Co r t e II I C-42 8 3 /20 0 7 {T 0 /2} S e n t e n z a d e l 3 0 a p r i l e 2 0 0 9 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 24 maggio 2007). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-42 8 3 /20 0 7 Fatti: A. A._______ – cittadina slovena, nata il 3 (...), celibe con tre figli [nati il (...), il (...) ed il (...)] – ha dichiarato d'avere lavorato a B., in Svizzera, dal 1° gennaio 1968 al 1° marzo 1969 e, dopo il rientro in patria, d'avere interrotto il lavoro per ragioni di salute nel 1989 (doc. 5 nonché 11 a 15). Il 20 dicembre 2005, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 27). B. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti, oltre alla documentazione medica, l'estratto del conto individuale dell'interessata della Cassa svizzera di compensazione. Da quest'ultimo risultano due iscrizioni, una per un'attività svolta dall'assicurata presso la fabbrica di vestiti C. a B._______ nel 1968, senza indicazione del numero di mesi e con un salario complessivo di Fr. 5'825.--, nonché un'altra per un'attività svolta nella medesima fabbrica per due mesi nel 1969 con un salario complessivo di Fr. 832.-- (doc. 3). C. Nel progetto di decisione del 22 novembre 2006, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessata che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta in considerazione del fatto che non sarebbero stati versati i contributi per almeno un anno ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI, RS 831.20), ma solamente per 11 mesi (9 mesi nel 1968 e 2 mesi nel 1969). All'interessata medesima è stata altresì concessa la facoltà di presentare, nel termine di 60 giorni dalla notificazione del progetto di decisione, le sue eventuali osservazioni. È pure stata segnalata la necessità – alfine di permettere una diversa valutazione del diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità – della produzione di documenti, quali in particolare attestazioni dei datori di lavoro, buste paga, permessi di soggiorno, che potessero dimostrare un'assoggettamento all'obbligo di pagare i contributi per più di 11 mesi (doc. 30). Pagi na 2
C-42 8 3 /20 0 7 D. Con scritto del 24 gennaio 2007, che ha fatto seguito ad uno del 1° dicembre 2006, l'interessata ha fatto valere d'avere lavorato in Svizzera nel 1968-1969 per più di un anno, come si potrebbe ricavare dall'attestazione del comune di B._______ del 22 gennaio 2007 (doc. 31 a 35). E. Con decisione del 24 maggio 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha ritenuto che dalle carte processuali non emerge che l'interessata abbia versato dei contributi per più di 11 mesi, di modo che non è adempito il presupposto sancito dall'art. 36 cpv. 1 LAI per potere pretendere all'assegnazione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera (doc. 40). F. Il 22 giugno 2007, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 24 maggio 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Fa valere che la decisione impugnata è assolutamente ingiusta, siccome ha pagato i contributi in Svizzera dal 1968 al 1969 per tredici mesi, come risulterebbe dalla documentazione sottoposta con lo scritto del 24 gennaio 2007. Sostiene che l'attestazione del comune di B._______ del 22 gennaio 2007 (nuovamente allegata; doc. TAF 1) prova che ha cominciato a lavorare in Svizzera il 17 gennaio 1968. Dalla documentazione dell'UAIE emerge pure che ha continuato a lavorare nel 1969 per due mesi, di modo che è chiaro che ha compiuto non meno di 13 mesi di lavoro durante i quali ha pagato i contributi. Avrebbe pertanto acquisito il diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. G. Nella risposta al ricorso del 31 ottobre 2007, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Ha osservato, fra l'altro, che giusta l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato contributi per almeno un anno intero. Tuttavia, dall'attestazione del comune di B._______ di cui trattasi risulta che l'interessata, al beneficio di un permesso stagionale, si è stabilita in tale comune il 17 Pagi na 3
C-42 8 3 /20 0 7 gennaio 1968 lasciando il luogo senza comunicare la sua partenza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – citati in particolare DTF 130 V 335 consid. 4.1, DTF 117 V 265 consid. 3d e le sentenze inedite H 94/84 del 24 luglio 1985 e H 90/97 del 22 aprile 1998 – quando non è possibile stabilire con esattezza la durata dei singoli periodi contributivi, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968, anche qualora la persona interessata fosse stata al beneficio di un permesso stagionale di tipo A. Considerato altresì che la fabbrica in cui ha lavorato la ricorrente, la C._______ di B._______, risulta inattiva dal 13 ottobre 1978 (doc. 39 e 41), e che l'insorgente non ha esibito certificati di lavoro e/o buste paga, le menzionate tavole sono applicabili. Per conseguenza, il reddito di Fr. 5'825.--, ottenuto nel 1968 secondo l'estratto del conto individuale della cassa di compensazione, corrisponde ad un periodo contributivo di nove mesi giusta la tavola n. 23 (industria dell'abbigliamento) delle tavole per la determinazione della durata presumibile di contribuzione (Appendice IX DR). La durata di contribuzione del 1969, due mesi, scaturisce per contro direttamente dall'estratto del conto individuale del 1969. In conclusione, la ricorrente non ha versato almeno un anno di contributi all'assicurazione AVS/AI svizzera e difetta una condizione essenziale per pretendere ad un eventuale diritto ad una rendita dell'assicura- zione svizzera per l'invalidità (doc. TAF 6). H. Con decisione incidentale del 5 novembre 2007 (doc. TAF 7), questo Tribunale ha concesso alla ricorrente la facoltà d'inoltrare la replica, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della citata decisione incidentale. La ricorrente non ha fatto uso di tale facoltà. I. L'8/24 gennaio 2008 (doc. TAF 11 e 14), l'insorgente ha versato l'anticipo sulle presumibili spese processuali richiesto dal Tribunale amministrativo federale con decisioni incidentali del 24 dicembre 2007 e del 14 gennaio 2008 (doc. TAF 9 e 12). Pagi na 4
C-42 8 3 /20 0 7 Diritto: 1. 1.1Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE. 1.3In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati Pagi na 5
C-42 8 3 /20 0 7 (art. 6 del regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71. 2.4Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al Pagi na 6
C-42 8 3 /20 0 7 momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007. 3.3La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 20 dicembre 2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se la ricorrente aveva diritto ad una rendita il 20 dicembre 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 24 maggio 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: •essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI); •aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI). 5. L'oggetto del contendere in questa sede è la durata contributiva durante il periodo tra i mesi di gennaio 1968 e marzo 1969, fermo restando che nella decisione impugnata l'autorità inferiore si è limitata all'esame di questo punto di questione, senza estendere la sua analisi agli altri presupposti per la concessione di una rendita d'invalidità in Svizzera. 5.1L'autorità inferiore ha già compiutamente esposto le norme applicabili alla fattispecie e i principi giurisprudenziali che disciplinano Pagi na 7
C-42 8 3 /20 0 7 il computo contributivo per gli anni 1948-1968. A tale esposizione può, nella sostanza, essere fatto riferimento, non senza dimenticare che l'art. 140 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101) stabilisce che il conto individuale dell'assicurato deve comprendere non solo la registrazione dell'anno di contribuzione, ma anche la durata contributiva in mesi e che, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, le registrazioni sui conti individuali non riportando tali indicazioni, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con esattezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (v. sentenze del Tribunale federale H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 e relativi riferimenti giurisprudenziali). Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato alcun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati. 5.2Il Tribunale federale ha altresì già avuto modo di rilevare che nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (citati l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (ibidem). 6. Nel ricorso, la ricorrente ha fatto valere d'avere pagato i contributi in Svizzera dal 1968 al 1969 per più di un anno come risulterebbe dall'attestazione del comune di B._______ del 22 gennaio 2007. Da tale attestazione, esibita dall'insorgente medesima, risulta tuttavia che nel 1968 la stessa ha soggiornato in Svizzera, a partire dal 17 gennaio, al beneficio di un permesso di tipo A (permesso stagionale), e che non ha comunicato la data di partenza. Peraltro la ricorrente – Pagi na 8
C-42 8 3 /20 0 7 cui incombe nell'ambito in esame l'obbligo di collaborare secondo i criteri sviluppati dalla giurisprudenza (v. DTF 117 V 265) – non ha esibito in sede ricorsuale nuovi documenti da cui desumere un periodo contributivo in Svizzera per l'anno 1968 superiore a quello calcolato dall'UAIE e ciò benché fosse più volte stata edotta dall'autorità inferiore, nel progetto di decisione e nella risposta al ricorso, della necessità d'esibire in particolare certificati del datore di lavoro rispettivamente buste paga. Non emergono dalle carte processuali neppure indizi atti a giustificare seri dubbi o incertezze che, verosimilmente, avrebbero potuto essere rimossi con ulteriori accertamenti d'ufficio da parte dell'autorità inferiore (v. sulla questione pure la sentenza del Tribunale federale 5A_65/2009 del 25 febbraio 2009 consid. 4.3 e relativi riferimenti). Certo, il sistema di registrazione vigente nel periodo 1948-1968 non era tra i più precisi. Proprio per questa ragione si sono resi necessari i correttivi mediante l'applicazione di tavole schematiche che consentissero di stabilire, a parità di condizioni, la presumibile durata di contribuzione (DTF 130 V 335 consid. 4 e sentenze del Tribunale federale H 133/06 del 25 settembre 2007 consid. 3 e 4 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 3.3). Peraltro, giusta l'art. 48 n. 1 del regolamento n. 1408/71 l'istituto assicurativo svizzero può rifiutare l'assegnazione di una rendita ad un cittadino straniero domiciliato in Slovenia per il fatto che non ha versato contributi per almeno un anno intero (DTF 130 V 335). Il Tribunale amministrativo federale non può pertanto che ribadire quanto già dettagliatamente indicato dall'autorità inferiore, ossia che nel caso di specie mancano quelle prove che avrebbero permesso di rettificare la ricostruzione effettuata dall'amministrazione mediante le apposite tavole. In siffatte circostanze, non può che essere confermata, pur nel suo schematismo, la decisione impugnata, fermo restando che per quanto emerge dalle carte processuali non può manifestamente essere ritenuto né che la ricorrente abbia versato dei contributi per almeno 1 anno intero né che la decisione impugnata crei una discriminazione inammissibile (v. sulla problematica DTF 131 V 390). 7. Se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, il giudice dell'istruzione quale giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto (art. 85 bis cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre Pagi na 9
C-42 8 3 /20 0 7 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS, RS 831.10] in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto, il gravame deve ritenersi – segnatamente in considerazione dell'attestazione del comune di B._______ del 22 gennaio 2007, della prassi del Tribunale federale con riferimento alla portata di un permesso A (permesso stagionale) per il calcolo della durata contributiva nel 1968, di una sufficiente istruttoria effettuata dall'autorità inferiore tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso di specie e dei generici argomenti ricorsuali – siccome manifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso in esame può essere resa a giudice unico. 8. 8.1Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, corrisposto dall'insorgente con versamenti dell'8 e del 24 gennaio 2008. 8.2Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni che non ricorrono nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Pag ina 10
C-42 8 3 /20 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di fr. 300.--, corrisposto con versamenti dell'8 e del 24 gennaio 2008, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 11