B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-3784/2012
S e n t e n z a d e l 2 5 l u g l i o 2 0 1 2 Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, rappresentato dall'Associazione Nazionale per la Tutela degli Invalidi Orfani Poveri e Abbandonati/A.N.I.O.P.A., ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (domanda di revisione della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 di- cembre 2010).
C-3784/2012 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con sentenza del 13 dicembre 2010, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso interposto il 12 gennaio 2009 da A._______ – citta- dino italiano, nato il (...), coniugato – contro la decisione dell'UAIE del 16 dicembre 2008 (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C- 298/2009 del 13 dicembre 2010). 2. Il 7 luglio 2012, l'interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrati- vo federale una domanda di ricorso-riesame della causa C-298/2009 me- diante la quale ha chiesto il riconoscimento di una prestazione dell'assicu- razione svizzera per l'invalidità, a far tempo dalla data del rientro in Italia, dal momento che le sue condizioni di salute comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. La rappresentante del ricorrente ha altresì sottolineato che l'inoltro tardivo dell'istanza è do- vuto al fatto che "nel periodo in cui pervenne svariata corrispondenza all'Ente Associazione A.N.I.O.P.A., io ero fuori sede per impegni di lavoro e tornando mi sfuggi la missiva relativa all'inabile". L'insorgente ha esibito copia del Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze e una "nuova tabella ordinata in fasce ovvero in misura fissa". 3. 3.1 L'atto dell'interessato – datato 25 maggio 2011, ma spedito a questo Tribunale per plico raccomandato del 7 luglio 2012 – comporta quale og- getto l'indicazione ricorso-riesame n. di ruolo C-298/2009 di questo Tribu- nale. Peraltro, la sentenza in tale causa è stata resa il 13 dicembre 2010, la stessa è stata spedita alla rappresentante della ricorrente il 21 dicem- bre 2010, ma il plico raccomandato non è stato ritirato ed è stato ritornato a questo Tribunale dalla Posta italiana per "compiuta giacenza" il 28 gen- naio 2011. Giusta l'art. 20 cpv. 2bis PA, una notificazione recapitabile sol- tanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. Agli atti di causa non vi sono elementi da cui potere dedurre, con il necessario grado di prova, a che momento vi sia stato il primo tentativo di consegna infruttuoso del plico raccomandato contenen- te la sentenza del 13 dicembre 2010 rispettivamente quello in cui l'avviso di ritiro è stato messo nella bucalettere o nella casella postale della rap- presentante del ricorrente (DTF 134 V 49 consid. 4 e relativi riferimenti), di modo che non si può che fare riferimento al termine di giacenza indica-
C-3784/2012 Pagina 3 to dalla Posta (DTF 121 I 31 consid. 3b/bb). Sennonché, in mancanza di una precisa indicazione al riguardo, la scadenza del termine di giacenza deve considerarsi intervenuto al più tardi il 28 gennaio 2011, giorno in cui la Posta italiana ha rispedito al mittente, ossia a questo Tribunale, il plico raccomandato contenente la sentenza del 13 dicembre 2010 con l'indica- zione "al mittente per intervenuta giacenza". Il termine di ricorso, dinanzi al Tribunale federale, contro tale sentenza è dunque scaduto il 28 febbra- io 2011. Per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che una volta ricevuto di ritorno la sentenza di cui trattasi, questo Tribunale l'ha rispedi- ta alla rappresentante del ricorrente il 4 febbraio 2011, di modo che si può ad ogni buon conto ritenere che l'insorgente ha ricevuto la sentenza in questione (essendo qui incontestata la ricezione della sentenza medesi- ma) nel corso del mese di febbraio 2011, con la conseguenza che il ter- mine di ricorso è scaduto chiaramente ben prima del 7 luglio 2012. 3.2 Per conseguenza – e nella misura in cui l'istante utilizza nello scritto inoltrato il 7 luglio 2012 anche il termine ricorso – va rilevato che in virtù delle risultanze degli atti di causa a tale data il termine per presentare un ricorso dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 dicembre 2010 era ormai chiaramente e ampiamente scaduto. L'atto in esame inoltrato dall'istante riferendosi pure al concetto di riesame non può pertanto che essere trattato da questo Tribunale che come domanda di revisione della propria sentenza del 13 dicembre 2010. 4. 4.1 La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chie- dere il riesame di una sentenza del Tribunale amministrativo federale per i motivi indicati agli art. 121-123 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110) e nei termini fissati all'art. 124 LTF, dispo- sizioni applicabili per analogia dinanzi al Tribunale amministrativo federa- le (art. 45 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe- derale [LTAF, RS 173.32]). Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è per contro applicabile l'art. 67 cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am- ministrativa (PA, RS 172.021). 4.2 Come vale anche per gli altri atti scritti destinati al Tribunale ammini- strativo federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione deve esse- re motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la re- visione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revi-
C-3784/2012 Pagina 4 sione (art. 67 cpv. 3 PA in correlazione con gli art. 52 e 53 PA). È neces- sario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debita- mente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale amministrativo fede- rale affinché la sentenza precedente (nel caso concreto quella del 13 di- cembre 2010) sia annullata e ne sia pronunciata una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF). 5. 5.1 In virtù dell'art. 121 LTF, la revisione può essere domandata se: sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricu- sazione (lett. a), il Tribunale ha accordato a una parte sia di più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b), il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) e il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). La revisione di una sentenza del Tribunale amministrativo federale può pure essere chiesta a determinate condizioni allorquando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati (art. 122 LTF). Infine, e in materia di diritto pubblico, la revisione può essere domandata anche se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento pre- cedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF). 5.2 L'inoltro di un'istanza di revisione non consente altresì di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione né, più in particolare, di far valere delle censure che avrebbero potuto essere sollevate dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo fe- derale (art. 46 LTAF). 5.3 Giusta l'art. 124 LTF, la domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale amministrativo federale: per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione (lett. a); per violazione delle norme procedurali, entro 30 giorni dalla noti- ficazione del testo integrale della sentenza (lett. b); per violazione della CEDU, entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'art. 44 CEDU (lett. c); per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza [...] (lett. d). Peraltro, e giusta l'art. 124 cpv. 2 LTF, dopo dieci anni dalla pronuncia della senten-
C-3784/2012 Pagina 5 za, la revisione non può più essere chiesta, salvo: [...] (lett. a); negli altri casi, per il motivo di cui all'art. 123 cpv. 1 LTF. La domanda deve segna- tamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione su ricorso (art. 67 cpv. 3 PA in fine). 6. 6.1 Nella sua domanda, e benché in maniera un po’ confusa, l'istante si prevale, da un lato, del motivo di revisione di cui all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, nel senso che per giudicare correttamente del caso andrebbe preso in considerazione il Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'econo- mia e delle finanze italiano (allegato), da cui si evincerebbe alla cifra 7 la dicitura "Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati", nonché l'allegata tabella. Dall'altro lato, chiede ciò che egli de- finisce "un suo sacrosanto diritto (ad una rendita AI [intera] svizzera) deri- vante da tanti anni di continuo e pesante lavoro espletato in terra stranie- ra" e dalle conseguenze della sua patologia oncologica. Si può pertanto ritenere che abbia con tale descrizione voluto (implicitamente) riferirsi an- che ad uno dei vizi procedurali di cui all'art. 121 lett. b, c o d LTF. 6.2 La domanda di revisione inoltrata il 7 luglio 2012, ma recante la data del 29 maggio 2011, è tuttavia inammissibile già in quanto manifestamen- te tardiva. In effetti, il termine di 30 giorni dalla notificazione integrale della sentenza del 12 dicembre 2010 (per la violazione di altre norme procedu- rali [art. 124 cpv. 1 lett. b LTF]), risulta in effetti d'acchito e riconoscibil- mente siccome ampiamente scaduto al momento dell'inoltro, il 7 luglio 2012, della domanda di revisione in esame. Quanto al termine di 90 giorni dalla scoperta di altri motivi (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF), ossia dalla sco- perta del Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia, va os- servato che il termine inizia a decorrere, per i fatti nuovi, quando l'istante ne ha una conoscenza sufficientemente sicura per poterli invocare, e, per i mezzi di prova nuovi, quando sono in possesso dell'istante o quando quest'ultimo ne ha una conoscenza sufficiente per poterne richiedere l'amministrazione (cfr. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Com- mentaire, Berna 2008, art. 124 n. 4726). Nel caso concreto, il ricorrente neppure ha indicato quando sarebbe venuto a conoscenza del Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze italiano nonché dell'allegata tabella, come avrebbe potuto e dovuto fare usando della necessaria diligenza, fermo restando che incombe peraltro all'istan- te di dimostrare la tempestività della domanda di revisione (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_448/2009 del 28 agosto 2009 consid. 1.5 e re- lativi riferimenti e 5A_267/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 3.1). Peraltro,
C-3784/2012 Pagina 6 visto che la domanda di revisione di cui trattasi, inoltrata il 7 luglio 2012, reca la data del 29 maggio 2011, vi è motivo di ritenere che al più tardi a tale data l'istante ne avesse una sufficiente conoscenza per invocarli o ri- chiederne l'amministrazione. La domanda di revisione depositata il 7 lu- glio 2012 è dunque tardiva anche per quanto attiene al motivo di revisio- ne di cui all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, essendo stata inoltrata ben oltre il termine di 90 giorni dal momento in cui l'istante ne ha avuto una sufficien- te conoscenza (29 maggio 2011). Peraltro, la revisione è esclusa se l'i- stante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevol- mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria i fatti e i mezzi di prova invocati (cfr., fra le altre, la sentenza del Tribunale federale 2F_2/2009 del 23 settembre 2009 consid. 3.1). In tale contesto, non è altresì dato sapere – l'istante non indicandone una ragio- ne – perché, usando della necessaria diligenza, non avrebbe potuto esibi- re dinanzi a questo Tribunale, nell'ambito della procedura della causa C- 298/2009, la copia del Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'eco- nomia e delle finanze italiano (e l'allegata tabella). Detto Decreto appare in effetti essere stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 settembre 2007, vale a dire oltre un anno prima dell'inoltro, il 12 gennaio 2009, del ricorso contro la decisione dell'UAIE del 16 di- cembre 2008. 6.3 Da quanto esposto, discende che la domanda di revisione, inoltrata dopo la scadenza dei pertinenti termini previsti all'art. 124 cpv. 1 LTF, è manifestamente inammissibile. 7. Nella domanda di revisione presenta il 7 luglio 2012, l'istante segnala che la sua rappresentante era (al momento della notificazione della sentenza di questo Tribunale del 13 dicembre 2010) fuori sede per impegni di lavo- ro e che al suo rientro le sfuggì la missiva (leggi: la menzionata sentenza) relativa alla sua inabilità lavorativa. Anche volendo considerare queste in- dicazioni quale domanda di restituzione dei termini, occorre rilevare che i termini fissati all'art. 124 LTF non sono prorogabili. Detti termini possono però essere restituiti allorquando l'istante o il suo rappresentante siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'istante stesso lo domandi adducendone i motivi e compia l'atto o- messo entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 24 cpv. 1 PA [v. pure art. 41 LPGA e 50 LTF]; cfr. sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 4F_22/2011 del 21 febbraio 2012 consid. 2.1 e relativi riferimenti).
C-3784/2012 Pagina 7 7.1 Incombe altresì all'istante dimostrare la tempestività della domanda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se non è di- mostrata la tempestività dell'inoltro della domanda di restituzione o la do- manda stessa non è motivata o non è stato compiuto l'atto omesso nel termine previsto dalla legge, la domanda stessa è inammissibile (cfr. sen- tenza del Tribunale federale 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008; v. pure YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 50 n. 1359 e 1370). Nel caso di specie, non è tuttavia, e fra l'altro, stata forni- ta dall'istante alcuna dimostrazione che l'atto omesso, ossia la domanda di revisione in esame, è stata compiuta nel termine di 30 giorni dalla ces- sazione dell'impedimento (cfr., sul momento della cessazione dell'impe- dimento, la sentenza del Tribunale federale K 34/03 del 2 luglio 2003). Già per questo motivo la domanda di restituzione dei termini è inammis- sibile. 7.2 Occorre inoltre precisare che la nozione d'impedimento non colpevole non comprende un qualsivoglia problema d'organizzazione tra l'istante e il suo rappresentante (cfr. la sentenza del Tribunale federale 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici dimenticanze dell'uno o dell'altro, fermo restando che il comportamento del rappresen- tante va comunque ascritto al rappresentato (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_249/2008 consid. 1.2 e relativi riferimenti; v. pure YVES DON- ZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 50 n. 1342). Ora, il fatto che la rappresentante (al momento della notificazione della sentenza di questo Tribunale del 13 dicembre 2010) fosse assente e che al suo rientro le sia sfuggita la sentenza non costituisce manifesta- mente e riconoscibilmente un impedimento, senza colpa, suscettibile di giustificare una restituzione dei termini, trattandosi chiaramente di una dimenticanza del rappresentante, altresì imputabile al rappresentato. In effetti, l'Associazione A.N.I.O.P.A. poteva e doveva, usando della neces- saria diligenza, organizzarsi internamente in modo tale che, nell'eventuali- tà di un'assenza della diretta responsabile del caso dell'istante, un altro collaboratore assumesse temporaneamente la salvaguardia degli interes- si dell'istante stesso. Ne discende che la domanda di restituzione è i- nammissibile anche per questo ragione non potendo in buona fede sfug- gire all'istante che nemmeno ha fatto valere un impedimento ai sensi di legge suscettibile di giustificare un'eventuale restituzione dei termini.
C-3784/2012 Pagina 8 8. 8.1 Occorre altresì precisare che, quand'anche si fosse, per denegata i- potesi, dovuto entrare nel merito della domanda di revisione del 7 luglio 2012, si sarebbe allora dovuto osservare che, secondo giurisprudenza, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili del- le allegazioni di fatto, sebbene i fatti non fossero noti al ricorrente malgra- do tutta la sua diligenza. Inoltre, questi fatti devono essere rilevanti, vale a dire devono essere suscettibili di modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la re- visione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, ma che non avevano potuto essere provati, a discapito dell'istante. Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, l'istante deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale pro- cedimento. Una prova è quindi considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella pro- cedura principale. Decisivo è che il mezzo di prova serva alla ricostruzio- ne dei fatti più che al semplice nuovo apprezzamento. Per conseguenza, non è sufficiente che un nuovo referto medico dia un diverso apprezza- mento dei fatti. Sono invece necessari nuovi elementi di fatto in grado di dimostrare che la decisione presa era oggettivamente viziata. Non costi- tuisce inoltre motivo di revisione la circostanza che il Tribunale sembri aver mal interpretato dei fatti già noti nella procedura principale. Al contra- rio, l'apprezzamento inesatto dei fatti deve essere piuttosto riconducibile alla mancata conoscenza o all'assenza di prove sui fatti essenziali del giudizio. 8.2 Questo Tribunale constata che il ricorrente non ha indicato per quale motivo il Decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dell'economia e delle fi- nanze (e l'allegata tabella) concernente l'individuazione delle patologie ri- spetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante (segnatamente, fra le altre, una "patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati"; cfr. doc. TAF 1) conterrebbe elementi suscettibili di modificare la fattispecie posta alla ba- se della sentenza del 13 dicembre 2010 di questo Tribunale e di condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Nella sentenza del 13 dicembre 2010, il Tribunale amministrativo federale ha invero indicato che "l'interessato è considerato invalido al 70%, con- formemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza" (v. la sen-
C-3784/2012 Pagina 9 tenza del Tribunale amministrativo federale C-298/2009 del 13 dicembre 2010 lett. B), senza che detta circostanza sia però stata considerata di ri- lievo ai fini del giudizio. Questo Tribunale ha in effetti precisato che la va- lutazione di un'autorità straniera con riferimento all'incapacità lavorativa di un assicurato non vincola di principio le autorità svizzere nell'apprezza- mento del caso secondo il diritto svizzero (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-298/2009 del 13 dicembre 2010 consid. 10.4). Peraltro, dalla documentazione medica agli atti di causa, segnatamente dalla perizia medica particolareggiata E 213 del 7 giugno 2007, risultava che il medico dell'INPS stesso si era distanziato da quanto ritenuto dalle autorità italiane sull'incapacità lavorativa, l'insorgente essendo stato rite- nuto in grado di svolgere, e a tempo pieno, sia il suo ultimo lavoro di ma- gazziniere sia un lavoro sostitutivo adeguato alle sue condizioni (v. la sen- tenza del Tribunale amministrativo federale C-298/2009 del 13 dicembre 2010 consid. 10.4). 8.3 Peraltro, secondo costante giurisprudenza, l'art. 121 lett. c LTF si ap- plica quando il Tribunale ha omesso di esprimere il suo giudizio in merito a singole conclusioni, ciò per cui non appare sussistere alcun indizio con- creto nel caso di specie. In base a questa disposizione, non vi è invece motivo di revisione né quando l'asserita omissione concerne delle censu- re né quando riguarda le motivazioni ad esse relative (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2F_3/2001 del 23 febbraio 2011 consid. 2.2 e relativi ri- ferimenti). Sempre secondo giurisprudenza, il concetto di svista giusta l'art. 121 lett. d LTF presuppone che il Tribunale abbia omesso di prende- re in considerazione un determinato documento versato agli atti o l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore letterale. Una svista in tal senso implica un errore grossolano ed evidente (che l'i- stante non è riuscito ad indicare), che può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata viene travisa- ta. Essa non concerne per contro né la valutazione delle prove né l'ap- prezzamento giuridico dei fatti (cfr. pure la sentenza del Tribunale federa- le 2F_3/2001 del 23 febbraio 2011 consid. 2.2 e relativi riferimenti), come si potrebbe supporre l'istante abbia voluto far valere con la sua domanda di revisione. Peraltro, non è dato rilevare come si potrebbe rimproverare a questo Tribunale di avere statuito il 13 dicembre 2010 ultra o extra perita, ipotesi cui si riferisce l'art. 121 lett. b LTAF (cfr. la sentenza del Tribunale federale 5F_3/2008 del 17 novembre 2008 consid. 2 e relativi riferimenti). 8.4 Da quanto esposto, discende che anche qualora si fosse dovuto en- trare nel merito della presente domanda di revisione, la stessa avrebbe dovuto essere respinta siccome manifestamente infondata.
C-3784/2012 Pagina 10 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel me- rito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF), ritenute altresì le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia d'assicurazioni sociali (v. in particolare l'art. 85 bis cpv. 3 LAVS applicabile anche alle procedura in materia d'invalidità giusta l'art. 69 cpv. 2 LAI). Peraltro, il semplice fatto che il giudice unico e la cancellie- ra cui è stato attribuito il caso in esame, alfine della sua trattazione ed evasione, abbiano già funto da giudice e cancelliera nella causa C- 298/2009 di questo Tribunale di cui è chiesta la revisione non costituisce motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. b LTF (applicabile per rinvio dell'art. 38 LTAF; cfr. sulla questione la sentenza del Tribunale fede- rale 2F_19/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) né, visto l'esito della causa, vi è motivo d'attribuire delle ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3784/2012 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda dell'istante del 7 luglio 2012, intesa quale domanda di restituzione del termine per la presentazione della domanda di revisione, è inammissibile. 2. La domanda di revisione della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 dicembre 2010, inoltrata il 7 luglio 2012, è inammissibile 3. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: