Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3691/2011
Entscheidungsdatum
01.06.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-3691/2011

S e n t e n z a d e l 1 ° g i u g n o 2 0 1 2 Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Franziska Schneider, Vito Valenti; Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A.________, ricorrente,

contro

B._______ intimato,

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 12 maggio 2011.

C-3691/2011 Pagina 2

Fatti: A. B._______ cittadino italiano, nato nel 1961, coniugato con figli, è al beneficio, dal 1° giugno 1994, di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità accompagnata da una rendita completiva per la moglie A., nata nel 1963, e dalle rendite per i figli D._____ (nata nel 1984), E.________ (nata nel 1989) e C.___ (nato nel 1994). Con decisione del 15 febbraio 2007 (doc. 85), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, (UAIE), in esito a separazione di fatto dei coniugi A._______ e B.________ (doc. 89), ha assegnato tutte le rendite completive legate alla rendita principale, ad A.__________ con effetto 1° febbraio 2007 (doc. 84, 85). B. Con decreto del 23 febbraio 2011, contrariamente a quanto già in precedenza disposto dal Tribunale Civile di Marsala (sentenza di separazione giudiziale del 12 aprile 2010, doc. 17 incarto TAF), il Tribunale per i minorenni di Palermo, atteso che da maggio 2010 il figlio C._________ era tornato ad abitare con il padre, ha ristabilito l'autorità parentale in favore di questi (doc. 170). Il 25 marzo 2011 B.__________ ha fatto richiesta di ricevere personalmente la rendita per il figlio (doc. 171). Con decisione del 12 maggio 2011, l'UAIE ha assegnato la prestazione in parola al padre con effetto dal 1° aprile 2011 (doc. 173). Questo provvedimento è stato notificato anche ad A.. C. Con il ricorso depositato il 23 giugno 2011, A. contesta il provvedimento di cui sopra rilevando che il figlio C._____ vive con lei. Produce un certificato di stato di famiglia aggiornato al 6 giugno 2011 attestante quanto sostenuto ed un certificato individuale di residenza per il figlio C.________ che abita allo stesso indirizzo della madre. Produce poi un provvedimento del Tribunale dei minori di Palermo del 6 aprile 2009 attestante la decadenza della potestà genitoriale di B._________ sul figlio C._________ (doc. 8 incarto TAF). D. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 25 novembre 2011, l'UAIE propone di accogliere il ricorso e di rinviargli gli atti perché esamini i presupposti

C-3691/2011 Pagina 3 per l'eventuale pagamento alla madre della rendita in parola. L'autorità inferiore segnala che, secondo le Direttive sulle rendite (cifra marginale 10011), prima di emanare la decisione impugnata, avrebbe dovuto sottoporre l'incarto per preavviso all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, atto che ha omesso di compiere. Da qui la richiesta di rinviargli gli atti. E. Copia di queste osservazioni è stata intimata, con diritto di replica, alla ricorrente ed alla controparte (ordinanza del 1° dicembre 2011). Con scritto del 19 gennaio 2012, A., ribadendo la sua richiesta, ha inviato copia delle sentenza di separazione emanata dal Tribunale civile di Marsala il 12 aprile 2010 già ad atti. F. Con ordinanza del 3 febbraio 2012, questo Tribunale ha invitato l'UFAS a prendere posizione in merito alla vertenza. Nella risposta del 5 marzo 2012, l'UFAS ritiene che per il periodo in cui il figlio C. è rimasto con il padre (e ne aveva la potestà genitoriale), la rendita gli è dovuta (tre mesi da aprile – mese successivo alla richiesta – a tutto giugno 2011, mese del ritorno di C._________ presso la madre). Le parti sono state invitate, con ordinanza del 6 marzo 2012, a pronunciare sul preavviso dell'UFAS. Con scritto del 22 marzo 2012, l'UAIE ha riproposto l'ammissione del ricorso ed il rinvio degli atti per nuova decisione come proposto dall'UFAS. A.________ ha poi inviato un decreto del Tribunale dei minori di Palermo del 28 marzo 2012 dal quale si evince che viene confermato l'affidamento di C._______ alla madre.

C-3691/2011 Pagina 4 Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente

C-3691/2011 Pagina 5 Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una prestazione dell'assicurazione per l'invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. I nuovi regolamenti (CEE) n° 883/2004 e n° 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in vigore dal 1° aprile 2012 fra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea, che sostituiscono i regolamenti (CEE) n° 1408/71 e 574/72 non sono applicabili. 4. 4.1 Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). In altri termini, dei fatti sopraggiunti posteriormente alla data della decisione dell'autorità inferiore devono non di meno essere presi in considerazione se sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_278/2011

C-3691/2011 Pagina 6 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2 nonché B 55/01 del 16 ottobre 2002 consid. 1.2; DTF 121 V 362 consid. 1b, DTF 118 V 200 consid. 3a in fine e DTF 99 V 98 consid. 4). 4.2 Nella fattispecie l'oggetto della lite è costituito dal diritto al versamento della corrente rendita per il figlio C._____. La ricorrente, madre del nominato, è insorta contro la decisione dell'UAIE del 12 maggio 2011 che riconosceva il versamento della rendita del figlio C.____ nelle mani del padre B._______ titolare della rendita principale AI, a decorrere dal 1° aprile 2011. 5. 5.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Nella fattispecie le condizioni per avere diritto a una rendita completiva sono adempiute. Il cpv. 4 di questa disposizione precisa che la rendita completiva è versata come la rendita cui è connessa (cfr. anche art. 22 ter cpv. 2 LAVS). Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (che non è messo in discussione nella fattispecie, cfr. art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. 5.2 L'art. 71 ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), applicabile per il rinvio dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria (cpv. 1). Il cpv. 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti (cpv. 2). 5.3 Va anche ricordato l'art. 285 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), giusta il quale il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla

C-3691/2011 Pagina 7 situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cpv. 1). Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo (cpv. 2). Tuttavia, l'obbligato al mantenimento che, per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell’importo di tali nuove prestazioni (cpv. 2 bis ). 5.4 Queste disposizioni si applicano anche al versamento delle rendite per figli diventati maggiorenni. Con l'introduzione dell'art. 71 ter cpv. 3 OAVS (1° gennaio 2011), il legislatore ha codificato precedenti direttive. Il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente; sono salve disposizioni diverse del giudice civile e dell'autorità tutoria. 5.5 In sostanza, queste disposizioni hanno per scopo di garantire un impiego appropriato delle rendite completive che, di principio, devono essere versate a colui o colei che vive insieme al beneficiario della prestazione completiva. Una rendita per figlio può dunque essere versata, a richiesta, al genitore non titolare della rendita principale se lo stesso, oltre a vivere con il figlio, ne detiene l'autorità parentale. 6. 6.1 Nella fattispecie, la rendita per il figlio C._______ è stata dapprima versata alla madre A._________ con la quale viveva. Su richiesta datata del 25 marzo 2011 del padre è stato disposto il versamento in suo favore a partire dal 1° aprile 2011. Infatti, da maggio 2010 C._________ è andato ad abitare con il padre B._______ anche se questi era stato decaduto della potestà genitoriale con decreto del 6 aprile 2009 del Tribunale dei minori di Palermo (cfr. doc. 7 bis incarto TAF). Questa situazione è stata implicitamente confermata nella sentenza di separazione giudiziale del 12 aprile 2010 che intendeva affidare il figlio alla madre (doc. 17 incarto TAF). Ad ogni modo, con decreto del 23 febbraio 2011 (doc. 170), la stessa autorità giudiziaria, constatando la

C-3691/2011 Pagina 8 situazione di fatto, ossia che C.________ viveva con il padre B._______ reintegrava il padre nell'esercizio della potestà genitoriale. C.________ sarebbe successivamente tornato ad abitare con la madre da giugno 2011 (doc. 178). 6.2 6.2.1 B._________ può avere diritto al versamento della rendita completiva del figlio C._________ al più presto solo a partire dal 1° aprile 2011, mese successivo alla richiesta inoltrata il 25 marzo 2011. Il versamento diretto della rendita per figli presuppone infatti una formale richiesta da parte del genitore (v. sentenza del Tribunale federale 9C_935/2009 del 18 maggio 2010 consid. 2.3 con il rinvio). A questa data, B.________ deteneva l'autorità parentale sul figlio C._________ con il quale viveva come indicato nel decreto del 23 febbraio 2011 del Tribunale dei minori di Palermo. Per il periodo posteriore al 1° aprile 2011 B.__________ adempie pertanto le condizioni dell'art. 71 ter OAVS per avere diritto al pagamento della rendita per il figlio C.. 6.2.2 A partire dal giugno 2011, stando all'attestato del Comune di Campobello di Mazara (doc. 178), il figlio C. è ritornato a vivere con la madre. Il ritorno dalla madre a partire dal mese di giugno 2011 è stato confermato dal Tribunale per i minorenni di Palermo con decreto del 28 marzo 2012 (doc. 25 incarto TAF). Questa circostanza non può tuttavia essere presa in considerazione dallo scrivente Tribunale in quanto esula dal suo potere di cognizione giudiziaria. La validità della decisione del 12 maggio 2011 va infatti esaminata alla luce delle circostanze di fatto esistenti nel momento in cui è stata emanata (cfr. consid. 4.1 sopracitato). Non è quindi possibile dare seguito alla proposta dell'UFAS, ripresa dall'autorità inferiore, che conclude all'accoglimento parziale del ricorso, all'annullamento della decisione impugnata e al riconoscimento del pagamento della rendita per il figlio C._________ a favore della madre a partire dal 1° luglio 2011. 6.3 In queste circostanze, lo scrivente Tribunale deve respingere il ricorso e confermare la decisione del 12 maggio 2011. Visto che il figlio C.________ è ritornato a vivere con la madre nel giugno 2011, l'incarto deve essere trasmesso all'autorità inferiore affinché si pronunci sulla richiesta di pagamento della rendita per il figlio C.________ formulata da A._______ nella memoria ricorsuale del 23 giugno 2011.

C-3691/2011 Pagina 9 7. 7.1 Di regola la procedura è onerosa. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, nel caso di procedure relative al pagamento delle rendite completive o per i figli non sono prelevate spese processuali (DTF 129 V 362 consid. 7). 7.2 Visto l'esito del ricorso, non sono assegnate alla ricorrente indennità per le spese ripetibili. L'intimato non ha partecipato alla procedura davanti allo scrivente tribunale e non ha assunto particolari spese. Non ha quindi diritto alla rifusione delle spese ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

C-3691/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. L'incarto è rinviato all'autorità inferiore per nuova decisione ai sensi del considerando 6.3. 3. Non si percepiscono spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata A/R) – intimato (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

13