Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-414/2021
Entscheidungsdatum
09.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-414/2021

S e n t e n z a d e l 9 n o v e m b r e 2 0 2 1 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A., rappresentata dal padre signor B., ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di adesione all'assicurazione facoltativa (decisione su opposi- zione dell'11 gennaio 2021).

C-414/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con comunicazione del 18 gennaio 2016 (doc. 20 dell’incarto dell’Uffi- cio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE] di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale), l’Ufficio dell’as- sicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha riconosciuto a A._______ (di seguito, interessata, ricorrente o insorgente) – cittadina sviz- zera, nata il (...), affetta da ipoacusia neurosensoriale (doc. 3 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. 3]) – il diritto ai provvedimenti sanitari per la cura della sua infermità congenita per il periodo dal 2 aprile 2015 al 30 aprile 2020. A.b Il 22 aprile 2020 (doc. 1), l’Ufficio AI del Cantone C._______ ha tra- smesso l’incarto all’UAIE in considerazione del trasferimento all’estero dell’interessata. Con decisione del 14 agosto 2020 (doc. 78 dell’incarto dell’UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale), l’UAIE ha stabilito che l’interessata non ha più diritto, successivamente al 31 luglio 2016, ai provvedimenti sanitari per la cura della sua infermità congenita, la medesima risultando avere lasciato la Svizzera il 2 luglio 2016 e le condi- zioni assicurative non essendo (più) adempite. A.c Con sentenza del 2 giugno 2021 (C-4519/2020), il Tribunale ammini- strativo federale ha, su proposta dell’UAIE, accolto il ricorso dell’11 settem- bre 2020, annullato la decisione del 22 aprile 2020 e rinviato gli atti di causa all’UAIE affinché detto Ufficio verificasse ed esaminasse nuovamente la propria competenza a decidere sul caso, sussistendo al momento dell’emanazione della decisione impugnata sufficienti indizi riguardo al fatto che l’interessata avesse il proprio domicilio, ai sensi dell’art. 23 CC, in C._______ al momento del trasferimento dell’incarto all’UAIE rispettiva- mente alla data in cui è stata resa la decisione impugnata. B. B.a Il 10 novembre 2020, l’interessata ha inoltrato la dichiarazione di par- tecipazione all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità, precisando di essere stata domiciliata a (...; Svizzera) dal 2013 al 2015, a (...; Svizzera) dal 2015 al 2017, a (...; Svizzera) dal 2017 al 2020 ed indicando di risiedere a (...; Argentina) dal 24 ottobre 2020 (doc. 14 pag. 5; v. anche doc. 12 pag. 2 [scritto di posta elettronica del padre dell’interes- sata del novembre 2020]).

C-414/2021 Pagina 3 B.b Con decisione del 30 novembre 2020 (doc. 25), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto la domanda di adesione all’assicura- zione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Nella motivazione della decisione, ha CSC ha considerato siccome non adempito il requisito di un periodo ininterrotto di almeno cinque anni d’assicurazione obbligato- ria di cui all’art. 2 LAVS, poiché, secondo le informazioni fornite dall’Ufficio controllo abitanti di (...; doc. 22 [messaggio di posta elettronica del 20 no- vembre 2020]), l’interessata era domiciliata a (...) dal 1° agosto 2017 in provenienza dall’Argentina e si è poi trasferita in Argentina il 23 ottobre 2020 (è fatto riferimento all’art. 7 dell’ordinanza del 26 maggio 1961 con- cernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OAF] in combinazione con l’art. 2 cpv. 1 LAVS). B.c Con scritto del 14 dicembre 2020 (doc. 28), l’interessata ha allegato di essere stata domiciliata in Svizzera dalla sua nascita (il 3 giugno 2013) al 23 ottobre 2020 (momento in cui è partita per l’Argentina). B.d Con decisione su opposizione dell’11 gennaio 2021 (doc. 29), la CSC ha rigettato l’opposizione del 14 dicembre 2020 e confermato la propria decisione del 30 novembre 2020, mediante la quale ha respinto la do- manda di adesione all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Detta autorità ha in particolare considerato siccome non adempite le condizioni d’adesione all’assicurazione facoltativa di cui all’art. 2 cpv. 1 LAVS, dal momento che l’interessata, cittadina svizzera residente in Argentina, non è stata assicurata obbligatoriamente per un periodo inin- terrotto di almeno cinque anni prima della richiesta di adesione (è in parti- colare fatto riferimento all’art. 2 cpv. 1 LAVS in combinazione con gli art. 1a cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 2 lett. a LAVS). C. C.a Il 28 gennaio 2021, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC dell’11 gennaio 2021 mediante il quale ha chiesto (di riformare la decisione impugnata nel senso) che “venga presa in considerazione la nostra richie- sta di adesione all’assicurazione facoltativa”. Ha contestato il mancato adempimento del presupposto (di cui all’art. 2 cpv. 1 LAVS) di un periodo di residenza di cinque anni nel territorio svizzero. In particolare, ha segna- lato di essere sempre stata domiciliata in Svizzera dalla sua nascita (il 3 giugno 2013) al 23 ottobre 2020 (momento in cui è partita per l’Argentina), precisando di avere vissuto con la propria famiglia, da luglio 2013, a (...), da giugno 2015, a (...; ove è stata in cura presso l’Ospedale universitario

C-414/2021 Pagina 4 e sottoposta altresì ad un intervento chirurgico di impianto cocleare bilate- rale) e, da agosto 2017, a (...). Da settembre 2016 a maggio 2017, ha al- tresì vissuto presso una famiglia affidataria (per decisione dell’autorità di protezione dei minori della città di [...]; doc. TAF 1). C.b Nella risposta al ricorso del 18 marzo 2021, la CSC ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità ha in particolare rilevato che la ricor- rente è cittadina svizzera e risiede in Argentina, ma non è stata assicurata obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni. Per conseguenza, detta autorità ha ritenuto di avere respinto a giusta ragione la domanda di adesione all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i su- perstiti e l’invalidità, la ricorrente non adempiendo le condizioni di adesione (è fatto riferimento all’art. 2 cpv. 1 LAVS in combinazione con gli art. 1a cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 2 lett. a LAVS; doc. TAF 5). C.c Nella replica del 20 aprile 2021, la ricorrente si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 28 gennaio 2021 (doc. TAF 11), atto di replica che è poi stato trasmesso alla CSC per conoscenza con provvedimento del 4 giugno 2021 (doc. TAF 12). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l’art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi- curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l’art. 1 cpv. 1

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LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente

un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica

(art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso – interposto tempestivamente

(art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispettoso dei requisiti previsti dalla

legge (art. 52 PA) – è ammissibile.

2.

2.1 Quanto al diritto applicabile, dal profilo temporale, con riserva di dispo-

sizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vi-

gore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143

V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1).

2.2 La ricorrente è cittadina svizzera e risiede a (...) nella Repubblica Ar-

gentina dal 24 ottobre 2020 (doc. 14 pag. 4). Dato che la Svizzera non ha

stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale con la Repubblica Argen-

tina, i diritti e gli obblighi dell’insorgente sono determinati esclusivamente

secondo il diritto svizzero.

3.

L’oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla

questione di sapere se l’autorità inferiore ha, a ragione o meno, respinto la

domanda della ricorrente – cittadina svizzera residente nella Repubblica

Argentina – di adesione all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i su-

perstiti e l’invalidità (per il motivo che l’insorgente non è stata assicurata

obbligatoriamente all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i super-

stiti per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni).

4.

L’affiliazione all’AVS/AI può essere obbligatoria (art. 1a LAVS) oppure fa-

coltativa (art. 2 LAVS).

4.1 Giusta l’art. 1a cpv. 1 LAVS, sono assicurati obbligatoriamente all’assi-

curazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti:

  1. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
  2. le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera;

C-414/2021 Pagina 6 c) i cittadini svizzeri che lavorano all’estero: al servizio della Confedera- zione (cifra 1); al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Con- siglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell’art. 12 (cifra 2); al servizio di organizza- zioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confedera- zione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale (cifra 3). Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c (art. 1a cpv. 1 bis LAVS). 4.2 In virtù dell’art. 2 cpv. 1 LAVS, i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell’AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininter- rotto di almeno cinque anni possono aderire all’assicurazione facoltativa. Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull’assicurazione fa- coltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscos- sione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può ade- guare alle particolarità dell’assicurazione facoltativa la durata dell’obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi (art. 2 cpv. 6 LAVS). Tale competenza è stata concretizzata con l’adozione dell’ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i su- perstiti e l’invalidità (OAF; RS 831.11). 4.3 Giusta l’art. 7 cpv. 1 OAF, le persone che adempiono le condizioni dell’art. 2 cpv. 1 LAVS, comprese quelle che sono assoggettate all’assicu- razione obbligatoria per una parte del loro reddito, possono partecipare all’assicurazione facoltativa. Secondo l’art. 8 cpv. 1 OAF, la persona inte- ressata ad aderire all’assicurazione facoltativa deve inoltrare per iscritto una dichiarazione di partecipazione alla Cassa di compensazione o sussi- diariamente alla competente rappresentanza all’estero entro il termine di un anno dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria; l’inosservanza di tale termine comporta la perdita del diritto di aderire all’assicurazione facolta- tiva (sentenza del TF 9C_481/2009 del 24 novembre 2011 consid. 3.2). L’assicurazione facoltativa inizia con l’uscita dall’assicurazione obbligatoria (art. 8 cpv. 2 OAF).

C-414/2021 Pagina 7 Per conseguenza, l’adesione all’assicurazione facoltativa AVS/AI, che è personale, è subordinata alle seguenti condizioni: (1) la persona richie- dente è cittadina svizzera o cittadina degli Stati membri della Comunità eu- ropea o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), (2) essa vive al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell’AELS, (3) immediata- mente prima della partenza essa è stata assicurata obbligatoriamente all’AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi e (4) la dichiara- zione di partecipazione è stata inoltrata per iscritto ad un’autorità compe- tente entro il termine di un anno dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria. Tali condizioni sono da adempire cumulativamente (sentenza del TAF C- 5228/2017 del 20 gennaio 2020 consid. 4.3). 5. 5.1 Secondo le direttive dell’UFAS sull’assicurazione facoltativa per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità (DAF; stato al 1° gennaio 2021), la condi- zione di assicurazione per un periodo ininterrotto di cinque anni è adem- piuta se la persona è stata affiliata all’AVS/AI giusta gli art. 1a cpv. 1 lett. a- c, 1a cpv. 3 e 4 e 2 LAVS, in virtù dell’accordo con l’UE o con l’AELS o ai sensi di una convenzione di sicurezza sociale o di un accordo di sede du- rante un periodo ininterrotto di cinque anni (DAF cifra marginale 2008). Il periodo ininterrotto di cinque anni interi di assicurazione precede immedia- tamente la data dell’uscita dall’AVS (DAF cifra marginale 2008.1). Un anno è considerato intero se la persona è stata assicurata per almeno 11 mesi e un giorno (DAF cifra marginale 2008.2). 5.2 Non si richiede che la persona sia stata tenuta a versare i contributi durante gli anni in un cui è stata assicurata. Se durante questo periodo essa era esentata dal pagamento dei contributi a causa dell’età (persona minorenne; art. 3 cpv. 2 lett. a e d LAVS) o dei contributi pagati dal coniuge o dal partner registrato (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LAVS), gli anni in cui era domiciliata in Svizzera contano come anni di assicurazione (DAF cifra mar- ginale 2009). 5.3 Gli svizzeri e i cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS che adempiono alle condizioni (di cui all’art. 2 cpv. 1 LAVS) devono inoltrare la loro dichiarazione di adesione entro un anno dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria. Alla scadenza di questo termine, l’adesione all’assicurazione facoltativa non è più possibile (DAF cifra marginale 2010). L’assicurazione ha effetto dalla data dell’uscita dall’assicurazione obbligatoria (DAF cifra marginale 2011).

C-414/2021 Pagina 8 5.4 La dichiarazione di adesione deve essere inoltrata per iscritto (anche per via elettronica) e va firmata dalla persona che intende affiliarsi all’assi- curazione facoltativa, dal suo rappresentante legale o da una persona provvista di procura (DAF cifra marginale 2018). L’adesione dei genitori non implica quella dei figli. Per poter aderire all’assicurazione facoltativa, i figli devono quindi annunciarsi individualmente e adempiere alle condizioni (di cui all’art. 2 cpv. 1 LAVS). Tuttavia la richiesta di adesione presentata da un minorenne è valida solo con il consenso del rappresentante legale (DAF cifra marginale 2020). 6. 6.1 Questo Tribunale rileva che è incontestato sia da parte della ricorrente sia da parte della CSC che l’insorgente è cittadina svizzera e che al mo- mento della presentazione della domanda di adesione all’assicurazione fa- coltativa – e più precisamente a far tempo da ottobre 2020 – risiedeva (e risiede tutt’ora) con la propria famiglia a (...) nella Repubblica Argentina. Con l’inoltro, il 10 novembre 2020, della dichiarazione di partecipazione all’assicurazione facoltativa, la ricorrente ha inoltre rispettato il termine di un anno, di cui all’art. 8 cpv. 1 OAF, la stessa essendo – come riconosciuto dall’autorità inferiore medesima nella risposta al ricorso del 18 marzo 2021 – partita per l’Argentina il 24 ottobre 2020. 6.2 Resta pertanto da esaminare se immediatamente prima della partenza per la Repubblica Argentina, l’insorgente è stata assicurata obbligatoria- mente all’AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi. 7. 7.1 Nella decisione su opposizione dell’11 gennaio 2021 (doc. 29), la CSC ha segnalato che, nell’ambito dell’accertamento dei fatti effettuato, il Servi- zio movimento della popolazione della città di (...) ha riferito (messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2020 [doc. 22]), che la ricorrente è arri- vata a (...) l’8 gennaio 2017 in provenienza dall’Argentina (agli atti si trova, tuttavia, anche copia di una notifica d’arrivo dell’insorgente [nel quartiere di {...}] in provenienza da [...] redatta dall’Ufficio controllo abitanti della città di [...] in data 3 agosto 2017 [doc. 8]) ed ha lasciato la Svizzera il 23 ottobre 2020 e si è trasferita in Argentina. 7.2 Nel gravame del 28 gennaio 2021 (doc. TAF 1), l’insorgente ha allegato di essere sempre stata domiciliata in Svizzera dalla sua nascita (il 3 giugno

C-414/2021 Pagina 9 2013) al 23 ottobre 2020 (momento in cui è partita per l’Argentina), preci- sando di avere vissuto con la propria famiglia, da luglio 2013, a (...; si sa- rebbe annunciata, ma non sarebbe stata registrata) e poi, da giugno 2015, a (...), ove è stata in cura presso l’Ospedale universitario e sottoposta al- tresì, nel gennaio 2016, ad un intervento chirurgico di impianto cocleare bilaterale (sarebbe stata registrata a [...]). Nel settembre 2016, la KESB (a [...]) ha deciso di collocarla in “una casa segreta qualche parte in Svizzera” (le sarebbe stato impossibile risiedere in Argentina, poiché le era proibita qualsiasi partenza per l’estero). Nel maggio 2017, l’Alta Corte di (...; Ober- gericht [...]) ha però poi deciso il suo ritorno nella sua famiglia. Nell’agosto 2017, la famiglia si è trasferita a (...), ove ha vissuto fino ad ottobre 2020. La dichiarazione del Servizio movimento della popolazione della città di (...; secondo cui sarebbe arrivata a [...] in provenienza dall’Argentina [doc. 22]) “non può essere altro che uno sbaglio” e può essere prodotta la notifica di arrivo della competente autorità della città di (...; da cui si evince che l’insorgente proveniva da [...; doc. TAF 11]). Nel novembre 2017, sarebbe stata ancora sotto curatela (per decisione dell’autorità di protezione dei mi- nori della città di [...; doc. TAF 11]). 7.3 7.3.1 Di principio, giusta l’art. 23 cpv. 1 prima frase CC, cui rinvia l’art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona si trova nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Tale circostanza (sempre di principio) presuppone che l’interessato, in maniera riconoscibile per terzi, faccia del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali, ritenuto che l’esistenza di un permesso di dimora o altri- menti di soggiorno/residenza, il deposito dei documenti e l’esercizio dei di- ritti politici, pur avendo valore indiziario, non sono decisivi ai fini di tale giu- dizio (DTF 127 V 237 consid. 1). L’art. 23 cpv. 1 seconda frase CC, con- tiene una presunzione, altresì confutabile, secondo la quale la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di edu- cazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. Inoltre, una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del sog- giorno è fin dall’inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA). 7.3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della residenza effettiva in Svizzera ammette due eccezioni. La prima, concer- nente il soggiorno all'estero per una durata prevedibilmente breve. La se- conda, riguardante il soggiorno all'estero per una durata abbastanza lunga. Nella prima ipotesi, il soggiorno all'estero può durare al massimo un anno

C-414/2021 Pagina 10 e comunque lo può essere soltanto in presenza di buone ragioni. Nella seconda ipotesi, un soggiorno di lunga durata non si oppone alla residenza in Svizzera se: a) il soggiorno all'estero, inizialmente previsto per una breve durata, è prolungato oltre l'anno a causa di circostanze impreviste e di forza maggiore (ad esempio a causa di una malattia o di un infortunio); b) oppure se dei motivi imperativi (quali ad esempio dei provvedimenti di assistenza, di formazione o la cura di una malattia) impongono immediatamente un soggiorno all'estero la cui durata, secondo le previsioni, è superiore a un anno. Nell'ambito della 10a revisione dell'AVS il presupposto della resi- denza effettiva è stato codificato ed ha trovato espressione nel termine di "dimora abituale". Il rinvio concomitante al domicilio e alla dimora abituale e quindi il riferimento a tale duplice condizione permetteva di ancorare nella legge la prassi seguita in ambito di prestazioni non esportabili (cfr. DTF 132 V 423 consid. non pubblicati 3.3 a 3.5 della sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006 con rinvii). Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2; sentenza del TF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2). 7.3.3 Infine, giusta l’art. 24 cpv. 1 CC, cui rinvia pure l’art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquisito un altro. Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera (cpv. 2). Nell'ambito dell'art. 24 cpv. 2 CC, l'abbandono di un domicilio all'estero si determina giusta l'art. 20 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291). Tale disposizione prevede che la persona fisica ha il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente e che in mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale (intesa come lo Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che il domicilio all'estero risulta ab- bandonato a partire dal momento in cui una persona ha definitivamente spostato altrove il proprio centro degli interessi, indipendentemente dall'e- ventuale mantenimento del domicilio in virtù del diritto estero. In ambito internazionale, il cambiamento di domicilio risulta molto più semplice ri- spetto alle regole applicabili a livello interno. In particolare, il cambiamento deve essere ammesso anche quando viene mantenuta una residenza all'e- stero, ma le relazioni con la stessa si sono fortemente affievolite (sentenza del TF 9C_295/2019 del 18 giugno 2019 consid. 2 con rinvii; v. pure sen- tenza del TAF C-5228/2017 consid. 5.4.3).

C-414/2021 Pagina 11 7.4 7.4.1 Per quanto attiene al domicilio rispettivamente alla dimora abituale in Svizzera della ricorrente, dalle carte processuali appare che la stessa (nata il 3 giugno 2013) risiedeva (con la propria famiglia), da giugno del 2013, a (...; conteggi dei premi della cassa malati da giugno a settembre 2013 [doc. 34] e scritto dell’assicurazione [...] al padre dell’insorgente del 29 settem- bre 2014, con copia della parte anteriore della tessera svizzera d’assicura- zione malattie della ricorrente [doc. 2 dell’incarto dell’UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale]). 7.4.2 L’insorgente appare poi essersi trasferita (con la propria famiglia) in C., risiedendo, almeno dal gennaio 2015, nel comune di (...; for- mulario “richiesta per minori: provvedimenti sanitari/mezzi ausiliari” [doc. 3], scritti e comunicazioni dell’Ufficio AI del Cantone C. del feb- braio 2015 ed ottobre 2016 [doc. 5, 29 e 30 dell’incarto dell’UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale]). 7.4.3 Perlomeno da aprile del 2015, la ricorrente (affetta da ipoacusia neu- rosensoriale) è (stata) in cura presso l’Ospedale universitario di (...; rap- porti dell’aprile, novembre e dicembre 2015 [doc. 11, 14, 15 e 19 dell’in- carto dell’UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale] nonché convocazione ad una visita medica dell’ottobre 2015 [doc. 34 pag. 9]) e sottoposta altresì ad un intervento chirurgico di impianto cocleare bilaterale (rapporto ospedaliero del gennaio 2016 [doc. 23 dell’incarto dell’UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale]). Dal certificato di domicilio del 5 novembre 2015 del controllo abitanti della città di (...; doc. 4) risulta che l’insorgente è domiciliata a (...) dal 1° ottobre 2015 in provenienza da (...; Svizzera/C._______). La stessa si sarebbe poi trasferita a (...) in Ar- gentina il 2 luglio 2016, secondo la nota informativa dell’Ufficio della popo- lazione della città di (...) del 29 giugno 2020 (doc. 9), che non indica altresì il motivo della partenza né tanto meno contiene indicazioni sul fatto se sia stato costituito in Argentina un nuovo domicilio (v. anche doc. 23 [attesta- zione del 17 novembre 2020]), fermo restando che la ricorrente non appare dalle carte processuali avere costituito un nuovo domicilio – e comunque neppure avere trascorso molto tempo qualora vi si fosse effettivamente re- cata – in Argentina dopo l’evocata partenza dalla Svizzera il 2 luglio 2016 (peraltro neppure il padre della ricorrente). Quest’ultimo ha allegato che la figlia non ha mai lasciato la Svizzera, ma che si trovava in Svizzera sotto la tutela della KESB di (...), fino a quando “l’Obergericht di (...)” ha con- sentito alla famiglia il ricongiungimento (nel giugno del 2017 [doc. 45, 61 e 69 dell’incarto dell’UAIE di cui alla causa C- 4519/2020 di questo Tribunale

C-414/2021 Pagina 12 nonché atto ricorsuale]). In questo ambito, agli atti di causa si trovano uno scritto di posta elettronica del servizio sociale della città di (...) del gennaio 2017 (doc. 82; dallo stesso risulta peraltro che l’insorgente si trovava sotto la custodia dell’autorità di protezione dei minori della città di [...] e che la competente autorità avrebbe dovuto pronunciarsi riguardo alla custodia della minore) ed una decisione dell’autorità di protezione dei minori della città di (...) del novembre 2017 (afferente alla nomina di una [nuova] cura- trice per l’insorgente; doc. TAF 11]). Sempre dalle carte processuali emerge che da settembre 2016 a maggio 2017 (doc. 6), la ricorrente è stata sotto- posta a trattamenti logopedici (a [...; nota delle spese di viaggio {doc. 5} e scritto di posta elettronica del padre del febbraio 2018 {doc. 34 dell’incarto dell’UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale}]). 7.4.4 Infine, al più tardi dal 1° agosto 2017, l’insorgente risultava domici- liata a (...; quartiere di [...]), come emerge dal certificato di domicilio del 7 settembre 2020 (doc. 10), in provenienza da (...; Svizzera/C._______; v. doc. 8 [notifica di arrivo dell’agosto 2017 all’ufficio controllo abitanti della città di {...}]). Le informazioni fornite alla CSC per e-mail del 20 novembre 2020 dall’Ufficio controllo abitanti della città di (...; doc. 22) non erano dun- que corrette, come giustamente rilevato dalla ricorrente, per quanto attiene al luogo di provenienza. 7.4.5 Con messaggio di posta elettronica inoltrato il 1° novembre 2020 di- nanzi all’UAIE, il padre dell’insorgente ha poi comunicato che la figlia ha annunciato la sua partenza per l’estero il 23 ottobre 2020 (e ha chiesto ufficialmente l’adesione della figlia medesima, qui ricorrente, all’assicura- zione facoltativa AVS/AI [doc. 12 pag. 2]). 7.5 Ciò premesso, contrariamente all’assunto della CSC di cui alla deci- sione su opposizione dell’11 gennaio 2021, sussistono sufficienti indizi ri- guardo al fatto che la ricorrente avesse il proprio domicilio, ai sensi dell’art. 23 CC, in Svizzera da (giugno del) 2013 ad (ottobre del) 2020, prima della sua partenza per la Repubblica Argentina il 23 ottobre 2020 (cfr., sulla que- stione, la già citata sentenza del TAF C-4519/2020 del 2 giugno 2021 con- sid. 4.4.1 e 4.4.2), come peraltro indicato dalla stessa nella domanda di adesione all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’inva- lidità del 10 novembre 2020 (doc. 14 pag. 5 [formulario “dichiarazione di partecipazione AVS/AI”]). 7.6 Pertanto, allo stato attuale degli atti di causa, il ricorso deve essere accolto, la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2021 annullata e gli

C-414/2021 Pagina 13 atti di causa rinviati all’autorità inferiore affinché verifichi ed esamini nuo- vamente l’adempimento delle condizioni d’adesione all’assicurazione fa- coltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (di cui all’art. 2 cpv. 1 LAVS; con particolare riferimento al requisito di un periodo di almeno cin- que anni consecutivi d’assicurazione obbligatoria) e si pronunci nuova- mente sulla domanda della ricorrente, del 10 novembre 2020, di adesione all’assicurazione facoltativa. 8. 8.1 Visto l’esito del ricorso, non sono comunque riscosse spese proces- suali (art. 63 PA). 8.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede da man- datario professionale e che non ha fatto valere – né risulta ad un esame d’ufficio degli atti – che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giusti- fica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-414/2021 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione dell’11 gen- naio 2021 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell’istruttoria ed emani una nuova de- cisione ai sensi dei considerandi, segnatamente del considerando 7.6. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-414/2021 Pagina 15 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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