B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-4230/2017
Sentenza del 21 novembre 2018 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Franziska Schneider, Vito Valenti, cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, (Italia) ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, importo della rendita di vecchiaia, rendita per i figli (decisione su opposizione del 23 giugno 2017).
C-4230/2017 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (di seguito: A.), cittadino dello Zimbabwe (doc. 30 e 38 dell’incarto della Cassa svizzera di compensazione [CSC]), nato il (...), co- niugato con B., cittadina italiana, nata in Svizzera (doc. CSC 30), dal 17 maggio 1996, attualmente residente in Italia, padre di C., D., E., F., nati nel 1990, 1995, 1996 e 2001, ha lavorato in Svizzera dal 1971 al 1992, svolgendo diverse attività (doc. CSC 118-1 e 145-11). Ha interrotto il lavoro il 30 ottobre 1992 in seguito ad un incidente della circolazione (doc. CSC 145-8). B. Chiamato a pronunciarsi in merito ad una prima richiesta dell’assicurato del 16 giugno 1994 volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione sviz- zera per l’invalidità, con decisione del 20 novembre 1995 l’Ufficio dell’assi- curazione invalidità del Canton G._______ (Ufficio AI) ha respinto la richie- sta. Il ricorso formulato dall’interessato è stato respinto con sentenza del 17 novembre 1997 dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di G., confermata con giudizio del 30 settembre 1998 dal Tribunale federale delle assicurazioni (in seguito TFA; doc. CSC 1). C. Nel dicembre 1999 l’interessato ha lasciato la Svizzera (doc. CSC 118) per trasferirsi dapprima nello Zimbabwe (doc. CSC 1, 7 e 10-1) e, dall’aprile 2008, in Italia (doc. CSC 27-1). D. Mediante decisione del 12 luglio 2001 l’Ufficio dell’assicurazione per l’inva- lidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto una seconda domanda di rendita formulata dall’interessato, risoluzione confermata poi con giudizio del 13 febbraio 2003 dall’allora competente Commissione fe- derale di ricorso in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero e infine dal TFA tramite sen- tenza del 28 maggio 2004 (doc. CSC 76). E. In data 14 settembre 2008 (doc. CSC 17) e 20 ottobre 2009 (doc. CSC 29) A. ha presentato alla CSC una prima domanda di pensione di vec- chiaia, chiedendone il versamento anticipato di un anno. La richiesta non risulta essere stata evasa. Alla domanda sono stati allegati i documenti re- lativi ai quattro figli (doc. CSC 11 e 13).
C-4230/2017 Pagina 3 F. La domanda di rimborso dei contributi AVS, a cui sono stati allegati i certi- ficati di nascita dei figli (doc. CSC 39) formulata dall’assicurato in data 20 settembre 2010 (doc. CSC 38), è stata respinta con decisione del 21 ot- tobre successivo dalla CSC, che ha invitato l’interessato, considerato an- che cittadino italiano, a presentare una domanda di pensione di vecchiaia una volta realizzatosi l’evento assicurato e adempiute le condizioni neces- sarie, in applicazione della Convenzione conclusa tra Svizzera ed Italia nell’ambito della sicurezza sociale, che non prevede il rimborso dei contri- buti (doc. CSC 42). G. G.a Il 4 novembre 2010 A._______ ha presentato un’ulteriore domanda di pensione di vecchiaia (doc. CSC 44). Agli atti risulta documentazione atte- stante la paternità di quattro figli (doc. CSC 55). G.b Tramite decisione del 5 maggio 2011 (doc. CSC 51, presumibilmente non spedita, doc. CSC 53), priva dei rimedi di diritto, la CSC, constatato che il richiedente possedeva unicamente la nazionalità dello Zimbabwe, ha respinto la domanda di rendita, ritenuto che non era stata conclusa alcuna convenzione con questo Stato né l’assicurato era domiciliato in Svizzera. G.c Con scritto del 7 giugno 2011, riferito alla domanda di rendita del 4 no- vembre 2010 (doc. CSC 66) la CSC ha comunicato al patronato Acli, rap- presentante del ricorrente, da un lato che quest’ultimo, in quanto cittadino dello Zimbabwe, avrebbe potuto chiedere il rimborso dei contributi per com- plessivi franchi 18'000.- e dall’altro, nel caso di ottenimento della cittadi- nanza italiana, avrebbe potuto percepire una rendita in applicazione del regolamento europeo 1408/71, oltre ad una rendita per ogni figlio minore o agli studi fino al venticinquesimo anno di età. G.d In data 30 giugno 2011 (doc. CSC 68) l’assicurato ha rinunciato al rim- borso dei contributi versati all’AVS e confermato la sua richiesta di rendita, sottoposta all’ottenimento della cittadinanza italiana (doc. CSC 66). G.e Con decisione incidentale del 13 luglio 2011, trasmessa con avviso di ricevimento al patronato Acli, la CSC ha sospeso l’istruttoria della suddetta richiesta sino a conclusione della procedura di naturalizzazione introdotta dall’interessato in Italia (doc. CSC 70).
C-4230/2017 Pagina 4 G.f Con scritto del 26 marzo 2014 la CSC ha comunicato all’assicurato di presentare domanda di rendita tramite INPS non appena ottenuta la nazio- nalità italiana (doc. CSC 85). H. H.a Con scritti del 21 marzo 2016 (doc. CSC 100), rispettivamente 27 aprile 2016 (doc. CSC 105) l’autorità inferiore ha nuovamente invitato l’assicurato – malgrado una domanda già pendente e sospesa (consid. G)
C-4230/2017 Pagina 5 H.f Tramite decisione su opposizione del 23/27 giugno 2017 (quest’ultima trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento, doc. CSC 160 e 161) la CSC ha assegnato all’assicurato una rendita pari a fr. 744.- per il dicembre 2010, a fr. 757.- mensili dal gennaio 2011 al dicembre 2012, a fr. 764 dal gennaio 2013 al dicembre 2014 e di fr. 767 dal gennaio 2015 conformemente al parere del servizio giuridico (doc. 152). La CSC non si è per contro chinata sul diritto alla rendita per figli, contrariamente al parere del servizio giuridico, che lo riteneva dato (si confronti la nota interna del 21 giugno 2017 secondo cui “ la programmation actuel d’ACOR ne permet justement pas le calcul/versement de ces prestations ”, doc. CSC 155). I. Con scritto del 17 luglio 2017, notificato all’autorità inferiore e trasmesso per competenza il 25 luglio successivo al Tribunale amministrativo fede- rale, A._______ ha interposto ricorso avverso la succitata decisione, con- testando sostanzialmente l’ammontare della rendita di vecchiaia. Delle mo- tivazioni si dirà se necessario nei considerandi di diritto (doc. TAF 1). J. Con risposta del 13 ottobre 2017 la CSC ha proposto la reiezione del gra- vame (doc. TAF 9). Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto. K. Con replica del 19 novembre 2017 (doc. TAF 12 e 16) l’insorgente si è ri- confermato nelle argomentazioni esposte nel ricorso e prodotto documen- tazione medica inerente il periodo aprile-agosto 2017 (allegati al doc. TAF 16). L. Tramite duplica del 28 dicembre 2017 l’autorità di prime cure ha nuova- mente proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione im- pugnata (doc. TAF 18). M. Con presa di posizione del 5 marzo 2018, trasmessa al ricorrente per le osservazioni, la CSC ha addotto i motivi per cui non ha riconosciuto all’as- sicurato le rendite completive di vecchiaia per i quattro figli (doc. TAF 21, 26 e 27). L’interessato ha preso posizione il 24 maggio 2017 (recte 24 mag- gio 2018, doc. TAF 30).
C-4230/2017 Pagina 6 N. Sono seguiti ripetuti solleciti (doc. TAF 31-38).
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all’art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. Oggetto del contendere è l’ammontare della rendita ordinaria di vecchiaia spettante a A._______ a far tempo dal 1° dicembre 2010, segnatamente il diritto alla rendita per i figli e ai relativi interessi moratori. Nella misura in cui il ricorrente si riferisce alle conseguenze dell’incidente del 30 ottobre 1992, il ricorso è per contro irricevibile, ritenuto che la procedura infortuni- stica si è conclusa definitivamente nel 1998 (consid. B).
C-4230/2017 Pagina 7 2.1 L’insorgente sostiene in particolare che il calcolo eseguito dall’autorità di prime cure non tiene conto delle conseguenze dell’incidente del 30 otto- bre 1992 e di non aver ricevuto gli “ assegni familiari ” (recte rendite per i figli). Egli indica inoltre che la somma versatagli dalla CSC non ha maturato interessi, precisando infine che lo Stato italiano ha trattenuto un importo di fr. 7'000.- (doc. TAF 1). 2.2 L’amministrazione per contro ritiene che le conseguenze dell’incidente del 1992 erano già state oggetto di procedure separate divenute definitive (doc. CSC 76) e che la presunta trattenuta di fr. 7'000.- è di esclusiva com- petenza delle autorità italiane. La CSC indica poi che alcun interesse di mora è dovuto ex art. 26 cpv. 2 LPGA. Solo su espressa richiesta del TAF, e malgrado la questione fosse stata esaminata pendente causa ammini- strativa anche dal suo servizio giuridico (doc. CSC 152), la CSC ha addotto i motivi per cui non ha attribuito le rendite per figli. 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e in particolare il suo Allegato II che disciplina il coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 146 seg. consid. 3 pag. 147 con riferimenti). Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elabo- rato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione A di tale Allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare, al momento dell'en- trata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo- stano all'interno della Comunità (RU 2004 121; di seguito: Regolamento n. 1408/71), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (RU 2005 3909), entrambi in vigore dal 1° giugno 2002 al 31 marzo 2012, sostituiti in seguito dal Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coor- dinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1; di seguito: Regolamento n. 883/2004) e le disposizioni d'applicazione contenute nel Regolamento (CE) n. 987/2009 (RS 0.831.109.268.11), entrambi in vigore fino al 31 dicembre 2014, quando il Regolamento n. 883/2004 è stato in
C-4230/2017 Pagina 8 parte modificato dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (RU 2015 345; di seguito: Regola- mento n. 465/2012). 3.2 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor- rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre- visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia- scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. 3.3 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 4. 4.1 4.1.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 4.1.2 Nel caso in esame ritenuto che il diritto alla rendita di vecchiaia è dato a far tempo dal 1° dicembre 2010, fatto non contestato, entrano in vigore entrambe le versioni e meglio il regolamento (CEE) n. 1408/71 per il pe- riodo da dicembre 2010 a marzo 2012, mentre il Regolamento (CE) n. 883/2004 in seguito. 4.2 Le prestazioni di cui alla LAVS rientrano nel campo materiale (ratione materiae) dell'Allegato II ALC (cfr. DTF 133 V 265 consid. 4.2.2 in fine
C-4230/2017 Pagina 9 pag. 270) e del Regolamento n 1408/71 e n. 883/2004 (art. 4 par. 1 del re- golamento n 1408/71 e art. 3 par. 1 lett. d del regolamento n 883/2004, cfr. DTF 141 V 396 consid. 6.2 pag. 402). Il Regolamento n. 465/2012 non prevede alcuna modifica in tale ambito. 4.3 4.3.1 Per quanto attiene al campo di applicazione personale (ratione per- sonae) affinché l'ALC e il Regolamento n 1408/71 e n 883/2004 - il Rego- lamento n 465/2012 non prevede alcuna modifica in tale ambito - si appli- chino al ricorrente, cittadino dello Zimbabwe, coniugato con una cittadina di nazionalità italiana, domiciliata in Italia (si confronti al riguardo l'art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC e l'art. 2 cpv. 1 Regolamento n 883/2004) devono es- sere date da un lato le condizioni della nazionalità oppure dello status fa- miliare e dall’altro l'elemento transfrontaliero (cfr. BERNHARD SPIEGEL, in: Europäisches Sozialrecht, Maximilian Fuchs [curatore], 6a ed. 2013, n. 1 segg. ad art. 2 del Regolamento (CE) n 883/2004). 4.3.2 Nel caso in esame dagli atti emerge che non è mai stato accertato con il grado della verosimiglianza preponderante, se il ricorrente dispone anche della cittadinanza italiana. Agli atti figura infatti una carta di identità italiana (doc. 47 e 55), tuttavia le autorità italiane ritengono l’interessato cittadino dello Zimbabwe (doc. 49 e 52). Inoltre dell’asserita procedura di naturalizzazione non vi è traccia agli atti (si confronti doc. 61). La condizione della nazionalità non è dunque realizzata in concreto; il ri- corrente, cittadino dello Zimbabwe, residente in Italia, non può pertanto in- vocare l'ALC e il regolamento n 883/2004, i quali non si applicano a citta- dini di Stati terzi. 4.3.3 Ai fini del diritto a prestazioni la questione non è tuttavia rilevante, e tale fatto è stato espressamente ammesso, seppure in un secondo tempo anche dalla CSC. Il ricorrente può infatti far valere i propri diritti in qualità di familiare di un cittadino di uno Stato membro (cfr. art. 2 cpv. 1 Regola- mento n 883/2004; il Regolamento n 465/2012 non prevede alcuna modi- fica in tale ambito; art. 2 cpv. 1 del regolamento n 1408/71). Al contrario di quanto previsto per il lavoratore salariato, il presupposto della nazionalità non è infatti necessaria per i membri della famiglia di quest’ultimo (cfr. DTF 139 V 393 consid. 4.1 in fine pag. 396 con riferimenti). In quanto marito di una cittadina italiana (DTF menzionato consid. 4.2), la condizione dello sta- tus familiare è pertanto adempiuta. Di principio egli può pertanto avvalersi
C-4230/2017 Pagina 10 dei diritti e del sistema di protezione di cui ai citati regolamenti (in partico- lare i principi della non discriminazione e dell’esportazione delle presta- zioni, sentenza citata consid. 5.1). Si rileva altresì in tale contesto come la distinzione tra diritti propri del membro della famiglia e diritti derivati (cfr. consid. 7.2) non svolga alcun ruolo, considerato quanto previsto dalla giu- risprudenza europea cui la nostra prassi interna si è in seguito indirizzata. In effetti, se in un primo tempo la giurisprudenza europea distingueva net- tamente tra diritti propri e derivati per cui i membri della famiglia di un lavo- ratore migrante potevano pretendere in tale contesto solo i diritti derivati, (cfr. DTF 139 V 393 consid. 5.2.1 in fine pag. 397), successivamente la giurisprudenza ha ammesso che i membri della famiglia di un lavoratore migrante potevano invocare direttamente il principio di parità di trattamento previsto nel Regolamento (art. 3 n 1 Regolamento n 1408/71 e art. 4 Re- golamento n 883/2004; cfr. DTF 139 V 393 consid. 5.2.2 pag. 397) anche per i diritti propri. La Corte di giustizia dell'UE (CGUE) ha dedotto infine un principio generale secondo cui i membri della famiglia di un lavoratore mi- grante possono avvalersi del diritto all’uguaglianza di trattamento in rela- zione a tutte le prestazioni che, per loro natura, non sono dovute esclusi- vamente al lavoratore, come per esempio le prestazioni di disoccupazione (DTF 139 V 393 consid. 5.2.2 pag. 397; si confronti il parere del servizio giuridico della CSC, doc. CSC 99). 4.3.4 La CSC ha infine ammesso implicitamente il presupposto del nesso transfrontaliero. Al riguardo va rilevato che per giurisprudenza costante della CGUE, le di- sposizioni europee sulla coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale non possono essere applicate alle attività che non presentano alcun nesso di collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto dell'Unione e i cui elementi rilevanti restino in complesso confinati all'in- terno di un unico Stato membro (tra le altre, sentenze C-434/09 del 5 mag- gio 2011 nella causa McCarthy, punto 45, e C-95/99 a 98/99 e C-180/99 dell'11 ottobre 2001 nella causa Khalil et aliud, punto 69; DTF 141 V 521 consid. 4.3.2 pag. 525). Il carattere transfrontaliero è in particolare dato quando una persona, una fattispecie o una richiesta presenta un rapporto giuridico in relazione con più stati dell'UE: in questo ambito entrano in con- siderazione il luogo di residenza o di lavoro, oppure la nazionalità (SPIEGEL, op. cit., n. 15). 4.3.5 Dalla documentazione agli atti emerge che la moglie del ricorrente, di nazionalità italiana, è nata in Svizzera (doc. CSC 30 pag. 8, doc. CSC 39 pag. 13), dove ha risieduto fino al 1999 (doc. CSC 118 e 128 pag. 4) e
C-4230/2017 Pagina 11 svolto attività lucrativa dal 1986 al 1991 e nel 1994 (doc. CSC 124 pag. 2 e 128 pag. 5), mentre dall’aprile 2008 risiede in Italia (doc. CSC 30) e me- glio in uno Stato membro dell'UE. Essa ha quindi esercitato il suo diritto alla libera circolazione. Il nesso transfrontaliero è pertanto adempiuto (DTF 143 V 521 consid. 4.3.4 e contrario). 5. Alla luce di quanto sopra esposto e nella misura in cui la Svizzera non ostacola il versamento all’estero di una rendita di vecchiaia ai suoi cittadini (art. 18 cpv. 1 e 2 LAVS, DTF 139 V 398 consid. 6), l’interessato può pre- tendere di essere trattato in modo non discriminatorio e percepire la rendita di vecchiaia in Italia. Egli può del resto chiedere direttamente il beneficio di cui all’art. 10 par. 1 del regolamento n 1408/71. Correttamente la CSC ha pertanto riconosciuto al ricorrente, fatto del resto non contestato, il diritto alla rendita di vecchiaia da dicembre 2010. 6. 6.1 Il ricorrente ha quattro figli. Egli ha trasmesso in diverse occasioni do- cumentazione atta a giustificare tale fatto, anche su espressa richiesta della CSC e chiesto anche il riconoscimento della rendita per i figli. Tuttavia nella decisione impugnata l’amministrazione, contrariamente al parere espresso del suo ufficio giuridico (doc. CSC 152), non ha preso posizione sull’eventuale diritto dell’assicurato di percepire le relative rendite, motivo per cui pendente causa questa Corte ha chiesto alla CSC di esprimersi in merito. Con osservazioni del 5 marzo 2018 (doc. TAF 26) l’amministra- zione ha dichiarato che: “ al riguardo si tiene a rilevare che l’esportabilità fuori i confini svizzeri della rendita a favore di cittadini originari di uno Stato non convenzionato, è stata resa possibile nei paesi ai quali si applicava il regolamento CEE 1408/71, sulla base del DTF 9C_984/2012. Tuttavia, poiché in tale pronuncia giuri- sprudenziale l’oggetto aveva riguardato solo l’esportabilità della rendita a favore del coniuge non convenzionato, lasciando, di fatto, aperta la que- stione se anche la rendita per figli fosse esportabile, la CSC ha ritenuto che non sussistevano i presupposti per entrare nel merito di tale questione. D’altro canto le contestazioni mosse da parte avversa non riguardano la mancata concessione della rendita per figli, ma il riconoscimento di una sorta di indennità come ristoro di un presunto incidente la cui problematica trova esaustivo chiarimento nella documentazione depositata in atti (doc. no 76 indice atti) “.
C-4230/2017 Pagina 12 6.2 Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una de- cisione o una decisione su opposizione. Secondo la giurisprudenza nel caso di denegata giustizia, l'autorità com- petente non tratta e non evade un'istanza o esamina l'istanza in misura insufficiente. E’ dato ritardo ingiustificato da parte dell’autorità quando essa differisce la decisione al di là di un termine ragionevole. La durata ragione- vole della procedura si valuta in funzione delle circostanze del caso con- creto. Va presa in considerazione l’ampiezza e la difficoltà della causa così come il comportamento del richiedente, non tuttavia delle circostanze che non hanno alcun rapporto con la lite quali il sovraccarico di lavoro dell’au- torità (sentenza del TF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2; DTF 135 I 265 consid. 4.4, 125 V 191 consid. 2a; si confronti anche Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2003, ch. 10, 13 et 14 ad art. 56; SVR 2001 IV no. 24 pag. 73 seg. con riferimenti; cfr. pure la sentenza I 241/04 del 15 giugno 2005, consid. 3.1). Determinante in pro- posito è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati; poco importa che la mora sia cagionata da una negligenza dell'autorità o da altri fattori (sen- tenza del TF 1P.677/2000 consid. 2). Per le parti è irrilevante il motivo che ha determinato il mancato agire o l’azione entro termini inadeguati; decisivo è che l'autorità non ha agito o ha agito con ritardo (sentenze del TF C 250/04 del 10 luglio 2006 consid. 3.1 e 1P.677/2000 del 22 gennaio 2001 consid. 2). Va altresì rilevato che nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura di prima istanza è retta dal principio della celerità, che costituisce un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del TF 9C_441/2010 consid. 2.3; DTF 110 V 54 consid. 4b). 6.3 Nel caso in esame l’assicurato ha avviato il passi necessari per usu- fruire di prestazioni di vecchiaia al più tardi nel 2010 (anno in cui ha com- piuto i sessantacinque anni; consid. E-G). La procedura si è pertanto pro- tratta per ben sette anni. Se è vero che il ritardo è in parte ascrivibile alla questione se l’assicurato disponeva anche della nazionalità italiana, fatto mai chiarito, e alla circostanza che il diritto di cittadini terzi, in virtù dell’ac- cordo sulla libera circolazione, in qualità di membri della famiglia di cittadini di uno stato membro non è di facile soluzione, è pur vero che sin dall’inizio la CSC era al corrente dell’esistenza dei quattro figli e che al più tardi con
C-4230/2017 Pagina 13 la decisione impugnata avrebbe dovuto prendere posizione sul diritto alla rendita per figli. Ciò vale a maggior ragione per il fatto che il servizio giuri- dico aveva dichiarato espressamente che questa prestazione era dovuta. In simili condizioni, tenuto conto della presa di posizione chiara del servizio giuridico, il comportamento della CSC, protrattosi sull’arco di sette anni, configura un chiaro diniego di giustizia. Su questo punto il ricorso va per- tanto accolto. 7. 7.1 Nel merito a proposito del diritto alla rendita per figli va rilevato che giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. Per l’art. 22 ter cpv. 1 LAVS prima frase le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per il capoverso 2 prima frase la rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Per l’art. 25 cpv. 4 LAVS il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estin- gue quando l'orfano compie i 18 anni o muore. Per il capoverso 5 per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione. 7.2 Alla luce del chiaro tenore letterale delle disposizioni suesposte (“ le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita com- pletiva per ogni figlio ”, “ la rendita per figli è versata di regola come la ren- dita cui è connessa ”) emerge che la rendita completiva per i figli compete all’avente diritto della rendita di vecchiaia e non hai figli (si confronti nell’ambito dell’assicurazione invalidità, art. 35 cpv. 1 e 4 prima frase LAI di tenore identico al succitato art. 22 ter cpv. 1 e 2 prima frase LAVS e DTF 134 V 15 consid. 2.3.3 secondo cui si tratta nel caso delle rendite comple- tive per i figli di un diritto accessorio dell’avente diritto alla rendita princi- pale). Ne consegue che non è necessario esaminare – in quanto irrilevante
C-4230/2017 Pagina 14 principale e quindi, come statuito per la rendita principale esso va am- messo. Il fatto che le prestazioni di vecchiaia perseguano uno scopo di- verso a dipendenza dei destinatari (il mantenimento da un lato dell’avente diritto e dall’altro dei figli, DTF 134 V 14 consid. 2.3.4) non può certo giu- stificare una conclusione differente in relazione all’avente diritto alla pre- stazione. Del resto anche nella denegata ipotesi in cui il diritto alle rendite spettasse ai figli direttamente, ciò che non è palesemente il caso nel diritto svizzero, l’esito non sarebbe diverso. In effetti secondo la giurisprudenza del Tribu- nale federale si può dedurre dalle disposizioni di diritto civile che la famiglia comprende almeno le persone coniugate (art. 90 a 251 CC) e le persone vincolate da un legame di filiazione (art. 252 a 327 CC; SVR 1/2018 IV Nr. 2 consid. 4.2.1). In concreto il rapporto di filiazione con la madre non è in discussione. Ne consegue che anche se i figli non disponessero della na- zionalità italiana (ciò che non sembra essere il caso, doc. CSC 62/8 e 152), avrebbero ugualmente diritto alla rendita in quanto membri della famiglia, così come il padre.
Infine contrariamente a quanto attestato dalla CSC pendente causa dalla sentenza pubblicata in 139 V 393 non risulta che il cittadino di uno stato terzo coniugato con una cittadina britannica, residente in Inghilterra avesse figli. Pertanto in quel caso la questione non si è posta per nulla. Tal sen- tenza non giustifica pertanto la mancata entrata nel merito della domanda di rendita per figli. Nel caso concreto infatti era noto che l’assicurato avesse quattro figli. Il mancato esame della pretesa – malgrado tra l’altro il parere contrario del servizio giuridico e la parziale istruzione del diritto - appare pertanto al limite del diniego di giustizia. Ne consegue che oltre al diritto alla rendita di vecchiaia dal dicembre 2010 A._______ ha diritto dalla medesima data alle rendite per i quattro figli fino al 18esimo anno di età. L’incarto va pertanto trasmesso all’amministrazione affinché si pronunci senza indugio sulle citate pretese.
L’incarto va pure trasmesso all’amministrazione affinché si pronunci sull’eventuale diritto alla rendita fino al 25esimo anno di età. 8. A._______ ha infine contestato il mancato riconoscimento di interessi di mora sulle rendite di vecchiaia attribuitegli dalla CSC.
C-4230/2017 Pagina 15 8.1 Secondo l’art. 26 cpv. 2 LPGA “ sempre che l’assicurato si sia piena- mente attenuto all’obbligo di collaborare, l’assicurazione sociale deve inte- ressi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto “. 8.2 Nel caso di specie con decisione incidentale del 13 luglio 2011 (doc. CSC 70) la CSC aveva sospeso, fino a conclusione della procedura di naturalizzazione che il ricorrente aveva dichiarato di aver avviato in Italia, l’istruttoria inerente la domanda di pensione di vecchiaia presentata dall’in- sorgente il 4 novembre 2010 (doc. CSC 44). In data 21 aprile 2016 (doc. CSC 118) l’interessato, su espressa richiesta dell’UAIE e malgrado una domanda di rendita – sospesa – fosse appunto già pendente, ha formulato una nuova richiesta di rendita di vecchiaia (per- venuta all’autorità di prime cure il 27 settembre successivo; doc. CSC 117), sfociata nella decisione del 28 novembre 2016 (doc. CSC 131) oggetto della presente vertenza. In simili condizioni gli interessi di mora devono essere riconosciuti a partire da dicembre 2012 ritenuto che rilevante è la domanda di rendita del no- vembre 2010, che non era ancora stata evasa al momento della presenta- zione della domanda del mese di aprile 2016, del tutto inutile oppure inter- pretabile quale sollecito tendente all’evasione della prima richiesta. Ne consegue che a torto l’autorità inferiore non ha riconosciuto interessi di mora sulle rendite di vecchiaia attribuite al ricorrente. 9. Per quanto attiene infine alla pretesa trattenuta di fr. 7'000.- da parte dello Stato italiano, le contestazioni di A._______ devono essere proposte da- vanti alle autorità della Penisola, uniche ad avere la competenza in merito, come peraltro riconosciuto dal ricorrente stesso nella sua replica del 19 no- vembre 2017 (doc. TAF 12 e 16). Questo aspetto non è infatti oggetto del contendere e pertanto irricevibile in questa sede. 10. Da quanto esposto consegue che la decisione impugnata viola il diritto fe- derale e l’accordo sulla libera circolazione. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va pertanto parzialmente accolto.
C-4230/2017 Pagina 16 11. 11.1 La procedura è gratuita (art. 85 bis cpv. 2 LAVS), pertanto non si prele- vano spese processuali. 11.2 L’insorgente non è rappresentato in questa sede e non risulta che ab- bia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura in corso. Di conseguenza non si giustifica l’attri- buzione di un’indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combina- zione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Nella misura in cui A._______ chiede il versamento di prestazioni in rela- zione all’infortunio del 30 ottobre 1992 il ricorso è irricevibile. 2. Nella misura in cui A._______ pretende la restituzione dell’importo di fr. 7'000 trattenuto dallo Stato italiano in relazione al versamento della ren- dita il ricorso è irricevibile. 3. Per il resto il ricorso è parzialmente accolto. 4. Il diritto alla rendita di vecchiaia di A._______ a partire dal 1° dicembre 2010 è confermato. 5. La mancata attribuzione a A._______ delle rendite per i figli C., D., E._______ e F._______ dal 1° dicembre 2010 fino al raggiun- gimento del 18esimo anno di età di ognuno configura un diniego di giustizia.
C-4230/2017 Pagina 17 6. L’incarto è pertanto trasmesso alla Cassa svizzera di compensazione af- finché statuisca senza indugio sul diritto di A._______ alle rendita per i figli C., D., E._______ e F._______ dal 1° dicembre 2010 fino al raggiungimento del 18esimo anno di età di ognuno ai sensi del conside- rando 7. 7. L’incarto è trasmesso alla Cassa svizzera di compensazione affinché ac- certi se A._______ ha diritto alla rendita per i figli anche fino al 25esimo anno di età. 8. L’incarto è trasmesso alla CSC affinché calcoli l’ammontare delle rendite per i figli. 9. A._______ ha diritto agli interessi di mora sulle prestazioni di vecchiaia menzionate a far tempo dal 1° dicembre 2012 ai sensi dei considerandi. 10. Non si prelevano spese processuali né si riconoscono indennità per spese ripetibili. 11. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
C-4230/2017 Pagina 18
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: