Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C4096/2010 Sentenza del 6 gennaio 2012 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Philippe Weissenberger e Francesco Parrino, cancelliera Marcella Lurà. Parti A., rappresentata dall'amministratore unico B., ricorrente, contro Fondazione istituto collettore LPP, via Pobiette 11, casella postale 224, 6928 Manno, autorità inferiore. Oggetto Previdenza professionale/affiliazione d'ufficio (decisione del 14 maggio 2010).
C4096/2010 Pagina 2 Fatti: A. A._______ è una società anonima, iscritta al registro di commercio del Cantone C._______ il 2 luglio 2009 (v. doc. 1), avente quale scopo, fra l'altro, l'esercizio di ogni attività fiduciaria, in particolare l'organizzazione e la tenuta di contabilità di terzi, la consulenza aziendale e fiscale, l'assunzione di mandati di costituzione, di domiciliazione e di liquidazione di società. B. Il 15 gennaio 2010, la Fondazione Istituto collettore LPP, dopo avere constatato – su segnalazione della competente cassa cantonale di compensazione AVS – che A._______ non era affiliata a un istituto di previdenza in qualità di datrice di lavoro (doc. 1), ha invitato la società a trasmettere, entro il 15 febbraio 2010, la documentazione a comprova dell'avvenuta affiliazione a un istituto di previdenza registrato a far tempo dal 1° luglio 2009, con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata affiliata d'ufficio alla Fondazione stessa, con conseguente addebito delle spese (doc. 3). C. Il 14 maggio 2010, la Fondazione ha deciso l'affiliazione di A._______ all'Istituto collettore stesso, con effetto retroattivo al 1° luglio 2009, risultando dalla dichiarazione dei salari per l'anno 2009 che, a decorrere dal 1° luglio 2009, la datrice di lavoro aveva corrisposto ai propri dipendenti dei salari soggetti alla previdenza professionale obbligatoria (doc. 2). La Fondazione ha altresì posto a carico di A._______ i costi della decisione pari a fr. 450., le tasse d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 375. nonché i costi di fatturazione retroattiva (secondo l'allegato regolamento a copertura dei costi amministrativi straordinari; doc. TAF 4). D. Il 4 giugno 2010, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione della Fondazione Istituto collettore LPP del 14 maggio 2010 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, l'annullamento dell'affiliazione d'ufficio nonché, implicitamente, del pagamento delle spese, di fr. 825., poste a suo carico. Ha segnalato d'essere affiliata presso la compagnia assicurativa D._______ di Zurigo a decorrere dal 1° luglio 2009 (contratto n. G 45938/01). Ha esibito copia di uno scritto del 21 maggio 2010 dell'D._______ (doc. TAF 1).
C4096/2010 Pagina 3 E. Con decisione incidentale del 17 giugno 2010 (notificata il 18 giugno 2010; doc. TAF 3 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato la ricorrente a versare, entro il 14 luglio 2010, un anticipo di fr. 500. a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo spese è stato versato il 14 luglio 2010 (doc. TAF 2, 3 e 5). F. Nella risposta al ricorso del 6 settembre 2010, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Ha precisato che A._______ non ha apportato la prova, entro il termine impartito, dell'affiliazione a un istituto di previdenza registrato. Ha peraltro sottolineato che l'affiliazione, il 21 maggio 2010, all'D., pur se con effetto al 1° luglio 2009 (doc. 4), è comunque tardiva rispetto alla decisione d'affiliazione del 14 maggio 2010 (doc. TAF 7). G. Con provvedimento del 29 ottobre 2010 (notificato il 2 novembre 2010; doc. TAF 9 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha concesso alla ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 8), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso. H. Con scritti dell'8 e 9 giugno 2011, inoltrati via telefax il 9 giugno 2011, D. ha confermato, su specifica richiesta di questa Corte, l'affiliazione di A._______ alla propria fondazione dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2011. Ha altresì precisato di "avere deciso di dare disdetta al contratto causa mancato pagamento" (doc. TAF 11). I. Con provvedimento del 17 giugno 2011, questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente gli scritti dell'D._______ dell'8 e 9 giugno 2011, riservata la facoltà alla stessa di presentare delle osservazioni entro il 1° luglio 2011 (doc. TAF 12). Il termine è scaduto infruttuoso. J. J.a Con scritto del 24 novembre 2011, D._______ ha trasmesso, su specifica richiesta di questa Corte, copia del contratto di affiliazione (doc. TAF 14).
C4096/2010 Pagina 4 J.b Con provvedimento del 20 dicembre 2011, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza sia all'autorità inferiore sia alla ricorrente le copie dello scritto dell'D._______ del 24 novembre 2011, unitamente agli allegati contratto d'affiliazione e scritto dell'D._______ medesima del 21 maggio 2011 (doc. TAF 15). Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia d'affiliazione obbligatoria. 1.3. In virtù dell'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti. 1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 PA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 50 e 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. Con il rimedio esperito, la ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF). Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in
C4096/2010 Pagina 5 virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 II 235 consid. 4.3.4). 3. Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. sentenza del Tribunale federale I 748/06 del 2 novembre 2007 consid. 4) e ciò anche in materia di previdenza professionale (cfr. sentenza del Tribunale federale B 55/01 del 16 ottobre 2002 consid. 1.2 e riferimento). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). In altri termini, dei fatti sopraggiunti posteriormente alla data della decisione dell'autorità inferiore devono non di meno essere presi in considerazione se sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2 nonché B 55/01 del 16 ottobre 2002 consid. 1.2; DTF 121 V 362 consid. 1b, DTF 118 V 200 consid. 3a in fine e DTF 99 V 98 consid. 4). 4. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la questione di sapere se A._______ debba essere affiliata, o meno, alla Fondazione Istituto collettore LPP a decorrere dal 1° luglio 2009 e se A._______ sia, o meno, tenuta al pagamento delle spese della decisione pari a fr. 450., delle tasse d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 375. e dei costi straordinari (per la fatturazione retroattiva). 5. 5.1. I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo superiore al salario annuo minimo stabilito dalla legge (art. 2 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPP, RS 831.40] in relazione all'art. 5 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 [OPP 2, RS 831.441.1; dal 1° gennaio 2011, fr. 20'880.]) e che sono assicurati presso l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (art. 5 cpv. 1 LPP), sottostanno all'assicurazione obbligatoria (art. 2 cpv. 1 LPP).
C4096/2010 Pagina 6 5.2. L'art. 7 LPP precisa che questi lavoratori sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo l'anno in cui hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo l'anno in cui hanno compiuto il 24° anno d'età. Di regola, è tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 6. 6.1. 6.1.1. Giusta l'art. 11 cpv. 1 LPP, il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. 6.1.2. In virtù dell'art. 11 cpv. 4 LPP, la cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato. Detta autorità ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito a detto obbligo, di affiliarsi entro due mesi a un istituto di previdenza registrato; se il datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione entro il termine impartito, lo annuncia all'istituto collettore per l'affiliazione con effetto retroattivo (art. 11 cpv. 5 e 6 LPP). 6.2. L'art. 12 LPP regola, invece, la situazione esistente prima dell'affiliazione. I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza; queste prestazioni sono effettuate dall'istituto collettore (art. 12 cpv. 1 LPP). Se un salariato ha legalmente diritto a una prestazione d'assicurazione o di libero passaggio quando il suo datore di lavoro non è ancora affiliato a un'istituzione di previdenza, il datore di lavoro viene affiliato per legge all'istituto collettore per l'insieme dei salariati sottostanti al regime obbligatorio (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale [RS 831.434]). 6.3. Da quanto esposto, discende che l'art. 11 LPP concerne il datore di lavoro che può ancora affiliarsi volontariamente oppure essere affiliato d'ufficio, in assenza d'affiliazione nel termine a tal fine impartito. Per contro, l'art. 12 LPP si applica allorquando l'evento assicurato (per esempio, vecchiaia, decesso, invalidità, divorzio) o la cessazione del rapporto di lavoro si sono verificati prima che il datore di lavoro sia
C4096/2010 Pagina 7 affiliato a un istituto di previdenza. L'art. 12 LPP regola pertanto un'affiliazione d'ufficio privando il datore di lavoro della facoltà di concludere un'affiliazione volontaria retroattiva con un istituto di previdenza (cfr., sulla questione, DTF 130 V 526 consid. 4 e sentenza del Tribunale amministrativo federale C6315/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 4.3). 6.4. La fattispecie in esame configura un caso d'applicazione dell'art. 11 LPP, l'affiliazione d'ufficio essendo intervenuta sulla base di tale norma (cfr. decisione impugnata e risposta al ricorso dell'autorità inferiore). 7. Secondo l'art. 60 cpv. 2 lett. a LPP, l'istituto collettore è un istituto di previdenza che è obbligato ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza. Secondo l'art. 11 cpv. 1 LPP, il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. Se egli non adempie i suoi obblighi, la competente cassa di compensazione AVS gli ingiunge di affiliarsi entro un termine ragionevole. Decorso infruttuoso tale termine, il datore di lavoro è annunciato per l'affiliazione all'istituto collettore. 8. 8.1. Dagli atti di causa, in particolare dalla dichiarazione dei salari per i datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (doc. 2) risulta che A._______ ha impiegato, a decorrere dal 1° luglio 2009, dei lavoratori che dovevano essere assicurati obbligatoriamente alla previdenza professionale. La Fondazione Istituto collettore LPP, su segnalazione della competente cassa cantonale di compensazione, ha regolarmente ingiunto, con scritto del 15 gennaio 2010 (doc. 3), a A._______ di affiliarsi, entro il 15 febbraio 2010, a un istituto di previdenza a far tempo dal 1° luglio 2009 (la società era peraltro tenuta a trasmettere la documentazione a comprova dell'avvenuta affiliazione), con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata affiliata d'ufficio alla Fondazione stessa (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale nel caso 9C_264/2009 del 22 aprile 2010). 8.2. Il 14 maggio 2010, la Fondazione ha deciso l'affiliazione di A._______ alla Fondazione stessa, con effetto retroattivo al 1° luglio 2009, non essendosi la società conformata all'ingiunzione di affiliazione a un istituto di previdenza, entro il termine impartito (doc. TAF 4).
C4096/2010 Pagina 8 8.3. A._______ ha segnalato, in sede di ricorso, di essere affiliata a un istituto di previdenza a decorrere dal 1° luglio 2009. L'affiliazione volontaria è stata confermata con scritto del 21 maggio 2010 dell'D., scritto prodotto dalla ricorrente il 4 giugno 2010 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1). 8.4. Certo, l'accettazione definitiva dell'affiliazione all'D., con effetto retroattivo al 1° luglio 2009, è stata confermata il 21 maggio 2010, ossia successivamente alla resa della decisione impugnata. Tuttavia, da un lato la ricorrente ha sottoscritto il contratto d'affiliazione con D._______ il 24 febbraio 2010 ed ha pagato i richiesti acconti di fr. 6'500. il 7 maggio 2010. Ne discende, per quanto emerge dalle carte processuali, che la ricorrente ha così soddisfatto già il 7 maggio 2010 le condizioni richieste da D._______ per la conclusione del menzionato contratto, anche se poi lo stesso, del tutto casualmente, è venuto in essere formalmente solo il 21 maggio 2010 con la conferma ufficiale da parte di D.. Dall'altro lato, un fatto intervenuto posteriormente al 14 maggio 2010 è comunque, secondo costante giurisprudenza, da prendere in considerazione allorquando, come nel caso di specie, è strettamente connesso con l'oggetto litigioso ed è suscettibile di influire sull'apprezzamento del giudice fino al momento dell'emanazione della decisione impugnata (cfr., in merito, la giurisprudenza del Tribunale federale citata al considerando 3 del presente giudizio). 8.5. Per sovrabbondanza, va altresì rilevato che benché la legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA, RS 221.229.1) non sia direttamente applicabile in materia di previdenza professionale, è possibile riferirsi a certe disposizioni per analogia e a titolo sussidiario (DTF 118 V 158 consid. 5c e relativi riferimenti). Secondo l'art. 1 LCA chi ha fatto all'assicuratore una proposta d'un contratto di assicurazione rimane vincolato per quattordici giorni, quando non abbia fissato un termine più breve per l'accettazione. Ora, se è vero, come è vero, che la ricorrente ha fatto una proposta all'assicuratore il 24 febbraio 2010 e che i quattordici giorni sono scaduti ben prima del 21 maggio 2010, non va dimenticato che con il pagamento del richiesto (da D.) acconto di fr. 6'500., l'insorgente ha di fatto reiterato una proposta di assicurazione il 7 maggio 2010. Da questo profilo, si può ritenere che essa fosse vincolata da tale proposta fino al 21 maggio 2010, momento in cui D._______ ha confermato il venire in essere formale del contratto e l'affiliazione retroattiva della ricorrente al 1° luglio 2009. In siffatte circostanze – e ove non si volesse, nel presente contesto, prendere in considerazione il contratto d'affiliazione con D._______ poiché
C4096/2010 Pagina 9 formalmente venuto in essere solo il 21 maggio 2010 – ne deriverebbe per la ricorrente, al di là di una inammissibile doppia assicurazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_924/2009 del 31 maggio 2010 consid. 3.3. e riferimenti), una limitazione della libertà economica (art. 27 Cost.), nel caso limitazione di contrarre (v. sentenza del Tribunale federale 2P.134/2003 del 6 settembre 2004 consid. 3.2 e relativi riferimenti) un'assicurazione di propria scelta con possibili ripercussioni economiche rispettivamente di uguaglianza di trattamento tra concorrenti (cfr., su quest'ultimo punto, sentenza del Tribunale federale 2A.704/2005 del 4 aprile 2006 consid. 5, segnatamente 5.1 [v. peraltro, sulla componente di "diritto umano" dell'art. 27 Cost., DTF 122 I 130 consid. 3c/bb]), senza che nel caso concreto appaia sussistere un interesse pubblico particolare e sufficiente che possa giustificare una limitazione di tale libertà (almeno fino alla data della decisione litigiosa). 8.6. Da quanto esposto, consegue che, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, questo Tribunale non può che accogliere parzialmente il ricorso inoltrato dalla ricorrente il 4 giugno 2010, nel senso che i punti 1 e 3 a 4 del dispositivo della decisione del 14 maggio 2010 concernenti l'affiliazione d'ufficio alla Fondazione istituto collettore sono annullati (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 9C_924/2009 del 31 maggio 2010 consid. 3 e 4, in particolare consid. 3.3 e 4.2). Sul punto 2 del dispositivo della decisione impugnata si dirà al considerando 9 del presente giudizio. 8.7. Con scritto del 9 giugno 2011 (doc. TAF 11), D._______ ha certo segnalato al Tribunale amministrativo federale che la ricorrente sarebbe stata affiliata alla propria fondazione fino al 30 giugno 2011, data per la quale è stata decisa la disdetta dal contratto in esame causa mancato pagamento. Tale circostanza si riferisce a una situazione creatasi successivamente alla data della decisione impugnata che esula dal potere cognitivo di questo Tribunale dal momento che non è suscettibile di influire sull'apprezzamento della situazione esistente al momento dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. considerando 3 del presente giudizio e relativi riferimenti). D'altra parte, non è dato sapere come si è evoluta la situazione della ricorrente successivamente alla data della decisione impugnata. Nulla è dato sapere, per esempio, sull'obbligo assicurativo dopo il 14 maggio 2010 rispettivamente sull'eventuale affiliazione dell'insorgente ad altro istituto di previdenza registrato. In altri termini, non appaiono sussistere le condizioni perché questo Tribunale possa eccezionalmente, su questa questione, estendere il proprio potere cognitivo al di là della data della decisione impugnata.
C4096/2010 Pagina 10 9. 9.1. Secondo l'art. 11 cpv. 7 LPP, l'istituto collettore e la cassa di compensazione AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato. L'art. 3 cpv. 4 dell'ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore (RS 831.434) prevede, inoltre, che il datore di lavoro deve risarcire l'istituto collettore di tutte le spese inerenti alla sua affiliazione. 9.2. La Fondazione ha in particolare emanato un regolamento dei costi a copertura degli oneri amministrativi straordinari. Detto regolamento è annesso alle condizioni generali, il cui testo è allegato all'impugnata decisione (cfr. allegati alla decisione del 14 maggio 2010; doc. TAF 4). 9.3. 9.3.1. Il regolamento prevede, fra le altre, una tassa di decisione di fr. 450. ed una tassa di gestione affiliazione obbligatoria di fr. 375. e dei costi di fatturazione retroattiva di fr. 100. per ogni persona assicurata e per ogni anno (ma un minimo di fr. 200.). Nel caso concreto, la Fondazione ha posto a carico di A._______ le menzionate tasse pari a fr. 825. (fr. 450. + fr. 375.) nonché i costi di fatturazione retroattiva (cfr. punto 2 del dispositivo della decisione del 14 maggio 2010; doc. TAF 4). 9.3.2. Ora, nella fattispecie in esame è da confermare l'importo di fr. 450. riguardante la tassa di decisione. In effetti, la decisione impugnata ha dovuto essere resa poiché la ricorrente non ha apportato la prova, entro il termine impartito, dell'avvenuta affiliazione a un istituto di previdenza registrato. 9.3.3. La Fondazione ha altresì addebitato alla ricorrente anche le tasse per l'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio di fr. 375. (poi definite, nella riposta al ricorso, quali costi di gestione) nonché i costi straordinari per la fatturazione retroattiva. Detti costi straordinari non trovano più alcuna giustificazione dal momento che la decisione d'affiliazione d'ufficio è stata annullata. Conto tenuto dell'esito della controversia in esame, si giustifica pure di esonerare la ricorrente dalle tasse per l'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio (o dai costi di gestione dell'affiliazione obbligatoria che dir si voglia) di fr. 375.. In effetti, tali tasse o costi si giustificano di regola solo nell'ottica di un'avvenuta affiliazione, quand'anche solo parziale e di breve durata durante il periodo determinante preso in considerazione (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale federale 9C_924/2009 del 31 maggio
C4096/2010 Pagina 11 2010 consid. 5). Tenuto conto tenuto dell'insieme delle circostanze della presente fattispecie, non emergono altresì dagli atti di causa dei motivi eccezionali (per esempio complessità del caso o particolare dispendio di tempo) che potrebbero eventualmente e nondimeno giustificare la messa a carico della ricorrente dei costi di gestione di un'affiliazione obbligatoria, poi non intervenuta, alla Fondazione istituto collettore LPP. Peraltro, dei motivi eccezionali non sono stati invocati dall'autorità inferiore neppure successivamente all'avvenuta dimostrazione da parte della ricorrente dell'affiliazione volontaria a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale, affiliazione volontaria che secondo giurisprudenza implica ben precise conseguenze (cfr. segnatamente la già citata sentenza del Tribunale federale 9C_924/2009 del 31 maggio 2010 consid. 3 e 4, in particolare consid. 3.3 e 4.2). 9.3.4. Pertanto, il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata viene riformato nel senso che A._______ è tenuta al pagamento delle spese della decisione d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 450.. 10. 10.1. Visto l'esito della causa, le spese processuali, di un ammontare di fr. 200., sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 3 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 500., versato dalla ricorrente stessa il 14 luglio 2010. È pertanto restituito alla ricorrente l'importo eccedente di fr. 300.. 10.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede dal proprio amministratore unico e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]). Peraltro, la Fondazione istituto collettore non ha di principio diritto a ripetibili (DTF 126 V 147 consid. 4), senza che vi siano motivi particolari che giustifichino un'eccezione nel caso di specie. (dispositivo alla pagina seguente)
C4096/2010 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. I punti 1, 3 e 4 dell'impugnata decisione del 14 maggio 2010 sono annullati; il punto 2 è riformato nel senso che A._______ è tenuta al pagamento alla Fondazione istituto collettore LPP delle spese della decisione d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 450.. 2. Le spese processuali ridotte, di fr. 200., sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di fr. 500., versato il 14 luglio 2010, è computato con le spese processuali. L'importo eccedente di fr. 300. sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale e contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: