B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-4197/2020
S e n t e n z a d e l 2 3 f e b b r a i o 2 0 2 2 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Caroline Bissegger, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, (Spagna) patrocinata dall'avv. José Nogueira Esmorís, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 29 giugno 2020).
C-4197/2020 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadina spagnola, divorziata, con figli, nata il (...) 1962, ha vissuto in Svizzera dal 1990 al 2003, svolgendo l’attività di ausiliaria di pulizia per diversi datori di lavoro, da ultimo presso la B. SA dal 1° luglio 1998 al 31 luglio 1999, e solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 3, 13, 122, 123 e 167 dell’incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicu- rati residenti all'estero [UAIE]). Nel 2003 l’assicurata ha fatto ritorno in pa- tria. A.b Il 9 aprile e l'8 maggio 2001, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone C._______ ha deciso di erogare in favore dell’assicurata una ren- dita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, per incapacità al la- voro del 100%, a decorrere dal 1° marzo 1999, unitamente alle rendite completive in favore dei famigliari (doc. 25 e 28). All’epoca erano state dia- gnosticate una sindrome dolorosa somatoforme persistente (F 45.4 secondo l'ICD 10), sindrome panvertebrale cervico-lombare spon- dilogena con ernia discale C3/C4, protrusione discale C4/C5 e retrolistesi L4 opposta L5, nonché una sindrome da stress postraumatico, con con- nesse depressione e sintomatologie dolorose, riconducibili principalmente al decesso di una figlia all'ottavo giorno di vita (cfr. doc. 10, 15 e 19). A.c Nel mese di gennaio 2005, l'autorità inferiore ha avviato una procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 42) e, di conseguenza, ha richiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INSS) di (...) di sottoporre l'assicurata a nuove visite mediche, in particolare ad un esame sullo stato di salute generale, psichiatrico e reumatologico (doc. 44). Preso atto delle risultanze di tali esami e dei rapporti del proprio servizio medico, con deci- sione del 16 maggio 2007, l'autorità inferiore, dopo avere constatato che l'interessata era di nuovo in grado di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute e che tale attività permetteva di realizzare più del 50% del guadagno ottenibile senza invalidità, ha deciso che a decorrere dal 1° luglio 2007 la rendita intera pagata fino ad allora veniva sostituita da un quarto di rendita (doc. 87). A.d Il 15 giugno 2007, l'interessata ha interposto ricorso contro la decisione dell'UAIE del 16 maggio 2007 (doc. 90) e, con sentenza del 16 febbraio 2009 (doc. 98), il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha parzialmente accolto il gravame, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché procedesse al completamento dell'istruttoria, in
C-4197/2020 Pagina 3 particolare tramite perizia bidisciplinare reumatologica e psichiatrica, ed alla pronuncia di una nuova decisione. A.e Con perizia pluridisciplinare del 21 ottobre 2009 (rapporto del 29 gen- naio 2010) del (D.), esperita dai dott.i E., psichiatra e psi- coterapeuta, e F._______, reumatologo, i periti hanno concluso che al mo- mento in cui hanno visitato la paziente la sua capacità lavorativa era del 100% in qualsiasi attività, sia dal profilo somatico, che da quello psichico. Essi hanno inoltre indicato di non potersi esprimere con certezza in merito alla capacità lavorativa nei periodi precedenti (doc. 122). A.f Con decisione dell’8 ottobre 2010, l’UAIE ha pertanto soppresso a par- tire dal 1° dicembre 2010 la rendita fino ad allora erogata (doc. 140). Contro la decisione dell’8 ottobre 2010, l’interessata è dapprima insorta presso il Tribunale amministrativo federale, che, con sentenza del 2 novembre 2011, ha dichiarato inammissibile il gravame in quanto tardivo (doc. 152). In se- guito, il Tribunale federale, con sentenze del 20 dicembre 2011 (art. 155) e del 7 marzo 2012 (doc. 160), ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi depositati contro la decisione impugnata. B. B.a In data 4 ottobre 2013, l’assicurata ha trasmesso una nuova domanda di prestazioni, corredata da diversi documenti medici e amministrativi, in particolare relativi agli esami ortopedici, reumatologici e psichiatrici eseguiti in Spagna dal 2010 in poi (doc. 169, cfr. doc. 161 e segg.). Di tali referti si dirà nei considerandi in diritto. B.b Nel progetto di decisione del 7 novembre 2014 (doc. 209), l’UAIE ha osservato che “secondo il nostro servizio medico lo stato di salute è rimasto stazionario dopo la soppressione della rendita nel 2010” e che “malgrado il danno alla salute, l’esercizio di un’attività lucrativa è sempre esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita”, negando all’assi- curata il diritto alle prestazioni di invalidità richieste. B.c Con presa di posizione del 24 novembre 2014, l’assicurata ha postu- lato il riconoscimento di una rendita di invalidità in applicazione delle perti- nenti disposizioni legali e prodotto documentazione medica già agli atti (doc. 221).
C-4197/2020 Pagina 4 B.d Il 22 dicembre 2014, l’UAIE ha respinto la nuova domanda di rendita dell’interessata. L’amministrazione ha specificato di aver tenuto conto an- che delle sue osservazioni del 24 novembre 2014, ma che la documenta- zione allegata non era suscettibile di rimettere in discussione le conclusioni del progetto di decisione. Inoltre, l’autorità inferiore ha ribadito che “dagli atti in nostro possesso non risulta un’incapacità al lavoro media sufficiente, per un anno, ai sensi delle disposizioni sopraccitate. Malgrado il danno alla salute, l’esercizio di un’attività lucrativa è sempre esigibile in misura suffi- ciente per escludere il diritto ad una rendita” (doc. 222). B.e Il 22 gennaio 2015, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (TAF) contro la decisione del 22 dicembre 2014 mediante il quale ha chiesto di riformare la decisione impugnata nel senso del riconoscimento del diritto ad una rendita intera, in via subordinata a tre quarti di rendita, a mezza rendita o ad un quarto di rendita (doc. 227). Con sentenza C-561/2015 del 16 agosto 2018 (doc. 246), il Tribunale am- ministrativo federale (TAF) ha parzialmente accolto il gravame, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché procedesse al completamento dell'istruttoria, segnatamente tramite perizia pluridiscipli- nare in reumatologia, neurologia, psichiatrica ed ortopedia, ed alla pronun- cia di una nuova decisione. B.f A seguito della menzionata sentenza del TAF, l’UAIE ha fatto esperire ulteriori accertamenti medici, in particolare una perizia pluridisciplinare in medicina interna, reumatologia, neurologia e psichiatria del 2 marzo 2020 da parte del (M.; doc. 318), da cui è risultato che a partire dal 2010 lo stato di salute dell’interessata non ha subito modifiche, con conseguente piena capacità lavorativa sia nell’ultima attività esercitata che in attività adattate. Dei citati accertamenti medici si dirà, più in dettaglio, nei conside- randi in diritto per quanto di rilievo nella presente procedura. B.g Con valutazione medico-giuridica del 7 aprile 2020, la dott.ssa G., specialista in medicina interna generale e in medicina fisica e riabilitazione del SMR, il dott. H., specialista in psichiatria e psico- terapia del SMR, e la signora I., giurista, hanno attribuito pieno valore probatorio alla perizia del M._______ essendo stata redatta da spe- cialisti competenti, che hanno fondato le proprie valutazioni su esami me- dici approfonditi, hanno correttamente motivato le loro conclusioni ed evaso le censure dell’interessata, tenendo anche conto dei principi giuri- sprudenziali in materia. Essi hanno inoltre confermato la piena capacità lavorativa attestata dai periti, precisando che il trattamento farmacologico
C-4197/2020 Pagina 5 seguito dalla ricorrente – inadeguato in quanto troppo pesante – deve es- sere ridiscusso con i propri medici curanti (doc. 331). B.h Con progetto di decisione del 12 maggio 2020, l’UAIE ha quindi pro- spettato all’interessata una decisione di respingimento della domanda di prestazioni dal momento che non era intervenuta una modifica dello stato di salute con ripercussione sulla capacità lavorativa dopo l’8 ottobre 2010, data determinante in cui l’amministrazione ha soppresso la rendita di inva- lidità dell’interessata (doc. 332). B.i Con presa di posizione del 29 maggio 2020, l’assicurata ha postulato il riconoscimento del diritto ad una rendita intera o subordinatamente tre quarti di rendita, mezza rendita o un quarto di rendita. Essa ha pure tra- smesso svariati documenti medici già agli atti (doc. 333 e segg.). B.j Tali documenti sono poi stati sottoposti al dott. L., specialista in medicina interna generale e perito certificato SIM del SMR, il quale, con presa di posizione del 20 giugno 2020, ha rilevato che dagli atti medici tra- smessi – peraltro di data anteriore rispetto alla perizia del M. – non risultano patologie finora non valutate oppure nuovi impedimenti funzionali. Egli ha dunque confermato le conclusioni della perizia pluridisciplinare del 2 marzo 2020 (doc. 339). B.k Con decisione del 29 giugno 2020, l’UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata. L’amministrazione ha in particolare rilevato che non era intervenuta una modifica dello stato di salute con ripercussione sulla capacità lavorativa dopo la data determinate dell’8 ottobre 2010 e che, nonostante le affezioni che affliggono l’assicurata, risultava sempre esigi- bile l’esercizio di un’attività lavorativa a tempo pieno e pertanto non era adempiuto il requisito di un’incapacità al lavoro media del 40% per un anno ai sensi dell’art. 28 LAI (doc. 340). C. C.a Il 14 agosto 2020, l’interessata ha inoltrato ricorso contro la summen- zionata decisione dell’UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), mediante il quale ha chiesto di riformare la decisione impugnata nel senso del riconoscimento del diritto ad una rendita intera, in via subordinata a tre quarti di rendita, a mezza rendita o ad un quarto di rendita. A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente ha fatto in particolare valere che, contrariamente a quanto valutato dall’UAIE, le affezioni di cui è portatrice
C-4197/2020 Pagina 6 – gravi, degenerative e croniche – rendono impossibile l’esercizio di qual- siasi attività lavorativa (doc. TAF 1). C.b Il 21 settembre 2020, l’insorgente ha provveduto al versamento di un anticipo di CHF 820.-, a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2 a 5). C.c Nella risposta al ricorso del 6 novembre 2020, l’UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma del provvedimento impugnato. Rin- viando alle prese di posizione dei dott.i L._______ del 25 ottobre 2020 e H._______ del 27 ottobre 2020, l’autorità inferiore ha in sostanza osservato come la documentazione medica trasmessa non contiene diagnosi, limiti funzionali o elementi nuovi rispetto alla valutazione peritale del M._______, le cui conclusioni devono pertanto essere confermate (doc. TAF 7). C.d Con replica dell’11 dicembre 2020, l’interessata ha ribadito le argo- mentazioni e conclusioni ricorsuali, precisando che nella propria valuta- zione l’UAIE avrebbe, a torto, tenuto conto unicamente delle affezioni psi- chiche, ignorando le ulteriori problematiche da cui è afflitta ed i conseguenti limiti funzionali, che impediscono l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa (doc. TAF 10). Diritto: 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
C-4197/2020 Pagina 7 (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il ter- mine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, risiede in Italia e sussiste un nesso transfrontaliero (DTF 143 V 81, in par- ticolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte- riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
C-4197/2020 Pagina 8 ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor- rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica- mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le dispo- sizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie dispo- sizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro en- trata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 29 giugno 2020. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono stretta- mente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap- prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine; nonché cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-1916/2017 del 4 dicembre 2019 consid. 3.3 con rinvii).
C-4197/2020 Pagina 9 4. 4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI). 4.2 Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equi- librato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fi- sica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considera- zione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 4.3 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 4.4 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con- suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve- dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in- capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva- lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 4.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 e relativi riferimenti). In base all'art. 16 LPGA, ap- plicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio- nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
C-4197/2020 Pagina 10 4.6 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 5. 5.1 Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di una nuova domanda di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima do- manda, la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insuffi- ciente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI [RS 831.201]). Per valutare questo aspetto occorre confrontare la situazione al momento della nuova decisione con quella esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e determinazione del grado d'invalidità (DTF 130 V 108 e 130 V 71 consid. 3.2.3). La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv. 3 OAI non è la verosimiglianza preponderante altrimenti valida nel diritto delle assicura- zioni sociali. Il grado della prova dell'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giu- dicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, fermo restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame successivo (sentenza del TF 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione comincerà con l'esaminare se le alle- gazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non do- vesse essere il caso, potrà di principio liquidare l'istanza senza ulteriori in- dagini con un rifiuto di entrata nel merito. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allega- zioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l'amministrazione dispone di un certo potere d'apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispet- tare (sentenza del TF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011 consid. 2.1 e 2.2 nonché relativi riferimenti). Peraltro, allorquando l'autorità inferiore è en- trata nel merito di una domanda di rendita il giudice non deve esaminarne la legittimità (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 109 V 108 consid. 2b).
C-4197/2020 Pagina 11 5.2 Dal momento che l’amministrazione è entrata nel merito della nuova domanda di rendita del 4 ottobre 2013, in analogia alle disposizioni sulla revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA, essa doveva esaminare se tra la situa- zione esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita, nel caso con- creto l’8 ottobre 2010 (si veda in particolare consid. A .f del presente giudi- zio) e la situazione al momento della nuova decisione qui impugnata, ov- vero il 29 giugno 2020, è intervenuta una modifica significativa del grado d'invalidità (sentenze del TF 9C_421/2014 del 21 luglio 2014 consid. 3 e 9C_418/2010 del 29 agosto 2011 consid. 4.2 e 4.3). 5.3 Inoltre, va tenuto conto che con sentenza del 16 agosto 2018 questo Tribunale ha rinviato gli atti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria: segnatamente per procedere ad un approfondimento reu- matologico, ortopedico, neurologico fondato su esami aggiornati e ad una dettagliata valutazione del disturbo di salute mentale lamentato dall’assi- curata (v. in particolare i considerandi 12 e segg. della sentenza C- 561/2015 del 16 agosto 2018). 6. 6.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3). 6.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am- ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen- dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro- fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul- tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
C-4197/2020 Pagina 12 probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]). 6.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, esse contengono considera- zioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rilevare come debba essere conside- rato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei par- ticolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3b con rinvii). 6.4 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 e relativi riferimenti). 6.5 In ambito psichiatrico, la diagnosi deve essere espressa da uno spe- cialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classifica- zione riconosciuto scientificamente (DTF 141 V 281 consid. 2.1; 130 V 396 consid. 6.3; sentenza del TF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012 consid. 3). In presenza di disturbi psichici, in particolare di disturbi da dolore soma- toforme, di disturbi derivanti da affezioni psicosomatiche assimilate a questi ultimi (DTF 140 V 8 consid. 2.2.1.3) oppure di disturbi depressivi di grado da leggero a medio (DTF 143 V 409), la capacità lavorativa esigibile di una persona che soffre di tali disturbi deve essere valutata sulla base di una visione d’insieme, nell’ambito di una procedura d’accertamento dei fatti strutturata fondata su indicatori atta a stabilire, da un lato, i fattori invalidanti e, dall’altro, le risorse della persona (DTF 141 V 281 consid. 2, 3.4-3.6 e 4.1 nonché 143 V 418 consid. 6 segg.). Il Tribunale federale ha suddiviso gli indicatori per la valutazione della capacità lavorativa in due categorie (DTF 141 V 281 consid. 4.1.3), segnatamente categoria “gravità funzio- nale” (consid. 4.3) con i complessi “danno alla salute” (consid. 4.3.1; risul- tati e sintomi rilevanti per la diagnosi; successo od insuccesso del tratta- mento e della reintegrazione; comorbidità), “personalità” (sviluppo e strut- tura della personalità, funzioni psichiche [consid. 4.3.2] e contesto sociale
C-4197/2020 Pagina 13 [consid. 4.3.3]) nonché categoria “coerenza” (aspetti del comportamento [consid. 4.4] in rapporto alla limitazione uniforme dei livelli di attività in tutti gli ambiti della vita paragonabili [consid. 4.4.1] ed alla sofferenza dimo- strata secondo l’anamnesi in vista di un trattamento o di una reintegrazione [consid. 4.4.2]). Fermo restando che una procedura probatoria strutturata, secondo la DTF 141 V 281, non è necessaria se l'incapacità lavorativa è negata sulla base di rapporti con forza probante allestiti da medici specia- listi e se eventuali valutazioni contrarie non hanno valenza probatoria, per esempio perché i referti provengono da medici senza qualifica specialistica o perché vi sono altre ragioni (DTF 143 V 409 consid. 4.5). 7. 7.1 Dalla documentazione prodotta nell’ambito della procedura di revisione terminata con la decisione di soppressione del quarto di rendita l’8 ottobre 2010, ed in particolare dalla perizia pluridisciplinare del 21 ottobre 2009 del (D.), esperita dai dott.i E. e F._______, è emerso che l’as- sicurata soffriva segnatamente di un disturbo doloroso somatoforme F45 a partire dal 1997, di un disturbo depressivo ricorrente (all’epoca disturbo di media entità con sindrome somatica F33.11 dal 1999), di discopatie cervi- cali con ernia discale in C3 e C4 (1999), di disturbi statici moderati del ra- chide e di un’ipertensione arteriosa trattata. I periti avevano concluso che si trattasse di diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, atte- stando dunque un’abilità del 100%, sia da un punto di vista somatico, che psichico, ed in qualsiasi attività potenzialmente esigibile, compresa la pre- cedente attività di addetta alle pulizie (v. segnatamente doc. 122). 7.2 Con la domanda di riesame del 4 ottobre 2013, la ricorrente ha fatto valere un peggioramento della sua situazione valetudinaria ed ha prodotto in particolare:
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C-4197/2020 Pagina 15 scale a pioli). Infine, il perito ha concluso che essa era in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri e di lavorare ad uno schermo, che era autonoma nell’esercizio della sua attività professionale sia sul posto di lavoro, sia a domicilio, specificando che essa non era più in grado di esercitare la sua precedente attività di addetta alla pulizia me che era nondimeno in grado di svolgere a tempo pieno un lavoro adattato ai suoi limiti funzionali (doc. 193); 7.3 Nella sentenza di rinvio del 16 agosto 2018, il TAF aveva considerato che l’istruttoria esperita dall’autorità inferiore non era stata sufficientemente approfondita, mancando in particolare dettagliati approfondimenti reumatologici/ortopedici e neurologici fondati su esami – segnatamente risonanze magnetiche – recenti e che tematizzassero l’eventuale natura somatica dei dolori lamentati dall’assicurata e la capacità funzionale delle articolazioni. Inoltre, questo Tribunale aveva richiesto pure una dettagliata e completa valutazione psichiatrica. A tal proposito, il TAF aveva segnalato che gli ulteriori accertamenti dovevano in particolare permettere di valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’interessata e un’eventuale peggioramento dello stesso posteriore al 2010, così come il suo influsso sulla capacità lavorativa. 7.4 In corso di procedura, la ricorrente ha ancora prodotto i seguenti docu- menti medici:
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C-4197/2020 Pagina 17 Instabilità posturale e disturbi cognitivi di verosimile natura farmacologica su terapia psichiatrica e oppiacea. Difficoltà alla minzione/vescica da sforzo su terapia farmacologica. Ipovitaminosi D a 22, 1 ng/ml non sostituita:
C-4197/2020 Pagina 18 pratica non risulta una diagnosi neurologica e dal lato strettamente neuro- logico non emergono delle incapacità lavorative” (pag. 73 e segg.). 7.5.4 Dal punto di vista psichiatrico, il dott. Ee._______ ha spiegato che il percorso esistenziale della ricorrente è stato pesantemente segnato dalla tragica perdita della figlia a pochi giorni dal parto e dall’impossibilità di su- perare tale evento. Egli ha posto le diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4), in associazione ad una distimia (ICD- 10 F 43.1) e precisato che esse sono senza influsso sulla capacità a partire dal 2010 (cfr. segnatamente pag. 107 e segg.). 7.5.5 Tramite valutazione globale interdisciplinare consensuale i periti hanno evidenziato che l’assicurata – nonostante la sua situazione valetu- dinaria ed una personalità semplice con una bassa tolleranza allo stress, poche risorse e poca resilienza – non presenta limitazioni funzionali, né dal punto di vista somatico, né da quello psichiatrico. Ragion per cui a decor- rere dal 2010 era da considerarsi totalmente abile al lavoro, sia nella pre- cedente attività di ausiliaria di pulizia, sia in altre attività adeguate. Per quel che attiene alla presa a carico, essi hanno indicato che non vi erano pro- poste terapeutiche ma che dal punto di vista reumatologico la terapia in atto (derivati oppiacei ad alto dosaggio) è ritenuta inadeguata (pag. 44 e segg.). 7.6 Dal canto loro, con valutazione medico-legale del 7 aprile 2020 i medici SMR G._______ e H., hanno confermato la correttezza delle va- lutazioni dei periti del M., in particolare la piena capacità lavorativa a decorrere da ottobre 2010 (doc. 331). 7.7 Con breve certificato medico del 20 luglio 2020 la dott.ssa Ff., la cui specializzazione non è nota, ha confermato le note diagnosi, alle- gando una lista dei medicamenti prescritti alla paziente (doc. TAF 1). 7.8 Con referto del 21 luglio lo psicologo Gg. ha rilevato che alla paziente è stato diagnosticato un disturbo dell’adattamento con sintomato- logia ansioso depressiva, evoluta verso una distimia e che la stessa pre- senta una sintomatologia caratteristica per la sua situazione valetudinaria e segnatamente tristezza, pessimismo, sensazione di fallimento, insoddi- sfazione, apatia, mancanza di motivazione, isolamento sociale, crisi di pianto, oltre che un livello di ansia moderato-alto (doc. TAF 1).
C-4197/2020 Pagina 19 7.9 Con presa di posizione del 25 ottobre 2020, il dott. L._______ ha riba- dito che dalla documentazione prodotta non risultano diagnosi nuove op- pure deficit funzionali in aumento suscettibili di modificare le precedenti va- lutazioni (doc. TAF 7). 7.10 Con presa di posizione del 27 ottobre 2020, il dott. H._______ ha ri- levato che i documenti trasmessi non apportavano elementi supplementari rispetto alla situazione analizzata dal M._______ e che di conseguenza non sussistevano ragioni mediche per scostarsi dalle conclusioni della stessa (doc. TAF 7). 8. 8.1 Da quanto precede, risulta dunque che nell’ambito della perizia del M._______ del 2 marzo 2020 – come richiesto da questo Tribunale con la menzionata sentenza del 16 agosto 2018 – sono stati esperiti approfondi- menti reumatologici e neurologici fondati su esami clinici recenti (radiogra- fia del torace e della colonna lombare e cervicale) e un dettagliato consulto specialistico in psichiatria. 8.2 Alla luce degli esiti di tali accertamenti, che hanno evidenziato l’as- senza di un peggioramento della situazione valetudinaria della ricorrente, rispettivamente uno stato di salute sovrapponibile con quanto emerso nel corso della perizia del 29 gennaio 2010, e considerate in particolare anche le valutazioni sostanzialmente concordanti degli specialisti in merito all’evoluzione delle affezioni reumatologiche, neurologiche e psichiatriche – così come alla loro ininfluenza sulla capacità lavorativa dopo ottobre 2010 – e tenuto inoltre conto che la ricorrente non ha prodotto alcun atto medico contenente una sostanziale e motivata diversa valutazione della sua capacità lavorativa rispetto alla perizia del M._______ – confermata a più riprese anche dagli specialisti del SMR – non vi è motivo per questa Corte di scostarsi dall’apprezzamento delle risultanze processuali di cui alla decisione impugnata. 8.3 Affezioni reumatologiche Il reumatologo – dott. Cc._______ – ha indicato di non aver riscontrato un peggioramento dello stato di salute rispetto a gennaio 2010 e neppure par- ticolari limitazioni funzionali imputabili alle diagnosi di natura reumatolo- gica. Motivo per cui ha attestato una piena capacità lavorativa a decorrere dal 29 gennaio 2010. D’altronde neppure il dott. O._______, il quale ha
C-4197/2020 Pagina 20 esaminato la paziente a più riprese, ha mai attestato un’incapacità lavora- tiva per motivi reumatologici. Il dott. U., con perizia E213 del 27 marzo 2014, aveva riscontrato mobilità e andatura nella norma, con as- senza di deficit funzionali per quanto riguarda sia gli arti superiori che gli arti inferiori con la possibilità di svolgere a tempo pieno un’attività lavorativa adeguata (segnatamente un’attività con assenza di frequenti flessioni, tra- sporto e sollevamento di pesi oppure salita di piani inclinati, scale o scale a pioli). Infine, unicamente i dott.i R. e Z., nonostante abbiano riscontrato un quadro valetudinario analogo a quello evidenziato dai periti del M., hanno attestato una capacità lavorativa compro- messa. Si tratta nondimeno di una valutazione che contrasta con il parere degli altri specialisti che si sono occupati del caso e che non è stata moti- vata in maniera approfondita e concludente. Di conseguenza, il valore pro- batorio di tale referto è limitato e non è suscettibile di mettere in discussione le conclusioni del perito del M.. La ricorrente non ha pertanto reso verosimile un peggioramento duraturo delle affezioni di natura ortope- dica/reumatologica con incidenza sulla capacità lavorativa e la valutazione del dott. Cc., che ha attestato una piena capacità lavorativa, va confermata. 8.4 Affezioni neurologiche Il dott. Dd._______ ha rilevato che lo stato neurologico era da ritenersi nella norma, senza indizi di radicolopatie cervicali o lombari o di altre neuropatie periferiche. Già la dott.ssa S._______ aveva riscontrato l’assenza di pro- blematiche importanti (doc. 202). Più recentemente, il 25 febbraio 2019, pure il dott. V._______ ha confermato l’assenza di problematiche neurolo- giche rilevanti. Egli ha nondimeno sottolineato la sussistenza di difficoltà di concentrazione e attenzione dovute ai farmaci assunti, raccomandando una rivalutazione da parte degli specialisti che hanno impostato tale cura (doc. 337). Non risulta altresì dagli atti di causa, un rapporto di uno specia- lista neurologo da cui emerga un’incapacità lavorativa per motivi neurolo- gici. Anche sotto questo profilo, la valutazione del perito M._______ deve pertanto essere confermata. 8.5 Affezioni psichiatriche 8.5.1 Dal profilo psichiatrico, il perito ha in sostanza confermato diagnosi e sintomatologia attestate dagli specialisti curanti, in particolare l’evoluzione verso una distimia già rilevata dal dott. T._______ (cfr. doc. 199 e 312). Egli ha inoltre evidenziato, così come avevano peraltro già attestato i prece- denti periti nel 2009 (v. doc. 122 e consid. A.e del presente giudizio) che
C-4197/2020 Pagina 21 tali problematiche non presentano e non hanno presentato conseguenze sulla capacità lavorativa, perlomeno a decorrere da gennaio 2010. Dal canto suo l’interessata non ha prodotto alcun referto specialistico in cui viene attestata un’incapacità lavorativa a causa delle affezioni psichiatriche di cui è portatrice. Una piena capacità lavorativa è inoltre stata confermata anche dal dott. H., specialista in psichiatria del SMR (doc. 331 e doc. TAF 7). 8.5.2 Va ancora rilevato che l’esecuzione di una procedura probatoria strut- turata ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 141 V 281 non è neces- saria allorquando, come nel caso concreto, non sussiste un’incapacità la- vorativa dal punto di vista psichiatrico e reumatologico-neurologico e tale conclusione è fondata su dei referti dettagliati e completi, nei quali i periti hanno preso posizione in maniera esaustiva in merito al danno alla salute – tra l’altro svolgendo dettagliati esami strumentali e ponendo una diagnosi con codice ICD, tematizzando le possibilità di successo dei trattamenti di- sponibili – così come gli effetti congiunti delle diverse affezioni. I periti si sono pure chinati sulla questione delle risorse dell’insorgente e della facoltà di svolgere un’attività lavorativa alla luce della sua situazione valetudinaria. Essi hanno in particolare ribadito che, nonostante la ricorrente presenti ri- sorse e resilienza limitate, un’attività a tempo pieno è sempre stata esigi- bile. Peraltro, la totale capacità lavorativa è stata determinata di comune accordo tra i periti, sulla base di rapporti con forza probante allestiti da me- dici specialisti (cfr. doc. 318, segnatamente pag. 44 e segg., nonché pag. 107 e segg.). Non è pertanto necessario nel caso di specie né di fare espe- rire una nuova perizia pluridisciplinare né di richiedere un complemento alla perizia pluridisciplinare del M. del 2 marzo 2020, referto cui può essere attribuito pieno valore probatorio. 8.6 Conclusioni In virtù delle suesposte considerazioni, questo Tribunale non ha fondato motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali del 2 marzo 2020, in linea con le precedenti valutazioni dei dott.i E._______ e F._______ e degli speciali- sti spagnoli, e pure corroborate dalle valutazioni dei dott.i G._______ e H._______ del SMR. Da tali dettagliati referti non emergono infatti contrad- dizioni di sorta. Inoltre nessun documento medico agli atti è suscettibile di mettere in dubbio le conclusioni complete, motivate ed esaustive tratte dai periti riguardo alle varie affezioni lamentate dall’assicurata e segnatamente all’assenza di ripercussioni sulla capacità lavorativa nel periodo determi- nante.
C-4197/2020 Pagina 22 8.7 Risulta quindi provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali che a decorrere da ottobre 2010 l’interes- sata è stata abile al 100% sia nella precedente attività di ausiliaria di pulizia, sia in altre attività adeguate e perlomeno fino alla data della decisione im- pugnata. 8.8 Per conseguenza, la censura secondo cui l’assicurata sarebbe com- pletamente inabile in qualsiasi attività non trova alcun riscontro serio e og- gettivo negli atti di causa e dev’essere respinta, non sussistendo per que- sta Corte alcun motivo di scostarsi dalla convincente e motivata valuta- zione di cui alla perizia pluridisciplinare del M._______ con riferimento ad una piena capacità lavorativa della ricorrente dal profilo neurologico, psi- chiatrico e ortopedico-reumatologico. 9. Per quel che concerne la possibilità per la ricorrente di sfruttare la capacità lavorativa sul mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale rileva che al momento in cui è stata effettuata la perizia del M._______, la ricorrente aveva 57 anni ed era in grado di svolgere a tempo pieno la precedente attività di ausiliaria di pulizia, nonché ogni altra attività adeguata. Pertanto, nonostante l’età di 57 anni al momento decisivo, nel caso concreto la ca- pacità lavorativa è senz’altro sfruttabile in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. in particolare le sentenze del TF 9C_98/2021 del 31 maggio 2021 con- sid. 5.3 con rinvii e 9C_774/2016 del 30 giugno 2017 consid. 5.3). 10. Da quanto esposto, consegue che il ricorso della ricorrente non merita tu- tela e la decisione impugnata va confermata. 11. 11.1 Visto l’esito della causa, le spese processuali di CHF 800.- sono poste a suo carico (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al tribunale amministrativo federale [TS-TAF {RS 173.320.2}]). Esse sono computate con l’anticipo spese di CHF 820.-, versato dall’insorgente il 21 settembre 2020. La differenza di CHF 20.- sarà restituita alla ricorrente al- lorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato. 11.2 All’insorgente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche vincenti, non hanno di
C-4197/2020 Pagina 23 principio diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS_TA), salvo eccezioni on ravvisabili nel caso concreto (cfr., fra l’altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-4197/2020 Pagina 24 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 800.- sono poste a carico della ricorrente. L’anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 820.-, versato dall’in- sorgente il 21 settembre 2020, è computato con le spese processuali. L’im- porto di CHF 20.- sarà restituito alla ricorrente allorquando il presente giu- dizio sarà cresciuto in giudicato. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento), – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata), – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Vito Valenti Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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