Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3634/2013
Entscheidungsdatum
14.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-3634/2013

S e n t e n z a d e l 1 4 d i c e m b r e 2 0 1 5 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliera Anna Röthlisberger.

Parti

A., rappresentata da B., ricorrente,

contro

Fondazione istituto collettore LPP, autorità inferiore.

Oggetto

Previdenza professionale, pagamento dei contributi, rigetto dell'opposizione (decisione del 27 maggio 2013).

C-3634/2013 Pagina 2 Fatti: A. A.a La società A., con sede a C., attiva nel settore immo- biliare (doc. TAF 6 allegato 7.10), in data 24 ottobre 2011 ha dichiarato, all'attenzione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI (in seguito Cassa), di disporre, dal 2011, di lavoratori salariati (doc. TAF 1 allegati D e H). A.b La Cassa ha a sua volta segnalato alla Fondazione istituto collettore LPP (in seguito fondazione) che D._______ aveva percepito da A._______ da settembre 2011 a novembre 2012 un salario soggetto alla previdenza professionale obbligatoria (doc. TAF 6 allegato 6.4). A.c La fondazione, in data 18 aprile 2012, ha pertanto comunicato alla da- trice di lavoro l'obbligo di trasmettere, entro il 18 maggio 2012, documen- tazione comprovante l'affiliazione ad un istituto di previdenza registrato (doc. TAF 6 allegato 7.8). Con scritto del 26 aprile 2012 la società interpellata ha dichiarato che l'a- desione non era giustificata, in quanto D._______ era in periodo di prova dal 1° settembre 2011 ed in seguito in infortunio dal 25 ottobre 2011 (doc. TAF 6 allegato 7.7 e doc. TAF 1 pag. 1). Il 6 luglio 2012 la società ha inoltre dichiarato che non era stato concluso alcun contratto di lavoro con il dipen- dente interessato, ma solo un periodo di prova (doc. TAF 1 allegato L). B. Con decisione del 19 luglio 2012 la fondazione ha affiliato d'ufficio A., con effetto retroattivo al 1° settembre 2011, in quanto la società aveva corrisposto ai propri dipendenti dei salari soggetti al regime obbliga- torio e non vi erano eccezioni di cui all'art. 1j OPP2 (RS 831.441.1; doc. TAF 1 allegati N1 e N2). In particolare D. avrebbe lavorato per la ditta da settembre 2011 a novembre 2012 (doc. TAF 6 allegato 6.4). La decisione è passata in giudicato (doc. TAF 6 allegato 6.4). In seguito la fondazione ha trasmesso alla datrice di lavoro i conteggi dei contributi dovuti in favore di D._______ (doc. TAF 6 allegati 5.5 e 5.1; cfr. anche i certificati personali al 1° settembre 2011, al 1° gennaio 2012 e al 1° ottobre 2012 [doc. TAF 6 allegati 1.10, 1.13 e 1.15] e il conteggio d'uscita al 30 novembre 2012 [doc. TAF 6 allegato 1.1]).

C-3634/2013 Pagina 3 C. Il 29 gennaio 2013 A._______ ha contestato il calcolo dei contributi, addu- cendo che D._______ aveva lavorato alle sue dipendenze solo dal 15 set- tembre 2012 al 30 novembre 2012, perché in precedenza si era infortunato. Ulteriori dipendenti non erano stati notificati, in quanto i contratti della du- rata di tre mesi non sottostanno alla LPP (RS 831.40; doc. TAF 1 allegato M). Nel febbraio 2013 la datrice di lavoro ha notificato alla Cassa di compen- sazione i salari percepiti da D._______ dal 15 agosto 2012 al 30 novembre 2012 per fr. 14'100.45 (doc. TAF 1 allegato H, sul medesimo documento trasmesso dall'amministrazione risulta anche l'indicazione "infortunio", ap- portata con scrittura apparentemente diversa [doc. TAF 6 allegato 1.14]). D. In data 8 aprile 2013 la fondazione ha fatto spiccare, nei confronti di A., dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di C., il precetto ese- cutivo no. E._______ per fr. 7'733.90, oltre a interessi del 5% dal 1° feb- braio 2013, pari a contributi scoperti, fatturati fino al 31 dicembre 2012 (data cancellata a mano e sostituita con il 31 marzo 2013), spese di ri- chiamo e di incasso, spese per il precetto per fr. 73.- e tassa d'incasso per fr. 39.65, a cui l'interessata ha fatto opposizione il 12 aprile 2013 (doc. TAF 6 allegato 4). Il 2 maggio 2012 (recte: 2013) la ditta ha ribadito di non essere debitrice dei contributi LPP, non essendo i dipendenti sottoposti alla previdenza pro- fessionale (doc. TAF 1 allegato I). E. Con decisione formale del 27 maggio 2013 l'Istituto collettore ha condan- nato A._______ a versare fr. 7'733.90 a titolo di contributi scoperti fatturati fino al 31 marzo 2013, oltre a interessi del 5% e rigettato l'opposizione in- terposta dalla datrice di lavoro al precetto esecutivo no. E._______ ema- nato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di C._______ per il medesimo im- porto. Ha inoltre condannato la datrice di lavoro a versare tasse esecutive per fr. 73.- e spese relative alla decisione per fr. 300.- (decisione allegata al doc. TAF 1). F. Con ricorso datato 19 giugno 2013 (timbro postale: 25 giugno 2013), per- venuto al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 26 giugno 2013, A., rappresentata dall'amministratore unico B., postula

