Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4749/2024
Entscheidungsdatum
08.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-4749/2024

S e n t e n z a d e ll ’ 8 l u g l i o 2 0 2 5 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Christoph Rohrer, Viktoria Helfenstein, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Italia) rappresentato dal Patronato INAS, c/o OCST, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; rendita limitata nel tempo (deci- sioni del 4 luglio 2024).

C-4749/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insor- gente), cittadino italiano, nato il (...) 1963, divorziato, con figli, ha lavorato in Svizzera – con alcune brevi interruzioni – da gennaio 1981 a dicembre 2021, da ultimo presso B._______ di C._______ in qualità di operaio edile interinale, solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità (cfr. in particolare doc. 59 e segg. dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito incarto UAIE]). A.b Il 13 novembre 2006, l’assicurato ha trasmesso una prima domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. UAIE 1 e segg.). A seguito, dell’istruttoria, con decisione del 27 agosto 2007, l’auto- rità inferiore ha negato il diritto dell’assicurato ad una rendita in virtù di un grado di invalidità del 3% (doc. UAIE 26). A.c Il 21 luglio 2011, l’interessato ha subito un infortunio sul lavoro alla mano destra ed il 16 gennaio 2012 ha presentato una nuova domanda di prestazioni (v. annuncio per il mantenimento del termine; doc. UAIE 27 e segg.). Con decisione del 24 gennaio 2013, l’UAIE gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2012 al 30 settembre 2012 (doc. UIAE 56). B. B.a Il 26 giugno 2021, l’assicurato è caduto da una scala (a domicilio [in- fortunio non professionale]), riportando una frattura subcapitale del collo femorale a destra. Egli è stato immediatamente ricoverato ed il 29 giugno 2021 è stato sottoposto ad un intervento di impianto di protesi dell’anca destra (doc. UAIE 206 e segg.). B.b Il 5 ottobre 2021, l’interessato ha formulato una nuova (terza) domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. UAIE 59 e segg.). L’amministrazione ha quindi avviato l’istruttoria ed ha acquisito agli atti l’incarto dell’assicuratore infortuni (cfr. doc. UAIE 59 e 293 e segg.). B.c A causa dei persistenti dolori, il 19 dicembre 2022, l’interessato si è sottoposto ad un intervento di sostituzione della porzione acetabolare della protesi coxofemorale impiantata il 29 giugno 2021 (doc. UAIE 492 e segg.).

C-4749/2024 Pagina 3 B.d Con decisione del 29 gennaio 2024, la SUVA ha rilevato come dagli accertamenti medici è risultato che nonostante i postumi infortunistici, a partire dalla visita medica SUVA del 27 novembre 2023 era di nuovo esigi- bile un’attività adeguata al 100% e che dal confronto dei redditi risultava un discapito dell’8%. Per conseguenza gli è stato negato il diritto ad una ren- dita d’invalidità. La SUVA ha nondimeno riconosciuto un danno all’integrità del 15% e la conseguente indennità per menomazione dell’integrità pari a CHF 22'230.- (doc. UAIE 595). B.e Con decisione su opposizione dell’11 aprile 2024, la SUVA ha parzial- mente accolto l’opposizione inoltrata dall’interessato avverso il provvedi- mento del 29 gennaio 2024, riconoscendogli una rendita d’invalidità del 10% ed un’indennità per menomazione all’integrità del 40% pari comples- sivamente a CHF 59'280.- (doc. UAIE 596). B.f Con rapporto finale del Servizio medico regionale (SMR) del 2 marzo 2024, il dott. D., specialista in medicina interna generale, ha con- fermato le diagnosi, i limiti funzionali e i periodi di incapacità lavorativa ri- tenuti dall’assicuratore infortuni (doc. UAIE 100). B.g Con progetto di decisione del 13 marzo 2024, l'amministrazione ha ri- levato che dalla documentazione medico-specialistica acquisita all’incarto risultano, nella sua professione abituale, una definitiva incapacità lavora- tiva totale a decorrere dal 26 giugno 2021, mentre in attività adeguate vi è stata una totale inabilità dal 26 giugno 2021 al 27 novembre 2023, seguita da una piena capacità lavorativa. Essa ha pertanto prospettato il riconosci- mento del diritto ad una rendita d’invalidità intera dal 1° giugno 2022 (ossia un anno dopo l’infortunio del 26 giugno 2021, durante il quale egli ha pre- sentato un’incapacità lavorativa totale senza interruzioni) al 29 febbraio 2024 (ossia tre mesi dopo la visita medica di chiusura del 27 novembre 2023 con cui la SUVA ha attestato uno stato di salute stabile con piena capacità lavorativa in attività adeguate; doc. UAIE 102 e segg.). B.h Con osservazioni del 4 aprile 2024, l’interessato ha chiesto il riesame del progetto di decisione alla luce dei documenti medici allegati, ed il rico- noscimento di un’incapacità lavorativa anche in mansioni adeguate non in- feriore al 50% successivamente al 27 novembre 2023 (doc. UAIE 104). B.i Con annotazione SMR del 13 maggio 2024, il dott. D. ha indi- cato che la documentazione medica trasmessa dall’interessato non mostra una modifica dello stato di salute di quest’ultimo. Egli ha pertanto rinviato

C-4749/2024 Pagina 4 agli accertamenti della SUVA e confermato l’assenza di patologia non in- fortunistica (doc. UAIE 108). B.j Con decisioni del 4 luglio 2024, l’UAIE ha quindi confermato il progetto di decisione del 13 marzo 2024 e stabilito, in due decisioni separate, da un lato il diritto dell’interessato a percepire una rendita d’invalidità intera dal 1° giugno 2022 al 29 febbraio 2024 e dall’altro lato, la corrispondente rendita per il figlio Luca dal 1° giugno 2022 al 31 gennaio 2023 (doc. UAIE 113 e segg.). C. C.a Il 26 luglio 2024, l’interessato ha inoltrato ricorso cautelativo contro la summenzionata decisione di concessione di una rendita limitata nel tempo a suo favore (dal 1° giugno 2022 al 29 febbraio 2024), riservandosi la pos- sibilità di annullare il ricorso, rispettivamente di completarlo, una volta in possesso della valutazione del SMR relativa alle sue osservazioni al pro- getto di decisione del 13 marzo 2024 (doc. TAF 1). C.b Con scritto del 19 agosto 2024, il ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di avere ricevuto dall’Ufficio per l’assicurazione per l’invalidità del Canton E._______ (UAI-E.) la valutazione SMR richiesta, che la stessa è stata sottoposta al suo medico di fiducia e che, una volta in pos- sesso della valutazione di quest’ultimo, confermerà o ritirerà il ricorso entro e non oltre il 13 settembre 2024 (doc. TAF 2). C.c Con provvedimento del 28 agosto 2024, questo Tribunale ha invitato il ricorrente ad indicare, entro il 13 settembre 2024, se intendesse mantenere o meno il gravame del 26 luglio 2024 e, se del caso, a completarlo entro il medesimo termine (doc. TAF 3). C.d Con scritto del 13 settembre 2024, il ricorrente ha confermato e com- pletato il ricorso del 26 luglio 2024, chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata che lo concerne personalmente nella misura in cui nega il dritto di percepire una rendita d’invalidità non inferiore al 50% anche posteriormente al 29 febbraio 2024. L’insorgente ha altresì chiesto la possibilità che l’UAI-E. si attivi per avviare, in suo favore, i provvedimenti di riqualificazione e/o di collocamento. A sostegno delle proprie conclusioni, ha prodotto ulteriore documentazione medica, di cui si dirà in dettaglio, se necessario, nei considerandi in diritto. L’insor- gente ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali (doc. TAF 5).

C-4749/2024 Pagina 5 C.e Con risposta di causa del 5 novembre 2024, l’autorità inferiore, rin- viando al preavviso dell’UAI-E._______ del 31 ottobre 2024, nonché all’an- notazione SMR del 22 ottobre 2024, ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda ai necessari approfondimenti medici, segnatamente ad una valutazione peritale in ambito reumatologico e psi- chiatrico (doc. TAF 10). C.f Con ordinanza del 13 gennaio 2025, questo Tribunale ha invitato il ri- corrente ad esprimersi sulla proposta dell’UAIE di ammissione del ricorso e rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici. Nel medesimo provve- dimento, questo Tribunale ha pure reso edotto il ricorrente che, in caso dovesse essere dato seguito alla proposta dell’UAIE, non poteva a priori essere esclusa, sulla base di una valutazione sommaria, l’eventualità di un rinvio per ulteriori accertamenti senza conferma della rendita limitata nel tempo dal 1° giugno 2022 al 29 febbraio 2024. Motivo per cui, gli è stata concessa la facoltà di ritirare il ricorso (giusta la giurisprudenza di cui a DTF 137 V 314 consid. 3.2 [doc. TAF 11]). C.g Con presa di posizione del 22 gennaio 2025, il ricorrente ha indicato di accogliere la proposta di rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici da parte dell’UAIE (doc. TAF 13). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

C-4749/2024 Pagina 6 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) ed è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Secondo l’art. 43 LPGA e l’art. 69 OAI (RS 831.201), l’UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d’invalidità, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par- ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all’integrazione. 2.2 Inoltre, giusta l’art. 49 lett. b PA, l’accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 3. Quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 131 V 164; 131 V 120; 125 V 143; sentenza del TAFC-3367/2023 del 23 aprile 2025 consid. 5.2.3). Peraltro, e secondo costante giurisprudenza, assegnando retroattivamente una rendita d’invalidità degressiva e/o limi- tata nel tempo, l’autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico su- scettibile di essere in caso di contestazione oggetto della lite e dell’impu- gnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato (DTF 131 V 164; 125 V 143; sentenza del TAFC-3065/2022 del 10 marzo 2025 consid. 4.1). 3.1 Nel caso in esame, occorre verificare se prima della resa delle decisioni impugnate, l’UAIE, rispettivamente l’UAI-E._______, competente ad istruire il caso giusta l’art. 40 cpv. 2 OAI, avrebbe dovuto procedere ad ulteriori misure istruttorie, segnatamente ordinare ulteriori accertamenti specialistici in ambito medico, per potersi determinare con cognizione di causa ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante valido nel diritto delle assicurazioni sociali, sullo stato di salute e sulla residua capacità lavorativa dell’insorgente.

C-4749/2024 Pagina 7 3.2 A tal proposito, va in particolare analizzato se la proposta dell’UAIE d’ammissione del ricorso con annullamento della decisione impugnata e rinvio della causa all’amministrazione affinché sia proceduto ad ulteriori ap- profondimenti medici sia condivisibile (v. risposta del 5 novembre 2024 [doc. TAF 10]). 3.3 3.3.1 Per i motivi che saranno esposti di seguito, questo Tribunale condi- vide la proposta dell’UAIE, alla quale il ricorrente ha peraltro aderito, d’an- nullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all’am- ministrazione affinché la stessa completi l’istruttoria con ulteriori accerta- menti medici per determinare se il ricorrente ha diritto ad una rendita anche successivamente al 29 febbraio 2024. Da questo profilo, l’autorità inferiore non ha infatti correttamente acclarato lo stato di salute dell’interessato prima dell’emanazione delle decisioni qui impugnate, imponendosi per- tanto una perizia pluridisciplinare. 3.3.2 In primo luogo, si rileva che il dott. F._______ ha a più riprese atte- stato uno stato depressivo persistente con note di ansia e segnalato che per tale motivo l’interessato era in terapia con venlafaxina 37.5 e xanax (cfr. doc. UAIE 1 e 5). L’assunzione di tale terapia farmacologica era peral- tro stata confermata anche dal dott. G._______ della SUVA (v. doc. UAIE 588). Nella decisone su opposizione dell’11 aprile 2024, quest’ultima ha poi esplicitamente negato la sua competenza a prendere a carico eventuali problematiche dovute alla situazione psichica a causa dell’assenza di cau- salità con l’infortunio del 26 giugno 2021 (v. doc. UAIE 596 N. 7). Trattan- dosi di un trattamento farmacologico a cui è possibile accedere solo su prescrizione medica, il ricorrente ha reso plausibile di aver consultato uno specialista psichiatra, rispettivamente una certa gravità delle problemati- che psichiatriche, nonostante agli atti non si trovino referti di medici spe- cializzati in tale ambito con una valutazione e diagnosi chiara. Durante la procedura di accertamento in ambito AI, con rapporto finale del 2 marzo 2024 (doc. UAIE 100) e annotazione del 13 maggio 2024 (doc. UAIE 108), il medico SMR si è un primo momento limitato a confermare le diagnosi e i periodi di incapacità lavorativa attestati dalla SUVA e l’assenza di patolo- gie extra infortunistiche, senza tuttavia far esperire i necessari ulteriori ac- certamenti psichiatrici e senza addurre una motivazione convincente e con- divisibile sul motivo per cui tali accertamenti non sarebbero in concreto stati necessari. Per conseguenza, e come correttamente indicato anche dal me- dico SMR nella sua annotazione del 22 ottobre 2024 in sede ricorsuale (doc. TAF 10), risulta che già solo in virtù della possibile affezione

C-4749/2024 Pagina 8 psichiatrica, non era possibile concludere, con il necessario grado della verosimiglianza preponderante, che lo stato di salute del ricorrente poteva considerarsi stabilizzato con conseguente capacità lavorativa del 100% in attività sostitutive adeguate. Al contrario, dagli atti medici all’incarto risulta piuttosto una situazione valetudinaria non ancora del tutto stabilizzata o sufficientemente acclarata. 3.3.3 Inoltre, dalla documentazione medica trasmessa dal ricorrente risulta che svariati specialisti che si sono occupati delle sequele dell’infortunio del 26 giugno 2021 hanno evidenziato una persistenza, rispettivamente un peggioramento dei dolori all’anca destra (v. in particolare i referti del dott. H., specialista in reumatologia del 19 settembre 2023 e del 19 ot- tobre 2023, del dott. I., specialista in fisiatria, del 26 ottobre 2023; del dott. J.__, specialista in ortopedia, del 26 gennaio 2024 e del dott. L., specialista in ortopedia dell’8 marzo 2023 [tutti doc. UAIE 104]) ed hanno consigliato il proseguimento della fisioterapia, elettrostimo- lazione del medio gluteo ed una valutazione presso un terapista del dolore per impostare una terapia per dolore cronico. Nel rapporto del 20 maggio 2024 della dott.ssa K., specialista in anestesiologia, viene poi menzionato che a causa dell’importante fenomenologia algica, il ricorrente si è dovuto sottoporre a svariate visite anestesiologiche e che essa ritiene utile, qualora non vi fosse una ulteriore indicazione chirurgica, una valuta- zione presso un centro antalgico di secondo livello dove si potrebbe pen- sare a tecniche antalgiche invasive oppure impostare una terapia farmaco- logica (doc. UAIE 111). Pertanto, anche sotto questo profilo la situazione valetudinaria del ricorrente impone ulteriori approfondimenti specialistici, segnatamente con il coinvolgimento di un reumatologo. 3.4 Alla luce di quanto precede, risulta che nel caso concreto, prima della pronuncia delle decisioni impugnate lo stato di salute del ricorrente non è stato sufficientemente acclarato tramite i necessari accertamenti speciali- stici. Va pertanto accolta la proposta dell’autorità inferiore di rinvio degli atti all’amministrazione alfine di un più approfondito, e aggiornato accerta- mento dei fatti giuridicamente rilevanti dal profilo medico (per quanto at- tiene alla determinazione di una incapacità lavorativa che giustifichi la con- cessione di una rendita anche successivamente al 29 febbraio 2024). Il completamento dell’istruttoria implica segnatamente una perizia pluridisci- plinare in ambito reumatologico, psichiatrico ed internistico, riservati even- tuali ulteriori accertamenti che dovessero risultare necessari in considera- zione dell’evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente, con ve- rifica dell’incidenza delle diverse patologie e del loro possibile effetto con- giunto sulla residua capacità lavorativa dell’insorgente.

C-4749/2024 Pagina 9 4. 4.1 In caso di annullamento della decisione impugnata, il Tribunale amministrativo federale può sostituirsi all'autorità inferiore e statuire direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione. In particolare esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti per statuire (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-2866/2022 del 30 gennaio 2025 consid. 10.1 con rinvii). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 4.2 L’incarto va pertanto trasmesso all’autorità inferiore affinché completi l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Il ricorrente verrà in parti- colare sottoposto ai menzionati accertamenti pluridisciplinari, riservato ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo del suo stato di salute dovesse ancora rendere necessario. La perizia dovrà essere effettuata in Svizzera (cfr. sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). Incomberà peraltro all’UAIE di emettere una nuova decisione in tempi ragionevoli. Sulla base degli accertamenti ancora da esperire, l’am- ministrazione dovrà determinarsi sullo stato di salute del ricorrente nel pe- riodo determinante a partire da novembre 2023 e fino alla data della nuova decisione nonché sulla sua incidenza sulla residua capacità lavorativa. 4.3 Peraltro, stante le premesse, nulla – neppure la giurisprudenza del Tri- bunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completa- mento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti comple- mentari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di sa- lute del ricorrente e sull’incidenza delle affezioni di cui soffre sulla residua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è ri- chiesto un accertamento peritale in ambiti che non sono stati sufficiente- mente chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell’emanazione della decisione litigiosa, gli elementi per do- vere agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in particolare, il consid. 3 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le

C-4749/2024 Pagina 10 prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'am- ministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad ef- fettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C- 1621/2020 consid. 9.3). 4.4 Occorre peraltro rilevare che – a seguito di una più approfondita valu- tazione della documentazione medica all’incarto, ed in particolare alla luce dei concludenti accertamenti ortopedici effettuati dall’assicuratore infortuni – questo Tribunale rileva come nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore a seguito del rinvio degli atti di causa non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in- sorgente (cfr. sulla questione DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinnanzi all'autorità inferiore, la rendita intera accordata al ricorrente dal 1° giugno 2022 al 29 febbraio 2024 e ri- conducibile alle conseguenze dell’infortunio del 26 giugno 2021 ed alle sue sequele ha da ritenersi siccome già acquisita, la stessa non essendo stata contestata e non risultando elementi che possano mettere in dubbio le ri- percussioni sulla capacità lavorativa del menzionato infortunio riconosciute dall’autorità inferiore per quel periodo. A seguito della presente sentenza, resta pertanto controversa solo la questione se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute del ricorrente ancora da esperire giustificano, contra- riamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, l'attribuzione di una rendita anche posteriormente al 29 febbraio 2024 o eventualmente l’ese- cuzione di provvedimenti professionali (cfr. al riguardo, sentenze del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 11.5, C-1316/2014 del 13 marzo 2018 consid. 12.3 e C-2736/2014 dell'8 dicembre 2017 consid. 14.3). 4.5 Il TAF rileva altresì che a seconda dei risultati degli ulteriori accerta- menti medici, l'UAIE dovrà pronunciarsi sulla sfruttabilità dell’eventuale re- sidua capacità lavorativa medico-teorica dell’insorgente e eventualmente sul diritto dell’insorgente a eventuali provvedimenti professionali (fermo re- stando che nel progetto di decisione del 13 marzo 2024 l’UAIE si era già

C-4749/2024 Pagina 11 detto disponibile su richiesta dell’interessato a valutare un sostegno al col- locamento [doc. UAIE 102 pag. 3]). 5. 5.1 Visto l'esito del ricorso (il ricorrente è da considerarsi vincente in causa), non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta priva di oggetto (cfr. sulla questione, fra le tante, la sen- tenza del TAF C-2866/2025 del 30 gennaio 2025 consid. 11.4 con rinvio). 5.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse- gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple- mento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 1’000.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente (cfr. sulla questione del diritto a ripetibili da parte del Patronato, le sentenze del TF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.3 e I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 3 nonché, fra le tante, la sentenza del TAF C-4019/2019 del 24 novembre 2020 consid. 11.2 con rinvii). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 4 luglio 2024 è annullata – nella misura in cui è stato soppresso il diritto del ricorrente ad una rendita successivamente al 29 febbraio 2024 – e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda al completamento dell’istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è divenuta priva d’oggetto. 4. L'UAIE rifonderà al ricorrente CHF 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Vito Valenti Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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