Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4723/2023
Entscheidungsdatum
26.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-4723/2023

S e n t e n z a d e l 2 6 s e t t e m b r e 2 0 2 5 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Caroline Gehring e Philipp Egli, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Italia), ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 26 giugno 2023).

C-4723/2023 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (di seguito, interessata, ricorrente o insorgente) – cittadina sviz- zera, italiana e brasiliana, nata il (...), coniugata (da [...] a [...], da [...] a [...] nonché da [...]), madre di due figli (nati nel [...] e nel [...]), arrivata in Svizzera nel settembre del 1995 (doc. 7 pagg. 10 e 11 dell’incarto dell’au- torità inferiore [di seguito, doc. CSC 7 pagg. 10 e 11]) – ha svolto attività lucrativa in Svizzera dapprima come cameriera ed operaia e, da luglio del 2003, quale avvocato indipendente per la ditta individuale “(...)” (doc. CSC 4 pag. 3, CSC 7 pag. 11 e CSC 15 pag. 4 e 38), solvendo contributi all’as- sicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. CSC 1 pag. 2, CSC 21 pag. 73 e CSC 33). Il 28 luglio 2020, si è trasferita in Italia (doc. CSC 8). B. B.a Il 16 e il 18 marzo 2021, l’interessata ha formulato una richiesta volta all’ottenimento, anticipato di due anni, di una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. CSC 7 [due formulari]; v. anche doc. CSC 4 pag. 2 [formulari trasmessi da una Cassa professionale di compensazione alla CSC per competenza]). B.b Con decisione del 28 aprile 2021 (doc. CSC 12), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha assegnato all’interessata una rendita di vec- chiaia svizzera (anticipata di due anni) di fr. 754.- al mese dal 1° aprile 2021, rendita calcolata in base ad un periodo di contribuzione di 23 anni e 4 mesi (da settembre del 1995 a dicembre del 2018) rispetto ai 41 anni di assicurazione della classe di età, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 0.5 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 30'114.-, una scala delle rendite 25 ed una riduzione per anticipazione del 13,6% (v. doc. CSC 9 [foglio di calcolo]). B.c Con scritto d’opposizione del 26 maggio 2021 (doc. CSC 13), l’interes- sata ha contestato il periodo contributivo e l’importo mensile della rendita, allegando di aver versato contributi all’assicurazione svizzera per la vec- chiaia e per i superstiti (AVS) dal 1996 ad aprile del 2021. Ha precisato che le sue spese, compresi i contributi AVS, sono sostenute dal marito “perché tante volte passava dei mesi per avere un cliente”, indicando di non poter dimostrare quanto paga di imposte o quanto guadagna in un anno “perché ho avuto cliente e ho lavorato sempre con Portogallo e con Brasile”. Ha poi segnalato che deve recarsi a B._______ “per amministrare e controllare tutto almeno ogni 15 giorni”. Infine, ha sottolineato che “non lavoro e non

C-4723/2023 Pagina 3 ho mai lavorato in Italia; non ho diritto di pensionarmi in Brasile perché non sono assicurata e ho rinunciato la pensione obbligatoria di Portogallo in favore della pensione svizzera”. Ha esibito in particolare, oltre a copie di documenti medici, copie di conteggi e di fatture della Cassa di compensa- zione del Canton B._______ concernenti i contributi AVS. B.d Con scritto del 21 giugno 2021 (doc. CSC 15), l’interessata ha prodotto in particolare copie dei conteggi della Cassa di compensazione del Canton B._______ concernenti i contributi AVS per il 2020 e il 2021, copie di fatture della Cassa di compensazione concernenti i contributi AVS per gli anni dal 2017 al 2021, copie dei pagamenti di contributi AVS, copie di estratti di conti postali e bancari (dell’interessata e del marito) nonché copia della deci- sione di tassazione (dei coniugi) per l’anno 2018. B.e Con lettera del 2 novembre 2021 (doc. CSC 18), la CSC ha chiesto alla Cassa di compensazione del Canton B._______ di voler trasmettere un estratto del conto individuale dell’interessata per gli anni dal 2019 al 2021. Con scritto del 17 novembre 2021 (doc. CSC 19), la Cassa di com- pensazione ha riferito che l’interessata è stata affiliata presso la propria cassa come lavoratrice indipendente dal 2003. Appreso che aveva trasfe- rito il domicilio in Italia, la Cassa le ha chiesto se continuasse a lavorare in Svizzera. Non avendo ricevuto alcuna risposta, la Cassa ha chiuso il suo conto AVS con effetto al 31 luglio 2020. B.f Con lettera del 17 febbraio 2022 (doc. CSC 20), la CSC ha trasmesso lo scritto della Cassa di compensazione del Canton B._______ del 16 no- vembre 2021 all’interessata, invitandola a prendere posizione. B.g Con presa di posizione del 10 marzo 2022 (doc. CSC 21), l’interessata ha sottolineato di aver sempre fornito tutte le informazioni necessarie alla Cassa di compensazione del Canton B.. Ha indicato di aver tra- sferito la sua residenza in Italia al 31 luglio 2020, di essere titolare di una ditta individuale con sede a B. dal 2003, di aver sempre lavorato in Svizzera “perché tutti i miei assistiti vivono in Svizzera; soltanto che il mio lavoro è fatto per via di miei processi nel Tribunale brasiliano e porto- ghese”. Ha prodotto numerosi documenti, segnatamente copia della di- sdetta del 2011 del contratto di locazione di un ufficio a B._______ (doc. CSC 21 pag. 28), copia di un estratto del contratto dell’agosto 2020 di lo- cazione di un ufficio in Brasile (doc. CSC 21 pag. 42), copie della corrispon- denza con la Cassa di compensazione del Canton B._______ in merito all’attività lavorativa in Portogallo (doc. CSC 21 pagg. 44, 47, 49 e 65), copie dei formulari per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

C-4723/2023 Pagina 4 (doc. CSC 21 pagg. 50, 52, 53, 55 a 57 e 60 a 62), copie dei messaggi di posta elettronica con la Cassa di compensazione in merito all’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera dopo il trasferimento in Italia (doc. CSC 21 pagg. 84 a 87 e 91), copia della lettera della Cassa di compensazione del 2 agosto 2021 di chiusura del suo conto AVS con effetto al 31 luglio 2020 (doc. CSC 21 pag. 43), copie della contabilità della sua ditta individuale per il 2020 e il 2021 (doc. CSC 21 pagg. 100, 101, 105 e 106), copie dei con- teggi e delle fatture della Cassa di compensazione concernenti i contributi AVS per gli anni 2009, 2016 a 2018, 2020 e 2021 (doc. CSC 21 pag. 119, 123, 124, 126, 132, 133, 134 e 139) nonché copie degli scritti della Cassa di compensazione del 2 e 3 agosto 2021 inerenti la restituzione dei contri- buti AVS versati per il periodo da agosto 2020 al 31 marzo 2021 (doc. CSC 21 pagg. 140 a 144). B.h Con scritto del 16 giugno 2023 (doc. CSC 28), la Cassa di compensa- zione del Canton B._______ ha riferito, su richiesta della CSC (doc. CSC 23, CSC 26 e CSC 27), che l’interessata si è trasferita all’estero il 28 luglio 2020, il pagamento dell’affitto di un appartamento non permette di dimo- strare l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente e l’ufficio di tassazione cantonale non ha potuto comunicare la percezione di alcun reddito per l’anno 2020, motivo per cui si giustifica il riconoscimento di contributi AVS solo per il periodo da gennaio a luglio 2020. B.i Con decisione su opposizione del 26 giugno 2023 (doc. CSC 30), la CSC ha riconsiderato la propria decisione del 28 aprile 2021 ed ha asse- gnato all’interessata una rendita di vecchiaia svizzera (anticipata di due anni) di fr. 769.- al mese dal 1° aprile 2021. Detta rendita è stata calcolata in base ad un periodo di contribuzione di 24 anni e 11 mesi (da settembre del 1995 a luglio del 2020) rispetto ai 41 anni di assicurazione della classe di età, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 0.5 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 29'400.-, una scala delle rendite 26 ed una riduzione per anticipazione del 13,6% (v. doc. CSC 32 [foglio di calcolo]). Nella propria decisione, la CSC ha in particolare indicato, sotto la rubrica “complemento d’informazione”, che “(ha) proceduto ad un nuovo calcolo della rendita precedentemente attribuita poiché (ha) constatato che lo stesso era errato” (doc. CSC 30 pag. 4; v. anche doc. CSC 36 [scritto della CSC del 30 giugno 2023]). Con comunicazione del 26 giugno 2023 (doc. CSC 31), la CSC ha poi aggiornato l’importo della rendita di vecchiaia (fr. 791.- al mese dal 1° aprile 2023).

C-4723/2023 Pagina 5 C. C.a Il 3 settembre 2023, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 26 giugno 2023, mediante il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una “nuova e giusta pensione di vecchiaia”. Ha contestato il periodo contributivo, indi- cando di aver versato contributi AVS fino ad aprile 2021 e di aver trasmesso la documentazione concernente la sua attività lucrativa per gli anni 2020 e 2021. Si è doluta dell’importo mensile della rendita, avendo chiesto il ver- samento di una pensione di vecchiaia di un importo mensile di almeno Euro 1.000. Ha fatto valere che, quale cittadina europea residente in Italia, può richiedere il rimborso o il trasferimento all’Istituto Nazionale della Previ- denza Sociale italiano dei contributi versati all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti. Ha prodotto, oltre al formulario “richiesta di una rendita di vecchiaia” del 18 marzo 2021, allo scritto della Cassa di compensazione del Canton B._______ del 16 novembre 2021, alla lettera della CSC del 17 febbraio 2022 ed alla propria presa di posizione del 10 marzo 2022 (già agli atti), estratti di articoli di legge e la sentenza del Tri- bunale amministrativo federale C-4779/2015 del 19 luglio 2016 (doc. TAF 1). C.b Nella risposta al ricorso del 7 dicembre 2023 (doc. TAF 5), la CSC ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione su oppo- sizione impugnata. Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali appli- cabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, ha confermato la cor- rettezza dell’importo della rendita assegnata all’insorgente. Quanto al pe- riodo contributivo, ha segnalato che “l’esito delle ricerche relativo ad una presunta attività lucrativa esercitata dalla ricorrente dopo luglio 2020 e fino al 2021 è stato negativo, per cui è a giusto titolo che la CSC si è conformata al comunicato della competente Cassa di compensazione di B._______”. C.c Nella replica del 31 gennaio 2024 (doc. TAF 8), l’insorgente si è doluta di errori nel calcolo dell’importo mensile della rendita di vecchiaia, segna- tamente per quanto attiene al reddito risultante da un’attività lucrativa, agli accrediti per compiti educativi, al reddito annuo medio determinante, alla riduzione per anticipazione. Sostiene poi che la CSC non l’ha informata in merito alle disposizioni legislative in materia di assicurazione sociale, en- trate in vigore al 1° gennaio 2024. Ha sottolineato che, quale cittadina bra- siliana, svizzera e italiana, residente all’estero, può richiedere, in virtù degli accordi internazionali (fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ita- liana nonché fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del

C-4723/2023 Pagina 6 Brasile) il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi ver- sati in Svizzera all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti. A suo dire, sarebbe ingiusto se “non potesse cambiare la sua richiesta ini- ziale per via dell’annullamento della decisione del 26 giugno 2023”. Infine, ha indicato di essere stata residente e di aver lavorato in Brasile per 8 mesi, segnatamente da settembre del 2022 a giugno del 2023 (allegati i biglietti dell’aereo e l’abbonamento della compagnia telefonica). Ha prodotto, oltre a documenti già agli atti, un certificato di lavoro dell’ottobre 1999, docu- menti medici del 2004, 2005 e 2010, un conteggio della Cassa di compen- sazione del Canton B._______ concernente i contributi AVS per l’anno 2019 ed un certificato di residenza dell’agosto 2020. C.d Con provvedimento del 1° marzo 2024 (doc. TAF 9), questo Tribunale ha trasmesso all’autorità inferiore per conoscenza copie della replica del 31 gennaio 2024, nonché degli allegati documenti. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione (CSC). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi- curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. Salvo disposizioni transitorie contrarie, le nuove norme procedurali si ap- plicano immediatamente con la loro entrata in vigore (DTF 130 V 1 consid. 3.2; 129 V 113 consid. 2.2).

C-4723/2023 Pagina 7 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è, con la riserva di cui si dirà al considerando 12 del presente giudizio, ammissibile. 2. Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio in- quisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d’ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d’argomenti che la decisione impu- gnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). 3. 3.1 La ricorrente è cittadina svizzera, italiana e brasiliana, è domiciliata in Italia e sussiste un nesso transnazionale, la medesima essendo stata as- sicurata all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (AVS/AI; DTF 145 V 231 consid. 7.1, 143 V 354 consid. 4, 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei si- stemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Fatte salve le disposizioni del diritto comunitario o convenzionale, l'organizza- zione della procedura, come pure l’esame delle condizioni di ottenimento e il calcolo di una rendita AVS svizzera sono rette dal diritto svizzero (DTF

C-4723/2023 Pagina 8 137 V 282 consid. 3.3; 131 V 209 consid. 5.3; sentenza del TF 9C_9/2018 del 19 giugno 2018 consid. 3.2.2). 3.2 L’insorgente asserisce di essere stata residente in Brasile per 8 mesi, segnatamente da settembre del 2022 a giugno del 2023 (doc. TAF 8 [re- plica pag. 6]). Poiché tale periodo non è oggetto del litigio, al caso in esame non è applicabile la Convenzione di sicurezza sociale del 3 aprile 2014 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile (RS 0.831.109.198.1), fermo restando che secondo l’art. 17 cpv. 3 della Con- venzione – che si applica in particolare in Svizzera alla legislazione sviz- zera sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 2 cpv. 1 lett. B.a della Convenzione) – per quanto attiene alle prestazioni svizzere, si prendono in considerazione esclusivamente i periodi di assicurazione com- piuti secondo la legislazione svizzera e le prestazioni sono fissate in base alla legislazione svizzera. 4. 4.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). 4.2 La ricorrente essendo nata il (...), la domanda di una rendita di vec- chiaia svizzera, anticipata di due anni, essendo stata presentata il 16 e il 18 marzo 2021 e la rendita essendo versata dal 1° aprile 2021, al caso in esame, salvo indicazione contraria, si applicano di principio le disposizioni della LAVS in vigore a tale data (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Al caso concreto, non è comunque applicabile la modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS (AVS 21; RU 2023 92; FF 2019 5179) che è entrata in vigore il 1° gennaio 2024 (cfr. le lettere a ad e delle disposizioni transitorie della modifica della LAVS del 17 dicembre 2021 [segnatamente, età di riferimento per le donne nate nel 1960 e suc- cessivamente, computo dei contributi versati all’AVS dopo l’età di 65 anni, aliquote di riduzione per le donne della generazione di transizione in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, riscossione anticipata della rendita di vecchiaia per le donne a partire dai 62 anni compiuti]). Pe- raltro, l’insorgente neppure pretende che alla fattispecie sarebbe applica- bile la modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS, la medesima essendosi limitata a segnalare che “la CSC non ha esposto niente sulla nuova legge

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dell’assicurazione sociale in vigore dal 1° gennaio 2024, valendo osservare

che loro sapevano e conoscevano la nuova legge approvata in Svizzera.

Tutte l’informazione ricercate nell’internet già stanno attualizzate, è difficile

trovare le vecchie regole dei diritti sociali, con grandi cambiamenti in favore

delle donne”.

4.3 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de-

cisione impugnata, in concreto il 26 giugno 2023. Il giudice delle assicura-

zioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situa-

zione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24

consid. 4.3).

5.

L’oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla

questione di sapere se la durata contributiva dell’insorgente sia stata, o

meno, accertata correttamente e se il calcolo dell’importo mensile della

rendita di vecchiaia effettuato dall’autorità inferiore sia, o meno, corretto.

Per quanto attiene alla durata contributiva, la CSC l’ha determinata, sulla

base delle iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale della ricor-

rente e del marito (doc. CSC 32 pagg. 2 a 5), in 24 anni ed 11 mesi (da

settembre del 1995 [mese in cui l’insorgente è arrivata in Svizzera] a luglio

del 2020 [mese in cui la medesima si è trasferita in Italia]). La ricorrente

contesta tale constatazione dei fatti e chiede siano riconosciuti, in virtù

della documentazione esibita, anche i periodi lavorativi mancanti da agosto

2020 ad aprile 2021 (per un totale di oltre 25 anni).

6.

6.1 Giusta l’art. 1a cpv. 1 LAVS, sono assicurati obbligatoriamente all’assi-

curazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti:

  1. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
  2. le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera;
  3. i cittadini svizzeri che lavorano all’estero: al servizio della Confedera-

zione (cifra 1); al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Con-

siglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate

come datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12 (cifra 2); al servizio di orga-

nizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Con-

federazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19

C-4723/2023 Pagina 10 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario interna- zionale (cifra 3). 6.2 Conformemente all’art. 3 cpv. 1 LAVS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023), gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa. Se non esercitano un’attività lucrativa, l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni (sentenza del TF 9C_171/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.1). 6.3 I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono cal- colati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa di- pendente o indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS). 6.4 6.4.1 Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera pagano i contributi sul reddito della stessa, chiamato salario determinante, il quale comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato o indeterminato, le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi e le altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro (art. 1a cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 1 e 2 LAVS). 6.4.2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un con- tributo, variante da un minimo ad un massimo pari a cinquanta volte il con- tributo minimo, secondo le loro condizioni sociali (art. 10 cpv. 1 LAVS). Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è pre- visto il contributo minimo annuo, i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS; RS 831.101). La nozione di reddito conseguito in forma di rendita deve essere intesa in senso molto ampio per evitare che prestazioni importanti, che non costituiscono una rendita propriamente detta od un salario deter- minante, ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS, siano sottratte all’obbligo contri- butivo. Il criterio decisivo non è tanto se le prestazioni percepite presentano o meno le caratteristiche di una rendita, quanto piuttosto se contribuiscono al sostentamento dell’assicurato, cioè se si tratta di elementi del reddito che hanno un influsso sulle condizioni di vita di una persona senza attività lucrativa. In tal caso, queste prestazioni devono essere prese in

C-4723/2023 Pagina 11 considerazione per il calcolo dei contributi, conformemente all’art. 10 LAVS (DTF 120 V 163 consid. 4a). 6.4.3 In virtù dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, si ritiene che paghino contributi propri – qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contri- buto minimo – i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa. 7. 7.1 Il 1° giugno 2002, è entrato in vigore l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). In virtù dell’ALC, le relazioni tra la Svizzera e l’Unione europea in merito alla sicu- rezza sociale sono regolate dalle relative norme di coordinamento conte- nute, fra gli altri, nel regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004 (di- sposizioni di diritto materiale; RS 0.831.109.268.1) e nel regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009 (disposizioni di applicazione; RS 0.831.109.268.11) e riguardano tutti i rami assicurativi tradizionali (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua sezione A). 7.2 Il regolamento n. 883/2004 si applica, fra gli altri, ai cittadini di uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 cpv. 1 regolamento). Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento, i cittadini di uno Stato membro godono delle stesse pre- stazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato (art. 4 rego- lamento). 7.3 Il regolamento n. 883/2004 si applica, fra le altre, alle legislazioni rela- tive ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di vecchiaia (art. 3 cpv. 1 lett. d regolamento). 7.4 Secondo l’art. 8 lett. b ALC, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale garantisce in particolare la determinazione della normativa applica- bile. 7.4.1 Il titolo II del regolamento n. 883/2004 (art. 11 a 16) contiene delle disposizioni atte a determinare la legislazione di sicurezza sociale nazio- nale applicabile. L’art. 11 par. 1 enuncia il principio dell’unicità della legisla- zione applicabile e prevede che le persone alle quali è applicabile il rego- lamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro.

C-4723/2023 Pagina 12 7.4.2 Con riserva delle disposizioni degli articoli da 12 a 16 del regolamento n. 883/2004, la persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (art. 11 cpv. 3 lett. a regolamento). 7.4.3 In particolare, secondo l’art. 13 cpv. 2 del regolamento n. 883/2004, la persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di resi- denza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato mem- bro (lett. a) oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività (lett. b). 7.4.4 A tal proposito, per “persona che esercita abitualmente un’attività la- vorativa autonoma in due o più Stati membri” si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più at- tività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri (art. 14 cpv. 6 regolamento n. 987/2009). 7.4.5 Per “parte sostanziale di un’attività autonoma” esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività (art. 14 cpv. 8 prima frase regolamento n. 987/2009). Per stabilire se una parte sostan- ziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono, per l’attività autonoma, quali criteri indicativi, il fatturato, l’orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito (art. 14 cpv. 8 seconda frase lett. b regolamento n. 987/2009). Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione (art. 14 cpv. 8 terza frase regolamento n. 987/2009). Per valutare la “parte sostanziale”, va con- siderata la situazione proiettata nei successivi 12 mesi (art. 14 cpv. 10 re- golamento n. 987/2009). 7.4.6 Il “centro di interessi” delle attività di un lavoratore autonomo è deter- minato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell’interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell’interes- sato quale risulta da tutte le circostanze (art. 14 cpv. 9 regolamento 987/2009).

C-4723/2023 Pagina 13 7.5 Per il resto, secondo giurisprudenza, la gestione di un'impresa con sede in Svizzera da parte di una persona domiciliata all'estero è conside- rata quale esercizio di attività lavorativa in Svizzera. Poco importa sapere in che forma giuridica tale attività è svolta. La funzione dirigenziale della persona risulta dalla sua qualità di organo e dai poteri che ne risultano; in determinate circostanze anche la misura della partecipazione finanziaria può essere decisiva. Colui che è domiciliato all'estero, ma che è iscritto a registro di commercio quale membro del consiglio di amministrazione, di- rettore o altro dirigente di una persona giuridica, la cui sede è in Svizzera, e che quindi può influenzare in modo determinante l'attività dell'impresa svizzera, esercita attività lavorativa in Svizzera. Non è tuttavia necessario che la persona sia iscritta formalmente quale organo a registro di commer- cio. Sufficiente è che egli possa, quale organo di fatto, influire in modo de- cisivo sull'andamento degli affari della società. In simili condizioni, sul red- dito che ricava da questa società, il dirigente deve pagare i contributi, e questo anche se altre persone assumono la gestione degli affari propria- mente detta (DTF 119 V 65 consid. 3 e 4; sentenza del TF 9C_13/2023 del 22 novembre 2023 consid. 4.2; v., sulla questione, anche Direttive sull’ob- bligo assicurativo nell’AVS/AI [DOA]; valide dal 1° gennaio 2009; stato al 1° gennaio 2021; note marginali 3082, 3083 e 3088 segg.). 8. 8.1 Secondo l’art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordina- ria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati al- meno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi- stenziali. 8.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fat- tispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29 bis cpv. 1 LAVS [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023]). Ai sensi dell’art. 30 bis LAVS e dell’art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio. 8.3 Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023), le donne che hanno compiuto i 64 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia; il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno

C-4723/2023 Pagina 14 del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita (art. 21 cpv. 2 LAVS [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023]). Peraltro, giusta l'art. 40 cpv. 1 LAVS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023), le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una ren- dita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese se- guente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. In caso di anticipazione della rendita, fino all'età del pensionamento, la rendita di vecchiaia viene ridotta del 6,8% per anno d'anticipazione della rendita; dopo aver compiuto l’età di pensionamento, la rendita di vecchiaia viene ridotta del 6,8% per anno d’anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il nu- mero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata (art. 40 cpv. 2 LAVS [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023] e 56 cpv. 2 e 3 OAVS [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023]). 8.4 8.4.1 L’art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contri- buto completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribu- zione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (art. 29 ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell’art. 29 ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono compu- tati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS). 8.4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter cpv. 1 LAVS). L’art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell’assicurato comprende l’anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. 8.4.3 Giusta l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il

C-4723/2023 Pagina 15 contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29 ter capoverso 2 lettere b e c LAVS. 8.4.4 Peraltro, ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nes- sun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettifica- zione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto in- dividuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l’evento assi- curato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debita- mente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 8.4.5 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite ver- tente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DTF 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un’attività lavorativa soggetta all’ob- bligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel con- teggio della rendita (DTF 107 V 7 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all’art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l’applicazione del prin- cipio inquisitorio, che per l’amministrazione – e in caso di ricorso per l’au- torità giudiziaria – comporta l’obbligo di accertare d’ufficio, di propria inizia- tiva e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l’obbligo di collaborare della parte stessa che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 con- sid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell’11 gennaio 2006 consid. 2). Peraltro, nell’ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l’amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell’assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale com- prende la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il paga- mento di contributi è prescritto ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS. 9. 9.1 Per quanto attiene alla durata contributiva, il periodo mancante con- cerne i mesi da agosto 2020 a marzo 2021. La ricorrente ha indicato (scritto del 10 marzo 2022) di aver certo trasferito la sua residenza in Italia al 31 luglio 2020, ma di aver continuato a lavorare in Svizzera “come autonoma” (doc. CSC 21 pagg. 10 e 11) e quindi chiede che siano riconosciuti anche i contributi e i periodi contributivi relativi a questi mesi. 9.2 Riguardo ai mesi contestati di cui al consid. 9.1 del presente giudizio, nella risposta al ricorso del 7 dicembre 2022 (doc. TAF 5), la CSC ha

C-4723/2023 Pagina 16 segnalato che “l’esito delle ricerche relativo ad una presunta attività lucra- tiva esercitata dalla ricorrente dopo luglio 2020 e fino al 2021 è stato nega- tivo, per cui è a giusto titolo che (essa) si è conformata al comunicato della competente Cassa di compensazione di B.”. 9.3 La ricorrente è titolare della ditta individuale “(...)”, iscritta al registro di commercio del Canton B. il 25 luglio 2003, avente quale scopo “consulenza legale, procedura matrimoniale, procedura di riconoscimento di sentenze svizzere in Brasile e Portogallo, avvocato brasiliano” (estratto online del registro di commercio del Canton B._______ [doc. CSC 4 pag. 3]). Dal febbraio 2005, è iscritta all’ordine degli avvocati di (...; doc. CSC 13 pag. 1). Nel 2009, era altresì iscritta all’ordine degli avvocati del Canton B._______ (doc. CSC 21 pag. 15). Nel 2010 e nel 2016, è stata membro della Camera di commercio latino-americana in Svizzera (doc. CSC 21 pag. 34 a 36). Da (...) 2003 (data di iscrizione della ditta individuale nel registro di commercio) a luglio del 2020 (data in cui si è trasferita in Italia; ad eccezione degli anni dal 2009 al 2013, allorquando ha interrotto l’attività lucrativa per motivi di salute [doc. CSC 13 pag. 20, 23 e 60]), l’insorgente ha svolto attività lucrativa quale avvocato indipendente (doc. CSC 7 pag. 11), è stata affiliata alla Cassa di compensazione del Canton B._______ (doc. CSC 21 pag. 47) ed ha pagato i contributi AVS quale persona che esercita un’attività lucrativa indipendente (v. l’attestato E 205 concernente la carriera assicurativa in Svizzera [doc. CSC 33] ed i conteggi della Cassa di compensazione concernenti i contributi AVS per gli anni 2009, 2016, 2017, 2018 e 2020 [doc. CSC 21 pag. 119, 123, 124, 126, 132, 134 e 140]). 9.4 Il 28 luglio 2020, l’insorgente si è trasferita in Italia (doc. CSC 8). A tal proposito, ha riferito che “dopo il decesso di mio suocero (...) ho dovuto cambiare la mia residenza per Italia per vivere vicino (alla suocera), così mio marito (...) può lavorare con tranquillità a B.” (doc. CSC 21 pag. 8) e che “ogni venerdì mezzo giorno mio marito viene a (...) rimane fino domenica (...) ogni tanto, per risparmiare, rimango a B. un paio di settimane” (doc. TAF 8 [replica pag. 10]). Quanto all’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, ha segnalato di essere titolare di una ditta individuale con sede in Svizzera “nello stesso indirizzo dal 2003” (doc. CSC 21 pag. 11) rispettivamente nell’appartamento coniugale (a B.) al- meno dal 2011 (doc. CSC 21 pag. 28). Ha indicato di aver sempre lavorato in Svizzera “perché tutti i miei assistiti vivono in Svizzera; soltanto che il mio lavoro è fatto per via di miei processi nel Tribunale brasiliano e porto- ghese; io pago 75 Euro per avere un domicilio professionale in (...) e circa CHF 390.00 per le spese del mio ufficio in Brasile (...) così posso attendere i miei assistiti nel mio home office di B.” (doc. CSC 21 pag. 9). A

C-4723/2023 Pagina 17 tal proposito, ha precisato di lavorare come avvocato indipendente in Por- togallo dal 2005, dove si reca una o due volte all’anno e paga Euro 75.00 al mese di affitto per un locale presso uno studio legale. La sua attività consiste nell’assistenza nell’ambito delle procedure di naturalizzazione e di riconoscimento delle sentenze svizzere a (...; doc. CSC 15 pag. 41). A suo dire, “arrivavo a Portogallo con i biglietti aerei e l’alberghi pagato dal cliente per risolvere la causa di miei assistiti” (doc. CSC 21 pag. 4). 9.5 Questo Tribunale rileva che, con fatture del 5 marzo, 9 giugno, 8 set- tembre e 6 dicembre 2020 (doc. CSC 15 pagg. 18, 19, 20 e 21), la Cassa di compensazione del Canton B._______ ha invitato la ricorrente a versare, rispettivamente entro il 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre 2020 e 10 gennaio 2021, quattro acconti di fr. 131.40 ciascuno, per un totale di fr. 525.60, a titolo di contributi AVS quale lavoratrice indipendente per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Con fatture del 5 marzo e 10 giugno 2021 (doc. CSC 21 pag. 145 e 146), la Cassa di compensazione ha poi invitato l’insorgente a versare, rispettivamente entro il 10 aprile e 10 luglio 2021, due acconti di fr. 133.55 ciascuno, per un totale di fr. 267.10, a titolo di contributi AVS quale lavoratrice indipendente per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. 9.6 Con messaggio di posta elettronica del 23 aprile 2021 (doc. CSC 21 pag. 84), la Cassa di compensazione del Canton B., appreso che il 28 luglio 2020 si era trasferita in Italia, ha chiesto alla ricorrente se conti- nuasse a lavorare in Svizzera. Con messaggio di posta elettronica di me- desima data (doc. CSC 21 pag. 84), l’insorgente ha confermato che, nono- stante fosse residente in Italia, continuava a lavorare in Svizzera. 9.7 Con messaggio di posta elettronica del 26 aprile 2021 (doc. CSC 21 pag. 85), la Cassa di compensazione ha chiesto alla ricorrente di trasmet- tere copia del contratto di locazione della sua ditta a B.. Con mes- saggio di posta elettronica del 16 giugno 2021 (doc. CSC 21 pag. 86), la Cassa di compensazione, dopo aver constatato che l’insorgente non aveva fornito i documenti richiesti (con messaggio di posta elettronica del 26 aprile 2021), ha nuovamente chiesto alla medesima di voler trasmettere copia del contratto di locazione della sua ditta a B._______, unitamente ad un documento attestante il pagamento dell’affitto. La Cassa ha altresì chie- sto alla ricorrente di voler precisare in quali Paesi ed in quali percentuali essa esercitava un’attività lucrativa dipendente/indipendente, con la preci- sazione che, in caso di mancato riscontro entro il 15 luglio 2020, il suo conto AVS sarebbe stato chiuso con effetto al 31 luglio 2020.

C-4723/2023 Pagina 18 9.8 Con scritto del 2 agosto 2021 (doc. CSC 21 pag. 43), la Cassa di com- pensazione del Canton B._______ ha informato la ricorrente di aver chiuso il suo conto AVS con effetto al 31 luglio 2020. Con lettera di medesima data (doc. 21 pag. 45), la Cassa di compensazione ha chiesto all’insorgente di fornire le coordinate del suo conto bancario o postale. Con comunicazione sempre del 2 agosto 2021 (doc. CSC 21 pag. 140), la Cassa ha calcolato in fr. 525.60 i contributi AVS dovuti dall’insorgente quale lavoratrice indi- pendente per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2020. Con fattura pure del 2 agosto 2021 (doc. CSC 21 pag. 141), la Cassa ha segnalato alla ricorrente che l’importo dei contributi AVS, di fr. 525.60, risultava pagato. Con fattura altresì del 2 agosto 2021 (doc. CSC 21 pag. 144), la Cassa ha informato l’insorgente che le sarebbe stato restituito un importo di fr. 133.55, a titolo di contributi AVS versati per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. 9.9 Con comunicazione del 3 agosto 2021 (doc. CSC 21 pag. 142), la Cassa di compensazione del Canton B._______ ha poi rettificato in fr. 308.70 i contributi AVS dovuti dalla ricorrente quale lavoratrice indipen- dente per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2020. Con fattura sempre del 3 agosto 2021 (doc. CSC 21 pag. 143), la Cassa di compensazione ha informato l’insorgente che le sarebbe stato restituito un importo di fr. 223.30 (differenza fra l’importo versato, di fr. 525.60, e l’importo dei contributi AVS dovuti, di fr. 308.70). 9.10 Con messaggio di posta elettronica del 3 agosto 2021 (doc. CSC 21 pag. 86), l’insorgente ha indicato di disporre di un ufficio presso il suo ap- partamento. Con messaggio di posta elettronica del 12 agosto 2021 (doc. CSC 21 pag. 91), la Cassa di compensazione – dopo aver rammentato che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione (entro il termine fissato), ha chiuso il conto AVS con effetto al 31 luglio 2020 – ha chiesto alla ricor- rente di trasmettere un documento attestante il pagamento dell’affitto. 9.11 Con messaggio di posta elettronica del 16 agosto 2021 (doc. CSC 21 pag. 91), l’insorgente ha precisato che l’affitto è pagato dal marito. Con messaggio di posta elettronica del 6 ottobre 2021 (doc. CSC 21 pag. 99), la Cassa di compensazione ha inviato la ricorrente a trasmettere i giustifi- cativi del pagamento dell’affitto degli ultimi tre mesi nonché a comunicare l’importo del reddito percepito nel 2020 ed una stima dell’importo del red- dito che avrebbe percepito nel 2021. Con messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2021 (doc. CSC 21 pag. 99), l’insorgente ha prodotto copie degli estratti delle contabilità della propria ditta per gli anni 2020-2021 (doc. CSC 21 pag. 100 e 105).

C-4723/2023 Pagina 19 10. 10.1 Questo Tribunale rileva, da un lato, che l’autorità inferiore non ha fatto valere da parte della ricorrente una violazione dell’obbligo di collaborare. A giusto titolo, dal momento che in materia di assicurazioni sociali, la proce- dura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA) – fermo restando l’obbligo delle parti di apportare, nella misura in cui ciò fosse ragionevol- mente esigibile, le prove necessarie (art. 28 cpv. 2 LPGA) – e che l’ammi- nistrazione non appare dagli atti di causa avere intrapreso una corretta procedura di diffida scritta con adeguato termine di riflessione (art. 21 cpv. 4 LPGA). 10.2 10.2.1 Dall’altro lato, il titolo II del regolamento n. 883/2004 (art. 11 a 16) contiene delle disposizioni atte a determinare la legislazione di sicurezza sociale applicabile ad un caso concreto (consid. 7.4 del presente giudizio). Né nella decisione del 28 aprile 2021 né in quella su opposizione qui im- pugnata del 26 giugno 2023 l’autorità inferiore ha esposto in modo esplicito e chiaro i motivi per cui ha applicato al caso concreto la legislazione di sicurezza sociale svizzera. Da questo profilo, con riserva delle disposizioni degli art. 12 a 16 del regolamento n. 883/2004, la persona che esercita un’attività autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato (art. 11 cpv. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004). La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro (art. 13 cpv. 2 lett. a del regolamento n. 883/2004) oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività (art. 13 cpv. 2 lett. b del regolamento n. 883/2004). Inoltre, si rinvia in particolare all’art. 14 cpv. 8 e 10 del regolamento n. 987/2009 per la nozione di “parte sostanziale di un’attività autonoma” (v. consid. 7.4.5 del presente giudizio). Peraltro il “centro di interessi” delle attività di un la- voratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli ele- menti che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente dell’attività dell’interessato, il ca- rattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi pre- stati e la volontà dell’interessato quale risulta da tutte le circostanze (art. 14 cpv. 9 del regolamento 987/2009 [consid. 7.4.6 del presente giudizio]).

C-4723/2023 Pagina 20 10.2.2 La ricorrente ha svolto in Svizzera (v. riassunto dei fatti lett. A) un’at- tività lavorativa dipendente (o subordinata che dir si voglia) e poi, da luglio 2003, una attività lavorativa indipendente (o autonoma che dir si voglia) perlomeno fino a luglio del 2020. Si è poi trasferita in Italia, dove, a suo dire – senza che dalle risultanze processuali appaiano elementi seri e concreti per mettere in dubbio tale informazione – non avrebbe esercitato alcuna attività lavorativa, tanto meno autonoma rispettivamente una parte sostan- ziale di detta attività autonoma. A giusto titolo l’autorità inferiore ha pertanto applicato implicitamente al caso di specie la legislazione Svizzera per il periodo da settembre del 1995 a luglio del 2020, anni durante i quali la ricorrente ha svolto un’attività lavorativa in Svizzera e contemporanea- mente risieduto in Svizzera (v. art. 11 cpv. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004). Resta da determinare la legislazione applicabile al caso di spe- cie per il periodo da agosto 2020 a marzo 2021, ritenuto che l’insorgente ha trasferito il suo domicilio in Italia. Anche in questo caso, l’autorità infe- riore ha nuovamente implicitamente applicato la legislazione svizzera. Questo Tribunale osserva che tale conclusione è condivisibile sia nell’ipo- tesi che la ricorrente, come preteso dall’autorità inferiore, non abbia più svolto un’attività lucrativa a decorrere da agosto 2020 (v. risposta al ricorso pag. 5), sia nell’eventualità che l’insorgente, come da lei sostenuto, abbia esercitato un’attività indipendente in Svizzera anche da agosto 2020 a marzo 2021, in tale caso ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 lett. b del regolamento n. 883/2004 in combinazione con l’art. 14 cpv. 9 del regolamento n. 987/2009. 10.2.3 Da quanto esposto, discende che l’autorità inferiore ha giustamente applicato la legislazione svizzera per la determinazione delle condizioni per la concessione di una rendita AVS svizzera. 10.3 Resta da esaminare se l’autorità inferiore ha determinato in modo cor- retto la rendita di vecchiaia anticipata accordata alla ricorrente, dopo avere effettuato la necessaria istruttoria. 10.3.1 A tal proposito può essere innanzitutto rilevato che secondo i certi- ficati relativi alla legislazione di sicurezza sociale del 4 giugno 2018 e 16 febbraio 2019 (doc. CSC 21 pag. 52 e 60), l’insorgente, per il periodo dal 4 giugno 2013 al 30 giugno 2023, è soggetta alla legislazione in materia di sicurezza sociale svizzera e non è obbligata a versare contributi di sicu- rezza sociale in un altro Stato. Inoltre, la Cassa di compensazione del Can- ton B._______ ha essa stessa in un primo momento invitato la ricorrente a versare diversi acconti a titolo di contributi AVS per i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Successivamente,

C-4723/2023 Pagina 21 in uno scritto del 2 novembre 2021 alla Cassa di compensazione del Can- ton B._______ (doc. CSC 18), la CSC ha indicato che la ricorrente è stata assicurata all’AVS, come esercitante un’attività indipendente, anche dal 2019 al 2021. 10.3.2 Ciononostante, la Cassa di compensazione del Canton B., e poi l’autorità inferiore nella decisione impugnata, ha ritenuto che la ricor- rente non fosse più assoggettata all’AVS svizzera a decorrere da agosto 2020, essendosi la stessa trasferita all’estero, il pagamento dell’affitto di un appartamento in Svizzera non permettendo di dimostrare l’esercizio di un’attività lavorativa indipendente e l’ufficio di tassazione competente non avendo potuto comunicare la percezione di alcun reddito da parte della ricorrente medesima (da agosto 2020 a marzo 2021 [dal 1° aprile 2021 ha chiesto e ottenuto una rendita AVS svizzera anticipata]). L’insorgente ha recisamente contestato che questi motivi giustifichino il suo non assogget- tamento all’AVS svizzera per il periodo da agosto 2020 a marzo 2021 non- ché il mancato calcolo di tale periodo e dei rispettivi introiti nel conteggio della propria rendita AVS anticipata. 10.3.3 Orbene, giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS, sono assicurati in con- formità della legge le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera. Non è necessario che dette persone fisiche risiedano anche in Svizzera (DTF 119 V 65 consid. 3b). Per conseguenza, è di per sé irrile- vante ai fini del presente giudizio che la ricorrente abbia trasferito il suo domicilio all’estero a decorrere da agosto 2020, come invece preteso in diversa corrispondenza della Cassa di compensazione del Canton B.. 10.3.4 Quanto alla giurisprudenza del Tribunale federale in relazione alla problematica oggetto della causa in esame, giova fra l’altro richiamare quanto segue. 10.3.4.1 Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale per l’as- soggettamento all’obbligo contributivo di persone domiciliate all’estero, giu- sta l’art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS, è determinante dove si situa il centro d’in- teressi del lavoratore indipendente in considerazione di tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali. Sono assoggettate all'assi- curazione AVS svizzera e hanno un obbligo contributivo le persone domi- ciliate all'estero che esercitano funzioni di amministratore, direttore o altre mansioni dirigenziali al servizio di una persona giuridica con sede in Sviz- zera. Per l'assoggettamento e l'obbligo contributivo basta che l'amministra- tore domiciliato all'estero possa, quale organo in senso formale, influire in

C-4723/2023 Pagina 22 modo decisivo sull'andamento degli affari della società (v. DTF 150 V 454 consid. 8.2; DTF 119 V 65 consid. 3 e 4; sentenza del TF 9C_13/2023 del 22 novembre 2023 in particolare consid. 4.2). 10.3.4.2 Inoltre, quanto alla delimitazione fra attività lucrativa indipendente e attività amatoriale, in relazione agli art. 4 cpv. 1, 8 e 10 LAVS, il Tribunale federale ha rilevato che lo scopo di lucro caratteristico di un'attività lucrativa indipendente (a differenza di un'attività di amatore che lavora solo per il proprio piacere) presenta un elemento soggettivo e uno oggettivo, nel senso che per il primo aspetto deve esserci l'intenzione di perseguire un guadagno, mentre per il secondo l'attività deve essere atta a ottenere un guadagno duraturo. L'arco temporale, entro cui tali guadagni devono es- sere ottenuti, per cui ancora si possa ritenere la volontà di ottenere un pro- fitto, non può essere fissata in modo generalizzato. Nel caso singolo, sono decisivi il genere di attività e le circostanze concrete (DTF 143 V 177 con- sid. 4 con rinvii [v. altresì DTF 139 V 12, in particolare consid 5.2, e soprat- tutto DTF 115 V 161 sui criteri distintivi tra attività lucrativa indipendente e assenza di attività]; cfr. pure le sentenze del TF 9C_393/2024 dell’11 marzo 2025 consid. 4.4, 9C_550/2023 del 25 aprile 2024 consid. 4.2 e 4.3, 9C_423/2021 del 1°aprile 2022 in particolare consid. 6 e 9C_347/2021 del 14 ottobre 2021 in particolare consid. 2 e 3). 10.3.4.3 Peraltro, il Tribunale federale ha pure statuito – in applicazione dell’art. 9 cpv. 3 LAVS e 23 cpv. 4 OAVS – che i dati forniti dalle autorità fiscali, che hanno effetti di diritto fiscale, sono in linea di principio vincolanti per le autorità dell'AVS per quanto riguarda l'esistenza di un reddito da at- tività lucrativa e, in caso affermativo, se si tratta di un'attività lucrativa indi- pendente o dipendente. Le autorità dell'AVS devono svolgere indagini au- tonome più approfondite solo se vi sono seri dubbi sull'esattezza della co- municazione fiscale (DTF 147 V 114 in particolare consid. 3.4.2). 10.3.5 Oltre al trasferimento all’estero a decorrere da agosto 2020 (di per sé irrilevante ai fini del presente giudizio [v. consid. 10.3.3]), l’autorità infe- riore, come precedentemente indicato dalla Cassa di compensazione del Canton B., ha altresì ritenuto – per giustificare la sua decisione – che non vi sia stata da parte dell’insorgente un’attività lucrativa in Svizzera a decorre da agosto 2020 fino a marzo 2021. Da un lato, il pagamento dell’affitto di un appartamento in Svizzera non permette, secondo l’autorità inferiore, di dimostrare l’esercizio di un’attività lavorativa indipendente in Svizzera e il competente Ufficio di tassazione del Canton B. non ha neppure potuto comunicare la percezione di alcun reddito da parte della ricorrente medesima da agosto 2020 a marzo 2021.

C-4723/2023 Pagina 23 10.3.5.1 Ora, indipendentemente dalla loro rilevanza individuale intrinseca, neppure nel loro insieme – per i motivi che saranno indicati di seguito – gli elementi indicati dall’autorità inferiore (per richiamo del ragionamento ef- fettuato dalla Cassa di compensazione del Canton B.) possono giustificare la decisione impugnata nel senso del non assoggettamento della ricorrente all’AVS nel periodo da agosto 2020 a marzo 2021. Né il fatto che l’insorgente si sia trasferita all’estero né la circostanza che non abbia più avuto per il suo ufficio un locale separato da quello in cui vive il coniuge a B., permette di concludere che il centro di interessi dell’evocata attività indipendente da agosto 2020 a marzo 2021 non si tro- vasse in Svizzera. La sua impresa ha continuato anche dopo luglio 2020 a essere inscritta a registro di commercio del Canton B._______ e la sede della società si trova da tempo (secondo la ricorrente almeno dal 2011) al domicilio del coniuge a B._______, senza che ciò abbia influito sull’assog- gettamento dell’insorgente all’AVS svizzera e al pagamento dei relativi con- tributi prima dell’agosto 2020. Non soccorre l’autorità inferiore neppure l’evocata comunicazione della competente autorità fiscale. Da un lato, agli atti non è riscontrabile una comunicazione scritta da parte di detta autorità fiscale, ma semplicemente una nota interna redatta dall’amministrazione. Dall’altro lato, la generica nota interna dell’amministrazione circa una co- municazione ricevuta dalla competente autorità fiscale non ragguaglia in alcun modo sul motivo per cui detta autorità non avrebbe potuto comuni- care la percezione di alcun reddito da parte della ricorrente medesima in Svizzera nel periodo in esame. In siffatte circostanze, e stante i seri dubbi sul senso e sui dettagli della comunicazione, non poteva attribuirsi alla stessa un effetto vincolante per le autorità dell’AVS – nel senso della non esistenza di un’attività lucrativa indipendente della ricorrente in Svizzera da agosto 2020 a marzo 2021 – e imponeva loro lo svolgimento di indagini autonome più approfondite (DTF 147 V 114 consid. 3.4.2), tanto più che la ricorrente ha fornito della documentazione sugli introiti percepiti nel periodo in esame oggetto di contestazione. Basti ancora rilevare che l’autorità in- feriore – benché la ricorrente sia la titolare, con firma individuale, dell’im- presa che porta il suo nome – neppure ha analizzato la fattispecie dal pro- filo della DTF 150 V 454 consid. 8, che richiama la costante prassi del Tri- bunale federale a decorrere dalla DTF 119 V 65, relativa all’assoggetta- mento di persone con domicilio all’estero ma che esercitano funzioni di am- ministratore, direttore o altre mansioni dirigenziali al servizio di una persona giuridica con sede in Svizzera e che possono influire in modo decisivo sull’andamento degli affari della società quale organo in senso formale. L’autorità di prima cure non ha peraltro indicato alcunché in relazione ad un eventuale natura amatoriale dell’attività svolta dalla ricorrente (v. al ri- guardo la già citata DTF 143 V 177).

C-4723/2023 Pagina 24 10.3.5.2 Da quanto esposto, discende che la decisione – che si fonda su un insufficiente accertamento dei fatti e allo stato attuale degli atti di causa viola il diritto federale – incorre nell’annullamento. 11. 11.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-6038/2018 del 21 settembre 2020 consid. 7.1 con rinvio). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a sta- tuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43; DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie dal momento che l'au- torità inferiore dovrà completare l'istruttoria di causa alfine di potere poi statuire con cognizione di causa sulla domanda di rendita di vecchiaia sviz- zera dell’insorgente, fermo restando che qualora questo Tribunale dovesse completare esso stesso l'istruttoria per quanto ancora necessario e statuire poi direttamente nel merito, esso priverebbe la parte ricorrente di un grado di giudizio dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione, ciò che nel caso di specie, conto tenuto segnatamente della violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore e della conseguente sommaria constatazione dei fatti, non vi è ragione di fare (sentenza del TF 9C_162/2007 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 11.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al completamento dell’istruttoria come indicato (segnata- mente al consid. 10.3.5). In altri termini, la CSC dovrà determinare – con- tattando altresì la Cassa di compensazione del Cantone B._______ e l’Uf- ficio di tassazione del Canton B._______ – se, nel periodo litigioso (dal 1° agosto 2020 al 31 marzo 2021), la ricorrente ha esercitato, o meno, e in quale misura un’attività lucrativa indipendente in Svizzera e se dunque era, o meno, assoggettata all’assicurazione vecchiaia svizzera. In caso affer- mativo, dovrà nuovamente essere stabilito l’importo dei contributi AVS do- vuti dall’insorgente quale lavoratrice indipendente. Successivamente, l’au- torità inferiore concederà alla ricorrente il diritto di essere sentita e poi pro- nuncerà una nuova decisione ai sensi dei considerandi del presente giudi- zio. 11.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non

C-4723/2023 Pagina 25 sussiste l'eventualità di una nuova decisione della CSC a detrimento della ricorrente con riferimento all’ammontare della rendita AVS correttamente (v. di seguito) calcolata sulla base dei periodi contributivi già ritenuti e in- contestati. In effetti, qualora fossero aggiunti degli ulteriori periodi contribu- tivi con i salari indicati dalla ricorrente per uno o più mesi nel 2020 (quanto al 2021, v. l’art. 52c OAVS), la rendita AVS svizzera da accordare alla ricor- rente non potrebbe che essere superiore. 11.3.1 Quanto al calcolo effettuato dall’autorità inferiore nella decisione im- pugnata con riferimento al periodo contributivo da settembre del 1995 a luglio del 2020, va rilevato quanto segue. 11.3.1.1 Secondo le iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale dell’insorgente e del marito (doc. CSC 32 pagg. 2 a 5), non sussistendo altresì i presupposti per l’espletamento d’ulteriori indagini d’ufficio su tali periodi, la ricorrente ha pagato i contributi AVS da settembre del 1995 a luglio del 2020. La CSC ha quindi correttamente ritenuto nella decisione impugnata che il periodo contributivo dell’insorgente è di 24 anni ed 11 mesi (doc. CSC 32 pag. 6). Quest’ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età della ricorrente (anno 1959) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 41 anni fino al 2021 (Tabelle delle rendite 2021 pag. 8), anno in cui è nato il diritto dell’insorgente ad una rendita dell’assi- curazione svizzera per la vecchiaia. 11.3.1.2 Giusta l’art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’as- sicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo della ricorrente corrisponde a 24 anni com- pleti. Le tabelle delle rendite 2021 prevedono che al rapporto fra 24 anni interi di contribuzione dell’insorgente e 41 anni di contribuzione degli assi- curati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 26 (Tabelle delle rendite 2021 pag. 12). L’importo della rendita della ricorrente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 26 ed in fun- zione del suo reddito annuo medio. 11.3.1.3 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un’atti- vità lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per com- piti d’assistenza (art. 29 quater LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucra- tiva è rivalutata, di regola, ogni due anni all’inizio dell’anno civile, in fun- zione dell’indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell’in- dice dei salari e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1

C-4723/2023 Pagina 26 e 33 ter cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un’atti- vità lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 11.3.1.4 11.3.1.4.1 In virtù dell'art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ri- partiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effet- tuata, fra l'altro, se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita e se il matri- monio è sciolto mediante divorzio. Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (art. 29 quinquies cpv. 4 LAVS). I redditi rea- lizzati durante l'anno del matrimonio nonché durante l’anno dello sciogli- mento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione (art. 50b cpv. 3 OAVS). 11.3.1.4.2 I coniugi essendosi stati sposati da (...) 1995 a (...) 2016 nonché da (...) 2017 ed essendo stati assicurati entrambi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti da (settembre) 1995 a (luglio del) 2020, devono essere ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno i redditi conseguiti dal 1996 al 2015 nonché dal 2018. Conto tenuto dei redditi conseguiti dall’insorgente e di quelli conseguiti dal coniuge ed effettuata la divisione dei redditi, i redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti ed attributi alla ricorrente negli anni dal 1995 al 2020 ammontano a fr. 684'242.- (doc. CSC 32 pag. 10; e non a fr. 640'866.-, come osservato dall’insorgente [doc. TAF 8; replica pag. 3]; l’importo di fr. 640'866.- corrisponde al totale dei redditi propri della ricorrente [cfr. doc. CSC 32 pag. 6 e doc. CSC 30 pag. 5], a cui devono essere aggiunti i redditi ripartiti fra l’insorgente e il marito di fr. 43'376.- [cfr. doc. CSC 32 pag. 8], per un totale di fr. 684'242.-). Que- st'importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Te- nuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1996 (cfr., sulla que- stione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.000 (Tabella dei fattori di rivaluta- zione 2021). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 684'242.- (684’242 x 1.000). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 24 anni ed 11 mesi, corrispondenti a 299 mesi. Il reddito annuo medio della ricorrente per il 2021 ammonta a fr. 27’461.- ([684’242 : 299] x 12; doc. CSC 32 pag. 10), come indicato dall’autorità inferiore nella decisione im- pugnata.

C-4723/2023 Pagina 27 11.3.1.5 11.3.1.5.1 Quanto all'accredito per compiti educativi, l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui nasce il figlio. Ai sensi dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS). Inoltre, l'accredito per compiti educativi asse- gnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Secondo l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il periodo di contribu- zione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 11.3.1.5.2 Il primo figlio della ricorrente essendo nato il (...; doc. CSC 7 pag. 11), un accredito per compiti educativi può essere attribuito a partire dal 1980. La ricorrente e il coniuge sono stati entrambi assicurati all’assi- curazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera da settembre del 1995 a luglio del 2020, periodo in cui gli accrediti per compiti educativi (1 anno) devono essere ripartiti per metà tra i coniugi, i figli della ricorrente (nati nel [...] e nel [...]) avendo compiuto 16 anni nel 1995 e nel 1996. Da quanto esposto, discende che è possibile riconoscere all'insorgente degli accrediti per compiti educativi per 0.5 anni (quand’anche come indicato dalla ricor- rente, i suoi figli siano nati da un precedente matrimonio [doc. TAF 8; re- plica pag. 3], l’accredito per compiti educativi va ripartito per metà; v., sulla questione, DTF 126 V 429 consid. 3b). Considerato che nel 2021, l'importo mensile della rendita di vecchiaia minima (per un periodo di contributo com- pleto, giusta la scala delle rendite 44) ammonta a fr. 1'195.- (Tabelle delle rendite 2021 pag. 20), l'accredito per compiti educativi è pari a fr. 863.- ([1'195 x 12 x 3 x 0.5] : 299 x 12]). 11.3.1.6 Il reddito annuo medio della ricorrente per il 2021 ammonta quindi a fr. 28'324.- (27'461 + 863). Sennonché, tale importo deve essere arroton- dato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio deter- minante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 26. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 28’680.- nel 2021 (le tabelle delle rendite 2021 indicano un reddito annuo medio determinante di fr. 28'680.- quale importo superiore più vicino ad un reddito

C-4723/2023 Pagina 28 annuo medio di fr. 28’324.- [Tabelle delle rendite 2021 pag. 56]; da qui la differenza degli importi rilevati dall’insorgente [doc. TAF 8; replica pag. 4]). La rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 26 e ad un reddito annuo medio di fr. 28’680.- ammonta a fr. 890.- mensili (Tabelle delle rendite 2021 pag. 56). Questo importo deve però essere ri- dotto del 13,6% (art. 40 cpv. 2 LAVS e 56 cpv. 2 OAVS; riduzione che deve essere applicata, contrariamente a quanto lascerebbe intendere la ricor- rente [doc. TAF 1, ricorso pag. 5], anche dopo aver compiuto l’età di pen- sionamento), l'insorgente avendo chiesto di anticipare il diritto alla rendita di vecchiaia di due anni. Ne risulta una rendita di vecchiaia di fr. 769.- al mese (890 – 121). Anche su questo punto il calcolo effettuato dall'autorità inferiore è corretto. 11.3.1.7 La ricorrente ha pertanto e comunque sin d’ora diritto, sulla base della durata contributiva già ammessa dall’autorità inferiore, a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 769.- dal 1° aprile 2021, come cal- colato appunto dall’autorità inferiore medesima (doc. CSC 32), calcolo che appare corretto e dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha mo- tivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d’ufficio. Tale ren- dita potrà altresì subire un adattamento verso l’alto qualora l’istruttoria com- plementare dovesse consentire di confermare in parte o completamente la durata contributiva pretesa dalla ricorrente (agosto 2020 a marzo 2021). 12. Per il resto, la ricorrente sostiene che “i cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga alle disposizioni dell’articolo 7 della Convenzione (del 14 dicembre 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale; RS 0.831.109.454.2) di chiedere, al verificarsi dell’evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati in Svizzera” (è in particolare fatto riferimento all’art. 1 cpv. 1 dell'Accordo ag- giuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione bilaterale; RS 0.831.109.454.21 [doc. TAF 8; replica pag. 6 {v. anche doc. TAF 1; ricorso pag. 4}]). Ora – a prescindere dal fatto che la CSC non ha reso una decisione su questo punto né si è espressa al riguardo, di modo che la succitata conclusione ricorsuale è inammissibile – giova rilevare che il rimborso dei contributi è escluso allorquando, come nel caso di specie, trova applicazione una con- venzione di sicurezza sociale stipulata tra la Svizzera e lo Stato in cui l'as- sicurato è originario (sentenza del TF H 383/00 del 12 luglio 2011 consid. 2a; sentenza del TAF C-1241/2012 del 22 maggio 2013 consid. 3.2). Inol- tre, giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità

C-4723/2023 Pagina 29 europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Questo Tribunale ha già avuto modo di pro- nunciare che dall'entrata in vigore dell'ALC per i cittadini italiani non è più possibile trasferire i contributi conformemente a quanto era previsto dalla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1° settembre 1964) e dall'Accordo aggiuntivo alla Convenzione suddetta (in vigore dal 1° luglio 1973; cfr. sentenza del TAF C-5416/2013 dell'8 dicem- bre 2016 consid. 5.4 con rinvio). Ciò premesso – e anche tenuto conto fatto che in virtù dei contributi versati in Svizzera, l’insorgente beneficia, a far tempo dal 1° aprile 2021, di una rendita di vecchiaia svizzera – non vi è ragione di trasmettere la richiesta della ricorrente di “trasferimento alle as- sicurazioni sociali italiane dei contributi versati in Svizzera” all’autorità infe- riore per decisione. 13. 13.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 13.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede da man- datario professionale e che non ha fatto valere – né risulta ad un esame d'ufficio degli atti – che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giusti- fica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS- TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-4723/2023 Pagina 30 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto, nel senso che la deci- sione su opposizione del 26 giugno 2023 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-4723/2023 Pagina 31 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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