B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-456/2018
S e n t e n z a d e l 2 3 m a r z o 2 0 1 8 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Stati Uniti) ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; adesione all'AVS/AI facoltativa (decisione su opposizione del 22 di- cembre 2017).
C-456/2018 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 22 dicembre 2017, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l’opposizione del 3 ottobre 2017 e confermato, per sostituzione dei motivi, la propria decisione del 18 settembre 2017 mediante la quale ha respinto la richiesta d’adesione all’AVS/AI facoltativa presentata dall’interessata il 6 settembre 2017. Detta autorità ha in particolare considerato siccome non adempite le condizioni d’adesione all’AVS/AI facoltativa di cui all’art. 2 LAVS, dal momento che l’interessata ha lasciato la Svizzera il 27 maggio 2016 per viaggiare all’estero, senza costituire una dimora fissa. Per conseguenza, la stessa rimane domiciliata in Svizzera, giusta l’art. 24 cpv. 1 CCS, resta assicurata obbligatoriamente all’assicu- razione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti, ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS, e paga i contributi alla cassa cantonale di compensazione competente. Il 7 dicembre 2017, la Cassa cantonale di compensazione di (...) ha peraltro confermato che l’interessata è iscritta alla cassa medesima quale persona senza attività lucrativa (globetrotter) a far tempo dal 1° gennaio 2017. Per il resto, l’autorità inferiore ha invitato l’interessata a rivolgersi alla Cassa cantonale di compensazione di (...) per il prosieguo del pagamento dei contributi AVS. 2. Il 19 gennaio 2018, l’interessata ha inoltrato un ricorso, datato 18 gennaio 2018, dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 22 dicembre 2017 mediante il quale ha chiesto (di accertare e poi) dichiarare il suo diritto di aderire all’assicurazione facoltativa AVS/AI dal momento che è domiciliata in California a (...) da agosto del 2017 e beneficia di una “green card” quale residente permanente (doc. TAF 1). 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 4. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è
C-456/2018 Pagina 3 disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 5. 5.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 25 gennaio 2018 (doc. TAF 2), ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso del 18 gennaio 2018, mediante l’inoltro del menzionato atto munito della propria firma manoscritta in originale (art. 52 cpv. 2 PA), entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). 5.2. Il 12 marzo 2018, l’invio raccomandato contenente il provvedimento del Tribunale amministrativo federale del 25 gennaio 2018 è stato ritornato a questo Tribunale con la menzione “rifiutato” (doc. TAF 3). Dall’estratto della Posta “Tracciamento degli invii” del 12 marzo 2018 risulta che l’invio in questione è stato “respinto” il 23 febbraio 2018 nonché il 24 febbraio 2018 (pure doc. TAF 3). 6. 6.1. In virtù dell’art. 20 cpv. 2 bis PA, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. 6.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’intimazione nella buca delle lettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invio di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). L’applicazione di questa giurisprudenza non costituisce altresì un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 1.2.3 e 127 I 31 consid. 2b). Ne discende che se il ricorrente, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana per un certo lasso di tempo dal luogo di cui ha comunicato l’indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti
C-456/2018 Pagina 4 necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d’informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, non può prevalersi della sua assenza presso l’indirizzo noto all’autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata. Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d’influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest’ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (sentenza del TF H 60/06 del 3 maggio 2007 consid. 3 con rinvii). 6.3. La ricorrente avendo avviato un procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale, con ricorso del 18 gennaio 2018, doveva aspettarsi di ricevere delle comunicazioni in proposito, peraltro all’indirizzo negli Stati Uniti da lei stessa indicato nel ricorso (sentenza del TF 2C_109/2010 del 18 febbraio 2010 consid. 3.2). Ciò premesso, il plico raccomandato contenente la decisione incidentale di questo Tribunale del 25 gennaio 2018 deve considerarsi siccome regolarmente notificato al più tardi il settimo giorno dal primo tentativo di consegna infruttuoso del 23 febbraio 2018 o del 24 febbraio 2018, ossia il 2 marzo rispettivamente 5 marzo 2018. 7. Da quanto esposto, discende che il termine assegnato alla ricorrente – con decisione incidentale del 25 gennaio 2018, notificata al più tardi il 5 marzo 2018 – per inoltrare il ricorso del 18 gennaio 2018 munito della propria firma manoscritta in originale è, nel frattempo (12 marzo 2018), scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 8. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l’attribuzione di ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente)
C-456/2018 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...] ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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