B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-4749/2022
S e n t e n z a d e l 1 3 a p r i l e 2 0 2 3 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Caroline Gehring, Christoph Rohrer, cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione invalidità, diritto alla rendita (decisione del 29 giugno 2022).
C-4749/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadina svizzera, nata il (...) 1964, è coniugata dal 2 ago- sto 1987 con B., cittadino italiano, con il quale dal 1° maggio 1987 risiede a C._______ (IT), pur avendo mantenuto il proprio domicilio legale in Svizzera, nel comune di D._______ (doc. 1 e 2 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero, UAIE). A.b L’assicurata ha lavorato a tempo pieno dal 17 ottobre 2011 quale col- laboratrice tessile per la ditta E._______ di F._______ (CH), solvendo re- golari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 9, 12). B. B.a Il 30 settembre 2021, per il tramite di G._______ (assicuratore per per- dita di guadagno in caso di malattia), A._______ ha formulato all’Ufficio AI del Canton H._______ (UAI-H.) una domanda volta al consegui- mento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità essendo completamente inabile al lavoro dal 20 aprile 2021 (doc. 1-3, 9). B.b B.b.a Dall’istruttoria, nella quale è confluito l’incarto di G. (doc. 4), è emerso che l’assicurata è affetta da epatite acuta cronica su base au- toimmune/esotossica, diagnosticata il 20 aprile 2021 in occasione del rico- vero presso il reparto di medicina interna di I._______ e per la quale il 9 giugno 2021 è stata inserita nella lista d’attesa per il trapianto di fegato (doc. 4.3). B.b.b Riferendosi ai certificati del medico curante (doc. 4.3 p. 2), nonché al referto di uscita dell’11 giugno 2021 dal dipartimento di gastroenterologia e trapianti dell’Azienda Ospedali Riuniti di K._______ (doc. 4.3 p. 23), il dott. J._______, la cui specializzazione non è nota, ha indicato nell’avviso del Servizio medico regionale (SMR) del 17 novembre 2021 che fino a quando non verrà eseguito il trapianto di fegato persiste una capacità lavo- rativa in attività leggere dell’80%, da intendere come riduzione del rendi- mento (doc. 8 p. 3).
C-4749/2022 Pagina 3 B.c L’UAI-H._______ ha quindi emanato il progetto di decisione del 30 set- tembre 2021 (notificato alla ricorrente il 7 febbraio 2022) con cui ha pro- spettato il rigetto della richiesta di prestazioni in ragione del grado d’invali- dità non pensionabile (doc. 13). B.d Contestualmente all’opposizione del 18 febbraio 2022, trasmessa via mail dal marito dell’assicurata e nella quale sono state evocate delle affe- zioni psichiche correlate alla malattia epatica, è stata prodotta la cartella clinica completa dell’interessata (doc. 18), dalla quale risulta che il 12 luglio 2021 quest’ultima è stata ricoverata presso il dipartimento di gastroentero- logia e trapianti dell’Azienda Ospedali Riuniti di K._______ per disponibilità di un organo compatibile. Gli esami ematochimici hanno tuttavia indicato che l’organo non era idoneo e il trapianto non è stato eseguito (doc. 16 p. 2). B.e Con avviso SMR del 15 giugno 2022 il dott. J., non ritenendo sussistere agli atti elementi suscettibili di dimostrare la presenza di affe- zione d’ordine psichiatrico si è riconfermato nelle proprie conclusioni (doc. 28 p.3-4). B.f Con decisione del 29 giugno 2022 (notificata una prima volta senza successo per invio raccomandato semplice e poi ritrasmessa per posta B il 17 agosto 2022 [cfr. consid. 1.2]), l’UAIE ha confermato il progetto di de- cisione, negando il diritto a una rendita d’invalidità a fronte di un grado AI del 21% (doc. 32). C. C.a Con scritto del 17 agosto 2022 G. ha comunicato all’UAI- H._______ di non condividere la decisione del 29 giugno 2022, non rite- nendo A._______ abile all’80% in un’attività leggera. Essendo quest’ultima ancora iscritta nella lista per il trapianto di fegato ed essendo la sua situa- zione stazionaria, G._______ continua a considerarla completamente ina- bile al lavoro (doc. 35). C.b Dal canto suo l’UAI-H._______ ha comunicato di non essere più competente e che in caso di disaccordo con il citato provvedimento G._______ avrebbe potuto ricorrere in sede giudiziaria (doc. 36). D. D.a Con ricorso del 23 settembre 2022, presentato dinnanzi all’autorità in- feriore (doc. TAF 1) e da quest’ultima trasmesso per competenza al TAF
C-4749/2022 Pagina 4 (doc. TAF 2), A., per il tramite del marito, ha impugnato la suddetta decisione, chiedendone sostanzialmente l’annullamento e il rinvio degli atti all’amministrazione al fine di completare gli accertamenti medici sotto il pro- filo specialistico (doc. TAF 1). D.b Al fine di verificare la tempestività del ricorso, la giudice dell’istruzione ha avviato uno scambio di scritti con la ricorrente, l’autorità inferiore, le po- ste italiane e la Posta svizzera (doc. TAF 3-18), giungendo alla conclusione che il gravame era tempestivo (doc. TAF 19). D.c Con risposta del 28 febbraio 2023 l’autorità inferiore, riferendosi al preavviso del 22 febbraio 2023 dell'UAI-H. a sua volta fondato sull’avviso di medesima data del SMR, ha proposto di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'amministrazione alfine di completare l’istruttoria dal punto di vista medico, tramite l’allestimento di una perizia pluridisciplinare, prima di emanare una nuova decisione (doc. TAF 20 e allegati).
Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF (RS 173.32) in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA (RS 172.021), pronunciate dall'Uf- ficio dell’assicurazione per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). La ricorrente è toccata dalla decisione impugnata ed ha un inte- resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. Per conseguenza, l’insorgente è legittimata a ricorrere nel caso in esame (art. 59 LPGA [RS 830.1]; art. 48 cpv. 1 PA). 1.2 1.2.1 Giusta l’art. 60 LPGA il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sa- bato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3
C-4749/2022 Pagina 5 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF). Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indiriz- zate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 1.2.2 Nell’evenienza concreta, il ricorso del 23 settembre 2022 depositato dinnanzi all’autorità inferiore (doc. TAF 1), è stato da quest’ultima tra- smesso per competenza al TAF il 19 ottobre 2022 (doc. TAF 2). Dall’incarto dell’UAIE (in particolare dai doc. 4.1-4.3, 5-10, 13, 14, 16-20, 24-26, 39 [cfr. doc. TAF 19]), come pure dallo scambio di scritti avviato da questo Tribunale al fine di verificare la tempestività del ricorso (doc. TAF 3- 17), sono risultati tre numeri civici differenti in relazione all’indirizzo dell’as- sicurata ed è stato appurato che – sia in procedura amministrativa che giu- diziaria – alcuni documenti giungevano alla destinataria ed altri no, a di- pendenza della modalità di spedizione (doc. TAF 19). Alla luce degli accertamenti eseguiti è emerso che l’indirizzo corretto era: via (...) 126. Secondo questo Tribunale l’autorità inferiore avrebbe non solo potuto ma dovuto accorgersi che l’indirizzo a cui venivano notificati gli atti alla ricorrente non era corretto e quest’ultima avrebbe dovuto procedere di moto proprio alle opportune verifiche (così come fatto da questo Tribunale), prima di inoltrare la decisione impugnata (cfr. doc. TAF 19). 1.2.3 Ne consegue che, la notifica della decisione del 29 giugno 2022, no- tificata presso via (...) 120 e non all’indirizzo ufficiale della ricorrente non può considerarsi validamente avvenuta in occasione della prima trasmis- sione, avendo potuto la ricorrente venirne a conoscenza unicamente in oc- casione del secondo invio trasmesso per posta B il 17 agosto 2022 (doc. 37) e validamente consegnato il 12 settembre 2022 (doc. TAF 1). Il ricorso del 23 settembre 2022 è stato quindi interposto tempestivamente. Del resto con tale conclusione concorda anche l’autorità inferiore (doc. TAF 20). 1.3 Rispettando i requisiti previsti dalla legge, il ricorso è pertanto ammis- sibile. 2.
C-4749/2022 Pagina 6 2.1 Giusta l'art. 40 cpv. 1 OAI per la ricezione e l’esame delle richieste è competente, l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio (let. a), l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero se gli assicurati sono domiciliati all’estero (let. b). A tenore dell’art. 40 cpv. 2 bis
OAI, per gli assicurati domiciliati all'estero ma che dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 cpv. 2 LPGA), la ricezione e l'esame delle richieste sono di competenza dell'ufficio AI nel cui campo d'attività gli assicurati hanno la loro dimora abituale. Se, durante la procedura, un assicurato cessa di avere la sua dimora abituale in Svizzera, la competenza passa all'UAIE. Inoltre, il cpv. 3 dell'art. 40 OAI precisa che l'ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura, con riserva dei capoversi 2 bis -2 quater . 2.2 Nell’evenienza concreta, l'assicurata risiede in Italia, ma parrebbe aver mantenuto il proprio domicilio nel Canton H._______ e lavora per una so- cietà con sede nel Canton H.. Dagli atti non è possibile fare mag- giore chiarezza riguardo alla situazione di domicilio, di residenza e altresì in merito alla sua situazione lavorativa, ragione per cui nell’ambito del rinvio andrà esaminato nel dettaglio questo aspetto, al fine di determinare chi fra UAI-H. e UAIE è competente, giusta l'art. 40 OAI, non soltanto per completare l’istruttoria di causa, ma pure per emanare la nuova decisione sul diritto alle prestazioni AI. 3. 3.1 Il 1° gennaio 2022, sono entrate in vigore le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI e della LPGA (Ulteriore sviluppo dell’AI; RU 2021 705; FF 2017 2191) e le modifiche del 3 novembre 2021 dell’OAI (RU 2021 706). Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transi- torio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizza- zione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). 3.2 Nel caso in esame, si applicano di principio le disposizioni legali nella loro versione in vigore al 1° marzo 2022, ossia a sei mesi dal deposito della domanda di prestazioni (doc. 1), data a partire dalla quale potrebbe al più presto insorgere il diritto alla rendita, nella misura in cui sono adempiuti i presupposti dell’art. 28 LAI, così come le ulteriori modifiche entrate in vi- gore successivamente e fino alla data della decisione impugnata (29 giu- gno 2022).
C-4749/2022 Pagina 7 4. 4.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le do- mande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i neces- sari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in partico- lare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 4.2 Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso. 4.3 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de- cisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al mo- mento in cui essa è stata resa (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della si- tuazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 5. 5.1 5.1.1 Oggetto impugnato nel caso in esame è la decisione del 29 giugno 2022 con cui è stata respinta la domanda di prestazioni AI presentata dall’assicurata. 5.1.2 Oggetto litigioso, prima della risposta di causa, era la liceità del man- cato riconoscimento del diritto a prestazioni dell’assicurazione per l’invali- dità e meglio la carenza di un approfondito accertamento sotto il profilo medico del caso. 5.2 5.2.1 Nel merito la ricorrente contesta la decisione dell’autorità inferiore dal punto di vista medico, ritenendo che, sulla scorta dei referti versati agli atti, emerga una situazione valetudinaria diversa rispetto a quella accertata in
C-4749/2022 Pagina 8 sede istruttoria. Essa chiede quindi l’esecuzione di accertamenti speciali- stici in Svizzera per meglio inquadrare il suo stato di salute e le conse- guenze che ne derivano. 5.2.2 Con risposta del 28 febbraio 2023 l’UAIE, ha proposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa al fine di far eseguire ulteriori accertamenti peritali dal profilo psichiatrico, neurologico, neuropsicologico ed epatico, prima di emettere una nuova decisione. 6. 6.1 La proposta dell’autorità inferiore, che aderisce interamente alle richie- ste della ricorrente, è senz’altro giustificata dalla necessità di completare nel caso concreto l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per l’AI, segnatamente lo stato di salute della ricorrente, in particolare l’esistenza e l’incidenza delle affezioni psichiche evocate dai medici curanti, nonché l’evoluzione e l’influsso sulla capacità lavorativa della patologia epatica, e va pertanto confermata in questa sede. 6.2 La documentazione esibita in sede di ricorso, oltre che la presa di po- sizione di G._______ – che per la sola problematica epatica continua a considerare l’assicurata completamente inabile al lavoro – hanno infatti reso manifeste le lacune nell’istruttoria eseguita prima dell’emissione della decisione impugnata, in particolare la mancata considerazione rispettiva- mente l’approfondimento della rilevanza delle affezioni di psichiatriche non- ché l’evoluzione della patologia epatica. Tali lacune sono state messe in evidenza anche dal medico dell’amministrazione e vanno pertanto colmate nel senso indicato da quest’ultimo (cfr. annotazione SMR del 22 febbraio 2023 allegata al doc. TAF 20). 6.3 La documentazione esibita in sede amministrativa e pendente ricorso, come pure gli accertamenti medici su cui si fonda la presa di posizione di G._______, quest’ultima attualmente non ad atti, dovranno quindi essere attentamente esaminati dai periti coinvolti, che procederanno all’accerta- mento dello stato di salute e della capacità di lavoro e della sua evoluzione, da un punto di vista complessivo segnatamente internistico, psichiatrico, neurologico, neuropsicologico ed epatico, tramite l’esperimento di una pe- rizia plurisciplinare in Svizzera, conformemente ai principi della giurispru- denza del Tribunale federale (DTF 137 V 210). 6.4 Sulla scorta delle nuove risultanze, l’autorità inferiore procederà inoltre a una nuova indagine economica sulla base delle nuove disposizioni degli art. 25-26 bis OAI, indicizzando laddove necessario i dati salariali del reddito
C-4749/2022 Pagina 9 da valido e applicando, se ne sono date le condizioni, le deduzioni sociali dal reddito da invalido. 7. 7.1 Giova rilevare che nel caso concreto non è necessario rendere attenta l'assicurata della possibilità di ritirare il ricorso conformemente a quanto stabilito in DTF 137 V 314. In effetti non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già ci- tata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento che la domanda di pre- stazioni presentata da quest’ultima era stata respinta con la decisione im- pugnata. 7.2 In siffatte circostanze, neppure la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per comple- tamento dell'istruttoria, tramite l’esperimento di una perizia specialistica nel senso indicato, essendo sia un accertamento pluridisciplinare del tutto ca- rente agli atti sia alcuni aspetti medici completamente tralasciati. In as- senza di un’istruttoria complementare in tal senso, non risulta pertanto pos- sibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponde- rante sul grado di invalidità e sul diritto alla rendita dell’assicurata. 8. Da quanto esposto discende che il ricorso dev’essere accolto, nel senso che la decisione impugnata, fondandosi su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, va annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione, affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedente- mente indicato. 9. 9.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). 9.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata da un mandatario pro- fessionale e non ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in ragione della presente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 29 giugno 2022 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria e si pronunci nuovamente sul diritto di A._______ ad una rendita d’invalidità ai sensi dei considerandi. 2. Non si attribuiscono spese processuali, né indennità per spese ripetibili. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore.
(I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
C-4749/2022 Pagina 11 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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