B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-4614/2023
S e n t e n z a d e l 3 0 g e n n a i o 2 0 2 4 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______, rappresentata dal Patronato ITAL UIL, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l’invalidità; prima domanda di rendita (de- cisione del 19 maggio 2023).
C-4614/2023 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 19 maggio 2023, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (di seguito: UAIE o autorità inferiore) ha respinto la richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità formulata da A._______ (di seguito: interessata, ricorrente o insorgente) il 27 settembre 2019. 2. 2.1. Il 22 luglio 2023 (cfr. timbro postale; doc. TAF 1 e allegati) l'interessata ha inoltrato uno scritto dinanzi all’UAIE, che è poi stato trasmesso il 25 agosto 2023 per competenza al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale; doc. TAF 2), mediante il quale ha contestato la menzionata decisione e ha chiesto il riconoscimento di una rendita svizzera d'invalidità. 2.2. Il 28 agosto 2023, l’UAIE ha trasmesso a questo Tribunale una copia della decisione impugnata del 19 maggio 2023 (doc. TAF 3 e allegato). 3. Su richiesta del Tribunale adito, l'autorità inferiore ha segnalato – con scritto del 6 settembre 2023 – che, secondo il tracciamento dell’invio postale, la decisione impugnata del 19 maggio 2023 è stata consegnata all’allora rappresentante della ricorrente il 23 maggio 2023 (doc. TAF 5 e allegati). 4. Il TAF, con provvedimento del 19 settembre 2023 (doc. TAF 6), ha trasmesso all'insorgente copia dello scritto dell’autorità inferiore del 6 settembre 2023, nonché dei documenti allegati, e invitato la ricorrente a dimostrare la tempestività del ricorso del 22 luglio 2023 nel termine di 10 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica del provvedimento stesso, con comminatoria di principio d’inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo, in caso di decorso infruttuoso del termine. 5. Con scritto del 6 ottobre 2023 (cfr. timbro postale), l’insorgente ha indicato di non avere potuto inoltrare il proprio ricorso entro i termini ricorsuali in quanto l’allora rappresentante non gli avrebbe tempestivamente comunicato il ricevimento della decisione dell’UAIE del 19 maggio 2023 ma soltanto tardivamente dopo diverse sollecitazioni telefoniche. Ha quindi
C-4614/2023 Pagina 3 chiesto una “riapertura del caso” conto tenuto delle motivazioni esposte (doc. TAF 8). 6. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 7. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 8. 8.1. Lo scritto della ricorrente del 6 ottobre 2023 (cfr. timbro postale; doc. TAF 8), è da intendersi quale domanda di restituzione del termine per inoltrare ricorso contro la decisione dell’UAIE del 19 maggio 2023. 8.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (TF), è competente a trattare una domanda di restituzione del termine quell'autorità che, in caso di suo accoglimento, dovrebbe statuire sull'atto processuale recuperato (cfr., fra l’altro, la sentenza del TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 con rinvii). Il TAF è quindi competente a statuire sulla domanda di restituzione del termine formulata dalla ricorrente. 8.3. Sia in applicazione dell'art. 41 LPGA sia in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata allorquando il richiedente o il suo rappresentante siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (sentenza del TF 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009). Le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso, sono cumulative. La giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva.
C-4614/2023 Pagina 4 8.4. Secondo giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (sentenze del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2 e 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3 con rinvii). Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo; in particolare, costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe impedito ad un richiedente – rispettivamente ad un rappresentante – diligente di agire entro il termine. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari; non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (sentenze del TF I 854/06 del 5 dicembre 2006 e K 34/03 del 2 luglio 2003). Occorre altresì rilevare che, per un principio generale, il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (sentenza del TF 1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 consid. 2.3.2; 9C_831/2007 del 19 agosto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2.1; H 321/02 del 28 aprile 2003). 8.5. La nozione di “senza loro colpa” di cui agli art. 41 LPGA e 24 cpv. 1 PA comprende qualsivoglia inosservanza all’ordine giuridico, sia essa intenzionale o il frutto di negligenza grave o anche solo leggera (sentenza del TF 1P.380/2005 dell’8 settembre 2005 consid. 3). Occorre precisare che la nozione d’impedimento non colpevole non comprende un qualsivoglia problema d’organizzazione tra l’istante e il suo rappresentante (sentenza del TF 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici dimenticanze dell’uno o dell’altro, fermo restando che il comportamento del rappresentante o di una persona che ha agito in qualità di ausiliario va comunque ascritto al rappresentato (sentenza del TF 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2; cfr. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 50 n. 1342 a 1344 con rinvii). 8.6. 4 Incombe peraltro al richiedente dimostrare la tempestività della domanda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se non è dimostrata la tempestività dell'inoltro della domanda di restituzione o la domanda stessa non è motivata o non è stato compiuto l'atto omesso nel termine previsto dalla legge, la domanda stessa è inammissibile (YVES
C-4614/2023 Pagina 5 DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 50 n. 1359 e 1370; sentenza del TF 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008 con rinvio). 8.7. 8.7.1. La ricorrente, nello scritto del 6 ottobre 2023, ha indicato di non avere potuto inoltrare il proprio ricorso entro i termini ricorsuali in quanto l’allora rappresentante non gli avrebbe tempestivamente comunicato il ricevimento della decisione dell’UAIE del 19 maggio 2023 ma soltanto tardivamente dopo diverse sollecitazioni telefoniche. A suo giudizio, il mancato inoltro tempestivo del gravame non le sarebbe imputabile e non ne avrebbe alcuna colpa. 8.7.2. Questo Tribunale osserva che la ricorrente, con procura dell’11 ottobre 2019, ha conferito mandato al B., C., di rappresentarla per “lo svolgimento della pratica relativa a pensione estera di invalidità di diritto autonomo locale Svizzera” (cfr. mandato di assistenza e rappresentanza allegato al doc. TAF 1). Essendoci agli atti una procura valida, l’autorità inferiore era tenuta a notificare la propria decisione unicamente all’allora rappresentante della ricorrente e non (anche) all’insorgente medesima (cfr. art. 37 cpv. 3 LPGA). Pertanto, la decisione dell’UAIE del 19 maggio 2023 è stata validamente notificata all’indirizzo del B._______ di C._______ il 23 maggio 2023 (cfr. doc. TAF 5 e allegati) – notifica peraltro non contestata dalla ricorrente. 8.7.3. Va rilevato che l'istante non ha dimostrato la tempestività della sua domanda di restituzione dei termini, in altri termini se detta domanda sia stata inoltrata nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, alcuna indicazione essendo stata fornita sul momento della cessazione dell'evocato impedimento dell'istante (o meglio sul momento in cui le sarebbe infine stata comunicata la decisione impugnata). Inoltre, e soprattutto, l’insorgente non ha invocato alcun impedimento del rappresentante, i cui atti od omissioni sono imputabili al rappresentato. Per questi motivi, la domanda di restituzione dei termini è inammissibile. 8.7.4. Peraltro, sia rilevato per sovrabbondanza, che la ricorrente sia stata informata tardivamente dal rappresentante della notificazione della decisione impugnata dell’UAIE del 19 maggio 2023 – che ciò sia accaduto per problemi di comunicazione tra l’allora rappresentante e la ricorrente o per mancata organizzazione, dimenticanza o negligenza dell’allora rappresentante – non costituisce manifestamente un errore scusabile, rispettivamente un motivo di restituzione del termine. Peraltro, e per
C-4614/2023 Pagina 6 costante nonché nota giurisprudenza concernente la LPGA o la PA, l’errore del rappresentante è imputabile al rappresentato (cfr. consid. 8.4 e 8.5 della presente sentenza, nonché, fra le tante, la sentenza del TF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3 con rinvii). 8.7.5. Da quanto esposto, discende che la domanda di restituzione del termine per inoltrare ricorso avverso la decisione dell’UAIE del 19 maggio 2023 è inammissibile (nella denegata ipotesi che la si fosse voluta considerare ammissibile, avrebbe dovuto essere respinta siccome manifestamente infondata). 9. Come sarà esposto di seguito, il ricorso depositato dalla ricorrente il 22 luglio 2023 è peraltro tardivo (tardività peraltro non contestata dalla ricorrente). 9.1. 9.1.1. Giusta l'art. 60 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF). Si tratta di un termine di perenzione, improrogabile (art. 22 cpv. 1 PA; AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 50 pag. 684 N 5). 9.1.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. 9.1.3. Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 9.2. 9.2.1. Nel caso concreto la decisione impugnata del 19 maggio 2023 è stata validamente notificata il 23 maggio 2023 (cfr. il tracciamento dell’invio [allegato al doc. TAF 5]). 9.2.2. Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso ha iniziato a decorrere il 24 maggio 2023 ed è scaduto il 22 giugno 2023 e che la ricorrente non ha contestato né la data della notifica della decisione in
C-4614/2023 Pagina 7 oggetto né quella riguardante l’inoltro del gravame il 22 luglio 2023, per conseguenza, il ricorso in questione è tardivo e pertanto inammissibile (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. c bis e 2 cpv. 4 PA). 10. Se il termine di ricorso non è rispettato, la decisione diventa esecutiva (art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA e art. 39 lett. a PA per rimando dell'art. 37 LTAF) e il giudice non può quindi entrare nel merito di un ricorso. 11. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF [se del caso anche il respingimento di impugnazioni manifestamente infondate; v. in particolare l'art. 85 bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI e l'art. 23 cpv. 2 LTAF; sentenze del TAF C-1319/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 9, C-2706/2017 del 10 luglio 2017 consid. 6 e C- 264/2014 del 27 gennaio 2014]). 12. 12.1. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12.2. Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-4614/2023 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. La domanda di restituzione del termine per l’inoltro del ricorso è inammis- sibile. 2. Il ricorso del 22 luglio 2023 è inammissibile. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si assegnano spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-4614/2023 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: