Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4242/2008
Entscheidungsdatum
28.06.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Co r t e II I C-42 4 2 /20 0 8 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 2 8 g i u g n o 2 0 1 0 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Franziska Schneider e Madeleine Hirsig, cancelliera Marcella Lurà. A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione del 23 aprile 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-42 4 2 /20 0 8 Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il (...), separato, ha formulato in data 28 giugno 2007 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 5 a 12). Ha dichiarato d'avere lavorato a B., in Svizzera, dall'ottobre del 1960 alla fine del 1962 (doc. 1). B. Nel corso dell'istruttoria, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha in particolare assunto agli atti gli estratti del conto individuale dell'interessato. Da questi ultimi risultano tre iscrizioni, una per un'attività svolta dall'assicurato presso la ditta C._______ a B._______ nel 1960, senza indicazione del numero di mesi e con un salario complessivo di fr. 950.--, un'altra per un'attività svolta nella medesima ditta nel 1961, senza indicazione del numero di mesi e con un salario complessivo di fr. 4'325.--, nonché un'altra per un'attività svolta presso la ditta D._______ a E._______ nel 1961, senza indicazione del numero di mesi e con un salario complessivo di fr. 2'075.-- (doc. 25 a 28). C. Con decisione su opposizione del 23 aprile 2008, l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 22 febbraio 2008 e confermato la propria decisione del 30 gennaio 2008 mediante la quale ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia presentata dall'interessato. Dagli estratti del conto individuale risulta che quest'ultimo ha lavorato in Svizzera e versato contributi all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) durante gli anni 1960 e 1961 (doc. 51 e 52; v. anche doc. 32 e 33). L'interessato non avendo esibito attestati di salario o certificati di lavoro, il periodo contributivo di 11 mesi – 2 mesi nel 1960 e 9 mesi nel 1961 – è stato determinato sulla base delle "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968", edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. L'autorità inferiore ha pertanto considerato siccome non adempito il presupposto sancito dall'art. 29 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), secondo il quale possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere Pagi na 2

C-42 4 2 /20 0 8 computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti. D. L'11 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione della CSC del 23 aprile 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Ha segnalato d'avere lavorato in Svizzera dall'ottobre del 1961 all'inizio del 1963. Avrebbe pertanto acquisito il diritto alla rendita di vecchiaia (doc. TAF 1). E. Nella risposta al ricorso dell'11 agosto 2008, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Dai conti individuali del ricorrente risulta che ha svolto attività lavorativa in Svizzera e versato contributi all'assicurazione per la vecchiaia solo durante gli anni 1960 e 1961, ma non durante gli anni 1962 e 1963 (doc. TAF 4). F. Con provvedimento del 12 settembre 2008 (notificato il 19 settembre 2008; doc. TAF 6 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha concesso al ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 5), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso. G. G.aIl 31 marzo 2010, l'Ufficio controllo abitanti del comune di B._______ ha riferito, su domanda di questo Tribunale (v. doc. TAF 7), che l'interessato ha risieduto in quel comune al beneficio di un permesso di dimora annuale (permesso di tipo B) dal 2 febbraio 1961 (proveniente da F.) al 21 dicembre 1961 (partito per l'Italia) nonché dal 15 gennaio 1962 al 18 aprile 1962 (proveniente dall'Italia e partito per l'Italia) (doc. TAF 8). G.bIl 14/20 aprile 2010, l'Ufficio controllo abitanti del comune di F. ha comunicato, su richiesta di questo Tribunale (v. doc. TAF 11), che l'interessato ha soggiornato in quel comune dal 29 ottobre 1960 (proveniente dall'Italia) al 4 marzo 1961 (partito per B._______), ma di non disporre di alcuna informazione in merito al tipo di permesso di cui era al beneficio il medesimo (doc. TAF 12 e 13). Pagi na 3

C-42 4 2 /20 0 8 H. Invitata nuovamente ad esprimersi, nelle osservazioni del 12 maggio 2010 l'autorità inferiore ha rilevato che a suo giudizio le nuove informazioni ricevute dal Tribunale amministrativo federale non permetterebbero di determinare il tipo d'autorizzazione con cui l'interessato ha soggiornato nel comune di F._______ e neppure a partire da quando il medesimo sarebbe stato posto al beneficio di un permesso di tipo B nel periodo in cui ha risieduto nel comune di B.. L'autorità inferiore ha pertanto segnalato che non sono date le condizioni per effettuare una correzione del periodo contributivo che rimane di 11 mesi, periodo determinato sulle base delle, a suo giudizio, pertinenti tabelle relative alla determinazione dei periodi contributivi per gli anni 1948-1968. L'autorità inferiore ha pertanto nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 15). I. Il 4 giugno 2010, l'Ufficio controllo abitanti del comune di B. ha precisato, su richiesta di questo Tribunale, che un permesso di dimora annuale B è stato emesso a favore del ricorrente il 9 novembre 1960 con validità fino al 16 dicembre 1961. Ha esibito copie di tre attestati (doc. TAF 16). Diritto: 1. 1.1Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale Pagi na 4

C-42 4 2 /20 0 8 del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. Pagi na 5

C-42 4 2 /20 0 8 2.3L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la durata contributiva dell'insorgente. Il ricorrente ha dichiarato d'avere lavorato a B._______, in Svizzera, dall'ottobre 1960 al gennaio 1963, mentre l'autorità inferiore ha determinato, sulla base delle "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968" edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, un periodo contributivo di 11 mesi (2 mesi nel 1960 e 9 mesi nel 1961). 4. 4.1Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4.2Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contribu- tiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. 4.3Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948- 1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del Tribunale federale H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 e relativi riferimenti). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi. 4.4Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte Pagi na 6

C-42 4 2 /20 0 8 nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 4.4.1Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione – e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria – comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS. 4.4.2Il Tribunale federale ha altresì già avuto modo di rilevare che, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A Pagi na 7

C-42 4 2 /20 0 8 (sentenza del Tribunale federale I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 5. 5.1Dall'attestato dell'Ufficio controllo abitanti del comune di F._______ (doc. TAF 12) appare che il ricorrente è arrivato in Svizzera il 26 ottobre 1960 ed è partito per B._______ il 4 marzo 1961. Non è stato tuttavia possibile accertare il tipo d'autorizzazione (stagionale, di soggiorno o di domicilio) di cui il medesimo beneficiava. 5.2Dal canto suo, l'Ufficio controllo abitanti del comune di B._______ ha segnalato in un primo momento che l'insorgente ha risieduto in quel comune al beneficio di un permesso di dimora annuale (permesso di tipo B) dal 2 febbraio al 21 dicembre 1961 nonché dal 15 gennaio al 18 aprile 1962 (doc. TAF 8). L'autorità comunale ha successivamente precisato (scritto del 4 giugno 2010; doc. TAF 16) che dai suoi atti risulta che il ricorrente è stato posto al beneficio di un permesso annuale di tipo B il 9 novembre 1960, ossia ancor prima d'essersi effettivamente e definitivamente trasferito nel comune di B._______ (nel febbraio del 1961), permesso valido fino al 16 dicembre 1961 e poi prorogato fino al 18 aprile 1962 dopo che l'insorgente era rientrato dall'Italia il 15 gennaio 1962. 5.3In virtù delle considerazioni che precedono, e allo stato attuale dell'istruttoria, questo Tribunale constata che appare dimostrato che l'insorgente nel periodo intercorrente dal 9 novembre 1960 al 16 dicembre 1961 è stato continuativamente domiciliato in Svizzera al beneficio di un permesso annuale di tipo B. Come correttamente indicato dall'autorità inferiore nello scritto di osservazioni del 12 maggio 2010, allorquando, come nel caso di specie, lo straniero è al beneficio di un permesso B (annuale) occorre ritenere una durata contributiva completa, tale permesso essendo assimilato al domicilio in Svizzera. In altri termini, in virtù delle indicazioni fornite dal comune di B._______, di cui non vi è motivo di dubitare, appare nella fattispecie in esame doversi ammettere una durata contributiva di almeno un anno intero di reddito, con la conseguenza che la decisione impugnata, che viola il diritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti), incorre nell'annullamento. 6. Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, Pagi na 8

C-42 4 2 /20 0 8 esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, e di principio, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie dal momento che l'autorità inferiore dovrà completare l'istruttoria di causa alfine di potere poi statuire con cognizione di causa sulla richiesta rendita del ricorrente, fermo restando che qualora questo Tribunale dovesse completare esso stesso l'istruttoria per quanto ancora necessario e statuire poi direttamente nel merito, esso priverebbe il ricorrente di un grado di giudizio dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione, ciò che nel caso di specie, conto tenuto segnatamente della violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore (cfr. sulla portata di tale principio il considerando 4.4.1 del presente giudizio) e della conseguente sommaria constatazione dei fatti, non vi è ragione di fare (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 7. 7.1Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 7.2Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagi na 9

C-42 4 2 /20 0 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata del 23 aprile 2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegate: copie delle osservazioni del 12 maggio 2010 dell'autorità inferiore e dello scritto del 4 giugno 2010 dell'Ufficio controllo abitanti del comune di B._______ unitamente agli allegati attestati) -autorità inferiore (n. di rif. ; allegata: copia dello scritto del 4 giugno 2010 dell'Ufficio controlli abitanti del comune di B._______ unitamente agli allegati attestati) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Pag ina 10

C-42 4 2 /20 0 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 11

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