B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-4532/2020 S e n t e n z a d e l 2 1 n o v e m b r e 2 0 2 2 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Regina Derrer, Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, (Svizzera) patrocinata dall'avv. Yasar Ravi, ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana, patrocinata dall'avv. Alessandro Pescia, autorità inferiore.
Oggetto
Previdenza professionale (decisione contributiva del 27 luglio 2020 relativa agli anni 2016 – 2019 e di rigetto dell'opposizione).
C-4532/2020 Seite 2 Fatti: A. A.a La società A._______ (denominata anche società, datore di lavoro, in- sorgente o ricorrente), con sede a (...) da maggio 2020 (in precedenza a [...]), attiva nel settore dello sviluppo, progettazione e produzione di mac- chinari ed impianti industriali, dal 1° marzo 2015 è affiliata alla Fondazione istituto collettore LPP (in seguito Istituto collettore, fondazione o autorità inferiore) ai fini dell’esecuzione della previdenza professionale obbligatoria in favore dei suoi dipendenti (doc. 1 e segg. dell’incarto completo della fon- dazione, trasmesso con osservazioni del 6 dicembre 2021 [doc. TAF 26]). A.b Nel mese di dicembre 2016 l’Istituto collettore ha promosso una prima procedura esecutiva (no. 2322147) nei confronti della società per CHF 17'991.25, relativa ai contributi dovuti fino al 30 settembre 2016, oltre a spese e interessi di mora (doc. 52 e segg.). Il debito è stato integralmente saldato nel mese di agosto 2017 (doc. 78 e segg.; doc. 191 pag. 3 consid. K). A.c A.c.a Con domanda di esecuzione no. 2531844 del 12 febbraio 2018 l’Isti- tuto collettore ha fatto spiccare un secondo precetto esecutivo per CHF 43'728.07 (CHF 42'247.95 [contributi dovuti per il periodo dal 30 settembre 2016 al 31 dicembre 2017], CHF 100.- di spese per l’avvio dell’esecuzione e CHF 1'380.12 per interessi di mora del 5% precedenti l’esecuzione; cfr. doc. 96 e segg.), a cui la società ha fatto opposizione il 21 marzo 2018 (doc. 98). A.c.b Con invio raccomandato del 28 marzo 2018 la fondazione ha accor- dato all’interessata un termine fino al 27 aprile 2018, scaduto infruttuoso, per motivare l’opposizione al precetto esecutivo (doc. 103). A.c.c Con scritto del 5 ottobre 2018 l’Istituto collettore ha comunicato al datore di lavoro le condizioni per tacitare ratealmente l’importo dei contri- buti posti in esecuzione e degli ulteriori scoperti correnti, precisando che, in caso di mancato rispetto delle stesse, avrebbe riattivato la procedura esecutiva senza ulteriori avvisi (doc. 128).
C-4532/2020 Pagina 3 B. B.a Con diffida del 24 agosto 2019, recapitata con lettera raccomandata, la fondazione ha constatato che la fattura trimestrale dei contributi del 1° luglio 2019 non era stata interamente saldata ed ha sollecitato il paga- mento dell’importo ancora scoperto pari a CHF 72'571.10 per il periodo dal 30 settembre 2016 al 30 giugno 2019 (doc. 163). B.b Non avendo il datore di lavoro dato seguito alla diffida del 24 agosto 2019, con domanda di esecuzione del 13 settembre 2019 la fondazione ha fatto spiccare nei suoi confronti, dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di (...), il precetto esecutivo no. 2830332, per CHF 78'613.06 (ossia CHF 72'521.10, importo scoperto sul conto corrente per il periodo dal 30 settem- bre 2016 al 30 giugno 2019, CHF 100.- per spese esecutive, CHF 50.- spese di sollecito e CHF 5'941.96 per interessi di mora al 5% prima dell’esecuzione), oltre a interessi del 5% a partire dal 12 settembre 2019. L’interessata ha fatto opposizione il 26 settembre 2019 (doc. 164 e segg.). B.c Il 17 settembre 2019 l’Istituto collettore ha comunicato all’Ufficio ese- cuzione che il 13 settembre 2019 (con valuta del medesimo giorno) la so- cietà aveva effettuato un pagamento parziale di CHF 939.20 (doc. 166). B.d Con invio raccomandato del 3 ottobre 2019 la fondazione ha accordato alla società interessata un termine fino al 2 novembre 2019, scaduto infrut- tuoso, per motivare l’opposizione al precetto esecutivo no. 2830332 (doc. 171). B.e Il 21 ottobre 2019 la fondazione ha informato l’Ufficio esecuzione che l’interessata aveva versato ulteriori CHF 3'001.05 (valuta 21 ottobre 2019; doc. 172). B.f Con scritti del 9 e 21 gennaio 2020 l’autorità inferiore ha comunicato all’Ufficio esecuzione che, a seguito della revisione dei conteggi salariali di alcuni dipendenti l’importo posto in esecuzione andava diminuito di CHF 467.15 rispettivamente di CHF 531.51 (entrambi valuta 12 settembre 2019; cfr. doc. 177 e 179). B.g Con decisione del 27 luglio 2020 la Fondazione ha condannato il da- tore di lavoro al pagamento di CHF 67'778.49, oltre a CHF 50.- per la diffida del 24 agosto 2019, CHF 100.- per l’avvio dell’esecuzione no. 2830332 e CHF 5'897.54 pari agli interessi di mora maturati prima dell’esecuzione (cfr. per i dettagli pag. 5 della decisione, nonché i conteggi allegati). Ha inoltre
C-4532/2020 Pagina 4 rigettato l’opposizione interposta dall’interessata al precetto esecutivo no. 2830332 dell’Ufficio esecuzione di (...) per l’importo di CHF 73'629.73 più interessi di mora dal 12 settembre 2019. L’autorità inferiore ha in particolare addotto che durante gli anni di contribuzione rilevanti (2016, 2017, 2018 e 2019) il datore di lavoro ha impiegato lavoratori sottoposti all’assicurazione obbligatoria ed ha pertanto l’obbligo di versare i contributi della previdenza professionale, che in seguito all’esecuzione del 13 settembre 2019 l’inte- ressata ha effettuato dei pagamenti parziali ed ha annunciato una diminu- zione dei salari per gli anni rilevanti, motivo per cui essa ha ridotto l’importo posto in esecuzione da CHF 78'613.06 a CHF 73'629.73 (CHF 67'778.49, oltre a CHF 50.- [per la diffida del 24 agosto 2019] e CHF 100.- [per l’avvio dell’esecuzione no. 2830332] e CHF 5’897.54 [interessi di mora maturati prima dell’esecuzione; cfr. doc. 191), oltre a interessi del 5% per il periodo posteriore all’avvio dell’esecuzione. C. C.a Contro il menzionato provvedimento la società affiliata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 14 settembre 2020, chiedendo – in via preliminare – la concessione dell’effetto sospen- sivo al gravame e – nel merito – l’annullamento della decisione. In relazione alla pretesa fatta valere dall’autorità inferiore la ricorrente ha osservato che le carte processuali fornite non permettono di comprendere la composi- zione dell’importo scoperto, in quanto la somma menzionata nell’estratto conto prodotto non corrisponde né a quella indicata nel precetto esecutivo né a quella riportata nella decisione impugnata (alla pagina 5). Tale man- canza di chiarezza costituirebbe un accertamento inesatto dei fatti e sa- rebbe lesiva del diritto di essere sentito. Essa ha inoltre censurato delle incongruenze nel calcolo degli interessi di mora. Infine, ha contestato la validità del rigetto dell’opposizione. A suo dire, il procedimento in questione non sarebbe stato promosso presso il foro corretto, essendo essa domici- liata a (...) e non a (...). Infine, ha osservato che, in caso di continuazione dell’esecuzione da parte dell’autorità inferiore potrebbe subentrare il falli- mento, che creerebbe un danno irreparabile sia ai propri dipendenti, sia ai creditori (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 18 settembre 2020 la giudice dell’istru- zione ha constatato che il ricorso del 14 settembre 2020 ha effetto sospen- sivo ed ha chiesto alla ricorrente di versare un anticipo di CHF 3'000.- sulle spese processuali (doc. TAF 2), pagato il 16 ottobre 2020 (doc. TAF 5 e segg.).
C-4532/2020 Pagina 5 C.c Con risposta del 14 dicembre 2020 la fondazione, tramite il proprio pa- trocinatore, ha chiesto il rigetto del gravame, confermando la corretta quan- tificazione degli obblighi contributivi pretesi, tenuto conto che ad essi vanno aggiunti i costi accessori, ovvero gli interessi di mora, i costi di sollecito e di avvio della procedura esecutiva. A tal proposito ha osservato che gli im- porti indicati nella decisione impugnata divergono da quelli posti in esecu- zione a causa dei pagamenti parziali nel frattempo prestati e delle modifi- che salariali annunciate posteriormente al precetto esecutivo e di cui essa ha correttamente tenuto conto. Inoltre, gli importi figuranti ai punti I e II del dispositivo sarebbero diversi ma nondimeno coerenti tra di loro e con quanto emerge dagli estratti conto allegati al provvedimento impugnato. In merito alla procedura esecutiva ha precisato che la censura di presunta irregolarità del foro è irricevibile, oltre che infondata dal profilo sostanziale. Infine ha addotto che un condono dei contributi LPP per evitare un’even- tuale fallimento non è contemplabile (doc. TAF 11). C.d Con replica dell’8 marzo 2021 la ricorrente ha osservato, senza quan- tificarne la misura, che l’importo in esame deve essere rettificato, il salario dovuto a B._______ essendo mutato a seguito dell’allegata sentenza della Pretura di (...) del 23 settembre 2020. Inoltre ha ribadito che gli importi in- dicati nel dispositivo della decisione impugnata non corrispondono a quelli fatti valere con il precetto esecutivo del 13 settembre 2019, motivo per cui il provvedimento impugnato deve essere annullato (doc. TAF 16). C.e Con duplica del 26 aprile 2021 l’autorità inferiore ha preso posizione sulle censure della ricorrente e si è riconfermata nelle proprie conclusioni (doc. TAF 18). C.f C.f.a Con ordinanza del 2 novembre 2021 questo Tribunale ha invitato l’au- torità inferiore a trasmettere l’incarto completo relativo alla ricorrente, a comprovare e delimitare con precisione i contributi e le spese amministra- tive fatte valere nei diversi procedimenti esecutivi e illustrare compiuta- mente le conseguenze delle mutazioni salariali dei dipendenti della ricor- rente (doc. TAF 20). C.f.b Con scritto del 6 dicembre 2021 l’autorità inferiore ha trasmesso l’in- carto, nonché una breve presa di posizione del 3 dicembre 2021 (doc. TAF 26).
C-4532/2020 Pagina 6 C.g Con osservazioni del 9 marzo 2022 la ricorrente ha contestato che l’autorità inferiore abbia comprovato e delimitato con sufficiente precisione i contributi e le spese. A tal proposito ha osservato di non comprendere per quale ragione, nell’ambito della prima procedura esecutiva no. 2322147 le era stato chiesto di pagare l’importo di CHF 19'316.85 a fronte di un credito di CHF 18'558.83. Essa ha altresì sostenuto che l’Istituto collettore non ha illustrato in maniera comprensibile gli effetti delle mutazioni salariali dei suoi dipendenti. Infine, ha ribadito una mancanza di identità tra gli importi indicati nella decisione impugnata e nel precetto esecutivo, chiedendo la conferma dell’opposizione (doc. TAF 37). C.h Con osservazioni del 16 maggio l’autorità inferiore ha preso posizione sulle osservazioni trasmesse dalla ricorrente e ulteriormente ribadito le pro- prie tesi e conclusioni (doc. TAF 39). C.i Fatti e argomentazioni non ancora menzionati verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio. Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. Conformemente all'art. 33 lett. h LTAF possono essere impugnate dinanzi al TAF le decisioni pronunciate dagli Istituti collettori in materia di previdenza professionale. 1.2 La procedura innanzi al TAF è retta dalla PA, nella misura in cui la LTAF non preveda altrimenti (art. 37 LTAF). 1.3 Secondo l'art. 48 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedi- mento dinanzi all'autorità inferiore (o è stato privato di farlo), è particolar- mente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di pro- tezione all'annullamento o alla modifica della stessa. La ricorrente adempie le citate condizioni. 1.4 Il ricorso del 14 settembre 2020 è tempestivo e rispetta i requisiti pre- scritti dalla legge (art. 52 PA). L'insorgente ha inoltre versato l'anticipo cor- rispondente alle spese processuali entro il termine impartito (doc. TAF 5 e segg.). Il gravame è dunque ricevibile.
C-4532/2020 Pagina 7 2. 2.1 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de- cisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al mo- mento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento re- trospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono stretta- mente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap- prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata pronunciata, in concreto il 27 luglio 2020 (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 2.2 2.2.1 Dal profilo temporale, riservate disposizioni di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce con- seguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). 2.2.2 In concreto si applicano pertanto le disposizioni legali in vigore da settembre 2016 a dicembre 2019. 2.3 2.3.1 Di principio, nella procedura di ricorso di diritto amministrativo pos- sono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali l'autorità am- ministrativa competente si è già determinata con una decisione vincolante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione è carente l'oggetto impu- gnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 e sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1 con rin- vii). 2.3.2 Oggetto impugnato e del contendere in concreto è la decisione con cui la fondazione ha condannato il datore di lavoro da un lato al versamento di contributi della previdenza professionale pari a CHF 67'778.49 oltre a spese ed interessi di mora per il periodo dal 30 settembre 2016 al 30 giu- gno 2019 (compreso) e, dall’altro ha rigettato l’opposizione al precetto ese- cutivo no. 2830332 per l’importo di CHF 73'629.73.
C-4532/2020 Pagina 8 2.4 Non sono per contro oggetto della presente lite, fatto peraltro non con- testato, i contributi e le spese fatte valere dall’autorità inferiore con il pre- cetto esecutivo del 21 dicembre 2016, al quale la società non ha d'altra parte fatto opposizione e che essa ha integralmente saldato nel mese di agosto 2017, relativi al periodo precedente il 30 settembre 2016 (consid. A.b). 3. 3.1 La ricorrente può di principio far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza della decisione (art. 49 PA). 3.2 Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta li- beramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). In linea di principio non è compito dell’autorità di ricorso accertare ex novo i fatti rilevanti andando oltre alle dichiarazioni delle parti in tal senso (sentenze del TAF A- 6810/2015 consid. 1.4 e A-7110/2014 del 23 marzo 2015 consid. 1.2 con ulteriori rinvii). Ne consegue inoltre che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti vengono considerate solo nella misura in cui emer- gono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 4. 4.1 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assi- curare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolar- mente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). L’affi- liazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l’assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto (art. 7 cpv. 1 OPP2).
C-4532/2020 Pagina 9 4.2 L’istituto collettore è un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 LPP). Esso è obbligato ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta (art. 60 cpv. 2 lett. b LPP). 4.3 L'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle dispo- sizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavo- ratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle dispo- sizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. BRECHBÜHL, in: Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; BRÜH- WILER, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; LÜTHY, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge- stiftung, 1989, p. 32). 4.4 4.4.1 Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto collettore può preten- dere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Gli interessi di mora intendono compensare il beneficio che il debitore trae dal ritardato pagamento del debito principale. Oltre alla compensazione forfettaria della perdita di inte- ressi sul capitale, si intende compensare le spese amministrative per la riscossione tardiva o successiva dei contributi e per la riscossione degli interessi di mora stessi (DTF 139 V 297 consid. 3.3.2.2; sentenza TAF A- 91/2018 del 6 febbraio 2019 consid. 4.4). Gli interessi di mora sui crediti contributivi sono dovuti, senza alcun sollecito, a partire dalla data di esigi- bilità (sentenza del TAF C-4681/2019 del 12 maggio 2021 consid. 5.3). 4.4.2 Secondo il Regolamento sui costi della Fondazione istituto collettore LLP applicabile al momento in cui è stata emessa la decisione impugnata (doc. TAF 1 allegato C penultima pagina) il tasso per gli interessi di mora è del 5% a decorrere dall’esigibilità dei contributi. 4.5 Per quanto riguarda l'esigibilità dei contributi l’art. 3 cpv. 6 delle Condi- zioni di affiliazione dell’Istituto collettore, dichiarate applicabili con la deci- sione di affiliazione del 2 giugno 2015 (doc. 1), precisa che i contributi di previdenza vengono fatturati ogni trimestre posticipatamente e che sono esigibili il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. Il paga- mento deve pervenire alla Fondazione entro 30 giorni dalla scadenza del rispettivo termine. In caso di pagamento ritardato la Fondazione può appli- care degli interessi sui contributi dovuti. I contributi esigibili sono oggetto di sollecito. Inoltre, giusta il cpv. 7 dell’art. 3 delle Condizioni di affiliazione, se
C-4532/2020 Pagina 10 il datore di lavoro non rispetta il sollecito, la Fondazione esige i contributi dovuti compresi interessi e spese. Gli interessi vengono calcolati in base ai tassi d'interesse di mora fissati dal Consiglio di fondazione, a decorrere dalla data di esigibilità dei contributi. Il sollecito e la procedura di esecu- zione sono soggetti a spese. In mancanza di obiezione motivata entro venti giorni dal rispettivo ricevimento, i conteggi dei contributi e i solleciti inviati dalla Fondazione sono da intendersi approvati dal datore di lavoro. 4.6 L’art. 11 cpv. 7 LPP prevede che l’Istituto collettore conteggia al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato (cfr. anche l’art. 3 cpv. 4 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale [RS 831.434] secondo cui il datore di lavoro deve risarcire l’istituto collettore di tutte le spese inerenti alla sua affilia- zione). Secondo il Regolamento sui costi applicabile al momento in cui è stata emessa la decisione impugnata (doc. TAF 1, allegato C penultima pagina), le spese per ogni sollecito trasmesso al datore di lavoro per raccomandata corrispondono a CHF 50.-, le spese per l’avvio dell’esecuzione a CHF 100.- e le spese per notifiche in ritardo di entrate, uscite e mutazioni salariali dei dipendenti a CHF 100.-. Per essere legittime le richieste di pagamento di spese da parte dell’Istituto collettore devono riferirsi a provvedimenti amministrativi effettivamente eseguiti e giustificati (cfr. sentenza del TAF A-91/2018 del 6 febbraio 2019 consid. 4.3 con riferimenti). 5. 5.1 Giusta l’art. 60 cpv. 2 bis LPP l’istituto collettore può emanare decisioni per adempiere i compiti di cui al capoverso 2 lettere a e b e all’articolo 12 capoverso 2 LPP. Tali decisioni sono parificate alle sentenze esecutive di cui all’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Di conseguenza all'istituto collettore compete l’ema- nazione di decisioni in materia di contributi e di rigetto dell'opposizione (art. 79 LEF e DTF 139 III 288 consid. 2 e 134 III 115 consid. 3 e 4). Pertanto, l’istituto collettore non pronuncia unicamente la decisione di merito, ma funge anche da autorità di rigetto dell’opposizione. Tuttavia il procedimento viene retto dalla procedura amministrativa e non da quella civile (sentenza del Tribunale federale 9C_196/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 4.4).
C-4532/2020 Pagina 11 5.2 Nel procedimento riguardante il versamento di contributi della previ- denza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b). La portata del principio indagatorio è tuttavia limitata dall’obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immo- tivate non vengono considerate (SZS/RSAS 2003 p. 500, 2001 p. 562 e sentenza del TF 9C_140/2012 del 12 aprile 2012 consid. 3.2.2). 6. 6.1 Nel caso di specie, la società non contesta né l’affiliazione presso la Fondazione Istituto collettore LPP dal 1° marzo 2015 (passata in giudicato), né l’obbligo che ne deriva di versare contributi della previdenza professio- nale per i propri dipendenti (doc. TAF 1 consid. II.1). Neppure nega di prin- cipio di essere debitrice di un importo contributivo alla luce di uno scoperto sul proprio conto corrente relativo al periodo contributivo in esame. D’al- tronde dagli atti all’incarto non risulta che essa abbia mai contestato né i conteggi trasmessi trimestralmente dall’Istituto collettore, né le relative dif- fide a lei recapitate (v. doc. 58 e segg.). 6.2 La società censura per contro l’ammontare del debito contributivo. Da un lato sostiene infatti che l’Istituto collettore non avrebbe sufficientemente motivato la decisione impugnata e dall’altro che non avrebbe correttamente tenuto conto delle mutazioni salariali e inoltre che gli importi fatti valere sarebbero contraddittori e non coerenti tra di loro. Infine, essa lamenta pure una doppia contabilizzazione degli interessi per il giorno 12 settembre 2019, così come la necessità di un adeguamento dell’importo a seguito della sentenza della Pretura di (...) (consid. 3). A suo dire pure la procedura di rigetto dell’opposizione risulta viziata (cfr. doc. TAF 1, 16 e 37). 7. La censura della violazione del diritto di essere sentito, in particolare di carente motivazione, deve essere evasa in via preliminare, in quanto se fondata può provocare l’annullamento della decisione. 7.1 La ricorrente sostiene che l’Istituto collettore non avrebbe sostanziato in maniera chiara il credito rispettivamente non delimitato e motivato i con- tributi e le spese amministrative fatte valere nei suoi confronti. Pertanto – visti anche i diversi importi riportati nel precetto esecutivo, nelle cifre I e II
C-4532/2020 Pagina 12 del dispositivo della decisione impugnata e nei conteggi trasmessi – essa non sarebbe in grado di comprendere quale sia la somma realmente do- vuta. 7.2 Con la risposta di causa l’Istituto collettore ha osservato che non è in concreto ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito, in quanto è del tutto logico che gli importi del precetto esecutivo e della decisione di- vergano l’uno dall’altro, mentre sarebbero nondimeno coerenti tra di loro e con quanto emerge dagli estratti conto allegati alla decisione impugnata (doc. TAF 11). 7.3 7.3.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di de- terminarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescin- dere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito - nella misura in cui essa non sia grave - è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di espri- mersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. Un eventuale vizio va comunque considerato sanato solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Giova inoltre precisare che anche in caso di grave violazione del diritto di essere sentito è possibile prescin- dere da un rinvio della causa all'amministrazione, se una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti). 7.3.2 L'art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali o federali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a pag. 16; 125 I 257 consid. 3a pag. 259).
C-4532/2020 Pagina 13 7.3.3 Il diritto di essere sentiti delle parti è garantito anche dall’art. 20 PA e comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Esso ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di af- ferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fon- datezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argo- mentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; 126 I 97 consid. 2b pag. 102; 125 II 369 consid. 2c pag. 372). 7.3.4 Invero l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le allegazioni di parte e esaminare dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione glo- bale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'a- vere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; sen- tenza del TAF C-2183/2013 del 28 gennaio 2015 consid. 9.2.3). Peraltro, l'esigenza della motivazione aumenta allorquando l'applicazione della legge implica l'esercizio del potere di apprezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.3 e relativi riferimenti nonché sentenza del TF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009 consid. 5.1). Se questi precetti vengono disattesi, il vizio formale comporta di norma l'annullamento della decisione, senza che il ri- corrente debba dimostrare un interesse, in altri termini indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 118 Ia 17 consid. 1; 117 Ia 7 consid. 1a e 115 Ia 10 consid. 2a). 7.3.5 Secondo costante giurisprudenza per soddisfare l'obbligo di motiva- zione la decisione dell’Istituto collettore in materia di pagamento dei contri- buti e di rigetto dell’opposizione deve contenere le seguenti informazioni affinché il calcolo possa venir compreso e, quindi, impugnato con piena cognizione di causa:
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8.1 Questo Tribunale rileva che la decisione impugnata del 27 luglio 2020 rispettivamente i suoi allegati (doc. 191 o doc. TAF 1 allegato C e relativi annessi), indicano i periodi di contribuzione (annui) rilevanti, nonché l'im- porto globale dovuto per ogni trimestre ed per ogni anno (allegato 1), non- ché i dettagli salariali (salario AVS, salario coordinato determinante e ali- quote contributive) rispettivamente i contributi dovuti per ogni singolo di- pendente (allegati 2 e 3), così come i provvedimenti amministrativi che giu- stificano la riscossione di spese ed oneri ed il relativo regolamento sui cui fondano (allegato 1 e 5). Dall’allegato 4 invece si evincono gli interessi di mora dovuti, con indicazione del periodo determinante e del tasso di inte- resse (la cui base legale viene precisata nella decisione stessa [cfr. consid. 7] e pure riportato nel regolamento sui costi prodotto con l’allegato 5). In- fine, nell’allegato 1 risultano anche contabilizzati con la relativa valuta, i pagamenti parziali effettuati dal datore di lavoro, con conteggio comples- sivo dello scoperto ancora da corrispondere. 8.2 8.2.1 Da quanto precede discende che l’autorità inferiore ha motivato la propria pretesa conformemente ai criteri giurisprudenziali in materia (v.
C-4532/2020 Pagina 15 consid. 7.3.5 del presente giudizio), permettendo alla ricorrente di com- prendere su quali basi si fonda il credito posto in esecuzione. La censura di violazione del diritto di essere sentito è dunque infondata e deve essere respinta. 8.2.2 8.2.2.1 A proposito delle mutazioni salariali intervenute in relazione ai di- pendenti C., D. e E._______ va precisato che secondo la giurisprudenza non comporta una violazione del diritto di essere sentito la circostanza che l’Istituto collettore nel provvedimento impugnato si è limi- tato a rinviare espressamente agli allegati quali parte integrante della deci- sione, senza specificare in dettaglio nella decisione in che misura le modi- fiche salariali di alcuni dipendenti hanno influito sulla riduzione dell’importo vantato (cfr. sentenza del TF 9C_196/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 3.3 e sentenza del TAF A-4271/2016 del 21 giugno 2017 consid. 3.2.3). 8.2.2.2 Ad ogni buon conto, un’eventuale violazione del diritto di essere sentito su questo punto, va considerata sanata pendente causa alla luce delle spiegazioni fornite nel nutrito scambio di scritti in fase ricorsuale. L’au- torità inferiore ha difatti ampiamente spiegato le ripercussioni delle modifi- che salariali e dei pagamenti parziali, nonché gli importi figuranti ai consi- derandi del provvedimento impugnato, fornendo oltretutto ampia documen- tazione al riguardo (cfr. in particolare la risposta di causa, doc. TAF 11, la replica doc. TAF 18 e le osservazioni del 6 dicembre 2021, doc. TAF 26 e del 16 maggio 2022, doc. TAF 39: così come la sentenza del TF 9C_196/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 4). 9. 9.1 Resta dunque da esaminare se la pretesa avanzata dall’autorità infe- riore è fondata dal punto di vista materiale, segnatamente se contributi, spese ed interessi fatti valere sono giustificati e correttamente conteggiati, rispettivamente se essa ha tenuto conto dei pagamenti parziali dalla ricor- rente, delle modifiche salariali di alcuni dipendenti e se gli interessi di mora siano stati calcolati in maniera corretta. 9.2 9.2.1 Per quel che attiene ai contributi scoperti, con il conteggio del 24 ago- sto 2019 (doc. 163 e segg.) l’autorità inferiore ha constatato che, per gli anni rilevanti (2016, 2017, 2018 e 2019), sul conto corrente della ricorrente
C-4532/2020 Pagina 16 si erano accumulati contributi (e spese) esigibili per un totale di CHF 72'521.10. 9.2.2 Successivamente alla notifica del precetto esecutivo, l’autorità infe- riore ha confermato il pagamento (a saldo parziale del debito) da parte della società di:
C-4532/2020 Pagina 17 Data valuta Contributi in CHF 31.03.2017 523.44 30.06.2017 785.16 30.09.2017 785.16 31.12.2017 785.16 31.03.2018 1514.60 30.06.2018 1514.60 24.07.2018 59.15 Totale 5967.27
D._______ Data valuta Contributi in CHF 31.03.2019 478.13 30.06.2019 483.50 Totale 961.63
E._______ Data valuta Contributi in CHF 31.12.2018 511.51 31.03.2019 849.94 30.06.2019 849.94 Totale 2211.39
In seguito alle modifiche salariali notificate in ritardo dalla ricorrente l’auto- rità inferiore ha invece rettificato i propri conteggi come segue (cfr. allegato 1 a doc. 191):
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C._______ Data valuta Contributi in CHF 31.03.2017 498.65 30.06.2017 747.97 30.09.2017 747.97 31.12.2017 747.97 31.03.2018 1317.40 30.06.2018 1317.40 24.07.2018 58.40 Totale 5435.76
D._______ Data valuta Contributi in CHF 31.03.2019 245.84 30.06.2019 248.60 Totale 494.44
E._______ Data valuta Contributi in CHF 31.12.2018 511.51 31.03.2019 948.09 30.06.2019 948.09 Totale 2407.69
9.3.3 Pertanto le modifiche salariali/occupazionali in questione hanno com- portato per C._______ una riduzione dei contributi dovuti per un totale di CHF 531.51 (CHF 5435.76 - 5967.27), per D._______ una riduzione dei contributi dovuti per un totale di CHF 467.19 (CHF 494.44 - 961.63), mentre l’aumento di salario di E._______ ha comportato un aumento dei contributi dovuti per un totale di CHF 196.30 (CHF 2407.69 - 2211.39). 9.3.4 Con la risposta di causa l’autorità inferiore ha rilevato che a seguito dei pagamenti parziali e delle modifiche salariali relative ad alcuni dipen- denti l’obbligo contributivo della ricorrente è stato ridotto da CHF 72'521.10 a CHF 67'778.49. In particolare ha osservato che le mutazioni salariali re- lative alle dipendenti C._______ e D._______ hanno entrambe comportato
C-4532/2020 Pagina 19 una riduzione dell’importo di CHF 467.19 ciascuna, mentre quella concer- nente il dipendente E._______ ha portato ad un aumento dell’importo do- vuto di CHF 196.30 (doc. TAF 11). 9.3.5 Da quando precede risulta dunque che nella risposta di causa l’Isti- tuto collettore ha erroneamente indicato quale conseguenza delle muta- zioni relative alla dipendente C._______ una riduzione dell’importo escusso di CHF 467.19, essendo la stessa invece di CHF 531.51. Si tratta nondimeno di una semplice svista redazionale. L’intera documentazione agli atti è invece corretta e l’autorità inferiore, in relazione alle modifiche salariali della dipendete C., ha giustamente diminuito l’importo ri- chiesto di CHF 531.51 e non di CHF 467.19, come dimostrato anche dalle missive indirizzate all’Ufficio esecuzioni (cfr. doc. 177 e segg.) e dai con- teggi allegati alla decisione impugnata (allegato 1). 9.3.6 Tenuto conto di quanto precede, discende che l’autorità inferiore ha debitamente tenuto conto dei pagamenti parziali e delle modifiche salariali annunciate dalla ricorrente. Al riguardo va precisato in particolare che l’im- porto di CHF 196.30, dovuto ad un aumento salariale del dipendente E., è stato iscritto quale contributo dovuto nel conto corrente della ricorrente ma non figura sul conto di esecuzione e pertanto non è compreso nell’importo per cui è stato chiesto il rigetto dell’opposizione (per i dettagli v. consid. 11.3 del presente giudizio). 9.4 9.4.1 Per quel che attiene invece alle spese addebitate dall’autorità infe- riore, questo Tribunale rileva che dall’allegato 1 risulta che essa ha conteg- giato otto diffide/solleciti di pagamento dei contributi arretrati (valuta 11 marzo 2017, 9 giugno 2017, 8 settembre 2017, 9 giugno 2018, 8 settembre 2018, 9 dicembre 2018, 11 marzo 2019, 9 giugno 2019), tutte trasmesse per crediti giustificati e notificate alla ricorrente tramite lettera raccoman- data, di cui si trova copia agli atti (cfr. i doc. 64, 71, 82, 116, 126, 133, 146, 158). Si tratta pertanto di spese per complessivi CHF 400.- che l’autorità inferiore ha il diritto di far valere. 9.4.2 Inoltre, essa ha pure addebitato alla ricorrente le spese per il prose- guimento della prima esecuzione no. 2322147 (CHF 100.- con data valuta 10 febbraio 2017) e per la connessa domanda di fallimento del 4 luglio 2017 (CHF 100.-). Si tratta di spese giustificate e che non sono state fatte valere, rispettivamente riscosse, nell’ambito della prima esecuzione (si confronti a tal riguardo doc. 52 e segg. ed in particolare doc. 74 da cui
C-4532/2020 Pagina 20 risulta che l’autorità inferiore ha richiesto il pagamento dei contributi sco- perti e degli interessi di mora, le spese di sollecito e le tasse per la do- manda di esecuzione e per la comminatoria di fallimento ma non le spese per i suoi provvedimenti amministrativi) e che essa è dunque legittimata a riscuotere. 9.4.3 Alla ricorrente sono pure stati addossati i costi per la notifica tardiva dell’entrata del dipendente F._______ (CHF 100.- valuta 13 ottobre 2017; doc. 87) e del piano di ammortamento di ottobre 2017 (CHF 100.- con data 18 ottobre 2017; doc. 87/89). Anche tali provvedimenti si trovano agli atti e sono giustificati, la messa in conto delle relative spese deve pertanto venir confermata. 9.4.4 Infine, sono state messe in conto alla ricorrente anche le spese per l’avvio della seconda procedura esecutiva no. 2531844 (CHF 100.- con data valuta 12 febbraio 2018, doc. 96), nonché i costi del relativo precetto esecutivo (CHF 140.30 con data valuta 22 maggio 2018, doc. 98). Le spese di esecuzione sono da anticipare dal creditore e la possibilità di addossarle al debitore dipende dall’esito della procedura esecutiva (cfr. art. 68 LEF e sentenza del TAF C-398/2014 dell’8 febbraio 2016 consid. 3.6). Nel caso concreto l’esecuzione è stata avviata per pretese legittime e non è stata proseguita unicamente perché alla società è stato concesso un piano di ammortamento che quest’ultima non ha rispettato, rendendo necessario l’avvio di un’ulteriore procedura esecutiva. Pertanto, l’addebito di tali costi è in concreto giustificato. 9.4.5 È inoltre a giusto titolo che l’autorità inferiore ha condannato la ricor- rente al pagamento di CHF 50.- per il sollecito del 24 agosto 2019 e di CHF 100.- di spese per l’avvio dell’esecuzione no. 2830332 essendo tali spese giustificate e comprovati agli atti i rispettivi provvedimenti amministrativi che li hanno giustificati (v. doc. 163 e 165 e segg.). 9.5 Il debito per contributi previdenziali dovuti dal 2016 al 2019 e spese ammonta pertanto a CHF 67'778.49 (ossia CHF 72'521.10 - 939.20 - 3'001.05 - 467.15 - 531.51 + 196.30) oltre a CHF 50.- per la diffida del 24 agosto 2019 e CHF 100.- per l’avvio dell’esecuzione. 9.6 9.6.1 La ricorrente ha infine censurato un errato conteggio degli interessi di mora da parte dell’autorità inferiore. Quest’ultima avrebbe in particolare
C-4532/2020 Pagina 21 conteggiato due volte gli interessi per il giorno 12 settembre 2019 (doc. TAF 1, 16 e 37). 9.6.2 Nella fattispecie, la richiesta di interessi di mora – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art. 104 CO – è di principio giustificata (cfr. in particolare consid. 4.4 del presente giudizio) e non è contestata. 9.6.3 In merito alla contabilizzazione del periodo di mora il Tribunale fede- rale ha già avuto modo di confermare che in Svizzera, per il calcolo dei giorni di mora, è utilizzabile sia il metodo francese (che conteggia i giorni secondo il calendario civile sulla base di 365 giorni, rispettivamente 366 giorni, annui), sia il metodo commerciale tedesco (secondo cui ogni mese di mora comporta 30 giorni e l’anno di mora 360 giorni; cfr. sentenza del TF 9C_953/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 4.1). 9.6.4 Nel caso concreto, dai conteggi trasmessi dall’autorità inferiore risulta che essa applica il metodo commerciale tedesco (v. in particolare allegato 4 alla decisione impugnata). Dai medesimi conteggi si evince inoltre che nella somma di CHF 5'897.54 chiesta a titolo di “interessi di mora fino al 12 settembre 2019” non è compreso l’interesse dovuto per il giorno 12 set- tembre 2019. Difatti, nella misura in cui gli interessi sono dovuti a partire dal giorno in cui i contributi sono esigibili (ossia il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) risulta che nel calcolo degli interessi di mora fino al 12 settembre 2019 effettuato dall’autorità inferiore quest’ultimo giorno non è stato contabilizzato (ciò si evince ad esempio dall’allegato 4 al doc. TAF 1 pag. 29 ultima riga: per gli interessi riguardanti la dipendente G._______ dal 30 giugno 2019 al 12 settembre 2019 sono stati contabiliz- zati 72 giorni, non contando dunque ancora il 12 settembre 2019 [30 giugno
C-4532/2020 Pagina 22 10. 10.1 10.1.1 Infine, nella replica, riferendosi alla sentenza del 23 settembre 2020 emessa dal Pretore aggiunto del Distretto di (...), successiva alla decisione impugnata, la ricorrente sostiene che i salari relativi a B._______ sareb- bero inferiori a quelli conteggiati e che pertanto i contributi relativi a questo lavoratore vanno ridotti (doc. TAF 16 e allegati). 10.1.2 Al riguardo la convenuta ha precisato che “ogni circostanza che do- vesse dar luogo ad una modifica dell'obbligo contributivo di A._______ sarà oggetto dei relativi conteggi/revisioni da parte della qui resistente” (doc. TAF 18). 10.2 10.2.1 In primo luogo va rilevato che la ricorrente non ha precisato l’am- montare della presunta riduzione di salario né i periodi contributivi interes- sati. Non è inoltre noto se di salari si tratti e in caso di risposta affermativa in che misura si sarebbero ridotti, non specificando la convenzione con- clusa nell’ambito di una procedura di disconoscimento del debito di fronte al Pretore relativa al pagamento da parte di A._______ di CHF 18'000.- il motivo del debito. Per quanto riguarda il periodo contributivo si presume tuttavia, alla luce della documentazione di cui al doc. F allegato al doc. TAF 16 si tratti degli anni 2017 e 2018 e quindi corrisponde all’oggetto impu- gnato e altresì litigioso (consid. 2 del presente giudizio), in cui l’assicura- zione disoccupazione ha contabilizzato degli storni salariali. In simili condi- zioni trattandosi di fatti che possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione impugnata, dev’es- serne tenuto conto in concreto (consid. 2.1). 10.2.2 Ritenuto quindi che alla luce dei citati documenti risulta perlomeno probabile che sia intervenuta una modifica salariale riguardante il lavora- tore menzionato durante due degli anni contributivi oggetto del contendere, il datore di lavoro dovrà rendere verosimile la modifica e la sua misura, in modo tale da rendere possibile l’eventuale adeguamento – non contestato da parte della fondazione – dei contributi. Su questo punto l’incarto va per- tanto ritornato all’amministrazione, affinché verifichi con l’imprescindibile collaborazione del datore di lavoro l’importo contributivo dovuto in favore di B._______ in relazione agli anni 2017 e 2018. Eventuali differenze, ver-
C-4532/2020 Pagina 23 ranno dedotte, se del caso, dall’importo contributivo complessivo determi- nato in questa sede, la cui conformità al diritto è qui accertata (cfr. consid. 9.5). L’importo richiesto alla cifra I del dispositivo va pertanto confermato, ecce- zion fatta per quanto riguarda le eventuali modifiche dei contributi dovuti in favore del dipendente B._______ nel 2017 e 2018. A tal proposito, appare inoltre evidente ma nondimeno corretto che l’im- porto menzionato nella cifra I dispositivo della decisione impugnata è infe- riore rispetto a quello fatto valere con il precetto esecutivo del 13 settembre 2019, avendo la ricorrente effettuato dei pagamenti parziali nonché annun- ciato modifiche salariali dei suoi dipendenti. Il ricorso è pertanto parzial- mente accolto. 11. 11.1 L’autorità inferiore chiede inoltre la conferma – per l’importo di CHF 73'629.73 oltre che interessi – del rigetto definitivo dell'opposizione inter- posta al precetto esecutivo n. 2830332 dell’UE di (...) (doc. 191, cfr. in par- ticolare la cifra II del dispositivo). 11.2 A tal proposito, giova ricordare che la Fondazione istituto collettore LPP, oltre a disporre della competenza di emettere decisioni di merito con- cernenti la sussistenza e l'ammontare del credito, per quel che concerne importi esigibili, nonché i conseguenti costi amministrativi, può pure delibe- rare il rigetto di un'eventuale opposizione interposta dal datore di lavoro (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio). 11.2.1 In concreto, la ricorrente censura innanzitutto che l’opposizione non può essere rigettata in quanto la procedura esecutiva sarebbe erronea- mente stata promossa a (...) e non a (...), sede della ricorrente a decorrere da maggio 2020. 11.2.2 Al riguardo l’autorità inferiore ha fatto valere – da un lato – che il precetto esecutivo del 13 settembre 2019 è stato correttamente fatto spic- care dall’UE di (...), in quanto in tale data la sede della ricorrente si trovava ancora a (...) (consid. C.a). D’altro canto, l’autorità inferiore ha osservato che la censura della ricorrente risulta di difficile comprensione in quanto il rigetto dell’opposizione pronunciato nella decisione impugnata non è da ricondursi al foro esecutivo di (...); avendo l’Istituto collettore agito in qualità di autorità competente per rigettare l’opposizione ad un precetto esecutivo
C-4532/2020 Pagina 24 correttamente notificato dall’UE di (...) (e non come creditore ordinario che deve richiedere il rigetto alla Pretura competente ratione loci). 11.2.3 A tal proposito questo Tribunale rileva che dall’estratto del registro di commercio della ricorrente risulta che la sede sociale è stata spostata da (...) a (...) il 20 maggio 2020, mentre la procedura esecutiva in questione è invece è stata avviata il 13 settembre 2019. Pertanto, il foro esecutivo di (...) era corretto (art. 49 LEF). Inoltre, e come rettamente illustrato dall’au- torità inferiore, essa ha la competenza per deliberare il rigetto dell’opposi- zione per importi esigibili nonché i conseguenti costi amministrativi (consid. 5). Sotto questo profilo, le censure della ricorrente devono pertanto essere respinte. 11.3 11.3.1 Per quel che concerne invece l’importo di CHF 73'629.73, oltre a interessi per il periodo posteriore all’avvio dell’esecuzione, per cui l’autorità inferiore ha rigettato l’opposizione della ricorrente, questo Tribunale rileva che come già precisato la somma esigibile dovuta è maggiore dell’importo pari a CHF CHF 196.30 (consid. 9.3 e in particolare l’allegato 1 alla deci- sione impugnata, dal quale si evince che l’autorità inferiore ha trasferito sul conto di esecuzione la somma di CHF 71'522.44, restando invece dovuti CHF 196.30 [saldo negativo al 12 settembre 2019]). 11.3.2 Da quanto precede, risulta inoltre che la cifra II del dispositivo è coe- rente con gli estratti conto prodotti dall’autorità inferiore, nonché con la cifra I del dispositivo (difatti CHF 73'629.73 corrispondono a CHF 67'778 [con- tributi non pagati] + 50 [spese di sollecito] + 100 [spese per l’avvio dell’ese- cuzione] + 5'897.54 [interessi di mora fino al 12 settembre 2019] – 196.30 [contributi dovuti ma non posti in esecuzione]), che la divergenza di CHF 196.30 non è suscettibile di inficiarne la validità e che l’autorità inferiore ha correttamente tenuto conto delle modifiche salariali e dei pagamenti par- ziali ed ha a giusto titolo rigettato definitivamente l’opposizione per l’importo di CHF 73’629.73 oltre che interessi del 5% per il periodo posteriore all’av- vio dell’esecuzione. Tuttavia ritenuto che, alla luce della documentazione trasmessa pendente causa di ricorso, l’importo esatto del credito non può essere definito (nep- pure in parte, consid. 10.2.2) senza ulteriori accertamenti – non è infatti ancora noto se i documenti relativi al dipendente B._______ ne ridurranno l’importo – non è possibile confermare la decisione di rigetto dell’opposi- zione, né interamente nè in parte (si confronti in proposito DTF 119 V 329
C-4532/2020 Pagina 25 consid. 2b p. 331 con riferimenti). L’opposizione interposta al precetto ese- cutivo va pertanto mantenuta. 12. Riassumendo il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. L’incarto va rinviato all’amministrazione affinché sta- bilisca, con la collaborazione della ricorrente i contributi dovuti in favore del dipendente B._______ per gli anni rilevanti e adegui se necessario l’im- porto dovuto di CHF 67'778.49 oltre a interessi al 5%. 13. 13.1 13.1.1 Secondo prassi costante del Tribunale federale in caso di rinvio (completo) degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti con esito aperto non si prelevano spese processuali (DTF 141 V 281 consid. 11.1 e riferimenti; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2022, pag. 295 N 142; art. 63 cpv. 1 PA). Un’at- tribuzione di costi si giustifica solo in quei casi in cui un rinvio è di fatto comparabile ad una decisione finale o a una decisione parziale e l’esito non è più aperto in quanto l’istanza inferiore non dispone di alcun margine di manovra per decidere in favore della parte ricorrente, ma si limita a ese- guire quanto stabilito dal Tribunale (DTF 142 II 20 consid. 1.2 e WIEDER- KEHR/MEYER, VwVG-Kommentar, 2022, pag. 756-757 N 9). 13.1.2 Nel caso in esame, malgrado il parziale accoglimento del ricorso e il rinvio degli atti per stabilire l’importo esatto dei contributi dovuti in favore di un unico dipendente (B.) nel 2017 e 2018, l’amministrazione non dispone di alcun margine di manovra, dovendosi essa limitare ad even- tualmente dedurre la riduzione dell’importo contributivo dovuto al dipen- dente B. alla luce della nuova documentazione, dal credito contri- butivo riconosciuto espressamente dal TAF in questa sede, tramite rinvio espresso nel dispositivo ai considerandi (consid. 9.5 e 12). In simili circo- stanze, l’esito del rinvio non si può dire aperto, dovendosi l’amministrazione attenere alle direttive poste da questa Corte. 13.1.3 In concreto quindi, visto l’esito del ricorso, parzialmente accolto, vengono prelevate delle spese processuali parziali di CHF 2’000 (art. 63 PA). L’importo verrà compensato con parte dell’anticipo spese versato il 16 ottobre 2020. I restanti CHF 1'000.-, saranno restituiti alla ricorrente allor- quando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
C-4532/2020 Pagina 26 13.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata – solo a partire dalle osser- vazioni alla duplica – da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili ridotte (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni as- sicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova deci- sione e tuttavia sentenza del TF 8C_533/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.2 e i riferimenti citati, nel caso in cui la parte ricorrente è vittoriosa solo in minima parte, come nel caso concreto). L’ammontare di quest’ultime, in assenza di una nota dettagliata ma tenuto conto del lavoro utile e neces- sario ancorché ridotto svolto dal rappresentante della ricorrente, viene fis- sata in CHF 800.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'Istituto collettore.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-4532/2020 Pagina 27 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, la decisione impugnata è annullata e l’in- carto è rinviato alla Fondazione istituto collettore LPP affinché proceda ai sensi dei considerandi 9, 10 e 12. 2. Vengono posti a carico della ricorrente CHF 2'000.- a titolo di spese pro- cessuali. L’importo residuo di CHF 1'000.- sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. La Fondazione istituto collettore LPP rifonderà alla ricorrente CHF 800.- a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, all’UFAS e alla Commissione LPP.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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