Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4444/2019
Entscheidungsdatum
20.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-4444/2019

S e n t e n z a d e l 2 0 m a g g i o 2 0 2 1 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 4 luglio 2019).

C-4444/2019 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente) – cittadino ita- liano, nato il (...) – ha lavorato in Svizzera dal 1983 al 2015, da ultimo, da settembre del 1984 a marzo del 2015, alle dipendenze di un’azienda vini- cola, per periodi come autista e per periodi come magazziniere, solvendo contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invali- dità. Ha interrotto il lavoro il 31 marzo 2015 a seguito di licenziamento per motivi di ristrutturazione aziendale (doc. 22 pag. 11 e doc. 23 pag. 1 e 2 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. 22 pag. 11 e doc. 23 pag. 1 e 2]). Il 2 maggio 2018, l’interessato ha formulato una richiesta volta all’ot- tenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 3). B. B.a Nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti documenti medici di data da novembre 2006 a luglio 2018 (doc. 6 a 11 e doc. 25) nonché la perizia medica E 213 del 29 maggio 2018 (doc. 5), in cui è posta la diagnosi di esiti di recente intervento chirurgico di decom- pressione osteo-legamentosa L1-L3, stabilizzazione L1-L3 per frattura L2, pregressa prostavesciculectomia radicale e pelvica bilaterale per adeno- carcinoma prostatico. Nella citata perizia E 213, è stato ritenuto che l’inte- ressato può svolgere regolarmente lavori leggeri nonché, e a tempo pieno, sia il suo ultimo lavoro sia un lavoro adeguato alle sue condizioni e segna- lato che il medesimo è considerato invalido al 50%, conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza, nella precedente attività. Tra gli atti vanno annoverati anche il questionario per l’assicurato del 21 set- tembre 2018 ed il questionario per il datore di lavoro del 5 settembre 2018 (doc. 22 pag. 1 e 11). B.b Nel rapporto del 16 ottobre 2018, il dott. B., medico SMR, spe- cialista in medicina fisica e riabilitazione, ha posto la diagnosi di decom- pressione mediante laminectomia L2 destra, stabilizzazione L1-L3 in stato dopo frattura traumatica L2. Ha altresì considerato lo stato dopo prostatec- tomia siccome senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Il dott. B. ha quindi ritenuto per l’interessato un’incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività di magazziniere dal 27 marzo 2018, ma una capacità al lavoro del 100% in un’attività confacente allo stato di salute a decorrere dal 27 giugno 2018 (doc. 33).

C-4444/2019 Pagina 3 B.c Il 14 gennaio 2019, l’UAIE ha determinato nel 15% il grado d’invalidità dell’assicurato in applicazione del metodo generale del confronto dei redditi (doc. 47). B.d Con progetto di decisione del 1° febbraio 2019, l’autorità inferiore ha comunicato all’interessato che la domanda di prestazioni è (recte: sarebbe stata) respinta, ritenuto in particolare che l’esercizio di un’attività lucrativa sarebbe da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 48). B.e Con scritto del 7 marzo 2019 (doc. 55), l’interessato ha segnalato che sarebbe stato sottoposto ad “ulteriori visite mediche”. Ha prodotto docu- menti medici di data da marzo 2018 a marzo 2019 (doc. 50 a 54, 57 e 58). B.f Nel rapporto del 26 marzo 2019 (doc. 60), il dott. B._______ ha rilevato che la documentazione esibita lascia sorgere un dubbio in merito alla pre- senza di uno scivolamento del corpo vertebrale di L2. Tale valutazione me- dica, a suo parere, non è però corroborata da riscontri clinici oggettivi. Il dott. B._______ ha quindi chiesto un complemento d’istruttoria nella forma di un esame sullo stato di salute generale, di un esame ortopedico (rap- porto dettagliato con informazioni sullo stato clinico) e di un esame neuro- logico (rapporto con indicazioni relative alla capacità lavorativa). B.g Con lettera del 28 marzo 2019 (doc. 61), l’UAIE ha chiesto all’INPS di (...) di sottoporre l’interessato ad una nuova visita medica e di far pervenire un rapporto sullo stato di salute generale (rapporto dattiloscritto su modulo E 213), un esame neurologico (rapporto dattiloscritto) ed un esame orto- pedico (rapporto dattiloscritto). B.h Il 9 maggio 2019 (doc. 63), l’INPS di (...) ha prodotto, oltre alla perizia medica E 213 del 29 aprile 2019 (doc. 64), documenti medici di data inter- corrente da gennaio a marzo 2019 (già agli atti; doc. 65 a 68). B.i Con scritto del 23 maggio 2019 (doc. 69), l’UAIE – dopo avere pre- messo che per potersi pronunciare sul diritto ad una rendita di invalidità erano necessari dei rapporti specialistici recenti, la documentazione me- dica trasmessa figurando già nell’incarto – ha nuovamente chiesto all’INPS di (...) di sottoporre l’interessato ad una nuova visita medica e di far perve- nire un esame neurologico (rapporto dattiloscritto) ed un esame ortopedico (rapporto dattiloscritto).

C-4444/2019 Pagina 4 B.j Il 5 giugno 2019 (doc. 70), l’interessato ha esibito documenti medici di data intercorrente da maggio a giugno 2019 (doc. 71 a 75), segnatamente un referto di esame radiologico del 15 maggio 2019 (doc. 71) ed un rap- porto di visita neurochirurgica del 5 giugno 2019 (doc. 72). B.k Nel rapporto del 1° luglio 2019, il dott. B._______ ha ritenuto, in virtù della documentazione medica prodotta, che la situazione clinica è stabile. Ha posto la diagnosi di stato dopo decompressione mediante laminectomia L2 destra, stabilizzazione L1-L3 per frattura di L2. Ha concluso ad un’inca- pacità lavorativa del 100% nell’attività di magazziniere dal 27 marzo 2018, ma ad una capacità al lavoro del 100% in un’attività confacente allo stato di salute a decorrere dal 27 giugno 2018 (doc. 77). B.l Con decisione del 4 luglio 2019, l’UAIE ha respinto la domanda di pre- stazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità. Nella motivazione della decisione, l’autorità inferiore ha in particolare osservato che dalle carte pro- cessuali risulta che a causa del danno alla salute l’interessato presenta (dal 27 marzo 2018) un’incapacità al lavoro del 100% nell’attività di magazzi- niere. Tuttavia, l’esercizio di un’attività confacente allo stato di salute dell’in- teressato medesimo è da considerare esigibile al 100% dal 27 giugno 2018, ciò che comporta un grado d’invalidità del 15%, che esclude il rico- noscimento del diritto ad una rendita d’invalidità svizzera (sono altresì state riportate le considerazioni essenziali dei rapporti del servizio medico dell’UAIE dell’ottobre 2018 e luglio 2019; doc. 78). B.m Il 12 luglio 2019 (doc. 79), l’INPS di (...) ha prodotto, oltre alla perizia medica E 213 dell’11 giugno 2019 (doc. 80), un referto di esame radiologico del 15 maggio 2019 ed un rapporto di visita neurochirurgica del 5 giugno 2019 (già agli atti; doc. 81 ed 82). C. C.a Il 3 settembre 2019, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 4 luglio 2019 mediante il quale ha chiesto l’accoglimento del gravame, l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di un’inabilità lavorativa del 100% (anche successivamente al 27 giugno 2018). In particolare, ha se- gnalato che (sei mesi dopo l’intervento chirurgico alla colonna lombare a cui è stato sottoposto) vi è stato un peggioramento del suo stato di salute. Ha precisato che, secondo i documenti medici allegati (già agli atti, salvo un rapporto di visita ortopedica del 20 giugno 2019), le patologie di cui è affetto comportano una completa inabilità al lavoro in una qualsiasi attività

C-4444/2019 Pagina 5 lucrativa (doc. TAF 1). Il 1° ottobre 2019, l’interessato ha esibito il formula- rio “domanda di gratuito patrocinio” (doc. TAF 5). C.b Nella risposta al ricorso del 3 ottobre 2019 (doc. TAF 6), l’autorità infe- riore ha proposto la reiezione del ricorso. Secondo i rapporti del 16 ottobre 2018 e del 26 marzo e 1° luglio 2019 del proprio servizio medico, il ricor- rente presenta un’incapacità lavorativa del 100% nell’attività di magazzi- niere dal 27 marzo 2018, ma è abile al lavoro al 100%, dal 27 giugno 2018 (periodo di convalescenza di tre mesi dopo l’intervento chirurgico alla co- lonna lombare), in attività sostitutive adeguate, come quelle indicate nella presa di posizione del luglio 2019 del medico dell’UAIE, ciò che comporta un grado d’invalidità del 15%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità svizzera. L’autorità inferiore ha poi rilevato che i do- cumenti medici prodotti in sede di ricorso e sottoposti ad esame del proprio servizio medico (v. la presa di posizione del 23 settembre 2019; doc. TAF 6) non comportano elementi tali da modificare la valutazione clinico-lavo- rativa dell’interessato. C.c Nella replica del 12 novembre 2019, il ricorrente si è riconfermato, in virtù dei documenti medici allegati (già agli atti), nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 3 settembre 2019 (doc. TAF 9), atto di replica che è poi stato trasmesso all’autorità inferiore con provvedimento del 15 novembre 2019 di questo Tribunale (doc. TAF 10). C.d Il 13 dicembre 2019, l’interessato ha esibito un rapporto di visita neu- rochirurgica del 13 dicembre 2019 ed un referto di esame radiologico del 26 novembre 2019 (doc. TAF 11). C.e Nella duplica del 30 gennaio 2010, l’autorità inferiore ha ritenuto, in virtù del rapporto del 27 gennaio 2020 del proprio servizio medico (doc. TAF 13), che la documentazione prodotta in replica non apporta nuovi ele- menti oggettivi tali da modificare la precedente valutazione clinico-lavora- tiva. Ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 13). C.f In una presa di posizione del 2 marzo 2020, il ricorrente si è riconfer- mato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 3 settem- bre 2019 ed alla replica del 12 novembre 2019 (doc. TAF 16), scritto di osservazioni che è poi stato trasmesso all’autorità inferiore per conoscenza con provvedimento del 5 marzo 2020 (doc. TAF 17). D. Il 12 giugno 2020, l’interessato ha esibito un certificato medico dell’11 giugno 2020, un rapporto di visita neurochirurgica del 10 giugno 2020 ed

C-4444/2019 Pagina 6 un referto di esame radiologico del 21 maggio 2020 (doc. TAF 20), docu- menti medici che sono poi stati trasmessi all’autorità inferiore con provve- dimento del 29 giugno 2020 (doc. TAF 21). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA). Esso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, risiede in Italia e sussiste un nesso transfrontaliero (DTF 143 V 81, in par- ticolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese

C-4444/2019 Pagina 7 eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte- riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor- rere dal 1° gennaio 2015 (sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 e relativi riferimenti). 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

C-4444/2019 Pagina 8 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 2 maggio 2018, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 6a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2012. 3.2 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di rendita il 2 maggio 2018. L'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.4 del presente giudizio]). Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. 3.3 Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impu- gnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti veri- ficatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accer- tamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (DTF 118 V 200 consid. 3a in fine; sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2). 4. Giova peraltro rilevare che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI sviz- zera per più di 31 anni (doc. 12 pag. 4) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione. 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI).

C-4444/2019 Pagina 9 5.2 Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equi- librato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fi- sica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considera- zione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.3 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 5.4 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con- suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve- dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in- capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva- lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 5.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi- gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili- brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 5.6 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 6. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva

C-4444/2019 Pagina 10 tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de- cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio me- dico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situa- zione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fon- date, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Il rapporto medico deve altresì essere redatto da medici che dispon- gono delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso (DTF 137 V 210 consid. 3.1; sentenze del TF 9C_855/2017 del 22 novembre 2017 con- sid. 3.1 e 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2). 7. 7.1 Nel caso in esame, occorre determinare se, e a partire da quando, il ricorrente abbia subito, e senza interruzione notevole, un’incapacità lavo- rativa del 40% durante un anno giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. In consi- derazione della data d’inoltro della domanda di rendita (il 2 maggio 2018), ma anche del momento in cui sarebbe sorta per la prima volta a partire dal 27 marzo 2018 un’incapacità lavorativa nella precedente attività di magaz- ziniere svolta dall’insorgente (v. il rapporto del medico SMR del 16 ottobre 2018), un diritto ad una rendita d’invalidità svizzera avrebbe potuto sorgere al più presto a partire dal 1° marzo 2019. 7.2 7.2.1 L’autorità inferiore, fondandosi sui rapporti del medico SMR, ha rite- nuto che a causa del danno alla salute risulta per il ricorrente un’incapacità lavorativa del 100% nell’ultima attività lucrativa esercitata di magazziniere, ma una capacità al lavoro residua del 100% in un’attività confacente al suo stato di salute. 7.2.2 Nel rapporto del 16 ottobre 2018 (doc. 33), il dott. B._______, medico SMR, specialista in medicina fisica e riabilitazione, ha dapprima rilevato, in virtù dei documenti medici agli atti, che il ricorrente, nel marzo del 2018, ha subito, a seguito di una caduta, una frattura (alla vertebra) L2 ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico (decompressione mediante laminec-

C-4444/2019 Pagina 11 tomia L2 destra, stabilizzazione L1-L3). Ha altresì constatato che i docu- menti riferiscono anche di un pregresso intervento di prostatectomia (per adenocarcinoma prostatico), quest’ultima affezione comunque, e a suo giu- dizio, senza incidenza sulla capacità lavorativa. Il dott. B._______ ha quindi concluso che l’esercizio dell’attività di magazziniere non è più esigibile dal 27 marzo 2018 (data del ricovero), ma che l’insorgente presenta, dal 27 giugno 2018 (tre mesi dopo l’intervento chirurgico alla colonna lombare), una capacità al lavoro del 100% in un’attività confacente allo stato di salute. 7.2.3 In sede di opposizione al progetto di decisione, con scritto del 7 marzo 2019 (doc. 55), il ricorrente ha segnalato che sarebbe stato sotto- posto ad “ulteriori visite mediche”, trasmettendo, fra gli altri, dei rapporti di visita neurochirurgica del febbraio e marzo 2019 (doc. 52 e 57) e dei referti di esami radiologici del gennaio e febbraio 2019 (doc. 54 e 58). 7.2.4 Con rapporto del 26 marzo 2019 (doc. 60), il dott. B._______ ha poi segnalato che i documenti medici esibiti (segnatamente i referti di esami radiologici del gennaio e febbraio 2019) lascerebbero supporre la presenza di uno scivolamento del corpo vertebrale di L2. Tale valutazione medica, a suo parere, non è però corroborata da riscontri clinici oggettivi. Sempre secondo il medico SMR, la documentazione non può essere considerata sufficiente per pronunciarsi (sullo stato di salute e la residua capacità del ricorrente). Il dott. B._______ ha perciò proposto di assumere agli atti un rapporto sullo stato di salute generale (rapporto dettagliato E 213), un rap- porto ortopedico (con informazioni sullo stato clinico) ed un rapporto neu- rologico (con indicazioni relative alla capacità lavorativa). 7.2.5 Su richiesta dell’UAIE (doc. 61), l’INPS di (...) ha poi trasmesso, il 9 maggio 2019 (doc. 63), oltre alla perizia medica E 213 del 29 aprile 2019 (doc. 64), i rapporti di visita neurochirurgica del febbraio e marzo 2019 ed i referti di esami radiologici del gennaio e febbraio 2019 (doc. 65 a 68; do- cumenti peraltro redatti dai medici curanti dell’insorgente e già esibiti dal medesimo dinanzi all’UAIE il 7 marzo 2019 [doc. 55]). Il ricorrente ha poi prodotto, a sua volta, il 5 giugno 2019 (doc. 70), fra gli altri, un rapporto di visita neurochirurgica del giugno 2019 (doc. 72) ed un referto di esame radiologico del maggio 2019 (doc. 71). 7.2.6 Nel rapporto del 1° luglio 2019 (doc. 77), il dott. B._______ ha ritenuto di poter ravvisare, sulla base della nuova documentazione medica esibita, una situazione clinica stabile. Il medico ha segnalato che la perizia medica E 213 dell’aprile 2019 riferisce che le condizioni di salute dell’insorgente sono migliorate e che il medesimo è in grado di svolgere un’attività leggera

C-4444/2019 Pagina 12 a tempo pieno. Ha poi constatato che il referto di esame radiologico del maggio 2019 evidenzia una dislocazione invariata del frammento di L2. Ha altresì rilevato che il rapporto di visita neurochirurgica del giugno 2019 at- testa un quadro clinico stabile e conclude alla possibilità di procrastinare un (eventuale) intervento chirurgico (alla colonna lombare). In siffatte cir- costanze, il dott. B._______ ha confermato che il ricorrente (affetto da stato dopo decompressione mediante laminectomia L2 destra, stabilizzazione L1-L3 per frattura di L2) non è più in grado di svolgere l’attività di magazzi- niere dal 27 marzo 2018, ma ha ritenuto esigibile, dal profilo medico, a far tempo dal 27 giugno 2018, l’esercizio nella misura del 100% di un’attività confacente allo stato di salute (lavoro che consenta un cambiamento della posizione, con sollevamento di pesi non superiore ai 10 kg, senza neces- sità di salire su scale e ponteggio, camminare su terreno accidentato, senza movimenti di rotazione del tronco, senza attività eseguita in posi- zione piegata, accovacciata o inginocchiata), quale ad esempio sorve- gliante di parcheggio/museo, addetto a piccole consegne con veicolo, ad- detto alla vendita per corrispondenza, riparatore di piccoli elettrodomestici, cassiere, bigliettaio ed impiegato in un ufficio. 7.3 7.3.1 In sede di ricorso, il ricorrente ha poi fatto valere di avere diritto ad una rendita d’invalidità in quanto vi è stato un peggioramento del suo stato di salute ed egli presenta una completa inabilità al lavoro anche in un’atti- vità confacente allo stato di salute. L’insorgente fonda la sua (diversa) va- lutazione, fra gli altri, sul referto di esame radiologico del 18 gennaio 2019, sui rapporti di visita neurochirurgica del 6 febbraio e 5 giugno 2019 e sul referto di esame radiologico del 15 maggio 2019, già agli atti, nonché sul rapporto di visita ortopedica del 20 giugno 2019, prodotto con atto di ricorso (doc. TAF 1), come pure sul referto di esame radiologico del 26 novembre 2019 e sul rapporto di visita neurochirurgica del 13 settembre 2019, pro- dotti con atto di replica (doc. TAF 11), ed inoltre sul referto di esame radio- logico del 21 maggio 2020 e sul rapporto di visita neurochirurgica del 10 giugno 2020, prodotti con scritto di osservazioni (doc. TAF 20). 7.3.2 Nei rapporti del 23 settembre 2019 e del 27 gennaio 2020 (doc. TAF 6 e doc. TAF 13), il dott. B._______ ha altresì, e nella sostanza, confermato la sua precedente valutazione, anche sulla base della nuova documenta- zione esibita. In particolare, ha segnalato che la perizia medica E 213 dell’11 giugno 2019 (doc. 80) evidenzia una rachide ipomobile, dolente alla digitopressione, con contrattura della muscolatura paravertebrale e riferi- sce che l’insorgente può svolgere un lavoro adeguato alle sue condizioni a

C-4444/2019 Pagina 13 tempo pieno e persino l’ultimo lavoro (di magazziniere) nella misura del 50%. Il medico ha poi rilevato che il rapporto di visita ortopedica del 20 giugno 2019 (doc. TAF 1) fa stato di un dolore alla palpazione L1-L4, una muscolatura ben sviluppata ed una buona mobilità delle anche, in assenza di componenti neurologiche di rilievo e di indicazioni per un (nuovo) inter- vento chirurgico (alla colonna lombare), ma non attesta alcun peggiora- mento dei disturbi. Tale quadro clinico è, a suo parere, compatibile con l’esercizio di un’attività confacente allo stato di salute. Ha altresì osservato che il rapporto di visita neurochirurgica del 13 dicembre 2019 (doc. TAF 11) riferisce della persistenza di lievi dolori, in assenza di indicazioni per un (nuovo) intervento chirurgico, e fa stato di reperti radiologici rimasti invariati (v., in particolare, il referto di tomografia computerizzata del 26 novembre 2019 [doc. TAF 11]). Infine, secondo il medico SMR, siccome il referto di esame radiologico del 18 gennaio 2019 ed il referto di tomografia compu- terizzata del 15 maggio 2019 (doc. TAF 1) non sono accompagnati da ri- scontri di una visita clinica, gli stessi non avrebbero di per sé alcun valore probatorio. Il dott. B._______ ha quindi ritenuto che la documentazione medica prodotta non permette di oggettivare alcuna modifica significativa dell’incapacità lavorativa dell’insorgente, nel senso che l’esercizio dell’atti- vità di magazziniere non è più esigibile dal 27 marzo 2018 (data del rico- vero), ma che il ricorrente presenta tuttavia una capacità al lavoro del 100%, dal 27 giugno 2018 (tre mesi dopo l’intervento chirurgico alla co- lonna lombare), in un’attività confacente allo stato di salute. 7.4 7.4.1 In merito a tale valutazione, occorre precisare che il dott. B., nella presa di posizione del 26 marzo 2019 (doc. 60), ha proposto l’effet- tuazione di accertamenti medico-specialistici complementari al fine di una corretta e completa constatazione dei fatti determinanti. Come richiesto all’INPS di (...) dall’UAIE il 28 marzo 2019 (doc. 61), il ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposto ad un esame sullo stato di salute generale, un esame neurologico ed un esame ortopedico. Oltre alla perizia medica E 213 del 29 aprile 2019 (doc. 64), sono però stati prodotti agli atti di causa, (solo) i referti di esami radiologici del 18 gennaio e 18 febbraio 2019 ed i rapporti di visita neurochirurgica del 6 febbraio e 4 marzo 2019 (doc. 65 a 68), documenti peraltro redatti dai medici curanti dell’insorgente e già esi- biti dal medesimo dinanzi all’UAIE il 7 marzo 2019 (doc. 55). In siffatte cir- costanze, l’autorità inferiore non poteva di principio limitarsi, una volta rice- vuta detta documentazione, a sottoporre l’incarto al dott. B., spe- cialista in medicina fisica e riabilitazione (doc. 77). In virtù di tale insuffi- ciente ed incompleta documentazione medica prodotta dall’INPS, l’UAIE

C-4444/2019 Pagina 14 avrebbe dovuto far effettuare una perizia medica con consulti peritali in neurologia ed ortopedia in Svizzera. L’effettuazione di (nuovi/ulteriori) esami medici in Italia non appariva infatti garantire un miglior esito degli accertamenti. Quelli già svolti presso l’INSP di (...) si sono infatti rivelati insufficienti per la valutazione del caso e non si vede come una nuova pe- rizia pluridisciplinare in Italia possa meglio esprimersi in merito alle affe- zioni di cui soffre l’insorgente ed alla sua residua capacità lavorativa. Prova ne sia che l’UAIE, dopo avere constatato l’insufficienza probatoria della do- cumentazione prodotta in un primo tempo dall’INPS, ha già cercato, il 23 maggio 2019, di far completare l’istruttoria in Italia (doc. 69). Purtroppo, il risultato è stato insoddisfacente. In effetti, l’INPS si è limitato a trasmettere, il 12 luglio 2019 (doc. 79), una (nuova) perizia medica E 213 dell’11 giugno 2019 (doc. 80; che appare peraltro di contenuto identico a quello della pe- rizia medica E 213 del 29 aprile 2019 [cfr. doc. 64]), oltre ad un referto di esame radiologico del 15 maggio 2019 e ad un rapporto di visita neurochi- rurgica del 5 giugno 2019 (doc. 81 e 82; documenti peraltro redatti dai me- dici curanti dell’insorgente e già esibiti dal medesimo dinanzi all’UAIE il 5 giugno 2019 [cfr. doc. 71 e 72]). 7.4.2 L’esigenza di effettuare un approfondito e dettagliato esame sullo stato di salute neurologico ed ortopedico dell’insorgente appariva tanto più necessaria ove solo si pensi che non è dato sapere, in assenza di un’ade- guata motivazione, per quale motivo il dott. B._______ abbia concluso per il ricorrente ad una situazione clinica stabile. Ora, l’insorgente ha subito, nel marzo del 2018, una frattura alla vertebra L2, a seguito di una caduta accidentale, ed è stato sottoposto, il 29 marzo 2018, ad un intervento chi- rurgico alla colonna vertebrale (v. doc. 6 [rapporto di dimissione ospeda- liera del 3 aprile 2018]). Contrariamente a quanto ritenuto dal medico SMR, e per quanto emerge dalla documentazione medica agli atti, l’entità delle alterazioni alla colonna vertebrale appare avere subito un cambiamento significativo. Se il referto di esame radiologico del 4 maggio 2018 eviden- zia, fra gli altri, “esiti di artrodesi L1-L3 mediante corretto posizionamento di barre e viti” (doc. 27), la situazione appare essersi modificata a partire dal 18 gennaio 2019 al più tardi, data di un referto radiologico (doc. 54), in cui sono evidenziati, fra gli altri, esiti di grave deformazione del soma di L2 con pressoché completo collasso del metallo stesso e segnalato in parti- colare evidente retrolistesi del muro vertebrale posteriore di L2 (v. anche il rapporto di visita neurochirurgica del 6 febbraio 2019, in cui è attestato che gli esami radiologici confermano “il cedimento del soma di L2 con arretra- mento del muro posteriore” [doc. 52]), alterazione poi segnalata anche nel referto di tomografia computerizzata del 18 febbraio 2019, in cui è precisato

C-4444/2019 Pagina 15 che “il corpo vertebrale di L2 è notevolmente appiattito; il suo muro poste- riore aggetta nel canale e impronta il sacco durale” (v. anche il rapporto di visita neurochirurgica del 4 marzo 2019 [doc. 57]). Inoltre, il referto di to- mografia computerizzata del 15 maggio 2019 (doc. 71) riferisce della pre- senza di una retropulsione del frammento osseo posteriore di L2 nel canale spinale che impronta la parete del sacco durale. Peraltro, il referto di tomo- grafia computerizzata del 26 novembre 2019 – benché redatto dopo che è stata resa la decisione impugnata, lo stesso può essere preso in conside- razione nell’ambito della presente vertenza (v., sulla questione, il conside- rando 3.3 del presente giudizio), dal momento che fornisce, con probabilità preponderante, degli indizi concludenti su una situazione medica esistente già al momento dell’emanazione della decisione litigiosa – riferisce, fra l’al- tro, di un soma di L2 marcatamente assottigliato, con retropulsione del muro somatico posteriore, che comprime e riduce in ampiezza il canale midollare specie in sede paramediana laterale sinistra, ove comprime an- che il forame radicolare omolaterale (doc. TAF 11), alterazione poi confer- mata nel referto di tomografia computerizzata del 21 maggio 2020 (pure di data posteriore alla decisione impugnata; doc. TAF 20), che appare nuo- vamente indicare la necessità di più approfondite indagini. Stante queste premesse, i rapporti di visita neurochirurgica del 5 giugno, 13 dicembre 2019 e 20 giugno 2020 (quest’ultimi di data posteriore alla decisione impu- gnata; doc. 72, doc. TAF 11 e doc. TAF 20), nonché il rapporto di visita ortopedica del 20 giugno 2019 (doc. TAF 1), rapporti peraltro redatti dai medici curanti dell’insorgente, che contengono certo delle indicazioni sull’anamnesi e sul quadro radiologico, ma non si pronunciano sugli aspetti dello stato neurologico ed ortopedico e tantomeno in merito alle conse- guenze sulla capacità lavorativa, non permettono di pronunciarsi sullo stato di salute e soprattutto sulla residua capacità lavorativa del ricorrente. 7.4.3 Quanto alla (generica) perizia medica E 213 del 29 aprile 2019 (doc. 64; come pure alla [pure generica] perizia medica E 213 dell’11 giugno 2019 [doc. 80]), non è possibile attribuirle pieno valore probatorio, dal mo- mento che la stessa non è stata redatta da uno specialista in ortopedia o neurologia e che l’esame ortopedico e neurologico effettuato dal medico dell’INPS risulta estremamente superficiale ed impreciso (doc. 64 pag. 4 n. 4.8 e 4.10). 7.4.4 Visto quanto precede, l’autorità inferiore non poteva sulla base di in- sufficiente documentazione medica e di generiche ed imprecise valutazioni del medico SMR (che peraltro neppure ha visitato personalmente l’insor- gente), negare ogni effetto invalidante, in attività sostitutive adeguate, ai

C-4444/2019 Pagina 16 disturbi neurologici ed ortopedici attestati da altri medici, senza prima com- pletare l’istruttoria dal profilo neurologico ed ortopedico con una perizia in- terdisciplinare. Infatti, solo una valutazione specialistica avrebbe potuto stabilire con il necessario grado della verosimiglianza preponderante se i descritti disturbi in tali ambiti potevano assumere valore patologico avente incidenza significativa – e quale – sulla capacità lavorativa in un’attività so- stitutiva adeguata nel periodo determinante. 8. Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il diritto federale – accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti – in- corre nell'annullamento. 9. 9.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-509/2019 del 3 febbraio 2021 con- sid. 11.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43; 125 II 326). Tale non è il caso nella pre- sente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 9.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l’accertamento dei fatti giuridicamente rile- vanti e ad emanare una nuova decisione. L'autorità inferiore dovrà in par- ticolare far effettuare una perizia interdisciplinare in neurologia ed ortope- dia, da svolgersi in Svizzera (cfr., sulla possibilità di rinvio all'autorità infe- riore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), nonché ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse ancora rendere necessario. Per il resto, e a seconda del risultato della citata perizia interdisciplinare, l'UAIE dovrà pronunciarsi sulla sfruttabilità di un’(eventuale) residua capacità lavorativa medico-teo- rica nonché, a seconda del risultato di tale esame, effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili attività sostitutive ade- guate ritenute. 9.3 Peraltro, stante le premesse, nulla – neppure la più recente giurispru- denza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per

C-4444/2019 Pagina 17 completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di salute del ricorrente e sull’incidenza delle affezioni di cui soffre sulla capacità a svolgere un’attività sostitutiva adeguata. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto un accertamento peritale interdisciplinare in ambiti che non sono stati (o comunque insufficientemente) chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell’emanazione della decisione litigiosa, gli elementi per dovere agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in particolare, il consid. 7.4 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove ne- cessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ri- tiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia proce- dere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'ammini- strazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad ef- fettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C- 509/2019 consid. 11.3). 9.4 Per il resto, occorre rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in- sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 4 luglio 2019 l'autorità inferiore ha con- siderato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che co- stituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Non era pertanto ne- cessario conferire all’insorgente la facoltà di ritirare il proprio gravame.

C-4444/2019 Pagina 18 10. 10.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di- spensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 10.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. TS-TAF [RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d’assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vin- cente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all’amministra- zione per completamento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1’000.- tenuto conto del lavoro utile e necessario, limi- tato, svolto dal rappresentante del ricorrente (cfr., sulla questione del diritto a ripetibili da parte del Patronato, le sentenze del TF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.3 e I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 3 nonché, fra le tante, la sentenza del TAF C-4019/2019 del 24 novembre 2020 con- sid. 11.2 con rinvii). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-4444/2019 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 4 luglio 2019 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al com- pletamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei con- siderandi. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è per- tanto divenuta senza oggetto. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-4444/2019 Pagina 20 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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