro contestato di aver violato il suo obbligo di informare avendo egli comunicato già nel gennaio del 2017 (tramite il que- stionario per la revisione della rendita) di essere dipendente e di percepire degli stipendi annui di EUR 15'000.-. Infine, il ricorrente ha censurato la decisione impugnata dal momento che, da un lato, sono decorsi i termini per effettuare una revisione procedurale della decisione del 20 ottobre 2011 e, dall’altro lato, non sono comunque dati i presupposti per una sop- pressione retroattiva delle rendite percepite. Ha quindi chiesto, in via preli- minare, la restituzione dell’effetto sospensivo e, nel merito, il ripristino della rendita. Ha infine protestato tasse di giustizia, spese e ripetibili (doc. TAF 1 e allegati).
C-4878/2019 Pagina 8 C.b Con versamento del 23 ottobre 2019, l’insorgente ha corrisposto fr. 800.- a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 4). C.c Nella risposta al ricorso del 4 dicembre 2019, l’UAIE ha – richiamati gli art. 55 cpv. 3 PA, 97 LAVS e 66 LAI – proposto il respingimento della do- manda di restituzione dell’effetto sospensivo. Secondo l’autorità inferiore – dopo ponderazione degli interessi pubblici e privati – l’incertezza della si- tuazione finanziaria dell’interessato lascia presagire delle difficoltà ammi- nistrative per il recupero delle prestazioni, mentre se il ricorso fosse accolto l’insorgente percepirebbe retroattivamente le prestazioni. Nel merito, l’UAIE ha indicato che l’insorgente ha ripreso un’attività lavorativa al 100% dal 1° gennaio 2011 (come stagista) e dal 1° maggio 2011 (come operaio addetto alla manutenzione), attività poi svolta a tempo parziale dal 1° otto- bre 2018. Ha ribadito che lo stato di salute è rimasto invariato e che l’attività di operaio addetto alla manutenzione esercitata dal 1° maggio 2011 è ri- spettosa dei limiti funzionali e poteva, nonché può, essere esercitata in mi- sura completa. Dal confronto dei redditi effettuato ha concluso ad un grado d’invalidità dell’8% già a decorrere dal 1° maggio 2011. Conto tenuto che l’insorgente non ha comunicato di esercitare un’attività lavorativa violando l’obbligo di informare, secondo l’UAIE è giustificata una soppressione re- troattiva della mezza rendita dal 1° maggio 2011 (giusta l’art. 88 bis cpv. 2 lett. b OAI). Per il resto, l’autorità inferiore ha rinviato alla motivazione di cui alla decisione impugnata che ha integralmente riconfermato (doc. TAF 6). C.d Con provvedimento dell’11 dicembre 2019 (doc. TAF 7, notificato il 16 dicembre 2019 [doc. TAF 8]), questo Tribunale ha trasmesso all’insorgente copia della risposta del 4 dicembre 2019 e dei citati documenti e gli ha accordato la facoltà di presentare una replica corredata dei relativi mezzi di prova e, in tale ambito, a pronunciarsi pure sulla presa di posizione dell’UAIE in merito alla questione della restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso entro il 13 gennaio 2020. Il termine è scaduto infruttuoso. C.e Il 5 maggio 2020, l’interessato ha inoltrato ricorso dinanzi a questo Tri- bunale contro la decisione dell’UAIE del 3 aprile 2020, decisione mediante la quale l’UAIE ha chiesto al ricorrente la restituzione delle rendite indebi- tamente percepite dal 1° febbraio 2013 al 31 agosto 2019 pari a fr. 74'951.- (cfr. causa C-2378/2020 di questo Tribunale). C.f Con provvedimento dell’11 giugno 2020 (notificato al rappresentante del ricorrente il 16 giugno 2020 [doc. TAF 3 nella causa C-2378/2020]),
C-4878/2019 Pagina 9 questo Tribunale ha sospeso la causa C-2378/2020, l’esito della stessa dipendendo dalla pronuncia nella presente vertenza. Ha altresì indicato che la causa C-2378/2020 sarebbe stata ripresa – d’ufficio o su richiesta di una parte – qualora non fosse più risultata giustificata la sospensione della medesima (doc. TAF 2 nella causa C-2378/2020). Le parti non si sono pe- raltro opposte alla sospensione della procedura nel termine loro impartito da questo Tribunale a tal fine. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione impu- gnata e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e ri- spettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. Inoltre, con versamento del 23 ottobre 2019 (doc. TAF 4), il ricorrente ha tempestivamente corrisposto il richiesto anticipo di fr. 800.- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA). 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, è domiciliato in tale Stato (Italia) e sussiste un nesso transfrontaliero (DTF
C-4878/2019 Pagina 10 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte- riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor- rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
C-4878/2019 Pagina 11 gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se- condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 20 agosto 2019. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono stretta- mente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap- prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine; nonché cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-1916/2017 del 4 di- cembre 2019 consid. 3.3 con rinvii. 4. 4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI). 4.2 Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equi-
C-4878/2019 Pagina 12 librato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fi- sica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'interessato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considera- zione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 4.3 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 4.4 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con- suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve- dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in- capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva- lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 4.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi- gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili- brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 4.6 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-3196/2017 dell’11 settembre 2019 consid. 4.6). 5. 5.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
C-4878/2019 Pagina 13 decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3). 5.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am- ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen- dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro- fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul- tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]). 5.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru- denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del Tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon- data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con- sid. 1.3.4 e DTF 125 V 351 consid. 3b/bb). 5.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha preci- sato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono con- tribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rile- vare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del pro- prio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
C-4878/2019 Pagina 14 5.5 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 con rinvii). 6. Nel caso di specie occorre determinare se, mediante la decisione impu- gnata del 20 agosto 2019, l'autorità inferiore ha reso a giusto titolo, o meno, una decisione mediante la quale ha effettuato una revisione processuale della decisione del 20 ottobre 2011 (giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA), nonché una riconsiderazione della comunicazione dell’8 agosto 2017 (giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA) con soppressione della mezza rendita erogata al ricor- rente con effetto retroattivo al 1° maggio 2011. 7. Revisione processuale della decisione del 20 ottobre 2011 (art. 53 cpv. 1 LPGA [decisione impugnata pag. 3 paragrafo 6]) 7.1 Giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. In altri termini, un accertamento erroneo dei fatti (erroneità iniziale dei fatti) può correggersi, a determinate condizioni, attraverso una revisione proces- suale (prevista appunto all’art. 53 cpv. 1 LPGA [DTF 135 V 201 consid. 5.1; v. pure la sentenza del TF 9C_696/2007 del 9 novembre 2009 consid. 4.1 con rinvii]). 7.2 Sono nuovi solo i fatti già esistenti all’epoca della procedura prece- dente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso. I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, ossia di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione conte- stata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 144 V 258 consid. 2.1; 143 V 105 consid. 2.3; sen- tenze del TF 8C_396/2020 del 30 luglio 2020 e 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.2). 7.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr., in particolare, DTF 143 V 105 consid. 2.4 nonché le sentenze del TF 8C_789/2014 del 7
C-4878/2019 Pagina 15 settembre 2015 consid. 3.2.3 e 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii), i nuovi fatti rilevanti o i nuovi mezzi di prova devono essere fatti valere entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (termine relativo), ma, al più tardi, entro dieci anni dalla notifica della decisione (ter- mine assoluto; art. 67 cpv. 1 e 2 PA in correlazione con l’art. 55 cpv. 1 LPGA). 7.3.1 Il termine relativo di 90 giorni inizia a decorrere nell’istante in cui l’am- ministrazione, dando prova dell’attenzione da essa ragionevolmente esigi- bile e avuto riguardo alle circostanze concrete, avrebbe dovuto rendersi conto dell’esistenza di nuovi fatti rilevanti rispettivamente di nuovi mezzi di prova. Ciò si verifica quando l’amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti un motivo di revi- sione. Secondo giurisprudenza, se l’amministrazione dispone di indizi suf- ficienti circa un possibile motivo di revisione, ma la documentazione si ri- vela ancora incompleta, la stessa è tenuta ad esperire i necessari accerta- menti (dal profilo medico e/o economico) entro un termine ragionevole. Se l’amministrazione non intraprende i dovuti accertamenti per tempo, il suo ritardo non può valere a suo favore e a sfavore dell’assicurato. Nel caso in cui l’amministrazione inizi con ritardo i dovuti accertamenti, l’inizio della de- correnza del termine di 90 giorni viene fatto risalire al momento in cui l’am- ministrazione, usando la necessaria diligenza, sarebbe stata in grado di acquisire la necessaria conoscenza in modo tale da potere fare valere un motivo di revisione (DTF 143 V 105 consid. 2.4, nonché sentenze del TF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 [in relazione con l’art. 25 cpv. 1 LPGA]; 8C_396/2020 del 30 luglio 2020 consid. 3; 8C_377/2017 del 28 febbraio 2018 consid. 8.2; 9C_555/2012 del 25 luglio 2013; 9C_896/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 4.2 e 4.3; 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 4.2). 7.3.2 In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione), il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso pre- stando l'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 146 V 217 consid. 2.2; 124 V 380 consid. 1 e 2c; 110 V 304 consid. 2b). 7.3.3 Il principio posto in DTF 110 V 304, secondo cui in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un secondo motivo – nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni
C-4878/2019 Pagina 16 sulla base di un ulteriore indizio – per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione, si estende ugual- mente ai casi in cui la causa della riscossione indebita è ascrivibile a un omesso accertamento dei requisiti del diritto, e, più in generale, a una vio- lazione della massima inquisitoria da parte dell'assicuratore. L'obbligo di accertamento prescritto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA non consente di conse- guenza di dipartirsi dalla prassi precedentemente descritta (cfr. sentenza del TF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.4; sentenza del TAF C- 4527/2012 del 25 novembre 2014 consid. 5.1.3). 7.3.4 L’invio del progetto di decisione è sufficiente per la salvaguardia del termine di perenzione di 90 giorni (DTF 119 V 431 consid. 3.c; sentenze del TF 8C_594/2019 del 28 maggio 2020; 9C_241/2018 del 2 aprile 2019; 9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.1). 7.4 Mancato rispetto del termine di 90 giorni per poter effettuare una revisione processuale 7.4.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva, da un lato, che è incontestato che l’insorgente ha ripreso un’attività lavorativa il 1° maggio 2011 e, dall’altro lato, che non emerge dagli atti di cui all’incarto che il ri- corrente abbia in quell’epoca (ossia dal maggio del 2011 e fino all’emana- zione della decisione del 20 ottobre 2011) informato l’amministrazione di tale attività lavorativa. Prima di eventualmente esaminare se l’esercizio dell’attività lavorativa iniziata dal ricorrente nel maggio del 2011 costituisca un nuovo fatto rilevante (o un mezzo di prova che non poteva essere pro- dotto in precedenza) tale da indurre ad una conclusione giuridica diversa (art. 53 cpv. 1 LPGA ) rispetto a quella ritenuta nella decisione dell’ammi- nistrazione del 20 ottobre 2011, occorre però determinare in quale mo- mento l’amministrazione è venuta a conoscenza (o avrebbe potuto venire a conoscenza) di tale nuovo fatto, momento che è determinante per stabi- lire l’inizio della decorrenza del termine di 90 giorni per potere operare una revisione processuale giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA. 7.4.2 L’autorità inferiore ritiene di avere avuto gli elementi necessari per poter procedere alla revisione processuale solo nel marzo 2019, ossia al ricevimento del formulario dell’ex datore di lavoro dell’insorgente del 14 marzo 2019 (doc. 200). Secondo l’UAIE, il termine di perenzione di 90 giorni è stato quindi salvaguardato con l’emanazione del progetto di deci- sione del 23 maggio 2019 (doc. 204). Secondo il ricorrente, il termine di 90 giorni ha invece iniziato a decorrere nel gennaio del 2017 allorquando ha trasmesso all’Ufficio AI del Cantone C._______ (all’epoca competente) il
C-4878/2019 Pagina 17 formulario per la revisione della rendita (doc. 163). Da tale formulario del 10 gennaio 2017, ricevuto dall’Ufficio AI del Cantone C._______ il 12 gen- naio 2017 (doc. 165), emerge infatti che l’insorgente ha lavorato negli anni 2015, 2016 e 2017. Per il ricorrente, il termine di 90 giorni è pertanto ma- nifestamente trascorso infruttuoso. 7.4.3 Ora, per i motivi che saranno esposti di seguito, questo Tribunale constata che l’autorità inferiore non ha rispettato il termine di 90 giorni per poter operare una revisione processuale della decisione del 20 ottobre 2011. 7.4.3.1 Nel caso concreto, l’amministrazione ha commesso un primo er- rore, ai sensi della giurisprudenza precedentemente menzionata (consid. 7.3.2), quando non ha reagito (mediante ulteriori indagini economiche/la- vorative) al ricevimento, il 12 gennaio 2017, del formulario per la revisione della rendita del 10 gennaio 2017, formulario nel quale è stato indicato dal ricorrente che ha lavorato negli anni 2015-2017. Al momento dell’emana- zione della comunicazione dell’8 agosto 2017, mediante la quale – preso atto della documentazione di cui all’incarto dell’amministrazione – è stato confermato il diritto alla mezza rendita, l’amministrazione avrebbe dovuto rendersi conto di fatti, risultanti dal succitato formulario, atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa del ricorrente (DTF 146 V 217 con- sid. 2.2; 124 V 380 consid. 1 e 2c; 110 V 304 consid. 2b). In altri termini, in virtù delle necessarie verifiche da effettuare nell’ottica della comunicazione dell’8 agosto 2017, il contenuto del formulario per la revisione della rendita del 10 gennaio 2017 inoltrato dal ricorrente, costituiva, a non averne dub- bio, un indizio sufficiente per la promozione da parte dell’amministrazione di una procedura di revisione processuale ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione del 20 ottobre 2011 e dunque per dovere indurre l’ammini- strazione ad esperire i necessari accertamenti dei fatti suscettibili poi di eventualmente giustificare una revisione processuale della citata decisione mediante la quale era stata accordata al ricorrente una mezza rendita a decorrere dal 1° dicembre 2009. È quindi al più tardi all’8 agosto 2017 che l’amministrazione avrebbe dovuto, usando la necessaria diligenza e pre- stando l’attenzione ragionevolmente esigibile, avviare un’istruttoria al fine di chiarire la situazione economico-lavorativa del ricorrente. Questo Tribu- nale osserva che tale istruttoria è invece stata avviata solamente il 30 luglio 2018 (cfr. doc. 172) e che l’amministrazione ha ritenuto che solo da marzo del 2019 avrebbe avuto la necessaria conoscenza dei fatti per procedere ad una revisione processuale. A prescindere dal fatto che l’istruttoria come esperita dall’autorità inferiore avrebbe potuto essere eseguita in tempi ra- gionevolmente molto più brevi usando la necessaria diligenza, va rilevato
C-4878/2019 Pagina 18 che quand’anche si ammettesse che la durata per procedere a tale istrut- toria implicasse un lasso di tempo di ben 8 mesi, il termine di 90 giorni per procedere alla notifica perlomeno del progetto di decisione non sarebbe comunque stato rispettato. Infatti, l’istruttoria avrebbe dovuto essere av- viata come già indicato al più tardi l’8 agosto 2017, data alla quale si ag- giungerebbero 8 mesi d’istruttoria arrivando all’8 aprile 2018; il termine di 90 giorni per fare valere il motivo di revisione sarebbe pertanto scaduto il 9 luglio 2018 (essendo il 7 luglio 2018 un sabato). Da questo profilo, il pro- getto di decisione sulla revisione processuale reso dall’autorità inferiore il 23 maggio 2019 è pertanto tardivo e reso a termine di 90 giorni per invo- care motivi di revisione processuale della decisione del 20 ottobre 2011 ormai scaduto. Certo, l’amministrazione, nel corso dell’istruttoria econo- mica/lavorativa si è dovuta confrontare anche con degli accertamenti me- dici (che peraltro sono stati eseguiti con superficialità). Fermo restando che gli accertamenti dal profilo economico-lavorativo e da quello medico anda- vano eseguiti parallelamente, l’insieme di dette indagini (medico ed econo- mico/lavorative) avrebbe potuto e dovuto essere effettuato entro un ragio- nevole lasso di tempo intercorrente tra i 12 e un massimo assoluto di 15 mesi, il caso concreto non potendosi comunque qualificare di particolar- mente complesso. Conto tenuto che l’istruttoria economica e medica avrebbe dovuto iniziare al più tardi l’8 agosto 2017, il termine di perenzione di 90 giorni è dunque scaduto infruttuoso al più tardi, ovvero nella variante massimale più favorevole all’autorità inferiore, l’8 febbraio 2019 (nella va- riante massimale di ben 15 lunghi mesi d’istruttoria). Peraltro, il ricorrente non deve sopportare la conseguenza, da un lato, di un eventuale mancata trasmissione dell’informazione in seno all’amministrazione (cfr. sentenza del TF 9C_33/2021 del 24 giugno 2021 consid. 3.2.2) rispettivamente, dall’altro lato, di eventuali omissioni da parte dell’Ufficio AI del Cantone C._______ (competente ad istruire la causa fino al momento in cui il ricor- rente poteva considerarsi siccome frontaliero) o dell’UAIE nel procedere con la dovuta celerità all’istruzione della causa che si giustificavano in re- lazione alle risultanze del questionario per la revisione della rendita del ri- corrente del 10 gennaio 2017 (cfr. DTF 119 V 431 consid. 3a). 7.4.3.2 In conclusione, il termine di 90 giorni per effettuare una revisione processuale della decisione del 20 ottobre 2011 era manifestamente sca- duto nel momento in cui, il 23 maggio 2019, l’autorità inferiore ha emanato il progetto di decisione. 7.4.3.3 Il ricorso deve pertanto essere accolto su questo punto e l’impu- gnata decisione annullata nella misura in cui ha pronunciato la revisione
C-4878/2019 Pagina 19 processuale ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione del 20 ottobre 2011. 8. Riconsiderazione della decisione del 20 ottobre 2011 (art. 53 cpv. 2 LPGA [sostituzione dei motivi]) 8.1 Nonostante che l’autorità inferiore neppure ha pronunciato la riconsi- derazione della decisione del 20 ottobre 2011 e che non è di principio con- sentito all’autorità di ricorso di imporre all’amministrazione una riconside- razione (DTF 133 V 50 consid. 4.1 con rinvii), può comunque essere esa- minato se il provvedimento impugnato di revisione processuale giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA, possa essere confermato, mediante sostituzione dei mo- tivi, in virtù dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (riconsiderazione). 8.2 Il Tribunale federale ha già deciso che l’autorità di ricorso può proce- dere in tal senso (cfr. la sentenza del TF 8C_634/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 5.3 in fine con rinvii). Tuttavia, in assenza di una specifica richiesta di sostituzione dei motivi da parte dell’autorità inferiore, richiesta che anche nel caso di specie fa difetto, l’autorità di ricorso non è obbligata a esami- nare l’eventualità di una conferma della decisione impugnata mediante so- stituzione dei motivi (cfr. la sentenza del TF 8C_634/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 5.4 in fine con rinvio). 8.3 Peraltro, una sostituzione dei motivi è in generale ammissibile solo al- lorquando la decisione impugnata possa in ogni caso e senza ombra di dubbio venire confermata nel risultato sulla base di un'altra motivazione. Occorre altresì che gli atti di causa siano completi o comunque sufficienti a statuire e che la motivazione sostitutiva si basi su fatti noti alla parte e su norme giuridiche di cui poteva, perlomeno, supporre la pertinenza (cfr., fra le tante, la sentenza del TF 8C_680/2014 del 16 marzo 2015 consid. 3.2 con rinvii; v. pure DTF 120 Ia 220 consid. 3d e 112 Ia 129 consid. 3c). 8.4 8.4.1 Giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è pro- vato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Perché vi sia una riconsiderazione, oltre all'importanza della rettifica, è necessario fondarsi sulla situazione giuridica esistente al mo- mento della sua pronuncia, prendendo in considerazione anche la prassi allora in vigore (DTF 140 V 77 consid. 3.1 con rinvii). Per motivi legati alla
C-4878/2019 Pagina 20 sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno stru- mento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni (di lunga durata), l'irregolarità deve essere manifesta. In parti- colare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare sostenibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. In altre parole, la via della riconsiderazione è adempita soltanto se non vi è alcun dubbio sull'erroneità della decisione iniziale e se tale as- sunto configura la sola soluzione possibile alla luce dei fatti e delle dispo- sizioni legali applicabili (DTF 141 V 405 consid. 5.2 con rinvii; 138 V 324 consid. 3.3 con rinvii). 8.4.2 Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce tut- tavia una differente regolamentazione allorché la modifica della presta- zione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'inva- lidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità. In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc e pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI [RS 831.201]), salvo in caso di violazione dell'obbligo d'informare da parte dell'assicurato (art. 77, 85 cpv. 2 e 88 bis cpv. 2 lett. b OAI). Per contro, se l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non sono specifici al diritto dell'AI, ma che si trovano per analogia anche nell'ambito dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex tunc [cfr. sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.1 con rinvii e sentenza del TAF C-4527/2012 del 25 novembre 2014 consid. 4.2 con rinvii]). 8.4.3 In particolare, giusta l’art. 88 bis cpv. 2 lett. b OAI, se ciò che ha portato all’assegnazione di una rendita ingiustificata è da ascrivere a un errore commesso dall’amministrazione – come ad esempio il mancato accerta- mento di fatti giuridicamente rilevanti dopo che l’assicurato ha informato l’amministrazione di un cambiamento dello stato dei fatti – e non a una violazione dell’obbligo di informare o a un ottenimento illecito di una pre- stazione da parte dell’assicurato, la riconsiderazione avrà effetto ex nunc e pro futuro (DTF 142 V 259 consid. 3.2.1 con rinvii). 8.5 Ora, benché non sussista in casu un obbligo a dovere procedere ad una sostituzione dei motivi (cfr. consid. 8.2 del presente giudizio), questo Tribunale osserva che ad ogni buon conto una conferma della decisione litigiosa nel senso della soppressione della mezza rendita di cui beneficia
C-4878/2019 Pagina 21 il ricorrente con effetto al 1° maggio 2011 ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA non può essere ammessa nel caso di specie, non essendo adempite le condizioni per potervi procedere. In effetti, la violazione dell’obbligo di col- laborare, comunque nei casi di violazioni intervenute fino al 31 dicembre 2014 (cfr. su questo punto la DTF 142 V 259 consid. 3.2.1 con rinvii; v. anche sentenza del TF 8C_601/2016 e 8C_602/2016 del 29 novembre 2016 consid. 6.4 con rinvii), presuppone un nesso causale tra tale viola- zione dell’obbligo di collaborare e la concessione erronea di una rendita da parte dell’autorità inferiore. Tale condizione non è adempita se l’ammini- strazione, come nella presente fattispecie, ha concesso a torto, con errore manifesto, una rendita al ricorrente per non avere tenuto conto, rispettiva- mente travisato manifestamente, contenuto e conclusioni della perizia del dott. D._______ del 30 agosto 2010 e del rapporto del medico SMR del 7 settembre 2010 – anteriori dunque alla violazione dell’obbligo di collabo- rare da parte del ricorrente per non avere tempestivamente segnalato la ripresa di un’attività lavorativa al 1° maggio 2011 – che attestavano una completa capacità lavorativa, con rendimento del 100%, dell’insorgente stesso in attività sostitutive adeguate al suo stato di salute con conse- guente grado d’invalidità inferiore alla soglia del 40% legittimante il diritto ad una rendita AI svizzera. In particolare, l’autorità inferiore avrebbe potuto e dovuto fondarsi sulla valutazione, motivata e convincente, di cui alla pe- rizia del reumatologo, e pure specialista in medicina interna, dott. D._______ del 30 agosto 2010 (doc. 144), poi confermata anche dal me- dico SMR il 7 settembre 2010 (doc. 146), secondo cui rispetto alla prece- dente valutazione peritale dell’8 settembre 2008 (doc. 114), vi è stato un miglioramento dello stato di salute del ricorrente rispettivamente delle limi- tazioni funzionali che giustificavano un nuovo e libero apprezzamento della fattispecie tenuto conto della situazione allora esistente. Tale migliora- mento è indicato con precisione nella menzionata perizia a pagina 10 (pa- ragrafo 2). È stato altresì rinviato all’allegato esame di funzionalità fisica per quanto attiene alla capacità funzionale e di carico residua che ha subito un’evoluzione favorevole rispetto a quella indicata nella perizia del settem- bre 2008. Non è dato sapere, l’autorità inferiore non avendo provveduto sul punto ad un esame motivato, per quale ragione essa sia stata indotta a discostarsi dalla perizia reumatologica del 30 agosto 2010, il cui valore pro- batorio non prestava il fianco a critiche ed è stato confermato pure nel già menzionato rapporto SMR. È pacifico, date le premesse, che essendo in- tervenuto un cambiamento dello stato di salute del ricorrente, un nuovo e libero esame della residua capacità lavorativa doveva essere fatto, ciò che è stato fatto in modo convincente, da parte del perito dott. D._______ e del medico SMR. L’autorità inferiore poteva altresì anche avvalersi, al mo- mento dell’emanazione della decisione del 20 ottobre 2011, del rapporto
C-4878/2019 Pagina 22 del consulente in integrazione professionale del 12 giugno 2009 in cui sono indicate le attività sostitutive adeguate che il ricorrente avrebbe potuto esercitare al 100%, questo in contrasto con quanto indicato, per quel che atteneva alla situazione esistente nel lontano 2002, dal dott. B._______ nella perizia del 29 luglio 2002 e dall’allora consulente in integrazione pro- fessionale nel rapporto dell’11 luglio 2003. Ciò premesso, è manifesta l’er- roneità ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione del 20 ottobre 2011 secondo la quale, come nel 2002/2003, vi sarebbe stata per l’insorgente una capacità lavorativa “solamente” del 55%, e non del 100%, in attività sostitutive adeguate. È pure pacifico che in assenza di un’incapacità lavo- rativa/riduzione del rendimento del 45% (legata alla situazione esistente nel 2002, ma non più da agosto 2010), il calcolo del raffronto dei redditi – conto tenuto del GAP salariale e di una deduzione giurisprudenziale del 15% (ma pure di una deduzione massimale del 25%) – non avrebbe però più potuto comportare, anche conto tenuto di un aggiornamento dei dati al 2011, l’erogazione di una rendita AI svizzera (cfr. calcolo del raffronto dei redditi effettuato dal consulente in integrazione professionale nel rapporto del 12 giugno 2009 [doc. 120] e il 26 novembre 2009 [doc. 134] con grado d’invalidità del 20%). Conseguentemente è pure chiaro che la rettifica di tale manifesto errore commesso dall’amministrazione adempie anche il cri- terio della notevole importanza. 8.6 Peraltro, e a titolo meramente abbondanziale, giova rilevare che l’alle- gazione del ricorrente di cui al gravame (nr. 9), secondo la quale il suo rendimento non sarebbe mai stato superiore al 40% nel lavoro svolto da maggio 2011, si esaurisce in mera e inconsistente affermazione di parte non corroborata da alcun elemento della benché minima consistenza, anzi smentita pure dalla situazione di fatto che lo ha visto esercitare, secondo le allegazioni dei datori di lavoro, un’attività a tempo pieno di 38 ore setti- manali quale operaio generico/manutentore dal 1° maggio 2011 al 30 set- tembre 2018 (cfr. questionari dei datori di lavoro del 14 e 21 settembre 2018 [doc. 180 e 181] e informazione del 28 settembre 2018 [doc. 199 pag. 4]), senza che i datori di lavoro abbiano accennato, seppure nei questionari menzionati vi fosse un’esplicita domanda in tal senso, che andava presa in considerazione a favore del ricorrente una riduzione del rendimento con riferimento all’attività professionale da questi svolta presso di loro in tale periodo. 8.7 In conclusione, la violazione dell’obbligo di collaborare da parte del ri- corrente – per non avere comunicato all’autorità inferiore la ripresa di un’at- tività lavorativa al 100% nel corso del 2011 – essendo intervenuta però anteriormente al 31 dicembre 2014 e la stessa non essendo la causa della
C-4878/2019 Pagina 23 concessione manifestamente erronea di una mezza rendita a suo favore nella decisione del 20 ottobre 2011, non sono date le condizioni per una conferma della decisione impugnata – di soppressione della rendita con effetto al 1° maggio 2011 – mediante una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA con effetto retroattivo ex tunc. 9. Riconsiderazione della comunicazione dell’8 agosto 2017 (art. 53 cpv. 2 LPGA [cfr. pag. 3 paragrafo 5 della decisione impugnata]) 9.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che, per i motivi che saranno indicati in dettaglio di seguito, sono manifestamente date le condizioni per poter concludere, sulla base delle risultanze processuali, che la comunicazione dell’8 agosto 2017 – mediante la quale l’amministra- zione ha confermato l’erogazione di una mezza rendita sulla base di un’in- capacità lavorativa/riduzione del rendimento del 45% è manifestamente er- rata e la sua rettifica di notevole importanza (cfr. sulla questione già i con- siderandi 8.5 e 8.6 del presente giudizio). Tuttavia, per le ragioni che sa- ranno indicate di seguito, tale riconsiderazione può avere effetto solo ex nunc e pro futuro, dunque se del caso a decorrere al più presto dal 1° ot- tobre 2019 (il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione impugnata [art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI]). 9.2 In effetti, l’autorità inferiore ha sostanzialmente giustificato la riconside- razione della comunicazione dell’8 agosto 2017 riferendosi alla mancata comunicazione da parte del ricorrente della ripresa di un’attività lavorativa già da maggio 2011. Tuttavia, con riferimento alla portata della comunica- zione dell’8 agosto 2017 dell’amministrazione – in cui la stessa ha confer- mato, per errore manifesto, il diritto del ricorrente a beneficiare della me- desima rendita (mezza rendita) fino ad allora ottenuta (con decisione del 20 ottobre 2011 [pure essa manifestamente errata]) – non è dato sapere in cosa sarebbe consistita la violazione dell’obbligo di collaborare da parte dell’insorgente – nel senso della tardiva comunicazione della circostanza con riferimento alla menzionata comunicazione dell’8 agosto 2017 – dal momento che egli stesso ha informato per scritto l’amministrazione con il questionario del 10 gennaio 2017 “revisione della rendita” (doc. 163 [rice- vuto dall’amministrazione il 12 gennaio 2017 [doc. 165]) di avere ripreso un’attività lavorativa dal 2015 (invero già dal 1° maggio 2011), quindi ben anteriormente alla comunicazione dell’8 agosto 2017 che l’autorità inferiore intende riconsiderare. L’amministrazione non può pertanto fare valere una violazione dell’obbligo di informare da parte del ricorrente posteriore al 10 gennaio 2017 né tantomeno, pertanto, procedere ad una riconsiderazione della comunicazione dell’8 agosto 2017 ex tunc. L’assegnazione di una
C-4878/2019 Pagina 24 rendita ingiustificata a decorrere dall’8 agosto 2017 è da ascrivere, infatti, a un errore commesso dall’amministrazione (per il mancato accertamento di fatti giuridicamente rilevanti da parte della stessa prima dell’emanazione della comunicazione in questione) e non a una violazione dell’obbligo di informare dell’insorgente. Conseguentemente, la riconsiderazione può avere effetto solo ex nunc e pro futuro (v. consid. 9.1 del presente giudizio). 10. 10.1 Da quanto esposto, discende che il ricorso dev’essere accolto e la decisione impugnata annullata nella misura in cui concerne la soppres- sione della rendita con effetto retroattivo al 1° maggio 2011. Per quanto attiene ad un’eventuale soppressione della rendita a decorrere al più pre- sto dal 1° ottobre 2019, gli atti di causa sono rinviati all’autorità inferiore per completamento della (carente) istruttoria e nuova decisione ai sensi dei considerandi (cfr. sentenza del TAF C-3196/2017 dell’11 settembre 2019 consid. 10.1 con rinvio). L’insorgente ha infatti fatto valere un peggiora- mento dello stato di salute a decorrere da ottobre 2018 che non gli permet- terebbe più di svolgere normalmente, o meglio come fino allora, l’attività lavorativa esercitata e di avere dovuto richiedere una modifica del contratto lavorativo a decorrere dal 1° ottobre 2018, nel senso di una riduzione da 38 h/sett. a 18h/sett. (cfr. doc. 199 pag. da 4 a 7). In effetti, nel caso di specie non è consentito concludere genericamente – come fatto dall’UAIE sulla base di un apprezzamento superficiale da parte del medico SMR, non specialista delle affezioni reumatologiche eventualmente neurologiche di cui soffre il ricorrente, nel suo rapporto del 16 agosto 2019 (doc. 214) – ad una situazione invariata dal profilo medico rispetto a quella esistente al mo- mento dell’effettuazione della perizia reumatologica del dott. D._______ del 30 agosto 2010. Basti qui rilevare che tale perizia risale al 2010 e che dal rapporto RM del rachide lombare del 31 gennaio 2019/1° febbraio 2019 risulta segnatamente un contatto bilaterale con le spalle delle radici rispet- tivamente L5 e L4, anche se sono state escluse evidenti, ma appunto solo evidenti, compressioni radicolari (doc. 209), il che per l’appunto non esclude l’esistenza di compressioni radicolari non immediatamente evi- denti sulla base di un semplice esame RM. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all’autorità inferiore affinché la stessa proceda ad un accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti mediante una perizia interdisciplinare reu- matologica e neurologica da svolgersi in Svizzera (cfr. sentenza del TAF C-3196/2017 dell’11 settembre 2019 consid. 10.2, nonché, sulla necessità dell’esperimento di una perizia interdisciplinare, DTF 137 I 327 consid. 7.3, 132 V 65 consid. 4.3 con rinvii; sentenza del TF 9C_235/2013 del 10 set- tembre 2013 consid. 3.2, nonché le sentenze del TAF C-1193/2017 del 23
C-4878/2019 Pagina 25 gennaio 2020 consid. 8.2 e C-3196/2017 dell’11 settembre 2019 consid. 8.4 con rinvii), ed ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere ancora necessario, e renda una nuova decisione con riferimento alle condizioni per la soppressione della mezza rendita (di cui beneficia il ricorrente) con effetto al più presto al 1° ottobre 2019 o eventualmente la diminuisca, la confermi o l’aumenti. 10.2 Da quanto esposto, consegue che va ripristinata l’erogazione della mezza rendita a favore del ricorrente fino al 30 settembre 2019, se del caso con interessi di mora. A tal riguardo, giova osservare giusta l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di col- laborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue presta- zioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. L'obbligo di versare interessi di mora giusta l'art. 26 cpv. 2 LPGA comincia per l'insieme delle prestazioni maturate fino a quel momento 24 mesi dalla nascita del diritto in quanto tale, e non solo due anni dopo la scadenza di ogni singola rendita mensile (DTF 137 V 273, in particolare consid. 2.2., 3 e 4 con rinvii). 11. 11.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.-, versato il 23 ottobre 2019, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 11.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d’asse- gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all’amministrazione per comple- tamento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in as- senza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2’000.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-4215/2019 del 2 novembre 2020 10.2 con rinvio]), te- nuto conto del lavoro utile e necessario, relativamente contenuto e senza peraltro presentare l’atto di replica, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
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(dispositivo alla pagina seguente)
C-4878/2019 Pagina 27 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata nella misura in cui concerne la soppressione della mezza rendita di cui beneficia il ricorrente con effetto al 1° maggio 2011. Per il resto, gli atti di causa sono rinviati all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria e pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi con riferimento a prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2019. 2. L’autorità inferiore dovrà provvedere al ripristino del versamento della mezza rendita di cui beneficia il ricorrente e ciò fino al 30 settembre 2019, se del caso con interessi di mora. 3. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 800.-, versato il 23 ottobre 2019, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 4. L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2’000.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario “Indirizzo per il pagamento”) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-4878/2019 Pagina 28 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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