C-3634/2013 Pagina 4 l'annullamento della decisione impugnata, che venga accertato che la so- cietà ricorrente non è debitrice di alcun contributo nei confronti dell'Istituto collettore per quanto riguarda D., che non va affiliata all'Istituto collettore e che i contributi e le spese vanno annullati. Infine protesta spese e ripetibili (doc. TAF 1). Delle motivazioni si dirà, per quanto necessario, nel merito. Al gravame la ricorrente ha in particolare allegato una dichiarazione di me- desima data sottoscritta da D., in cui quest'ultimo conferma di aver stipulato un contratto verbale a tempo determinato per il periodo da set- tembre a novembre 2011, che si è infortunato durante il periodo lavorativo e che ha percepito indennità dall'Istituto nazionale svizzero di assicura- zione contro gli infortuni (INSAI) fino a fine agosto 2012 (doc. TAF 1 alle- gato A). G. Con risposta del 18 ottobre 2013 la fondazione convenuta propone di re- spingere il gravame, adducendo sostanzialmente che il periodo di prova sottintende, anche verbalmente, un rapporto di lavoro di durata indetermi- nata. Prova ne è che, conclusosi il periodo di infortunio, il dipendente ha nuovamente lavorato per la società ricorrente dal 15 settembre al 30 no- vembre 2012 (doc. TAF 6). H. Con ordinanza del 27 marzo 2015 la giudice dell'istruzione ha chiesto al- cuni chiarimenti alla ricorrente (doc. TAF 8), che li ha trasmessi il 20 aprile 2015 (doc. TAF 10). La convenuta non ha preso posizione (doc. TAF 12).

Diritto 1. In virtù dell'art. 31 LTAF, il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni pronunciate dagli Istituti collettori concernenti la previdenza professionale possono es- sere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 33 lett. h LTAF. 2. 2.1 La procedura innanzi al TAF (art. 37 LTAF) è retta dalla PA, nella misura in cui la LTAF non preveda altrimenti.

C-3634/2013 Pagina 5 2.2 Secondo l'art. 48 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedi- mento dinanzi all'autorità inferiore (o è stato privato di farlo), è particolar- mente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di pro- tezione all'annullamento o alla modifica della stessa. La ricorrente adempie in concreto le citate condizioni. 3. Il ricorso del 19/25 giugno 2013 è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 52 PA). L'insorgente ha inoltre versato l'anticipo corrispondente alle spese processuali entro il termine impartito (doc. TAF 4). Il gravame è dunque ricevibile. 4. La ricorrente può di principio fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza della decisione (art. 49 PA). 5. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 6. 6.1 Di principio, nella procedura di ricorso di diritto amministrativo possono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali l'autorità ammini- strativa competente si è già determinata con una decisione vincolante (cfr. sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1 con rin- vii). 6.2 Oggetto del contendere è, in concreto, l'obbligo della ricorrente di ver- sare contributi della previdenza professionale obbligatoria per il periodo dal

C-3634/2013 Pagina 6 1° settembre 2011 al 30 novembre 2012 (consid. B e E) in favore del di- pendente D._______ per fr. 7'733.90, oltre a interessi del 5% dal 1° feb- braio 2013, fr. 73.- a titolo di tasse esecutive, fr. 300.- per l'emissione della decisione impugnata e altresì la liceità del rigetto, da parte della fonda- zione, dell'opposizione interposta dalla datrice di lavoro al precetto esecu- tivo no. E., di pari importo (anche doc. TAF 6 allegati 6.4 e 4; pag. 4 della decisione impugnata allegata al doc. TAF 1). 6.3 Non è per contro oggetto della presente lite la liceità dell'affiliazione d'ufficio della ricorrente, pronunciata con decisione del 19 luglio 2012, pas- sata in giudicato. Su questo tema il ricorso è pertanto irricevibile. 7. 7.1 A motivazione del proprio gravame la ricorrente adduce di aver con- cluso con il dipendente D. dei contratti di durata inferiore a tre mesi e che quindi quest'ultimo non andava assoggettato alla previdenza profes- sionale. In particolare dichiara di aver assunto D._______, tramite accordo verbale, da settembre 2011, a tempo determinato, per tre mesi fino a no- vembre 2011. Il 25 ottobre 2011 il dipendente si è tuttavia infortunato ed ha percepito indennità giornaliere dall'INSAI. Ha poi di nuovo lavorato per la società per tre mesi a tempo determinato, segnatamente in settembre, ot- tobre e novembre 2012 (doc. TAF 1, certificati di salario allegati, doc. E-G). 7.2 Dal canto suo la fondazione ritiene che il dipendente vada affiliato alla LPP, in quanto il periodo di prova presuppone un contratto a tempo inde- terminato (doc. TAF 6). Inoltre le dichiarazioni del datore di lavoro sareb- bero contraddittorie, poiché l'assicurato, non appena ristabilitosi dall'infor- tunio, ha ripreso a lavorare per la stessa ditta, malgrado il periodo di prova fosse stato completato. 8. 8.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuta una modifica delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).

C-3634/2013 Pagina 7 8.2 Contestato è il pagamento dei contributi della previdenza professionale per il periodo da settembre 2011 a novembre 2012, di conseguenza si ap- plicano la LPP (RS 831.40) e le relative ordinanze nella versione in vigore a tale data. 9. Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente con- nessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezza- mento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata pro- nunciata, in concreto il 27 maggio 2013 (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 10. 10.1 Secondo l'art. 11 cpv. 1 LPP il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di previ- denza iscritto nel registro della previdenza professionale. La Cassa di com- pensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati ad un istituto di previdenza registrato (cpv. 4) e ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito all'obbligo previsto nel capoverso 1 di affi- liarsi entro due mesi ad un istituto di previdenza registrato (cpv. 5). Se il datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione entro il termine impartito, la Cassa di compensazione dell'AVS lo annuncia all'istituto collettore per l'affiliazione con effetto retroattivo (cpv. 6). L'istituto collettore e la Cassa di compensazione dell'AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato (cpv. 7). 10.2 Per l'art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (OPP2, RS 831.441.1) è il datore di lavoro che deve fornire alla sua Cassa di compensazione dell'AVS tutte le informazioni necessarie alla verifica della sua affiliazione. 11.

C-3634/2013 Pagina 8 11.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPP la legge si applica soltanto alle persone che sono assicurate presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i su- perstiti (AVS). Sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria i lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo base fissato dalla legge (art. 2 cpv. 1 LPP in relazione all'art. 5 OPP2; nel 2011/2012 pari a fr. 20'880.-). L'art. 7 cpv. 1 LPP prevede che questi lavo- ratori sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria per i rischi di morte ed invalidità dal 1° gennaio dopo l'anno in cui hanno compiuto il 17esimo anno di età, e per la vecchiaia. 11.2 Per l'art. 10 cpv. 1 LPP l'assicurazione obbligatoria inizia con il rap- porto di lavoro o, per i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, il giorno in cui è versata per la prima volta un'in- dennità di disoccupazione. 11.3 Fatto salvo l'art. 8 cpv. 3 LPP, l'obbligo assicurativo finisce tra l'altro quando è sciolto il rapporto di lavoro (art. 10 cpv. 2 lett. b LPP). 12. 12.1 Per l'art. 2 cpv. 4 LPP il Consiglio federale disciplina l'obbligo assicu- rativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. De- termina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all'assicurazione obbligatoria. 12.2 Secondo l'art. 1j cpv. 1 lett. b OPP2 (nel tenore in vigore dal 1° gen- naio 2009, RU 2008 3551) non sottostanno, tra l'altro, all'assicurazione ob- bligatoria i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; è fatto salvo l'art. 1k. 12.3 Per l'art. 1k OPP2, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2009 (RU 2008 3551, cfr. in proposito sul tema SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, LPP et LFLP, 2010, ad art. 2 pag. 131, N. 30) i salariati assunti o impiegati per un periodo limitato sottostanno all'assicurazione obbligatoria, se:

  • il rapporto di lavoro è prolungato, senza interruzione, oltre i tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il pro- lungamento (lett. a);
  • sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro, o impiegati dalla stessa impresa che presta il personale, per un periodo complessiva- mente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi: in tal

C-3634/2013 Pagina 9 caso il salariato è assicurato dall'inizio del quarto mese di lavoro; se prima dell'inizio del rapporto di lavoro è stato tuttavia convenuto che il salariato è assunto o impiegato per una durata complessiva superiore a tre mesi, l'as- soggettamento comincia contemporaneamente al rapporto di lavoro (lett. b). 12.4 Gli art. 1j cpv. 1 lett. b e 1k OPP2 sono stati introdotti per migliorare la situazione delle persone assunte per periodi limitati (SCHNEIDER/GEI- SER/GÄCHTER, op. cit., pag. 131, N. 30). Se, in particolare, in caso di lavori temporanei il luogo e la funzione svolta sono i medesimi e non vi è interru- zione dell'attività, non è possibile evitare l'obbligo contributivo, conclu- dendo un nuovo contratto (HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2012, 2a ed., pag. 217; SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, op. cit., pag. 133, N. 37). 13. 13.1 Secondo l'art. 334 cpv. 1 e 2 CO il rapporto di lavoro di durata deter- minata cessa senza disdetta. Se continua tacitamente dopo la scadenza della durata pattuita, è considerato di durata indeterminata. Per l'art. 335 cpv. 2 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti. In virtù dell'art. 335b CO durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni; è conside- rato tempo di prova il primo mese di lavoro. Deroghe possono essere con- venute per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; il tempo di prova non può comunque superare i tre mesi. Il tempo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente. 13.2 Secondo giurisprudenza e dottrina l'assunzione per un periodo deter- minato implica un contratto di durata limitata che giunge al termine senza che sia necessario disdirlo ai sensi dell'art. 334 cpv. 1 CO. La fine del con- tratto non dipende cioè dalla volontà di una parte (sentenze del TF 4A_270/2014 del 18 settembre 2014; 4C.62/2001 dell'8 giugno 2001 con- sid. 2b; cfr. anche art. 335 cpv. 1 CO). Questo tipo di contratto è caratteriz- zato dal fatto che le parti non sono autorizzate a porvi fine prima della data convenuta a meno che non possano invocare motivi atti a giustificare una disdetta con effetto immediato (sentenza del TF 4A_89/2007 del 29 giugno

C-3634/2013 Pagina 10 2007 consid. 3.2 e dottrina citata). La durata limitata del contratto risulta dalla legge, dalla natura del contratto o dall'accordo concluso tra le parti, le quali possono fissare un termine, una durata oppure un lasso di tempo oggettivamente determinabile. La durata può risultare anche dallo scopo del rapporto di lavoro. In ogni caso le parti devono essere in grado di de- terminare in modo sufficientemente preciso la fine del rapporto di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni B 54/04 del 30 settem- bre 2005 consid. 3.1; DTF 126 V 307 consid. 2d; SCHNEIDER/GEISER/GÄCH- TER, op. cit., pag. 132, N. 33). L'onere della prova circa la durata determi- nata del contratto incombe a colui che se ne prevale (art. 8 CC; cfr. STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 6a ed., 2006, ad art. 334 CO, pag. 585, N. 2). Sapere se le parti in un caso particolare hanno previsto una durata limitata è una questione di interpretazione. Nel dubbio, e in assenza di una volontà concorde delle parti o di una limitazione temporale chiara- mente deducibile dallo scopo del contratto, si deve ritenere che le parti hanno concluso un contratto di durata indeterminata. Un contratto a tempo determinato limita infatti le disposizioni sulla protezione dei lavoratori in materia di disdetta (sentenza del TF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007 con- sid. 3.2 e 3.3 e dottrina citata). 13.3 I contratti si interpretano secondo la volontà comune e reale delle parti (interpretazione soggettiva, DTF 131 III 606 consid. 4.1). Se questa volontà non può essere stabilita, il giudice interpreterà le dichiarazioni e i compor- tamenti secondo il principio dell'affidamento, e meglio ricercando il signifi- cato che poteva essere dato in buona fede ad una dichiarazione o ad un comportamento nelle circostanze concrete (DTF 132 III 268 consid. 2.3.2). L'istante decisivo è quello della conclusione del contratto (DTF 131 III 377 consid. 4.2.1). Fatti realizzatisi posteriormente costituiscono un indizio circa la volontà reale delle parti (DTF 129 III 675 consid. 2.3; sentenza del TF 4A_89/2007 del 29 giugno 2007 consid. 3.2 e 3.3). 13.4 Nell'ipotesi in cui vi sono delle interruzioni risulta difficile stabilire se ci si trova confrontati con la continuazione di un rapporto di lavoro oppure se è stato concluso un nuovo contratto. Concretamente la conclusione di un nuovo contratto in caso di interruzione breve può rappresentare un'elu- sione della legge in virtù dei criteri sviluppati in ambito dei contratti a catena (JÜRG BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, Kommentar zu den Art. 319-343 OR, 3a ed., ad art. 334, pag. 371, N. 7). Anche in tal caso il Tribunale Fe- derale (TF) ritiene che la volontà delle parti è determinante (DTF 112 II 51). 14. Va ancora precisato che il periodo di prova è un lasso di tempo limitato

C-3634/2013 Pagina 11 durante il quale le parti hanno la possibilità di conoscersi e verificare se una collaborazione è possibile. Da un punto di vista sistematico il periodo di prova è limitato ai contratti di tempo indeterminato. Secondo la dottrina le parti possono tuttavia, nel rispetto dei limiti previsti all'art. 335b CO, con- cordare un tempo di prova anche in caso di contratto a tempo determinato. In tal caso il tempo di prova dev'essere più breve della durata del contratto (JÜRG BRÜHWILER, op. cit., ad art. 335b pag. 389, N. 1 e pag. 369, N. 4; GEISER/MÜLLER, Arbeitsrecht in der Schweiz, 3a ed., 2015, pagg. 109 e 110, N. 281 e 282). La conclusione di un periodo di prova all'inizio di un rapporto di lavoro non va quindi confusa con un contratto di durata deter- minata inferiore a tre mesi (HANS-ULRICH STAUFFER, op. cit., pag. 217, N. 558). 15. 15.1 Nel caso in esame in via preliminare va esaminato se tra le parti è stato concluso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come indicato dalla fondazione. In tal caso il dipendente sarebbe assicurato alla previ- denza professionale obbligatoria dal primo giorno e meglio da settembre 2011 a novembre 2012 (HANS-ULRICH STAUFFER, op. cit., pag. 217, N. 558). 15.2 Nell'ipotesi in cui invece tra le parti fossero venuti in essere più con- tratti a tempo determinato della durata massima di tre mesi, come sostiene la ricorrente, va stabilito se l'assicurato va considerato assoggettato alla LPP a titolo eccezionale in virtù degli art. 1j cpv. 1 lett. b seconda frase e art. 1k lett. a o b OPP2 (cfr. in proposito bollettino UFAS no. 91 cifra 529 del 6 aprile 2006, e anche no. 56 cifra 334 del 29 dicembre 2000). 16. 16.1 Su espressa richiesta della giudice istruttrice di indicare a quale scopo il dipendente era stato assunto e quali erano i suoi compiti, la datrice di lavoro ha dichiarato che D._______ ha svolto attività lavorativa in qualità di operaio generico, occupandosi in particolare della guida e della manu- tenzione dei macchinari da cantiere, che il suo impiego era irregolare, in quanto lavorava anche per altri datori di lavoro, e che la sua attività dipen- deva dalle esigenze dell'azienda e dalla disponibilità del dipendente (doc. TAF 8 e 10). Dagli atti emerge inoltre che D._______ ha lavorato presso A._______ dal 1° settembre 2011 al 25 ottobre 2011 - fatto non contestato - quando è

C-3634/2013 Pagina 12 rimasto vittima di un infortunio professionale (doc. TAF 6 allegato 7.7 e doc. TAF 1 allegato 7.4). L'interessato è stato quindi dichiarato inabile al lavoro al 100% dalla data dell'infortunio presumibilmente fino al 16 settembre 2012 e al 50% dal 16 settembre 2012 al 30 settembre 2012 (cfr. doc. TAF 6 allegato 5.6). Il dipendente dal canto suo ha dichiarato di aver percepito indennità dall'INSAI fino a fine agosto 2012 (doc. TAF 1 allegato A, anche doc. TAF 6 allegato 7.4, in cui appaiono però indennità solo fino ad aprile 2012). Dalla dichiarazione dei salari e degli assegni famigliari per i datori di lavoro della Cassa per l'anno 2011, datata 8 giugno 2012, non sottoscritta dalla ricorrente, emerge che D._______ risulta salariato da settembre a dicem- bre 2011 (doc. TAF 6 allegato 7.6). La datrice di lavoro dal canto suo ha dapprima precisato che l'interessato "in periodo di prova dal 1° settembre 2011 si è infortunato il 25 ottobre 2011 ed è tutt'ora in infortunio" (doc. TAF 6 allegato 7.7), mentre in seguito ha comunicato, fatto confermato dal di- pendente interessato pendente causa, che il contratto era stato concluso per un periodo determinato di tre mesi (doc. TAF 1 allegato A). 16.2 La datrice di lavoro ha inoltre dichiarato (doc. TAF 1 allegato M) che il dipendente ha nuovamente lavorato alle sue dipendenze dal 15 settembre (cfr. consid. C) al 30 novembre 2012 (cfr. anche i relativi certificati di salario e la dichiarazione dei salari all'attenzione della Cassa di compensazione, doc. TAF 1 allegati E-H). 17. 17.1 Alla luce della giurisprudenza suesposta e di quanto emerge dagli atti di causa questa Corte ritiene data, in concreto, la volontà concorde delle parti di concludere un contratto, rispettivamente due contratti, a tempo de- terminato. Detta intenzione emerge in particolare dalla dichiarazione del lavoratore, sottoscritta in occasione dell'inoltro del ricorso, che conferma quanto dichiarato dal datore di lavoro (consid. F; cfr. in proposito sentenza del TF 9C_26/2009 del 13 luglio 2009 consid. 4.2 in cui la conferma del lavoratore circa la conclusione di un contratto a tempo determinato è stata considerata atta a dimostrare la vera volontà delle parti). Dagli atti risulta altresì che la ditta ha regolarmente concluso anche con altri dipendenti dei contratti di durata limitata a tre mesi (doc. TAF 6 allegato 1.14). In relazione alla scopo perseguito dalle assunzioni di breve durata la datrice di lavoro ha poi precisato, su espressa richiesta di questa Corte, che l'impiego dell'assicurato era irregolare a dipendenza delle esigenze dell'azienda e dello stesso dipendente, che lavorava anche per altre ditte (doc. TAF 10).

C-3634/2013 Pagina 13 Neppure il fatto che, nello scritto del 6 luglio 2012, il datore di lavoro ha dichiarato che "non era stato concluso alcun contratto bensì un periodo di prova" modifica le conclusioni suesposte circa la durata del contratto. In primo luogo va evidenziato che rilevante non è tanto la denominazione del rapporto, bensì la vera volontà delle parti rispettivamente il significato che le dichiarazioni assumono in virtù del principio della buona fede. Nella pra- tica è inoltre stato osservato che vengono occasionalmente conclusi dei rapporti di lavoro a scopo di prova. In tale ipotesi le parti decidono a quali condizioni il contratto giunge al termine. In proposito la dottrina ha affer- mato che in concreto si può trattare di un contratto a tempo determinato, in cui il rapporto giunge al termine alla scadenza del periodo di prova, oppure, se il contratto non è espressamente limitato nel tempo, di un contratto a tempo indeterminato (JÜRG BRÜHWILER, op. cit., ad art. 335b pag. 392, N. 7). La conclusione di un tale accordo, diverso dalla pattuizione di un periodo di prova all'interno di un contratto di lavoro, non permette quindi automati- camente di dedurre la conclusione di un contratto a tempo indeterminato. Irrilevante è infine al riguardo il fatto che l'assicurato, nel 2011, risulti sala- riato da settembre a dicembre 2011 e non solo fino alla data dell'infortunio rispettivamente della fine del contratto di lavoro. Al riguardo va infatti rile- vato che non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa le prestazioni di assicurazione in caso d'infortunio, malattia o invalidità, ec- cettuate le indennità giornaliere giusta l'art. 25 LAI (RS 831.20) e l'art. 29 della legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM, RS 833.1; art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS [RS 831.101] in relazione con l'art. 4 cpv. 5 LAVS [RS 831.10]). Secondo la giurisprudenza tuttavia gli assicurati che conseguono per alcuni mesi un reddito sostitutivo non sottoposto all'AVS vengono registrati quali persone che svolgono attività lucrativa (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 834/02 del 13 agosto 2003 consid. 2.2). Alla luce di quanto sopra esposto nel caso in esame è pertanto lecito con- cludere che la ricorrente ha pattuito con il proprio dipendente due contratti a tempo determinato, non essendo ravvisabili in concreto neppure gli estremi per ammettere, in seguito alla conclusione di contratti a catena, l'intenzione di eludere le disposizioni sulla protezione della disdetta. Essa è stata ad esempio riconosciuta in caso di conclusione di quattro contratti in due anni (cfr. JÜRG BRÜHWILER, op. cit., ad art. 334 pagg. 370/371 e consid. 13.3; HANS-ULRICH STAUFFER, op. cit., pag. 217).

C-3634/2013 Pagina 14 17.2 Il primo contratto è stato in particolare concluso per il periodo intercor- rente dal mese settembre al mese di novembre 2011 compresi (tre mesi; doc. TAF 1 allegato A). Il secondo contratto è giunto al termine a fine novembre 2012. Per quanto riguarda la data d'inizio il datore di lavoro ha da un lato dichiarato che il dipendente ha di nuovo svolto attività lucrativa dal 15 settembre 2012 in quanto precedentemente era in infortunio (doc. TAF 1 allegato M), mentre nel ricorso ha indicato che il dipendente ha lavorato in settembre, ottobre e novembre 2012, per la durata di tre mesi senza indicare la data effettiva d'inizio. Poiché il salario percepito in settembre è nettamente inferiore ri- spetto al salario percepito nei due mesi successivi, segnatamente pari all'incirca ad un quarto (doc. TAF 1 allegati E-G), da uno scritto dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton F._______ del 13 novembre 2012 risulta che l'assicurato era nuovamente abile al lavoro al 100% dal 1° otto- bre 2012 (doc. TAF 6 allegato 5.1) e dal doc. 5.6 allegato al doc. TAF 6 intitolato "notifica d'incapacità di guadagno" emerge che dal 16 settembre era abile al lavoro al 50% (fino al 16 settembre era inabile al 100%), va considerato provato con il grado della verosimiglianza preponderante va- lido nelle assicurazioni sociali che D._______ ha iniziato a svolgere attività lucrativa il 16 settembre 2012. 18. 18.1 Alla luce delle succitate conclusioni va pertanto esaminato se, in con- creto, le condizioni dell'art. 1k OPP2 sono adempiute (anche sentenza del TF 9C_445/2007 del 4 aprile 2008 consid. 3.1). Complessivamente infatti i rapporti di lavoro conclusi tra le parti sono di durata superiore ai tre mesi, segnatamente pari almeno a cinque mesi e mezzo. Se è vero inoltre che tra la conclusione dei due rapporti di lavoro sono trascorsi più di tre mesi - nove mesi in concreto - è pure vero che secondo la volontà del legislatore (cfr. bollettino dell'UFAS sulla previdenza professionale no. 91 cifra 529) il termine di tre mesi di cui all'art. 1k lett. b OPP2 non si applica se l'interru- zione dell'attività lavorativa è dovuta a malattia, incidente, servizio militare o civile obbligatorio o di protezione civile, come nel caso di specie. 18.2 Ne consegue che, potendo considerare il nuovo contratto concluso immediatamente dopo la risoluzione (parziale) dell'infortunio in concreto entra in linea di conto l'art. 1k lett. a OPP2 (contratto prolungato senza in- terruzione; cfr. al riguardo anche sentenza del TF 9C_26/2009 del 13 luglio 2009 consid. 4.3).

C-3634/2013 Pagina 15 19. In conclusione quindi poiché D._______ è sottoposto all'assicurazione ob- bligatoria della previdenza professionale dal 16 settembre 2012 (e meglio dal momento in cui è stato pattuito il prolungamento secondo l'art. 1k lett. a OPP2, che coincide tra l'altro con l'inizio del quarto mese di lavoro, art. 1k lett. b OPP2) al 30 novembre 2012, la datrice di lavoro è obbligata a versare alla fondazione istituto collettore LPP i contributi della previdenza professionale obbligatoria ed i relativi interessi di mora soltanto per questo periodo (art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza concernente i diritti dell'istituto collet- tore in materia di previdenza professionale [RS 831.434]). 20. 20.1 Dev'essere ancora aggiunto che la decisione impugnata viola altresì il diritto di essere sentito sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost., in quanto non è sufficientemente motivata. Secondo costante giurisprudenza del TAF, in- fatti, una decisione in materia di pagamento di contributi e di rigetto dell'op- posizione definitiva deve contenere le seguenti informazioni affinché il cal- colo possa venir compreso e, quindi, impugnato con piena cognizione di causa (cfr. sentenze del TAF C-7024/2013 del 1° aprile 2015 consid. 6.2; C-1899/2011 del 15 ottobre 2013 consid. 4.3):  il periodo contributivo determinante;  la contribuzione totale annuale, rispettivamente trimestrale se la fat- turazione avviene trimestralmente;  per ogni persona assicurata e per ogni anno: la durata contributiva (mesi), il salario AVS, il salario coordinato determinante, la contri- buzione in percentuale e la contribuzione determinante;  per ogni persona assicurata: l'ammontare dell'interesse di mora con l'informazione in merito a: periodo determinante, tasso d'interesse, base legale, fatture e diffide;  i costi e gli emolumenti, con riferimento ai provvedimenti che li hanno provocati;  i pagamenti effettuati dal datore di lavoro e la data, nonché il con- teggio dei contributi e degli interessi ancora aperti.

C-3634/2013 Pagina 16 20.2 Nel caso concreto la decisione impugnata è carente tra l'altro per quanto riguarda l'indicazione della persona assicurata, il periodo contribu- tivo determinante, la durata contributiva (mesi) e il conteggio dei contributi. Detta carenza non è stata sanata pendente causa tramite la risposta di causa (cfr. sentenza del TAF C-7024/2013 del 1° aprile 2015 consid. 6.2) né tramite la documentazione trasmessa, da cui non emergono in maniera trasparente i dati elencati al considerando 20.1. Quest'ultima questione è tuttavia irrilevante ritenuto in ogni caso che l'in- carto va rinviato all'istanza inferiore alla luce delle conclusioni tratte al con- siderando 19 alfine di stabilire l'importo dei contributi dovuti da A._______ dal 16 settembre 2012 al 30 novembre 2012. 21. Visto quanto sopra il ricorso di diritto amministrativo va accolto e la deci- sione impugnata annullata. L'incarto è rinviato all'Istituto collettore affinché stabilisca a norma di legge, tenuto conto di quanto esposto ai considerandi precedenti, l'importo dei contributi della previdenza professionale obbliga- toria dovuti da A._______ in favore di D._______ dal 16 settembre 2012 al 30 novembre 2012, eventuali interessi di mora, nella misura in cui sono adempiuti i presupposti dell'art. 66 cpv. 2 LPP ed eventuali spese ammini- strative (conformemente all'art. 11 cpv. 7 prima frase LPP, art. 3 cpv. 4 dell'ordinanza concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previ- denza professionale e il relativo regolamento sui costi della fondazione). L'opposizione interposta al precetto esecutivo no. E._______ spiccato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di C._______ è pertanto mantenuta. 22. Di regola le spese processuali sono a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 prima frase PA). Tuttavia, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano (art. 63 cpv. 2 PA). Per conseguenza, visto l'esito della procedura, non si prelevano spese pro- cessuali (art. 63 PA). L'anticipo spese, pari a fr. 1'000.-, versato dall'insor- gente il 28 agosto 2013 (doc. TAF 4) le viene restituito. 23. Ritenuto che l'insorgente, che non è rappresentata in questa sede, non risulta abbia dovuto sopportare costi indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese

C-3634/2013 Pagina 17 ripetibili (art. 64 PA in relazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3634/2013 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. A., C., è obbligata a versare contributi della previdenza professionale obbligatoria in favore di D._______ per il periodo dal 16 set- tembre 2012 al 30 novembre 2012. 3. L'incarto è rinviato alla fondazione affinché stabilisca l'ammontare dei con- tributi dovuti per il periodo menzionato ai sensi dei considerandi. 4. L'opposizione interposta al precetto esecutivo no. E._______ è mantenuta. 5. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 1'000.- verrà restituito alla ricorrente al momento della crescita in giudicato della sen- tenza. 6. Non si attribuiscono spese ripetibili. 7. Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; Atto giudiziario) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

La presidente del collegio: La cancelliera:

Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3634/2013 Pagina 19 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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