Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4527/2012
Entscheidungsdatum
25.11.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-4527/2012

S e n t e n z a d e l 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Maurizio Greppi e Markus Metz, cancelliera Anna Röthlisberger.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 3 agosto 2012).

C-4527/2012 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino britannico, nato il (...) 1945, coniugato, ha formulato in data 14 luglio 2010 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 22). Nel formulario E 202 UK (doc. 22), egli ha indicato al punto 2.8 di essere divorziato, al punto 11 di essere sposato e che l'indirizzo di sua moglie sarebbe identico al suo e di avere lavorato in Svizzera dal 1962 al 1969 e nel 1981 (doc. 22 pag. 8; ha prodotto pure il certificato di assicurazione AVS/AI [doc. 23]). Dagli atti di causa (doc. 19), emerge pure che l'interessato ha contratto due matri- moni, il primo sciolto per divorzio nel 1979. B. Con scritto del 3 settembre 2010 (doc. 26), la Cassa svizzera di compen- sazione (CSC) ha chiesto all'assicurato in particolare della documenta- zione riguardante la sua ex-moglie nel caso in cui la stessa avesse lavorato e/o vissuto in Svizzera (richiesta cui l'interessato non appare avere dato seguito [doc. 27]). C. Dagli atti di causa (doc. 33 [estratto del conto individuale dell'interessato {doc. 55}]) risultano delle iscrizioni nel 1965, 1966, 1967 e 1968 – senza indicazione del numero di mesi e con un salario totale rispettivamente di fr. 8'750.-, fr. 7'400.-, fr. 8'375.- e fr. 10'975.- (v. anche doc. 21e 29) – nel 1969 (9 mesi/fr. 11'063.-) e nel 1981 (10 mesi/fr. 19'325). D. D.a Con decisione del 10 dicembre 2010 (doc. 35), la CSC ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 152.- al mese dal 1° gennaio 2011. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 4 anni e 9 mesi, ad un reddito annuo medio di fr. 37'584.- (tenuto conto dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e degli accrediti transitori per persone divorziate o vedove nate prima del 1° gennaio 1953) e ad una scala delle rendite 4 (doc. 33). D.b La succitata decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

C-4527/2012 Pagina 3 E. E.a Il 20 gennaio 2012, l'autorità inferiore – nell'ambito di periodici controlli sull'esistenza in vita dei propri assicurati – ha invitato l'interessato a com- pilare un certificato che avrebbe poi dovuto fare attestare dal suo comune o da un'autorità competente (doc. 41 pag. 2). L'assicurato ha poi ritornato il "Certificato cumulativo di esistenza in vita, stato civile e domicilio" del 3 febbraio 2012 (doc. 41 pag. 1) – accompagnato da un scritto (doc. 42) – nel quale è indicato "remarried". E.b Il 10 febbraio 2012, la CSC ha sostituito la decisione del 10 dicembre 2010 e ricalcolato la rendita in base ad una durata di contribuzione di 4 anni e 9 mesi, un reddito medio annuo di fr. 19'488.- ed una scala delle rendite 4, fissando la rendita a fr. 116.- mensili. Nella medesima decisione, la CSC ha quantificato in fr. 504.- quanto è stato versato in eccesso (fr. 36.- x 14 mensilità), ha disposto la trattenuta della rendita del mese di marzo (fr. 116.-) ed indicato che fino all'estinzione del debito di fr. 388.- (fr. 504.- – fr. 116.-) sarà effettuata, in assenza di opposizione da parte dell'interes- sato, una detrazione di fr. 50.- mensili (doc. 40). E.c Dagli atti risulta poi esservi stato uno scambio di opinioni/scritti tra l'au- torità inferiore e l'assicurato sullo statuto di divorziato rispettivamente rispo- sato di quest'ultimo e sulle ragioni di una diminuzione della rendita nell'ipo- tesi che al momento della pronuncia della decisione del 10 dicembre 2010 l'interessato si fosse già risposato. L'interessato ha altresì interposto oppo- sizione contro la decisione del 10 febbraio 2012 (doc. 44 a 50). F. Con decisione su opposizione del 3 agosto 2012, la CSC ha respinto l'op- posizione e confermato la decisione del 10 febbraio 2012 (doc. 51). L'au- torità inferiore ha precisato che ai sensi di legge non sussiste alcun obbligo di redigere la decisione su opposizione in inglese, motivo per cui la stessa è resa in italiano. Dopo avere dettagliatamente indicato il calcolo della nuova rendita, la CSC – fatto riferimento al motivo della riconsiderazione della decisione del 10 dicembre 2010 di cui all'art. 53 cpv. 2 LPGA – ha segnalato che la riduzione della rendita, in relazione a quella errata ritenuta nel 2010, è dovuta al fatto che il suo statuto non è quello di divorziato, ma quello di risposato, di modo che non possono essere assegnati gli accrediti transitori previsti per i divorziati (lett. c cpv. 2 delle disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994 [10a revisione dell'AVS]), come era invece stato fatto nella decisione del 10 dicembre 2010.

C-4527/2012 Pagina 4 G. Il 28 agosto 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione, mediante il quale ha contestato, sostanzialmente, la riduzione della rendita. Egli avrebbe infatti sin dall'inizio informato correttamente le autorità sul fatto che avrebbe divorziato e si sarebbe poi risposato. La responsabilità dell'errore ricadrebbe pertanto sull'autorità inferiore. Gli dovrebbe quindi essere resti- tuito l'ammontare integrale delle somme a lui ingiustamente tolte da feb- braio 2012. Ha chiesto inoltre che la procedura fosse svolta in lingua in- glese (doc. TAF 1). H. Nella risposta al ricorso del 29 novembre 2012 (doc. TAF 5), l'autorità infe- riore ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione im- pugnata. La CSC ha rilevato che il ricorrente non ha contestato né i periodi assicurativi ritenuti nella decisione impugnata né in sostanza l'ammontare della rendita corretta che gli è dovuta. Censurate sono per contro l'esi- stenza di un motivo di riconsiderazione rispettivamente la richiesta di resti- tuzione delle somme indebitamente ricevute. Tuttavia, le condizioni per l'applicazione dell'art. 53 cpv. 2 LPGA sarebbero manifestamente adem- pite. Non sarebbe infatti stato possibile, con l'incontestato statuto di rispo- sato, assegnargli degli accrediti transitori (di fr. 17'280.-) come è stato fatto nella decisione del 10 dicembre 2010. Sarebbe altresì stato l'insorgente ad allegare di essere persona divorziata. Venuta infine a conoscenza del reale statuto del ricorrente, la CSC, nel rispetto della legislazione e della prassi in vigore, non poteva che emanare una nuova corretta decisione, sostitu- tiva di quella manifestamente errata. Dal mese di gennaio 2011 al mese di febbraio 2012 sarebbero dunque state versate delle mensilità troppo ele- vate (di fr. 36.- mensili). L'art. 25 LPGA prevede altresì che le prestazioni indebitamente versate di fr. 504.- (fr. 36.- x 14 mensilità) devono essere restituite. Sarebbe pertanto stata decisa una detrazione di fr. 50.- sulle mensilità correnti, con la conseguenza che il debito sarebbe stato estinto con il pagamento della mensilità del gennaio 2013. I. Nella replica del 10 febbraio 2013 (doc. TAF 7), il ricorrente ha ribadito che non è corretto che gli sia stata ridotta la rendita in virtù di un errore sul suo statuto commesso dall'autorità inferiore. Peraltro, non gli sarebbe chiaro per quale motivo tale diverso statuto avrebbe un'incidenza sull'ammontare della rendita. Ha allegato della documentazione, in parte già agli atti, ma con precisazioni manoscritte, concernenti in sostanza il suo secondo ma- trimonio contratto il (...) 1986.

C-4527/2012 Pagina 5 J. Nella duplica del 22 aprile 2013 (doc. TAF 9), la CSC ha segnalato che nonostante le precisazioni manoscritte del ricorrente, è incontestato il suo statuto di sposato (o risposato) già anteriormente alla pronuncia della de- cisione del 10 dicembre 2010, basata invece sullo statuto di divorziato: la correzione di tale manifesto errore era necessaria e dovuta, ciò che è stato fatto con la decisione del 10 febbraio 2012, confermata con decisione su opposizione del 3 agosto 2012. Secondo l'autorità inferiore, l'insorgente avrebbe altresì potuto evitare le complicazioni processuali insorte qualora avesse sin dall'inizio (al momento dell'inoltro della sua domanda di rendita) fornito le informazioni corrette, e non quelle sbagliate, sul suo statuto. La CSC ha pertanto proposto il respingimento del ricorso. K. Con provvedimento del 6 maggio 2013 (notificato il 15 maggio 2013; cfr. l'avviso di ricevimento [doc. TAF 11]), questo Tribunale ha trasmesso all'in- sorgente copia della duplica e degli indicati doc. 19, 22, 35, 40 e 51 dell'in- carto della CSC con facoltà d'inoltrare le proprie osservazioni (doc. TAF 10). Il termine è scaduto infruttuoso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione (CSC). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'as- sicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

C-4527/2012 Pagina 6 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681) entrato in vigore il 1° giugno 2002. 2.2 L'allegato II dell'ALC è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale

C-4527/2012 Pagina 7 Stato. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Al- legato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assi- curazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno sviz- zero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 1 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali (tedesco, fran- cese, italiano, romancio), di regola nella lingua in cui le parti hanno presen- tato o presenterebbero le loro conclusioni. Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (art. 33a cpv. 2 prima frase PA). Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art. 33a cpv. 2 seconda frase PA). 3.2 Nell'ambito della presente procedura il ricorrente ha chiesto di ricevere ogni comunicazione in lingua inglese essendo l'unica lingua da lui com- presa. Non essendo l'inglese una lingua ufficiale della Confederazione svizzera e siccome, secondo giurisprudenza, né la regolamentazione co- munitaria né la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito conferi- scono alla persona interessata il diritto di ottenere la traduzione nella pro- pria lingua di atti trovantisi all'incarto e redatti in una lingua che essa non padroneggia o che conosce solo in maniera imperfetta (sentenze del TF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 4.1 e I 688/06 dell'8 ottobre 2007 consid. 3.2; DTF 131 V 35 consid. 3.3; 127 V 219 consid. 2b/bb), la pre- sente sentenza è redatta in lingua italiana, lingua della procedura ricor- suale (cfr. decisione incidentale del 24 gennaio 2013 [doc. TAF 6]).

4.1 Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è pro- vato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Con l'art. 53 LPGA il legislatore ha codificato la giurisprudenza

C-4527/2012 Pagina 8 precedente alla sua entrata in vigore sviluppata in tema di revisione e ri- considerazione (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3). 4.2 L'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica: art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della decisione all'origine delle prestazioni in causa. La retti- fica di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta per- tanto di principio l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa per- cepita a torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità co- nosce una differente regolamentazione allorché la modifica della presta- zione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'inva- lidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità. In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI [RS 831.201]), salvo in caso di violazione dell'obbligo d'informare da parte dell'assicurato (art. 77, 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI). Per contro, se l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non sono specifici al di- ritto dell'AI, ma che si trovano per analogia anche nell'ambito dell'assicura- zione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto retroat- tivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di restituzione deve rispet- tare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (cfr. sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.1 con rinvii). 4.3 La questione di sapere se l'autorità inferiore, come da essa preteso, si sia potuta rendere conto dell'effettivo statuto, di risposato, del ricorrente solo dopo avere ricevuto il "Certificato cumulativo di esistenza in vita, stato civile e domicilio" (doc. 41), è irrilevante per la decisione su riconsiderazioni sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, ma di rilievo nell'ambito della procedura di restituzione ai sensi dell'art. 25 LPGA. Per quanto attiene dunque alla pro- cedura di riconsiderazione, è unicamente determinante se la decisione dell'amministrazione del 10 dicembre 2010 fosse manifestamente errata. Tale è chiaramente il caso anche in virtù delle dichiarazioni e dei documenti forniti dal ricorrente, dal momento che ad un primo matrimonio tra il 1971 ed il 1979, quest'ultimo sciolto per divorzio, è seguito un secondo matrimo- nio il (...) 1986. Considerato che il ricorrente già al momento della domanda di rendita (e per quanto emerge dalle carte processuali comunque fino alla data della decisione [su opposizione] impugnata) era sposato, inevitabil- mente si imponeva la correzione della decisione del 10 dicembre 2010. L'autorità ha quindi ricalcolato la rendita AVS dovuta al ricorrente senza

C-4527/2012 Pagina 9 l'assegnazione del contributo transitorio dovuto ai divorziati secondo le di- sposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994 (10a revisione dell'AVS) lett. c cpv. 2 e 3. L'assegnazione ingiustificata di questo accredito transito- rio ha comportato una maggiorazione del reddito annuo medio e per con- seguenza della rendita. Tuttavia, non erano manifestamente adempiute le condizioni previste dalle disposizioni finali per poter computare un accre- dito transitorio in favore del ricorrente, risposatosi il (...) 1986. 4.4 L'autorità ha dunque ricalcolato la rendita AVS dovuta al ricorrente senza l'assegnazione del contributo transitorio dovuto ai divorziati. Ne è scaturito, fra l'altro, un reddito annuo medio inferiore rispetto a quanto rite- nuto nella decisione del 10 dicembre 2010 e, per conseguenza, una rendita mensile d'importo inferiore, pari a fr. 116.-. In sede ricorsuale, il ricorrente, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso, non ha contestato la correttezza degli elementi ritenuti per il calcolo della nuova rendita, né in sostanza la rendita stessa, limitandosi ad indicare che non capisce per quale motivo si imponga tale rettifica. Sennonché, i motivi di tale rettifica precedentemente indicati sono manifestamente dati. Non vi è altresì ragione di scostarsi dal calcolo della nuova rendita di cui alla deci- sione impugnata cui può essere rinviato. Non vi è peraltro dubbio alcuno, come peraltro rettamente considerato nella decisione impugnata, che la rettifica di tale errore manifesto abbia pure una notevole importanza, trat- tandosi di rettifica (comunque significativa) di una prestazione periodica (DTF 140 V 85 consid. 4.4; 119 V 475 consid. 1c). 4.5 In conclusione, la prima decisione del 10 dicembre 2010 era quindi manifestamente errata e la rettifica della stessa di notevole importanza. Per conseguenza, a giusto titolo l'autorità inferiore ha proceduto alla ricon- siderazione della stessa ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA. Su questo punto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 5. Resta quindi da esaminare, da un lato, se l'autorità inferiore abbia chiesto a giusto titolo all'insorgente la restituzione della somma di fr. 504.- e, dall'al- tro lato, se abbia proceduto legittimamente e correttamente alla compen- sazione di tale ammontare con le mensilità della rendita AVS dovuta a de- correre da marzo 2012 (fino ad estinzione del debito). 5.1 Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse de- vono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interes- sato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Secondo il cpv. 2, prima frase, dell'art. 25 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si

C-4527/2012 Pagina 10 estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicura- zione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. La restituzione ed il suo eventuale condono sono normalmente decisi in due fasi distinte (art. 3 e 4 OPGA [RS 830.11 {cfr. sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3}]). 5.1.1 Il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circo- stanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministra- zione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui cono- scenza risulti, di principio e nel suo ammontare, l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 70/06 del 30 luglio 2007 consid. 5.1; cfr. pure sentenza del TF 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). 5.1.2 In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 110 V 304 consid. 2b; 124 V 380 consid. 1 e 2c). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di recla- mare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine). 5.1.3 Il principio posto in DTF 110 V 304, secondo cui in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un secondo motivo – nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio – per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione, si estende ugual- mente ai casi in cui la causa della riscossione indebita è ascrivibile a un omesso accertamento dei requisiti del diritto, e, più in generale, a una vio- lazione della massima inquisitoria da parte dell'assicuratore. L'obbligo di

C-4527/2012 Pagina 11 accertamento prescritto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA non consente di conse- guenza di dipartirsi dalla prassi precedentemente descritta (cfr. sentenza del TF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.4). 5.1.4 Nell'ambito dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (e, in precedenza, degli art. 47 cpv. 2 LAVS e 95 cpv. 4 della legge sull'assicurazione contro la disoccu- pazione [LADI, RS 837.0]), la decorrenza del termine di perenzione non è mai stata fatta risalire a un momento anteriore al pagamento delle presta- zioni indebite. Questo nemmeno nei casi in cui è stato stabilito che un as- sicuratore deve sin dall'inizio lasciarsi imputare una chiara conoscenza dei fatti escludenti un diritto alle prestazioni poiché ad esempio risultanti da un'iscrizione a registro di commercio avente effetto di pubblicità positiva (art. 933 cpv. 1 CO; DTF 122 V 270 consid. 5). Anche in questi casi, infatti, benché la prassi non imponga (eccezionalmente) per l'inizio del termine di perenzione un secondo motivo ai sensi della DTF 110 V 306 seg., questo termine decorre al più presto con il primo pagamento. In effetti, la pretesa di restituzione di un'indennità periodica indebitamente versata non può pe- rimere fintanto che la prestazione non è stata versata (sentenze del TF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.5 con rinvii; 9C_737/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.3.2.2 in fine). 5.1.5 Se l'emanazione di una decisione di restituzione è tardiva, ovvero ol- tre il termine annuo di perenzione giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA, la restitu- zione delle prestazioni versate in eccesso non può più essere pretesa. In una simile costellazione, la giurisprudenza del Tribunale federale (TF) ha precisato che fanno tuttavia eccezione le prestazioni versate nell'anno che ha preceduto l'emanazione della decisione di restituzione. Il termine di pe- renzione non può infatti cominciare a decorrere prima del versamento ef- fettivo delle rendite mensili (DTF 139 V 6 consid. 5.2 in fine con rinvii; sen- tenze del TF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013; 9C_744/2012 del 15 gen- naio 2013 consid. 6.5; 9C_363/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3 e 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.5 con rinvii). 5.1.6 Nel caso concreto, dagli atti di causa – in particolare dai doc. 19 e 22 – risulta chiaramente che il ricorrente aveva divorziato, ma che era anche coniugato al momento dell'invio della richiesta di prestazioni AVS. Infatti, compilando il doc. 19 il ricorrente ha segnalato la durata del suo primo ma- trimonio (‹‹(...)1971-1979››, doc. 19 pag. 1), indicato anche il nome dell'al- lora coniuge e la sua data di nascita, e, nel punto "2. Identità del coniuge della persona assicurata" egli ha indicato i dati anagrafici dell'attuale mo- glie. Dal doc. 22 emerge più precisamente che nonostante l'insorgente ab- bia indicato con la crocetta la casella "divorziato", egli ha pure indicato con

C-4527/2012 Pagina 12 una crocetta la casella "coniuge", precisando che in quel momento l'indi- rizzo della moglie è identico al suo (doc. 22 pag. 5). Secondo costante prassi del Tribunale federale, in caso di errore dell'amministrazione il ter- mine annuale di perenzione non decorre però né dal momento in cui è stato commesso né prima che le prestazioni in lite fossero decise e versate (cfr. sentenza del TF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.2), ma solo dal momento in cui l'amministrazione avrebbe dovuto – in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza dei fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fonda- tezza delle pretesa) – rendersi conto, in base all'attenzione ragionevol- mente esigibile, dello sbaglio commesso nella decisione del 10 dicembre del 2010. Nel caso concreto, tale secondo tempo, può essere fatto risalire al periodo tra il 3 ed il 10 febbraio 2012 (doc. 41 pag. 2) allorquando l'in- sorgente ha dato seguito alla richiesta della CSC del 20 gennaio 2012 di compilare un certificato sull'esistenza in vita rispettivamente sullo stato ci- vile e sul domicilio (doc. 41 pag. 1). Tra il 10 dicembre 2010 ed inizio feb- braio 2012 (in assenza di un timbro d'entrata dell'autorità inferiore, il mo- mento della ricezione del menzionato certificato da parte della stessa si pone tra il 3 febbraio 2012, data in cui è stato vidimato dall'autorità inglese [doc. 41 pag. 1], ed il 10 febbraio 2012, data della decisione in restituzione [poi confermata mediante la decisione su opposizione qui impugnata]), non aveva alcun obbligo legale, in occasione del versamento delle mensilità della rendita AVS a partire da gennaio 2011, di nuovamente verificare lo stato civile del ricorrente (cfr. sentenza del TF 9C_478/2013 del 24 luglio 2013 consid. 3.2), né tanto meno appare dalle carte processuali che la CSC si sia resa conto del suo errore al riguardo prima di inizio febbraio 2012 (essendoci uno scritto della CSC all'indirizzo del ricorrente del 20 gennaio 2012 ci si potrebbe tutt'al più chiedere se già in quel momento avrebbe dovuto rendersi conto del suo errore, ma ciò non muterebbe l'esito della presente causa, poiché l'autorità inferiore avrebbe comunque agito nel rispetto dei termini di perenzione relativo e assoluto). In sostanza, dal momento che il termine di perenzione di un anno di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non poteva cominciare a decorrere anteriormente ad inizio febbraio 2012 questo termine non era manifestamente scaduto al momento in cui – con decisione del 10 febbraio 2012, poi confermata su opposizione il 3 agosto 2012 – la CSC ha chiesto al ricorrente la restituzione della somma di fr. 504.-, corrispondente a quanto versato in eccesso – nelle 14 mensilità di fr. 152.-, invece che fr. 116.- – da gennaio 2011 a febbraio 2012 (36.- x 14 = fr. 504.-). Peraltro, l'autorità inferiore ha manifestamente agito anche entro il termine di perenzione assoluto di cinque anni dopo il versamento delle prestazioni (DTF 133 V 579 consid. 4.1). Conseguentemente, anche

C-4527/2012 Pagina 13 sul punto di questione della richiesta restituzione dell'importo di fr. 504.-, il ricorso non merita tutela e va respinto. 5.2 Quanto alla possibilità per l'autorità inferiore di compensare, nel caso concreto rate mensili di fr. 50.-, il suo credito in restituzione (di fr. 504.-) con l'ammontare della rendita corrente in favore del ricorrente (di fr. 116.- al mese), giova rilevare che di principio tale compensazione è ammissibile (DTF 130 V 505 consid. 2.1; 128 V 228 consid. 3b con rinvii), però solo nella misura in cui non intacchi il minimo vitale dell'assicurato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 con rinvii). 5.2.1 Ora, quando è possibile richiedere la restituzione delle prestazioni versate in eccesso – in ogni caso ciò è possibile per quanto versato nei 12 mesi precedenti la decisione di restituzione – la stessa non deve essere pretesa se è data la buona fede dell'interessato e se quest'ultimo verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA in relazione con gli art. 4 e 5 OPGA). Questi due presupposti devono essere adempiti cumulativamente dall'assicurato che si oppone alla richiesta di restituzione (DTF 126 V 48 consid. 3c). Nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono (art. 3 cpv. 2 OPGA). L'assicura- tore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 3 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta, motivata e corredata dei necessari giustificativi e va inol- trata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è cre- sciuta in giudicato; sul condono è pronunciata una decisione (art. 4 cpv. 4 e 5 OPGA). 5.2.2 Per quanto concerne la nozione di buona fede, il solo fatto che l'as- sicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione ne- cessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'ob- bligo di restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DTF 112 V 97 consid. 2c; 110 V 176 consid. 3c). Occorre altresì differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrech- tsbewusstsein") – questione di fatto – e la questione di sapere se l'interes- sato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esi- gere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente

C-4527/2012 Pagina 14 – questione di diritto – (sentenza del TF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4 con rinvii). 5.2.3 Seconda condizione cumulativa per concedere il condono, è che la persona interessata versi in gravi difficoltà se si dovesse dare seguito alla restituzione (art. 5 OPGA). In altri termini, in caso di compensazione del credito in restituzione della CSC con una rendita corrente di un assicurato, la somma posta in compensazione non deve intaccare il minimo vitale della persona interessata. 5.2.4 Nel fattispecie in esame, l'autorità inferiore non ha indicato all'insor- gente né nella decisione di restituzione del 10 febbraio 2012 né in quella su opposizione qui impugnata, la possibilità di chiedere il condono rispetti- vamente i motivi suscettibili di giustificare una siffatta richiesta. Nel caso di specie ha altresì deciso in un unico provvedimento tre aspetti – la riconsi- derazione, la restituzione e il condono – che avrebbero dovuto invece es- sere trattati separatamente, perlomeno per quanto attiene alla domanda di condono, la cui assenza rispettivamente rifiuto costituisce altresì una con- dizione essenziale per poter effettuare una compensazione tra credito in restituzione e rendite correnti (cfr., fra le altre, le sentenze del TAF C- 3945/2010 del 12 giugno 2012 consid. 4.4; C-4187/2009 del 21 ottobre 2009). In siffatte circostanze, e conto tenuto della complessità della fatti- specie da un profilo giuridico, si può senz'altro ritenere che già con l'oppo- sizione alla decisione della CSC del 10 febbraio 2012 l'insorgente ha chie- sto implicitamente anche il condono dalla restituzione. Tuttavia, la CSC, prima di effettuare la compensazione tra il proprio credito in restituzione ai sensi dell'art. 25 LPGA e il suo debito verso il ricorrente (rendita AVS di fr. 116.- al mese), non si è pronunciata né sulla questione della buona fede del ricorrente (anche se implicitamente sembrerebbe, apparentemente a torto in virtù delle emergenze processuali al loro stato attuale, averla esclusa), né tanto meno sulla questione di sapere se una trattenuta di fr. 50.- al mese sull'ammontare delle mensilità correnti (di fr. 116.- [rendita AVS]) potesse intaccare il minimo vitale del ricorrente. Da quest'ultimo pro- filo, l'istruttoria è carente e non vi sono agli atti di causa sufficienti elementi per potere decidere sulla questione del condono/compensazione. Su que- sto specifico punto, il ricorso va pertanto accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa rinviati all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione sulla domanda di condono/compensa- zione di cui trattasi (una volta che la decisione in restituzione sarà cresciuta in giudicato). Va altresì precisato che qualora, in considerazione dell'istrut- toria ancora da esperire, dovesse risultare, oltre alla buona fede del ricor- rente, che le entrate dello stesso, nel momento determinante dell'avvenuta

C-4527/2012 Pagina 15 compensazione, non avevano mai superato il minimo vitale, la Cassa di compensazione svizzera dovrà restituirgli l'intero ammontare di fr. 504.- portato in compensazione (DTF 111 V 99 consid. 4b). 6. 6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 6.2 Al ricorrente, parzialmente vincente, non spetta tuttavia alcuna inden- nità per spese ripetibili ritenuto che non è rappresentato in questa sede e che non risulta dalle carte processuali avere dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo ecce- zioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata, limitatamente alla decisione di condono/compensazione del cre- dito in restituzione con le rendite correnti AVS, e gli atti di causa rinviati all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione ai

C-4527/2012 Pagina 16 sensi dei considerandi. Per il resto (decisioni su riconsiderazione [art. 53 cpv. 2 LPGA] e in restituzione [art. 25 LPGA]), il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Röthlisberger Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

26

Gerichtsentscheide

31