Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4014/2019
Entscheidungsdatum
28.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-4014/2019

D e c i s i o n e d e l 2 8 a g o s t o 2 0 1 9 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale Giudice unica, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, rappresentato da Patronato INAS, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione vecchiaia e superstiti, rendita di vecchiaia (decisione su opposizione del 24 giugno 2019).

C-4014/2019 Pagina 2

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con decisione del 1° novembre 2018 la Cassa svizzera di compensazione (in seguito CSC) ha posto A._______ al beneficio di una rendita di vec- chiaia di fr.1'014.-, con effetto dal 1° dicembre 2018, rispettivamente di fr. 1'023.- dal 1° gennaio 2019 (decisione del 19 giugno 2019 allegata al doc. TAF 1); contro la suddetta decisione il 18 marzo 2019 A._______, rappresentato dal patronato INAS di Zurigo, ha presentato opposizione alla CSC (cfr. scritto del 24 giugno 2019 della CSC allegato al doc. TAF 1); dallo scritto del 24 giugno 2019 della CSC (allegato al doc. TAF 1) emerge inoltre che, con lettera del 15 maggio 2019, notificata al rappresentante dell’assicurato il 20 maggio 2019, l’amministrazione gli ha comunicato che in caso di decisione su opposizione non soltanto avrebbe dovuto ridurre l’importo della rendita AVS, ma avrebbe altresì dovuto chiedere la restitu- zione delle somme versate erroneamente; ha quindi fissato un termine sca- dente il 27 maggio 2019 per ritirare l’opposizione (art. 12 OPGA); essendo il termine scaduto infruttuosamente, con scritto del 24 giugno 2019, notificato al rappresentante dell’assicurato il giorno successivo (av- viso di ricevimento allegato al doc. TAF 1), la CSC ha quindi trasmesso la decisione su opposizione del 19 giugno 2019 contenente il nuovo calcolo della rendita, pari a fr. 996.- dal 1° dicembre 2018 e a fr. 1'004.- dal 1° gennaio 2019, nonché le motivazioni e i rimedi di diritto; con scritto del 15 luglio 2019 il patronato INAS ha inoltrato alla CSC la richiesta di ritiro dell’opposizione sottoscritta il 1° luglio 2019 dall’assicu- rato, che la CSC ha a sua volta trasmesso il 6 agosto 2019 al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza (doc. TAF 1); riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE); in virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, in combinazione con l'art. 37 LTAF, la proce- dura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella mi- sura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1); giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le

C-4014/2019 Pagina 3 disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA; secondo l’art. 7 cpv. 1 PA (a cui rinvia l’art. 37 LTAF in relazione con l’art. 2 cpv. 4 PA) l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza; secondo la giurisprudenza la ricevibilità di un ricorso di diritto amministra- tivo presuppone innanzitutto la chiara volontà di ricorrere manifestata per iscritto dall'insorgente (DTF 116 V 356 consid. 2b), l'impugnativa essendo ammissibile solo nella misura in cui tenda direttamente o indirettamente a ottenere la modifica di una decisione amministrativa (sentenza del TF I 186/00 del 15 settembre 2000); nella fattispecie, il formulario predisposto dalla CSC intitolato “possibilità di ritirare l’opposizione” compilato, sottoscritto e trasmesso da A._______ all’autorità inferiore (non al TAF), tramite il suo patrocinatore non soddisfa i requisiti esposti sopra, dato che dallo stesso emerge unicamente l’inten- zione di quest’ultimo di non più opporsi alla decisione del 1° novembre 2018, non quella di impugnare la decisione su opposizione del 19 giugno 2019 (cfr. doc. TAF 1); l’art. 52 cpv. 1 PA prevede che l’atto di ricorso deve contenere le conclu- sioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; il cpv. 2 stabilisce che se il ricorso non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficiente- mente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l’au- torità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per ri- mediarvi; l’art. 52 cpv. 3, dal canto suo, prevede che l’autorità di ricorso, assegna il termine previsto al cpv. 2 con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni o la firma, non entrerà nel merito del ricorso; d’altro canto non spetta all’autorità di ricorso procedere a delle ricerche negli atti allegati al gravame, al fine di determinare l’oggetto del contendere e le motivazioni su cui il ricorrente fonda la propria impugnativa (DTF 123 V 336 consid. 1a; Sentenza U 292/02 del 17 dicembre 2002, consid. 4); a maggior ragione ciò deve valere nel caso in cui, come in concreto, l’assi- curato è rappresentato da un mandatario professionale; il formulario sottoscritto 1° luglio 2019 e la lettera accompagnatoria dell’INAS del 15 luglio 2019 – che si limita a trasmettere il formulario –

C-4014/2019 Pagina 4 difettano innanzitutto di conclusioni alle quali questo Tribunale possa rife- rirsi, nonché delle ragioni per le quali l’assicurato desidererebbe impugnare il provvedimento dell’autorità inferiore; tali lacune, che potrebbero se del caso essere sanate mediante un memo- riale completivo (ex art. 52 cpv. 2 PA), risultano trascurabili a fronte del fatto che in nessuno dei due documenti trasmessi al Tribunale per competenza dalla CSC (doc. TAF 1), emerge alcuna valida e chiara dichiarazione di ricorso, non solo nei confronti della decisione su opposizione del 19 giugno 2019, bensì anche più in generale; in tal senso, giova rammentare che, sebbene la designazione del gravame quale ricorso non sia strettamente necessaria, è comunque imprescindibile che l’intenzione di ricorrere emerga dal suo contenuto (DTF 116 V 356 consid. 2b); da un'interpretazione fondata sul principio della buona fede degli scritti in questione, non è possibile dedurre la volontà di A._______ di impugnare la decisione su opposizione del 19 giugno 2019, con cui la CSC ha ricalcolato l’ammontare della rendita AVS, ai fini di modificarla (cfr. DTF 116 V 356 consid. 2b e sentenza del 30 novembre 2001 in re L., H 78/01, consid. 2a e i riferimenti citati); è infatti del tutto assente ogni riferimento che permetta di determinare contro quale provvedimento l’interessato vorrebbe dirigere un’eventuale impugnativa: non soltanto la decisione su opposizione in pa- rola non viene mai menzionata, ma oltretutto egli dichiara la ferma inten- zione di ritirare l’opposizione contro la decisione del 1° novembre 2018, ossia il passo procedurale che ha portato alla decisione su opposizione che potrebbe, se del caso, essere impugnata in questa sede; pure da un punto di vista formale, è infine possibile escludere l’intenzione di ricorrere avverso il provvedimento dell’autorità inferiore, dal momento che il rappresentante dell’assicurato si è rivolto alla CSC, dalla quale aveva ricevuto la decisione su opposizione del 19 giugno 2019, anziché a questo Tribunale – designato come autorità di ricorso dai rimedi di diritto menzio- nati in coda al suddetto provvedimento; essendo rappresentato da un mandatario professionale, e meglio da un patronato particolarmente attivo nell’ambito delle assicurazioni sociali, è le- cito presumere che l’interessato fosse stato messo a conoscenza delle conseguenze di un mancato ritiro dell’opposizione, come pure dell’ordine e della funzione delle tappe procedurali più importanti (decisione, opposi- zione, decisione su opposizione, ricorso, ecc.) – ritenuto soprattutto che la

C-4014/2019 Pagina 5 decisione su opposizione era già stata nel frattempo pronunciata – non è pertanto necessario soffermarsi ulteriormente su quella che avrebbe potuto essere, nel caso di un assicurato agente di moto proprio, la vera intenzione soggiacente il ritiro dell’opposizione dato che per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. sentenze del TF 1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2; 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 con- sid. 2.3.2; 9C_831/2007 del 19 agosto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2.1; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222), per tutti i menzionati motivi, non può pertanto essere ammessa in concreto la volontà di impugnare la decisione su opposizione del 19 giugno 2019 della CSC; in queste circostanze, né lo scritto del 15 luglio 2019 né l’allegato formulario intitolato “Possibilità di ritirare l’opposizione” del 1° luglio 2019 (doc. TAF 1) contengono una dichiarazione di ricorso; questo Tribunale non è pertanto competente ad esaminarne la fondatezza; il gravame è pertanto irricevibile; il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF); non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili; l’incarto viene pertanto trasmesso all’autorità inferiore per competenza, af- finché esamini documentazione trasmessa dal rappresentante dell’assicu- rato onde valutare se la stessa potrebbe costituire una valida richiesta di restituzione del termine per ritirare l’opposizione e, nell’affermativa, se ne sono date le condizioni,

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:

C-4014/2019 Pagina 6 1. Lo scritto del 15 luglio 2019 e l’allegato formulario intitolato “possibilità di ritirare l’opposizione” del 1° luglio 2019 sono irricevibili. 2. L’incarto viene trasmesso all’autorità inferiore affinché valuti se gli scritti trasmessi dall’assicurato costituiscono una valida richiesta di restituzione del termine per ritirare l’opposizione e, se del caso, se ne sono date le condizioni. 3. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili.

Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

(i rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente)

La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e

C-4014/2019 Pagina 7 segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono con- segnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta sviz- zera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono conte- nere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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