Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4519/2020
Entscheidungsdatum
02.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-4519/2020

S e n t e n z a d e l 2 g i u g n o 2 0 2 1 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A., rappresentata dal padre signor B., ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; provvedimenti sanitari (deci- sione del 14 agosto 2020).

C-4519/2020 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con comunicazione del 18 gennaio 2016 (doc. 20 dell’incarto dell’au- torità inferiore [di seguito, doc. 20]), l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha riconosciuto a A._______ (di seguito, interessata, ricorrente o insorgente) – cittadina svizzera, nata il (...; doc. 50 pag. 5), affetta da sordità neurosensoriale (n. 446 dell’elenco delle in- fermità congenite contenuto nell’allegato all’ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite [OIC; RS 831.232.21]; v. l’annotazione del medico SMR del 27 dicembre 2015 [doc. 18]) – il diritto ai provvedimenti sanitari per la cura della sua infermità congenita per il periodo dal 2 aprile 2015 al 30 aprile 2020. A.b Con comunicazione dell’11 ottobre 2016 (doc. 29), l’Ufficio AI del Can- tone C._______ ha poi informato l’interessata che avrebbe assunto i costi di un supporto uditivo quale mezzo ausiliare come pure i costi della verifica e adattamento del processore ortofonico nonché i costi dell’allenamento uditivo e vocale. A.c Con comunicazione sempre dell’11 ottobre 2016 (doc. 30), l’Ufficio AI del Cantone C._______ ha informato l’interessata che avrebbe altresì as- sunto i costi dell’inserimento di un supporto acustico bilaterale (intervento e componente interno) a titolo di provvedimento sanitario. B. B.a Nel febbraio del 2018 (doc. 32), l’interessata ha presentato all’Ufficio AI del Cantone C._______ una richiesta tendente al rimborso delle spese dei trattamenti logopedici a cui è stata sottoposta nel periodo da settembre 2016 a maggio 2017 (doc. 33). B.b Con decisione del 1° ottobre 2019 (doc. 44), l’Ufficio AI del Cantone C._______ ha respinto la richiesta di rimborso delle spese di cura. Nella motivazione della decisione, l’Ufficio AI ha, da un lato, segnalato che, se- condo le disposizioni della nuova perequazione finanziaria e della riparti- zione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, le terapie logopediche (allenamento dell’udito e dell’elo- quio), per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni, non sono più rimborsate dall’assicurazione per l’invalidità, bensì dai Cantoni (segna- tamente dal [...; v., sulla questione, il doc. 64]). Dall’altro lato, l’Ufficio AI ha

C-4519/2020 Pagina 3 constatato che l’interessata non ha adempiuto al proprio obbligo di colla- borare (è in particolare fatto riferimento all’art. 28 cpv. 2 LPGA e all’art. 43 cpv. 3 LPGA), la medesima non avendo fornito il documento (certificato di domicilio) richiesto (con scritto del 27 luglio 2018, sollecito del 21 agosto 2018 e diffida raccomandata del 31 ottobre 2018 [doc. 37, 39 e 40]). B.c Il 22 aprile 2020 (doc. 52), l’Ufficio AI del Cantone C._______ ha tra- smesso l’incarto all’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicu- rati residenti all’estero (UAIE) in considerazione del trasferimento all’estero dell’interessata (doc. 51). B.d Con decisione del 14 agosto 2020 (doc. 78), l’UAIE ha stabilito che l’interessata non ha più diritto, successivamente al 31 luglio 2016, ai prov- vedimenti sanitari per la cura della sua infermità congenita, la medesima risultando avere lasciato la Svizzera il 2 luglio 2016 e le condizioni per un’adesione all’assicurazione facoltativa non essendo adempite. C. C.a L’11 settembre 2020, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 14 agosto 2020 mediante il quale ha postulato “la presa a carico” dei provvedimenti sanitari per la cura della sua infermità congenita (anche dopo il 31 luglio 2016). Ha indicato di essere domiciliata in Svizzera e di vivere dal 1° agosto 2017 con la propria famiglia a (...; secondo l’allegato certificato di domicilio rilasciato il 7 settembre 2020). Dal 1° settembre 2016 al 31 maggio 2017 avrebbe altresì vissuto presso una famiglia affidataria (per decisione dell’autorità di protezione dei minori della città di [...]; doc. TAF 1). C.b Nella risposta al ricorso del 15 ottobre 2020, l’autorità inferiore ha rile- vato che dal certificato di domicilio rilasciato il 7 settembre 2020 risulta che la ricorrente è domiciliata a (...; quartiere di [...]) dal 1° agosto 2017. Per conseguenza, ha quindi indicato che non sarebbe stata competente per emanare la decisione impugnata. Ha pertanto proposto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all’autorità competente (doc. TAF 4). C.c Con provvedimento del 26 ottobre 2020 (notificato il 30 ottobre 2020; doc. TAF 7 [estratto “Tracciamento degli invii” della Posta svizzera]), il Tri- bunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente la risposta al ricorso dell’autorità inferiore del 15 ottobre 2020, unitamente a copia dei documenti dell’incarto dell’UAIE menzionati nella presa di posizione

C-4519/2020 Pagina 4 dell’autorità inferiore, e le ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alla proposta di annullamento della decisione del 14 agosto 2020 sottopo- sta dall’UAIE nella presa di posizione del 15 ottobre 2020 (doc. TAF 5), facoltà di cui l’insorgente non ha fatto uso. C.d Con scritto di posta elettronica, inoltrato il 1° novembre 2020 dinanzi all’UAIE, l’interessata ha riferito che “in data 23/10/2020 ha annunciato la sua partenza all’estero”, scritto che è poi stato trasmesso dall’UAIE al Tri- bunale amministrativo federale con lettera del 9 novembre 2020 e con l’in- dicazione “per il seguito che riterrà opportuno” (doc. TAF 6). C.e Con ricorso datato 27 gennaio 2021, inoltrato il 28 gennaio 2021, la ricorrente ha pure impugnato la decisione su opposizione della CSC con- cernente il rigetto della domanda d’adesione all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 2 cpv. 1 LAVS in combinazione con l’art. 7 OAF). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). Benché nella ri- sposta al ricorso l’autorità inferiore faccia valere che nemmeno sarebbe stata competente ad emanare la decisione litigiosa, visto in particolare che dal certificato di domicilio del 7 settembre 2020 emerge che la ricorrente è domiciliata a (...) dal 1° agosto 2017, è comunque data la competenza di questo Tribunale ad esaminare il gravame inoltrato dall’insorgente (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

C-4519/2020 Pagina 5 1.4 1.4.1 Di principio, nella procedura di ricorso in materia amministrativa pos- sono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali la compe- tente autorità amministrativa si è già determinata con una decisione vinco- lante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione) manca in effetti l’oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1; DTF 131 V 164 consid. 2.1). Nella decisione impugnata del 14 agosto 2020, l’autorità inferiore si è pronunciata esclusivamente sul diritto ai prov- vedimenti sanitari successivamente al 31 luglio 2016. Nella misura in cui, nel gravame dell’11 settembre 2020, la ricorrente chiede di accertare (e poi dichiarare) il suo diritto ad aderire all’assicurazione facoltativa per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità, tale conclusione è manifestamente inam- missibile in questa sede, avuto riguardo al fatto che esorbita l’oggetto dell’impugnata decisione (e la competenza dell’UAIE), senza che siano pe- raltro date le condizioni per un’estensione del procedimento di ricorso ad un tema estraneo alla decisione amministrativa (DTF 130 V 138 consid. 2.1 nonché 125 V 413 consid. 2a). Quanto alla decisione su opposizione dell’11 gennaio 2021 della Cassa svizzera di compensazione (CSC) in ma- teria di assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, la stessa è oggetto di una procedura separata di questo Tribunale (numero di ruolo C-414/2021). 1.4.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso – interposto tempesti- vamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA) – è pertanto, con l’eccezione di cui al considerando 1.4.1 del presente giudizio, ammissibile. 2. 2.1 Giusta l’art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o minacciati da un’invali- dità hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto essi siano ne- cessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete, e le condi- zioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute. Il diritto alle pre- stazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla pos- sibilità d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle man- sioni consuete (art. 8 cpv. 2 LAI). I provvedimenti d’integrazione sono, se- gnatamente, i provvedimenti sanitari (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI).

C-4519/2020 Pagina 6 2.2 I provvedimenti d’integrazione sono applicati in Svizzera e solo ecce- zionalmente all’estero (art. 9 cpv. 1 LAI). Il diritto ai provvedimenti d’inte- grazione nasce al più presto con l’assoggettamento all’assicurazione ob- bligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere dell’assicura- zione (art. 9 cpv. 1 bis LAI). Secondo l’art. 9 cpv. 2 LAI, le persone che non sono o non sono più assoggettate all’assicurazione hanno diritto ai provve- dimenti d’integrazione al massimo fino all’età di 20 anni, purché almeno uno dei due genitori: sia assicurato facoltativamente (lett. a) o sia assicu- rato obbligatoriamente durante un’attività lucrativa esercitata all’estero (lett. b) secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAVS (cifra 1), secondo l’articolo 1a capoverso 3 lettera a LAVS (cifra 2) o in virtù di una conven- zione internazionale (cifra 3). 2.3 2.3.1 In virtù dell’art. 13 cpv. 1 LAI, gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle in- fermità congenite, ossia presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA). 2.3.2 Il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti sanitari, ma al più presto a nascita avvenuta (art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite [OIC; RS 831.232.21]). Se la cura di un’infermità con- genita viene assunta perché è necessaria una terapia precisata nell’alle- gato, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento; esso si estende in se- guito a tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità con- genita (art. 2 cpv. 2 OIC). Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un’infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC). 2.3.3 Il diritto alla cura di un’infermità congenita si estingue alla fine del mese durante il quale l’assicurato ha compiuto i 20 anni, anche se un prov- vedimento iniziato prima di questo termine viene continuato (art. 3 OIC). 3. 3.1 Per principio, l’Ufficio competente (a ricevere ed esaminare una do- manda) è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza dei casi speciali (art. 55 cpv. 1 LAI). Giusta l’art. 40 cpv. 1 lett. b OAI, l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero è competente, fatti salvi i capoversi 2 e 2 bis , se gli assicurati sono domiciliati all’estero. L’Ufficio AI competente

C-4519/2020 Pagina 7 al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura, con riserva dei capoversi 2 bis -2 quater (art. 40 cpv. 3 OAI). In par- ticolare, e giusta l’art. 40 cpv. 2 bis , per gli assicurati domiciliati all’estero ma che dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 cpv. 2 LPGA), la ricezione e l’esame delle richieste sono di competenza dell’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno la loro dimora abituale. Solo se, durante la procedura, un assicurato cessa di avere la sua dimora abituale in Svizzera, la competenza passa all’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. 3.2 Di principio, giusta l’art. 23 cpv. 1 prima frase CC, cui rinvia l’art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona si trova nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Tale circostanza (sempre di principio) presuppone che l’interessato, in maniera riconoscibile per terzi, faccia del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali, ritenuto che l’esistenza di un permesso di dimora o altri- menti di soggiorno/residenza, il deposito dei documenti e l’esercizio dei di- ritti politici, pur avendo valore indiziario, non sono decisivi ai fini di tale giu- dizio (DTF 127 V 237 consid. 1). L’art. 23 cpv. 1 seconda frase CC, con- tiene una presunzione, altresì confutabile, secondo la quale la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di edu- cazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. Inoltre, una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del sog- giorno è fin dall’inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA). Secondo la giurispru- denza del Tribunale federale, il principio della residenza effettiva in Sviz- zera ammette due eccezioni. La prima, concernente il soggiorno all'estero per una durata prevedibilmente breve. La seconda, riguardante il sog- giorno all'estero per una durata abbastanza lunga. Nella prima ipotesi, il soggiorno all'estero può durare al massimo un anno e comunque lo può essere soltanto in presenza di buone ragioni. Nella seconda ipotesi, un soggiorno di lunga durata non si oppone alla residenza in Svizzera se: a) il soggiorno all'estero, inizialmente previsto per una breve durata, è prolun- gato oltre l'anno a causa di circostanze impreviste e di forza maggiore (ad esempio a causa di una malattia o di un infortunio); b) oppure se dei motivi imperativi (quali ad esempio dei provvedimenti di assistenza, di formazione o la cura di una malattia) impongono immediatamente un soggiorno all'e- stero la cui durata, secondo le previsioni, è superiore a un anno. Nell'am- bito della 10a revisione dell'AVS il presupposto della residenza effettiva è stato codificato ed ha trovato espressione nel termine di "dimora abituale". Il rinvio concomitante al domicilio e alla dimora abituale e quindi il riferi- mento a tale duplice condizione permetteva di ancorare nella legge la prassi seguita in ambito di prestazioni non esportabili (cfr. DTF 132 V 423

C-4519/2020 Pagina 8 consid. non pubblicati 3.3 a 3.5 della sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006 con rinvii). Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere am- messo o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circo- stanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2; sentenza del TF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2). Infine, giusta l’art. 24 cpv. 1 CC, cui rinvia pure l’art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona, sta- bilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquisito un altro. Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera (cpv. 2). Nell'ambito dell'art. 24 cpv. 2 CC, l'abbandono di un domicilio all'estero si determina giusta l'art. 20 della legge federale sul di- ritto internazionale privato (LDIP; RS 291). Tale disposizione prevede che la persona fisica ha il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente e che in mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale (intesa come lo Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che il domicilio all'estero risulta abbandonato a partire dal momento in cui una persona ha definitivamente spostato altrove il proprio centro degli interessi, indipendentemente dall'eventuale mantenimento del domicilio in virtù del diritto estero. In ambito internazionale, il cambiamento di domicilio risulta molto più semplice rispetto alle regole applicabili a livello interno. In parti- colare, il cambiamento deve essere ammesso anche quando viene man- tenuta una residenza all'estero, ma le relazioni con la stessa si sono forte- mente affievolite (sentenza del TF 9C_295/2019 del 18 giugno 2019 con- sid. 2 con rinvii; v. pure sentenza del TAF C-5228/2017 del 20 gennaio 2020 consid. 5.4.3). 4. 4.1 Nella decisione del 14 agosto 2020, l’UAIE ha segnalato di avere rice- vuto l’incarto dall’Ufficio AI del Cantone C._______ con l’indicazione che la ricorrente aveva trasferito il suo domicilio all’estero. Nella motivazione della propria decisione, detta autorità ha in particolare indicato che, nell’ambito dell’accertamento dei fatti effettuato, l’Ufficio controllo abitanti della città di (...) ha riferito (nota dell’UAIE relativa ad una comunicazione telefonica del 29 maggio 2020 [doc. 57] e informazione scritta del 29 giugno 2020 [doc. 71]) che l’insorgente ha lasciato la Svizzera il 2 luglio 2016 e si è trasferita a (... [D._______; senza peraltro alcuna indicazione complementare, per esempio sul motivo del trasferimento]). L’Ufficio controllo abitanti della città di (...) ha poi comunicato (nota dell’UAIE di una comunicazione telefonica

C-4519/2020 Pagina 9 del 7 agosto 2020 [doc. 75 {da cui risulta peraltro che il padre della ricor- rente era domiciliato a ...}] nonché e-mail del 10 agosto 2020 del Servizio movimento della popolazione del Comune di [...; doc. 77 pag. 1]) che la ricorrente “è persona sconosciuta al Controllo abitanti di ...” (agli atti si trova, tuttavia, anche copia di una notifica d’arrivo della ricorrente [nel quar- tiere di ...] redatta dall’Ufficio controllo abitanti della città di (...) in data 3 agosto 2017 [doc. 70]). 4.2 Nel gravame dell’11 settembre 2020 (doc. TAF 1), l’insorgente, che non ha contestato la competenza dell’UAIE a pronunciare la decisione del 14 agosto 2020, ha allegato di essere sempre stata domiciliata in Svizzera, precisando che durante la ricerca di un alloggio in C._______ (da parte della famiglia) dopo avere lasciato il Cantone E., il 21 settembre 2016 la KESB (a ...) ha deciso di collocarla in una “famiglia sostitutiva con indizio segreto” (non conoscendo tale indirizzo non è in grado di comuni- carlo). L’Alta Corte di (...; [...]) ha poi però deciso il suo ritorno nella sua famiglia, che ha potuto raggiungere il 1° giugno 2017 durante la ricerca di un nuovo appartamento in C.. Si sarebbe annunciata a (...) inizio agosto 2017 ma, probabilmente a causa di un errore informatico, non è stata immediatamente registrata. La confusione è però nel frattempo stata risolta e può essere prodotto il corrispondente certificato di domicilio (uffi- ciale) della competente autorità del comune di (...) del 7 settembre 2020 (da cui si evince che la ricorrente ha il suo domicilio a (...) dal 1°agosto 2017 [doc. TAF 1 {allegato a}]). Con e-mail del 1° novembre 2020, il padre della ricorrente ha poi comunicato che la figlia ha annunciato la sua par- tenza per l’estero il 23 ottobre 2020 (e ha chiesto ufficialmente l’adesione della figlia medesima, qui insorgente, all’assicurazione facoltativa AVS/AI [doc. TAF 6]). 4.3 Nella risposta al ricorso del 15 ottobre 2020 (doc. TAF 4), l’autorità in- feriore ha poi proposto a questo Tribunale di accogliere il ricorso e di an- nullare la decisione impugnata, avuto riguardo al fatto che dal certificato di domicilio rilasciato il 7 settembre 2020 risulta che l’insorgente è domiciliata a (...; quartiere di [...]) dal 1° agosto 2017, di modo che l’UAIE non era competente ad emanare la decisione del 14 agosto 2020. 4.4 La proposta dell’UAIE di annullamento della decisione litigiosa con rin- vio degli atti all’autorità competente affinché detta autorità si pronunci (sull’adempimento delle condizioni d’assicurazione e) sul diritto della ricor- rente ai provvedimenti sanitari per la cura della sua infermità congenita non può che essere accolta in questa sede.

C-4519/2020 Pagina 10 4.4.1 Per quanto attiene al domicilio rispettivamente alla dimora abituale in Svizzera della ricorrente, dalle carte processuali appare che la stessa (nata nel [...]), nel mese di agosto del 2013, è partita in vacanza (con la propria famiglia) per D._______ (scritto del padre del gennaio 2015 [doc. 15]). Ap- pare altresì dalle carte processuali che al più tardi da settembre del 2014, l’insorgente è ritornata (unitamente alla propria famiglia) in Svizzera, risie- dendo apparentemente dapprima a (...; tessera svizzera d’assicurazione malattie dell’assicurazione ... [scritto dell’assicurazione al padre della ricor- rente del 29 settembre 2014, con copia della parte anteriore della tessera d’assicurazione della ricorrente {doc. 2}]). La ricorrente appare poi essersi trasferita (con la propria famiglia) in C., risiedendo, almeno dal febbraio 2015, nel comune di (...; registrazione dei dati concernenti il padre nel sistema movimento della popolazione [doc. 6], scritti e comunicazioni dell’Ufficio AI del Cantone C. del febbraio 2015 ed ottobre 2016 [doc. 5, 29 e 30]). Perlomeno da aprile del 2015, l’insorgente (affetta da ipoacusia neurosensoriale bilaterale) è (stata) in cura presso l’Ospedale universitario di (...; rapporti dell’aprile, novembre e dicembre 2015 [doc. 11, 14, 15 e 19]) e sottoposta altresì ad un intervento chirurgico di impianto cocleare bilaterale (rapporto ospedaliero del gennaio 2016 [doc. 23]). Dal certificato di domicilio del 5 novembre 2015 del controllo abitanti della città di (...), che si trova nell’incarto della CSC concernente l’adesione all’assi- curazione facoltativa (doc. 4 dell’incarto della CSC di cui alla causa C- 414/2021 di questo Tribunale) risulta che l’insorgente è domiciliata a (...) dal 1° ottobre 2015 in provenienza da (...; Svizzera/C.). La stessa si sarebbe poi trasferita a (...) in D. il 2 luglio 2016, secondo la nota informativa dell’Ufficio della popolazione della città di (...) del 29 giu- gno 2020 (doc. 71), che non indica altresì né il motivo della partenza né tanto meno contiene indicazioni sul fatto se sia stato costituito in D._______ un nuovo domicilio. Il padre della ricorrente ha peraltro allegato che la figlia non ha mai lasciato la Svizzera, ma si trovava in Svizzera sotto la tutela della KESB di (...), fino a quando “l’Obergericht di ...” ha consen- tito alla famiglia il ricongiungimento in C._______ durante la ricerca di un nuovo appartamento (nel giugno del 2017 [doc. 45, 61 e 69 nonché atto ricorsuale]). In questo ambito, agli atti di causa si trova unicamente uno scritto di posta elettronica del servizio sociale della città di (...) del gennaio 2017 (doc. 82; dallo stesso risulta peraltro che l’insorgente si trovava sotto la custodia dell’autorità di protezione dei minori della città di (...) e che la competente autorità avrebbe dovuto pronunciarsi riguardo alla custodia della minore). Sempre dalle carte processuali emerge che da settembre 2016 a maggio 2017 (doc. 33), la ricorrente è stata sottoposta a trattamenti logopedici (a ... [scritto di posta elettronica del padre del febbraio 2018; doc. 34]).

C-4519/2020 Pagina 11 4.4.2 Ciò premesso, e per quanto di rilievo nell’ottica della decisione impu- gnata, al più tardi dal 1° agosto 2017, la ricorrente risultava domiciliata a (...; quartiere di [...]), come emerge dal certificato di domicilio (ufficiale) del 7 settembre 2020 (doc. TAF 1; v. anche doc. 31 [scritto del padre dell’ago- sto 2017 in merito “al nostro nuovo domicilio”] e doc. 70 [notifica di arrivo dell’agosto 2017 all’ufficio controllo abitanti della città di ...]; v. anche doc. 24 dell’incarto della CSC nella causa C-414/2021 di questo Tribunale con- cernente l’adesione all’assicurazione facoltativa AVS/AI). Le informazioni, telefoniche nonché per e-mail, fornite in precedenza dalla competente au- torità di (...; doc. 57, 75 e 77) non erano dunque corrette, come giusta- mente rilevato dalla ricorrente. Peraltro, e per quanto attiene al periodo dal 1° agosto 2016 al 21 luglio 2017, emergono dagli atti numerosi indizi che militano per la presenza in Svizzera della ricorrente anche durante tale lasso di tempo (doc. 33, 34, 45, 61, 69 e 82 [v. pure consid. 4.4.1 del pre- sente giudizio]), fermo restando che la ricorrente non appare dalle carte processuali avere costituito un nuovo domicilio – e comunque neppure avere trascorso molto tempo qualora vi si fosse effettivamente recata – in D._______ dopo l’evocata partenza dalla Svizzera il 2 luglio 2016 (peraltro neppure il padre dell’insorgente). 4.4.3 Giova altresì ancora rilevare che la verifica della competenza deve essere effettuata d’ufficio dall’istanza adita, a maggior ragione allorquando, come nella fattispecie e contrariamente all’assunto dell’UAIE di cui alla de- cisione del 14 agosto 2020, sussistono al momento dell’emanazione della decisione impugnata sufficienti indizi riguardo al fatto che la ricorrente avesse il proprio domicilio, ai sensi dell’art. 23 CC, in C._______ al mo- mento del trasferimento dell’incarto all’UAIE rispettivamente alla data in cui è stata resa la decisione impugnata. 4.4.4 Per il resto, questo Tribunale rileva che con scritto di posta elettronica inoltrato il 1° novembre 2020 dinanzi all’UAIE, la ricorrente ha segnalato che “in data 23/10/2020 ha annunciato la sua partenza all’estero” (scritto che è poi stato trasmesso il 9 novembre 2020 per competenza al Tribunale amministrativo federale; doc. TAF 6 [v. anche doc. 24 dell’incarto della CSC nella causa C-414/2021 di questo Tribunale concernente l’adesione all’as- sicurazione facoltativa AVS/AI]). 4.5 Pertanto, allo stato attuale degli atti di causa, il ricorso deve essere accolto, la decisione del 14 agosto 2020 annullata e gli atti di causa rinviati all'autorità inferiore affinché verifichi ed esamini nuovamente la propria competenza a decidere sul caso in esame (cfr. considerandi 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 e 4.4.5 del presente giudizio) – tenuto conto in particolare dello scritto

C-4519/2020 Pagina 12 di posta elettronica della ricorrente del 1° novembre 2020 che appare nuo- vamente giustificare la competenza dell’UAIE (art. 40 cpv. 1 lett. b RAI in combinazione con l’art. 40 cpv. 2 bis e 2 quater RAI [in caso di eventuale con- flitto di competenza, v. art. 40 cpv. 4 RAI]) – ed emani se del caso una nuova decisione di merito sul diritto della ricorrente ai provvedimenti sani- tari per la cura della sua infermità congenita anche dopo il 31 luglio 2016. 5. 5.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces- suali (art. 63 PA). 5.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede da man- datario professionale e che non ha fatto valere – né risulta ad un esame d’ufficio degli atti – che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giusti- fica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-4519/2020 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto, nel senso che la deci- sione del 14 agosto 2020 è annullata. Gli atti di causa sono rinviati all'au- torità inferiore affinché verifichi ed esamini nuovamente la propria compe- tenza a decidere sul caso in esame ed emani se del caso una nuova deci- sione di merito ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...].; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-4519/2020 Pagina 14 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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