B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-3962/2018
S e n t e n z a d e l 3 g i u g no 2 0 2 0 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein, Michela Bürki Moreni, cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, rendita ordinaria per figli in formazione (decisione su opposizione del 13 giu- gno 2018).
C-3962/2018 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il 26 ottobre 2006, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha de- ciso di erogare in favore di A._______ (di seguito: interessato, opponente, ricorrente o insorgente) – cittadino croato, nato il (...) – una rendita ordina- ria di vecchiaia, nonché una rendita ordinaria per figli in favore della figlia B., nata il (...), a decorrere dal 1° febbraio 2006 (cfr. doc. 9). A.b Con decisione dell’8 maggio 2012, la rendita per figli erogata in favore di B. è stata sostituita, dal mese successivo al compimento dei 18 anni, ossia a decorrere dal 1° aprile 2012, da una rendita per figlia in for- mazione (doc. 16). B. B.a Il 5 marzo 2018, sulla base del certificato dell’Università di C._______ (Croazia) del 25 ottobre 2017 (doc. 47 pag. 2), la CSC ha deciso di soppri- mere, con effetto al 30 settembre 2016, la rendita per figlia in formazione erogata a A._______ in favore della figlia B., essendo la stessa iscritta all’Università per la quinta volta al 1° anno. L’autorità inferiore ha constatato che B., nel corso degli anni a partire dall’anno accade- mico 2012/2013 fino all’anno accademico 2017/2018, ha più volte cam- biato l’indirizzo scolastico iscrivendosi (sempre al 1° anno) in diverse fa- coltà dell’Università di C.. L’amministrazione ha quindi ritenuto che la stessa non ha seguito la sua formazione con l’impegno e lo zelo necessario in modo da essere ultimata nei più brevi termini (doc. 49). B.b Con opposizione del 22 marzo 2018, A. e la moglie D., hanno fatto valere che il ritardo negli studi della loro figlia B. è dovuto ai problemi di salute della figlia medesima. All’opposi- zione hanno allegato un certificato medico del 20 marzo 2018 della dott.ssa E._______, specialista in psichiatria, secondo la quale la figlia è in cura da diversi anni per un disturbo della personalità emozionalmente instabile con depressione associata. A causa di tali problemi avrebbe avuto difficoltà nel proseguire gli studi universitari intrapresi. Il citato medico ha altresì indicato che “Lo scorso anno è stato caratterizzato da un episodio depressivo di lunga durata che le ha impedito persino di iscriversi all’anno accademico”. I genitori hanno altresì allegato che, nell’anno in corso (segnatamente l’anno accademico 2017/2018), la loro figlia ha sostenuto tutti gli esami universitari previsti in tempo e con profitto (doc. 50).
C-3962/2018 Pagina 3 B.c Con decisione su opposizione del 13 giugno 2018, la CSC – richiamati segnatamente i punti 3358 e 3359 delle Direttive sulle rendite (DR) dell’as- sicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità – ha respinto l’opposizione e confermato la soppressione della rendita ordinaria per figlia in formazione a decorrere dal 30 settembre 2016. L’autorità inferiore ha constatato che la figlia dell’interessato non ha dato prova di seguire un piano di studi strutturato né di avere la diligenza necessaria alfine di potere concludere gli studi nei termini usuali. In particolare, la CSC ha rilevato, sulla base della documentazione di cui agli atti, che la figlia dell’opponente dal 2012 ha più volte cambiato facoltà senza mai terminare la formazione dimostrando l’assenza di assiduità, sistematicità e zelo nello studio univer- sitario con la conseguenza del venir meno delle condizioni al diritto alla rendita ordinaria per figlio in formazione di cui all’art. 22 ter LAVS (RS 831.10). A titolo abbondanziale, l’amministrazione ha osservato che, conto tenuto che la malattia di cui è affetta la figlia dell’interessato perdura già da diversi anni e che durante questo periodo la rendita ordinaria per figlia in formazione è stata versata, non può ora trovare applicazione l’art. 49 ter cpv. 3 lett. c OAVS (RS 831.101) secondo cui la rendita può essere versata per una durata massima di 12 mesi nel caso di un’interruzione degli studi a causa di malattia (doc. 51). C. C.a Il 5 luglio 2018, A._______ e la moglie D._______, hanno interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succi- tata decisione su opposizione, mediante il quale hanno chiesto, sostanzial- mente, di annullare il provvedimento impugnato e di ripristinare la rendita per la figlia. Quest’ultima non avrebbe infatti né cambiato né interrotto i propri studi a causa della sua incuria, ma a causa del suo stato di salute. La soppressione della rendita sarebbe pertanto ingiusta e controprodu- cente essendo lei ora in un buono stato di salute. Ciò le permetterebbe ora di frequentare regolarmente i suoi studi e di superare gli esami. L’insor- gente ha altresì fatto valere che la figlia non ha ancora compiuto 25 anni e che ha pertanto diritto alla rendita per figli in formazione (doc. TAF 1). C.b Nella risposta al ricorso del 19 settembre 2018, la CSC – richiamati nuovamente i punti 3358 e 3359 delle Direttive sulle rendite (DR) dell’assi- curazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nonché l’art. 22 ter LAVS – ha rilevato che l’erogazione della rendita ordinaria per figli in formazione è sottoposta a determinate condizioni dopo il raggiungimento della maggiore età. Determinante per l’erogazione di detta rendita è un
C-3962/2018 Pagina 4 piano di studi strutturato ed il prosieguo della formazione con tutto l’impe- gno obiettivamente esigibile affinché gli studi si concludano nei termini usuali. Nel caso di specie, il ritardo della figlia dell’insorgente nella mancata conclusione della formazione è dovuto al fatto che la medesima, dal 2012, ha più volte cambiato facoltà senza mai terminare la formazione, ciò che dimostra l’assenza di sistematicità e zelo nello studio universitario. L’am- ministrazione ha inoltre rilevato che la malattia di cui è affetta la figlia del ricorrente da diversi anni non ha portato a un’interruzione della formazione, ma a continui cambiamenti di indirizzo formativo, ragione per cui non trova applicazione l’art. 49 ter cpv. 3 lett. c OAVS (disposizione secondo la quale le interruzioni della formazione per motivi di salute darebbero diritto all’ero- gazione della rendita per una durata massima di 12 mesi). In conclusione, l’autorità inferiore ha chiesto di respingere il gravame, siccome manifesta- mente infondato, e di confermare la decisione su opposizione impugnata (doc. TAF 9). C.c Con replica del 23 ottobre 2018, A._______ e la moglie D._______ si sono riconfermati nelle allegazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso. In particolare, hanno osservato che l’autorità inferiore non ha debitamente te- nuto conto della natura e della specificità della malattia della loro figlia. Hanno altresì indicato che la figlia è iscritta quale studente regolare al se- condo anno di sociologia e, al riguardo, hanno allegato il certificato d’iscri- zione all’anno accademico 2018/2019. I genitori hanno altresì osservato di aver dovuto attendere cinque mesi la decisione dell’autorità inferiore (doc. TAF 11 e allegati). C.d Nello scritto del 16 novembre 2018, la CSC ha indicato di rinunciare a presentare una duplica rinviando alla propria presa di posizione di cui alla risposta di causa del 19 settembre 2018, la quale è da intendersi come integralmente confermata. L’autorità inferiore ha tuttavia precisato di avere ricevuto l’opposizione proposta contro la decisione del 5 marzo 2018 in data 26 marzo 2018 e di avere emanato la decisione su opposizione il 13 giugno 2018, ossia meno di tre mesi dopo il ricevimento dell’opposizione, ciò che può essere considerato, secondo l’autorità inferiore, un termine ra- gionevolmente contenuto. La CSC ha quindi ribadito la proposta di respin- gimento del ricorso e di conferma della decisione su opposizione impu- gnata (doc. TAF 13). C.e Il 31 dicembre 2018, A._______ e la moglie D._______ hanno nuova- mente fatto valere che la loro figlia non ha ancora compiuto 25 anni, che è regolarmente iscritta al secondo anno dell’università e che pertanto adem- pie le condizioni per l’erogazione della rendita per figlia in formazione.
C-3962/2018 Pagina 5 Hanno nuovamente contestato le conclusioni cui è giunta l’autorità inferiore in quanto la figlia non ha potuto frequentare regolarmente un anno di studi (2016-2017) per problemi di salute e non per disimpegno o inettitudine. I genitori si sono altresì doluti dei tempi procedurali a loro dire troppo lunghi essendo trascorsi più di cinque mesi da quando hanno inoltrato il certificato dell’iscrizione all’università del 25 ottobre 2017 a quando la CSC ha emesso la decisione su opposizione (doc. TAF 16). C.f Con provvedimento dell’8 gennaio 2019, questo Tribunale ha tra- smesso per conoscenza all’autorità inferiore una copia del menzionato scritto del 31 dicembre 2018 (doc. TAF 17). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione (CSC). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Giusta l’art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di pro- tezione al suo annullamento o alla sua modifica. 1.4.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la rendita comple- tiva per figli ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI spetta al genitore titolare della rendita principale, anche se tale rendita serve al mantenimento dei figli (DTF 134 V 15 consid. 2.3.3 e 2.3.4). Tuttavia, il Tribunale federale ha poi precisato che la rendita per i figli è un diritto autonomo retto da condizioni proprie e slegato dall'obbligo di mantenimento previsto dal diritto civile.
C-3962/2018 Pagina 6 Tale rendita può pertanto essere versata direttamente al figlio maggiorenne se questi ne fa richiesta con la conseguenza che in siffatta costellazione è data pure la legittimazione a ricorrere del figlio contro una decisione riguar- dante appunto tale rendita completiva per figli (DTF 143 V 305 consid. 4 e 5). Questo Tribunale osserva che dagli atti di cui all’incarto dell’autorità in- feriore non appare che la figlia B._______ abbia fatto uso di tale facoltà e, pertanto, la rendita per figli agli studi ha continuato ad essere versata all’avente diritto alla rendita principale, ossia al padre A., pure in seguito al raggiungimento della maggiore età della figlia B.. 1.4.2 Pertanto, A._______ è legittimato a ricorrere contro la decisione su opposizione del 13 giugno 2018, senza necessità di una procura in suo favore da parte della figlia maggiorenne, in quanto titolare del diritto alla rendita completiva per figli (DTF 134 V 15). 1.4.3 Non appare per contro data la legittimazione a ricorrere di D., madre di B.. La stessa non è né titolare della rendita principale né ha fatto valere di essere toccata personalmente (in modo au- tonomo) dalla decisione impugnata (peraltro nel caso in esame l’oggetto litigioso non riguarda una richiesta di versamento alla madre di B._______ della rendita completiva per la figlia in formazione – nell’ambito della quale la madre di B._______ avrebbe la legittimazione ad agire [DTF 136 V 7 consid. 2.5] – ma “unicamente” il diritto alla rendita completiva per figli in formazione). Peraltro, la figlia maggiorenne (B._______) non essendo le- gittimata a ricorrere – non avendo fatto uso della facoltà di chiedere il ver- samento direttamente a lei della rendita completiva per figli – la procura da lei firmata il 23 agosto 2018 non appare giustificare alcun potere di rappre- sentanza in favore della madre (cfr. doc. TAF 5). Nel caso concreto, la que- stione è comunque senza rilevanza per l’esito della presente lite. 1.5 Per il resto, il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi- gore il 1° giugno 2002. 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
C-3962/2018 Pagina 7 nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di- verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corri- spondono a due raccomandazioni della stessa commissione. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Al- legato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura,
C-3962/2018 Pagina 8 come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assi- curazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno sviz- zero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L'oggetto litigioso della presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se sono ancora adempite le condizioni per l'otteni- mento di una rendita ordinaria per figlia in formazione anche dopo il 30 settembre 2016. Peraltro, la rendita completiva accordata all’insorgente fino al 30 settembre 2016 è incontestata in questa sede né appare motivo per un intervento d’ufficio di questo Tribunale su tale questione, la deci- sione impugnata apparendo comunque sostenibile. 4. 4.1 Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una ren- dita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto ad una rendita per orfano (art. 22 ter cpv. 1 prima frase LAVS). Giusta l'art. 25 LAVS, hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre (cpv. 1 prima frase); il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre e si estingue quando l'orfano compie 18 anni o muore (cpv. 4); per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (cpv. 5 prima frase). 4.2 Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione (art. 25 cpv. 5 seconda frase LAVS). Fondandosi su tale delegazione di competenza legislativa, il Consiglio federale ha adottato gli art. 49 bis e 49 ter OAVS (RS 831.101; entrati in vigore il 1° gennaio 2011). I menzionati arti- coli dell’OAVS hanno forza di legge, fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini e vincolano gli amministrati, i tribunali e la stessa amministrazione. I tribunali possono tuttavia esaminare se dette norme d’ordinanza rispettino i limiti della delegazione legislativa e siano compatibili con la Costituzione federale. Il Tribunale federale ha peraltro già più volte ritenuto che gli art. 49 bis e 49 ter OAVS rispettano la delegazione di cui all’art. 25 cpv. 5 LAVS e la Costituzione federale (cfr., fra l’altro, DTF 141 V 473 consid. 8.3 e 8.4 con rinvii nonché la sentenza del TF 8C_745/2017 del 5 febbraio 2018 con- sid. 4.2 e 4.3 con rinvii).
C-3962/2018 Pagina 9 4.3 4.3.1 Giusta l'art. 49 bis OAVS, un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni (cpv. 1); sono considerate forma- zione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motiva- zione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico (cpv. 2); un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS (cpv. 3). 4.3.2 Conformemente all’art. 49 ter OAVS, la formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico (cpv. 1); la formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita invalidità (cpv. 2); non sono considerati interruzioni ai sensi del cpv. 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita imme- diatamente dopo (cpv. 3): usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi (lett. a); il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi (lett. b); le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi (lett. c). 4.3.3 Il Tribunale federale ha ritenuto che riguardo al concetto di forma- zione e di interruzione si può rinviare alla prassi dei tribunali e delle autorità amministrative nonché alle circolari/direttive dell'UFAS (DTF 138 V 286 consid. 4.2.2, sentenza del TF 8C_739/2014 del’11 agosto 2015 consid. 4). Si possono altresì qualificare le Direttive sulle rendite (DR) dell’assicura- zione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dell’UFAS quali or- dinanza amministrativa, ossia quale atto mediante il quale l'autorità ammi- nistrativa esplicita l'interpretazione che intende dare alla legge ai fini di un'applicazione uniforme e rispettosa della parità di trattamento. Anche i tribunali tengono conto delle ordinanze amministrative, nella misura in cui riflettano il senso reale del testo di legge e propongano un'interpretazione corretta e adeguata al caso specifico, e ciò sebbene esse non abbiano forza di legge e non siano vincolanti per i giudici (DTF 136 V 295 consid. 5.7). 4.4 Secondo giurisprudenza, costituisce una "formazione" ogni attività che ha per scopo di preparare in maniera sistematica a una futura attività lu- crativa. Non è pertanto sufficiente seguire formalmente una formazione,
C-3962/2018 Pagina 10 ma deve essere data prova della diligenza necessaria all'ottenimento del diploma/della laurea (cfr. sentenza del TF 9C_674/2008 del 18 giugno 2009 consid. 2.2 con rinvii). Di per sé, il solo fatto che un ciclo di studi non sia stato concluso nella durata regolare o che vi siano stati degli insuccessi agli esami ancora non permette di ritenere che l'interessato non si sia suf- ficientemente dedicato alla formazione. Possono però costituire degli indizi di un insufficiente impegno, che vanno però valutati unitamente all'insieme delle circostanze decisive del caso concreto (DTF 104 V 64 consid. 3). Il Tribunale federale ha altresì già indicato che è ritenuto in formazione colui che dedica la maggior parte del suo tempo all’obbiettivo della formazione, ossia colui che dedica una parte preponderante del suo tempo alla forma- zione. Questa condizione è adempita solo se l’impegno complessivamente richiesto dalla formazione in termini di tempo (tirocinio in azienda, insegna- mento scolastico, lezioni, corsi, preparazione e ripasso, preparazione agli esami, studio individuale, redazione di un lavoro di diploma, studio a di- stanza ecc.) è di almeno 20 ore alla settimana (cfr. DR punto 3359). Il tempo effettivamente dedicato alla formazione può essere talvolta dedotto solo in base a indizi e deve essere valutato secondo il criterio della verosi- miglianza preponderante (DTF 140 V 314 consid. 4.3 e sentenza del TF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. da 6.2.2 a 6.2.5, in particolare consid. 6.2.3). Inoltre, è irrilevante se si tratta di una prima formazione, di una formazione supplementare o di una seconda formazione (DR punto 3358 in fine) come pure è irrilevante se il figlio seguiva già una formazione al compimento dei 18 anni o se ha iniziato una formazione solo più tardi (DR punto 3356). 4.5 Per quanto attiene all’interruzione della formazione, il Tribunale fede- rale ha stabilito che la dottrina e la giurisprudenza antecedente l’entrata in vigore degli art. 49 bis e 49 ter OAVS (il 1° gennaio 2011) non sono più perti- nenti nella misura in cui fanno riferimento a una situazione giuridica/legi- slativa anteriore al 1° gennaio 2011 e con la quale non sono più in concor- danza. La situazione giuridica si è così modificata e le relative deduzioni (quali ad esempio quella relativa alla continuazione dell’erogazione della prestazione nel caso di un’interruzione della formazione fino a un anno) non sono più pertinenti (vale per tutte le specifiche prassi giurisprudenziali ora in contraddizione con il nuovo diritto in vigore, in particolare di natura temporale [DTF 141 V 473 consid. 6 e 7]). Inoltre – sempre nella DTF 141 V 473, in particolare consid. 8 – il Tribunale federale ha già concluso che un cumulo dei motivi di interruzione dell'art. 49 ter cpv. 3 OAVS non è possi- bile, poiché non emerge né dal testo dell'ordinanza né dal commentario dell'UFAS, il quale spiega come le interruzioni della formazione in cui sono versati assegni familiari vadano limitate allo stretto necessario. Il principio
C-3962/2018 Pagina 11 della non cumulabilità dei periodi di interruzione si inserisce in definitiva nell'ampio margine di apprezzamento conferito al Consiglio federale e di cui ha fatto uso negli art. 49 bis e 49 ter OAVS. 4.6 Infine, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ribadita anche dopo l’entrata in vigore degli attuali art. 49 bis e 49 ter OAVS, va fatta una distinzione anche tra interruzione (ai sensi dell’art. 49 ter cpv. 3 OAVS) e sospensione provvisoria della formazione (DTF 141 V 473 consid. 5, 138 V 286 consid. 2.2 con rinvii, 102 V 208 consid. 3). 5. 5.1 Dalla documentazione agli atti si evince che la figlia del ricorrente si è iscritta al 1° anno della facoltà di chimica e tecnologia sia per all’anno ac- cademico (a.a.) 2012/2013 (doc. 17), sia per all’a.a. 2013/2014 (doc. 24). La stessa si è poi iscritta al 1° anno della facoltà di diritto sia per l’a.a. 2014/2015 (doc. 29 e doc. 33) che per l’a.a. 2015/2016 (doc. 36 e doc. 40). Infine, la figlia dell’interessato si è iscritta al 1° anno della facoltà di socio- logia per l’a.a. 2017/2018 (doc. 47). Con decisione su opposizione del 13 giugno 2018 (che ha fatto seguito all’opposizione del 22 marzo 2018 contro la decisione della CSC del 5 marzo 2018 [doc. 49 e doc. 50]), la CSC ha confermato la soppressione della rendita ordinaria per figlia in formazione a decorrere dal 30 settembre 2016, segnatamente per mancanza di assi- duità, sistematicità e zelo nello studio universitario (doc. 51). 5.1.1 Questo Tribunale osserva che la durata normale degli studi per otte- nere la laurea nella facoltà di chimica e tecnologia (cfr. sito internet dell’uni- versità di C._______: https://nastava.ktf-split.hr/stu- dij.php?lang=en&kod=PKT-ZO, consultato il 03.03.2020) rispettivamente nella facoltà di diritto (cfr. https://www.pravst.unist.hr/studiji/preddiplomski- i-diplomski/upravni-studij/, consultato il 03.03.2020), nonché nella facoltà di sociologia (cfr. http://inet1.ffst.hr/_download/repository/Downloads/Un- dergraduate_Study_Programme_2016-17.pdf, consultato il 03.03.2020), è di tre anni. 5.1.2 A prescindere dalla questione di sapere se la figlia del ricorrente ab- bia o meno superato degli esami nella facoltà di chimica e tecnologia ri- spettivamente nella facoltà di diritto (indirizzi universitari scelti dalla figlia del ricorrente prima della soppressione della rendita il 30 settembre 2016), questo Tribunale osserva che la figlia medesima non è andata oltre il 1° anno in entrambe le facoltà. Inoltre, – dopo un anno di pausa le cui cause rispettivamente conseguenze verranno esaminate nel dettaglio di seguito
C-3962/2018 Pagina 12 – ha cambiato (per la terza volta) il percorso universitario. Questo Tribunale non può che constatare che al momento della soppressione della rendita, la figlia del ricorrente – dopo circa quattro anni – non ha concluso un ciclo di studi, di una durata normale di tre anni, ma anzi ha più volte cambiato indirizzo universitario (peraltro in ambiti del tutto diversi tra loro) senza mai avere ottenuto dei risultati concreti atti a dimostrare l’intenzione di portare a termine il percorso universitario intrapreso. Pertanto, questo Tribunale non può che constatare un notevole e palese ritardo nel conseguimento della laurea, ritardo che rettamente neppure è contestato. 5.2 Il ricorrente ha fatto valere che il ritardo negli studi della figlia è dovuto a problemi di salute, segnatamente a problemi di natura psichiatrica, e non a causa di disimpegno o di inettitudine. Al riguardo, l’insorgente ha tra- smesso il certificato medico del 20 marzo 2018 della dott.ssa E._______, specialista in psichiatria, nel quale è attestato che segue la figlia dell’insor- gente da diversi anni per un disturbo della personalità emozionalmente in- stabile con depressione associata. Tale disturbo avrebbe compromesso l’espletamento degli studi universitari intrapresi nonché impedito alla figlia dell’insorgente di iscriversi all’università per un intero anno (cfr. doc. 50 pag. 3 e allegato al doc. TAF 1). 5.2.1 Questo Tribunale osserva che l’autorità inferiore – sopprimendo la rendita per figlia in formazione dopo all’incirca quattro anni dall’inizio degli studi universitari – ha dato prova di una certa comprensione ed indulgenza nei confronti della figlia del ricorrente, nel senso che ha versato la rendita completiva per figli in formazione fino al 30 settembre 2016 nonostante la ripetizione, per due tipi di studi differenti, del primo anno e del successivo abbandono dei rispettivi indirizzi di studio. Basti qui rilevare che la ricerca – per tentativi – del proprio percorso formativo non può di regola giustificare una presa a carico da parte dell’assicurazione sociale del versamento di una rendita per figlia agli studi fino al conseguimento di un diploma/una laurea, come se tale diploma/laurea – peraltro nell’ambito del terzo diverso indirizzo di studi – potesse ancora essere conseguito nei tempi regolari e non si dovesse/potesse più prendere in considerazione l’insieme del per- corso formativo universitario. Peraltro, la succitata giurisprudenza – che ha stabilito che il solo fatto che un ciclo di studi non sia stato concluso nella durata regolare o che vi siano stati degli insuccessi agli esami non è di per sé un elemento sufficiente per sopprimere la rendita, ma che la diligenza deve essere valutata nel suo insieme – non consente una diversa conclu- sione. In conclusione, è a giusto titolo che nella sua valutazione della fatti- specie, l’autorità inferiore ha tenuto conto dell’insieme del percorso forma- tivo universitario della figlia dell’insorgente.
C-3962/2018 Pagina 13 5.2.2 Questo Tribunale constata che dagli atti di causa al loro stato attuale emerge che la figlia del ricorrente ha cambiato l’indirizzo universitario per ben tre volte, che il nuovo percorso formativo intrapreso è totalmente diffe- rente dai primi due (da chimica e tecnologia a diritto e infine sociologia) e che non è mai andata oltre al 1° anno seppure abbia ripetuto, in entrambe le prime due facoltà, il programma del 1° anno. Peraltro, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha mai informato l’autorità inferiore (nel corso di questi quattro anni) dei problemi di salute della figlia, fermo restando che il certificato medico del 20 marzo 2018 della dott.ssa E._______ risulta es- sere estremamente vago quanto all’inizio dell’affezione psichiatrica e al suo andamento nel corso degli anni. L’autorità inferiore ha pertanto dato prova di ampia comprensione versando al ricorrente per i due primi percorsi for- mativi universitari, in modo ancora sostenibile conto tenuto dell’ampio po- tere d’apprezzamento di cui dispone, una rendita completiva per forma- zione fino al 30 settembre 2016, a prescindere dal fatto che tale versa- mento non è comunque oggetto del presente litigio. 5.2.3 Per quanto concerne la questione secondo cui la figlia del ricorrente non ha potuto iscriversi e quindi frequentare l’università nell’a.a. 2016/2017 a causa della sua patologia psichiatrica, questo Tribunale rileva che l’art. 49 ter cpv. 3 lett. c OAVS regola la possibilità di una legittima interruzione degli studi, per un massimo di 12 mesi, non interruttiva dell’erogazione della rendita per figli agli studi, nel caso di malattia. Al riguardo, questo Tribunale osserva che dagli atti di cui all’incarto dell’autorità inferiore non emerge che il ricorrente abbia (né nel corso del 2016 né in precedenza) comunicato alla CSC che la figlia non poteva proseguire gli studi a causa della malattia. Agli atti figura soltanto il certificato medico del 20 marzo 2018 della dott.ssa E._______, il quale, come già indicato, non è manife- stamente sufficiente per determinare l’inizio della patologia psichiatrica, il suo andamento nel corso degli anni né le conseguenze di quest’affezione sul percorso formativo universitario della figlia medesima. Il menzionato certificato appare infatti essere estremamente stringato, vago e poco pre- ciso al riguardo. Tuttavia, e a prescindere da ciò, questo Tribunale rileva che nella presente fattispecie non si sarebbe comunque potuto accordare all’insorgente il versamento della rendita per orfani in formazione secondo l’eccezione di cui all’art. 49 ter cpv. 3 lett. c OAVS. Infatti, secondo giurispru- denza, un’interruzione della formazione non implica la soppressione della rendita per figli in formazione allorquando la persona interessata prosegue immediatamente dopo l’interruzione la formazione precedentemente svolta oppure prosegue gli studi con una formazione che costituisce il normale seguito della formazione precedente (fermo restando il rispetto della durata massima d’interruzione prevista all’art. 49 ter cpv. 3 OAVS; cfr. DTF 102 V
C-3962/2018 Pagina 14 208 consid. 3, nonché sentenze del TF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.5 e 9C_647/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 5.3 in fine). Nel caso in esame, la figlia del ricorrente non ha continuato la formazione precedentemente iniziata (segnatamente presso la facoltà di diritto), ma ha intrapreso un nuovo indirizzo di studi (sociologia). La figlia dell’insorgente si è infatti iscritta al 1° anno della facoltà di sociologia per l’a.a. 2017/2018, ossia ha iniziato una nuova formazione rispetto ai due precedenti indirizzi formativi universitari intrapresi (chimica e tecnologia rispettivamente di- ritto). Pertanto, non erano manifestamente adempiute (a prescindere dalla questione di sapere quanto è durata l’interruzione degli studi) le condizioni dettate dalla giurisprudenza per continuare ad erogare la rendita per figlia in formazione in applicazione dell’art. 49 ter cpv. 3 lett. c OAVS. Ne discende che è dunque a giusto titolo che l’autorità inferiore ha soppresso il versa- mento della rendita a favore del ricorrente a decorrere dal 30 settembre 2016. Su questo punto, il ricorso è infondato. 5.2.4 Il ricorrente ha altresì fatto valere che sua figlia ha intrapreso nell’a.a. 2017/2018 una nuova formazione – segnatamente in sociologia – e che ha seguito tale nuova formazione universitaria con profitto. A tal fine ha tra- smesso il certificato d’iscrizione al 2° anno per l’a.a. 2018/2019 (cfr. alle- gato al doc. TAF 11). Non avendo la figlia ancora compiuto 25 anni, avrebbe quindi diritto alla rendita completiva per figlia in formazione. Di opinione totalmente differente è l’autorità inferiore, secondo la quale la fi- glia dell’insorgente non sta seguendo un percorso formativo strutturato con la necessaria diligenza e profitto. 5.2.4.1 Al riguardo questo Tribunale osserva che dagli atti di cui all’incarto di causa emerge (soltanto) che la figlia del ricorrente si è iscritta alla facoltà di sociologia al 1° anno per l’a.a. 2017/2018 e al 2° anno per l’a.a. 2018/2019. Per nota giurisprudenza, i soli certificati d’iscrizione e la fre- quentazione dei corsi non sono sufficienti per ammettere l’esistenza di una preparazione sistematica a una futura attività lavorativa (cfr. sentenza del TF 9C_647/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 5.3). In altre parole, i certifi- cati d’iscrizione prodotti dal ricorrente non sono di per sé atti a dimostrare che la figlia abbia seguito nel suo insieme un percorso formativo, tanto meno strutturato, con il profitto, lo zelo e la diligenza necessari per portare a termine gli studi nei termini usuali. Ora, nei cinque anni successivi alla sua prima iscrizione universitaria alla facoltà di chimica e tecnologia, la fi- glia del ricorrente non ha ottenuto alcun diploma universitario, pur avendo già iniziato, dopo l’abbandono della prima, una seconda formazione uni- versitaria in diritto (poi pure abbondonata), ed ha anzi deciso di comin- ciarne una terza che, nella migliore delle ipotesi, si concluderebbe non nei
C-3962/2018 Pagina 15 tre anni complessivi previsti dal sistema formativo del suo Paese, ma in complessivi otto anni, o più, di studi universitari. In siffatte circostanze, non è seriamente ipotizzabile di ritenere che la figlia del ricorrente abbia seguito nel suo complesso una formazione universitaria con il necessario zelo, di- ligenza e profitto. Ammettere il contrario significherebbe svuotare di senso le disposizioni di legge applicabili (e precedentemente evocate) e la rela- tiva giurisprudenza in materia (pure precedentemente evocata) e avrebbe come conseguenza di parificare studi universitari svolti con diligenza e pro- fitto a semplici frequentazioni di corsi, con la mera speranza dell’otteni- mento, prima o poi, di un diploma universitario. Non soccorre pertanto il ricorrente neppure l’eventuale superamento del blocco di esami del primo a.a. negli studi di sociologia, fermo restando che non ha comunque pro- dotto un documento attestante tale circostanza e soprattutto le valutazioni dei singoli esami che sarebbero stati superati. Per il resto, già si è detto della genericità ed inconsistenza del certificato medico del 20 marzo 2018 della dott.ssa E._______, che peraltro non dimostra in alcun modo, la ne- cessità di un nuovo – e terzo – cambiamento dell’indirizzo di studi univer- sitari. Benché una ripresa del versamento della rendita per figli in forma- zione dopo che la stessa è stata soppressa è un’eventualità che non è stata esclusa dalla giurisprudenza (cfr. DTF 102 V 208 consid. 4 in fine, sentenza del TF 9C_647/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 5.3, sentenza del TAF C- 3729/2013 del 3 luglio 2014), l’insorgente non ha comunque dimostrato l’esistenza di motivi – né se ne ravvisano ad un esame d’ufficio degli atti di causa – che possano giustificare una ripresa del versamento della rendita completiva per figli a decorrere dall’a.a. 2017/2018 (e quindi una valuta- zione diversa da quella dell’autorità inferiore), e ciò quand’anche non si possa a priori escludere che la figlia dell’insorgente possa infine conseguire il diploma universitario in sociologia nei tre anni di studi usuali, ma che avrebbero richiesto nell’insieme più del doppio degli anni necessari usual- mente previsti per l’ottenimento di un singolo diploma in una delle materie universitarie scelte dalla medesima. In conclusione, bisogna convenire con l’autorità inferiore che non è più possibile ritenere che la figlia del ricorrente dall’a.a. 2017/2018 stia seguendo nel suo complesso una formazione uni- versitaria, tanto meno strutturata, con zelo, diligenza e profitto. 6. Infine, può ancora essere rilevata l’inconsistenza della censura ricorsuale del ricorrente secondo la quale l’autorità inferiore avrebbe tardato a ren- dere la decisione impugnata e sarebbe incorsa in una violazione del prin- cipio della celerità.
C-3962/2018 Pagina 16 6.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudi- ziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di tratta- mento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Il carat- tere ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle cir- costanze concrete del caso; sono determinanti inoltre la natura della causa, la portata e la difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall’autorità inferiore, l’interesse per l’assicurato così come il suo compor- tamento e quello delle autorità interessate (sentenza del TF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2; DTF 135 I 265 consid. 4.4; v. anche sen- tenze del TAF C-1000/2018 del 28 febbraio 2018 e C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2). A questo riguardo appartiene al ricorrente d’in- traprendere certi passi per invitare l'autorità a procedere con diligenza, se- gnatamente incitandola ad accelerare la procedura oppure presentando ri- corso per ritardata giustizia. Se all'autorità non si può rimproverare qualche tempo morto, quest'ultima non può invocare a giustificazione della lentezza della procedura un'organizzazione carente o un sovraccarico strutturale (DTF 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2 con rinvii e sentenze del TF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2 e 9C_441/2010 del 6 aprile 2011 consid. 2.2). Va altresì rilevato che nel diritto delle assicurazioni sociali la proce- dura di prima istanza è retta dal principio della celerità, che costituisce un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (DTF 110 V 54 con- sid. 4b e sentenze del TF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 e 9C_441/2010 del 6 aprile 2011 consid. 2.3), principio che non può tuttavia prevalere sulla necessità di un’istruttoria completa (DTF 129 V 441 consid. 1.2 e sentenze del TAF C-1000/2018 del 28 febbraio 2018 e C-6375/2013 del 29 novem- bre 2013 consid. 2). 6.2 6.2.1 Il ricorrente si è doluto del fatto che da quando ha inoltrato alla CSC il certificato d’iscrizione al 1° anno alla facoltà di sociologia per l’a.a. 2017/2018 del 25 ottobre 2017 sono trascorsi più di cinque mesi fino all’ot- tenimento della decisione su opposizione del 13 giugno 2018 (cfr. doc. TAF 11 e doc. TAF 16). 6.2.2 L’autorità inferiore ha indicato di avere ricevuto il 26 marzo 2018 l’op- posizione alla decisione del 5 marzo 2018 e di avere emanato la decisione su opposizione il 13 giugno 2018, ossia meno di tre mesi dopo aver rice- vuto l’opposizione. Secondo l’autorità inferiore ciò può essere considerato un termine ragionevolmente corretto (doc. TAF 13).
C-3962/2018 Pagina 17 6.2.3 Al riguardo, questo Tribunale osserva che il certificato d’iscrizione del 25 ottobre 2017 è pervenuto alla CSC il 13 novembre 2017 (cfr. timbro apposto dalla CSC medesima [doc. 47]). Con decisione del 5 marzo 2018, l’autorità inferiore ha soppresso a decorrere dal 30 settembre 2016 la ren- dita per figlia agli studi erogata in favore del ricorrente (doc. 49). Il 22 marzo 2018, il ricorrente ha presentato opposizione contro la menzionata deci- sione del 5 marzo 2018 (doc. 50) – opposizione pervenuta alla CSC il 26 marzo 2018. Con decisione su opposizione del 13 giugno 2018, la CSC ha respinto l’opposizione e confermato la decisione del 5 marzo 2018. Ora, questo Tribunale osserva, da un lato, che dagli atti di cui all’incarto dell’au- torità inferiore non risulta che il ricorrente abbia mai sollecitato l’evasione della procedura, né fatto valere che i tempi procedurali fossero troppo lun- ghi, né ha inoltrato presso questo Tribunale un ricorso per denegata/ritar- data giustizia. Dall’altro lato, va rilevato che la procedura d’istruttoria nel caso in esame è durata all’incirca otto mesi fino all’emanazione della deci- sione su opposizione del 13 giugno 2018. Inoltre, la procedura d’opposi- zione è durata meno di tre mesi dal momento del ricevimento dell’opposi- zione del ricorrente. Non è dato sapere, al di là della mera affermazione del ricorrente, per quale motivo le menzionate – relativamente brevi – du- rate delle procedure (nel suo insieme e quella d’opposizione in particolare) dovrebbero essere considerate siccome non ragionevoli. La censura di vio- lazione del principio di celerità da parte dell’autorità inferiore, destituita di ogni fondamento, va pertanto respinta, fermo restando che anche nella de- negata ipotesi che fosse stata ammessa, non avrebbe comunque, e mani- festamente, potuto avere come conseguenza il riconoscimento di una ren- dita completiva per figlia in formazione contraria al diritto federale e alla giurisprudenza in materia. 7. Da quanto esposto, discende che il ricorso è respinto e la decisione su opposizione impugnata è confermata. 8. 8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 8.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF {RS 173.320.2}] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vin- centi, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7
C-3962/2018 Pagina 18 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3962/2018 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: