B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-3682/2014
S e n t e n z a d e l 1 3 d i c e m b r e 2 0 1 6 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Caroline Bissegger, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 26 maggio 2014).
C-3682/2014 Pagina 2 Fatti: A. Dagli atti di causa risulta che, con decisione del 7 ottobre 2009, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha attribuito a A._______ – cittadino serbo, nato il (...), coniugato (da ...) e padre di due figli (nati nel [...] e nel [...]; v. doc. 6) – una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° luglio 2005. Con sentenza del 4 no- vembre 2010, il Tribunale amministrativo federale ha riformato la decisione dell'UAIE del 7 ottobre 2009, riconoscendo all'interessato il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 1° settembre 2004 e ad una rendita intera dal 1° dicembre 2004 (sentenza del TAF C-6956/2009). Con sentenza del 15 dicembre 2011, il Tribunale federale ha poi annullato la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 4 novembre 2010 e la decisione dell'UAIE del 7 ottobre 2009 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché, dopo aver esperito una perizia medica, si pronunciasse sul diritto dell'inte- ressato ad una rendita d'invalidità per il periodo che precedeva il 1° luglio 2005 (sentenza del TF 9C_1011/2010). B. Con scritto dell'11 febbraio 2014, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha informato l’interessato che si sarebbe pronunciata sul suo diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera, essendo egli prossimo all'età di pen- sionamento secondo la legislazione svizzera (doc. 1). C. Con decisione del 14 aprile 2014 (doc. 9), la CSC ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 543.- al mese dal 1° maggio 2014, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 8 anni ed 11 mesi, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 3 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 71'604.- ed una scala delle rendite 11 (v. doc. 6 [foglio di calcolo]). Nella motivazione della decisione, l’autorità inferiore ha indicato, sotto la rubrica “complemento d’informazione”, che “con il compimento dell’età pensiona- bile, la rendita d’invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia”. D. Con scritto del 30 aprile 2014, l'interessato ha segnalato che l'UAIE non si è ancora pronunciato, in esecuzione della sentenza del Tribunale federale 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011, sul suo diritto ad una rendita d'inva- lidità da novembre del 2001 a luglio del 2005. Ha contestato che la rendita
C-3682/2014 Pagina 3 d'invalidità di cui beneficia dal 1° luglio 2005 possa essere sostituita da una rendita di vecchiaia (doc. 11). E. Con decisione su opposizione del 26 maggio 2014, l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 30 aprile 2014 e confermato la decisione del 14 aprile 2014. L'interessato, nato il (...), non ha più diritto ad una rendita d'in- validità a partire dal momento, il 1° maggio 2014, in cui è nato il suo diritto ad una rendita di vecchiaia (è fatto riferimento all'art. 30 LAI e all'art. 21 LAVS). Per conseguenza, detta autorità a ragione si è pronunciata sul suo diritto ad una rendita di vecchiaia (doc. 14). F. Il 30 giugno 2014, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 26 maggio 2014 mediante il quale ha chiesto d’annullare la decisione im- pugnata. Ha ribadito che, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011, l'autorità in- feriore deve dapprima pronunciarsi sul suo diritto ad una rendita d'invalidità da novembre del 2001 a luglio del 2005 e poi determinarsi sul suo diritto ad una rendita di vecchiaia (doc. TAF 1 e 3). G. Nell’ambito della procedura riguardante la rendita d’invalidità, con deci- sione del 9 luglio 2014, l’UAIE ha deciso che l’interessato non ha diritto ad una rendita d’invalidità prima del 27 luglio 2005, data a partire dalla quale ha beneficiato di una rendita intera d’invalidità. Il 22 luglio 2014, l’interes- sato ha poi interposto ricorso dinanzi a questo Tribunale contro la decisione dell’UAIE del 9 luglio 2014 (v. la causa C-4297/2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale). H. Nella risposta al ricorso del 27 agosto 2014, la CSC ha rilevato che l'inte- ressato si duole della procedura afferente alla rendita d'invalidità dinnanzi all’UAIE. Pertanto, ha proposto di dichiarare il presente ricorso siccome privo di oggetto. Detta autorità ha poi precisato che, qualora dovesse es- sere emanata una nuova decisione concernente la rendita d'invalidità e questa decisione dovesse avere un influsso sulla decisione concernente la rendita di vecchiaia, procederà, se adempiuti i presupposti, ad una revi- sione, giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA, della propria decisione su opposizione del 26 maggio 2014 (doc. TAF 5).
C-3682/2014 Pagina 4 I. Con atto del 10 dicembre 2014 (inoltrato dinanzi al Tribunale federale, che è poi stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale), l'interessato ha postulato l'accertamento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento per danni alla salute da parte dell'UAIE e della B._______ e quantificato in 5 milioni di Euro (doc. TAF 7 e 21). J. J.a Con scritto del 21 luglio 2015, l'interessato ha sollecitato l'evasione del gravame (doc. TAF 9 e 10). In una presa di posizione del 7 agosto 2015, ha segnalato che, secondo l'allegata decisione del Fondo Repubblicano per l'assicurazione pensionistica e d'invalidità di C._______ del 20 luglio 2015 (decisione che a suo giudizio vincola le autorità svizzere nell'apprez- zamento del suo caso), presenta una (completa) perdita della capacità la- vorativa dal 27 settembre 2000 con conseguente diritto alla pensione (d'in- validità) a far tempo dal 27 settembre 2000 (doc. TAF 12 e 16). J.b Con scritto dell'8 agosto 2015 (doc. TAF 14 e 18), l'avvocato D._______ di E._______ ha peraltro ritornato a questo Tribunale copia della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 27 agosto 2014 (che gli era stata trasmessa da questo Tribunale con provvedimento del 16 luglio 2015; doc. TAF 8), precisando di non rappresentare l'interessato nell'am- bito della procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale amministrativo federale. K. K.a Con provvedimento del 15 ottobre 2015, questo Tribunale ha tra- smesso all'interessato copia della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 27 agosto 2014 (doc. TAF 22). K.b In una presa di posizione del 20 ottobre 2015, l'interessato si è ricon- fermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 30 giu- gno 2014 e allo scritto del 7 agosto 2015 (doc. TAF 24 e 26), presa di po- sizione che è poi stata trasmessa, unitamente agli scritti dell’interessato del 21 luglio, 7 ed 8 agosto 2015, all'autorità inferiore per conoscenza con provvedimento del 17 novembre 2015 (doc. TAF 27). L. Nell’ambito della procedura riguardante la rendita d’invalidità, con sen- tenza di data odierna, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente
C-3682/2014 Pagina 5 accolto, nella misura in cui ammissibile, il ricorso interposto dall’interes- sato, riformato la decisione dell’UAIE del 9 luglio 2014 e riconosciuto all’in- teressato medesimo il diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1° no- vembre 2000 al 31 dicembre 2003, a tre quarti di rendita dal 1° gennaio al 30 settembre 2004 e ad una rendita intera dal 1° ottobre 2004 (v. la causa C-4297/2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa- zione. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 1.4.1 Nel gravame del 30 giugno 2014 (doc. TAF 1 e 3), il ricorrente si duole pure della decisione resa dall’UAIE nella procedura afferente alla rendita d’invalidità svizzera. Nella decisione impugnata del 26 maggio 2014, og- getto della presente vertenza, l’autorità inferiore si è pronunciata però esclusivamente sul diritto dell’insorgente ad una rendita di vecchiaia a de- correre dal 1° maggio 2014, in sostituzione della rendita d’invalidità pagata fino ad allora, di modo che un’estensione del procedimento di ricorso ad un tema (la pretesa erroneità della decisione di rendita d’invalidità) estra- neo alla decisione amministrativa, non entra in linea di conto (DTF 130 V 138 consid. 2.1 nonché 125 V 413 consid. 2a). Quanto alla decisione dell’UAIE in materia di rendita d’invalidità svizzera, la stessa è oggetto di una sentenza separata di questo Tribunale di data odierna (v. la causa C- 4297/2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale).
C-3682/2014 Pagina 6 1.4.2 Per il resto, di principio, nella procedura di ricorso in materia ammini- strativa possono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è già determinata con una deci- sione vincolante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione) manca in effetti l’oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1; DTF 131 V 164 consid. 2.1). Nella misura in cui, con atto del 10 dicembre 2014 (doc. TAF 7 e 21), l’insorgente postula l’accerta- mento dell’importo dovuto a titolo di risarcimento per danni alla salute (quantificato in 5 milioni di Euro), tale conclusione è manifestamente inam- missibile in questa sede, avuto riguardo al fatto che esorbita l’oggetto dell’impugnata decisione, senza che siano date le condizioni per un’esten- sione del procedimento di ricorso ad un tema estraneo alla decisione am- ministrativa (DTF 130 V 138 consid. 2.1 nonché 125 V 413 consid. 2a). Qualora l’insorgente, rappresentato in tale ambito da mandatario profes- sionale (v. lo scritto dell’8 agosto 2015 dell’avvocato D._______ di E._______ [doc. TAF 14 e 18]), intendesse presentare una richiesta di ri- sarcimento danni contro l’operato della B._______, egli è tenuto, ai sensi dell’art. 100 LAINF (RS 832.20) e dell’art. 78 LPGA, ad inoltrare la propria domanda di risarcimento danni dinanzi a quest’ultimo assicuratore (sen- tenza del TF 9C_512/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.2), mentre la re- sponsabilità contro gli organi dell’AI è regolata dall’art. 66 LAI che rimanda per analogia agli art. 52, 70 e 71a LAVS. In tali ambiti manca però una decisione impugnabile delle competenti autorità. 1.4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispet- toso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è, con le eccezioni di cui ai considerandi 1.4.1 e 1.4.2 del presente giudizio, ammissibile. 1.5 Con ordinanza del 16 luglio 2015 (doc. TAF 8), il Tribunale amministra- tivo federale ha invitato il ricorrente a designare, entro il 28 agosto 2015, un recapito in Svizzera presso cui tutti gli atti di questo Tribunale potessero essere validamente notificati (art. 11b cpv. 1 PA). Il termine è scaduto in- fruttuoso. Per conseguenza, il presente giudizio è notificato all'insorgente per via diplomatica (art. 36 lett. b PA), come d’altra parte richiesto dallo stesso con scritto del 21 luglio 2014 (doc. TAF 9 e 10). 2. Il ricorrente è cittadino serbo, domiciliato in Serbia, per cui è applicabile, di
C-3682/2014 Pagina 7 principio, la Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Sviz- zera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le as- sicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1; v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_892/2010 del 17 novembre 2010). Secondo l'art. 1 cpv. 1 lett. a.ii e l'art. 2 della Convenzione, i cittadini svizzeri e jugoslavi godono della parità di trattamento quanto ai diritti e agli obblighi derivanti, fra le altre, dalla le- gislazione federale svizzera sull'assicurazione per la vecchiaia e per i su- perstiti, salvo eccezioni previste dalla Convenzione o dal suo Protocollo finale. Per quanto attiene alle condizioni per il diritto ad una rendita di vec- chiaia svizzera ed alle disposizioni procedurali applicabili, non sono previ- ste eccezioni al principio della parità di trattamento nella Convezione e nep- pure nel suo Protocollo finale (v., sulla questione, la sentenza del TAF C- 6956/2009 del 4 novembre 2010 consid. 3 per analogia). 3. 3.1 Secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia; il diritto alla rendita di vec- chiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita (art. 21 cpv. 2 LAVS). Il ricorrente, nato il (...), ha compiuto, il (...), i 65 anni ed ha dunque diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° maggio 2014, purché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti di cui agli art. 29 e segg. LAVS, di modo che la CSC ben doveva pronun- ciarsi sul suo diritto ad una rendita di vecchiaia. 3.2 Quanto all’importo mensile della rendita di vecchiaia, l’insorgente in- dica che l’ammontare della rendita dovrebbe essere pari all’80% della pre- stazione assistenziale, di fr. 1'593.-, che gli è stata riconosciuta dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento del Cantone F._______ da giugno del 2003 ad agosto del 2005, ossa fr. 1'275.- al mese (ricorso pag. 3 e 4; doc. TAF 3). La CSC ha determinato l’importo mensile della rendita di vec- chiaia sulla base degli stessi elementi relativi al calcolo della rendita d’in- validità di cui l’insorgente ha beneficiato dal 1° luglio 2005, questa modalità di calcolo risultandogli più favorevole (v. doc. 6 [foglio di calcolo]). In effetti, le rendite di vecchiaia che sostituiscono una rendita d’invalidità sono cal- colate fondandosi sugli stessi elementi della rendita di invalidità, se ne de- riva un vantaggio all’avente diritto (art. 33 bis cpv. 1 LAVS). 3.3 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordina- ria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati al- meno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi- stenziali.
C-3682/2014 Pagina 8 3.4 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fat- tispecie, il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di con- tribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'e- vento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell'art. 30 bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio. 3.5 3.5.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contri- buto completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribu- zione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29 ter cpv. 2 LAVS). 3.5.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registra- zioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 3.5.3 Per quanto attiene al periodo contributivo in Svizzera, l'autorità infe- riore ha considerato, in virtù dell'estratto del conto individuale (doc. 5), che il ricorrente ha pagato i contributi AVS da marzo a novembre del 1990 (9 mesi), da marzo a dicembre del 1991 (10 mesi), da marzo a dicembre del 1992 (10 mesi), da marzo a dicembre del 1993 (10 mesi), da marzo a di- cembre del 1994 (10 mesi), da marzo a dicembre del 1995 (10 mesi) e da
C-3682/2014 Pagina 9 gennaio del 1996 a dicembre del 1999 (48 mesi; doc. 9 pag. 3 e 5). Il pe- riodo contributivo dell'insorgente è di 8 anni ed 11 mesi (107 mesi). Que- st'ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età del ricor- rente (anno 1949) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 35 anni fino al 2005 (anno a partire dal quale il ricorrente ha beneficiato di una rendita intera d’invalidità; doc. 9 pag. 3; Tabelle delle rendite 2005 pag. 7). 3.6 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una fra- zione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'as- sicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde ad 8 anni completi. Le tabelle delle rendite 2005 prevedono che al rapporto fra gli 8 anni interi di contribuzione dell'insorgente ed i 35 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 11 (doc. 9 pag. 3; Tabelle delle rendite 2005 pag. 10). L'importo della rendita dell'insorgente è quindi stato determinato in base ad una scala delle rendite 11 ed in fun- zione del suo reddito annuo medio. 3.7 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29 quater LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33 ter
cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 3.7.1 3.7.1.1 Per quanto attiene al reddito proveniente da un'attività lucrativa, l'art. 6 cpv. 1 OAVS prevede che un siffatto reddito comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito in Svizzera o all'estero con l'eser- cizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori. Non sono considerati red- dito proveniente da un'attività lucrativa, fra gli altri, in particolare le presta- zioni di assicurazione in caso di infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l'art. 25 LAI, le prestazioni d'istituzioni assi- stenziali e di soccorso nonché le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente
C-3682/2014 Pagina 10 all'insorgenza dell'evento assicurato o allo scioglimento dell'istituzione di previdenza (art. 6 cpv. 2 OAVS). 3.7.1.2 Secondo l'estratto del conto individuale dell'interessato (doc. 5), i redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 1990 al 1999 ammontano a fr. 463'231.- (25'686 + 38'030 + 29'141 + 38'117 + 41'280 + 33'335 + 62'045 + 54'178 + 74'334 + 67'085; doc. 9 pag. 5). A tal proposito, il ricorrente ha indicato che, dopo la cessazione dell'at- tività lucrativa, è stato posto al beneficio di indennità giornaliere per malat- tia da gennaio 2001 a novembre 2002 e poi di una prestazione assisten- ziale da giugno 2003 ad agosto 2005 (doc. TAF 3 pag. 3; v. anche doc. TAF 1, doc. 8 e doc. TAF 7, doc. 66 a 71). Sennonché, le prestazioni di assicu- razione in caso di malattia e le prestazioni di istituzioni assistenziali rispet- tivamente di istituzioni di previdenza professionale non possono, ai sensi di legge (art. 6 cpv. 2 OAVS), essere considerate reddito proveniente da un'attività lucrativa. Pertanto, non poteva che essere ritenuto l'importo di fr. 463'231.- a titolo di redditi risultanti dall'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera. Quest'importo è stato rivalutato in funzione dell'indice delle ren- dite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale po- steriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1990 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4294/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.000 (Tabelle delle rendite 2005 pag. 15). L'importo del reddito è stato rivalutato a fr. 463'231.- (463'231 x 1.000). Tale importo è stato diviso per il periodo di contribuzione di 8 anni ed 11 mesi, corrispondenti a 107 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2005 ammonta a fr. 51'951.- ([463'231 : 107]) x 12). 3.7.2 3.7.2.1 Quanto all'accredito per compiti educativi, l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui nasce il figlio. Ai sensi dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS). Se uno solo dei genitori è assicurato presso l'assicura- zione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, l'accredito per compiti edu- cativi è attribuito al genitore assicurato (art. 52f cpv. 4 OAVS). Secondo l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, l'accredito per compiti educativi corrisponde al
C-3682/2014 Pagina 11 triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il pe- riodo di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 3.7.2.2 I figli del ricorrente essendo nati rispettivamente nel (...) e nel (...; doc. 6), un accredito per compiti educativi potrebbe essere attribuito dal 1973 (anno successivo a quello in cui è nato il primo figlio) e sino al 1993 (anno in cui il secondo figlio ha compiuto i 16 anni). Negli anni dal 1973 al 1993, l'insorgente è stato assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera dal marzo del 1990 al dicembre del 1993 per 39 mesi (3 anni e 3 mesi [di cui ai sensi di legge possono essere contabilizzati 3 anni; art. 52f cpv. 5 OAVS]; doc. 9 pag. 5). Da quanto esposto, discende che è possibile riconoscere al ricorrente accrediti per compiti educativi per 3 anni. Considerato che nel 2005, l'importo mensile della rendita di vec- chiaia minima (per un periodo di contributo completo, giusta la scale delle rendite 44), ammonta a fr. 1'075.- (Tabelle delle rendite 2005 pag. 18), l'ac- credito per compiti educativi è pari a fr. 13'021.- ([1'075 x 12 x 3 x 3] : 107 x 12). 3.7.3 Il reddito annuo medio determinante del ricorrente per il 2005 am- monta in totale a fr. 64'972.- (51'951 + 13'021). Tale importo è stato arro- tondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio de- terminante indicato nelle tabelle secondo la scale delle rendite 11. L'auto- rità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 65'790.- nel 2005 (le tabelle delle rendite 2005 indicano un reddito annuo medio determinante di fr. 65'790.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 64'972.- [Tabelle delle rendite 2005 pag. 84]) e di fr. 71'604.- nel 2014 (reddito annuo medio determinante di fr. 65'790.- nel 2005 aggiornato al 2014; doc. 9 pag. 3). Le tabelle delle rendite 2013 prevedono che la rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 11 e ad un reddito annuo medio determinante di fr. 71'604.- ammonta a fr. 543.- (Tabelle delle rendite 2013 pag. 84). 3.8 Nell’eventualità in cui, nell’ambito della procedura riguardante la ren- dita d’invalidità svizzera, il Tribunale amministrativo federale avesse con- fermato la decisione dell’UAIE del 9 luglio 2014, mediante la quale è stata attribuita al ricorrente una rendita intera d’invalidità dal 1° luglio 2005 (v. la causa C-4297/2014 dinanzi a questo Tribunale), l’insorgente avrebbe avuto diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera di un importo mensile di fr. 543.- dal 1° maggio 2014, come calcolato dall’autorità inferiore sulla base degli stessi elementi relativi al calcolo della rendita d’invalidità (v. doc. 6), calcolo dal quale questo Tribunale non avrebbe avuto motivo di sco- starsi.
C-3682/2014 Pagina 12 4. 4.1 Con sentenza di data odierna, il Tribunale amministrativo federale ha però riformato la decisione dell’UAIE del 9 luglio 2014 (mediante la quale era stato riconosciuto il diritto per l’interessato ad una rendita intera d’inva- lidità, ma solo a decorrere dal 1° luglio 2005), riconoscendo al ricorrente il diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1° novembre 2000 al 31 dicem- bre 2003, a tre quarti di rendita dal 1° gennaio al 30 settembre 2004 e ad una rendita intera dal 1° ottobre 2004 (v. la causa C-4297/2014 dinanzi a questo Tribunale). 4.2 Ciò premesso, conto tenuto del fatto che l’autorità inferiore ha determi- nato l’importo della rendita di vecchiaia sulla base degli stessi elementi re- lativi al calcolo della rendita d’invalidità e che il ricorrente ha invero diritto ad una rendita d’invalidità a decorrere da una data precedente al 1° luglio 2005, sussiste la possibilità che l’importo mensile della rendita di vecchiaia di cui l’insorgente ha diritto sia superiore rispetto all’importo della rendita di vecchiaia come ritenuto nell’impugnata decisione su opposizione del 26 maggio 2014. Si giustifica pertanto di accogliere parzialmente il ricorso, di annullare la decisione su opposizione della CSC del 26 maggio 2014 e di rinviare gli atti di causa all’autorità inferiore affinché, cresciuta in giudicato la decisione di rendita d’invalidità, la stessa proceda ad effettuare un nuovo calcolo dell’importo mensile della rendita di vecchiaia e ad emanare una nuova decisione. 4.3 Occorre peraltro rilevare che, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l’eventualità di una nuova decisione della CSC a detrimento del ricorrente dal momento che la rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 543.- dal 1° maggio 2014 è stata calcolata sulla base degli stessi ele- menti relativi al calcolo della rendita intera d’invalidità di cui l’insorgente ha beneficiato dal 1° luglio 2005, rendita intera d’invalidità che, per quanto at- tiene al periodo posteriore al 1° luglio 2005, rimane invariata (v. la sentenza del TAF nella causa C-4297/2014). Non era pertanto necessario conferire al ricorrente la facoltà di ritirare il proprio gravame. 5. 5.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 5.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativa-
C-3682/2014 Pagina 13 mente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attri- buzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3682/2014 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione su opposizione impugnata del 26 maggio 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché proceda ad effettuare un nuovo calcolo dell’importo mensile della rendita di vecchiaia e ad emanare una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (notificazione per via diplomatica) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: